Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-11-2010) 10-01-2011, n. 246 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 4.2.2004 il Tribunale di Sala Consilina dichiarava il cittadino (OMISSIS) M.R., in stato di latitanza e di dichiarata contumacia, colpevole dei delitti di concorso in detenzione e trasporto illeciti di kg. 3 di eroina e di kg. 12 di cocaina (commesso nel (OMISSIS)) ed in importazione e detenzione illecite di 15.000 pasticche di ecstasy (commesso a (OMISSIS) e altrove nel (OMISSIS)), delitti entrambi aggravati dalla quantità ingente delle sostanze droganti oggetto di reato (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2).

Per l’effetto, unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., il Tribunale condannava il M. alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa.

Giudicando sull’impugnazione del M., la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 7.10.2005, irrevocabile il 19.2.2006, emessa nella perdurante latitanza e rinnovata contumacia dell’imputato, confermava la sentenza di primo grado.

2. Il 28.11.2007 M.R. era tratto in arresto per l’esecuzione della pena come dianzi inflittagli dalle due conformi sentenze di merito. Il condannato proponeva, tuttavia, incidente di esecuzione contestando l’esecutività del titolo custodiale. Con ordinanza del 9.3.2009 la Corte di Appello di Salerno, respingeva l’eccezione del M., interpretando il prefigurato incidente esecutivo come sostanziale richiesta di nuova notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna di secondo grado (sentenza 7.10.2005), volta alla restituzione nel termine per impugnare tale sentenza a norma dell’art. 175 c.p.p., istanza ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis.

3. Adita dall’impugnazione del M. avverso tale ordinanza, questa Corte con sentenza del 4.11.2009 (Cass. Sez. 1, n. 43244) ha annullato il provvedimento con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame, rilevando l’equivoco ermeneutico della decisione incidentale, che ha sovrapposto l’incidente sulla esecutività del titolo costitutivo del giudicato penale (art. 670 c.p.p.) proposto dal M. all’istituto o rimedio della restituzione nel termine per impugnare. Istituto, questo, che presuppone la legittimità del titolo esecutivo, laddove il condannato ha inteso – invece – censurare proprio la validità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello e, dunque, l’invalida formazione del giudicato per violazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4, indotta dall’erronea attribuzione delle qualifiche di latitante e di contumace conferitegli nei giudizi di merito, pur emergendo negli stessi la residenza del M. in (OMISSIS). Censura pregiudiziale sul titolo esecutivo deducibile ai sensi dell’art. 670 c.p.p..

4. Decidendo in sede di rinvio la questione sul titolo esecutivo e sulla connessa istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello del 7.10.2005, la Corte di Appello di Salerno con ordinanza del 26.2.2010 ha ritenuto fondate le doglianze del M. in punto di erronea notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, avvenuta impropriamente ai sensi dell’art. 165 c.p.p., perchè preceduta da un invalido decreto dichiarativo della latitanza del M. (con susseguenti notificazioni degli atti processuali ex art. 165 c.p.p.), adottato il 23.6.1999 dal g.i.p. del Tribunale di Sala Consilina, in quanto non preceduto da idonee ricerche dell’imputato, oltre che sul territorio italiano, anche in Olanda, Stato di residenza del M., per quanto già desumibile dagli atti processuali assunti. Di tal che la Corte di Appello salernitana ha rilevato la nullità del decreto di latitanza a suo tempo emesso nei confronti del M., nullità invalidante tutte le notifiche successivamente eseguite nelle forme dell’art. 165 c.p.p. e, per ciò stesso, anche la notifica della sentenza di appello del 7.10.2005, "il cui estratto contumaciale andava notificato ai sensi dell’art. 548 c.p.p., comma 3". Per l’effetto la Corte territoriale ha dichiarato "non ancora esecutiva nei confronti di M.R. la sentenza emessa in data 7.10.2005" da quella stessa Corte e ne ha sospeso l’esecuzione, ordinando la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale della citata sentenza al M., di cui ha disposto la scarcerazione se non altrimenti detenuto.

