Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28904

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Svolgimento del processo
1.1 Con sentenza del 14 ottobre 2011 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8 marzo 2007 nei confronti di G.G., (imputato dei reati di violazione della legge urbanistica, edilizia e paesaggistica e del delitto di violazione dei sigilli aggravata), dichiarava non doversi procedere a carico del detto imputato in ordine alle contravvenzioni in quanto estinti i reati per prescrizione e rideterminava la pena, per il residuo reato di violazione dei sigilli, ferme le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, in mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con contestuale revoca dell’ordine di demolizione e di riduzione in pristino, confermando nel resto.
1.2 Propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale (art. 191 cod. proc. pen.) e con un secondo motivo, vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà, per avere il giudice distrettuale confermato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla base della documentazione fotografica e delle dichiarazioni testimoniali degli ufficiali di P.G. che avevano effettuato i sopralluoghi, nulla argomentando in ordine alla attribuibilità del fatto all’imputato, ritenuto responsabile sia degli abusi edilizi (poi prescritti) che della violazione dei sigilli sol perchè proprietario dell’area sulla quale la costruzione era stata realizzata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondati i motivi a sostegno i quali – stante la comunanza dell’argomento – possono essere trattati congiuntamente. Va precisato che il G., per effetto della sentenza della Corte di Appello è oggi chiamato a rispondere unicamente del reato di violazione dei sigilli. Per quanto è dato leggere nella sentenza impugnata e nella sentenza del Tribunale che viene a tal proposito richiamata, la violazione di cui all’art. 349 cod. pen. risulta contestata come accertata il (OMISSIS): in dette date, infatti, come ricordato nella sentenza impugnata, il personale della Polizia Municipale di Piano di Sorrento (che aveva già verificato l’esistenza dei reati urbanistici e paesaggistici il (OMISSIS), sottoponendo la costruzione a sequestro preventivo), aveva accertato la violazione dei sigilli dopo che il G. era stato nominato custode (vds., su tale punto, pag. 3 della sentenza di 1 grado). Tanto precisato, con il ricorso la difesa in realtà rivolge le censure non già contro la decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 349 cod. pen. (sottolineandosi che nei motivi di appello, come ricordato nella sentenza impugnata, nessuna specifica censura era stata avanzata con riguardo alla intervenuta condanna per tale delitto), quanto, invece, contro la affermata responsabilità per i reati edilizi ed urbanistici, per i quali era poi intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione. Se così è le censure contenute nel ricorso sono eccentriche rispetto al thema decidendum, posto che l’unica statuizione di condanna riguarda un reato (la violazione dei sigilli) per il quale la condotta era stata correttamente contestata sulla base di dati inoppugnabili, peraltro avallati dalla ammissione dello stesso imputato (vds., ancora una volta, pag. 3 della sentenza del Tribunale). Conseguentemente la censura di omessa motivazione sulla richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – che avrebbe potuto avere un qualche significato solo in relazione alle contravvenzioni edilizie, ma non certo in relazione al reato di violazione dei sigilli ammesso dall’imputato – si profila palesemente infondata e, oltretutto, non riferibile al reato residuo oggetto del ricorso. Per queste stesse ragioni è altrettanto, se non ancora più marcatamente, infondato il motivo di ricorso riguardante il vizio di motivazione afferente alla conferma del giudizio di colpevolezza per il delitto di violazione dei sigilli. Nessuna attinenza con tale reato, infatti, può avere la asserita natura di reato "proprio" del reato urbanistico (in realtà considerato dalla giurisprudenza di questa Corte "a soggettività ristretta"), posto che la conferma della responsabilità del G. è derivata dalla qualità di custode conferita al G. – presente in loco in entrambi i controlli di P.G. dell'(OMISSIS) – in occasione della (ri)apposizione dei sigilli dopo le accertate violazioni constatate dalla P.G.. In questi termini non è dato nemmeno comprendere il senso delle censure relative alla inutilizzabilità probatoria in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel valutare la responsabilità del G. (vds. pag. 5 del ricorso), in quanto correttamente la Corte si è rifatta ai due verbali di riapposizione dei sigilli ed alle due nomine di custode giudiziario del G., considerati dati documentali inoppugnabili e certamente utilizzabili ex art. 191 cod. proc. pen..
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47850

