Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 11-03-2013, n. 11493 Omicidio colposo Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato quella di primo grado che aveva dichiarato P.N., nella qualità di medico ginecologo della partoriente R.M., responsabile del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in danno della neonata L.E., deceduta il (OMISSIS) per danni cerebrali conseguenti ad una asfissia intrapartum, verificatasi il (OMISSIS).

Al sanitario è stato addebitato che pur in presenza di tracciati cardiotocografici significativi di concreto rischio per il benessere del feto, non operava un costante monitoraggio della accertata situazione di preallarme nè predisponeva ed eseguiva un intervento di parto cesareo che, se operato, avrebbe evitato l’asfissia intrapartum ed il conseguente decesso della bambina.

La scelta terapeutica operata dal P. si sarebbe rivelata fatale atteso che procedendo al parto naturale la nascitura avrebbe sofferto una grave asfissia che le avrebbe cagionato una tetra paresi spastica e poi la morte.

La R. era stata ricoverata in ospedale nella serata del (OMISSIS). Secondo la lettura dei dati fornita dai giudici di merito, conforme a quella dei consulenti della parte civile, fondate su linee guida di un organismo scientifico di fama internazionale, già i tracciati cardiotocografici delle 22,30 (dal quale erano rilevabili contrazioni ogni dieci minuti di forte intensità ogni 100 secondi) e delle ore 5,35 rendevano evidente la necessità di sottoporre la partoriente ad un continuo controllo con cardiotocografia mentre il tracciato delle ore 7 doveva ritenersi chiaramente patologico, emergendo una riduzione di variabilità basale prolungata e la comparsa di decelerazioni tardive, che i consulenti della parte civile definivano "patterns cardiotocografici", associati ad un rapido sviluppo di ipossia fetale con acidosi.

Tale situazione imponeva, in presenza del tracciato delle ore 7, e della circostanza che la gravidanza era a rischio, trattandosi di donna di 38 anni primipara, la immediata predisposizione del parto cesareo, considerato altresì che la dilatazione uterina era ferma a 4/5 cm. La nascita della bambina avveniva, invece, per parto naturale alle ore 7,55, del 7 agosto, con evidenti segni di asfissia intrapartum (indice di Apgar pari a 2, brachicardia, assenza di respiro spontaneo, ipotonia generalizzata ed una gravissima acidosi metabolica desumibile dalle tre somministrazioni di bicarbonato di sodio avvenute presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di (OMISSIS), ove la bambina era trasferita poco dopo la nascita e dal quale veniva dimessa due mesi più tardi con diagnosi di encefalopatia anossica ischemica; nel corso del ricovero presso l’ospedale (OMISSIS) veniva ulteriormente rilevato un quadro di tetraparesi spastica, tra le paralisi cerebrali più frequentemente correlate ad una asfissia acuta intrapartum).

I giudici di appello, confermavano, pertanto la vantazione del primo giudice, aderente alle conclusioni del consulente della parte civile, secondo il quale dalle indagini strumentali alle quali era stata sottoposta la bambina era rimasto accertato che il danno cerebrale si era verificato nel corso del parto e non durante la gestazione (ciò era dimostrato, in particolare, dal fatto che le prime indagini non avevano evidenziato subito una lesività in fase evolutiva avanzata a carico della corteccia cerebrale).

La Corte di appello prendeva anche in considerazione, disattendendole, le parziali diverse conclusioni dei consulenti della difesa, secondo i quali non era possibile escludere altre cause del danno cerebrale riportato dalla bambina in quanto l’asfissia perinatale può ritenersi dimostrata solo ove concorrano quattro condizioni: una acidosi metabolica comprovata da prelievi di sangue, mancanti nel caso di specie; un inizio precoce di encefalopatia neonatale, non dimostrata strumentalmente; una paralisi cerebrale di tipo spastico o discenetico, mentre nel caso di specie in alcuni momenti alla spasticità si era alternata una ipotonia tale da indurre a ritenere che vi fosse tetra paresi flaccida e non spastica, compatibile con un’asfissia antepartum; esclusione di altre patologie, che potevano non essere state rilevate dall’amniocentesi.

Sui tracciati cardiotocografici i medesimi consulenti osservavano che solo quello delle ore 7 poteva definirsi non patologico.

I periti di ufficio affermavano, invece, che non poteva ritenersi con certezza che l’asfissia fosse insorta durante il parto piuttosto che nelle ultime settimane di gravidanza.

Ciò premesso, quanto alla colpa, i giudici di appello affermavano che essa era da rinvenirsi nel fatto che il sanitario, pur avendo indotto il travaglio con prostaglandine, aveva affidato la partoriente ad una ostetrica e, sebbene richiamato più volte a causa dei fortissimi dolori avvertiti dalla R. appena un’ora dopo la somministrazione del farmaco, era ritornato in clinica solo verso le ore cinque, omettendo un costante monitoraggio della R.. Anche dal tracciato delle ore 7 – definito poco rassicurante dai consulenti dello stesso imputato – erano rilevabili anomalie del battito fetale che avrebbero imposto di valutare l’opportunità di un parto cesareo invece di attendere il parto spontaneo, verificatosi circa un’ora dopo con conseguente asfissia perinatale della quale sussistevano secondo i giudici tutti i fattori rivelatori (l’acidosi metabolica grave, comprovata dalla circostanza che alla bambina vennero somministrate tre dosi di bicarbonato di calcio e la diagnosi finale di tetraparesi spastica, indicativa di una origine intrapartum della asfissia). Le indagini strumentali non avevano, invece, rivelato alcun elemento sul quale fondare la diagnosi di tetra paresi flaccida formulata dai consulenti della difesa. La stessa ingravescenza del danno cerebrale era dimostrativa secondo la sentenza che il danno cerebrale era insorto nel corso del parto nè le indagini strumentali eseguite nell’arco dei nove mesi avevano rilevato la presenza di malattie genetiche. Il rilievo della condotta omissiva veniva dai giudici di merito ricollegato all’argomentazione del consulente della parte civile,non contrastata dagli altri medici, secondo la quale è sufficiente un tempo di dieci minuti intercorrente tra la comparsa dell’anomalia cardiotocografica e l’intervento ostetrico perchè si produca, in presenza di ischemia e ipossia fetale, un danno neurologico irreversibile.

Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione l’imputato e la Clinica (OMISSIS), nella qualità di responsabile civile, articolando sostanzialmente gli stessi motivi.

Con il primo motivo lamentano il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, sul rilievo che entrambi i giudici di merito avevano omesso di valutare i rilievi formulati sia dai periti nominati dal giudice sia dai consulenti di parte sulla ipotesi scientifica prospettata dall’accusa.

Si sostiene che il primo dato probatorio oggetto di travisamento è quello afferente l’apprezzabilità di un asfissia intra partum attraverso i tracciati cardiotocografici, dei quali era stata fornita una lettura conforme a quella dei consulenti della parte civile, discordante da quella dei periti e dei consulenti della difesa. Sul punto, premesso che il tracciato cardiotocografico non è strumento idoneo a rilevare un’asfissia intrapartum. si lamenta che la Corte di merito aveva omesso di valutare la tesi prospettata dal CTU, secondo la quale l’unico tracciato negativo "patologico" era quello delle ore 7 e dei consulenti della difesa che avevano definito "poco rassicurante" ma non "patologico" quello delle ore 7, concludendo che non vi era stata alcuna avvisaglia di sofferenza fetale (anche dalla rottura delle acque era fuoriuscito liquido di colore chiaro, dato evidente del benessere del nascituro).

Ulteriore elemento di contraddittorietà della motivazione viene rinvenuto con riferimento alla patologia causa della morte. La Corte di merito, aderendo alla ricostruzione del primo giudice, aveva apoditticamente concluso che la morte della neonata si era verificata a causa di un’asfissia post partum produttiva di una tetra paresi spastica individuando quali indicatori della asfissia elementi asseritamente equivoci.

Tra questi la triplice somministrazione di bicarbonato era privo di pregio in quanto rientrante nelle ordinarie pratiche di rianimazione che la neonata aveva dovuto subire. Inoltre i giudici di appello, aderendo alla impostazione del primo giudice, non avevano preso posizione sulla questione controversa tra i periti afferente l’apprezzamento della esistenza di un’acidosi metabolica.

Si sostiene inoltre che la Corte di merito non aveva fornito risposta al rilievo che aveva evidenziato come dall’esame anatomo-patologico del cervello era risultato un danno ipossico a carico di strutture profonde, incompatibile con un’asfissia in fase di travaglio. Sotto altro profilo si deduce che la valutazione operata dai giudici di merito non aveva tenuto conto dei rischi connessi all’effettuazione del taglio cesareo evidenziati da uno dei consulenti dell’imputato.