5. A seguito della dichiarata non esecutività della sentenza, il difensore di M.R. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 7.10.2005, denunciandone la nullità per violazioni delle norme processuali disciplinanti intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato riconducibili alla antecedente nullità del decreto dichiarativo della latitanza del M. e di tutti gli atti processuali susseguenti. Nullità segnatamente: dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; della stessa udienza preliminare e del connesso decreto dispositivo del giudizio; del giudizio di primo grado definito con la sentenza 4.2.2004 del Tribunale di Sala Consilina e della notifica del relativo estratto contumaciale; del decreto di citazione per il giudizio di appello e dell’intero giudizio di appello.

Osserva il ricorrente difensore che il 19.6.1999 il g.i.p. del Tribunale di Sala Consilina ha emesso ordinanza applicativa della custodia cautelare carceraria nei confronti del M. per i reati ascrittigli, non potuta eseguire per l’irreperibilità del prevenuto, documentata dal verbale di vane ricerche in data 22.6.1999 del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Salerno, cui il g.i.p. ha fatto seguire il menzionato decreto di latitanza del 23.6.1999, ritenendo "esaurienti" le ricerche compiute dalla p.g. Ipotesi affatto erronea, dal momento che la stessa epigrafe del verbale di vane ricerche indica il M. come residente in (OMISSIS) e l’atto di p.g. puntualizza che il M., sebbene arrestato a La Spezia nell’aprile 1998 per altra causa, "non ha mai domiciliato nel territorio nazionale" e al momento della sua scarcerazione (16.3.1999) non ha eletto o indicato alcun domicilio italiano davanti al personale penitenziario. Ne discende che il decreto di latitanza non avrebbe potuto essere emesso se non previa effettuazione delle opportune ricerche dell’indagato residente all’estero previste dall’art. 169 c.p.p., comma 4. La qual cosa non è avvenuta con l’ovvio effetto della nullità del decreto di latitanza e della nullità derivata di tutte le successive notificazioni eseguite con il rito dei latitanti ai sensi dell’art. 165 c.p.p. Nullità travolgente tutti gli atti ed entrambi i giudizi di merito e non, come ritenuto dalla Corte di Appello di Salerno con l’ordinanza resa in sede di rinvio il 26.2.2010, del solo giudizio di appello definito con la citata sentenza del 7.10.2005. 6. Il ricorso proposto nell’interesse di M.R. è fondato.

Come statuito dalla consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, menzionata nel ricorso, la previsione fissata in tema di notificazioni dall’art. 169 c.p.p., comma 4, in quanto funzionale alla eventuale emissione del decreto di irreperibilità dell’indagato o imputato, secondo cui le relative ricerche vanno estese al Paese estero in cui risulti dimorare il soggetto interessato, trova piena applicazione analogica anche nel caso di eventuale emissione del decreto dichiarativo della latitanza di cui all’art. 296 c.p.p., comma 2, atteso che altro non integra lo stato di latitanza se non una peculiare situazione di irreperibilità scandita dalla volontaria elusione da parte dell’indagato o imputato di un provvedimento cautelare restrittivo emesso nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. 1, 24.4.2007 n. 17592, Dalipi, rv. 236504; Cass. Sez. 6, 22.1.2009 n. 5929, P.M. in proc. Bambach, rv. 243064; Cass. Sez. 16.1.2010 n. 9443, Havaraj, rv. 246631).

Ora non è revocabile in dubbio, come è agevole verificare ex actis, che il decreto di dichiarata latitanza del M., emesso il 23.6.1999 dal g.i.p. disponente la misura cautelare e mantenuto fermo per l’intera durata dei giudizi di primo e di secondo grado, sia stato adottato in modo erroneo e tale da divenire causa di nullità del decreto medesimo, perchè non preceduto dalle doverose ricerche del M. in (OMISSIS), Paese di sua effettiva residenza, come prontamente segnalato dalla stessa p.g. delegata alla ricerca dell’indagato ai fini dell’esecuzione del provvedimento coercitivo emesso a suo carico.

