Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 21-07-2011, n. 29090

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 19 maggio 2010, della Corte d’appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal GUP presso il tribunale per i minorenni di Bologna in data 24 settembre 2009, in ordine al reato di rapina pluriaggravata.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d): mancata assunzione di una prova decisiva.

Il ricorrente lamenta l’omessa acquisizione di due verbali di indagini difensive contenenti dichiarazioni della persona offesa, non prodotte in sede di giudizio abbreviato in quanto assunte successivamente alla scelta del rito; in particolare sottolinea il fatto che nei verbali sarebbero contenute dichiarazioni della persona offesa che avrebbero potuto portare all’assoluzione del prevenuto.

Come è avvenuto, all’esito del giudizio di merito per i due presunti complici.

Sotto questo profilo dovrebbe anche ritenersi ingiustificato il rifiuto della Corte d’appello di riaprire l’istruttoria dibattimentale.

Il motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato.

Secondo la Corte nel caso di specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi relativi da un lato alla natura del giudizio svolto con il rito abbreviato e, dall’altro, alla assoluta necessità dell’integrazione probatoria per la definizione del giudizio.

Sotto il primo profilo deve sottolinearsi che l’imputato ha fatto richiesta di giudizio abbreviato e solo successivamente ha esperito le indagini difensive attraverso l’acquisizione della testimonianza della p.o..

Orbene la richiesta dell’imputato di rito abbreviato formulata dall’imputato comporta l’accettazione del giudizio allo "stato degli atti" e rappresenta il limite oltre il quale il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni, ferme restando le possibilità di integrazione istruttoria dell’interrogatorio dell’imputato e del ricorso ai poteri d’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 441 c.p.p., comma 5 (Cass., sez. 6^, 8 ottobre 2008, n. 45806, C.E.D. 241766).

D’altra parte la valutazione della "necessità" dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato, non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, e non si identifica con l’assoluta impossibilità di decidere, o con l’incertezza della prova, ma presuppone da un lato l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, dall’altro una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attività integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (Cass., sez. 2^, 18 ottobre 2007, n. 43329, C.E.D, cass. n. 238833).

E d’altra parte appare costante in giurisprudenza il principio in base al quale l’istituto della rinnovazione del dibattimento in appello, anche nell’ipotesi della richiesta di parte oltre che di quella d’ufficio, costituisce un’eccezione rispetto alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso, su istanza di parte o d’ufficio, solo quando il giudice lo ritenga assolutamente necessario al fine del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti. (Cass., sez. 4^, 9 ottobre 1996, n. 11019, C.E.D. cass., n. 206324).

Nel caso in esame peraltro, in apparenza si deduce un vizio attinente alla contraddittorietà della motivazione inerente ad una scorretta valutazione delle prove concernenti il fatto reato, come sarebbe dimostrato dalle indagini difensive, ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4^, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260), in particolare con il vaglio operato nei confronti del contenuto delle indagini difensive come riprodotte nell’atto di appello, la cui incidenza e decisività sulla decisione è stata valutata in maniera approfondita, con spirito critico ed in modo esaustivo, (si vedano le considerazioni sulla circostanza della presenza di una maglietta bianca o di un giubbotto bianco indosso ad uno dei rapinatori, id est il C.; v. p. 4 e ss. della sentenza d’appello).

Appare pertanto pienamente condivisibile il giudizio della Corte d’appello sull’insussistenza delle condizioni per procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’impugnazione va rigettata.

Ne consegue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di minorenne.

Deve disporsi l’annotazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per l’annotazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7230 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09.

Il provvedimento di rigetto è motivato con riferimento alla condanna subita dal ricorrente per il reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa alla legalizzazione del lavoro irregolare.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione.

Sotto tale profilo, infatti, il Collegio rileva come la questione sia stata recentemente affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 10 maggio 2011 secondo cui: "In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio il legislatore italiano, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento".

Rilevato che il ricorso si appalesa fondato, in quanto l’abolitio criminis riverbera i suoi effetti sul provvedimento amministrativo impugnato, che deve essere pertanto annullato.

