Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12901 Colpa presunzione in caso di scontro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Alle 22,40 del (OMISSIS), sotto una pioggia battente, sull’asse mediano (OMISSIS), l’autovettura Peugeot 306 condotta dal ventenne proprietario P.A. sulla quale viaggiava anche C.M., sbandò decisamente verso destra, urtò contro il guard rail, lo diverse per 13 metri dopo averlo agganciato e precipitò nella sottostante scarpata.

La passeggera morì ed il conducente perse una gamba, tranciata dal guard rail penetrato nell’abitacolo.

Sulla domanda risarcitoria proposta nel 2000 dai congiunti di C.M. nei confronti del P. e dell’assicuratrice Assitalia, nonchè nei confronti della società Assicurazioni Generali, designata per il FGVS (gli attori avevano infatti sostenuto che lo sbandamento era stato provocato da un veicolo non identificato che era rientrato bruscamente a destra dopo aver sorpassato la Peugeot), nonchè su quella proposta in corso di causa dallo stesso P. nei confronti delle Assicurazioni Generali, si pronunciò con sentenza n. 29/2003 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, dichiarata inammissibile la domanda del P. ed accertata l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura non identificata, condannò Assicurazioni Generali al risarcimento in favore dei congiunti della C..

2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli che, decidendo con sentenza n. 3230/2006 sugli appelli del P., della società Assicurazioni Generali e dei congiunti della C., ha – per quanto in questa sede ancora rileva – dichiarato bensì ammissibile la domanda del P., ma l’ha rigettata nel merito per essersi l’incidente verificato per sua colpa esclusiva. Ha conseguentemente mandato assolta l’assicuratrice Generali da ogni pretesa risarcitoria ed ha condannato solidalmente l’Assitalia ed il P. al risarcimento dei danni in favore dei congiunti della C..

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione P.A. affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso la società Assicurazioni Generali.

Ha depositato controricorso anche Ina Assitalia s.p.a., aderendo al ricorso e chiedendone l’accoglimento.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

1.- Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito formato il proprio convincimento non già sulla scorta di elementi di prova obiettivamente conferenti, ma in base alla presunzione che il P. viaggiasse ad una velocità eccessiva in relazione alle circostanze di tempo e di luogo.

Nel quesito di diritto che correda l’illustrazione del motivo (a pagina 19 del ricorso) si presuppone che la Corte avesse accertato che "l’illecita manovra dell’auto pirata" aveva inciso sulla dinamica del sinistro e si domanda se di tanto il giudice possa non tener conto soltanto perchè ha il dubbio che così non sia accaduto.

2.- Col secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 2054 c.c., domandandosi nel quesito di diritto (formulato a pagina 24 del ricorso) se, "in caso di coinvolgimento di più veicoli nel medesimo sinistro, dell’art. 2054 c.c., comma 2, deve essere applicato anche in assenza di collisione diretta tra quei veicoli".

3.- Col terzo motivo è alternativamente dedotto ogni possibile tipo di vizio della motivazione sul seguente fatto controverso "se l’auto pirata, certamente presente sulla scena del sinistro, è stata responsabile o quanto meno corresponsabile del fatale incidente".

4.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota, muovono dal comune denominatore del presupporre fatti diversi da quelli accertati dalla Corte d’appello con motivazione analitica, puntuale, particolarmente diffusa ed approfondita (alle pagine da 29 a 39 della sentenza).

In realtà la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che la manovra dell’auto pirata avesse inciso sulla dinamica del tragico sinistro, ma che tra le vetture non vi fu alcun urto (come invece affermato dal P. nel corso del suo interrogatorio formale, peraltro in contrasto con gli accertamenti compiuti in sede penale), correttamente escludendo che potesse dunque trovare applicazione l’art. 2054 c.c., comma 2 (ex multis, Cass., nn. 1270/06, 10948/03, 12750/01); e che non v’era "neppure la prova che proprio tale manovra e non la sola velocità elevata ed in tutti i casi imprudente del P., non avesse potuto esser la causa esclusiva di quell’incidente", concludendo che "manca in tal modo la prova dello stesso fatto storico e dell’incidenza causale della condotta eventualmente colposa di questa vettura sul verificarsi dell’incidente" (pagina 35 della sentenza).

La motivata conclusione della Corte d’appello è stata, insomma, che l’unico dato certo era costituito dal fatto che v’era stato un sorpasso (secondo quanto riferito da un teste che però non s’era avveduto dell’incidente in occasione di quel sorpasso), ma che la correlazione fra sorpasso e sbandata era frutto delle affermazioni dello stesso P., secondo una versione dei fatti da lui riferita nel corso del giudizio e della quale non v’era alcun riscontro nel rapporto redatto dalla polizia giudiziaria.

