Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2434 Accertamento, opposizione e contestazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Roma in data 25 maggio 2004, M.P. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) del 28 novembre 2003, notificato il 31 marzo 2004, elevato dalla Polizia municipale di Roma, con il quale le veniva contestata, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda targata (OMISSIS), la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 146, comma 3, (cd.

C.d.S.). Nella contumacia dell’opposta P.A., il giudice adito, con sentenza n. 48652 del 2004 (depositata il 22 dicembre 2004), rigettava la proposta opposizione, ravvisandone l’infondatezza, posto che la violazione accertata con l’impugnato verbale di accertamento, facente fede fino a querela di falso (nella specie non proposta dalla ricorrente), era stata legittimamente rilevata e contestata ritualmente in modo differito (come consentito dal C.d.S.).

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 15 giugno 2005 e depositato il 28 giugno successivo) la M.P., basato su tre motivi. L’intimato Comune non si è costituito in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’assunto vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata nella parte in cui si era pronunciata anche sulle domande relative all’omessa contestazione immediata e alla violazione del diritto di difesa, invero non proposte.

1.1. Il motivo è inammissibile sia perchè, al fine della rilevazione dell’eventuale sussistenza del dedotto vizio, la M. non ha riportato nel ricorso – in osservanza del principio di autosufficienza che lo deve caratterizzare (cfr., ad es., Cass. 30 aprile 2010, n. 10605) – l’esposizione specifica dei motivi che erano stati proposti nell’atto di opposizione presentato dinanzi al giudice di pace di Roma, sia perchè – in ossequio alla giurisprudenza pacifica di questa Corte (v. Cass. 4 giugno 2007, n. 12952, e Cass. 17 dicembre 2009, n. 26598) – la deduzione in sede di legittimità della violazione dell’ari. 112 c.p.c. deve essere fatta valere non – come è avvenuto nel caso di specie – come motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (ovvero come violazione o falsa applicazione di legge), bensì come doglianza esclusivamente riferibile al n. 4 dello stesso articolo.

In ogni caso, nella sentenza impugnata il giudicante ha attestato (senza che la M. abbia dimostrato il contrario) che tra i motivi formulati vi erano inclusi anche quelli relativi all’omessa contestazione immediata e all’assunta violazione del diritto di difesa in rapporto al contenuto del verbale di contestazione elevato nei confronti della ricorrente, il cui esame, peraltro, nell’economia complessiva della domanda oppositiva non ha comportato alcun pregiudizio concreto nei confronti della stessa ricorrente, nè la stessa, con l’avanzato ricorso in sede di legittimità, ha prospettato di averlo subito, non essendosi, comunque, venuto a configurare un caso di omessa pronuncia, in conseguenza del quale, invece, la parte avrebbe potuto risentire di un danno rilevante sul piano giuridico, come tale comportante la configurazione di un interesse ad impugnare.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza del giudice di pace di Roma prospettando, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., sul presupposto che, avuto riguardo alle modalità di accertamento in rapporto alla violazione oggetto del verbale di contestazione, il verbale della Polizia municipale non si sarebbe potuto considerare dotato dell’efficacia propriamente prevista dal citato art. 2700 c.c., anche perchè la contestazione operata riguardava la circostanza che il semaforo non fosse visibile dai conducenti provenienti da v. (OMISSIS), nel mentre gli agenti accertatori avevano redatto il verbale sul presupposto che la M. fosse in grado di avere contezza del colore della lampada semaforica accesa.

