Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26528 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.A. ha adito la Corte di appello di Milano per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli una equa riparazione per la durata non ragionevole del giudizio, proposto con ricorso dell’8 aprile 2003, avente anch’esso ad oggetto la richiesta di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, avanzata in relazione alla non ragionevole durata del giudizio proposto davanti al T.A.R. della Lombardia per ottenere l’annullamento di una delibera della giunta municipale del Comune di Bresso.

La Corte di appello di Brescia ha respinto il ricorso del L. condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia.

Ricorre per cassazione L.A. deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e all’art. 6, comma 1, C.E.D.U..

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Non può essere accolta la richiesta di inammissibilità del Procuratore generale con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Gaglione e, Italia, Simaldone c. Italia, Vaney c. Francia, Kaic c. Croazia) che ha si affermato la inesigibilità, a carico di chi intenda far valere la irragionevole durata di un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, della proposizione di un nuovo ricorso al giudice italiano fondato sulla stessa legge ma non ha di certo escluso che tale via possa essere scelta autonomamente dal ricorrente.

Il ricorrente sottopone alla Corte di Cassazione i seguenti quesiti di diritto:

1. se, la L. n. 89 del 2001, art. 2, il quale riconosce il diritto a un equo indennizzo a favore di chi abbia subito un pregiudizio per effetto della violazione del termine di ragionevole durata del processo, come previsto dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, vada interpretato nel senso che per determinarsi l’effettiva e complessiva durata del procedimento nell’ambito del quale si lamenta essere avvenuta la suddetta violazione, debba tenersi conto, come termine iniziale, della data di proposizione della prima istanza formulata dinanzi al giudice competente per la procedura illegittima in virtù della sua eccessiva lungaggine e come termine finale del momento in cui sia stata emessa la decisione conclusiva del processo o decisiva della fase del giudizio nell’ambito della quale si faccia rilevare l’avvenuta lesione del diritto a una ragionevole durata del processo (quindi nel caso de quo vada considerata durata complessiva del procedimento quella di 5 anni dall’8 aprile 2003 al 27 maggio 2008);

2. se l’art. 2 della summenzionata L. n. 89 del 2001, considerata la sussistenza in capo agli Stati firmatari della C.E.D.U. dell’obbligo internazionale di adeguare le proprie legislazioni interne alle norme del trattato, cosi come interpretate dalla Corte di Strasburgo (decisioni Musei/Italia, Bocellari/Italia, Pizzuti/Italia), obbligo per l’Italia discendente direttamente dalla Costituzione ( artt. 11 e 117 Cost.), vada interpretato nel senso che ai fini della determinazione del danno liquidabile in favore del ricorrente debbasi tenere conto di ogni anno di durata del processo presupposto e non dei soli anni eccedenti il termine di durata reputato ragionevole dalla Corte nel singolo caso concreto;

3. se, considerata la sussistenza in capo agli Stati firmatari della C.E.D.U. dell’obbligo internazionale di adeguare le proprie legislazioni interne alle norme del trattato, così come interpretate dalla Corte di Strasbrugo, obbligo per l’Italia discendente direttamente dalla Costituzione ( artt. 11 e 117 Cost.), nel caso di un soggetto riconosciuto titolare del diritto a conseguire un equo ristoro a seguito della violazione del termine di ragionevole durata del processo riscontrata nell’ambito di un procedimento interno, consegua un indennizzo inferiore rispetto a quello accordato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in fattispecie analoghe, possa la suddetta ragione vista l’esistenza del sopra indicato obbligo per gli Stati nazionali, ancora pretendersi vittima di fronte sia alla giurisdizione italiana che a quella europea ai sensi della Convenzione; quindi al ricorrente nel caso in esame vada riconosciuto un importo di 2.000,00 Euro per anno di giudizio.

Tutte le questioni poste con i riportati quesiti di diritto sono da ritenersi infondate come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. civ. sez. 1^ ordinanza n. 478 dell’11 gennaio 2011) secondo cui al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Nè a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla Legge Italiana L. n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sè decisivo, purchè i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili.

