T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4459 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 26 novembre 2010 con il quale è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco per "deficit dell’acutezza visiva naturale (OD 9/10 – OS 3/10)" superiore a quanto previsto dal D.M. 11 marzo 2008, n. 78, art.1, comma 1, lett. f) punto 1;

Considerato che il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto vari profili, lamentando un preteso errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione medica incaricata dell’accertamento dei requisiti fisici richiesti dalla vigente normativa;

Considerato che il ricorrente, per sua ammissione e come risulta dalla documentazione depositata, si è sottoposto ad un intervento di chirurgia refrattiva all’occhio sinistro per correggere la miopia in data 15 dicembre 2010, ossia successivamente alla emanazione del decreto di esclusione impugnato;

Considerato che non può essere contestato che i prescritti requisiti fisici debbono essere posseduti dai candidati alla procedura concorsuale al momento della visita medica rivolta ad accertarne la sussistenza, a nulla rilevando, come nel caso in esame, che il deficit visivo sia stato poi eliminato in via chirurgica successivamente all’accertamento della causa di esclusione, perché in caso contrario ciò violerebbe, tra l’altro, il principio della par condicio tra i concorrenti;

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 07-06-2011, n. 22695 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nici Antonio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 3 maggio 2006 il GUP del Tribunale di Genova, all’esito del giudizio articolato nelle forme del giudizio abbreviato, condannava B.S., imputato del tentato omicidio di G.M. e del porto ingiustificato del coltello utilizzato per commetterlo, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito.

A sostegno della condanna il giudice di prime cure poneva le dichiarazioni dello stesso imputato, quelle della p.l., le testimonianze di G.A., fidanzata di quest’ultima, e del padre, nonchè la ctu medico-legale eseguita per accertare natura e caratteristiche delle lesioni cagionate, esiti processuali, questi, che consentivano al giudice di prime cure di ricostruire i fatti di causa nel modo seguente.

La sera del (OMISSIS) G.M. veniva accoltellato all’addome ed in ospedale, dove era stato trasportato e ricoverato con prognosi riservata dappoichè l’arma, penetrando in profondità, aveva leso il fegato, accusava dell’azione, dopo iniziali reticenze, B.S., ex fidanzato della sua fidanzata.

La vittima quella sera, mentre era in compagnia di altri amici, aveva incontrato l’imputato nel centro storico di (OMISSIS) e questi, secondo il racconto della vittima non nuovo a comportamenti del genere, aveva preso ad insultarlo perchè indispettito della sua relazione sentimentale e mentre egli cercava di calmarlo, lo avrebbe improvvisamente e con mossa fulminea accoltellato. La vittima raccontava infine di aver avuto la forza, prima di cadere a terra, di raccogliere un bastone ed inseguire l’aggressore. L’imputato da parte sua, in sede di interrogatorio, aveva raccontato dell’incontro casuale, precisando però che in tale occasione la vittima si era avvicinata a lui con fare minaccioso, ragione per la quale, temendo per la sua incolumità, lo aveva colpito. Su tali premesse il giudice di prime cure aveva valorizzato le stesse dichiarazioni dell’imputato per affermarne la colpevolezza in relazione all’ipotesi contestata, considerati i pessimi rapporti tra imputato e vittima, le risultanze della consulenza medico-legale, (che aveva concluso per l’idoneità della coltellata inferta a cagionare la morte della vittima, evitata dal suo ricovero in ospedale) e tenuto conto, altresì, che andava esclusa la ricorrenza nella fattispecie della legittima difesa, reale ovvero putativa, per la mancanza di un’azione violenta della vittima e comunque per la palese sproporzione tra l’azione aggressiva dell’imputato ed il comportamento della vittima e considerato infine il dolo con il quale l’imputato agì, reso palese dagli accadimenti, dolo da qualificare come diretto dappoichè volta la coltellata, per la direzione, la violenza con la quale era stata portata e gli organi attinti, ad uccidere.