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-01-2012, n. 770 Innovazioni e modificazioni

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Svolgimento del processo

M.N. e Ma.An. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Larino, m.a. e S. N. e, premesso che avevano acquistato dalle convenute la piena proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS); che sovrastante al detto appartamento vi erano un sottotetto e un ampio terrazzo; che la m. e la S. avevano eseguito dei lavori, trasformando il sottotetto in appartamento e che da detti lavori erano derivati danni al loro appartamento, chiedevano al Tribunale di ritenere e dichiarare che il sottotetto e il terrazzo erano di proprietà comune; di ordinare la riduzione in pristino del locale soffitta condominiale e del locale retrostante; di condannare i convenuti al risarcimento dei danni per il mancato godimento della cosa comune e per le infiltrazioni, nonchè alla rimozione della copertura del nuovo terrazzo.

Si costituivano le convenute contestando la domanda e chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori alla rimozione del montacarichi installato sul muro comune.

L’adito Tribunale rigettava la domanda degli attori tranne che sul punto relativo alla richiesta di danni per infiltrazioni, liquidati in Euro 1.549,37, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ordinava agli attori la rimozione del montacarichi.

Il M. e la Ma. proponevano appello, al quale resisteva la m., dichiarando il decesso dell’altra appellata e affermando di essere unica erede di quest’ultima.

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza depositata il 12 aprile 2006, ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di questa sentenza M.N. e Ma.An. hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la m..

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto contro verso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto la natura comune del locale sovrastante al loro appartamento, non abbia adeguatamente valutato i danni subiti a causa delle infiltrazioni ed abbia erroneamente confermato l’ordine di rimozione del montacarichi.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 12 aprile 2006, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione;

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito, con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è con seguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, l’unico motivo di ricorso non reca nè la chiara indicazione del fatto controverso nè il momento di sintesi che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto necessario a corredo della denuncia di un vizio di motivazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2759 Notificazione del gravame

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 15 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società Sogeca Petroli s.r.l. contro una decisione pronunciata dal Tribunale di Roma in una causa che opponeva detta società alla S.N.S. Sviluppo Navale Sardo s.p.a.

L’atto d’appello è stato ritenuto inammissibile perchè notificato al difensore presso il quale la controparte aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, nonostante l’appellata avesse nel frattempo nominato un difensore domiciliatario diverso, come emergeva dalla relazione di notifica all’appellante della sentenza impugnata.

La corte territoriale ha ravvisato in ciò un’ipotesi d’inesistenza della notificazione dell’atto di gravame, come tale non suscettibile di sanatoria neppure in conseguenza dell’avvenuta costituzione dell’appellata a mezzo del nuovo difensore.

Avverso tale sentenza la Sogeca Petroli ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale ha resistito con controricorso la Marina di Portisco (già S.N.S. Sviluppo Navale Sardo) s.p.a.

Il ricorso, in un primo tempo istradato alla trattazione camerale con una relazione depositata a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, che ne prospettava il rigetto per essere la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità (art. 360-bis c.p.c., n. 1), a seguito della memoria depositata dalla difesa della ricorrente a norma del secondo comma del medesimo articolo è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza di questa corte n. 18501 del 2011.

La ricorrente ha poi depositato anche un’ulteriore memoria.

Motivi della decisione

1. Va premesso che non sussiste la ragione d’inammissibilità del ricorso dedotta in via preliminare dalla difesa della società controricorrente, giacchè il ricorso medesimo reca indicazioni sufficienti a far ben comprendere quale sia stata, per quanto qui interessa, la decisione impugnata e quali le ragioni dell’impugnazione.

2. La ricorrente, in primo luogo, insiste nel sostenere che la notifica dell’atto d’appello di cui si discute non sarebbe giuridicamente inesistente, bensì nulla, e dunque risulterebbe sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellata (donde la violazione degli artt. 156 e 330 c.p.c. denunciata nel primo motivo di ricorso).

Col secondo motivo, nel dolersi della violazione dell’art. 112 c.p.c. (o, in alternativa, di omessa motivazione su un punto decisivo della vertenza), la medesima ricorrente sostiene che, essendo la S.N.S. Sviluppo Navale Sardo s.p.a. (parte originaria del giudizio di primo grado) venuta meno per effetto di un’operazione di scissione già al tempo della notifica della sentenza del tribunale e della designazione del nuovo difensore, quella notifica e quella designazione erano state prive d’effetto. Correttamente perciò l’atto d’appello era stato poi notificato al difensore che aveva rappresentato l’appellata nel giudizio di primo grado e mai, comunque, era iniziato a decorrere il termine breve d’impugnazione stabilito dall’art. 326 c.p.c..