Nè, evidentemente, è dato domandare in questa sede una rinnovazione degli apprezzamenti svolti in sede di giudizio di merito, le cui risultanze sono state compiutamente considerate.

5.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e di Ina Assitalia (che ha aderito al ricorso e che è, dunque, a sua volta soccombente), che vanno solidalmente condannati a rimborsarle ad Assicurazioni Generali s.p.a..
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna P.A. ed Ina Assitalia, in solido, a rimborsare ad Assicurazioni Generali s.p.a.

le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-09-2012, n. 15095

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 13/7/01 A.V., premesso di essere affetto da cecità assoluta e di godere della relativa indennità di accompagnamento, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’equiparazione di tale provvidenza a quella prevista per gli invalidi di guerra e la condanna dell’Inps alla corresponsione della stessa nella misura percepita dai predetti invalidi, oltre che agli accessori di legge e alle spese di causa.
L’ente si costituì e, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, dedusse che per i ciechi civili l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento a quella dei grandi invalidi di guerra veniva normalmente attuata e pertanto null’altro sarebbe spettato al ricorrente. Concluse per la reiezione della domanda, stante la sua infondatezza.
Con sentenza depositata il 4/2/05 il giudice adito accolse il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a fruire del trattamento di indennità di accompagnamento per cieco civile assoluto adeguato alla indennità di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra e condannando l’Inps a corrispondere al ricorrente le differenze spettanti per i periodi che indicava, oltre accessori di legge e spese di causa in favore del difensore antistatario.
2. Con ricorso depositato il 5/5/05 l’Istituto ha proposto appello avverso tale sentenza ribadendo quanto già dedotto in prime cure e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Costituitosi il contraddittorio l’ A. ha eccepito con diffuse argomentazioni l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Con sentenza del 22 marzo 2010 – 16 aprile 2010 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello riconoscendo il diritto dell’appellante alla chiesta equiparazione con riferimento al solo anno 1991 e per l’importo di Euro 409,00, oltre accessori di legge. Rigettava per il resto la domanda, compensando integralmente le spese del doppio grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo infra trascritto. Il collegio autorizzava la motivazione semplificata della sentenza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 682 del 1979, art. 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 165 del 1983, art. 1 nonchè della L. n. 429 del 1991, art. 1. Sostiene l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti all’analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra.
Con secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. Contesta in particolare la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sull’errato presupposto che l’irrituali tra dell’espletamento della stessa non avesse violato il diritto di difesa.
Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione per non aver la sentenza impugnata preso in considerazione le critiche mosse dalla parte appellante alla consulenza tecnica.
2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – è inammissibile.
Tale è il primo motivo, atteso che la questione della spettanza del beneficio richiesto dal ricorrente è già stata risolta in senso a lui favorevole dalla sentenza impugnata. L’Inps del resto ha riconosciuto l’an debeatur per tutti gli anni ai quali si riferiva l’originario petitum. Si controverte solo sul quantum, in riferimento al quale il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato differenze a favore del ricorrente solo per l’anno 1991. La Corte d’appello, ne richiamare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha operato una valutazione di merito sufficientemente motivata e nient’affatto contraddittoria, che pertanto è immune dalle censure del ricorrente peraltro inammissibilmente appuntate ancora sull’an debatur.
Inammissibile è anche la doglianza per la (asserita) mancata ricezione della copia della consulenza, giacchè ciò non ha compromesso in concreto il diritto di difesa della parte, come risulta del resto dal terzo motivo di ricorso in cui si fa riferimento alle critiche mosse da quest’ultima alla relazione del consulente tecnico d’ufficio.
Inammissibile infine è il terzo motivo di ricorso perchè è assolutamente generico e comunque espressione di un mero dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia, introdotta prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, sono interamente irripetibili le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 10734/2010 Donazione ed accettazione post mortem.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2002, D.S. e D.D. e C.D.C., figli di D.F., deceduto a (OMISSIS), esposero di aver appreso da una lettera loro inviata da un notaio in data 2 settembre 2002 che il padre aveva contratto matrimonio canonico con B.C., sua convivente dal (OMISSIS), alla quale egli aveva donato con atto del (OMISSIS) un immobile sito in (OMISSIS), e che in data (OMISSIS) era stato pubblicato un testamento olografo con il quale lo stesso aveva nominato erede universale la moglie – che aveva accettato l’eredità – e, con un codicillo, esecutore testamentario il predetto notaio; che successivamente avevano appreso che il matrimonio religioso era stato contratto in data (OMISSIS) e la B., in data (OMISSIS), ne aveva richiesto la trascrizione al Comune di Milano, poi effettuata il (OMISSIS) dello stesso anno; che in data (OMISSIS) la donna aveva accettato la donazione dell’immobile ed il successivo (OMISSIS) aveva trascritto l’atto.