Precisandosi che lo stato di latitanza, se correttamente accertato e dichiarato, non costituisce un legittimo e assoluto impedimento a comparire in udienza (art. 420 ter c.p.p.), di guisa che legittimamente il giudice della cognizione di merito dichiara la contumacia dell’imputato latitante, che non compaia in giudizio benchè ritualmente citato (art. 420 quater c.p.p.), è ben evidente ex adverso che la condizione di latitanza invalidamente dichiarata (nulla) per violazione dell’art. 169 c.p.p., comma 4 (certa apparendo l’ignorata residenza in Olanda del cittadino straniero M. R.) rende invalidi, con radicali effetti demolitori, le notificazioni degli atti fondati su siffatta impropria latitanza, le successive dichiarazioni di contumacia dell’imputato a detta latitanza correlate e tutti gli atti istruttori e decisori susseguenti, produttivi di palese lesione dei diritti di intervento e rappresentanza del giudicabile (artt. 178 e 179 c.p.p.).

Ribadito che lo stato di latitanza non è il meccanico risultato di un verbale di vane ricerche, quali che siano state (e comunque segnalanti nel caso di specie, giova ripetere, la residenza olandese del M.), ma richiede uno specifico apprezzamento di merito del giudice sul ricorrere di una situazione di effettiva "irreperibilità volontaria" del soggetto ricercato (Cass. Sez. 6,15.10.2009 n. 41762, Miraglia, rv. 245023), l’invalida declaratoria di latitanza dell’imputato cittadino straniero indotta dalla omessa esecuzione delle sue necessarie ricerche anche in specifico territorio extranazionale, già noto come sede di stabile residenza estera dello stesso imputato, rende nulli gli atti successivi al decreto di latitanza notificati all’imputato ex art. 165 c.p.p., inclusi – tra gli altri – quelli di iniziale citazione a giudizio dell’imputato, di sua dichiarata contumacia e i provvedimenti decisori di primo e di secondo grado, implicando la regressione del procedimento alla fase in cui esso si trovava al momento dell’invalida emissione del decreto di latitanza (cfr. Cass. Sez. 1, 4.3.2010 n. 17703, Rozsaffy, rv.

247061). Fase che nel caso concernente il M. è quella delle indagini preliminari dirette dal pubblico ministero, all’annullamento della sentenza di appello del 7.10.2005 anteponendosi in particolare l’annullamento della sentenza di primo grado del 4.2.2004 e dell’anteriore udienza preliminare.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonchè rutti gli atti presupposti e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – D.D.A. per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 28-01-2011, n. 3160 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Taranto rigettava le istanze avanzate con le forme dell’incidente d’esecuzione nell’interesse di D.G., volte: (1) alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 4.5.2005, irrevocabile il 7.4.2010, nei confronti del D.;

(2) al riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all’art. 648-bis c.p. commesso in (OMISSIS), oggetto di detta pronunzia e il reato di cui all’art. 648 c.p., accertato il (OMISSIS), oggetto della sentenza di condanna in data 16.10.2001, irrevocabile il 2.1.2002. 2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata in relazione al rigetto di entrambe le richieste, denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

2.1. Con riguardo alla prima questione sostiene che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto prevalente la rinunzia a comparire dell’imputato detenuto, effettuata alla matricola del carcere il 28 maggio 2005, rispetto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore, recante la data del 24 maggio ma depositata il 28 maggio 2005, non potendosi escludere che il difensore avesse incontrato il suo assistito dopo che aveva rinunziato a comparire, con conseguente equivocità della effettiva volontà dell’imputato e necessità di escludere che potesse ritenersi semplicemente assente.

