Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12958 Contratto individuale di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 novembre 2007 la s.p.a. Poste Italiane chiede, con quattro motivi, articolati in otto censure, la cassazione della sentenza pubblicata il 21 novembre 2006, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado dichiarativa della nullità della clausola collettiva di risoluzione automatica del contratto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva, condannando la società a ripristinare il rapporto di lavoro con E.G., risolto per tale ragione e a pagargli la retribuzione, comprensiva di premio di produttività e indennità di funzione, dal collocamento a riposo.

L’intimato resiste alle domande con rituale controricorso.
Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, la società lamenta la violazione dell’art. 1444 c.c. e dell’art. 1444 c.c., comma 2. Sostiene che, poichè il recesso posto in essere sulla base della previsione contrattuale collettiva in questione non è nullo, ma annullabile e quindi convalidarle, nel caso di specie sarebbe stato convalidato dal silenzio serbato dal lavoratore receduto per quasi tre anni.

Si rileva che il tema in parola non è stato esaminato dalla Corte territoriale, per cui la ricorrente avrebbe dovuto indicare in quale fase del giudizio di merito lo avrebbe posto all’attenzione del giudici. In mancanza di tale indicazione, il motivo è inammissibile per violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.

In ogni caso, la censura muove da un presupposto implicitamente ma chiaramente escluso dalla sentenza impugnata, vale a dire che la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione automatica dello stesso al momento del raggiungimento dei requisiti pensionistici massimi da parte del lavoratore debba essere qualificato come licenziamento.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto tale atto come comunicazione di una mera notizia, quella della ritenuta estinzione del rapporto per effetto della norma dell’accordo integrativo del contratto collettivo applicato al rapporto.

Il motivo è pertanto comunque inammissibile.

2 – Col secondo motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 1372 c.c. e in vizio di motivazione in proposito, in quanto il lavoratore sarebbe rimasto silente per quasi tre anni senza mai espresso una volontà contraria alla cessazione del rapporto.

Anche in questo caso, manca ogni indicazione che la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e ribadita nel grado di appello; le conseguenze sono quelle già indicate.

In ogni caso, il quesito di diritto formulato in conclusione del motivo difetta di quel riferimento alla fattispecie concreta che la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario mentre manca del tutto la sintesi dei fatti dai quali desumere il vizio di motivazione della sentenza (cfr. al riguardo, recentemente, Cass. S.U. 12 giugno 2012 n. 9513).

Il motivo appare pertanto inammissibile.

3 – Col terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione degli artt. 1223 e 1225 c.c., artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 79 del C.C.N.L. nonchè il vizio di motivazione.

Nonostante la rubrica, il motivo sviluppa una miscellanea di argomenti, ma formula unicamente un quesito di diritto (e non una sintesi dei fatti dai quali dovrebbe desumersi il vizio di motivazione, come richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.), il quale delimita l’ambito della censura al solo tema della pretesa mancata offerta delle prestazioni da parte del lavoratore, al quale pertanto non spetterebbe alcun risarcimento, in base alla disciplina della mora credendi.

In proposito si rileva che la genericità ed astrattezza del quesito rispecchia la genericità del motivo sul punto, in quanto la società nel contestare che la lettera con la quale E. aveva impugnato il collocamento a riposo contenesse una esplicita offerta della prestazione lavorativa, omette di specificare in contenuto di tale lettera, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione.

Anche il motivo in esame è pertanto inammissibile.

4 – Con l’ultimo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 1363 c.c. in riferimento agli artt. 67 e 68 C.C.N.L. e il vizio di motivazione al riguardo, laddove la Corte territoriale ha incluso il premio di produttività e l’indennità di funzione nella retribuzione, sulla quale è parametrato il risarcimento danni.

Premesso che nel nostro Ordinamento non vige un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, per cui occorre verificare nelle discipline, legali o contrattuali, di ogni singolo istituto la sua attitudine ad essere ricondotto ad una tale nozione, la società afferma che gli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 1994 escluderebbero tale esito.

