Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 11-01-2011, n. 531 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.R. proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Cosenza – in data 27 aprile 2010 – con il quale veniva respinto l’appello contro il decreto – emesso il 4 gennaio 2010 – dal G.I.P. di Cosenza di reiezione di un’istanza di dissequestro di due immobili, siti in comune di (OMISSIS), sottoposti a vincolo cautelare in forza di provvedimento del medesimo Ufficio in data 14 settembre 2009.

Nei contestuali motivi, il ricorrente denunciava l’erronea applicazione di disposizioni di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, richiamava la sussistenza di elementi sopravvenuti tali da giustificare una diversa valutazione dei presupposti per l’applicazione della misura quale conseguenza di una decisione di questa Corte (n. 46855/09), successivamente intervenuta, il cui contenuto avrebbe dovuto suggerire una diversa lettura delle norme applicate.

Aggiungeva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie, la L. n. 146 del 2006, art. 11, riguardante un reato diverso da quello contestato, senza indicarne le ragioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

Va preliminarmente ricordato che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, comprendente tanto gli "errores in iudicando" o "in procedendo", quanto quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v. Sez. 5 n. 43068, 11 novembre 2009 che richiama SS. UU. 25932, 26 giugno 2008).

Nessuna delle condizioni richieste, tuttavia, ricorre nel caso di specie.

Le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata sono del tutto immuni da errori e vizi logici avendo il Tribunale evidenziato con chiarezza le ragioni del rigetto.

Chiarivano infatti i giudici che il ricorrente aveva già proposto istanza di riesame rigettata dal medesimo Tribunale.

Rilevavano inoltre la mancata allegazione di fatti ulteriori, tali giustificare una nuova valutazione dei presupposti per il mantenimento della misura reale che avrebbe potuto portare alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e, ciò nonostante, procedevano comunque alla valutazione dei motivi posti a sostegno dell’appello, escludendone la rilevanza.

Prendendo infatti in considerazione il contenuto della sentenza di legittimità allegata dal ricorrente, lo ritenevano del tutto ininfluente relativamente alla questione posta alla loro attenzione e ne indicavano, compiutamente, le ragioni.

Dall’esame della motivazione emerge chiaramente che non vi è stata, da parte dei giudici dell’appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, alcuna distorta applicazione delle disposizioni richiamate nè, tantomeno, risulta che gli stessi abbiano ritenuto applicabile, nella fattispecie, un reato diverso da quello contestato, poichè i riferimenti alla L. n. 141 del 2006 ed alla sentenza che la menziona sono, chiaramente, effettuati allo scopo, peraltro indicato, di confutare la tesi del ricorrente, secondo il quale la decisione sopravvenuta avrebbe consentito l’applicazione del sequestro per equivalente solo sui beni entrati nel patrimonio dell’imputato in data antecedente a quella della presunta commissione del reato.

Le considerazioni svolte dal Tribunale non vengono peraltro contestate dal ricorrente il quale, come si è detto in precedenza, si è limitato a riproporre in questa sede la questione già affrontata dai primi giudici relativa alla rilevanza della pronuncia allegata senza muovere alcuna critica al percorso argomentativo che ne ha escluso l’utilità ai fini della revoca della misura ed attribuendo, in aggiunta, ai primi giudici l’erronea attribuzione di un reato diverso da quello effettivamente contestato ed in realtà mai avvenuta.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-01-2011, n. 195 Ricercatori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso si contesta la procedura di valutazione comparativa in epigrafe indicata, deducendo quattrocinque motivi in diritto.

Con il primo motivo la ricorrente evidenzia come, per l’art. 2 comma 1 lett. h) del D.M. 28.7.2009, n. 89, fra gli elementi che le Commissioni giudicatrici dovrebbero prendere in considerazione, c’è anche la "titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico – disciplinari nei quali è prevista". La Commissione non avrebbe, invece, inserito fra gli elementi da valutare la vista titolarità dei brevetti, senza neppure peraltro motivare in merito. Per contro, nell’ambito della declaratoria SSD AGR/11 relativa al concorso impugnato, si farebbe espresso riferimento alla messa a punto di strategie e metodi di controllo delle specie dannose, come ad esempio le sostanze insetticide che sono oggetto di numerosissimi brevetti.