3. L’esame del secondo motivo di ricorso è logicamente preliminare.

Detto motivo risulta però manifestamente infondato. Come già a suo tempo indicato nella relazione predisposta a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, infatti, alla tesi prospettata dalla difesa della ricorrente si può decisivamente obiettare che, a quanto è dato ricavare dal testo dell’impugnata sentenza (che non ha perciò omesso di prendere posizione sul punto), la società S.N.S. Sviluppo Navale Sardo s.p.a., che era stata parte del giudizio di primo grado ed ha poi provveduto a notificare alla controparte la sentenza del tribunale, con l’indicazione di un nuovo difensore domiciliatario, non ha affatto cessato di esistere, ma ha soltanto mutato la propria denominazione in Marina di Portisco s.p.a.; e nel controricorso ulteriormente si chiarisce che tale mutamento di denominazione è avvenuto in concomitanza con un’operazione di scissione parziale, all’esito della quale la società scissa (con la nuova denominazione di cui sopra) è però rimasta in vita.

Se così è, il fatto che, nella notifica della sentenza di primo grado, sia stato indicato il nome col quale la medesima persona giuridica aveva operato in quel grado del giudizio, ancorchè tale nome sia successivamente mutato, non è idoneo a privare di effetti nè detta notifica nè la contestuale nomina di altro difensore domiciliatario, al cui indirizzo quindi l’atto d’appello avrebbe dovuto esser notificato.

4. Resta però da stabilire – e viene quindi in evidenza il primo motivo del ricorso – se il suaccennato vizio della notifica dell’appello ne abbia determinato l’inesistenza o la semplice nullità.

La corte territoriale, nel dichiarare l’inammissibilità del gravame, si è richiamata ad un principio ripetutamente enunciato dalla Cassazione (si vedano, tra le altre le sentenze n. 1100 del 2001, n. 5025 del 2002, n. 3964 del 2008 e n. 3338 del 2009), secondo cui è da considerare inesistente – e non semplicemente nulla – la notifica dell’impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito con altro difensore, una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione: con la conseguenza che un siffatto vizio è insuscettibile di sanatoria, perchè è ormai venuto meno ogni riferimento tra la parte cui l’atto è destinato e la persona ed il luogo nei quali la notificazione è stata effettuata.

La difesa della società ricorrente, per contrastare siffatta conclusione, ha invocato altri precedenti del giudice di legittimità: Cass. n. 8010 del 2009, Cass. n. 9528 del 2009 e Cass. n. 621 del 2007. Come prospettato nella già più volte citata relazione depositata a norma dell’art. 380 bis, comma 1, tuttavia, tali precedenti non appaiono in reale contrasto con il suaccennato orientamento. Cass. n. 8010/09, infatti, pur parlando di nullità (anzichè d’inesistenza) della notifica, non prende in alcun modo esplicita e motivata posizione sul punto, giacchè in quel caso la mancata costituzione in appello della parte destinataria dell’atto d’impugnazione mal notificato non consentiva comunque d’ipotizzare la sanatoria del vizio; Cass. n. 9528/09 riguarda l’ipotesi della notifica dell’atto al difensore della parte che frattanto sia stato cancellato dall’albo professionale, che è diversa da quella del difensore al quale la parte stessa abbia revocato il mandato sostituendolo con altro professionista e facendo, per ciò stesso, venir meno ogni collegamento col primo; e Cass. n. 621/07 si riferisce ad una fattispecie ancora differente, nella quale la notifica dell’atto d’appello era stata effettuata al difensore indicato in un atto di precetto, anzichè al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, essendo stato però l’atto di precetto notificato unitamente alla sentenza di primo grado poi appellata.

Occorre però tener conto anche di quanto evidenziato nella memoria depositata dalla ricorrente a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e cioè del fatto che l’elezione di domicilio della parte appellata presso il nuovo difensore risulta, sì, dalla relazione di notifica della sentenza di primo grado alla controparte, ma non reca alcuna sottoscrizione del legale rappresentante della medesima appellata e, soprattutto, non esprime alcuna volontà di revoca del mandato ai precedenti difensori.