Quesito: "Voglia… affermare il principio di diritto con riferimento alla computabilità nelle somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, di emolumenti rientranti per volontà dei contraenti collettivi tra le voci di retribuzione variabile".

Anche tale motivo è inammissibile:

a) perchè, alla stregua delle regole più sopra enunciate (necessario riferimento del quesito di diritto al fatto da valutare e necessaria indicazione della sintesi dei fatti da cui emergerebbe il vizio di motivazione), il quesito di diritto è astratto e difetta una sintesi degli elementi di fatto da cui dovrebbe desumersi l’omissione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione;

b) perchè, essendo il motivo fondato sul contratto collettivo, non indica se copia integrale dello stesso (Cass. S.U. n. 20075/10) sia stata prodotta in questa sede, anche attraverso la produzione dei fascicoli di parte, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

c) perchè la ricorrente contesta genericamente, senza neppure riprodurre il contenuto dell’art. 68 del C.C.N.L., l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui l’indennità di funzione e il premio di produzione vanno incluse nella retribuzione su cui è commisurato il danno, trattandosi di elementi che i lavoratori avrebbero potuto percepire ove fossero stati mantenuti in servizio nelle mansioni loro proprie.

Concludendo, per le ragioni indicate il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali (12,50%) IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 187

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto notificato e depositato in termini, la parte istante ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento specificato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
In termine litis, la detta medesima parte – a mezzo della propria difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento e alla relativa decisione per cui va solo emessa la declaratoria conseguente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

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Cass. civ., Sez. I, Sentenza 22 Gennaio 2010 , n. 1112 I regimi patrimoniali della famiglia (I beni del fondo patrimoniale sono esclusi dal fallimento, anche se anteriore al d.lgs. 5/2006)

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Svolgimento del processo

Con decreto del 10.4.2003 il giudice delegato del Tribunale di Potenza autorizzava il curatore ad acquisire all’attivo del fallimento Pasqualucci Giorgio beni immobili di proprietà del fallito costituiti in fondo patrimoniale.

Il provvedimento, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che rilevava come “la garanzia della procedura concorsuale deve applicarsi anche a favore dei creditori familiari dell’imprenditore, non sussistendo ragioni per riservare loro un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori”; che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l’acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza; che non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 46 n. 3 l.f., essendo stata dettata la norma in questione con riferimento al diverso e ormai soppresso istituto del patrimonio familiare; che sugli immobili in questione era stata costituita ipoteca a garanzia di un finanziamento (art. 169 c.c.), e quindi il diritto dell’istituto di credito mutuante avrebbe dovuto essere in ogni modo soddisfatto.

Avverso la decisione Pasqualucci proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12.11.2009.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione Pasqualucci ha rispettivamente denunciato: 1) violazione degli artt. 46 l.f., 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui all’art. 46 n. 3 l.f.; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c. per la contraddittorietà della motivazione, estranea al “thema decidendum”. Accertato infatti che sui beni del fondo possono essere soddisfatti soltanto i crediti contratti per i bisogni della famiglia “non si comprenderebbe la ragione o quanto meno l’utilità dell’acquisizione dei beni del fondo patrimoniale all’attivo del fallimento”.

Osserva il Collegio che dalla interpretazione di quanto rappresentato (per vero non con assoluta chiarezza) con il ricorso si desume che sostanzialmente il ricorrente ha soffermato la sua attenzione non sui profili procedimentali dell’acquisizione (decreto del giudice delegato), ma sugli aspetti sostanziali della vicenda (sui quali soltanto ha incentrato la sua difesa il controricorrente), sostenendo in particolare che il dettato di cui all’art. 46 n. 3 l.f. escluderebbe comunque la possibilità per il curatore di acquisire i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salva la conoscenza, da parte del creditore, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

In particolare il Tribunale di Potenza aveva ritenuto che non fossero ravvisabili validi motivi per escludere che i beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, dovessero essere inclusi nel fallimento; che il soddisfacimento dell’esigenza posta a base della costituzione del fondo patrimoniale ben avrebbe potuto essere soddisfatta anche con l’acquisizione dei relativi beni da parte degli organi fallimentari, con la formazione di una massa separata destinata soltanto a soddisfare i creditori per debiti contratti nell’interesse della famiglia; che segnatamente non sarebbe stata correttamente evocabile nel caso di specie, in cui si tratta di fondo patrimoniale, la disposizione di cui all’art. 46, n. 3, l.f., che sottrae al fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare (salvo quanto disposto dagli artt. 170 e 326 c.c.), attesa la diversità dei due istituti.