2. Avverso la sentenza assolutoria di prime cure proponeva appello l’imputato, contestando la qualificazione giuridica della condotta, da riferire – a suo avviso – alle lesioni volontarie gravi e non già all’ipotesi omicidiaria, sostenendo comunque l’insussistenza del reato contestato, invocando il riconoscimento della legittima difesa e dell’attenuante del risarcimento del danno, ed insistendo, infine, per la massima estensione delle riconosciute attenuanti generiche e della riduzione di pena relativa all’ipotesi tentata.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 31.5.2010, rigettava le doglianza dell’imputato e confermava la sentenza impugnata.

Per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, il giudice di secondo grado: richiamava gli esiti della CTU e negava la fondatezza di quella di parte, per escludere la fondatezza di altre qualificazioni giuridiche diverse da quelle contestate; negava una qualsivoglia azione violenta della vittima giustificativa della tesi difensiva della legittima difesa, ancorchè putativa; argomentava circa la giustezza del trattamento sanzionatorio e della regolamentazione operata in prime cure sia delle attenuanti, sia della diminuzione di pena connessa all’ipotesi tentata.

3. Ricorre per Cassazione avverso la pronuncia della Corte distrettuale l’imputato, assistito dal difensore di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione.

3.1 Col primo di essi lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta dell’imputato ed all’applicazione dell’art. 52 c.p., al riguardo deducendo che:

– non avrebbe tenuto conto, immotivatamente, la Corte distrettuale delle conclusioni della consulenza di parte, appiattendosi, viceversa, su quella di ufficio;

– le argomentate conclusioni del consulente di parte escluderebbero, infatti, l’ipotesi delittuosa del tentato omicidio;

– sull’elemento soggettivo del reato, individuato nella figura teorica del dolo alternativo, compatibile con il delitto tentato, la Corte avrebbe svolto una motivazione stringata e telegrafica;

– non avrebbero tenuto conto i giudicanti di seconde cure dei numerosi elementi probatori offerti dal processo ed indicati nella consulenza di parte.

3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 52 c.p., ancorchè nella ipotesi putativa, in particolare argomentando che:

– le argomentazioni della Corte si ridurrebbero a poche righe di motivazione;

– la Corte avrebbe ignorato l’insegnamento sul punto del giudice di legittimità;

– "Il giudicante non considera … che tutto ciò (gli elementi giustificativi della legittima difesa putativa) può agevolmente valutarsi solo ex post, mentre nell’immediatezza, la percezione oggettiva della situazione di fatto da parte del soggetto direttamente coinvolto può essere del tutto opposta……". 3.3 Col terzo ed ultimo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione sul rilievo della "eccessiva sintesi della motivazione della sentenza di secondo grado" ovvero della considerazione che essa motivazione "si limita a riportare praticamente per intero il tenore letterale del provvvedimento emesso dal GUP", "riducendo la parte motiva sostanziale in una cartella, sulle otto di cui si compone l’intero provvedimento". 4. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il primo motivo di impugnazione, peraltro genericamente illustrato a fronte della puntuale, compiuta e logica motivazione articolata dal giudice di secondo grado.

Le deduzioni difensive, infatti, risultano genericamente esposte, giacchè non si indicano nello specifico le argomentazioni della consulenza di parte idonee a sostenere la tesi difensiva, nè, al di là dell’apodittica affermazione, si articola logicamente la ragione per la quale, la pur sintetica motivazione del giudice a quo in ordine al dolo che avrebbe animato l’agire dell’imputato, non sarebbe normativamente corretta ovvero logicamente coerente.

4.2 Del pari manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso attesa la sua palese aspecificità.

La difesa afferma la tesi ma evita di riportare con precisione i dati di fatto processuali dai quali, con coerenza logica, dedurre le conclusioni assunte. E ciò a fronte di una motivazione certamente non diffusa ma esaustiva nella ricostruzione degli accadimenti e nella indicazione della condotta dell’imputato, dallo stesso riferita, in assenza di una qualsivoglia azione violenta della vittima e di un qualche dato probatorio giustificativo della putatività invocata difensivamente.