Con il secondo motivo si deduce come, in forza del comma 4 dell’art. 3 del D.M. 28.7.2009, n. 89, nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne sia riconosciuto l’uso a livello internazionale, le Commissioni dovrebbero avvalersi anche degli indici ivi indicati, tra i quali il cosiddetto "impact factor". Nel verbale n. 1 la Commissione si sarebbe invece limitata ad affermare che "al fine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati la Commissione potrà anche fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale". La Commissione non avrebbe, invece, motivato in ordine al mancato utilizzo dei parametri, attribuendo, inoltre, giudizi qualitatitivi affidati a tralatizie espressioni (buono, discreto, ecc.), che non consentirebbero di comprendere l’iter dell’apprezzamento compiuto dai commissari.

Con il terzo motivo si lamenta come la Commissione avrebbe erroneamente valutato come abstract, cioè come epitomi di interventi a congressi, alcune pubblicazioni della ricorrente, che invece avrebbero dovuto essere considerati

e come veri e propri articoli.

Con il quarto motivo la ricorrente richiama dapprima il comma 2 dell’art. 3, lett. a) del D.M. 28.7.2009, n. 89, secondo cui le Commissioni giudicatrici debbono effettuare la valutazione comparativa della pubblicazioni sulla base dei criteri ivi menzionati, tra i quali "originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica", e successivamente l’art. 11, comma 1, lett. b) del bando, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto utilizzare come criterio di valutazione la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico – disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate. Nel verbale numero 1 la Commissione avrebbe invece dato atto di valorizzare le sole pubblicazioni scientifiche "nell’ambito dell’entomologia agraria", con ciò indebitamente restringendo il settore dell’entomologia generale e applicata, indicato nel bando (AGR/11).

Con il quinto ed ultimo motivo ella sostiene che il Presidente della Commissione avrebbe dovuto astenersi, in quanto professore della controinteressata e alla stessa legato da stretti vincoli di collaborazione per aver svolto una considerevole serie di ricerche congiuntamente. La Commissione avrebbe, inoltre, valutato separatamente le proroghe di un periodo di lavoro che la ricorrente ha svolto quale assegnista di ricerca, da considerarsi invece in maniera unitaria.

Ciò premesso quanto al thema decidendum deve preliminarmente accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla difesa erariale con riferimento all’evocazione in giudizio del Ministero: con il presente ricorso non si censurano, infatti, atti emanati dal Ministero, ma al contrario se ne invoca la corretta applicazione da parte della sola Università, che è pertanto l’unico soggetto resistente nell’ambito del presente giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato in accoglimento del secondo motivo introdotto, potendosi prescindere dallo scrutinio degli altri.

Come correttamente denunciato dalla ricorrente, la Commissione si è discostata da quanto previsto dal citato art. 3, comma 4 del D.M. 28.8.2009, n. 89, secondo cui "nell’ambito dei settori scientifico – disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici:

– numero totale delle citazioni;

– numero medio di citazioni per pubblicazione;

– impact factor totale;

– impact factor medio per pubblicazione;

– combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)".

La Commissione ha all’opposto affermato nel verbale n. 1 (pag. 3) che "potrà anche fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale", con ciò mostrando di ritenere detta previsione soltanto facoltativamente applicabile, il che, da una parte, viola la detta disposizione che è palesemente di obbligatoria applicazione e, dall’altra, individua un criterio di valutazione diverso da quello indicato nel citato D.M. n. 89/09, senza motivare sotto alcun profilo in ordine alle ragioni che avrebbero reso opportuna una siffatta deroga.