Ora, è vero che l’art. 330 c.p.c., comma 1, non precisa con quali modalità la parte debba effettuare, "nell’atto di notificazione della sentenza", quell’elezione di domicilio che fa sorgere l’onere per la controparte di notificare l’eventuale atto d’impugnazione in detto domicilio. Non può certo dubitarsi che l’elezione di domicilio debba provenire dalla parte domiciliata, ma l’indicazione con cui l’ufficiale giudiziario dia atto di tale elezione di domicilio deve far ragionevolmente presumere, almeno sino a prova del contrario, che questa effettivamente provenga dalla parte cui la relativa dichiarazione viene imputata.

Il fatto, però, che nell’atto di notificazione della sentenza risulti l’elezione di un domicilio della parte notificante presso un soggetto diverso da quello che figurava come domiciliatario nel corso del pregresso giudizio, non equivale a revoca del mandato al precedente difensore. E’ evidente che la qualifica di difensore e quella di domiciliatario, pur se rivestite in concreto dal medesimo professionista, non si identificano, ben potendo il difensore non essere anche domiciliatario. Nel procedimento in esame, in effetti, la parte vittoriosa in primo grado era stata difesa da due legali, l’avv. Soggia e l’avv. Pappalardo, presso il secondo dei quali aveva eletto domicilio. Nella relazione di notifica della sentenza di primo grado è indicata una diversa elezione di domicilio, presso lo studio di un ulteriore professionista, l’avv. Mandara. Non v’è dubbio, pertanto, che l’atto d’appello della Sogeca avrebbe dovuto essere notificato presso quest’ultimo e non invece presso l’avv. Pappalardo, come invece è accaduto.

Per poter tuttavia affermare che un siffatto vizio ha cagionato l’inesistenza giuridica della notifica dell’appello, e non già la sua nullità, occorrerebbe poter sostenere che, all’atto della medesima notifica, nessun significativo legame era più assolutamente ravvisabile tra il cessato domiciliatario – il predetto avv. Pappalardo – e la società appellata. La violazione delle disposizioni circa la persona cui deve esser consegnata la copia dell’atto determina, infatti, la nullità della notifica, come espressamente indicato dall’art. 160 c.p.c., mentre l’inesistenza è configurabile solo se la notifica sia effettuata in luogo ed a persona non avente alcun riferimento con il destinatario della stessa (in tal senso, tra le altre, Cass. 12 maggio 2011, n. 10464; e Cass. 21 marzo 2011, n. 6470). Ma all’avv. Pappalardo era stato conferito un mandato difensivo non limitato al solo primo grado, bensì esteso anche agli eventuali gradi di giudizio successivi. E’ vero che tale mandato difensivo (a differenza di quello conferito al codifensore avv. Soggia) non è stato poi più reiterato all’atto della costituzione della Marina di Portisco dinanzi alla corte d’appello, ma quando la sentenza del tribunale era stata notificata alla Sogeca Petroli e quando quest’ultima aveva notificato a propria volta l’atto di gravame, il mandato difensivo all’avv. Pappalardo non risultava esser stato revocato, poichè s’è già sottolineato che la designazione di un nuovo domiciliatario non equivale alla revoca del mandato conferito al difensore presso il quale la parte abbia anche eletto domicilio precedentemente.

Ne consegue che la notifica dell’appello fu eseguita presso lo studio di un professionista che, pur non essendo già più colui al quale l’atto avrebbe dovuto esser consegnato, non aveva tuttavia ancora cessato in quel momento di avere un rapporto processualmente significativo con la parte destinataria della notifica stessa. Si tratta, perciò, di una notifica nulla, in quanto non conforme al modello dettato dall’art. 330 c.p.c., ma non anche giuridicamente inesistente.

Deve dunque essere enunciato il principio di diritto per cui se, nella notificazione della sentenza, la parte elegga domicilio a norma dell’art. 330 c.p.c. presso un professionista diverso da quello che l’aveva difesa e presso il quale essa aveva eletto domicilio nel precedente corso del giudizio, senza tuttavia espressamente revocare anche il mandato defensionale rilasciato al primo avvocato per tutti gli eventuali gradi del medesimo giudizio, la notifica dell’atto d’impugnazione eseguita presso lo studio di quel primo avvocato è nulla, ma non giuridicamente inesistente; con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata.

5. Essendosi una tal sanatoria verificata nel caso in esame, in virtù dell’avvenuta tempestiva costituzione della Marina di Portisco nel giudizio di secondo grado, l’appello non avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile, e ciò impone di cassare l’impugnata sentenza con rinvio della causa alla medesima corte territoriale (in diversa composizione), cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

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