E’ altresì infondato il profilo di censura attinente alla considerazione, da parte della Corte di appello di Brescia, come durata fisiologica di un processo articolato su quattro gradi di giudizio, in quattro anni di durata effettiva (depurata la durata complessiva del giudizio, ricompresa fra l’8 aprile 2003 e il 27 maggio 2008, dei tempi intermedi fra deposito dei provvedimenti decisori e deposito dei ricorsi per impugnazione o riassunzione da parte dell’odierno ricorrente). Si tratta infatti di una valutazione del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità e con quella europea.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 09-09-2011, n. 5075 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, con la sentenza n. 528 del 19 luglio 2010, nella resistenza dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di L’Aquila e dell’A.T.I. tra Ing. F. A. e C., S. s.c. a r.l. e Inserl S.p.A. (d’ora in avanti AT.I. Frezza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società C. Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché da queste ultime, per l’annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione alla predetta A.T.I. Frezza dell’appalto concorso per i lavori di costruzione di opere edilizie ed impiantistiche con progettazione esecutiva, fornitura e installazione di attrezzature sanitarie ed arredi relativi al progetto unitario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nella città di L’Aquila, nonché dei verbali di gara e di validazione del progetto presentato e della delibera del direttore generale n. 642 dell’11 agosto 2005 (di approvazione dei verbali di gara, del progetto esecutivo dell’aggiudicatario, dell’aggiudicazione definitiva e dell’integrazione del progetto esecutivo), lo ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte lo ha respinto, rigettando altresì la domanda risarcitoria formulata con i motivi aggiunti.

In particolare, il predetto tribunale ha ritenuto inammissibili le censure sollevate nei confronti dell’operato dell’amministrazione in relazione all’asserita modifica ed integrazione da parte dell’A.T.I. aggiudicataria del progetto presentato in sede di gara, per la mancata tempestiva impugnazione delle puntuali disposizioni contenute nel disciplinare di gara (art. 14), e infondate quelle concernenti l’omessa valutazione da parte dell’amministrazione appaltante del parere negativo del direttore sanitario, la composizione della commissione di gara e le asserite inefficienze del progetto dell’aggiudicataria sotto il profilo della sicurezza.

2. Con atto di appello notificato il 19 ottobre 2010, depositato il successivo 4 novembre 2010 la COSEV Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché L. R. s.r.l., hanno chiesto la riforma della predetta sentenza alla stregua di due motivi di gravame.

Con il primo, rubricato "Violazione e falsa applicazione art. 14 del disciplinare di gara – Illogicità -Violazione principio della par condicio dei partecipanti alle procedure concorsuali", le appellanti hanno lamentato l’erroneo apprezzamento da parte dei primi giudici delle proprie doglianze e la errata interpretazione dell’articolo 14 del disciplinare di gara, atteso che le relative previsioni non potevano giammai consentire l’inammissibile modifica ed integrazione di un progetto presentato in sede di gara, evidentemente incompleto ed inadeguato come risultava dai motivi di censura sollevati in primo grado, inopinatamente disattesi dai primi giudici con motivazione superficiale ed approssimativa.

Con il secondo, deducendo "Violazione principio di cui all’art. 395 n. c.p.c. con riferimento all’art. 5 comma 2 D.L. 39/2009 e successivi provvedimenti di conversione – Errore di fatto su un aspetto riguardante la regolarità del contraddittorio processuale", le appellanti hanno poi evidenziato che nelle more del giudizio avevano eletto nuovo domicilio presso il codifensore, avv. Francesco Carli, e che non era stato loro recapitato il rituale avviso di segreteria concernente la fissazione dell’udienza di discussione innanzi al tribunale, impedendo così la possibilità di svolgere le proprie difese.

3. Hanno resistito al gravame sia l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila (già ASL – L’Aquila n. 4) che la società A. F. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con S. s.r.l., S. s.c.a.r.l., G. S.p.A. ed I. S.p.A., deducendone l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza.

Nell’imminenza dell’udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

4. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la Sezione ha indicato all’appellante, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. la questione, rilevabile d’ufficio, della irricevibilità dell’appello; quindi, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. L’appello è irricevibile.

Come emerge dall’esame degli atti di causa, il ricorso in appello proposto dalla C. s.r.l., nella qualità indicata, e da L. R. s.r.l. è stato notificato alle parti appellate, a mani, in data 19 ottobre 2010 e doveva essere depositato, ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., nei successivi quindici giorni (stante il dimezzamento dei termini ordinari di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a., ex multis, C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2009, n.4309; sez. V, 19 maggio 2009, n. 3064), termine che scadeva il 3 novembre 2010.