2.1. Il motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto.

Nella motivazione della sentenza impugnata si argomenta, in modo sufficiente, che la contestazione relativa alla inadeguata segnaletica che insisteva sulla suddetta via tale da non consentire all’opponente di vedere il semaforo per la particolare condizione dei luoghi non era stata idoneamente riscontrata dalla stessa ricorrente e, in ogni caso, risultava smentita dalle risultanze del verbale di accertamento (regolarmente sottoscritto dagli agenti accertatori), nel quale si attestava che il veicolo della M. (ritualmente ed esattamente identificato in relazione al tipo e al numero di targa, risultato pacificamente di sua proprietà) proveniva da via (OMISSIS) ed era diretto in (OMISSIS). Pertanto, sulla circostanza oggetto della specifica doglianza, il giudice di pace di Roma ha ritenuto correttamente che il verbale di accertamento, indipendentemente dallo svolgimento dinamico del fatto oggetto del rilievo effettuato, fosse munito della fidefacienza prevista dall’art. 2700 c.c. e che, quindi, facesse prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, che non risultava essere stata, nella specie, proposta. In tal senso, il giudicante si è attenuto al principio fatto proprio recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (v. sentenza n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo il quale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa (ovvero in quello relativo all’opposizione diretta in sede giurisdizionale avverso il verbale di accertamento per violazioni relative al cd. codice della strada, come consentito dall’attuale art. 204 bis C.d.S.) è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgimento dei fatti. In altri termini – secondo il ricordato recente arresto delle Sezioni unite (con il quale è stato superato l’orientamento accolto nella sentenza delle stesse Sezioni unite n. 12545 del 1992) – l’efficacia di cui all’art. 2700 c.c. riconoscibile al verbale di accertamento concerne inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione constatata menzionati nell’atto indipendentemente dalla modalità statica o dinamica della loro percezione, pur rimanendo fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacchè egli deve dar conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza rispetto ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione. Sotto altra prospettiva, dunque, l’approccio (v., in senso conforme alla sentenza delle Sezioni unite del 2009, anche la più recente Cass., sez. 2^, 11 gennaio 2010, n. 232) alla questione relativa all’ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa non deve essere condotto con riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con il rimedio apposito della querela di falso), ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto – come già sottolineato – è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come, ad es., quando risulti una mancata corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita).

3. Con il terzo motivo la stessa ricorrente ha prospettato, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia dalla stessa indicato nel ricorso originario, poichè – secondo la sua impostazione – la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato in relazione all’omessa valutazione dei documenti (fotografie e dichiarazioni di un terzo) e alla mancata ammissione delle richieste prova testimoniale e ispezione dei luoghi e, in ogni caso, la motivazione adottata era da ritenersi contraddittoria avendo attestato che la stessa M. non aveva fornito prova dell’errata percezione del pubblico ufficiale a fronte delle istanze istruttorie sulle quali il giudice di pace non aveva, tuttavia, provveduto.

3.1. Anche quest’ultimo motivo è destituito di fondamento.

Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, qualora, con il ricorso per cassazione, venga censurata la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, di una o più istanze probatorie senza adeguata motivazione, la parte non può limitarsi ad indicare di aver fatto una tempestiva richiesta poi respinta esplicitamente od implicitamente, ma deve dimostrare – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso – che detta istanza avrebbe potuto avere rilievo decisivo ai fini della soluzione di un punto parimenti decisivo della controversia. Peraltro, costituisce principio consolidato che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire" l’individuazione della "ratio decidendi", e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (così dovendosi ritenere irrilevanti le altre), dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Orbene, alla luce di tali principi, il giudice di pace di Roma, oltre ad aver comunque rilevato l’inidoneità delle allegazioni probatorie prodotte dalla M. (ravvisando, implicitamente, l’ultroneità delle altre), ha rilevato come assorbente, ai fini della prova relativa alla condotta mediante la quale era stata commessa la violazione ascritta alla ricorrente, la fidefacienza fino a querela di falso delle circostanze attestate nel verbale di accertamento (in conformità a quanto rilevato con riferimento al secondo motivo), superabile, quindi, soltanto attraverso la proposizione dello specifico rimedio di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., invero non esperito nel caso specifico, ragion per cui ogni altra istanza istruttoria relativa alla diversa ricostruzione di quanto emergente dal suddetto verbale avrebbe potuto essere legittimamente dedotta e valutata nel procedimento conseguente all’esperimento della querela di falso.

4. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che si debba adottare alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio a carico della soccombente ricorrente, in difetto della costituzione dell’intimato Comune di Roma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 28-01-2011, n. 3094

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Messina ha affermato la responsabilità di C.S. in ordine ai reati di cui all’art. 186 C.d.S., e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, commessi il (OMISSIS).

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando che la Corte territoriale non ha risposto al motivo d’appello con il quale si era prospettata la mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell’imputato. Infatti, non è stato possibile accertare chi si trovasse alla guida dell’auto, di proprietà dell’imputato, coinvolta in un sinistro stradale con altra vettura; atteso che l’imputato stesso è giunto sul luogo solo alcuni minuti dopo l’incidente, come riferito dai testi. La Corte ha pure omesso di motivare sul dolo.