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Svolgimento del processo

Con ordinanza 28/9/12 la Corte di Appello di Catanzaro, giudice dell’esecuzione, su conforme parere del PG rigettava l’istanza in favore di A.T. con cui si chiedeva l’applicazione dell’indulto su pene interamente espiate (irrogate con sentenze 23/11/95 e 1/12/97). Inconfigurabile, pertanto (art. 657 c.p.p., comma 4), la loro detrazione in fungibilità.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione:

premessa la necessità di interpretare le norme di legge alla luce del favor libertatis e del favor rei, osservava che il giudice era incorso in un travisamento del fatto, non rilevando come parte dei periodi di detenzione per cui si chiedeva l’applicazione dell’indulto (dal gennaio 1998 al 2/9/98) erano posteriori ad alcuni dei reati la cui pena era in esecuzione (capi nn. 15, 16 e 17 della sentenza: dal 1998 al 2002). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva che, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, gli atti venissero trasmessi al giudice dell’esecuzione.

Motivi della decisione

Il rilievo del PG è corretto. Il giudice dell’esecuzione ha proceduto in tema di applicazione dell’indulto (art. 672 c.p.p., comma 1). Il provvedimento (emesso de plano) andava pertanto opposto ex art. 667 c.p.p., comma 4 dalla parte interessata, provocando una decisione di merito in contraddittorio.

La procedura delineata dall’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 non è derogabile. In ossequio, peraltro, al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Catanzaro per il corso ulteriore.

P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale Sentenza S. 296/2009 del 04/11/2009

Energia – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – Modifica del comma 4 dell’art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 con l’aggiunta del periodo " Le concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata" – Incidenza della modifica normativa sulla concessione di S. Floriano d’Egna, a scavalco fra i territori delle Province di Trento e Bolzano, già amministrata dalla Provincia di Trento.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SENTENZA N. 296

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

(Omissis)

Considerato in diritto

1. ¾ La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.

1.1. ¾ La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d’intesa con la Regione o Provincia interessata».

2. ¾ La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l’unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d’Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.

3. ¾ La questione è inammissibile.

3.1. ¾ L’impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l’intesa con l’ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.

Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall’art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal d.lgs. n. 463 del 1999 e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=296&AnnoDec=2009&TrmD=&TrmM=

Cass. Sez. lav. 18 gennaio 2011, n. 1072 INFORTUNIO – MORTE DEL LAVORATORE- DANNO ESISTENZIALE