Sulla base di tale premessa, gli attori convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.C. per sentir dichiarare la nullità, la inefficacia e la inesistenza della trascrizione postuma del matrimonio, e la nullità, invalidità ed inefficacia della donazione dell’immobile di Via (OMISSIS), ed infine per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’utilizzo del cognome D. e dei diritti connessi allo status. La B., costituitasi in giudizio, eccepì in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, contestò la fondatezza delle argomentazioni avversarie.

Con sentenza depositata in data 27 aprile 2005, il Tribunale di Milano dichiarò la nullità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso contratto da D.F. e B.C., e la nullità della donazione dell’immobile de quo, disponendo le conseguenti trascrizioni di legge e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza propose appello la B., ribadendo la eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito, sostenendo la validità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso, e la validità ed efficacia della donazione effettuata dal de cuius in favore della B..

2. – Con sentenza depositata il 13 aprile 2007, la Corte d’appello di Milano – Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, rigettò il gravame proposto dalla B., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

In ordine alla contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell’avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso dallo stesso contratto con l’appellante, il giudice di secondo grado ritenne di dover muovere dal quadro normativo delineato dall’art. 8 dell’Accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984 e n. 4 del relativo protocollo addizionale immesso nell’ordinamento italiano con la L. n. 121 del 1985, che, nel modificare la disciplina precedentemente dettata dalla L. n. 847 del 1929, art. 14, ha previsto che la trascrizione tardiva del matrimonio religioso può essere effettuata su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, attribuendo, pertanto, il potere di richiederla solo ai contraenti e non più a "chiunque vi abbia interesse".

Tale mutamento, secondo la Corte ambrosiana, non potrebbe non riflettersi anche sul sistema delle impugnazioni nei confronti della trascrizione, che non possono più essere esperite da "chiunque" e per "qualsiasi causa", ma, a norma del combinato disposto del citato art. 8 dell’accordo concordatario e n. 4 a) del Protocollo addizionale, e dell’art. 16 della legge matrimoniale, solo se ricorra una delle cause di intrascrivibilità indicate, peraltro senza valenza tassativa, nel nuovo testo concordatario, con la precisazione che si applicano le disposizioni degli artt. 117, 119, 124 e 125 c.c..

Alla luce di tali premesse, e non potendosi ritenere che la legittimazione alla contestazione della validità della trascrizione sia limitata ai soli coniugi, il criterio guida da seguire per la individuazione dei soggetti legittimati alla contestazione della validità della trascrizione – avvertì la Corte – deve essere ravvisato nella sussistenza da parte di chi agisce di un interesse legittimo ed attuale, immediato e socialmente apprezzabile – e non di un generico interesse morale, o di un qualunque interesse materiale giuridicamente rilevante – che giustifichi l’intervento di terzi estranei al rapporto, in quanto l’azione sia strettamente necessaria per la rimozione del pregiudizio da cui scaturisce l’intervento. Nella specie, erano da considerare terzi gli eredi, in quanto soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l’ordinamento giuridico positivo al momento dell’apertura della successione, e che avrebbero subito pregiudizio sul piano dei diritti successori non già relativamente alla loro quota di riserva – in quanto la trascrizione tardiva non avrebbe potuto avere l’effetto di alterare le quote rispettivamente spettanti agli eredi necessari, ai sensi della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, – sibbene con riguardo alla questione della validità della donazione, in dipendenza delle specifiche previsioni contenute nel relativo atto, che condizionavano la efficacia dell’atto di liberalità alla trascrizione del matrimonio.