4.3 Anche, infine, il terzo motivo di censura appare manifestamente infondato.

La sinteticità della motivazione articolata dalla Corte territoriale non riverbera infatti, di per sè, nel vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che va riscontrato e processualmente sanzionato allorchè il giudicante non dia conto delle ragioni dell’impugnazione e non ne valuti il contenuto.

Nel caso in esame, al di là delle affermazioni riportate testualmente nella sintesi di cui innanzi, non indica la difesa ricorrente quali degli argomenti difensivi siano stati ignorati e dove il ragionamento accusatorio sia in debito con le regole della logica ovvero con le risultanze processuali.

4.4 In sede di discussione davanti a questa Corte di legittimità ha inoltre il difensore invocato l’estinzione del reato di cui al capo b) della rubrica perchè maturato il termine prescrizionale.

La tesi non può essere accolta.

E’ infatti nota la lezione di questa Corte di legittimità secondo cui la inammissibilità del ricorso per Cassazione (nella specie esaminata dalle ss.uu. per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Cass., Sez. Unite, 22/03/2005, n. 23428; Cass., Sez. 3, 08/10/2009, n. 42839; Cass., Sez. 1 Sent., 04/06/2008, n. 24688).

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso in esame va dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22815 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 6 marzo 1996, la s.p.a. Studi Progetti e Costruzioni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Consorzio di Bonifica del Mela, per conto del quale aveva, in esecuzione dell’appalto stipulato il 17 luglio 1991, costruito un acquedotto rurale e chiedeva la condanna del convenuto a pagare la rata di saldo dei lavori e il risarcimento del danno per gli oneri di custodia delle opere dopo la scadenza del termine per il collaudo.

Il Consorzio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo curato l’esecuzione dei lavori non in base ad una delegazione intersoggettiva ma solo quale concessionario dei lavori per l’Ente di Sviluppo Agricole (E.S.A.), di cui chiedeva, la chiamata in causa ai sensi dell’art. 269 c.p.c., in quanto ad esso andavano imputati gli inadempimenti a base dell’azione di controparte.

L’ente chiamato in garanzia a sua volta eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e, per la soppressione del Consorzio di bonifica del Mela, il processo era interrotto. La società attrice riassumeva il processo nei confronti degli aventi causa dall’originario convenuto, cioè l’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste della Regione siciliana e il Consorzio n. 11 di Messina, ma non rispetto al terzo chiamato in causa E.S.A., non più evocato in giudizio.

Nel prosieguo del giudizio dopo la riassunzione, con uria prima ordinanza del 9 novembre 1999, su richiesta della società attrice, il G.I. ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c. ingiungeva all’Assessorato di pagare il saldo dei lavori per L. 16.4 99.554 e accessori e, dopo la nomina di un c.t.u. e la escussione di un teste, con analogo provvedimento ai sensi dell’art. 136 quater c.p.c., disponeva 3.1 pagamento dallo stesso Assessorato alla società istante del risarcimento dei danno liquidato in L. 630.000.000, con rivalutazione ed interessi.

L’Assessorato all’agricoltura della Regione siciliana, dopo avere dichiarato di rinunciare alla sentenza, proponeva immediato appello avverso le ordinanze indicate, ma la causa proseguiva dinanzi al Tribunale di Messina che, con sentenza del 29 maggio 2002, confermava detti provvedimenti per il saldo dei lavori e il risarcimento del danno, ritenendo irrilevante la rinuncia alla sentenza della parte ingiunta.

Contro i vari provvedimenti, interlocutori e definitivi, del primo grado, erano proposti più gravami. dall’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste della Regione siciliana; riuniti gli appelli, con sentenza del 2 novembre 2006, la Corte d’appello di Messina, sollecitata a valutare la regolarità del rapporto processuale dall’appellante, in ragione della mancata riassunzione della causa nei confronti dell’E.S.A. chiamato in causa dall’originario convenuto, che lo aveva ritenuto unico legittimato a resistere, ha rilevato che la chiamata in causa dell’Ente non era avvenuta a mero scopo di garanzia e al fine di consentire, in caso di condanna del Consorzio di bonifica del Mela, l’azione in regresso nei confronti del terzo, ma sul presupposto che questo era unico responsabile degli inadempimenti a base delle domande, per cui sussisteva il litisconsorzio necessario tra tutte le parti in causa.