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DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione dell’ art. 2087 c.c. anche in relazione all’ art. 2897 c.c.
In particolare osserva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità della società datoriale per l’ evento verificatosi sotto il profilo che l’ assunto della stessa, secondo cui non sarebbe stata a conoscenza della presenza di olio combustibile all’ interno del serbatoio nel quale si era verificata l’ esplosione, si appalesava non sostenibile atteso che la presenza di tale olio costituiva un dato fattuale senz’ altro noto, essendo il serbatoio comunque utilizzato dal pastificio … per l’ attività produttiva, ed anche necessario ai fini della verifica della corretta realizzazione del ponte di collegamento fra i due serbatoi, e pertanto la condotta della società integrava la violazione della norma di cui all’ art. 2087 c.c. non risultando che la stessa avesse predisposto le opportune cautele nell’ esecuzione dell’ attività, sino al limite della sospensione della prestazione per mancanza delle previste condizioni di sicurezza.
Rileva per contro la ricorrente che dal dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall’ art. 2087 c.c. non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, occorrendo che l’ evento sia sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati; di talché incombe al lavoratore l’ onere di fornire la prova della concreta conoscenza, o quanto meno conoscibilità, da parte del datore di lavoro, del fatto o della situazione da cui l’ evento dannoso trae origine, al fine di verificare che lo stesso rientri nell’ambito della sfera di controllo del datore predetto,altrimenti verrebbe a configurarsi una sorta di responsabilità oggettiva ricomprendendo nella previsione dell’ art. 2087 c.c. la prevenzione di rischi del tutto ignoti o affatto ipotetici.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta carenza o contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, costituito dall’ accertamento in ordine alla concreta conoscenza, o prevedibilità, in capo al datore, del fatto da cui origina l’ evento dannoso , nonché dall’ accertamento in ordine alla circostanza se la causa scatenante l’ evento rientrasse o meno nella sfera di controllo e di concreta prevedibilità del datore di lavoro.
In particolare la ricorrente, premesso che la presenza di olio combustibile nel serbatoio in questione costituiva un fatto decisivo e controverso ai fini dell’ accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ha rilevato l’ esistenza di un salto logico nella motivazione del giudice di appello tra la premessa ( il fatto che il serbatoio sarebbe stato utilizzato dal pastificio ….. per l’attività produttiva) e la conseguenza ( il fatto che la società ricorrente sapesse , o dovesse sapere, della presenza dell’ olio combustibile nel serbatoio da collegare a quello di nuova istallazione).
Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione degli art. 2043, 2059, 2087, 2697 c.c. e 116 c.p.c in tema di successione e quantificazione del danno biologico e morale terminale in un caso di evento letale susseguito a breve distanza dall’infortunio.
In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di quantificare il risarcimento del danno biologico iure successionis nell’ importo spropositato di euro 693.020,00, disattendendo il principio posto dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del risarcimento del danno biologico in caso di infortunio seguito da morte assume preminente rilievo il trascorrere di un lasso di tempo apprezzabile fra il sinistro e l’ evento letale, dando per conto rilievo alla situazione di massima sofferenza fisica e psichica in cui il …. Era venuto a trovarsi nei pochi giorni ( dal 2 Luglio al 7 Luglio 1991) intercorsi fra l’incidente e la morte, cos’ pervenendo al risarcimento del suddetto danno biologico per intero, nella misura del 100%, come se il lavoratore fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita.
Con il quarto motivo di ricorso la società lamenta carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo, rappresentato dalla rilevanza ai fini della determinazione dell’ entità del danno biologico terminale da risarcire dell’ arco temporale intercorrente tra fatto lesivo ed evento letale.
Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale, pur ritenendo che il criterio del lasso di tempo apprezzabilmente decorso tra il sinistro e l’ evento letale si appalesa in astratto condivisibile, ha peraltro disatteso siffatto criterio pervenendo al diverso risultato del risarcimento per intero del danno biologico solo sulla base dell’ asserita intensità delle sofferenze patite dal lavoratore nel pur breve periodo di quattro giorni, di talché sul punto la motivazione della sentenza si appalesava quanto meno carente.
Col quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., anche in relazione all’ art 1223 c.c.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale dopo aver liquidato il danno biologico di natura psichica come un danno consolidato, aveva proceduto, altresì, alla liquidazione del danno morale, sul presupposto della accentuata ed intensa sofferenza psichica patita dal …. Derivante dalla consapevolezza della sua condizione, operando in tal modo una duplicazione dello stesso risarcimento, mentre , per contro siffatta sofferenza psichica doveva ritenersi siccome rientrante nell’ area del danno biologico.
Con il sesto motivo di ricorso la società lamenta carenza di motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo, costituito dalla rilevanza del contemporaneo riconoscimento del risarcimento del danno biologico iure successionis in sede ed ai fini della liquidazione del danno morale iure successionis.
In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso ogni motivazione in ordine alla possibilità di cumulare le predette voci risarcitorie.
Col settimo motivo di ricorso la società lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059 e 2697 c.c.
Rileva in particolare la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, in accoglimento dell’ appello incidentale proposto dalla .. ., aveva liquidato in favore della stessa il danno esistenziale, quantificato nella misura di euro 100.000,00, sotto il profilo che la lesione incideva su interessi di livello costituzionale, conseguenti alla perdita del rapporto parentale, atteso che il decesso del figlio aveva fatto venir meno, nei confronti della stessa, l’ intangibilità degli affetti familiari, la solidarietà nell’ ambito della famiglia, la possibilità di esplicazione della persona umana nella società familiare. In tal modo, peraltro, la Corte territoriale aveva proceduto ad una duplicazione del danno non patrimoniale, avendo il tribunale già riconosciuto in favore della ….il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. ( danno morale soggettivo) inteso come prezzo per il patema d’ animo transeunte, considerato che il ….. era l’ unico figlio convivente della predetta. Ciò comportava, alla stregua dell’ insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 26972/08, una violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., stante l’ attribuzione di autonoma dignità risarcitoria al danno esistenziale congiuntamente al danno morale soggettivo iure proprio in favore del congiunto della vittima.
Con l’ ottavo motivo di ricorso la società lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalle circostanze in ipotesi rilevanti ai fini del riconoscimento, in favore del congiunto della vittima di un fatto illecito con effetti letali, che già aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del danno morale soggettivo, di un’ ulteriore posta risarcitoria relativa a profili di asserito danno esistenziale.
Ciò in quanto si appalesa contraddittorio assumere uno stesso referente fattuale – la condizione del ….. di unico figlio della …..- per riconoscere due distinte poste risarcitorie, tanto più nella prospettiva della necessaria unitarietà del riconoscimento e del risarcimento del danno alla persona; dovendosi ritenete, altresì, una vistosa carenza di motivazione sotto il profilo degli elementi di prova del predetto danno, che non possono essere individuati e negli stessi termini apprezzati ai fini di una distinta posta risarcitoria.
Con il nono motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1277, 1282 e 1284 c.c.
In particolare rileva che erroneamente la corte territoriale aveva disatteso la censura relativa al computo degli interessi, atteso che gli interessi su una somma attribuita a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito non possono essere calcolati dalla data dell’ illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, posto che in tal modo si finirebbe per attribuire al creditore un valore cui non fa diritto;ciò in quanto gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardo nel conseguimento di una somma di denaro che, all’ epoca del fatto, non era quella rivalutata e solo progressivamente aveva raggiunto l’ ammontare liquidato dalla sentenza di condanna, dovendo, pertanto, gli interessi essere riconosciuti dalla data di pubblicazione della sentenza e non quella dell’ evento letale.