Sul punto, pure contestato dall’appellante, della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem del matrimonio religioso, la Corte osservò che la richiamata svolta in favore dell’inquadramento volontaristico degli effetti civili del matrimonio canonico attuata in sede di revisione del Concordato impone che il consenso degli sposi acquisti un ruolo decisivo non solo nell’assunzione del vincolo matrimoniale, ma anche nella individuazione dell’ordinamento nel quale la volontà matrimoniale è destinata a produrre i suoi effetti. Nel caso in cui si verifichi una frattura temporale tra matrimonio e trascrizione, occorre che la volontà sia rinnovata e che, quindi, risulti la intenzione attuale degli sposi di vincolarsi anche sul piano civile. Ne consegue, secondo la Corte, la inammissibilità della trascrizione post mortem, in quanto, in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione del matrimonio, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell’altro coniuge postula la necessità di una manifestazione attuale di volontà, che non è più possibile ove il coniuge sia premorto. Quanto al problema se, nella specie, la volontà espressa da D.F. di consentire alla futura trascrizione del matrimonio religioso fosse sufficiente ad integrare quella espressa successivamente dall’altro coniuge, apparve alla Corte che correttamente i primi giudici avessero ritenuto privo di valore il consenso "a futura memoria".

Circa la questione della validità dell’atto di donazione dell’immobile di Milano, la Corte d’appello di Milano osservò che, a norma dell’art. 782 c.c., commi 2 e 3, la donazione può ritenersi perfezionata solo con l’accettazione del donatario, mentre il donante può revocare la proposta fino a quando la donazione sia perfezionata. E dunque la morte del donante prima della notifica dell’accettazione importa la caducazione della proposta.

Nè poteva accedersi alla diversa qualificazione dell’atto di liberalità come adempimento di una obbligazione naturale, che l’appellante aveva sviluppato per la prima volta in comparsa conclusionale.

La Corte osservò poi che il donante aveva sottoposto la efficacia della donazione alla condizione che la donataria procedesse, prima dell’accettazione dell’atto di liberalità, alla trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico, ed aveva disposto che, qualora detta trascrizione non fosse avvenuta, la donazione si sarebbe dovuta intendere come mai avvenuta. Si trattava di una condizione sospensiva, che intendeva esplicitare come il donante avesse inteso subordinare l’acquisizione del bene da parte del donatario all’acquisizione dello status di coniuge.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.C. sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso D.S. e D.D., C.D.C.. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. – La prima censura ha ad oggetto la asserita violazione dell’art. 100 c.p.c.: i legittimari pretermessi – rileva la ricorrente – non hanno interesse all’accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia di una donazione posta in essere dal de cuius, e non hanno, quindi, nemmeno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull’efficacia di detta donazione. Si denuncia, altresì, omessa motivazione sul punto dell’interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. La sentenza impugnata – deduce la ricorrente – ha correttamente richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell’art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criterì operanti per l’azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio, e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Altrettanto correttamente la Corte territoriale avrebbe, alla stregua di tale principio, escluso la configurabilità in capo ai figli del de cuius di un interesse alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del padre con la attuale ricorrente tutelabile sotto il profilo della garanzìa dei diritti di legittimari degli stessi, in quanto la L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, facendo salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, impedisce che la trascrizione tardiva del matrimonio possa vanificare l’art. 537 c.c., che riserva ai figli del de cuius la quota dei due terzi del patrimonio ereditario. Avrebbe, invece, errato la Corte ambrosiana nel ritenere comunque sussistente in capo ai figli del de cuius un interesse tutelabile alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del genitore, in dipendenza dalla circostanza che il padre aveva fatto dipendere dalla trascrizione del matrimonio la validità della donazione oggetto del giudizio, all’accertamento della cui inefficacia i figli dello stesso avrebbero avuto interesse al fine di recuperare il bene all’asse ereditario. La Corte avrebbe poi omesso ogni indagine in ordine all’interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. Sotto tale profilo, la violazione dell’art. 100 c.p.c., sarebbe evidente, poichè erede universale del D. è la B.: sicchè, essendo i primi legittimari pretermessi, non avrebbero alcun interesse legittimo ed attuale a far entrare il bene de quo nell’asse ereditario per effetto della nullità della trascrizione tardiva del matrimonio, in quanto la porzione di legittima spettante ai legittimari non si calcola semplicemente sull’asse ereditario, ma, ai sensi dell’art. 556 c.c., considerando anche i beni di cui si sia disposto a titolo di donazione. Dunque, non avendo i legittimari interesse a far accertare la invalidità o inefficacia delle donazioni disposte dal de cuius, essi non avrebbero neanche interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio dello stesso per la ragione che essa inciderebbe sulla efficacia di una donazione da lui disposta. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: "I legittimari pretermessi hanno interesse a far accertare l’invalidità o l’inefficacia delle donazioni poste in essere dal de cuius?"; "I legittimari pretermessi hanno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull’efficacia di una donazione disposta dallo stesso de cuius?".