L’E.S.A. era parte necessaria del processo nei quale erano riunite due cause l’uria dipendente dall’altra (la Corte territoriale cita in tal senso le sentenze n. 11946/03, 5164/03 e 4921/00 della Cassazione) e, con la costituzione, si era difeso negando ogni suo rapporto con la società attrice.

L’omessa riassunzione della causa dall’appaltatrice nei confronti dell’E.S.A., ad avviso della Corte territoriale, avrebbe imposto, già dal primo grado, di integrare il contraddittorio (in sentenza è citata Cass. n. 4488/02) nei confronti del terzo, con conseguente nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo aveva chiuso in difetto di integro contraddittorio e rinvio della causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., dinanzi al primo giudice, per la prosecuzione di essa tra tutte le parti.

Per la cassazione di tale sentenza mai notificata, la s.p.a. Studi Progetti e Costruzioni, con due motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., propone ricorso notificato l’11 e il 19 luglio 2006, rispettivamente al Consorzio di Bonifica n. 11 di Messina e all’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste della Regione siciliana; solo quest’ultimo si difende con controricorso notificato il 13 ottobre 2006, mentre non resiste in questa sede l’intimato Consorzio.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso della s.p.a. Studi Progetti e Costruzione deduce la violazione dalla sentenza impugnata dell’art. 354 c.p.c., in relazione agii artt. 102, 106, 107, 269, 270 e 303 c.p.c., per il mancato esame o il travisamento delle difese delle parti evocate in causa con l’atto di riassunzione, dopo l’interruzione del processo per la soppressione del Consorzio di bonifica del Mela e la sua prosecuzione solo contro l’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste della Regione siciliana e il Consorzio di Bonifica di Messina n. 11, succeduti all’originario convenuto.

La causa non era stata proseguita dall’attrice nei confronti dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione siciliana, già chiamato in causa dal Consorzio originario convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., per essere lo stesso, ad avviso del chiamante, unico legittimato passivo dell’azione proposta.

Il terzo chiamato si era costituito e difeso nel processo, prima dell’evento interruttivo, negando la sua legittimazione passiva nella causa e la Corte di merito ha affermato che la chiamata per comunanza di causa ai sensi dell’art. 106 c.p.c., comporta comunque un litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c..

Per detto litisconsorzio, la pronuncia dei provvedimenti interinali e definitivi senza la partecipazione al rapporto processuale del terzo nei cui confronti il processo non era stato riassunto, violava il contraddittorio, che, per la Corte territoriale, doveva essere integrato già dallo stesso Tribunale nei confronti di tale parte, pure se evocata in causa ai sensi dell’art. 106 e 107 e non dell’art. 102 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente, v’è comunanza di causa, quando la chiamata tende ad affermare la responsabilità esclusiva del terzo in luogo di quella del convenuto (la ricorrente cita Cass. 12 maggio 2003 n. 7273); peraltro l’art. 354 c.p.c. e la rimessione della causa al primo grado in esso prevista sono applicabili al solo caso di obbligazione plurisoggettiva e di litisconsorzio necessario sostanziale ex art. 102 c.p.c., per l’esistenza di un rapporto necessariamente plurilaterale che impone un’unica pronuncia, rapporto che nel caso non vi era, essendo derivata l’estensione del contraddittorio solo dalla chiamata del convenuto e differenziandosi tale ipotesi da quella della chiamata dei terzo su disposizione del giudice dell’art. 107 c.p.c., che comporta litisconsorzio processuale necessario.