I primi due motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati.
Osserva il Collegio che la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’ art. 2087 c.c., in base al quale l’ imprenditore è tenuto ad adottare, nell’ esercizio dell’ impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, la norma suddetta impone, pertanto, al datore di lavoro un obbligo generale di diligenza; nel sistema della tutela delle condizioni di lavoro prevista dal legislatore, la disposizione di cui all’ art. 20187 c.c. ha una funzione integratrice della normativa che prevede le singole misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro un obbligo generale di garanzia delle condizioni di sicurezza del lavoro. Ciò non determina l’ insorgere di una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di specifiche regole di esperienza o di regole tecniche, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’ omessa predisposizione di quelle misure e cautele atte a preservare, in relazione alle effettive modalità e condizioni di lavoro, l’ integrità psico- fisica del lavoratore, in considerazione ,altresì, della possibilità di conoscenza di tutti quegli elementi che, in relazione alla fattispecie concreta, possono incidere sulla sicurezza del lavoratore.
Alla stregua di quanto sopra non può dubitarsi che la Corte territoriale abbia correttamente ritenuto la violazione del predetto art. 20187 c.c. ed abbia coerentemente e compiutamente motivato in ordine alla responsabilità della società datoriale, avendo rilevato come la presenza di olio combustibile nel serbatoio, comunque, utilizzato dal pastificio …… per l’ attività produttiva, ed anche necessario, al fine di verificare la corretta realizzazione del ponte di collegamento fra il serbatoio già in uso e quello di nuova istallazione. E’ , pertanto, correttamente ha ritenuto che non potesse dubitarsi della piena conoscenza e consapevolezza da parte della società della presenza in uno dei due serbatoi, e precisamente in quello già in uso al pastificio …., di olio combustibile, donde la responsabilità per violazione della disposizione di cui all’ art. 2087 c.c. per non avere la società predetta, nonostante siffatta conoscenza e consapevolezza, provveduto a rendere edotti i lavoratori addetti alla saldatura del ponte fra i due serbatoi, delle particolari cautele da osservare nell’ esecuzione dell’ attività fornendoli di attrezzature adeguate allo scopo e predisponendo su luogo quanto necessario per eventuali emergenze, sino al limite della sospensione della prestazione in mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza.
Di conseguenza nessuna violazione o falsa applicazione di norme può ravvisarsi nella fattispecie, né alcun salto logico di motivazione.
I suddetti motivi del ricorso non possono, pertanto, trovare accoglimento.
Del pari infondati si appalesano il terzo e il quarto motivo del ricorso che il Collegio ritiene, parimenti, di dover trattare in maniera unitaria.
Innanzitutto osserva il collegio che l’ evento morte non rileva di per sé ai fini del risarcimento, atteso che la morte ( e cioè: la perdita della vita) è fuori dal danno biologico, poiché il danno alla salute presuppone pur sempre un soggetto in vita; ma è altrettanto vero che nessun danno alla salute è più grave, per entità ed intensità, di quello che, trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente la misura del 100%, con l’ ulteriore fattore “ aggravante”, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l’ aggressione subita dalla salute dell’ individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare ( in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o, quanto meno stabilizzatrice, della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera ( cioè non “ migliora”) né si stabilizza, ma degrada verso la morte; quest’ ultimo evento rimane fuori dal dannno alla salute, per i motivi sopra detti, ma non la “progressione” verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita ( in tal senso, Cass. sez.III, 23.6.2006 n. 3766)
Posto ciò ritiene il collegio di dover aderire al principio secondo cui, in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’ approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’ intervallo tra lesione e morte, bensì dall’ intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’ illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima ( Cass. sez. III, 14.2.2007 n.3260; Cass. sez. III, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla “ presenza di un danno “ catastrofico” per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l’ estinzione della propria vita2).
Ritenuta, pertanto, l’ irrilevanza del lasso di tempo intercorrente fra il sinistro e l’ evento letale, osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo che il giudice, nel caso ritenga di applicare i criteri di liquidazione gabellare o a punto, deve procedere necessariamente alla c.d. “personalizzazione” degli stessi, costituita dall’ adeguamento al caso concreto atteso che, siccome più volte ribadito da questa Corte, la legittimità dell’ utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice.
E la liquidazione del quantum, se supportata da una motivazione congrua e coerente sul piano logico, e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, è sottratta a qualsiasi censura in sede di legittimità.
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la statuizione sul punto del primo giudice, ha rilevato riportandosi agli esiti della consulenza medico legale effettuata, che il ….., nei quattro giorni precedenti il decesso, aveva “ subito un danno psichico totale per la presenza di una sofferenza e di una disperazione esistenziale di tale intensità da determinare nella percezione del defunto un danno catastrofico”, in una situazione di “ attesa lucida e disperata dell’ estinzione della vita”.