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – La Corte ambrosiana, al fine di risolvere la questione della contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell’avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso contratto dal padre degli stessi, ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), secondo il quale l’"interesse legittimo ed attuale", la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell’art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l’azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso (v. Cass., sent. n. 720 del 1986).

Applicando analogo principio al caso di specie, attinente alla impugnativa della trascrizione tardiva di un matrimonio canonico, il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto la sussistenza di un siffatto interesse, anche se il risultato cui è pervenuto costituisce l’approdo di un percorso argomentativo che deve essere parzialmente emendato.

2.3. – Va, al riguardo, anzitutto sgombrato il campo dall’equivoco, che si annida nell’affermazione della Corte di merito secondo la quale la sussistenza in capo ai figli del D. di quell’interesse immediato che legittima gli eredi ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio canonico sarebbe da ravvisare con riguardo alla specifica previsione contenuta nell’atto di donazione, da parte dello stesso D. alla B., dell’immobile di cui si discute, rispetto alla quale la trascrizione del matrimonio rilevava quale evento condizionante la efficacia della donazione medesima: sicchè dall’acquisizione o meno dello status di coniuge da parte della donna sarebbe potuto dipendere l’ingresso di tale bene nell’asse ereditario.

Invero, come esposto nella parte narrativa e come meglio si vedrà sub 6.2, 6.3 e 6.4., la stessa Corte ha escluso la validità della donazione: appare, pertanto, inconferente, ai fini della valutazione della legittimazione dei D. alla impugnazione della trascrizione, il riferimento a tale atto, ed inammissibile il quesito nella parte ad esso inerente.

E’, per contro, condivisibile l’affermazione della Corte di merito secondo la quale i figli del D. non avrebbero subito, dalla tardiva trascrizione del matrimonio canonico del proprio padre con la B. (istituita sua erede universale), alcuna lesione della loro quota di riserva dei due terzi del patrimonio paterno, poichè la clausola normativa di salvezza dei diritti dei terzi contenuta nella L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, a termini della quale la trascrizione tardiva del matrimonio canonico non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, e, prima di esso, nella L. n. 847 del 1929, art. 14, (c.d. legge matrimoniale), rende le situazioni giuridiche acquisite dagli eredi necessari anteriormente alla trascrizione – avente effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi – insensibili agli effetti della stessa. Ciò in quanto la nozione di "terzi" cui fa riferimento la citata disposizione – alla stregua di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità dopo l’arresto delle Sezioni Unite del 1992, che ha composto il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto (Cass., SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, preceduta da Cass., sent. n. 2403 del 1988, e seguita da Cass., sentt. n. 15397 del 2000 e n. 4359 del 2001; contra, in epoca anteriore alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, v. Cass., sent. n. 488 del 1988) – ricomprende gli eredi, sia legittimi, sia necessari, siccome soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l’ordinamento giuridico positivo al momento dell’apertura della successione.

2.4. – E tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana, la intangibilità della quota di legittima degli attuali controricorrenti non esclude la configurabilità in capo ai D. di alcun altro interesse alla impugnazione della trascrizione del matrimonio del proprio padre che non fosse quello dipendente dall’atto di donazione, al quale si è già negata rilevanza, per i motivi esposti sub 2.3., ai fini che qui ne occupano.

Al riguardo, non si può disconoscere un interesse dei fratelli D. ad escludere lo status della B. di moglie legittima del loro padre, indipendentemente dalla circostanza che ella fosse stata istituita da lui sua erede universale, nè un interesse, anche solo morale, allo status di quest’ultimo. Senza, con questo, porre in discussione il già richiamato principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 720 del 1986, attenendo pure gli interessi testè evidenziati al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e traendo un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso.

2.5. – Alla luce delle argomentazioni svolte, deve affermarsi il principio secondo il quale, fermo restando che, ai fini della individuazione dell’interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta per la legittimazione all’impugnazione del matrimonio da parte di terzi, non possono adottarsi i più ampi criteri operanti con riguardo alla legittimazione all’azione di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1421 c.c., gli eredi necessari pretermessi sono titolari di una posizione soggettiva che li legittima alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio canonico del de cuius se ed in quanto da esso derivi un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