Tuttavia il deposito è avvenuto il 4 novembre 2010, il che comporta l’inammissibilità dell’appello, a nulla rilevando l’avvenuta costituzione della parte appellata (C.d.S., sez. V, 17 dicembre 2010, n. 8605; sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164; 12 dicembre 2005, n. 7021), trattandosi di questione attinente all’osservanza di un termine perentorio e non già all’instaurazione del contraddittorio.

6. Può nondimeno disporsi la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, anche in considerazione del fatto che le parti costituite non avevano neppure eccepito la rilevata inammissibilità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. Lavori s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con le imprese L. R. s.r.l., S.I.P.E. s.r.l. e L. s.r.l., nonché da L. R. s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 528 del 19 luglio 2010, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-01-2012, n. 560 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 febbraio 2006, la Corte d’Appello di Bari accoglieva il gravame svolto dalla Rete Ferroviaria italiana s.p.a. contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da M.D. per il riconoscimento dell’infermità denunciata come malattia professionale, con condanna della società alla corresponsione dell’equo indennizzo.

2. La Corte territoriale, superate le eccezioni di rito, riteneva che il M., a fronte delle specifiche contestazioni della società in ordine all’effettiva esposizione a rischi di servizio eventualmente connessi alle mansioni svolte, non avesse specificato, nel ricorso introduttivo, il tipo di mansioni svolte nella dedotta qualità di tecnico, il loro concreto atteggiarsi, la sussistenza di tutte le condizioni ambientali alle quali si sarebbe potuta connettere, in relazione di causalità, la malattia da cui era risultato affetto, nè assolto l’onere di provare tutte le circostanze fattuali. Inoltre, la prova testimoniale dedotta era risultata inammissibile in quanto generica, non articolata in capitoli e riferita solo astrattamente a possibili testi, nè poteva sopperire, a tali carenze ed omissioni, l’esercizio dei poteri ufficiosi o l’espletamento della consulenza medico-legale e l’anamnesi lavorativa in essa riportata.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. D. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

4. Il ricorrente censura la sentenza impugnata con i motivi di seguito sintetizzati:

– violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa motivazione sul mancato esame della documentazione fornita dalla parte resistente e sulla mancata acquisizione del fascicolo sanitario del lavoratore e insufficiente motivazione sulla mancata ammissione della richiesta prova testimoniale (primo motivo);

– violazione e falsa applicazione del D.M. n. 2716 del 1958, art. 38;

del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 36, e segg.; degli artt. 175 e 421 c.p.c. (secondo motivo);

– violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4;

dell’art. 2087 c.c. (terzo motivo);

– violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della malattia professionale (quarto motivo).

5. In breve, il ricorrente si duole che la corte di merito abbia omesso di valutare l’unico documento depositato dalla società contenente la relazione relativa alla domanda di riconoscimento di dipendenza dell’infermità da causa di servizio; non abbia ammesso la dedotta prova testimoniale dei "compagni di lavoro dello stesso ricorrente"; non abbia acquisito il fascicolo sanitario del ricorrente agli atti dell’Ufficio sanitario della società, contenente la descrizione delle mansioni periodicamente affidate ai lavoratori, l’esito delle visite periodiche di prevenzione delle tecnopatie. Si duole, inoltre, che la corte non abbia richiesto alla società le risultanze delle indagini amministrativa e medica espletate, onerando il lavoratore della prova di circostanze in atti, neanche in contestazione, come le mansioni di tecnico espletate. Si duole, ancora, per l’inversione dell’onere della prova in ordine alla morbigeneità delle mansioni, addossata al lavoratore, anzichè onerare la società della relativa prova documentale. Infine, si duole che delle due domande proposte in giudizio, malattia professionale e/o causa di servizio, la corte di merito non abbia esaminato il riconoscimento della malattia professionale che non richiedeva alcuna prova a carico del lavoratore, se non la denuncia della patologia e la certificazione medica attestante il nesso causale.

6. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non sono meritevoli di accoglimento.

7. In tema di equo indennizzo, grava sul lavoratore l’onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di sevizio, all’ambiente lavorativo, non potendo configurare un fatto notorio che non necessita di prova neanche l’inerenza delle mansioni alle qualifiche, attesa la variabilità in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell’ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate (ex multis, Cass. SU, 11353/2004).

8. L’onere di allegazione del dipendente è, inoltre, assolto dimostrando la riconducibilità della patologia denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, non potendosi considerare sufficiente il mero richiamo alle mansioni astrattamente previste, come, nella specie, la mera generica deduzione delle mansioni di tecnico.