Tale ultimo profilo viene trattato anche con il secondo motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 43 c.p., giacchè la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità penale del sanitario esclusivamente sulla posizione di garanzia rivestita dal medesimo senza tenere conto dei rilievi formulati nei motivi di appello sulla impraticabilità del parto cesareo nel caso di specie, omettendo ogni valutazione sulla possibilità da parte del medico di tenere la condotta doverosa omessa e mancando di procedere ad un giudizio contro fattuale.

Con il terzo motivo, richiamando una nota opinione della dottrina sulla natura normativa della colpa generica, si lamenta che i giudici di merito, nel valutare la presenza di un errore diagnostico, non avevano tenuto conto delle linee guida afferenti i criteri di scelta tra il parto naturale ed il taglio cesareo, dettate con la deliberazione della Regione Campania n. 118 del 2 febbraio 2005, in Bollettino Ufficiale n. 20 dell’11 aprile 2005, dimostrative del fatto che l’imputato non solo non fosse incorso in alcuna violazione del dovere di diligenza ma che il suo comportamento fosse assolutamente conforme a quelle direttive.
Motivi della decisione

In via preliminare va disattesa l’eccezione di prescrizione sollevata dal difensore nell’odierna udienza.

Invero va precisato che la morte della bambina, quale conseguenza del parto, si è verificata il (OMISSIS), per cui l’inizio del decorso della prescrizione è da identificare in quella data, pur essendo stata la condotta posta in essere in data (OMISSIS).

Poichè sono state concesse le attenuanti generiche, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo (v. art. 157 c.p., comma 1, e art. 161 c.p., comma 2), sarebbe in astratto decorso il 6 luglio 2011. Bisogna però tener conto, al riguardo, dei periodi di sospensione della prescrizione.

Nel corso del giudizio di primo grado, nel caso in esame, vi è stato il rinvio dal 5 luglio 2007 al 10 dicembre 2007 per sciopero avvocati (5 mesi e 5 giorni); nel corso del giudizio di secondo grado all’udienza del 18 gennaio 2011 è stata formulata dal difensore dell’imputato istanza di rinvio per motivi personali e l’udienza è stata rinviata al 18 marzo 2011 (2 mesi); vi è stato poi il rinvio dal 18 marzo 2011 al 25 ottobre 2011 per sciopero avvocati (per complessivi 7 mesi e 7 giorni) ed infine all’udienza del 25 ottobre 201 le stata formulata nuova istanza di rinvio da parte del difensore, così che l’udienza è stata rinviata alla data del 2 dicembre 2011 (1 mese e 7 giorni). Ne consegue che alla data della pronuncia di questa sentenza la prescrizione non si era ancora maturata, in quanto il periodi di sospensione della prescrizione (complessivamente 1 anno, 3 mesi e 19 giorni), va sommato al termine di legge (7 anni e mezzo), così la data di prescrizione è stata correttamente calcolata al 25 ottobre 2012, data in cui era intervenuta una ulteriore causa di sospensione della prescrizione giacchè all’udienza del 23 ottobre, alla quale era stata inizialmente fissata l’udienza dinanzi a questa Corte, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire istanza di adesione allo sciopero degli avvocati, con il conseguente rinvio alla data odierna, in assenza di opposizione delle altre parti.

Ciò premesso, il ricorso, comune ad entrambe le parti, è infondato e va rigettato.

A tal riguardo, giova premettere i limiti del controllo di legittimità quando ci si trova di fronte a una doppia sentenza di condanna e quando la doglianza (travisamento della prova, carenza di motivazione) è caratterizzato dalla diversa lettura delle relazioni peritali in atti.

Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia conforme decisione (di condanna), le sentenze di primo e secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da poterne considerare la tenuta in sede di legittimità.

Parimenti, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della rinnovata formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, è ora sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione. Tale vizio può essere fatto valere, però, solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l’anteriore decisione (cosiddetta "doppia conforme"), posto in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato – per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado – atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada).

E’ quindi tenendo conto di queste premesse che vanno esaminati i motivi di ricorso, specie allorquando siano sviluppati sulla logicità degli argomenti spesi in motivazione a supporto della con divisibilità o no dei diversi apporti scienti scientifici di rilievo ai fini della ricostruzione del fatto e delle possibili responsabilità.

A tal riguardo, è indiscutibile che, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicchè, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poichè si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di cassazione, se non entro i limiti del vizio motivazionale (Sezione 4, 20 aprile 2010, Bonsignore).

E in questa prospettiva è altrettanto indiscutibile che non possa essere questa Corte ad interloquire sulla maggiore o minore attendibilità scientifica degli apporti scientifici esaminati dal giudice.

la Corte di cassazione non è giudice del sapere scientifico, giacchè non detiene proprie conoscenze privilegiate: essa, in vero, è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

Ed allora, come anticipato, il giudice di legittimità è e rimane pur sempre giudice della correttezza della motivazione e, quindi, (solo) del modo con cui una determinata affermazione scientifica è veicolata a supporto della decisione.

Non spetta alla Corte esprimersi a favore dell’una o dell’altra tesi (la Corte, infatti, non ha la competenza o la qualificazione per stabilire se la legge scientifica utilizzata sia affidabile o no, mentre può e deve limitare il proprio vaglio alla spiegazione razionale fornita in proposito dal giudice: in termini, Sezione 4, 30 settembre 2008, parte civile Rizza ed altri in proc. Codega ed altri;

Sezione 4, 17 settembre 2010, Cozzini ed altri). Ma spetta al giudice di merito fornire una spiegazione convincente che sia in grado di reggere – qui nell’ottica dell’al di là di ogni ragionevole dubbio ai fini della condanna – il vaglio della logicità e della persuasività. Vaglio che si risolve, per quanto evidenziato, in termini negativi.

E proprio facendo applicazione di questi principi che è immediatamente apprezzabile la non manifesta illogicità della sentenza, che ha proceduto ad un’attenta disamina comparativa tra i diversi apporti medico-legali (di cui non può qui esprimersi la condivisibilità o no: ovvero la preferenza dell’uno rispetto agli altri),aderendo ad una delle tesi scientifiche (qui, principalmente a quella prospettata dai consulenti della parte civile), senza eludere le tematiche specifiche che le altre tesi pur ponevano non arbitrariamente: in particolare, la questione della rilevanza fenomenica dei diversi tracciati tocografici e della rilevanza di questi e di ciascuna di essi ai fini e per gli effetti dell’indicazione di una sofferenza del feto e, quindi, della scelta inderogabile ed indilazionabile di eseguire il parto cesareo nonchè la questione della sussistenza di un’acidosi metabolica, rilevante, in ipotesi, per sostenere la tesi dell’asfissia intra partum.

Rispetto a queste decisive questioni, i giudici hanno saputo fornire una congrua e motivata ragione della scelta ed hanno dimostrato di essersi soffermato sulla tesi che hanno creduto di non dover seguire.

Basta rilevare, con riferimento alla questione del mancato monitoraggio tocografico e della rilevanza degli esiti dei tracciati ai fini della prova della condizione di sofferenza del feto, che il giudice di appello ha approfondito i profili di colpa addebitabili al sanitario, evidenziando non soltanto le conclusioni dal consulente del pubblico ministero e di quelli della parte civile, che hanno definito patologico il tracciato delle ore 7 – essendo state rilevate decelerazioni anomale del battito fetale – ma anche quelle dei periti di ufficio e degli stessi consulenti dell’imputato, i quali hanno definito, per gli stessi motivi, tale tracciato non rassicurante.

Non è, pertanto, manifestamente illogica la motivazione laddove i giudici di merito affermano che la condizione della paziente, già trentottenne alla prima gravidanza e con indotta stimolazione farmacologica del travaglio, avrebbe dovuto indurre il sanitario ad un monitoraggio continuo delle condizioni del feto onde valutare l’opportunità di un taglio cesareo, ancora possibile in quanto la donna presentava una dilatazione del collo uterino di appena cinque centimetri, così evitando al feto l’ulteriore stress correlato al parto naturale, avvenuto circa un’ora dopo.

Basta rilevare, ancora, con riferimento alla questione della sussistenza dell’acidosi metabolica, rilevante per sostenere la tesi dell’asfissia intrapartum, che i giudici di merito non hanno eluso una propria pertinente motivazione per disattendere la tesi fatta propria non solo dal consulente della difesa ma anche dai periti di ufficio, i quali avevano espresso il convincimento che fosse dubbia la presenza dell’acidosi metabolica e ciò avevano prospettato evidenziando la circostanza temporale che l’emogasanalisi era stata effettuata in tempi successivi.