3. – Con il secondo motivo, si deduce violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 6: la invocata disposizione – si osserva – non vieta la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, qualora il consenso alla trascrizione sia stato rinnovato dal defunto dopo il matrimonio e in prossimità della morte. Non esisterebbe, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, alcun orientamento giurisprudenziale che neghi in via assoluta la trascrivibilità post mortem del matrimonio religioso. Nella specie, la volontà della trascrizione del matrimonio era stata rinnovata dal D. con atto pubblico, dopo la redazione del testamento ed in prossimità della morte, avvenuta dopo un anno. Del resto – si rileva – su di un piano formale, la L. n. 121 del 1985, art. 8, non prescrive che il consenso antecedentemente prestato debba essere comunque rinnovato all’atto della richiesta trascrizione, limitandosi a prevedere che il coniuge (nella specie, già consenziente) non si opponga alla trascrizione richiesta dall’altro coniuge, per ciò stesso rendendo logicamente ammissibile che la mancata opposizione possa risultare anche da una volontà antecedentemente espressa ma ancora attuale perchè mai revocata. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "La L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, consente la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, là dove la volontà a detta trascrizione risulti da un atto successivo al matrimonio e prossimo alla morte del consenziente?".

4.1. – La doglianza è infondata.

4.2. – La esatta ìnterpretazione dell’art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1929, sottoscritto a Villa Madama dallo Stato italiano e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984 (la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, ed entrato in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica), nonchè l’orientamento giurisprudenziale, con perspicue argomentazioni condiviso dalla sentenza impugnata, e sostenuto anche dalla dottrina prevalente, inducono, infatti, ad escludere l’ammissibilità della trascrizione tardiva quando la relativa richiesta sia stata presentata all’ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei coniugi.

E valga il vero.

Secondo il comma 1 del citato art. 8, il matrimonio canonico può produrre effetti anche nell’ordinamento civile, qualora la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni civili e, successivamente, l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile entro cinque giorni dalla pubblicazione. Peraltro, a norma del comma 6 dello stesso articolo, è possibile procedere alla trascrizione anche dopo tale termine, purchè la relativa domanda sia proposta dai coniugi, o anche da uno solo di essi, sempre che l’altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga.

4.2. – L’istituto della trascrizione tardiva era stato ammesso con maggiore ampiezza dal Concordato del 1929: ed infatti, la legge matrimoniale, all’art. 14, nella direzione del conferimento della massima stabilità e certezza del matrimonio religioso anche ai fini civilistici, attribuiva il diritto di richiedere la trascrizione in ogni tempo ed a chiunque ne avesse interesse: donde il prevalente convincimento, anche in giurisprudenza, della trascrivibilità del matrimonio anche post mortem, e, cioè, della possibilità di effettuare la trascrizione in un momento successivo al decesso di uno o di entrambi i coniugi.

La innovazione operata, nel segno di una riforma in senso volontaristico, con l’accordo di Villa Madama ha determinato un deciso revirement sul punto (v., in giurisprudenza, Cass. SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, cit., seguita da Cass., sentt. n. 2893 del 1994, n. 1112 del 1997, n. 15397 del 2000, e n. 10141 del 2002, le quali tutte hanno escluso – sia pure, in qualche caso, in forma di obiter dictum – l’ammissibilità, nel regime vigente, della trascrizione post mortem).

La tesi della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem si fonda essenzialmente sulla considerazione che la richiamata L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, esige il consenso attuale del coniuge non richiedente. In linea di principio, deve ritenersi che la volontà di celebrare il matrimonio è considerata distinta da quella volta alla trascrizione dello stesso per farne derivare gli effetti civili, anche se quest’ultima viene poi considerata implicita, desumendosi dagli adempienti che accompagnano la celebrazione del rito religioso (preventiva pubblicazione nella casa comunale, lettura degli articoli del codice civile, redazione del matrimonio in doppio originale) allorchè la trascrizione venga effettuata entro i cinque giorni.

In altri termini, in base al principio della concentrazione nel tempo, che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all’organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge – come è stato esattamente rilevato in dottrina – cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell’atto in doppio originale.

Tale cristallizzazione non può però essere protratta indefinitamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all’esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia.