Alla stregua di quanto sopra i suddetti motivi di gravame non possono trovare accoglimento.
Sono per contro fondati il quinto ed il sesto motivo di gravame.
Ed invero, il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’ attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno morale, inteso, nel caso di specie, quale intensa sofferenza psichica. Non può , invero, dubitarsi che quest’ ultima fattispecie di danno costituisce necessariamente una componente del primo, atteso che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza psichica. E, quindi, ove siano dedotte sofferenze di natura psichica, si rientra nell’ ambito del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente ( Cass.SS.UU: 11.11.2008 n. 26972).
E parimenti fondati si appalesano il settimo ed ottavo motivo del ricorso.
Ed, invero, alla stregua del suddetto principio della inammissibilità della duplicazione delle poste risarcitorie, rileva il Collegio che, una volta riconosciuto alla ….., iure proprio, il risarcimento del danno morale, per la perdita dell’ unico figlio convivente della stessa, appare di tutta evidenza che la liquidazione di una ulteriore somma a titolo di danno esistenziale per il venir meno del rapporto parentale, avente incidenza su interessi di rilievo costituzionale, costituisce una duplicazione del predetto danno morale soggettivo riconosciuto alla madre sostanzialmente con la medesima motivazione. Infatti, per come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la predetta sentenza n. 26972/08, “ determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’ esistenza del soggetto che l’ ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
E’, infine, infondato l’ ultimo motivo del ricorso.
Ed, invero, il risarcimento dei danni da fatto illecito si configura quale debito di valore non avendo ad oggetto sin dall’ origine una somma di denaro. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, dopo aver quantificato il danno alla data della decisione, ha proceduto alla determinazione degli interessi legali a decorrere dalla data della verificazione del fatto lesivo, ma procedendo alla “ devalutazione” a tale data del capitale, per poi rivalutarlo annualmente secondo gli indici Istat, applicando, quindi gli interessi dalla data di verificazione dell’ evento sul predetto capitale “ devalutato”, con le successive rivalutazioni annuali; deve escludersi, pertanto, che si sia verificata alcuna duplicazione degli interessi medesimi.
In conclusione, il ricorso della società deve essere parzialmente accolto, limitatamente al quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di gravame, di conseguenza, in relazione ai suddetti motivi, deve cassarsi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di …… volta al pagamento del danno esistenziale, quantificato nell’ impugnata sentenza, nella misura di euro 100.000,00, e del danno morale iure successionis, quantificato in sentenza nella misura di euro 175.296,00; va del resto confermata l’ impugnata sentenza.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo al solo parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società …..s.r.l., per dichiarare interamente compensate tra la stessa e la resistente …., le spese relative al presente giudizio di cassazione, ferme restando le statuizioni sulle spese relative al giudizio di merito. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione , va per contro operata nei confronti della società…….di Assicurazioni, non avendo la stessa svolto alcuna attività difensiva, dovendosi anche nei confronti della predetta confermare la liquidazione delle spese relative ai giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di ricorso, cassa parzialmente la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda di…. Giuseppina volta al pagamento del danno esistenziale, quantificato nell’ impugnata sentenza nella misura di euro 100.000, 00, e del danno morale iure successionis quantificato in sentenza nella misura di euro 175.296, 00; conferma nel resto l’ impugnata sentenza: Compensa tra la società ricorrente e la resistente ….. le spese relative al presente giudizio nei confronti della società ……di Assicurazioni; conferma le statuizioni relative al giudizio di merito.

Il Consigliere estensore
Il Presidente

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