Infatti, non sono emersi elementi concreti dai quali desumere che a seguito dell’incidente alcuno si fosse ferito.

In ogni caso non è emerso con certezza che la sintomatologia rilevata configurasse lo stato di alterazione alcolica punito dalla legge.

Con motivo nuovo si è prospettato che erroneamente il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida, cui aveva già provveduto il Prefetto.

3. Il ricorso è infondato per ciò che attiene ai delitti contestati. Infatti, la pronunzia impugnata, rinviando in parte alla condivisa prima sentenza, rileva che l’auto dell’imputato fu coinvolta in un grave sinistro stradale nel quale riportarono serie ferite due anziani viaggiatori. L’imputato comparve sul luogo del fatto circa un’ora dopo il sinistro accampando di aver subito il furto dell’auto: giustificazione che, atteso il contesto, la Corte territoriale reputa completamente inverosimile, considerato che il veicolo non presentava alcun segno che potesse consentire di ipotizzare la sottrazione.

Il ricorrente non oppone alcuna specifica censura a tale argomentazione, non ne tiene conto e si limita a prospettare genericamente l’assenza degli illeciti, mentre, come ritenuto dalla Corte d’appello, la gravità dell’incidente, la proprietà del veicolo e l’implausibilità del furto dedotto accreditano l’ipotesi accusatoria.

Quanto alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., rileva preliminarmente l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica, sicchè come ripetutamente enunciato da questa Suprema Corte, pel principio del favor rei, deve essere ritenuta l’esistenza della fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A) la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza. Peraltro, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la contravvenzione in questione è stata trasformata in illecito amministrativo.

In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente a tale illecito, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Per l’effetto la pena e la sanzione amministrativa accessoria vanno rideterminate: adempimento cui può provvedere direttamente questa Corte Suprema non essendo richieste valutazioni discrezionali.

Infatti, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., richiamato il giudice di merito ha irrogato la sanzione di 5 giorni di reclusione in aumento, ai sensi dell’art. 81 c.p.; sicchè, detratta tale sanzione, la pena per i delitti si riduce da un anno e venti giorni ad un anno e quindici giorni di reclusione.

Quanto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida lo stesso giudice ne ha determinata la durata, per la ridetta contravvenzione, in due mesi; sicchè, detratta tale sanzione, la durata complessiva della sospensione stessa, si riduce da cinque anni a quattro anni e dieci mesi.

Nè rileva che il Prefetto abbia già provveduto al riguardo, poichè – come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – si tratta di determinazione di carattere cautelare destinata ad essere superata da quella definitiva affidata al giudice penale;

salvo il conguaglio finale.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) rubricato al capo a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato; e per l’effetto ridetermina la pena per i delitti di cui ai capi b) e c) in un anno e quindici giorni di reclusione e la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in quattro anni e dieci mesi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 11-02-2011, n. 1337

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17 novembre 2006, la ricorrente Società O.C.C. impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di gestire da vari anni l’ippodromo di galoppo "Corrado Romanengo" di Novi Ligure ed a tale titolo, è stata delegata, sin dal 1989 all’esercizio delle scommesse al totalizzatore per le corse che si svolgono in detta struttura.

Precisa che la struttura in argomento è sempre stata ritenuta idonea, tanto che di anno in anno è stata sempre inserita nel Calendario delle corse e ciò fino al 2004, quando nel maggio di quell’anno, è stata effettuata una verifica dell’impianto, ripetutasi nel successivo giugno, a seguito della quale l’Ente ha richiesto l’effettuazione di una serie di lavori di ammodernamento dell’impianto medesimo, sospendendo, nel contempo, l’attività agonistica. Tuttavia, nell’agosto 2004 l’Ufficio Premi Allevamento e Corse dell’UNIRE comunicava la conferma dello stanziamento premi per un totale di Euro 605.349,00.

A seguito di verifica tecnica di controllo effettuata il 30 settembre 2004, l’Ente, con atto dell’8 ottobre 2004, dava prescrizioni finali, rassicurando che solo dopo aver ottemperato alle predette prescrizioni, la Società sarebbe stata autorizzata alla ripresa dell’attività ippica.