Anche a ritenere che il giudice debba necessariamente ordinare la chiamata in causa del terzo, come si desume dalla lettera dell’art. 269 c.p.c., non possono non applicarsi al caso gli artt. 102 e 106 c.p.c., soprattutto quando la perdita della capacità processuale del convenuto che ha chiamato il terzo in causa, comporti l’interruzione del giudizio e si debba riassumere la causa nei confronti del suo successore, che potrà insistere nel chiedere l’evocazione in causa del terzo, del quale il suo dante causa aveva affermato la responsabilità esclusiva nella causa proposta nei suoi confronti, ovvero, come accaduto nel caso, non ripetere la chiamata del terzo nè estendere al chiamato la causa, limitandosi a negare la propria legittimazione passiva.

In sostanza, la chiamata doveva ritenersi essere avvenuta a garanzia del terzo e in favore del chiamante, per l’eventuale condanna del Consorzio del Mela, ed è stata ritenuta tale dal Tribunale, che ha condannato solo l’Assessorato e ritenuto esso e il Consorzio di Bonifica di Messina n. 11, unici legittimati passivi, quali aventi causa dal convenuto originario, e responsabile dell’inadempimento solo il primo cui ha ordinato di pagare il saldo dell’appalto e i danni connessi, alla ritardata chiusura dei lavori per la custodia delle opere realizzate dalla attrice fino al collaudo.

Nè l’Assessorato nè il nuovo Consorzio, dopo la riassunzione della causa nei loro confronti, hanno addebitato all’E.S.A. la responsabilità esclusiva nell’azione esercitata dalla società contro il loro dante causa e proseguita solo contro di loro, chiedendo il rigetto della domanda nei loro confronti per difetto di legittimazione passiva, potendo poi agire in regresso contro il chiamato, in base alla domanda di garanzia del loro comune dante causa.

Nè l’Assessorato nè il Consorzio n. 11 hanno chiesto che la riassunzione fosse estesa anche all’E.S.A., sia nella fase di prosecuzione del giudizio di primo grado che con il gravame e tale condotta prova, per la ricorrente, la carenza di interesse dei successori del convenuto ad estendere il contraddittorio nei confronti della parte già chiamata in causa dal loro comune dante causa.

1.2. Si lamenta poi la violazione dell’art. 351 c.p.c. in relazione agli artt. 102 e 157 c.p.c., per essersi erroneamente dichiarata la nullità del procedimento di primo grado nei confronti del chiamato pretermesso, estendendo alle altre parti in causa la nullità agli atti del giudizio successivi alla interruzione e riassunzione parziale, cioè la prova testimoniale e la nomina del c.t.u., per la mancata partecipazione a tali atti dell’E.S.A..

Peraltro la stessa nullità eventuale della sentenza sarebbe relativa, essendo legittimata e avendo interesse solo la parte pretermessa a lamentare l’omessa sua evocazione in giudizio e la invalidità della prova assunta in sua assenza (il ricorso cita Cass. n. 16034/02 e 8878/98), per cui era inapplicabile l’art. 354 c.p.c..

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per la mancata denuncia della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, insistendo comunque per la preclusione o il rigetto dell’avversa impugnazione.

2. Il primo motivo di ricorso è ammissibile, dovendosi rigettare l’eccezione dell’Assessorato della sua preclusione per la natura processuale delle dedotte violazioni di legge.

La censura proposta, a differenza di quanto dedotto dall’Assessorato, è di tipo processuale e attiene a norme di rito, e quindi, questa Corte è giudice del fatto e, se necessario, può esaminare gli atti del processo, dai quali è confermata la circostanza che l’odierna ricorrente, dopo l’interruzione, non ha insistito nella domanda già estesa nei confronti dell’E.S.A., perchè chiamata in causa su iniziativa dell’originario convenuto Consorzio di Bonifica del Mela.

Le distinte cause, nei confronti dell’originario convenuto e poi dei suoi aventi causa tra cui l’odierno controricorrente e nei confronti del terzo chiamato, sono "comuni" tra tali parti e tra loro collegate o dipendenti, in quanto, in tesi, l’affermazione della responsabilità del convenuto chiamante esclude quella del chiamato e viceversa, per cui ad evitare potenziali conflitti di giudicato, era necessaria la prosecuzione unitaria dei rapporti processuali e la riassunzione nei confronti di tutte le parti delle cause connesse tra loro e in rapporto di dipendenza.