Lo stravolgimento del criterio prescritto dal D.M. n. 89/09 è reso manifesto anche dall’esame di quanto contenuto nella lettera b) del medesimo verbale (sempre a pag. n. 3), nel quale si richiede ai partecipanti "di essere autore o coautore di almeno due lavori realizzati nei 5 anni precedenti al bando pubblicati su riviste scientifiche ISI, o comunque a diffusione internazionale con comitato editoriale scientifico internazionale". Contrariamente a quanto pare sostenere la relazione dell’Amministrazione resistente (pag. n. 2), tale previsione non costituisce un’attuazione del criterio di valutazione di cui al citato D.M. n. 89/09, integrando piuttosto una condizione di valutabilità delle pubblicazioni ("essere autore o coautore di almeno due lavori").

La riprova della violazione dei parametri richiesti dal citato art. 4, comma 3 del D.M. n. 89/98, ai fini della valutazione effettuata dalla Commissione, emerge anche dalla lettura dei giudizi collegiali della stessa, nei quali non v’è traccia dell’impiego dei predetti criteri. Si veda ad esempio il giudizio della ricorrente, nella quale la Commissione ha valutato la sua produzione scientifica, ritenendola "eterogenea", o prendendo in esame, come anche accaduto per la controinteressata, "la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica", senza menzionare alcuno degli indici indicati nella richiamata disposizione.

Il ricorso va dunque accolto con assorbimento degli altri motivi dedotti e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono essere poste a carico dell’Università resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando, estromette dal giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna l’Università resistente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamenteforfetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-03-2011, n. 7279 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 13 – 17 aprile 2007, la s.p.a. Poste Italiane chiede con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 30 novembre 2006 e notificata il 13 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado, di condanna della società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997, "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane" – al contratto di lavoro intercorso con C.M.C. decorrente dal 5 ottobre 1998, a risarcire alla lavoratrice il danno, rapportato alle retribuzioni perdute, modificando unicamente la data di decorrenza di queste ultime nel 16 gennaio 2003.

In particolare, la ricorrente deduce:

– la violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23; dell’art. 1362 c.c. e segg. nonchè il vizio di motivazione nella interpretazione dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994 e dei successivi verbali di intesa sindacale;

– il vizio di motivazione per avere omesso di motivare in ordine alla deduzione dell’aliunde perceptum;

– violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere condannato la società al risarcimento dei danni dall’atto di messa in mora, nonostante la mancata prova del danno e nonostante che le retribuzioni non siano dovute senza controprestazione.

Alle domande della società ha resistito con controricorso la lavoratrice.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, si rileva che i giudici di merito hanno intatti individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 citati in sentenza, l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e quindi in data antecedente a quella dei contratti di lavoro esaminati.

In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, da ultimo, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di "delega in bianco" alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063).

Nel caso in esame, come ricordato anche dalla ricorrente, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, sottoscritto dai tre maggiori sindacati nazionali, era stata introdotta nel testo del l’art. 8, 2 comma del C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23) il caso di "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31 gennaio 1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e con successivi accordi attuativi avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30 aprile 1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, 28 novembre 2008 n. 28450 e 20 marzo 2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati in base alla previsione di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 e cassato le poche decisioni di segno opposto.

Pur negando, sulla base della considerazione dell’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti in data 16 gennaio 1998 e in data 27 aprile 1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Tale uniforme giurisprudenza di questa Corte ha infatti rilevato che siffatta interpretazione:

– non viola il canone ermeneutico che rimanda al significato letterale degli accordi, laddove questo è stato valutato dai giudici di merito come evidente ed univoco e quindi non necessitante di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti;

– è comunque rispettosa del canone di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, in quanto ritenendo che gli accordi attuativi non avrebbero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, essi risulterebbero privi di un qualunque utile effetto;

– appare altresì corretta laddove ha ritenuto irrilevante, nella ricostruzione della volontà delle parti, l’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga e quindi quando il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto si era già perfezionato.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese della ricorrente sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro della resistente per la causale indicata, in quanto stipulati successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente, sopra riassunte.

Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili.

Quanto al primo, va anzitutto rilevato che la società, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica in quale momento dell’appello abbia formulato la deduzione relativa all’aliunde perceptum. Inoltre il motivo in questione oscilla tra una censura di omesso esame della eccezione e una di insufficiente argomentazione della sentenza sul punto e pertanto è generico.

Infine, ambedue i motivi concludono con la formulazione di quesiti non pertinenti rispetto alla materia del contendere.

Nel primo caso si tratta di un motivo relativo alla pretesa violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. in materia di aliunde perceptum, che secondo la società non potrebbe che essere da lei dedotto genericamente. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, producendo il modello 740 o Unico etc. Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunte perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto".

Tale quesito è in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate con motivo cui si riferisce e comunque è del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato. Il che comporta, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al presente giudizio ratione temporis, l’inammissibilità del relativo motivo.

Nell’altro caso, la società sostiene, con un motivo relativo alla violazione di norme di diritto e ad un vizio di motivazione, che la situazione di mora accipiendi non è intergrata dalla domanda di annullamento del preteso licenziamento illegittimo e tantomeno dalla istanza pregiudiziale di tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale.

Il motivo conclude col seguente quesito di diritto: "Dica la …

Corte se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria.".

In questo caso sia il motivo che il relativo quesito sono non pertinenti rispetto alla concreta fattispecie esaminata, in cui i giudici di appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in ordine al danno dovuto in caso di mora accipiendi del datore di lavoro, hanno concretamente individuato nella lettera raccomandata del 16 gennaio 2003 l’atto con cui la lavoratrice aveva inutilmente offerto la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1217 c.c. Le censure svolte col motivo non investono tale accertamento e il relativo quesito di diritto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Da ciò la valutazione di inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso.

Infine, non può tenersi conto nel presente giudizio, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

"Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.".

A prescindere, infatti, dall’esame delle possibili obiezioni in ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui il comma 7 ora riportato applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va qui ribadito, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo o i motivi di ricorso che investono, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistenti, siano altresì ammissibili.

In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici o comunque inammissibili alla stregua della disciplina processuale loro propria.

In caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Premessi tali principi di diritto, si rileva che nel caso in esame i motivi di ricorso che investono il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 1910, art. 32, commi 5, 6 e 7 sono gli ultimi due ed essi sono stati qui ritenuti inammissibili per le ragioni esposte nella relativa sede.

Da qui la valutazione di inapplicabilità nel presente giudizio dello ius superveniens indicato.

Concludendo, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, come operato in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 28,00 per esborsi ed Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9471

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2-6-1996 R.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la ex coniuge S.S.I. chiedendo lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti di un terreno con sovrastante fabbricato sito in (OMISSIS), oltre agli arredi ed ai mobili acquistati da essi in comunione.

L’attore assumeva tra l’altro che la domanda era suffragata dell’intesa raggiunta tra le parti nell’ambito del giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio, in base alla quale le modalità di divisione del cespite erano state rinviate fino al raggiungimento di un nuovo accordo.

Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l’improcedibilità della domanda relativa alla divisione degli immobili, in quanto il fabbricato suddetto era stato realizzato su terreno gravato da uso civico e quindi non appartenente alle parti.

Il Tribunale adito con sentenza dell’11-2-2002 accoglieva la domanda di divisione dei beni mobili, ma rigettava la domanda di divisione degli immobili.