La ricorrente, infatti, comunicava l’11 dicembre 2004 di aver ottemperato alle prescrizioni, sollecitando l’autorizzazione alla ripresa dell’attività ippica. Sennonché l’Ente chiedeva nuovi documenti (permesso edilizio relativamente alla sala fantini e sala amazzoni), cui la ricorrente dava immediata esecuzione, trasmettendo il provvedimento in sanatoria (rilasciato dal Comune di Novi Ligure il 7.6.2005, allegato), unitamente alla richiesta di calendarizzazione per il secondo semestre, come già concordato con l’allora responsabile del Calendario corse.

Precisa che già in data 22 dicembre 2004 aveva chiesto di essere inclusa nel Calendario 2005 "area galoppo", specificando la richiesta di quattro riunioni in più rispetto al 2004, ma il 18 febbraio 2005 il Calendario corse è stato approvato, per il periodo marzo/giugno, senza l’inclusione dell’ippodromo di Novi Ligure.

La decisione di non includere l’ippodromo in argomento è stata impugnata con ricorso davanti a codesto Tribunale rubricato al numero RG 4448/05, tuttora pendente.

Da ultimo, in data 21 dicembre 2005, la ricorrente sollecitava nuovamente l’Ente ad inserirla nel Calendario corse, senza, tuttavia, ricevere risposta.

Avverso il silenzio, la Società ricorrente adiva questo Tribunale, lamentando la illegittimità del comportamento omissivo tenuto dall’Ente intimato in relazione alla richiesta avanzata con istanza del 21 dicembre 2005. L’impugnativa è stata decisa con sentenza n. 5937 del 6.7.2006, che dichiarava la illegittimità del silenzio ed accertava l’obbligo dell’Ente di provvedere in merito all’istanza medesima.

A ciò faceva seguito una ulteriore verifica ispettiva in data 4 settembre 2006, da cui scaturivano nuove carenze, relativamente alla torretta dei commissari, agli impianti TVCC e alla sala bilance, mentre si dava atto delle ottime condizioni delle piste in sabbia ed in erba.

Sulla base di tali risultanze, l’U.N.I.R.E. ha adottato il provvedimento impugnato, avverso il quale l’interessata Società deduce:

1. violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 1990 (recte n. 241).

Assume la ricorrente che trattandosi di un atto di diniego su istanza di parte, l’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare la norma citata in rubrica, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della istanza;

2. violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo della carenza o quantomeno della congruità nonché perplessità di motivazione, poiché il provvedimento, lungi dal fornire la puntuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’Amministrazione al diniego, si limita a fare riferimento alla relazione degli ispettori inviati dall’UNIRE, rilevando il persistere di "forti criticità", senza spiegare in cosa consistano tali criticità infrastrutturali. Infatti, dopo prescrizioni puntuali, l’Ente rileva l’esigenza di uno studio di fattibilità sulla funzionalità e l’adeguamento dell’intero comparto ippico ai fini di non meglio specificati "interventi sostanziali che possano garantire un regolare svolgimento delle corse e la corrispondenza delle prescrizioni tecniche minime".

Sottolinea ancora la ricorrente la incongruità della relazione tecnica, laddove dà ottime valutazioni in relazione alle piste mentre solleva carenze in relazione a situazioni considerate soltanto non ottimali;

3. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e della disparità di trattamento.

Con il motivo in esame contesta nel merito le insufficienze rilevate dagli Ispettori dell’Ente;

4. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà di atti.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in palese contraddizione con quello dell’8 ottobre 2004. Con tale ultimo provvedimento, infatti, l’UNIRE, a seguito di ispezione del giugno dello stesso anno, prescriveva alla ricorrente la realizzazione di alcuni interventi di ammodernamento, specificando, che, realizzati i lavori, "si potrà procedere all’autorizzazione di ripresa dell’attività ippica", dando così atto della idoneità delle restanti attrezzature.

5. Violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili.

L’UNIRE, in realtà, con il suo comportamento ha violato il principio dell’affidamento ingenerato nel privato. Ed invero, verificata l’esecuzione dei lavori prescritti con il provvedimento dell’8 ottobre 2004, avrebbe dovuto procedere ad inserire l’impianto nel Calendario corse, poiché a ciò si era vincolata, sicché, non adeguandosi a tale vincolo, ha violato i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’agire della P.A., nonché del giusto procedimento;

6. lesione del patrimonio e dei profitti – beni – futuri.