2.2. Con riferimento alla seconda lamenta: la erronea valutazione del lasso temporale intercorso tra i vari reati e la omessa considerazione, invece, della circostanza che la data del furto della vettura il cui riciclaggio era contestato nella seconda sentenza era prossimo alla data della ricettazione oggetto delle prima; la illogicità dell’affermazione che le condotte erano disomogenee posto che entrambi i reati si riferivano alla ricezione di autovetture o parti di esse, di provenienza furtiva.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso è per ogni aspetto inammissibile.

2. Quanto alle censure rivolte alla motivazione che sorregge il rigetto dell’incidente d’esecuzione e con la quale il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal difensore dell’imputato, non può che ripetersi quanto ha già tentato di spiegare il Tribunale: l’assunto difensivo che l’imputato era stato irritualmente dichiarato assente dovendo invece essere dichiarato contumace, oltre ad essere manifestamente infondato, non è riproponibile in sede d’esecuzione perchè attiene a questioni relative al procedimento di primo grado già affrontate e risolte, con effetto di giudicato, dapprima dalla Corte d’appello e quindi dalla Corte di cassazione con la sentenza (n. 16310 del 7.4.2010) che ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello (segnatamente affermando che la censura relativa al diritto dell’imputato di ricevere la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna a causa della erroneità della dichiarazione di assenza, doveva ritenersi infondata perchè:

"è in atti rituale rinuncia a comparire dell’imputato detenuto, per l’udienza del 4.5.2005, nè rileva la dichiarazione del difensore della volontà del proprio assistito di volere presenziare, per tale data, al giudizio innanzi al Tribunale di Fermo, avendo l’imputato personalmente comunicato al giudice detta rinuncia che, ex art. 123 e p.p. ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria").

Insomma: la questione era stata affrontata e decisa nel giudizio di cognizione e non poteva essere riproposta al giudice di esecuzione.

3. Inammissibili sono pure le deduzioni relative al rigetto della richiesta di continuazione: generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti al fatto e all’apprezzamento dei dati sintomatici, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e insindacabili in questa sede se oggetto, come nel caso in esame, di valutazione adeguata.

Il Tribunale ha difatti ineccepibilmente osservato che la considerevole distanza temporale tra i reati, oltre che la non omogeneità delle condotte, concernenti la ricettazione di parti di ricambio di autovetture la prima, la contraffazione di una vettura ceduta a terzi la seconda, impediva di ritenere, in assenza di diversi e specifici elementi di segno opposto, che i differenti fatti risalissero ad una medesima originaria risoluzione criminosa, lasciando piuttosto intravedere un’abitualità a commettere reati dello stesso tipo.

Mentre le tesi sostenute dal ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto valutare la data del furto della vettura o la analoga origine o destinazione dei beni, oltre ad essere generiche e prive di autosufficienza, costituiscono appunto questioni di fatto, che non possono essere prese in considerazione in questa sede.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2011, n. 7052 Licenziamento

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ita.
Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva in data 4-5-1999 (poi confermata in appello e dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 10523/2001) il Pretore di Ragusa dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato dalla allora TUTONET s.n.c. a C.G., M.P. e S.M.G. e condannava la società alla reintegrazione e al risarcimento danni in favore delle lavoratrici nella misura delle retribuzioni globali di fatto alle stesse spettanti dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, disponendo per il prosieguo del giudizio, in ordine alle altre domande concernenti differenze retributive.

Con sentenza non definitiva del 7-3-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa condannava la società al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti delle differenze retributive calcolate dal CTU (comprensive di indennità per lavoro straordinario e TFR alla data del licenziamento) oltre accessori e riconosceva il diritto delle lavoratrici alla indennità sostitutiva della reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, avendo le stesse optato nel corso del giudizio con apposita istanza, nonchè il diritto all’indennità di fine lavoro per il periodo dalla data del licenziamento al 9-11-1999, disponendo per il prosieguo in ordine alla quantificazione dei detti emolumenti.

Con sentenza definitiva del 17-10-2003 veniva, poi, quantificato l’importo dovuto rispettivamente alle dette lavoratrici a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione e di TFR per il periodo dalla data del licenziamento al 9-11-1999.