Il giudice di appello ha recepito la tesi opposta ed richiamato anche la sentenza di primo grado, laddove il giudicante aveva evidenziato che, anche se non confermata dalle analisi, in quanto non eseguite nella prima ora di vita della neonata, detta acidosi metabolica era sicuramente deducibile dalla circostanza che alla bambina erano state somministrate tre dosi di bicarbonato di calcio, terapia utilizzata proprio in quei casi in cui il neonato presenti tale complicanza, certamente ricollegabile ad una ipossia da travaglio. In tal senso deponevano, del resto, come evidenziato nella sentenza, gli altri sintomi presenti nella bambina al momento della nascita: un indice di Apgar pari a 2, bradicardia, assenza di respiro spontaneo, ipotonia generalizzata, tutti elementi ulteriormente significativi della asfissia verificatasi al momento della nascita. Ed è anche di rilievo la considerazione svolta da entrambi i giudici di merito secondo la quale alcuna indagine strumentale eseguita nell’arco dei nove mesi aveva rivelato la presenza di malattie genetiche.

Alla luce di tali considerazioni non è, pertanto, elusivo il richiamo alla "posizione di garanzia" della vita della madre e della bambina rivestita dal sanitario- che aveva seguito la R. per tutta la gravidanza e si era impegnato con lei a seguirne il parto -, collegata dai giudici di merito alla positiva dimostrazione della colpa in cui lo stesso era incorso, omettendo di sottoporre la paziente ad un costante monitoraggio e di predisporre ed eseguire l’intervento di parto cesareo che, se eseguito, con elevato grado di credibilità razionale avrebbe evitato l’asfissia ed il conseguente decesso della bambina.

Anche l’ultimo motivo, con il quale si lamenta che i giudici di merito, nel valutare la presenza di un errore diagnostico, non avevano tenuto conto delle linee guida afferenti i criteri di scelta tra il parto naturale ed il taglio cesareo, dettate con la deliberazione della Regione Campania n. 118 del 2 febbraio 2005, è infondato.

Sul punto va, in via preliminare, osservato che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nel caso in esame il profilo di colpa accertato a carico del sanitario non è fondato su di un errore colpevole nella formulazione della diagnosi nè sulla imperizia dimostrata dallo stesso. Come sopra evidenziato, la responsabilità dell’imputato è stata, invece, individuata nella violazione del dovere di diligenza che gli imponeva di svolgere la sua attività secondo il suo modello di agente e nel rispetto delle regole di prudenza, la cui violazione ha determinato le premesse dell’evento letale. Non può, pertanto, essere utilmente evocata l’applicazione delle linee guida che riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza.

Nè, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, può trovare applicazione il novum normativo di cui alla L. n. 189 del 2012, art. 3, che limita la responsabilità in caso di colpa lieve.

La citata disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave, solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi viene forzata la nota chiusura della giurisprudenza che non distingue fra colpa lieve e grave nell’accertamento della colpa penale.

Tale norma non può, invece, involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, perchè, come sopra sottolineato, le linee guida contengono solo regole di perizia.

Va, comunque, precisato, in via generale, che le linee guida per avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico devono indicare standard diagnostico terapeutici conformi alla regole dettate dalla migliore scienza medica a garanzia della salute del paziente e (come detto) non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente (va ovviamente precisato che anche le aziende sanitarie devono, a maggior ragione in un contesto di difficoltà economica, ispirare il proprio agire anche al contenimento dei costi ed al miglioramento dei conti, ma tali scelte non possono in alcun modo interferire con la cura del paziente: l’efficienza di bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente).

Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante – anche, se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte a verificare eventuali particolarità specifiche del caso concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico-terapeutico alternativo- individuare eventuali condotte censurabili (v. sulla natura delle linee guida e sulla loro rilevanza nelle scelte terapeutiche del medico e nella valutazione del giudice, Sez. 4, 11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio, che, unitariamente e complessivamente liquida in Euro 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-09-2012, n. 14989