La ricorrente è stata esclusa dalle corse dal 2004. Ciò ha comportato il crollo della situazione finanziaria della medesima, che è passata da un valore di un milione di euro nel 2003 ad una entità vicina allo zero, essendo l’attività ippica l’unica che la Società svolge. Il danno è, altresì, aggravato dalle esposizioni cui si è esposta per far fronte ai lavori richiesti dall’UNIRE (oltre 250.000,00 euro).

Il provvedimento impugnato oltre a ledere il patrimonio, risulta, altresì, lesivo del diritto al profitto e della facoltà di disporre dei beni futuri.

La Società formula, quindi, domanda di risarcimento dei danni patiti e patiendi, che derivano dal provvedimento impugnato.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica la Società O.C.C. S.r.l. ha prodotto memoria, ribadendo le proprie ragioni.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto del presente gravame è il provvedimento con cui l’UNIRE ha negato l’iscrizione della Società ricorrente nel Calendario delle prossime stagioni di corsa, in ragione della carenza dei requisiti minimi di sicurezza dell’ippodromo "Corrado Romanengo" di Novi Ligure, gestito dalla medesima.

Il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Ente in esecuzione della sentenza n. 5937 del 2006, che stabiliva l’obbligo dell’Ente medesimo di concludere il procedimento iniziato su istanza di parte

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il primo motivo di gravame, l’interessata deduce la violazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta dalla stessa avanzata di iscrizione nel Calendario delle corse per l’anno 2005.

Osserva il Collegio che l’adempimento di cui al citato art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente all’interessato di addurre elementi che accrescono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al miglior contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore il privato. La norma, al contrario, non prevede un mero simulacro formale, la cui violazione sia opponibile anche quando l’omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell’Amministrazione stessa e neanche sulle possibilità di difesa dell’interessato (Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 agosto 2009, n. 4636).

Nella specie la ricorrente aveva abbondantemente interloquito con l’Amministrazione e conosceva bene i motivi ostativi all’accoglimento della propria richiesta.

Da ultimo, a seguito della verifica ispettiva del 4 settembre 2006, è stato accertato che, diversamente da quanto asserito dalla Società ricorrente, nessun tipo di intervento "innovativo, manutentivo e realizzativo è stato effettuato rispetto al sopralluogo del 30 settembre 2006" (rectius 2004).

La verifica ispettiva predetta conclude rilevando l’esistenza di carenze tecnicofunzionali, che impongono uno studio di fattibilità che ricomprenda la funzionalità e l’adeguamento dell’intero comparto ippico, mediante la realizzazione di interventi sostanziali "che possano garantire un regolare svolgimento delle corse e la rispondenza alle prescrizioni tecniche minime".

Con raccomandata 15 settembre 2006 la predetta relazione tecnica è stata trasmessa alla Società O. s.r.l., evidenziando il permanere delle forti criticità infrastrutturali ed impiantistiche rilevate dai tecnici con riferimento ai parametri di sicurezza di cui alle delibere dell’Ente, cui gli ippodromi debbono conformarsi.

Consegue che a fronte del permanere delle criticità rilevate dai tecnici, appare più che giustificata la non assegnazione di giornate di corse all’Ippodromo della ricorrente.

D’altro canto, la mancata produzione del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e della certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio determina una effettiva carenza degli elementi atti a dimostrare una sufficiente sicurezza dell’impianto, tenuto conto della inderogabilità delle norme di cui al citato decreto legislativo e di quelle che prescrivono la regolarità degli impianti antincendio.

Parimenti infondati sono gli altri motivi dedotti, con i quali, sostanzialmente, la ricorrente contesta la carenza di motivazione nonché la contraddittorietà del provvedimento impugnato con riferimento all’impegno assunto dall’Ente in occasione della verifica dell’8 ottobre 2004 di "procedere all’autorizzazione di ripresa dell’attività ippica".

Invero, il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con riferimento alla verifica tecnica del 4 settembre 2006, laddove individua le irregolarità riscontrate.

Quanto poi alla promessa di procedere alla ripresa dell’attività ippica fatta a seguito della precedente verifica dell’8 ottobre 2004, è ovvio che ciò esprimeva il corretto intento di riassegnare le dovute giornate all’ippodromo di Novi Ligure, purché, ovviamente, si fossero realizzati gli interventi necessari per ridare l’agibilità dovuta all’impianto. Interventi, tuttavia, i quali – come hanno dimostrato le successive verifiche tecniche – non hanno avuto mai compiutezza.