Proposto gravame da parte del R. cui resisteva la S. la Corte di Appello di Roma con sentenza del 20-7-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il R. ha proposto un ricorso affidato a due motivi illustrato successivamente da una memoria cui la Stella ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 823 c.c., omessa motivazione e violazione della L. n. 326 del 2003 con riferimento alla L. n. 47 del 1985, premesso che effettivamente le parti al momento della proposizione della domanda introduttiva dell’atto di citazione del giudizio di primo grado erano proprietarie tra l’altro di una zonetta di terreno gravato da usi civici ancora intestato al Comune di San Biagio, assumeva che i coniugi R. – S. avevano richiesto in data 30- 7-1988 al suddetto Comune l’autorizzazione ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione sul piccolo fabbricato già esistente loro pervenuto con scrittura privata autenticata del 17-11-1988; ottenuta tale autorizzazione, essi avevano realizzato un fabbricato diverso per volumi, superfici, caratteristiche tipologiche ed ordini architettonici da quello preesistente; tuttavia nelle more del giudizio di appello, prima della precisazione delle conclusioni, era intervenuta la L. n. 326 del 2003 di sanatoria degli immobili realizzati antecedentemente al marzo 2003, cosicchè l’appellante aveva chiesto al giudice di appello di nominare un CTU per la divisione e la valutazione dell’immobile, considerato altresì che l’esponente aveva presentato domanda di condono edilizio, così come documentato all’udienza del 13-3-2004, e domanda di acquisto dell’area al Comune di Monte San Biagio; ebbene la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione al riguardo.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha rilevato sulla base della CTU espletata nel giudizio di primo grado che le parti avevano edificato un fabbricato privo di concessione edilizia su un’area demaniale, in quanto tale non alienabile e non divisibile e non suscettibile di formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano ai sensi dell’art 823 c.c..

Orbene, premesso che tale statuizione non risulta almeno specificatamente censurata dal R., il rilievo di quest’ultimo in ordine al fatto che la Corte territoriale non ha accolto la richiesta dell’esponente di disporre una nuova CTU avente ad oggetto la divisione e la valutazione dell’immobile per cui è causa con riferimento alla pratica di condono avviata dall’esponente a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 326 del 2003 è infondato, atteso che con il motivo in esame il ricorrente neppure deduce che vi sia stata una sanatoria in proposito, circostanza quindi che non risulta provata; correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto sia pure implicitamente irrilevante l’espletamento di una nuova CTU. Con il secondo motivo il R., deducendo violazione dell’accordo raggiunto tra le parti in sede di separazione consensuale, rileva che erroneamente il giudice di appello ha fatto riferimento ad una ipotetica assegnazione della casa coniugale, invece che ad un consenso transattivo di disponibilità "fino al raggiungimento di un accordo per la divisione della stessa", di fatto non più intervenuto; ancora erroneamente la sentenza impugnata ha disatteso anche la richiesta del riconoscimento della metà del valore locativo dell’immobile sulla base dell’insussistente presupposto di una assegnazione dell’immobile alla S. in base ad una sentenza del Tribunale di Latina; in realtà la sentenza non esisteva, posto che i coniugi si erano poi separati consensualmente concordando l’impegno a dividere l’immobile stesso.

La censura è infondata.

Sotto un primo profilo è appena il caso di rilevare che la pattuizione tra le parti della assegnazione alla moglie dell’immobile in questione, costituente la casa familiare, fino ad un futuro accordo tra di esse circa la sua divisione è irrilevante, sia perchè tale accordo non risulta essere mai stato raggiunto, sia per la ragione assorbente che la divisione del bene è preclusa dalle considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso.

Deve poi osservarsi che il giudice di appello ha disatteso la richiesta del R. del riconoscimento in proprio favore di metà del valore locativo dell’immobile per cui è causa, considerato che una tale attribuzione si sarebbe posta in contrasto con la sentenza del Tribunale di Latina che aveva assegnato l’immobile in questione alla S. in qualità di affidataria della figlia minorenne (trattasi evidentemente della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti cui fa riferimento lo stesso R. a pagina 2 del ricorso); tale convincimento è corretto, posto che l’assegnazione dell’immobile suddetto alla S. è fondata su di un titolo giudiziale (sia pure erroneamente individuato dalla Corte territoriale nell’art. 156 c.c.) che non risulta essere stato modificato nelle forme di legge.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1800,00 per onorari di avvocato.

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