Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 16-03-2011, n. 10992 Applicazione della pena

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G. Dr. Volpe Giuseppe che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rimesso sul ruolo con sentenza 22/9/10 di questa I sezione della Corte a seguito di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. (in sede di trattazione del ricorso ordinario davanti alla 7^ sezione della Corte stessa era stato materialmente omesso l’avviso di udienza al nuovo difensore tempestivamente nominato), con cui veniva annullata (rectius revocata) l’ordinanza (di inammissibilità) 4/3/10 della 7^ sezione, viene trattato il ricorso di Z.S. avverso la sentenza 24/6/09 del Tribunale di Napoli emessa nei confronti del predetto ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (applicazione di pena su richiesta delle parti) per il reato (commesso a (OMISSIS)) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

All’udienza camerale fissata per la discussione, assente la controparte interessata, il PG concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata, pronunciando su concorde richiesta delle parti, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevalente sulla contestata recidiva, con la diminuente del rito ha applicato all’imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000 di multa. Lo Z., con atto a sua firma allegato alla dichiarazione di impugnazione resa dal carcere il 27/8/09, ha dedotto vizio di motivazione: il giudice, infatti, non avrebbe valutato la corretta qualificazione giuridica del fatto e la presenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. La possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui si tratti di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato (v. Cass., sez. 3^, sent. n. 44278 del 23/10/07, rv. 238286, PG in proc. Benha).

Non è il caso in esame, sotto tal profilo del tutto generico. Sotto il secondo profilo la sentenza impugnata ha correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione secondo lo speciale schema argomentativo proprio della sentenza ex art. 444 c.p.p. nei termini ormai definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che in particolare ritiene sufficiente l’enunciazione, eventualmente anche implicita (nel caso esplicita), della insussistenza degli estremi per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (per tutte: Cass., 4^, sent. n. 34494 del 13/7/06, rv. 234824, imp. Koumya).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che nel caso va applicata in misura adeguatamente superiore al minimo per la palese pretestuosità e dilatorietà del ricorso.
P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2010) 01-04-2011, n. 13380 Motivi di ricorso

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el ricorso.
Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione continuata a carico di D.G.V. ricorre la difesa di quest’ultimo, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo vizio di illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza. Il ricorrente, in particolare, si duole che le dichiarazioni accusatorie della vittima G. F., che ha indicato nel D.G. l’esattore del pizzo per conto della Stidda, pur essendo state rese in due momenti diversi,ed in particolare quelle riferite all’estorsione solo in occasione della seconda audizione, il 04.03.2008, siano state ritenute pienamente attendibili dal Tribunale del riesame, tanto da essere considerate riscontro dell’attendibilità delle dichiarazioni rese, sullo stesso episodio, dal genero M.E. il 20.10.2007.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente infatti lamentando l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, deduce assertivamente la mancata attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa, in modo del tutto generico e privo di quella specificità che l’art. 591 c.p.p. richiede perchè possa essere considerato ammissibile l’atto di impugnazione.

2.2 A tal proposito va ricordato che al controllo di legittimità, in punto di illogicità della motivazione, sono demandate le sole incongruenze logiche manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dal giudice di merito e tali da costituire una frattura logica, all’interno del discorso giustificativo, tra premesse e conclusioni. Ne restano escluse, pertanto, le censure che riguardano l’interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatori e la scelta di quelli determinanti, proprio in ragione dell’essere la verifica di legittimità limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione e non anche al contenuto della decisione.

2.3 Inoltre, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere al alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; nè ha trascritto nel ricorso o prodotto l’atto che censura in modo da rendere il ricorso autosufficiente: conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 15685 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

1. Con citazione 25 novembre 1999, la curatela del fallimento Tecnimont Italia s.r.l. chiese la revoca del contratto di affitto agrario, stipulato il giorno 1 dicembre 1994, con il quale la società successivamente dichiarata fallita aveva dato terreni e fabbricati in affitto alla signora L.V..

2. Il Tribunale di Terni accolse la domanda, e contro la sentenza la signora L. propose appello, che fu respinto dalla Corte d’appello di Perugina con sentenza 8 novembre 2004. Nell’esaminare i motivi di gravame la corte considerò che: – la competenza a conoscere della domanda di revoca era del tribunale fallimentare e non della sezione specializzata agraria; – la revocatoria ordinaria già promossa da una banca in ordine al conferimento in società dello stesso bene, oggetto del contratto per cui è causa, accolta con sentenza del 1992 passata in giudicato, non aveva privato la curatela fallimentare della legittimazione ad agire a sua volta per la revoca del contratto di affitto stipulato dalla società con la L.; – la prova testimoniale di cui l’appellante aveva chiesto l’ammissione, e che era diretta a provare l’anteriorità almeno di un anno del contratto di affitto rispetto alla data del contratto scritto, al fine di dimostrare l’avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione, era inammissibile a norma dell’art. 2722 c.c..

3. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la parte soccombente, con atto notificato il 5 dicembre 2005, affidato a quattro motivi. Il fallimento resiste con controricorso notificato in data 1 marzo 2007.
Motivi della decisione

4. Va premesso che il controricorso, notificato a oltre un anno di distanza dalla notifica del ricorso, è tardivo e inammissibile.

5. Con il primo motivo di ricorso si censura l’affermazione dell’inammissibilità della prova testimoniale a norma dell’art. 2722 c.c.. Si deduce che la prova tendeva a contrastare non già il contenuto precettivo del contratto, ma solo l’accertamento del fatto storico costituito dall’inizio del rapporto, tramutatosi in seguito in contratto formale.

5.1. L’omessa riproduzione nel ricorso del capitolato di prova, precludendo alla corte la possibilità di conoscerne il contenuto e di apprezzare la fondatezza della censura, rende il motivo inammissibile.

6. Con il secondo motivo si censura per violazione di norme di diritto l’affermazione che la curatela fallimentare non era priva della legittimazione all’azione, sebbene il conferimento in società dei beni, che costituiscono l’oggetto del contratto d’affitto da revocare, fosse stato revocato su domanda di un istituto di credito, con sentenza del 1992, passata in cosa giudicata.

6.1. Il motivo è infondato. E’ noto che l’azione revocatoria ordinaria non ha effetti restitutori, ma comporta esclusivamente l’inefficacia dell’atto revocato nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria. Pertanto, a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria ordinaria da parte di una banca, prima del fallimento della società, il conferimento nella medesima società del bene di cui si discute non è stato posto nel nulla, ma è divenuto inefficace per il creditore revocante, a tutela del quale, esclusivamente, l’inefficacia può essere fatta valere, mentre l’alienante debitore non è legittimato a far valere nel proprio interesse un atto da lui compiuto in pregiudizio del suo creditore.

Tanto basta ad affermare la vigenza – anche nella fattispecie in esame – della regola generale posta dalla L. Fall., art. 43, per la quale nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, dovendosi ritenere compreso nella massa attiva anche un bene il cui acquisto da parte della società, a quel tempo in bonis, sia stato revocato, dal creditore dell’alienante, prima della dichiarazione di fallimento.

Ciò che il ricorso adombra, in realtà, è esclusivamente un problema di interesse ad agire, che potrebbe escludersi nel caso in cui le ragioni – ipoteticamente tuttora insoddisfatte – del creditore revocante esaurissero la capienza dei beni revocati. Si tratta tuttavia di questione del tutto distinta, e che in causa non è stata in alcun modo trattata.

7. Con il terzo motivo si censura l’affermazione della competenza del tribunale fallimentare, in luogo di quella delle sezioni specializzate agrarie.

7.1. Anche questo motivo è infondato. Questa corte ha già avuto occasione di affrontare il punto, chiarendo che la domanda di revoca di un contratto di affitto agrario L. Fall., ex art. 67, proposta dal curatore del fallimento del concedente, appartiene alla competenza funzionale del tribunale fallimentare e non a quella della sezione specializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza (altrettanto funzionale) della detta sezione specializzata (Cass. 2 agosto 2002 n. 11637).

8. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del contraddittorio, avendo il tribunale utilizzato per la decisione una consulenza tecnica che era stata assunta in sede fallimentare, e quindi senza contraddittorio con l’odierna ricorrente.

8.1. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata non è fatta alcuna menzione della consulenza, sicchè ancor meno si accenna a una doglianza dell’appellante di violazione del contraddittorio per l’utilizzazione della relazione di consulenza. La questione è inammissibilmente sollevata per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Stante la dichiarata nullità del controricorso non vi sono spese del giudizio da liquidare a favore della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 06-05-2011, n. 3929 Consigliere comunale e provinciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la revoca del consigliere comunale per assenze ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale e che, pertanto, le controversie in tema di legittimità degli atti di revoca del consigliere comunale per la specifica causa (ripetute assenze ingiustificate) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva (TAR PugliaLecce, Sez. I, 6 febbraio 2003, n. 387);

Considerato che, di conseguenza, l’eccezione del resistente comune è infondata;

Considerato, nel merito del ricorso, che il Consiglio Comunale, prima di notificare all’interessato la proposta di decadenza dall’incarico, deve apprezzare la fondatezza, la serietà e la rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione dal consigliere il quale, d’altra parte, non è tenuto a fornire giustificazione preventiva delle proprie assenze, potendo fornirle successivamente, con la conseguenza che a fronte di idonee giustificazioni, il provvedimento di decadenza deve ritenersi illegittimo (T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 10019);

Considerato che, comunque, è illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dalla carica del consigliere che non intervenga alle sedute consiliari quando le assenze siano giustificate da ragioni di salute sulla scorta di valutazioni mediche, quindi non suscettibili di sindacato da parte del medesimo Consiglio Comunale (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859);

Considerato, nel caso di specie, che le assenze del ricorrente alle sedute consiliari appaiono giustificate da ragioni di salute sulla scorta di valutazioni mediche che non sono appunto suscettibili di sindacato da parte del consiglio comunale;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cava al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Contributo unificato refuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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