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5 marzo 1993, P.N., L. L., L.C., L.M., L.M.V., La.
L. e R.G. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, C.S. e, premesso che avevano stipulato con quest’ultimo, in data 25 agosto 1990, un preliminare di vendita di due appezzamenti di terreno a destinazione agricola siti nel Comune di Xxx, censiti in catasto al foglio 1, part. 5 e 366, per il prezzo di L. 150.000.000 e che C.S., immesso nel possesso dei beni, aveva versato un primo acconto anche a titolo di caparra, un secondo acconto e solo in parte il terzo acconto pattuito e non era comparso dinanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, chiedevano la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge.
Si costituiva il convenuto che impugnava la domanda; rappresentava di essere disponibile alla stipula dell’atto definitivo; deduceva di non essere comparso dinanzi al notaio nel giorno fissato perchè era stato avvertito dalla segretaria di detto professionista e da quest’ultimo che non sarebbe stato possibile procedere alla stipula, in quanto mancavano le necessarie visure, e di aver subito notevoli danni a causa del mancato tempestivo adempimento degli attori;
chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la loro condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 26 settembre 2003, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento del convenuto che condannava al rilascio, in favore degli attori, dei due terreni oggetto del detto preliminare;
autorizzava gli attori a ritenere, a titolo di penale, quale risarcimento dei danni predeterminati, giusta accordo di cui all’art. 5 del risolto preliminare, la somma di Euro 36.926,67 già versata dal C. a titolo di caparra confirmatoria e di acconti sul prezzo pattuito; condannava il convenuto al pagamento di Euro 257,79 a titolo di rimborso delle spese di redazione del verbale notarile di mancata comparizione per la stipula dell’atto pubblico di compravendita nonchè alle spese di giudizio.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 31 agosto 2006, rigettava l’appello proposto dal soccombente e lo condannava alle spese di quel grado.
Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.S. sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso P.N., L.L., L.C., L.M., L.M.V., La.Lu. e R.G..
Il ricorrente ha depositato memoria.
In data 16 maggio 2012 il ricorrente ha depositato copia della relazione tecnica redatta nell’ambito della causa n. 576/2007 promossa da P.N. + 6 contro C.S. presso il Tribunale di Paola.
Motivi della decisione
1. Seguendo l’ordine logico, deve anzitutto esaminarsi il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la "nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)".
Deduce il C. che, pur avendo avuto l’intenzione di proporre in udienza querela di falso in relazione alla certificazione catastale, non aveva potuto provvedere a tanto perchè all’udienza del 2 maggio 2006 il suo collaboratore, munito di delega scritta e in possesso del "verbale … redatto … dalla difesa" del ricorrente, con cui l’appellante proponeva querela di falso, nonchè della documentazione di cui alla detta querela, non era giunto al cospetto della Corte che aveva ritenuto di provvedere sulle richieste degli appellati in quanto un collaboratore del domiciliatario dell’appellante, privo delle necessarie istruzioni, aveva ritenuto di sostituire il difensore del C. senza averne i poteri; deduce il ricorrente che la sua richiesta, rivolta alla Corte di appello, di rimessione della causa sul ruolo per consentire la proposizione della querela di falso, era stata dichiarata inammissibile, essendo stata la causa trattata anche alla presenza della difesa dell’appellante.
Eccepisce, pertanto, il ricorrente la nullità del procedimento di appello, per violazione, da parte della Corte di merito, delle norme disciplinanti la materia e formula il seguente quesito di diritto:
"E’ possibile ritenere che sia presente in udienza il difensore dell’appellante, con conseguente declaratoria di inammissibilità della richiesta avanzata dal procuratore dell’appellante di rimessione della causa sul ruolo onde consentire la proposizione della querela di falso e la produzione della relativa documentazione, allorquando il difensore e procuratore della parte venga sostituito da un collaboratore del domiciliatario non munito neppure di delega scritta?" 1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Al riguardo questa Corte rileva che dalla sentenza impugnata risulta che con l’istanza del 2 maggio 2005 (recte 2006) il difensore dell’attuale ricorrente non si era doluto della mancanza di poteri della collaboratrice del domiciliatario presente in udienza bensì della circostanza che alla stessa non fossero state fornite istruzioni. Correttamente, quindi, in relazione a tale sola doglianza – e in relazione a tale specifico punto della sentenza impugnata non sono state sollevate censure dal ricorrente – la Corte territoriale ha affermato che la causa era stata trattata anche alla presenza della difesa dell’appellante ed è, pertanto, nuova la questione di carenza dei poteri di colui che aveva partecipato all’udienza. Va peraltro evidenziato che dal verbale di udienza risulta che l’avv. Xxx è comparso "per delega dell’avv.to Xxx" e non del domiciliatario dello stesso, sicchè le doglianze relative ai poteri del domiciliatario e, quindi, del collaboratore di questi risultano non pertinenti e incongrue.
2. Con il primo motivo C.S., denunciando violazione degli artt. 1456 e 1457 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver, nel confermare la decisione di primo grado, ritenuto risolto il contratto per inosservanza, da parte del ricorrente stesso, del termine essenziale pattuito per la stipula del contratto definitivo, nonostante tale essenzialità non potesse desumersi dalle espressioni di cui al preliminare o dalla volontà delle parti in esso manifestata di considerare venuta meno l’utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita e fosse smentita dalla proposta di una soluzione bonaria della questione della risoluzione di diritto sollecitata dal difensore degli attori, attuali controricorrenti. Sostiene, poi, il ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi da cui risultava l’incolpevolezza del suo inadempimento, essendo la stipula del contratto definitivo impedita dalla mancanza delle visure catastali, nè dell’intenzione di adempiere da lui manifestata anche dopo l’instaurazione del giudizio. Assume, inoltre, il C. che non era configurabile nel contratto una clausola risolutiva espressa.
In relazione a quanto precede il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "qualora difetti il requisito della colpevolezza dell’inadempimento e della non scarsa importanza dello stesso, può il Giudice ritenere essenziale un termine contrattualmente stabilito per la stipula del contratto definitivo e conseguentemente pronunciare legittimamente la risoluzione di un contratto preliminare nel quale sia stato genericamente stabilito che "La restante somma di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) del prezzo convenuto sarà pagata, da parte promissaria acquirente a parte promittente venditrice, alla firma del rogito notarile che dovrà essere eseguito da un notaio concordato tra le parti entro e non oltre il 3.8.92" (clausola n. 4) e che "la caparra e gli acconti eventualmente versati, nel caso che parte promissaria acquirente per qualsiasi motivo non dovesse tener fede a tutti o ad uno solo degli impegni assunti con il presente atto, resteranno acquisiti a parte promittente venditrice a titolo di penale quale risarcimento danni predeterminato (clausola n. 5)? In questo caso, integra una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che l’inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l’importanza in relazione all’economia del contratto stesso, non bastando l’accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa"? 2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La censura è inammissibile nella parte in cui prospetta la questione relativa alla natura non essenziale del termine e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, in relazione a tale profilo, va rilevata la novità della questione, non risultando dalla sentenza impugnata che la stessa sia stata prospettata in appello; al riguardo si osserva che qualora il ricorrente riproponga in sede di legittimità una questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della questione, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto o atto difensivo o atto precedente del giudizio l’abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 3 marzo 2009, n. 5070; Cass. 30 novembre 2006, n. 25546), e, nella specie all’esame, tale onere non è stato assolto. In secondo luogo si rileva che la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che, secondo quanto risulta dalla sentenza stessa, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di cui si discute in causa per inadempimento del C..
2.3. Il motivo all’esame è, inoltre, inammissibile nella parte in cui attinge senza autosufficienza la valutazione motivata del giudice di merito sulla colpevolezza dell’inadempimento. A tale riguardo va osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta – come nel caso all’esame, in base alle risultanze istruttorie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24799; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass. 29 novembre 2004, n. 22415).
2.4. Risulta, infine, non pertinente il richiamo alla clausola risolutiva espressa, non essendo stata tale questione trattata nella sentenza impugnata, e ad un comportamento degli attori successivo alla domanda di risoluzione, non idoneo ad escludere l’originario inadempimento. E’, pertanto, inammissibile il secondo quesito di diritto formulato in relazione al primo motivo e attinente alla questione in parola, non investendo la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. Cass., ord., 19 febbraio 2009, n. 4044).
3. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 1418 c.c. (in relazione all’art. 1346) e art. 1421 cod. civ., deduce che nell’atto di appello aveva rappresentato che, in base alla certificazione – prodotta unitamente al ricorso per cassazione – di cui era venuto in possesso solo dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado, risultava la natura demaniale del terreno di cui al preliminare distinto in catasto al foglio n. 1, part n. 5, alla data del 31.12.1992, e tanto in contrasto con altro certificato prodotto dalle controparti ed aveva eccepito, pertanto, la nullità del contratto preliminare per il quale è causa.
Il ricorrente censura, quindi, la sentenza impugnata che ha disatteso il motivo di gravame fondato su tale certificazione sul rilievo che la stessa, oltre ad essere irrilevante, perchè relativa a fatti che non potevano aver influenzato il comportamento del promissario acquirente, non era agli atti e ha, altresì, ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la domanda di nullità del contratto in parola, formulata per la prima volta in appello.
In relazione al secondo motivo di ricorso il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "il Giudice di appello poteva dichiarare, anche d’ufficio, la nullità dell’atto negoziale in questione considerato che la certificazione catastale era presupposto fondamentale per la stipula del contratto definitivo di compravendita, presupposto, peraltro, già preso in considerazione anche nel giudizio di primo grado rispetto alla documentazione effettivamente posseduta dal Notaio rogante?" 3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Osserva questa Corte che, pur se la questione di nullità del contratto preliminare era esaminabile d’ufficio dalla Corte territoriale, tuttavia resiste, a sostegno della motivazione della sentenza impugnata, la circostanza fondamentale che un tale esame era inibito dalla mancata produzione di quel certificato nel corso del giudizio di secondo grado. Circostanza, questa, confermata in ricorso, nell’illustrazione del terzo motivo, dallo stesso ricorrente che ha allegato la certificazione in parola al predetto atto.
Tale produzione – unitamente a quella dei nuovi atti e documenti allegati al ricorso, nei limiti in cui essi non sono relativi alla dedotta nullità della sentenza impugnata, e a quella degli atti e documenti depositati anche successivamente in questa sede -, è inammissibile in quanto effettuata in violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., che vieta la produzione di nuovi atti e documenti nel giudizio di cassazione, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Nè, peraltro, può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui "l’affermazione della Corte di appello di Catanzaro, in base alla quale "non risulta allegata agli atti la documentazione indicata dall’appellante"" era "agevolmente superabile avendone l’appellante comunque richiesto l’acquisizione agli atti di causa". Ed invero, a prescindere dal rilievo che il ricorrente neppure ha indicato in quale scritto difensivo o atto del giudizio di merito abbia formulato tale richiesta, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, va osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall’art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta (Cass. 13 marzo 2009, n. 6218; Cass. 7 novembre 2003, n. 16713), laddove, invece, nel caso all’esame, lo stesso ricorrente assume di aver rappresentato nell’atto di appello di aver ottenuto la certificazione in parola dopo la precisazione delle conclusioni in primo grado e, quindi, prima della proposizione dell’appello.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile SS.UU. 4063/2010 Danni non patrimoniali nel settore lavorativo: ampio spazio alle presunzioni!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

…omissis…

Motivi della decisione

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale si articola in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156 e 437 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo; si rileva, in particolare, che il dispositivo, riferendosi a titoli e importi del tutto estranei all’oggetto della controversia, contiene statuizioni inconferenti rispetto alla motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 47, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, nonchè vizio di motivazione, si deduce la erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le differenze retributive relative allo svolgimento di mansioni superiori nel periodo anteriore al (OMISSIS). Si sostiene che l’assegnazione a tali mansioni costituiva una situazione di fatto permanente, sicchè ai fini della individuazione del giudice doveva farsi riferimento all’epoca di cessazione di tale situazione, che si era protratta oltre la predetta data.

2.3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e degli artt. 2087, 1218, 1223, 1225, 1228 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente deduce la erronea determinazione dei criteri di liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale conseguenti al demansionamento. In particolare, lamenta che la sentenza impugnata abbia giustificato la notevole riduzione degli importi riconosciuti dal Tribunale per danno alla professionalità e per danno esistenziale in base alle oggettive difficoltà di collocamento del dipendente a seguito della sua assegnazione alla sede provinciale, non considerando che la permanenza nei ruoli ministeriali non poteva comunque comprimere il suo diritto a svolgere mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la pregressa esperienza professionale e che, d’altra parte, un adeguato ricollocamento – dopo una prima fase di difficoltà – era stato attuato, come accertato dalla stessa sentenza, per altri dipendenti precedentemente addetti alle attività trasferite agli enti locali; inoltre, la "vissuta e credibile mortificazione", accertata dalla stessa sentenza, avrebbe dovuto comportare la configurazione di un danno da mobbing, anche a prescindere dal demansionamento e dalla sussistenza di uno specifico intento persecutorio da parte dell’amministrazione; infine, rileva come l’esclusione del danno biologico sia del tutto immotivata, alla stregua delle precise risultanze documentali e testimoniali già puntualmente considerate dal giudice di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e vizio di motivazione, il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese di lite, a suo dire non giustificata alla stregua dell’esito del giudizio.

