Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 20-02-2013, n. 8098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12/7/2012, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, concesse all’imputato appellante D. L. le attenuanti generiche, rideterminava in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa la pena al medesimo inflitta per una serie di reati contro il patrimonio. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, dolendosi di non aver ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorrente non è stato in grado di indicare nessuno dei motivi, indicati nell’art. 606 c.p.p., per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione, limitandosi a chiedere una mitigazione del trattamento sanzionatorio, questione che rientra nella esclusiva cognizione dei giudici del merito, rispetto alla quale non sarebbe ammissibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte.

3. Trattandosi di imputato minorenne all’epoca dei fatti, nessuna statuizione deve essere assunta in punto di spese e deve essere disposto l’oscuramento dati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 18-11-2013, n. 46211

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. E’ impugnata l’ordinanza depositata il 7/05/2013 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di B.A. contro il provvedimento con il quale, in data 11/04/2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva applicato, riguardo al citato B., la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il provvedimento restrittivo reca la contestazione, al capo A, di un reato aggravato di associazione per delinquere (art. 416 c.p., commi 1, 2 e 4), finalizzato al compimento di una pluralità di delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), da commettere in territorio campano e molisano. Nei capi successivi dell’imputazione preliminare (da B a Z) sono elencati singoli episodi di turbativa.

Al B. è contestata la partecipazione all’ente associativo, avuto riguardo alla sua qualifica di amministratore di una società controllata da C.G. (considerato il capo dell’organizzazione), società coinvolta in un meccanismo per il quale, attraverso la partecipazione concordata alle gare di appalto di imprese tutte riconducibili ad un medesimo centro di interesse, sarebbe stata simulata una concorrenza che invece, nella sostanza, veniva eliminata. Si contestano al B., inoltre, anche alcuni specifici comportamenti di concorso nella realizzazione dei delitti attuativi del programma criminoso.

Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza impugnata, ha respinto il ricorso per riesame riguardo alla contestazione associativa, ed ha invece annullato i provvedimenti restrittivi per la gran parte delle imputazioni concernenti il delitto di cui all’art. 353 cod. pen..

Ragione dell’annullamento, la necessità di avere riguardo ai valori edittali della pena prevista per la turbata libertà degli incanti prima dell’aggravamento operato con la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 9. L’originaria disciplina, ancora rilevante per il divieto di applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta più severa, prevedeva la pena della reclusione fino a due anni, e dunque una sanzione inferiore ai valori che, per il disposto dell’art. 280 c.p.p., condizionano l’applicazione delle misure privative della libertà. Quanto invece alle contestazioni relative ai fatti più recenti (capi M, N, ed O della rubrica), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal già citato C., non apprezzando affatto la posizione del B., al quale i reati in questione non erano stati contestati.

Riguardo alla fattispecie associativa, anche mediante richiamo espresso alla motivazione dell’ordinanza applicativa, il provvedimento impugnato evidenzia taluni elementi indiziari: il ruolo di amministratore di una società coinvolta a pieno titolo nel meccanismo denunciato, di fatto conservato dal B. fino al novembre del 2009; una conversazione telefonica del novembre 2008 con C.G., privo di cariche formali riguardo alla società in questione, dal quale B. aveva ricevuto istruzioni circa "il ribasso da effettuare" per una determinata gara; una ulteriore conversazione telefonica, mediante la quale l’indagato si era accordato con altra associata per una operazione finanziaria ritenuta pertinente ai fatti.

2. La difesa di B., dopo una generale premessa circa la consistenza del quadro indiziario a carico dell’indagato ed un riferimento al sopravvenuto annullamento della misura disposta per i reati diversi da quello associativo, specifica i seguenti motivi di ricorso.

2.a. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) asserita violazione del disposto dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), per omessa o contraddittoria motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.

I giudici procedenti avrebbero travisato la prova, ad onta delle tempestive allegazioni della difesa, scambiando per proventi della condotta partecipativa le somme che il B. avrebbe ricevuto a titolo di remunerazione per il lavoro professionale svolto nell’interesse dell’impresa da cui dipendeva (una ditta individuale intestata ad P.A., ex moglie del già citato C. G.). Nessuna replica sarebbe stata operata riguardo alle citate allegazioni difensive, e nessuna rilevanza sarebbe stata assegnata alle numerose informazioni fornite sulle disagiate condizioni patrimoniali dell’indagato.

2.b. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), asserita violazione del disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis) e dell’art. 309 c.p.p., comma 9, per omessa motivazione circa gli elementi prospettati dalla difesa a confutazione del giudizio di gravità del quadro indiziario concernente il delitto associativo.