Né assume rilievo l’affermazione di parte ricorrente, dedotta nella memoria del 13 dicembre 2010, secondo cui la richiesta avanzata dall’Ente circa la produzione del piano di sicurezza conforme al d. lgs. n. 626 del 1994 e la certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio "non è mai pervenuta a O.".

Invero, la predetta documentazione avrebbe dovuto essere prodotta dalla ricorrente anche senza la specifica richiesta da parte dell’Ente, trattandosi di adempimento obbligatorio che non necessita di impulso da parte dell’Amministrazione.

Non va sottaciuto, infine, che l’inconveniente che ha dato luogo alla sospensione dell’attività ed alla necessità di procedere agli interventi richiesti per assicurare l’idoneità e la sicurezza dell’impianto in argomento è stato di grave pericolosità sia per le persone che per gli animali, sicché appare più che ragionevole che l’Ente, prima di autorizzare la ripresa dell’attività ippica, debba accertare la conformità dell’impianto medesimo alle norme di sicurezza e di agibilità.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

La reiezione dell’atto introduttivo comporta conseguentemente la reiezione dell’istanza risarcitoria. In considerazione del tempo decorso per la definizione della vertenza, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa,tra le parti costituite, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-02-2011, n. 142 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

– la Meridiano S.p.A. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso, promosso in primo grado dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento:

a) dell’atto di diniego (prot. n. 25035/2010 del 10 maggio 2010) emesso dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Agrigento, in risposta alla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 29120100001332535, n. 29120070017121663, n. 29120070019643276, n. 29120080038787212, n. 29120080036787207, presentata dalla società ricorrente il 31 marzo 2010 al predetto Ufficio delle Entrate, e b) del silenzio serbato dell’Agenzia delle entrate – Direzione regionale per la Sicilia e dell’Agenzia delle entrate – Ufficio di Agrigento, in relazione all’istanza di riesame in autotutela presentata dalla Meridiano S.p.A. il 24 dicembre 2009 (n. prot. 2009079788, n. progressivo 2009018536) per l’annullamento o la revoca, limitatamente alla contestazione della indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto delle auto c.d. "dimostrative", degli avvisi di accertamento n. RJ003AA00785/2006, anno d’imposta 2001 e l’avviso di accertamento n. RJ003AA00852/2006, anno d’imposta 2002;

che l’appello interposto dalla Meridiano S.p.A. è affidato alle seguenti censure:

– sussiste, diversamente da quanto opinato dal T.A.R., la giurisdizione del giudice amministrativo;

– quand’anche fosse corretta la declinatoria, la sentenza meriterebbe comunque di esser riformata nella parte in cui non ha fatto corretta applicazione del comma 2 dell’art. 59 della L. n. 69/2009;

che, inoltre, l’appellante ha riproposto le censure di merito formulate in primo grado;

Considerato che, atteso quanto sopra riferito, le pretese fatte valere in giudizio dalla Meridiano S.p.A. non sono unicamente rivolte a rimuovere un silenzio della pubblica amministrazione, ma vertono anche su differenti questioni di merito;

che, pertanto, non può seguirsi il rito in camera di consiglio di cui all’art. 87 del codice del processo amministrativo;

che, invece, ai sensi dell’art. 32 del predetto codice, qualora le azioni cumulate in un medesimo giudizio siano soggette a riti diversi, allora deve applicarsi quello ordinario;

che, a norma del citato art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo, l’osservanza della regola della pubblicità dell’udienza è prescritta a pena di nullità;

che, pertanto, si impone la trattazione del processo in udienza pubblica.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, dispone che il processo instaurato con il ricorso emarginato sia trattato nell’udienza pubblica del 18 maggio 2011, ore di rito.

La comunicazione della presente ordinanza ha valore di avviso ai sensi dell’art. 71 del Codice del processo amministrativo. Ogni altra decisione sul rito e sul merito del ricorso, nonché sul regolamento delle spese processuali del giudizio, è riservata alla pronuncia definitiva.

Ordina che la segreteria dia esecuzione alla presente ordinanza, comunicandola alle parti costituite.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2011, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.