3. Con il ricorso incidentale il Ministero deduce, a sua volta, quattro motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, denunciandosi, in relazione all’accoglimento della pretesa risarcitoria, violazione e falsa applicazione degli art. 112, 414 e 420 c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale del Ministero, ex art. 2087 c.c., non proposta con l’atto introduttivo e formulata solo con le note conclusionali.

3.2. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 1226, 2103 e 2087 c.c., e degli art. 115, 116, 414 e 420 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si rileva la inadeguatezza e la contraddittorietà delle valutazioni operate nella sentenza impugnata quanto alla affermazione del demansionamento e si deduce che il riconoscimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale non sia supportato, in realtà, da un’idonea dimostrazione attorea circa la effettiva sussistenza di pregiudizi professionali ed esistenziali.

3.3. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., e del D.M. Lavoro 20 gennaio 1998, si sostiene che l’assegnazione delle superiori mansioni era conseguita all’attribuzione della reggenza dell’ufficio circoscrizionale, consentita dal predetto decreto sine die, e, pertanto, non poteva dare luogo ad alcun adeguamento retributivo.

3.4. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, si deduce che, in ogni caso, il diritto alle differenze retributive non poteva essere riconosciuto per il periodo anteriore all’entrata in vigore del predetto decreto, che ha introdotto, con disposizione innovativa, la regola della retribuibilità dell’esercizio di mansioni superiori.

4. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Nel rito del lavoro, la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest’ultima, giacchè, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza, là dove, qualora la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (cfr. Cass. n. 11688 del 2008; n. 1369 del 2004). La nullità non ricorre, perciò, nel caso di specie, poichè il dispositivo letto in udienza – come risulta dal relativo verbale, il cui esame è consentito in questa sede in ragione del vizio denunciato – corrisponde, nelle sue statuizioni, alle ragioni della decisione.

5. Anche il secondo motivo dello stesso ricorso è infondato. In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, nel caso in cui il lavoratore – attore, sul presupposto dell’avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica, ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al (OMISSIS), la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come mobbing), nella quale si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. Cass., sez. un., n. 7768 del 2009; n. 24625 del 2007, ord.; n. 13537 del 2006, ord.).

6. Prima del terzo motivo del ricorso principale, relativo alla determinazione dei danni da demansionamento, occorre esaminare i primi due motivi del ricorso incidentale del Ministero, riguardanti, rispettivamente, l’ammissibilità della relativa domanda ex art. 2087 c.c., e la sussistenza del demansionaraento, nonchè la prova dei danni. 6.1. Entrambi tali motivi sono infondati.

6.1.2. Come queste Sezioni unite hanno più volte precisato, ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico – fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 c.c. e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per sè non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell’amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d’impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l’ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro (cfr., ex pluribus, Cass., sez. un., n. 18623 del 2008). Nella specie, dunque, è irrilevante che la responsabilità ex contractu non sia stata esplicitata nell’atto introduttivo del giudizio, spettando comunque al giudice la qualificazione della domanda.

6.1.3. L’esistenza del demansionamento è stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati ai dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento, con la descrizione dettagliata delle mansioni svolte nei diversi periodi e di quelle corrispondenti alla sua qualifica; alla stregua di tale accertamento, la complessiva valutazione di "sostanziale privazione di mansioni" non è per niente incoerente con il riconoscimento che per un limitato periodo – da ottobre (OMISSIS) – l’ A. abbia svolto "un’attività consona alla (sua) professionalità", riguardante la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, poichè – come la stessa sentenza ha precisato – si trattò di un’attività "di natura temporanea" e "anche limitata quantitativamente" in quanto svolta "per circa due ore al giorno per due volti alla settimana", mentre per i successivi due anni "è rimasto sostanzialmente privo di specifiche mansioni da svolgere" e, infine, dal (OMISSIS) è stato addetto alle informazioni al pubblico e alla protocollazione della corrispondenza, "attività del tutto marginale ed assolutamente non riconducibile al suo livello di inquadramento". 6.1.4. Una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito ha correttamente desunto l’esistenza del relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata de qualificazione; e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass., sez. un. n. 6572 del 2006; Cass. n. 29832 del 2008; n, 28274 del 2008).

6.1.5. Con riguardo, in particolare, al danno non patrimoniale, esso è stato coerentemente individuato dai giudici di merito, occorrendo rilevare che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti (cfr. Cass. n. 10864 del 2009). Nella specie, il danno risarcibile è esattamente identificato negli "aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti all’ A. dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare", secondo una valutazione che si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato di mortificazione del lavoratore e che si sottrae, perciò, alle censure sollevate dal Ministero.

7. Le censure contenute nel terzo motivo del ricorso principale, relative alla liquidazione del danno, si rivelano fondate nei limiti delle seguenti considerazioni.

7.1. L’esclusione del danno biologico si fonda, per la sentenza qui impugnata, sulla "mancanza di elementi processuali significativi, che giustifichino un approfondimento medico – legale del caso, come ritenuto – in maniera condivisibile – dal primo giudice". Ma l’affermazione è palesemente incoerente con quanto riferito nella parte narrativa, secondo cui il Tribunale "ha enucleato un profilo…di danno biologico – sostanziatosi nelle documentate manifestazioni psicosomatiche e nella sindrome ansiosa correlate alla vicenda lavorativa del ricorrente"; e tale incoerenza si risolve, altresì, in una carenza del giudizio di fatto, poichè la erronea presupposizione (di un accertamento negativo nel precedente grado di giudizio) ha determinato l’omesso esame delle decisive risultanze, puntualmente riportate dal ricorrente in questa sede, su cui, invece, si era fondato il riconoscimento operato dal primo giudice.

7.2. La riduzione del danno professionale alla misura "poco più che simbolica" di Euro 1.000,00, e di quello esistenziale alla misura di Euro 3.000 si fonda su valutazioni inadeguate, riferite essenzialmente alla peculiarità della situazione lavorativa dell’ A. a seguito della sua scelta di non transitare nei ruoli degli enti locali. Invero, le rilevate difficoltà organizzative e di collocamento del dipendente sono state definite, nella stessa sentenza, come circostanze limitate temporalmente, in quanto riguardanti una prima fase di transizione, e comunque inidonee a giustificare il demansionamento, tenuto conto che l’ A. "è stato per circa due anni l’unico dipendente della Direzione prov.le del Lavoro di (OMISSIS) che…è rimasto sostanzialmente privo di specifiche mansioni da svolgere (per gli altri colleghi, nel contesto delle vicende riorganizzative dell’ufficio, i disagi conseguenti alla necessità di una ricollocazione lavorativa si sono limitati ad un periodo iniziale)". D’altra parte, la condotta datoriale non poteva che essere valutata nel suo complesso, considerando, in particolare, la persistenza del comportamento lesivo (sia pure in mancanza di intenti di discriminazione o di persecuzione idonei a qualificarlo come mobbing), la lunga durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale, consistite, fra l’altro, nel dover operare "in un locale piccolo e fatiscente, privo di computer", l’inerzia dell’amministrazione rispetto alle accertate richieste del dipendente ("di essere utilizzato nell’Area provvedimenti o nell’Area extracomunitari" al fine di poter lavorare in un settore operativo-amministrativo") intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dalla esistenza di specifiche aspettative di progressione di carriera.

7.3. Nei limiti indicati, pertanto, le censure del ricorrente principale meritano accoglimento.

8. Devono infine esaminarsi il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, riguardanti le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

8.1. Il terzo motivo non è fondato.

Come questa Corte ha più volte precisato, le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c., e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l’ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicchè, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori, come correttamente ritenuto nella sentenza qui impugnata essendosi accertata l’insussistenza delle predette condizioni di temporaneità (cfr. Cass. n. 2534 del 2009; n. 22932 del 2008; n. 9130 del 2007).