Come peraltro chiarito da questa Corte (Cass. 7 giugno 2011 n. 12317), la chiamata del convenuto per ottenere la liberazione dalla pretesa dell’attore, per essere il terzo unico obbligato, non costituisce una chiamata in garanzia, propria o impropria, fondata cioè sullo stesso titolo o su un titolo diverso da quello a base della domanda principale S.U. 2 aprile 2009 n 7991).

Peraltro è certo che causa petendi dell’azione della società contro l’originario convenuto era l’esecuzione dell’appalto concluso tra le parti, mentre la chiamata chiesta dal Consorzio si fondava su diverso titolo, per essere il chiamato proprietario dell’acquedotto costruito dall’attrice.

In sostanza il litisconsorzio processuale conseguente alla chiamata del terzo chiesta dal convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., può derivare da un litisconsorzio sostanziale ai sensi dell’art. 102 c.p.c., ma può anche aversi come chiamata in garanzia propria o impropria ai sensi dell’art. 106 ovvero fondarsi sulla comunanza di causa ex art. 107 c.p.c..

Nella concreta fattispecie, la pretesa inscindibilità delle cause dipendenti e il litisconsorzio necessario conseguente, che doveva avere rilievo non solo in primo grado ma, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., anche con l’appello che non è stato notificato al terzo chiamato, comporta che, pur non essendo stato riassunto il processo nei confronti di questo, la condanna contro l’originario convenuto non poteva che rilevare come rigetto dell’azione contro il terzo, per il carattere alternativo della responsabilità in concreto accertata.

Se invece la causa comune contro l’E.S.A., terzo proprietario dell’acquedotto, era scindibile da quella contro il Consorzio originario convenuto, per la diversa causa petendi delle due azioni, ben poteva la società attrice rinunciare alla pretesa nei confronti del chiamato, non riassumendo il giudizio nei confronti dello stesso come in fatto accaduto.

Sia nei prosieguo del processo in primo grado dopo la riassunzione che con l’appello, non si è chiesta, da alcuna delle altre parti in causa, l’affermazione eventuale della responsabilità esclusiva del chiamato in causa E.S.A., tenuto esente dalla condanna e nei cui confronti la causa non è stata proseguita dall’attrice che ha riassunto il giudizio e insistito nelle domande solo nei confronti delle parti, nei cui confronti ha proseguito il processo all’esito della interruzione che poteva essere parziale, ove si fossero considerate le cause scindibili per la diversità di titolo a base delle domande (S.U. 5 luglio 2007 n. 15142). Rispetto all’E.S.A., la mancata condanna dai giudici di merito in primo grado (sia nelle ordinanze ingiunzioni che nella sentenza) non costituisce comunque una omessa pronuncia sulla domanda nei suoi confronti, che, come detto, l’attrice non aveva ripetuto contro di esso con condotta che poteva rilevare come rinuncia se si afferma la scindibilità delle due causa, mentre è irrilevante nel caso di inscindibilità, dovendo presumersi l’estensione di ufficio della pretesa anche al terzo chiamato, nei cui confronti le pronunce di primo grado valgono come tacito rigetto della domanda nei suoi confronti per effetto dell’accoglimento di quella contro uno degli aventi causa dal convenuto.

In sostanza, se l’obbligo del giudice di fissare l’udienza per consentire la costituzione del terzo a seguito del a chiamata in causa del convenuto, da luogo a litisconsorzio processuale, quest’ultimo non esclude che possa anche non esservi un litisconsorzio sostanziale, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., per la diversità di causa petendi nelle due azioni anche se vi è una causa comune al terzo ( art. 106 c.p.c.). In tale senso è molto chiara la disciplina, analoga a quella dell’art. 269 c.p.c., relativa alla chiamata del terzo ai sensi dell’art. 420 c.p.c. nel rito del lavoro, che richiama espressamente gli artt. 102, 106 e 107 c.p.c. come presupposti alternativi della chiamata dal convenuto.