Detta volontà – insita negli stessi adempimenti, sopra richiamati, che devono accompagnare la celebrazione religiosa – se può essere presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizione avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando si verifica una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso (la richiesta e la relativa trascrizione). In tal caso, i richiamati adempimenti, proprio perchè compiuti a distanza di tempo, non sono considerati evidentemente espressivi di una sicura volontà di entrambi i coniugi di ottenere gli effetti civili.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ., Sez. I – sentenza del 14 febbraio 2011 n. 3572. L’adozione legittimante in Italia: il desistat della Cassazione ai genitori singles.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra M.M.L., con ricorso a questa Corte notificato il 18 dicembre 2009 al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Genova, depositato il 19 ottobre 2009, con il quale è stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Genova del 26 febbraio 2008 con il quale è stato dichiarato efficace, ai sensi e con gli effetti della L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), e succ. mod., il provvedimento di adozione pronunciato in data 23 giugno 2006 dal tribunale di secondo grado del distretto di Columbia (USA), della minore M.V.L., nata a (OMISSIS), in conformità del provvedimento di adozione emesso dal tribunale regionale di Lipetsk (Federazione Russa) in data 1 novembre 2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La ricorrente con un primo motivo denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 35, 36 e 27, nel testo vigente a seguito dell’emanazione della L. n. 476 del 1998, e della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 66, nonché vizi motivazionali. Deduce al riguardo che la L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 4, dispone che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta a ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993. Deduce che, in base a tale norma, l’adozione effettuata nel paese terzo, secondo le norme e le procedure del paese di appartenenza, può essere riconosciuta in Italia previa verifica della sua conformità ai principi della su detta Convenzione. Secondo la ricorrente la Corte d’appello, in forza di tale norma, avrebbe dovuto riconoscere – e avrebbe errato nel non farlo – efficacia legittimante in Italia all’adozione, in base all’esame delle procedure seguite, che nel caso di specie dimostrerebbero la conformità dell’adozione della quale si chiede il riconoscimento ai principi della Convenzione. Deduce che, avendo l’adozione "de qua" effetto legittimante negli ordinamenti russo e statunitense, uguale effetto dovrebbe avere in Italia, tenuto anche conto che l’art. 23 della Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge n. 476 del 1998, "prevede il riconoscimento di pieno diritto negli altri stati contraenti dell’adozione conforme alla Convenzione", mentre "la L. n. 184 del 1983, all’art. 35 dispone che l’adozione pronunciata all’estero produce gli effetti di cui all’art. 27 (adozione legittimante)".
Con un secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, art. 3 Cost., degli artt. 6, 10 e 24 della Convenzione di Strasburgo del 1967 sull’adozione dei minori, ratificata con la L. n. 357 del 1974.
Deduce in proposito che, una volta avvenuta l’adozione legittimante sia con riferimento al paese di origine: del minore, sia a quello di residenza, non si possono smembrare gli effetti dell’adozione straniera in sede di riconoscimento nello Stato italiano, con conseguenze confuse e contraddittorie circa lo "status" dell’adottato nei vari ordinamenti, una volta che questi ammettano l’adozione da parte del "single", apparendo ciò in contrasto con gli artt. 6, 10 e 24 della Convenzione di Strasburgo che ammettono l’adozione da parte del "single" solo con effetti legittimanti ed ai quali deve ritenersi essersi conformata la legge italiana.
2.1. Per ragioni di ordine logico il secondo motivo deve essere esaminato per primo.
In proposito va considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 1994, ha affermato, con autorevole interpretazione recepita da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006, che l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, in materia, di adozioni, di minori, ratificata con L. n. 357 del 1974. "non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dai limiti entro ì quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l’adozione da parte del singolo". Trattasi, pertanto, di norma non auto-applicativa, che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà – e non l’obbligo – di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole, cosicché perché tale adozione possa avere luogo in Italia è necessaria l’interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell’adozione da parte della persona singola. Di tale facoltà il legislatore italiano si è avvalso, con la legge n. 184 del 1983, entro limiti ristretti, ammettendo tale adozione in particolari circostanze (art. 25, commi 4 e 5), ovvero "in casi particolari" (art. 44) senza effetto di adozione piena. Limite questo che non contrasta con il disposto dell’art. 10 della Convenzione, prevedendo espressamente l’art. 24 della Convenzione stessa la previsione da parte della legislazione nazionale di forme di adozione diversificate, purché ad almeno una di esse vengano applicate le disposizioni dei paragrafi 1-2-3 e 4 dell’art. 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 12, senza derogare quella del n. 5 dell’art. 10, non derogata per le "adozioni in casi particolari" prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 44, in forza dei richiami contenuti nell’art. 55 di tale legge.
Ne deriva l’infondatezza del motivo in relazione alla dedotta violazione della Convenzione di Strasburgo, mentre esso è inammissibile per la sua genericità, sia riguardo ai profili riguardanti la dedotta violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata in udienza, relativa L. n. 184 del 1983, art. 55, tenuto anche conto di quanto già stabilito dall’ordinanza n. 347 del 2005 della Corte costituzionale circa l’idoneità dell’adozione in casi particolari a soddisfare adeguatamente situazioni analoghe a quella in esame.