8.2. Infondato è anche il quarto motivo.

Nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo ad incidere sulla regolamentazione applicabile all’intero periodo transitorio. La portata retroattiva di detta disposizione risulta, peraltro, conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto l’applicabilità anche nel pubblico impiego dell’art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (cfr. Corte cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cass., sez. un., n. 25837 del 2007; Cass. n. 9130 del 2007).

9. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale, nei termini sopra precisati, con assorbimento del quarto motivo riguardante la compensazione parziale delle spese dei giudizi di merito, mentre vanno respinti i restanti motivi del medesimo ricorso nonchè il ricorso incidentale.

10. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, cui è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito il quarto motivo del medesimo ricorso e rigetta i restanti motivi, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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Cass. pen., sez. Unite 19-07-2006 (30-05-2006), n. 25084 (ord.) MISURE CAUTELARI – PERSONALI – RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE- Custodia cautelare sofferta – Durata superiore alla pena inflitta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 29.4.2004, la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la richiesta presentata, a norma dell?articolo 314 c.p.p., da P. Antonio per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per l?ingiusta detenzione in carcere, subita dal 23.1.1986 al 22.6,1989, e condannava il Ministero dell?economia al pagamento, in favore del richiedente, di 80.000 euro per l?illegittima privazione della libertà limitatamente al periodo dal 26.1.1988 al 22.6.1989; la richiesta veniva, invece, rigettata relativamente al periodo di carcerazione sofferta dal 23.1.1986 al 26.1.1988.

La Corte territoriale ricostruiva, la vicenda processuale rilevando che:

il 23.1.1986 al P. era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto di anni e, successivamente, di tentato omicidio;

il 22.1.1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l?associazione mafiosa e le anni, ma la custodia in carcere e stata mantenuta in quanto l?imputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio e di porto e detenzione di arma;

la sentenza di appello, che aveva ridotto la pena a dieci anni e sei mesi di reclusione per i predetti reati, era stata annullata dalla Corte di cassazione e, nel giudizio di rinvio, il 23.6.1989 la Corte di Assise di appello aveva assolto l?imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre, il processo proseguiva per le imputazioni relative. al reato associativo e a quello concernente le armi;

in data 17.6.1999 il P. era stato assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi dì reclusione per i reati concernenti le armi;

a seguito di appello dell?imputato, la Corte territoriale il 7.5.2001 aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al residuo reato di porto e detenzione di armi.

Tutto ciò premesso, la Corte di appello, riteneva che l?indennizzo per l?ingiusta detenzione dovesse essere. riconosciuto unicamente per il periodo compreso tra il 26.1.1988 e il 22.6.1989, riguardante la custodia cautelare riferita all ?imputazione di tentato omicidio, e che, per contro, relativamente al periodo dal 23.1.1986 al 22.1.1988 la richiesta dovesse essere respinta per la duplice ragione che la custodia cautelare risultava legittimata dalla pluralità di imputazioni e che la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata dalla Corte territoriale per i reati relativi alle armi, precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione, essendo questo configurabile soltanto in caso di proscioglimento nel merito, secondo la previsione del primo comma dell?articolo 314 del codice di rito.

Avverso l?ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del P., deducendo, con riferimento al mancato riconoscimento del diritto all?equa riparazione per il periodo di custodia cautelare subita dal 23.1.1996 al 26.1.1988, violazione dell?articolo 606, comma 1, lett.c) ed e) Cpp, in relazione all?articolo 314 dello stesso codice e agli articolo 157 e ss. Cp, sull?assunto che il provvedimento gravato era stato emesso seguendo erroneamente la tesi favorevole ad escludere la possibilità di distinguere tra ì diversi titoli detentivi allorché la custodia cautelare – sia stata applicata per una pluralità dì imputazioni e una di esse sia stata definita con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente argomentava che nel caso di specie la dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto inerente alle armi era intervenuta in grado di appello dopo che l?imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione: di talchè, poiché la sentenza di condanna non era stata impugnata dal pubblico ministero, per effetto del divieto di reformatio in pejus la pena riferibile al delitto inerente alle armi non avrebbe mai potuto superare la soglia dei dieci mesi di reclusione, onde il residuo periodo dì custodia cautelare avrebbe dovuto imputarsi al delitto per il quale il P. aveva riportato pronunzia definitiva di assoluzione già in primo grado.

Con memoria depositata il 14.11.2005, il ricorrente produceva copia di due sentenze di questa Corte con le quali, in situazioni identiche a quella dedotta nel presente procedimento, era stato riconosciuto il diritto alla riparazione per l?ingiusta detenzione a favore di persone che erano state coimputate nel medesimo processo svoltosi nei confronti del P..

La quarta Sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza n. 1920 resa nella camera di consiglio del 14.11.2005, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite al fine di evitare contrasti di giurisprudenza e di definire i limiti dell?istituto previsto dall?articolo 314 del codice di rito, anche alla luce delle decisioni della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell?uomo.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando l?udienza del 30 maggio 2006 per la trattazione a norma dell?articolo 611 Cpp.

Con requisitoria scritta del 17 marzo 2006, il Pg presso questa Corte chiedeva l?accoglimento del ricorso, osservando che la pronuncia di annullamento con rinvio dell?ordinanza impugnata era giustificata dall?interpretazione adeguatrice della normativa di cui all?articolo 314 del codice di rito alla luce delle precise indicazioni ricavabili dai numerosi interventi della Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. In relazione al contenuto della decisione impugnata e ai limiti segnati dal ricorso per cassazione, che circoscrivono la questione devoluta alla cognizione di questa Corte, occorre preliminarmente chiarire che la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione deve essere esaminata limitatamente al periodo di. custodia in carcere dì due anni, subita dal P. dal 23.1.1986 al 22.1.1988, data, quest?ultima, coincidente con la scadenza dei termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione di stampo mafioso e di detenzione illegali di armi. Va precisato, inoltre, che, a distanza di oltre undici anni, con sentenza del 17 giugno 1999 del tribunale di Locri il P. è stato assolto dal reato associativo ed è stato, invece, condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per i reati relativi alle armi: infine, con sentenza del 7 maggio 2001, la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato la condanna dichiarando non doversi procedere per questi ultimi reati perché estinti per intervenuta prescrizione.

Alla stregua di siffatti incontestati dati processuali e tenuto conto che per tutte le imputazioni coincidono i limiti massimi della custodia in carcere stabiliti dall?articolo 303 Cpp, il tema di indagine e di decisione sul quale le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciare consiste nello stabilire se sia o non configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l?imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dell?articolo 314 Cpp e venga, invece, prosciolto dall?altro reato perché estinto per prescrizione.

2. Riguardo all?ipotesi di processo con più imputazioni definite con esito diverso, sin dall?entrata in vigore del codice di rito la giurisprudenza di legittimità è schierata su posizioni contenute nei commi 1 e 4 dell?articolo 314, individuano il presupposto genetico del diritto all?attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione nel fatto che l?interessato sia stato prosciolto con una formula liberatoria di merito in relazione all?addebito o agli addebiti formulati con il provvedimento di cautela: con la conseguenza che, quando il provvedimento coercitivo si fondi su piú contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola tra queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare, la compressione della libertà personale, impedisce. il sorgere di detto diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Cassazione, Sezione quarta, 17 dicembre 1992, Ronco, rv. 193229). Lungo le stesse. coordinate all?ipotesi di interpretative e sempre in riferimento all?ipotesi di processo cumulativo, non solo è stato chiarito che, per escludere il diritto all?indennità, basta la condanna per una delle imputazioni astrattamente idonea, autonomamente., a legittimare la compressione della libertà personale (Cassazione, Sezione quarta, 7 ottobre 2003, Campanelli, rv. 226730), ma è stato anche stabilito che, qualora la custodia cautelare risulti disposta per una pluralità di contestazioni in ordine alle quali tutte sia intervenuto il proscioglimento, correttamente viene esclusa la sussistenza del diritto alla riparazione se, anche per uno soltanto degli addebiti, la formula della sentenza assolutoria non riguarda il merito dell?imputazione e non ricorre il caso di indebito mantenimento della custodia stessa (Cassazione, Sezione quarta, 13 dicembre 2002, Iuliani, rv 226152; 9 febbraio 1996, Zaccaria, rv. 204426; 1824/94, Piovani).