Anche a rilevare la dipendenza dei due processi instaurati dalla società ricorrente e la estensione automatica delle richieste di questa al chiamato in causa E.S.A., la rilevata responsabilità del solo convenuto o, meglio, di. uno dei suoi aventi causa, implicitamente evidenzia che quella del chiamato "alternativa" all’altra del convenuto e dei suoi aventi causa sussisteva.

In sostanza il giudice vincolato a fissare udienza per la costituzione del terzo chiamato dal convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., può dare rilievo in prosieguo di causa alla eventuale insussistenza del litisconsorzio sostanziale ai sensi dell’art. 102 c.p.c., che nel caso non vi era, disponendo successivamente anche la separazione delle cause (in tal senso, in parte, Cass. 23 febbraio 2010 n. 4309).

La soluzione adottata dal tribunale in primo grado, con la condanna della sola parte contro cui la domanda è stata rivolga all’origine della causa, cioè l’avente causa dei convenuto, nulla disponendo nè in fase cautelare che definitiva, contro il chiamato, stante la rilevata dipendenza delle cause alternative comporta il rigetto implicito della medesima azione contro il terzo, sul quale non risulta essersi proposto appello dagli interessati, con acquiescenza di essi a tale statuizione implicita dei provvedimenti del Tribunale, effetto della inscindibilità delle causa. Ove invece le due cause siano scindibili, in quanto il terzo non è stato neppure evocato in causa con la riassunzione dall’attrice, tale condotta può valere come rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’E.S.A., potendosi valutare le due controversie dell’attrice separatamente.

In ogni caso non si comprende quale interesse potrebbe avere l’E.S.A. alla integrazione del contraddittorio violato solo nei suoi confronti, una volta che nulla da esso viene preteso, mentre l’avente causa del convenuto condannato che non ha censurato in appello la implicita negazione della responsabilità del terzo alternativa alla sua, non può lamentare in sede di legittimità la mancata tutela del soggetto pretermesso, della cui esenzione da responsabilità non si è lamentato dinanzi alla Corte d’appello.

L’individuazione dell’obbligato, sia in sede interinale che definitiva, da parte del Tribunale, nella persona del convenuto originario o meglio dell’Assessorato avente causa di questo, comporta l’esclusione della fondatezza di ogni domanda verso il terzo chiamato, tacitamente ritenuto irresponsabile degli obblighi azionati.

La ricorrente quale creditrice non ha insistito con appello incidentale per la condanna del terzo chiamato (Cass. 23 dicembre 2009 n. 27152) e sul punto della omessa condanna vi è stata acquiescenza in appello anche dell’Assessorato condannato in primo grado, che non ha censurato la decisione sul punto della carente legittimazione dell’E.S.A. sulla quale vi è stata acquiescenza di entrambe le parti del giudizio di appello, avendo l’appellante censurato solo la affermata sua legittimazione passiva nulla deducendo o lamentando sulla denegata responsabilità del terzo sostitutiva della sua (Cass. 30 settembre 2009 n. 20965).

Pur essendosi affermato che anche in caso di litisconsorzio processuale per cause dipendenti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è indispensabile la integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse come destinatarie dell’impugnazione (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1535), si è comunque esattamente rilevato che "in tema di obbligazioni contrattuali, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale soggetto passivo dell’obbligazione, non si ha – per il solo fatto di questa indicazione – un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, nè quindi la necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi, ai fini della condanna del convenuto o del rigetto della domanda, altra esigenza se non quella di accertare se costui sia, oppure no, l’effettivo debitore" (così Cass. 27 maggio 2011 n. 11799).

A fronte dell’accertamento positivo della responsabilità del convenuto e nella concreta fattispecie dei suoi danti causa, il difetto di riassunzione della causa ad opera dell’attore nei confronti dei terzi chiamati in causa, cui la domanda era da intendersi estesa, implica la manifesta volontà dell’attore in prosieguo di causa, di nulla pretendere nei confronti del terzo chiamato, il quale nessun interesse può avere ad una pronuncia in contraddittorio con lui, allorchè in sua assenza, evocato o no in causa, si sia accertata la responsabilità alternativa del convenuto, che esclude quella di lui.