Tuttavia, quanto a quest’ultimo punto, pur essendo condivisibile il rilievo attinente alla non coincidente disciplina dei due istituti in esame, essenzialmente consistenti nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilità e inespropriabilità disposta con riferimento al fondo patrimoniale, occorre evidenziare come risultino identici sia i rispettivi fini perseguiti, in entrambi i casi individuabili nell’obiettivo di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, sia lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso dì beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità.

Ciò induce dunque a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la disposizione contenuta nell’art. 46 n. 3 l.f., dettato nella vigenza del patrimonio familiare debba trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto.

D’altra parte in tal senso depongono anche le ulteriori seguenti considerazioni.

Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte, che pur non avendo affrontato la questione dalla angolazione sopra indicata ha comunque escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento (C. 00/8379, C. 90/11449).

Inoltre la modifica apportata all’art. 46, n. 3, l.f. dal D.L.gvo 2006, n. 5, con la quale fra l’altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore.

Infine dalla previsione contenuta nell’art. 155 l.f., come modificato dal D.L.gvo 2006, n. 5, che esclude l’acquisibilità al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, così confermando il principio della non confondibilità di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalità normativamente indicate, con gli altri beni dell’imprenditore fallito.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione senza rinvio del decreto impugnato ai sensi dell’art. 382, ult. comma c.p.c.

La sostanziale novità della questione e le modifiche normative intervenute dopo la proposizione del ricorso inducono alla compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA 7 aprile 2011, n.116 MADRI LAVORATRICI E CONGEDO POST PARTUM

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita – in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».

2. — Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente – avendo avuto un parto prematuro perché la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l’8 agosto 2005 – aveva chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell’attrice all’astensione dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda dell’attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.

Inoltre egli rileva di non poter condividere l’interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).

3. — In via preliminare, la difesa dell’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato «una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dal lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro».

Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, come, del resto, proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata.

L’eccezione non è fondata.

E’ vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato «l’incongruenza della disposizione in parola nell’ipotesi di parto prematuro», osservò che si proponevano diverse soluzioni «con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l’inizio o al momento dell’ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale» (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa sentenza mise in luce che la prima soluzione era analoga a quella relativa all’ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624, recante «Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia», presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998. Essa aggiunse che «La scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore», pervenendo comunque alla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non prevedeva per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

Ciò posto, a parte quanto sarà detto di qui a poco, allorché si esaminerà il merito della questione, una riflessione ulteriore va compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale, dell’individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternità nell’ipotesi di parto prematuro.

Essa non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. Questo criterio è giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perché è l’unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora avvenuto, il cui avveramento però è ragionevolmente certo e riscontrabile. Non altrettanto può dirsi nel caso di parto prematuro, perché in detta circostanza con il richiamo alla data presunta si opera un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto, onde il criterio si risolve in una mera fictio che non consente la verifica della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l’intero periodo di spettanza del congedo. Del resto, lo stesso legislatore, collegando rigidamente il decorso del congedo post partum alla data del parto, mostra di volere per la detta decorrenza un riferimento certo.

Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del periodo di astensione in caso di parto prematuro, resta la soluzione di ancorare – al termine del ricovero – la relativa data all’ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l’unica percorribile, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dall’ente previdenziale.

4. — Nel merito, la questione è fondata.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.

In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (sopra richiamate) dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.

Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all’8 agosto 2005, vale a dire quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria della madre ante e post partum.

In simili casi, com’è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l’attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

In detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).

La tesi dell’ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d’istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.

Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.

5. — Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.