Simile orientamento non è contraddetto da quelle decisioni con le quali – in relazione ad una pluralità di imputazioni di diversa gravità con termini di custodia cautelare di differente durata – è stato precisato che, ai fini dell?equa riparazione, il proscioglimento da un addebito meno grave, ma pur idoneo a legittimare il titolo di custodia cautelare, con formula non di merito e, comunque, diversa da una di quelle evocate dall?articolo 314, 1 comma, Cpp (quale l?estinzione del reato per amnistia), comporta la detrazione dalla durata complessiva della detenzione cautelare del tempo, nel massimo consentito dalla legge, riferibile al meno grave addebito, sicché il diritto all?indennizzo resta limitato al periodo residuo (Cassazione, Sezione quarta, 17 dicembre. 1992, Malentacchi, rv. 194081, 17 dicembre. 1992, Calia, rv. 1940,93; 17 dicembre 1992 Truppi, rv. 193231).

Queste ultime sentenze non si discostano, a ben vedere, dalle linee interpretative seguite dall?indirizzo affermatosi in tema di processo cumulativo, dato che la differente gravità delle imputazioni si riflette sulla diversa ampiezza dei limiti di durata previsti per i distinti titoli cautelari, sicchè l?assenza della condizione del proscioglimento nel merito preclude la liquidazione del ristoro indennitario per l?intero periodo corrispondente alla durata massima della custodia stabilita per il titolo meno grave, restringendo al residuo periodo la riparazione dipendente dal proscioglimento nel merito per I?imputazione più grave.

3. Risultano, invece, divergenti dall?impianto e dallo sviluppo argomentativo dell?indirizzo sin qui illustrato due recenti decisioni pronunciate dalla quarta Sezione Penale, la cui peculiarità è costituita dal fatto che è stata riconosciuta la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo del P., i quali, al pari di quest?ultimo, erano stati assolti dal reato associativo e – dopo essere stati condannati nel giudizio di primo grado per i reati relativi alle armi – erano stati prosciolti anche da tale. Imputazione per intervenuta prescrizione.

Con la prima decisione, dopo avere preliminarmente riconosciuto la correttezza del principio per cui il proscioglimento con formula non di merito anche da uno solo degli addebiti contestati, autonomamente idoneo a legittimare la custodia, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, la Quarta Sezione ha annullato la decisione di rigetto della domanda di riparazione sul rilievo che il periodo di custodia cautelare riferibile, ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente all?entità della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talchè, poiché contro tale decisione il Pm non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata della custodia in carcere doveva essere riferita all?imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito (sentenza 1451/05, Cinanni).

Nella seconda pronunzia la soluzione favorevole alla configurabilità del diritto alla riparazione rappresenta la conclusione di un itinerario motivazionale nel quale risulta precisato che «qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libertà non coincide per tutti i titoli reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libertà sofferta per il titolo-reato per il quale si è avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libertà – oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia – sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v?è stato il proscioglimento nel merito, non v?è nessuna ragione per negare l?equa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libertà» (sentenza cc 1467/05, Femia).

Il baricentro dell?iter argomentativo delle due sentenze è, dunque, identificabile nell?opinione che al titolo cautelare venuto meno a seguito del proscioglimento per prescrizione non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all?entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna.

4. – Le Sezioni Unite ritengono che le due decisioni sopra riportate non possano essere condivise, per la ragione che, pur essendo evidente la presenza, nelle rispettive motivazioni, di esigenze. di giustizia sostanziale e dell?intento di limitare l?operatività della riparazione alla peculiarità del caso di specie senza porre in discussione i principi generali recepiti dall?elaborazione giurisprudenziale, esse conducono a risultati assimmetrici rispetto all?ambito dell?istituto configurato dall?articolo 314 Cpp, con conseguenze che finiscono per esorbitare dalla effettiva sfera precettiva delle previsioni normative del codice di rito.

Il disegno tracciato dal legislatore delegato, in attuazione della disposizione di cui all?articolo 2 n. 100 della legge di delega, risulta ben definito nei suoi reali termini.

I primi tre commi dell?articolo 314 indicano le condizioni e i presupposti che integrano il fatto costitutivo del diritto all?equa riparazione, la cui nascita è collegata ad una pronuncia assolutoria nel merito, sempre che non sussista una situazione dì dolo o di colpa grave (comma 1), o all?accertamento, con decisione irrevocabile, della mancanza delle condizioni previste dagli articoli 273 e 280 per l?applicazione della custodia in carcere (comma 2), ovvero – alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 – alla pronuncia di un provvedimento di archiviazione o di una sentenza di non luogo a procedere (comma 3). Il quarto comma stabilisce, poi, che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilità ex articolo 657 Cpp, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all?applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

In riferimento alla previsione della seconda parte del quarto comma, il diritto vivente, nell?ipotesi di concorrenza di una pluralità di titoli cautelari, ammette il diritto alla riparazione alla tassativa condizione che tutte le imputazioni siano state definito con un proscioglimento nel mento o che sia stata accertata l?illegalità della custodia cautelare a norma del secondo comma dell?articolo 314, qualora per ciascuno di detti titoli l?articolo 303 Cpp preveda pari durata massima. E la ragione giustificativa della disciplina risulta del tutto comprensibile quando si considera che, in una siffatta situazione, il periodo di detenzione cautelare è unico ed inscindibilmente imputabile ad ognuno e a tutti i titoli custodiali (Cassazione, Sezione quarta, 9 maggio 2000, Comisso, rv. 217721), di guisa che, se questi hanno un identico limite massimo di durata, è sufficiente la mancanza di proscioglimento nel merito per uno solo di essi perché l?intera detenzione cautelare debba essere ad esso riferita, indipendentemente dalla misura della pena che sarebbe stata in concreto inflitta se fosse intervenuta una pronuncia di condanna.

Inoltre, va sottolineato che la portata della disposizione di cui al quarto comma dell?articolo 314 può essere compiutamente definita soltanto coordinandola con quella contenuta nel primo comma, in quanto da quest?ultima traspare inequivocamente l?intenzione del legislatore di escludere, integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna, prescindendo totalmente dall?effettiva misura della pena applicabile o in concreto applicata, quand?anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita. Ritenere il contrario -come hanno fatto le citate sentenze Cinanni e Femia – significa, in buona sostanza, riconoscere che il diritto all?indennizzo deve essere determinato non in riferimento alla durata massima della misura custodiale, ma all?entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna, aprendo, così, un varco che dilata a dismisura l?area della riparabilità e la estende oltre i precisi termini tassativamente fissati dalla normativa vigente.

La conclusione è avvalorata dalle implicazioni insite nel ?dictum? delle predette due decisioni dal quale deriva che il diritto alla riparazione è configurabile non solo in caso di proscioglimento non di merito per uno dei reati contestati, ma anche nell?ipotesi di condanna, giacchè il periodo di privazione della libertà eccedente la misura della pena in concreto inflitta dovrebbe in ogni caso imputarsi al concorrente reato per il quale è stata pronunciata l?assoluzione nel merito.

5. – La dirompenza delle implicazioni delle sentenze Cinanni e Femia è stata chiaramente avvertita dall?ordinanza di rimessione nella quale è stato rilevato che «l?avere l?imputato scontato una custodia cautelare di durata maggiore alla pena inflitta, se pure possa considerarsi oggettivamente ingiusto, non vale – nel presente quadro normativo e allo stato della giurisprudenza – a ritenere ?ingiusta?, ai sensi e per gli effetti di cui all?articolo 314 Cpp, la detenzione cautelare eccedente il limite della pena». Tuttavia, nello stesso provvedimento è stato osservato che alle due citate decisioni «sottostanno valide ragioni sostanziali che consistono nel non ritenere conforme ad equità l?impossibilità di riparazione per ingiusta detenzione in presenza di una custodia cautelare ampiamente superiore a quella della pena che viene poi stabilita dal giudice». Nella prospettiva dischiusa da tale enunciazione, sono stati indicati molteplici profili che potrebbero far dubitare della compatibilità con i principi sanciti dalla Carta costituzionale delle scelte compiute dal legislatore attraverso la normativa racchiusa nell?articolo 314, comma 1 e 4, nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso – nell?ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima – la liquidazione dell?indennità in ordine all?imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l?effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore. alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l?altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto.

L?indagine relativa alla questione di legittimità costituzionale così prospettata deve essere preceduta dalla verifica della praticabilità di un?interpretazione adeguatrice della predetta disciplina che consenta di ricostruirne la portata in sintonia con i principi della Costituzione, in modo da attribuire alla normativa, tra i plurimi significati astrattamente possibili, quello che non sia in contrasto con i valori costituzionali. L?operazione ermeneutica di adeguamento è stata sollecitata anche dal Pg presso questa Corte per sorreggere la richiesta di annullamento con rinvio dell?ordinanza impugnata.