Avverso il dispositivo della sentenza non definitiva del 7-3-2003 la società proponeva appello con riserva dei motivi unitamente ad istanza di inibitoria. Si costituivano le lavoratrici chiedendo la revoca della sospensione della provvisoria esecuzione disposta con ordinanza del 29-4-2003 ed eccependo la inammissibilità dell’appello della società con riserva dei motivi, in quanto in violazione dell’art. 433 c.p.c., comma 2, la inibitoria richiesta contestualmente non aveva come oggetto una sentenza, bensì un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 c.p.c.. Deducevano ancora che la società era comunque decaduta dall’appello perchè non aveva presentato i motivi nel termine di cui all’art. 434 c.p.c. ma piuttosto, nonostante l’avvenuta notifica della sentenza in data 14-4- 2003, all’udienza dell’11-4-2003 dinanzi al giudice di primo grado aveva avanzato una riserva di appello. Le lavoratrici, inoltre, proponevano appello incidentale con il quale censuravano la sentenza impugnata laddove ai fini del computo delle retribuzioni dovute loro dall’11-4-1994 al 9-11-99, nonchè delle 15 mensilità e dell’indennità di fine lavoro per il periodo successivo alla data del licenziamento, aveva stabilito di adottare il criterio della media mensile delle retribuzioni risultanti dalle buste paga degli ultimi quattro mesi (anzichè dell’ultimo anno) prima della data del licenziamento, prescindendo del tutto dalla contrattazione collettiva di categoria (invece contraddittoriamente applicata per il periodo anteriore al licenziamento).

Siffatte censure venivano poi proposte dalle lavoratrici con l’appello principale avverso la sentenza definitiva del 17-10-2003, con cui veniva chiesta la condanna della società al pagamento di maggiori somme per le causali ivi indicate.

Nel detto giudizio si costituiva la società proponendo anche appello incidentale con varie doglianze.

Riuniti gli appelli come sopra pendenti, con sentenza non definitiva in data 23-9-2004 (poi confermata da Cass. 10695/2008) la Corte d’Appello di Catania in sintesi dichiarava inammissibili le impugnazioni della società e provvedeva per il prosieguo disponendo CTU. Infine con sentenza definitiva depositata il 4-8-2006, la Corte d’Appello di Catania, "vista la sentenza non definitiva emessa in data 23-9-2004, condannava la Tutonet s.r.l. a pagare alla C. la somma di Euro 74.105,79, alla M. la somma di Euro 73.568,53 e alla S. la somma di Euro 109.973,02, "tutti determinati al lordo, oltre alla rivalutazione monetaria sui singoli importi via via rivalutati sino al soddisfo", condannando altresì la società al pagamento delle spese.

In sintesi la Corte di Catania respingeva l’eccezione di nullità della CTU per il ritardo nel deposito e ne condivideva i criteri e le conclusioni, rilevando che il consulente d’ufficio correttamente aveva "integrato il mandato ricevuto con la decisione non definitiva (emessa in pari data alla ordinanza di nomina)".

Per la cassazione di tale sentenza la Tutonet s.r.l. ha proposto ricorso con due motivi.

Le lavoratrici intimate hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando contraddittorietà della motivazione, in merito alla quantificazione delle somme liquidate in favore di M.P. lamenta che la Corte territoriale, pur prendendo a fondamento la consulenza tecnica del CTU invece di considerare la complessiva somma di Euro 109.973,02, già comprensiva di rivalutazione e interessi, conclude poi con la condanna al pagamento della medesima somma, oltre rivalutazione.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, in base alle risultanze della CTU come riportate nello stesso ricorso, alla M. competono in totale Euro 73.568,53 (per risarcimento danno dal 12-5-94 al 9-11-99, indennità di 15 mensilità e TFR) che, con rivalutazione e interessi al 31-8-2005, ammontano ad Euro 109.973,02.

Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata ha condannato la TUTONET a pagare alla M. Euro 73.568,53 (e non Euro 109.973,02), "al lordo, oltre alla rivalutazione monetaria sui singoli importi via via rivalutati sino al soddisfo". Del tutto infondata risulta, quindi, la censura della ricorrente, in quanto la condanna in favore della M. è stata emessa nell’esatto importo capitale calcolato dal CTU, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 424 c.p.c. e nullità della CTU, deduce che la Corte territoriale, nell’udienza del 26-10-2004 conferiva mandato al CTU, assegnando 60 giorni per l’espletamento dell’incarico. Alla successiva udienza del 11-1-2005 il CTU chiedeva proroga che veniva accordata con rinvio al 8-2-2005. Nemmeno in tale data il CTU depositava alcunchè.

Nonostante la chiesta sostituzione del perito, la Corte rinviava ulteriormente all’udienza del 26-4-2005, ma anche in tale data il CTU nulla depositava. Nonostante la diffida per la successiva udienza del 14-6-2005, anche per tale data nulla veniva depositato e la causa veniva rinviata al 19-7-2005 e poi ancora all’11-10-2005.

In tal modo, secondo la ricorrente, stante il reiterato ritardo nel deposito, la CTU doveva considerarsi nulla.

La censura è infondata.

Sul punto legittimamente la Corte territoriale ha rilevato che "nel caso in esame il CTU, pur in reiterato ritardo rispetto al termine iniziale, ha comunque depositato la relazione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza del 15-6-2006, consentendo alla difesa della società di svolgere le proprie deduzioni nelle note critiche del 5-6-2006".

In tal modo la Corte di merito si è attenuta al principio affermato da questa Corte Suprema secondo cui "Nel rito del lavoro l’inosservanza, da parte del consulente tecnico d’ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto dell’art. 441 c.p.c., comma 3" (v. Cass. 26-5-2004 n. 10157, Cass. 8-11-2010 n. 22708).

La società ricorrente, infine, lamenta, che il CTU, discostandosi dal mandato ricevuto, ha provveduto all’applicazione integrale del CCNL, così incrementando le ore retribuite quale straordinario e rideterminando le retribuzioni spettanti in applicazione della contrattazione collettiva, e si duole che la Corte territoriale, disattendendo le osservazioni del perito di parte, in sostanza ha sanato ex post l’operato del CTU, senza che la parte abbia potuto contraddire circa l’oggetto del mandato.

La censura risulta generica e priva di autosufficienza.

Sul punto la Corte d’Appello in particolare ha rilevato che "la formulazione del quesito indicata nell’ordinanza di conferimento" doveva "ritenersi frutto di un mero errore di fatto", "considerato che nella sentenza non definitiva in pari data emessa il criterio esplicitato dalla Corte è quello del contratto collettivo di categoria, non limitatamente a paga base e contingenza, tenendo conto anche di eventuali indennità di fatto corrisposte alle lavoratrici in costanza di rapporto e fermo restando il criterio della media delle quattro mensilità già applicato dal giudice di primo grado", Pertanto la Corte ha ritenuto che "nessun errore metodologico può ravvisarsi nei confronti dell’operato del CTU, le cui conclusioni vanno quindi senz’altro condivise, dovendosi così disattendere le censure formulate dalla società nelle note del 5-6-2006".

La Corte di merito, cui era affidato il prudente apprezzamento della consulenza tecnica d’ufficio (che non costituisce mezzo di prova in senso proprio – v. fra le altre da ultimo Cass, 13-3-2009 n. 6155 -), ha quindi chiaramente dato atto della correttezza dei criteri adottati dal CTU, disattendendo espressamente le osservazioni di parte, con le quali la società aveva contestato l’operato del CTU. Nel censurare tale decisione la società ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto riportare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, le osservazioni del perito di parte disattese dai giudici di merito, in modo da permettere a questa Corte di apprezzarne la decisività.

Il ricorso va pertanto respinto e la società, in ragione della soccombenza, va condannata a pagare le spese alle controricorrenti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società a pagare alle controricorrenti le spese liquidate in Euro 31,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 28-02-2011, n. 1828 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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