9. Ne consegue che, ove sia mancata l’indicazione di tali fatti, la prova del fatto costitutivo e del nesso causale non può essere affidata all’accertamento peritale, non costituendo la consulenza di ufficio un mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (ex multis, Cass. 16778/2009).

10. Peraltro, le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale, esistenti sotto diversi profili, involgono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all’indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre quanto alla rendita, per la quale rileva che la malattia sia contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione svolta, sussiste uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la conditio sine qua non della malattia (v., ex multis, Cass. 17353/2005).

11. La decisione della Corte territoriale che, informandosi agli esposti principi, ha ritenuto non specificato, nel ricorso introduttivo, il tipo di mansioni svolte nella dedotta qualità di tecnico, il loro concreto atteggiarsi, la sussistenza di tutte le condizioni ambientali alle quali si sarebbe potuta connettere, in relazione di causalità, la malattia da cui era risultato affetto, nè assolto l’onere di provare tutte le circostanze fattuali, è immune da censure.

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2504 Indennità di missione o trasferta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 17 gennaio 2005 il Tribunale di Avellino accoglieva parzialmente il ricorso di M.F., condannando la Grassetto s.p.a. al pagamento di Euro 26.604,97 a titolo di rideterminazione del t.f.r. oltre accessori, respingendo invece la domanda diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento di lire 77.359.210 a titolo di indennità di "trasferta Italia". Il giudice di primo grado riteneva infondata quest’ultima domanda avendo le parti consensualmente rideterminato in data 24 giugno 1992 la liquidazione della indennità di trasferta secondo la regola stabilita dall’art. 56, u.c., del c.c.n.l. di categoria che prevede il caso in cui l’impresa provveda all’alloggio ed al vitto dell’impiegato, consentendo la pattuizione, in luogo dell’indennità del 15% lamentata, di un compenso forfetario convenuto con l’impiegato, in aggiunta al pagamento diretto del vitto e dell’alloggio. Ha invece accolto la domanda relativa alla rideterminazione del t.f.r. con l’inclusione dei compensi per lavoro straordinario, ritenendo che l’esame complessivo dell’atto introduttivo consentisse di ritenere proposta anche tale domanda.

La società proponeva appello sostenendo la erroneità della sentenza per avere il primo giudice:

1. violato l’art. 112 c.p.c. avendo accolto una domanda non proposta in quanto non facente parte del petitum. In proposito l’appellante sottolineava che la mancanza di domanda sul ricalcolo del t.f.r. si evinceva dalla stessa motivazione della sentenza, che dovette ricorrere all’esame complessivo dell’atto per argomentare sul punto.

2. violato l’art. 2120 c.c. per avere ritenuto nel ricalcalo del t.f.r. anche il lavoro straordinario non previsto dall’art. 34 del c.c.n.l. applicabile. Secondo l’appellante il Tribunale aveva totalmente omesso l’esame della contrattazione collettiva; riportava l’art. 34 del c.c.n.l. edili ed indicava tutte le voci che la contrattazione ha incluso nella base di computo del t.f.r. evidenziando come in essa non fosse compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

Il lavoratore, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello principale, rilevando che nel prospetto di rideterminazione del t.f.r. allegato al ricorso era incluso il compenso per lavoro straordinario sicchè, come correttamente ritenuto dal primo giudice, vi era domanda sul punto.

Sosteneva inoltre l’appellato che l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2120 c.c. doveva ritenersi nuova in quanto non proposta nel primo grado di giudizio e quindi inammissibile a norma dell’art. 437 c.p.c..

Il lavoratore proponeva inoltre appello incidentale, impugnando la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda diretta ad ottenere le somme dovute per l’indennità di trasferta.

Con sentenza depositata l’11 febbraio 2009, la corte d’appello di Napoli, decidendo sugli appelli proposti, rigettava la domanda proposta dal M., compensando le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a sette motivi.

Resiste la società Grassetto Costruzioni con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto rituale la censura inerente l’esclusione del computo dei compensi di straordinario ai fini del calcolo del t.f.r., per essere stata correttamente formulata nel corso del giudizio di primo grado, "subito dopo la decisione della questione di competenza", ovvero "già nelle note difensive per l’udienza del 13.12.2000 e nel relativo verbale di udienza", argomentando anche dal fatto che il ricorso introduttivo non era esplicito sul punto, avendo necessitato di un’attività interpretativa del primo giudice.