In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, anche a non richiamare le sentenze che negano l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. al di fuori del litisconsorzio sostanziale (da Cass. 29 novembre 1993 n. 11798 a Cass. 6 settembre 2007 n. 18709), perchè è palese che la integrazione del contraddittorio, ritenuta indispensabile dalla sentenza di appello che ha rimesso la causa al primo giudice, non risponde ad alcun concreto e attuale interesse del terzo chiamato, tenuto esente dalle obbligazioni contrattuali a base della domanda accolta esclusivamente nei confronti di altra parte in causa.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, che nega la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale in difetto di una decisione che debba necessariamente pronunciarsi nei confronti di tutte le parti ai sensi dell’art. 102 c.p.c., come avviene nel caso per il diverso titolo delle azione contro il convenuto e nei confronti del chiamato, determina, con l’esclusione della necessaria partecipazione dell’E.S.A. all’istruttoria della causa in primo grado, l’assorbimento del secondo motivo di impugnazione.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve cassarsi; la causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione perchè si pronunci sui motivi di merito dei gravame avverso le condanne dell’Assessorato controricorrente in questa sede e sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, perchè si pronunci sui motivi d’appello non esaminati e sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 07-07-2011, n. 26740 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Bologna confermò il decreto, emesso dal PM presso il medesimo tribunale il 15.11.2010, di sequestro probatorio di tre appartamenti in corso di edificazione in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per totale difformità dal progetto approvato in riferimento ai sottotetti che erano destinati ad abitazione invece che a volume tecnico.

Il C. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge per mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, in quanto l’edificio è ancora da ultimare ed attualmente al grezzo, sicchè non è possibile stabilire che vi sia stato una modifica di destinazione d’uso.

2) violazione di legge per mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie, non essendo stato specificato quali ulteriori indagini tecniche dovrebbero essere compiute.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato perchè l’ordinanza impugnata ha fornito adeguata motivazione sull’esistenza del fumus del reato ipotizzato, osservando che l’aumento dell’altezza (destinato a permanere anche dopo il completamento dei lavori), la creazione di lucernai e la predisposizione per la installazione degli impianti nei sottotetti apparivano univocamente prodromici a una destinazione ad uso abitativo, di modo che i sottotetti come concretamente realizzati apparivano in totale difformità dal progetto approvato, poichè avevano comportato una modificazione della destinazione d’uso degli ambienti e un conseguente non previsto aumento volumetrico e della superficie abitativa. Il tribunale del riesame ha anche adeguatamente osservato che il mutamento di destinazione d’uso materiale si era già realizzato con l’esecuzione dei relativi lavori edili ed in particolare con l’apertura di lucernai non previsti e la predisposizione per l’installazione nei sottotetti di servizi idrici, elettrici, sanitari, nonchè con la presenza sulle colonne per gli scarichi dei bagni che arrivano al tetto di braghe con tappo del tutto ingiustificata in locali tecnici, e con la presenza di adduzioni di tipo termico idraulico.

E’ infondato anche il secondo motivo perchè il tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione anche sul permanere delle esigenze probatorie, costituite dalla necessità di mantenere immutato lo stato dei luoghi fino al termine delle operazioni della consulenza tecnica disposta dal PM, in modo da consentire un preciso accertamento della conformità degli interventi eseguiti al titolo autorizzativo ed agli strumenti urbanistici vigenti. Il tribunale del riesame ha del resto opportunamente precisato che il permanere del vincolo si giustificava solo in vista dell’ultimo essenziale accertamento che il CTP avrebbe dovuto compiere sulla predisposizione dei collegamenti funzionali diretti fra i sottotetti e gli appartamenti sottostanti, accertamento che appariva esperibile in tempi brevi. E’ poi evidente che qualora in questi tempi brevi l’accertamento non fosse stato compiuto, verrebbero meno le esigenze probatorie e la legittimità del sequestro probatorio potendo legittimarsi solo un eventuale sequestro preventivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.