3.1. Venendo all’esame del primo motivo, va considerato che la sentenza impugnata ha respinto il gravame dinanzi ad essa proposto anche in relazione alla violazione della L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 4, come modificata dalla L. n. 476 del 1998, facendo riferimento a quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 6078 del 2006, con ciò errando, essendosi questa Corte, in quella sentenza, occupata di un caso – come ampiamente illustrato nei primi paragrafi della sentenza medesima – in cui l’art. 36, comma 4, su detto non era applicabile, con la conseguenza che nessun principio era stato affermato riguardo alla normativa contenuta in tale norma.
Pronunciando sul motivo, peraltro, va osservato quanto segue.
Oggetto del decidere è se sia corretto – in relazione al disposto della L. n. 184 del 1983, art. 36, comma 4, come modificata dalla L. n. 476 del 1998, nonché artt. 27 e 35 di detta legge, L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 66, – che, come statuito dalla Corte d’appello, essendo l’adottante "single", la dichiarazione d’efficacia nello Stato italiano del provvedimento del tribunale di secondo grado del distretto di Columbia, di riconoscimento del provvedimento di adozione pronunciato nella Federazione russa, possa avvenire unicamente ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, e succ. mod., con gli effetti dell’"adozione in casi particolari" ma non con effetto legittimante, come richiesto dalla ricorrente. Sia il tribunale che la Corte d’appello hanno preso in esame, infatti, ai fini della declaratoria di esecutività, unicamente detto provvedimento e non anche – senza che sul punto sia stato proposto gravame – il provvedimento di adozione pronunciato nella Federazione Russa.
3.2. Il motivo è infondato, innanzitutto quanto al profilo relativo alla violazione della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e 66, per l’assorbente ragione che a norma, dell’art. 41, comma 2, di tale legge, dette disposizioni non si applicano in materia di adozione di minori, applicandosi in tale materia le disposizioni speciali vigenti, quali sono quelle stabilite dalla L. n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 (Cass. 18 marzo 2006, n. 6079).
3.3. In relazione ai restanti profili va considerato che la L. n. 184 del 1983, art. 35, nel testo modificato contestualmente alla legge di ratifica della Convenzione su detta, in materia di riconoscimento da parte di cittadini italiani residenti in Italia di adozioni pronunciate in uno Stato estero dispone: "1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento italiano gli effetti di cui all’art. 27. 2. Qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall’art. 4 della Convenzione. 3. Il tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lett. i) e l’autorizzazione prevista dalla lett. h) dell’art. 39, comma 1, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile".
Stabilisce poi al comma 6: "Fatto salvo quanto previsto nell’art. 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione riguardi adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all’art. 27; d) l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali a un ente autorizzato, e) l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse".
La L. n. 184 del 1983, art. 36, nel testo modificato contestualmente alla legge di ratifica della Convenzione su detta, dispone al comma 4, che "l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione".
Tale disposizione, in considerazione della particolarità della loro situazione, per i cittadini italiani i quali dimostrino che al momento della pronuncia dell’adozione del minore soggiornavano continuativamente nel paese dove questa sia stata emessa e vi avevano la residenza da almeno due anni, introduce una disciplina speciale per il riconoscimento dell’adozione. Peraltro dall’esame del precedente art. 35 – il quale al citato comma 3 ribadisce che la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori" – e dal collegamento testuale contenuto nell’art. 35, comma 6, della deroga di cui all’art. 36 alle sole disposizioni del medesimo art. 35, comma 6, si evince che con la disposizione speciale dell’art. 36, comma 4, applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino nelle condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al su detto principio generale, enunciato nell’art. 35, comma 3, (e ribadito al comma 4 dello stesso articolo per le adozioni da perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove "contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori".
Interpretazione questa confortata dalla considerazione che la disposizione dell’art. 36, comma 4, pur consentendo deroghe alla disciplina generale sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all’estero, deve pur sempre essere inquadrata nel sistema, tenendosi conto dei principi essenziali relativi alla materia "de qua" attualmente espressi nella legislazione vigente.
Conseguentemente deve considerarsi che a proposito dell’adozione legittimante la L. n. 184, art. 6, pone il principio conformatore dell’istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo "a coniugi uniti in matrimonio", avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse generale dei minori: solo in presenza del quale l’art. 25, una volta che l’affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del principio stabilito dall’art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita in matrimonio, autorizza l’adozione nonostante il sopravvenire della morte o della separazione di uno dei coniugi nel corso del procedimento.
Deve quindi escludersi che in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell’art. 36, comma 4 in questione, il riconoscimento in, Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata. Fermo restando che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 18 marzo 2006, n. 6078) con riferimento al disposto della sopra menzionata disposizione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere lega