Deduce di contro il ricorrente di aver sin dall’inizio richiesto esplicitamente il ricalcolo del t.f.r., con conseguente decadenza della società dalla relativa eccezione, risultando così erronea la sentenza oggi impugnata.

Il motivo è in parte infondato e per il resto inammissibile. Dalla stessa lettura del ricorso e della sentenza impugnata, risulta che il primo giudice pervenne alla conclusione della presenza, nel ricorso introduttivo della lite, della domanda di ricalcolo del t.f.r. per effetto del computo dello straordinario, solo in via interpretativa, per l’assenza di esplicita domanda in tal senso contenuta nelle conclusioni. Nello stesso odierno ricorso, ove è riportato il brano della motivazione a tal fine rilevante, si legge che "l’individuazione del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura della vicenda dedotta dalla parte istante e che prescinde dal tenore letterale delle richieste, induce a ritenere che sin dal ricorso introduttivo il M….". Per il resto deve evidenziarsi che il ricorrente sottopone alla Corte, attraverso un lamentato error in iudicando, una questione di interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda dell’attore che integra un tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 16 dicembre 2005 n. 27833). Deve inoltre osservarsi che, come affermato dalle sezioni unite (sentenza n. 1354 del 2004): "la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate (rendere incontroversi i fatti costitutivi del diritto esposti dall’attore), in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo").

Nello stesso senso, Cass. 14 aprile 2005 n. 7746; Cass. 16 dicembre 2005 n. 27833; Cass. 17 giugno 2008 n. 16395. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini siglato il 23 maggio 1991 e la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame. Omessa motivazione circa l’inapplicabilità dell’art. 34 c.c.n.l. edili al personale impiegatizio, nonchè sulla mancata allegazione della citata disposizione contrattuale ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta il ricorrente di aver tempestivamente eccepito in appello l’omessa allegazione, da parte della datrice di lavoro, della disposizione contrattuale (art. 34 c.c.n.l. edili) che prevedrebbe l’esclusione dello straordinario dalla base di calcolo del t.f.r. La censura risulta assorbita dalle considerazioni svolte sub 1), inerente la ritualità dell’eccezione della società resistente in primo grado.

Senza considerare che l’omessa pronuncia su di una eccezione configura il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. e non di omessa motivazione.

Lamenta inoltre che tale norma non risultava applicabile al personale impiegatizio, qual era pacificamente il M..

Osserva al riguardo la Corte che dal c.c.n.l. allegato dallo stesso M. risulta che la norma che escludeva i compensi di straordinario dal calcolo del t.f.r. era per gli operai l’art. 34, e, con identica formulazione, per gli impiegati l’art. 74 del medesimo c.c.n.l., sicchè la Corte, ex art. 384 c.p.c., comma 4, può limitarsi a correggere sul punto la motivazione della sentenza impugnata, risultando corretto il dispositivo (Cass. 13 agosto 2004 n. 15764).

3. Con il terzo motivo il M. denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 34 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini siglato il 23 maggio 1991. Decorrenza temporale di applicabilità dei previsti criteri di determinazione del t.f.r.

( art. 360 c.p.c., n. 3)".

Lamenta il ricorrente che la disciplina contrattuale collettiva stabilì, solo a decorrere dal 1 luglio 1983, l’esclusione dei compensi per lavoro straordinario dal calcolo del t.f.r. Che egli lavorò per la resistente dal 1 "luglio 1967 al 31 marzo 1996, sicchè formulava il seguente quesito di diritto: "se i criteri di determinazione del t.f.r., così come stabiliti dall’art. 34 CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, siano applicabili anche per la parte di t.f.r. maturato antecedentemente al luglio 1983". Il motivo è inammissibile in primo luogo in quanto il quesito si limita a richiedere alla Corte se i criteri contrattuali di determinazione del t.f.r. possano avere effetti retroattivi, senza compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o di contratto collettivo, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769.

In secondo luogo in quanto il ricorrente neppure deduce di aver ritualmente sottoposto la questione al giudice di appello, nè indica, riproduce o allega, in contrasto col principio dell’autosufficienza, l’atto in cui la stessa sarebbe stata sollevata.