Il Giudice delle leggi ha più volte precisato che ?in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali? (sentenza 356/66), specificando che i giudici non possono abdicare all?interpretazione adeguatrice (ordinanza 451/94) e che, nell?adempimento del compito di interpretare le norme di cui devono fare applicazione, ?di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo, essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme a Costituzione? (ordinanza 121/94).

Le Sezioni Unite hanno chiarito, tuttavia, che l?interpretazione adeguatrice, pur corrispondendo ad un preciso ed includibile dovere del giudice, ha effettive possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere ?polisenso? e da essa sia enucleabile, senza manipolarne il contenuto, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l?impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale: di talchè, nell?impossibilità di conformare il significato della norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio della Corte costituzionale (Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2004, Pezzella, rv. 227523).

Nel caso sottoposto all?esame delle Sezioni Unite va riconosciuta l?impossibilità di impiegare il metodo dell?interpretazione secundum constitutionem, per la ragione che gli strumenti ermeneutici dei quali è munito il giudice non consentono di superare il limite rappresentato dall?univoco senso letterale delle disposizioni del primo e del quarto comma dell?articolo 314, dal cui coordinamento risulta inequivocamente che, nell?ipotesi di pluralità di titoli cautelari, resta senz?altro preclusa la configurabilità del diritto alla riparazione attraverso l?attribuzione della durata della custodia cautelare, per la parte eccedente l?entità della pena in concreto inflitta, all?imputazione per la quale è stato pronunciato il proscioglimento con una delle formule indicate nel primo comma dello stesso articolo 314.

Con l?argomento di ordine letterale risultano convergenti le ragioni logiche che sorreggono la specifica strutturazione della normativa, chiaro essendo che l?esclusione della riparazione ?per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all?applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo?(comma 4) costituisce una diretta conseguenza delle scelte di politica legislativa compiute con la disciplina posta dal primo comma, che postula il proscioglimento nel merito per tutte le imputazioni e preclude l?indennizzabilità delle differenze tra la durata della custodia cautelare e la minore misura della pena inflitta.

Al riguardo mette conto sottolineare che non sembra pertinente il riferimento al criterio più volte applicato dalla Corte costituzionale secondo cui il diritto alla riparazione sì ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ?ex post? (cfr. sentenza 231/04, 284/03, 109/99), atteso che in tutte le decisioni simile giudizio è costantemente riferito al carattere dell?ingiustizia derivante dall?esito assolutorio dei processo e non alla durata della detenzione cautelate che abbia superato l?entità della pena.

6. – Sul tema dell?equa riparazione riferita alla detenzione cautelare relativa a più imputazioni questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 314, 4 comma, Cpp che esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sofferta per più titoli almeno -uno dei quali non ingiustamente applicato, rilevando che la tutela prevista dall?articolo 24, ultimo comma, Costituzione per la riparazione degli errori giudiziari, pur estensibile alla ingiusta detenzione, non è assoluta, ma soggetta a limiti domandati al legislatore ordinario secondo criteri di ragionevolezza, rispettati dalla anzidetta disciplina: con la precisazione che né l?articolo 5, 5 comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali né l?articolo 9, 5 comma, del patto internazionale per i diritti civili e politici si riferiscono alla ipotesi della riparazione per la carcerazione legittimamente subita da chi sia stato successivamente assolto (Cassazione, Sezione quarta, 24 ottobre 2000, Merati, rv. 217910).

Il riesame della questione – nell?ottica, particolare della maggiore durata della custodia in carcere rispetto all?entità della pena applicata (o applicabile, come nel caso di specie) per una delle imputazioni – permette di formulare seri e argomentati dubbi sulla compatibilità con le norme costituzionali della disciplina risultante dal combinato disposto del primo e del quarto comma dell?articolo 314.

Un primo profilo di possibile incostituzionalità va individuato nella violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione in relazione alla non fedele attuazione della direttiva contenuta nell?articolo 2, comma 1, n. 100 della legge di delega 81/1987.

La Corte costituzionale ha più volte precisato che la delega legislativa enuncia la direttiva della riparazione dell?ingiusta detenzione senza alcuna distinzione o limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ragioni dell?ingiustizia (sentenza 413/04, 231/04, 310/96). L?ampiezza del principio dettato al legislatore delegato non trova riscontro, però, nella disciplina dei presupposti e delle condizioni previsti dal codice di rito per la nascita del diritto all?indennità per ingiusta detenzione, risultando questo regolato in ambiti notevolmente limitativi e dovendo, in particolare, riconoscersi l?esistenza di un grave deficit di tutela nelle disposizioni dei commi 1 e 4 dell?articolo 314, che indiscriminatamente escludono la riparazione nell?ipotesi in cui la pena effettivamente inflitta per uno di essi risulti inferiore alla durata della detenzione cautelare subita, pur apparendo quest?ultima, per una parte, ?ex post? oggettivamente ingiusta.

Nella stessa prospettiva dell?articolo 2, comma 1, della legge delega, va rilevato che la disciplina contenuta all?articolo 314 ha disatteso la direttiva che impone dì ?adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall?Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale?: e, poiché tra le fonti convenzionali internazionali spiccano l?articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione europea e l?articolo 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale senza alcuna limitazione (Corte costituzionale, 413/04 cit. e 231/04 cit), deve riconoscersi che la disciplina del codice di procedura penale si discosta dall?enunciato principio direttivo nella parte in cui nega la riparazione del pregiudizio derivato dalla privazione della libertà personale per un periodo superiore alla misura della pena inflitta.

Nella medesima ottica dischiusa dalle norme convenzionali internazionali, nell?ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite è stato argomentatamente sollevato il quesito se possa ritenersi in linea con le previsioni della Convenzione europea la situazione, cui in sostanza è riconducibile il caso dei P., di un soggetto che si trova a subire una detenzione preventiva di lunga durata, superiore alla stessa pena poi stabilita nel suoi confronti, in quanto giudicato a notevole distanza dal fatto commesso. Al riguardo mette conto segnalare che l?articolo 5 comma 3 della Convenzione attribuisce ad ogni persona arrestata o detenuta «il diritto di essere giudicata in tempo congruo», sicchè la questione della legittima durata della detenzione cautelare è strettamente connessa a quella dei ragionevoli tempi di definizione del processo (cfr. Corte europea diritti uomo, 17 maggio 2005, Sardinas Albo c. Italia; 9 giugno 2005, Picaro c. Italia).

7. – La questione di legittimità costituzionale dell?articolo 314 risulta non manifestamente infondata anche quando venga esaminata assumendo quali parametri di riferimento gli articoli 2, 3 e 24, comma 4, della Carta costituzionale.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che dallo stretto collegamento dell?articolo 24, comma 2, con gli articoli 2 e 13 della Costituzione traspare che l?ordinamento ha recepito come valori primari ed essenziali la tutela del principio di solidarietà e della libertà personale, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario devono ricomprendersi tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate ?ex post? obiettivamente ingiuste, rivelano l?erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale. Di talchè non possono non esprimersi seri e motivati dubbi circa la rispondenza ai valori tutelati dalla Carta costituzionale della disciplina posta dall?articolo 314, che subordina il diritto alla riparazione alla condizione del proscioglimento nel merito, escludendolo, invece, qualora il sacrificio della libertà personale abbia avuto una durata che supera la misura della pena inflitta: e le perplessità appaiono ancora più giustificate in riferimento a quelle situazioni nelle quali – come nel caso di specie – il divario, in eccesso, della detenzione cautelare rispetto all?entità della pena dipende dai tempi non ragionevoli impiegati per la definizione del processo.

Nel quadro dei valori costituzionali e, soprattutto, del fondamento squisitamente solidaristico dell?istituto (Corte costituzionale, 446/97), le limitazioni del diritto all?indennizzo poste dall?articolo 314 appaiono, quindi, in contrasto anche con il principio di ragionevolezza di cui all?articolo 3 Costituzione, che, segnando i confini all?interno dei quali devono esplicarsi le scelte discrezionali del legislatore ordinario, rende censurabili dal Giudice delle leggi le norme viziate da non coerenza e da non adeguatezza rispetto all?obiettivo avuto di mira di assicurare un?equa riparazione a restrizioni della libertà personale obiettivamente ingiuste.

Alla stregua di tutte le argomentazioni sin qui svolte, deve conclusivamente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 314 Cpp, nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.

A norma dell?articolo 23 della legge 87/1953, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi l?immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Inoltre, la cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell?articolo 314 Cpp, in relazione agli articoli 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.