4) Con il quarto motivo il M. denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 56 c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini siglato il 23 maggio 1991. Inapplicabilità alla fattispecie. Non alternatività tra le obbligazioni di cui al commi 3 e 4, art. 56 c.c.n.l. edili. Difetto di motivazione sui relativi punti ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Lamentava il ricorrente di aver sempre ed in maniera continuativa lavorato fuori dalla propria sede di residenza ((OMISSIS)), essendo in pratica un cd. trasfertista. Formulava il seguente quesito di diritto: "se l’art. 56 del c.c.n.l. 23 maggio 1991 debba applicarsi anche ai trasferisti, ovvero ai lavoratori la cui prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall’una all’altra sede, costituisce modalità immanente al lavoro"."Se l’art. 56 prevede o meno un’obbligazione con facoltà alternativa di adempimento rimettendo ogni facoltà di scelta dello stesso secondo i criteri indicati in capo all’azienda tra quanto previsto nei commi 3 e 4". Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez. un. 9 marzo 2009 n. 5624), risulta inammissibile, posto che seppure l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 27, applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata l’11 febbraio 2009) consente alla Corte di Cassazione di procedere alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo, la natura comunque negoziale di quest’ultimo (cfr. Cass. sez. un. 8 luglio 2008 n. 18621) impone che l’indagine ermeneutica debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti; ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i canoni ermeneutici negoziali in concreto violati, nonchè il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato, elementi questi non contenuti nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c. n. 4. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 1340 e 2103 cod. civ. principio di irriducibilità della retribuzione ( art. 360 c.p.c., n. 3). Lamentava che l’emolumento corrisposto al dipendente tenuto per contratto ad operare abitualmente all’estero o a spostarsi di continuo non è riconducibile nè alla trasferta nè al trasferimento, ma ha natura esclusivamente retribuiva, e come tale irriducibile ex art. 2103 c.c..

Il motivo è infondato, non censurando il ricorrente la ratio decidendi della sentenza impugnata – basata sull’interpretazione, parimenti non censurata, dell’art. 56 del c.c.n.l., secondo cui nel caso in cui l’impresa provveda al rimborso del vitto e dell’alloggio potrà corrispondere all’impiegato, in luogo dell’indennità del 15%, un compenso forfettario concordato con il lavoratore (come pacificamente avvenuto nella specie).

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in ordine alla ripartizione dell’onere della prova circa la quantificazione dell’alloggio ed del vitto forniti con la nuova trasferta.

Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

"se ai sensi dell’art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c., l’allegazione di un fatto impeditivo ..onera la parte che l’ha sollevata di provare i fatti su cui l’eccezione stessa si fonda". Il motivo risulta inammissibile, non censurando l’interpretazione fornita dalla corte di merito in ordine alla clausola contrattuale collettiva laddove consentiva alle parti di optare, in luogo della indennità di trasferta "Italia" omnicomprensiva, il pagamento diretto di vitto ed alloggio oltre ad una concordata (e nella specie convenuta in data 24 giugno 1992) indennità aggiuntiva. Tale interpretazione, già fornita dal Tribunale, è stata ritenuta non contestata dal M. dalla corte territoriale e su ciò non risulta alcuna specifica censura in questa sede.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2113 c.c. quanto alla tempestiva impugnazione dell’invalido accordo stipulato il 24 giugno 1992, in ordine all’indennità di trasferta.

Ad illustrazione del motivo formulava il seguente quesito di diritto:

"se la dichiarazione contenuta nella lettera del 24.06.1992 possa essere considerata quale rinunzia da parte del lavoratore a diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge", o "se l’atto stragiudiziale di impugnazione di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. non richiede alcuna forma specifica, ben potendo risultare anche dall’atto stesso la volontà di invalidare l’atto abdicativì; "se la lettera del 2.05.1996, ricevuta il successivo giorno 6.05.1996 possa intendersi quale valida impugnazione del lavoratore avverso la rinunzia all’indennità di trasferta Italia".

Il motivo risulta inammissibile, richiedendo alla Corte un riesame tout court delle circostanze di fatto, ovvero l’astratta richiesta se nella specie sia stata violata l’indicata disposizioni di legge. Il ricorrente inoltre non censura quanto al riguardo affermato dalla corte territoriale, ed essenzialmente che l’impugnativa dello stesso 24 giugno 1992 non consentiva di comprendere l’oggetto della missiva;

che il ricorrente non aveva in ogni caso provato la riduzione complessiva del trattamento economico lamentato non indicando "in alcun modo in cosa sia consistita la reclamata riduzione perchè nulla ha detto quanto al trattamento percepito sino al 1992" (pag. 7 sentenza impugnata).

8. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 50,00, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.