In particolare, il valore indiziante della conversazione telefonica concernente il ribasso da proporre per una gara di appalto sarebbe svilito dalla circostanza che il citato C.G. è marito della P., datrice di lavoro del B., e padre del titolare delle quote della società amministrata dallo stesso B., tale C.C.: in altre parole, l’indagato avrebbe trattato con C.G. in forza delle strette relazioni familiari esistenti tra questi e le persone cui lo stesso B. doveva formalmente fare riferimento per i propri rapporti professionali, e non in forza del preteso coinvolgimento nelle attività preparatorie della condotta di turbativa coordinata dal capo dell’associazione.

Il provvedimento impugnato non avrebbe dato alcun peso alle indicate relazioni parentali.

2.c. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), asserita violazione del disposto dell’art. 292, comma 2, lett. c) e dell’art. 309 c.p.p., comma 9, per travisamento della prova indiziaria e per omessa motivazione circa gli elementi prospettati dalla difesa a confutazione del quadro indiziario.

I giudici procedenti avrebbero riferito ad una "operazione finanziaria" concernente l’attività associativa una conversazione nella quale, semplicemente, il B. avrebbe ricevuto disposizioni sulla destinazione di una somma accreditata per errore alla sua datrice di lavoro invece che alla società della quale era amministratore.

Il Tribunale del riesame avrebbe poi attribuito al B., erroneamente, parziali ammissioni in ordine alla presunta sua responsabilità, non avendolo espressamente escluso dal novero degli indagati che avrebbero reso, appunto, dichiarazioni di segno confessorio.

2.d. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), asserita violazione del disposto dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).

A proposito del rischio di reiterazione del reato i giudici procedenti – compiendo solo allusioni asseritamente vaghe alla gravità dei fatti – non avrebbero tenuto in considerazione la personalità dell’indagato, incensurato e responsabile, nella stessa prospettazione accusatoria, di mansioni solo esecutive.

2.e. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), asserita violazione del disposto dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).

Nel provvedimento impugnato ed in quello richiamato, sempre a proposito della necessità di prevenire ulteriori condotte criminose, mancherebbe qualsiasi considerazione circa il lungo tempo trascorso dai fatti, ed a proposito della mancanza di prove di ulteriori contatti tra B. ed i presunti correi dopo le sue dimissioni, conseguenti alla notifica di un primo avviso di garanzia e risalenti al maggio del 2009. La condotta successiva ai fatti smentirebbe la "incapacità di autocontrollo" genericamente attribuita dal Tribunale del riesame ai ricorrenti e, dunque, allo stesso B.. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto illogica.

2.f. In relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), asserita violazione del disposto dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e lett. c-bis e dell’art. 309 c.p.p., comma 9.

Il giudice del riesame avrebbe omesso ogni motivazione per la ritenuta irrilevanza degli elementi a discarico segnalati dalla difesa con l’atto di impugnazione. Le quote della società amministrata da B., ed effettivamente a lui appartenuta, erano state cedute a C.C. fin dal settembre 2007 (e non nel 2010, come erroneamente asserito nell’ordinanza cautelare richiamata dal provvedimento impugnato). B. aveva presentato le dimissioni da amministratore il 30 maggio 2009, pur con effetti dilazionati al novembre successivo, e si era licenziato dalla ditta Procaccini nell’ottobre 2009. Atti di indagine successivi (intercettazioni telefoniche nel febbraio 2011 e perquisizione domiciliare nel marzo successivo) non avevano condotto all’acquisizione di alcun elemento di prova per l’accusa. Nel novembre del 2011 lo stesso Tribunale di Benevento aveva negato la confisca di prevenzione proposta, per gli scarni cespiti patrimoniali del B., in relazione agli stessi fatti contestati nel presente giudizio. Nel gennaio 2012 l’odierno ricorrente è stato assolto dal Tribunale di Firenze relativamente ad una turbativa d’asta che avrebbe coinvolto la società da lui amministrata.

Tutte circostanze asseritamente trascurate dai giudici della cautela.

I quali, come detto, avrebbero addirittura travisato le risultanze relative all’epoca di cessione delle quote societarie in favore di C.C., indicata (con date variabili) nel 2010 anzichè, come documentalmente provato, nel settembre 2007.

3. Sulla base dei motivi indicati, la difesa del B. chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con i provvedimenti conseguenti riguardo allo status libertatis dell’interessato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto nell’interesse di B.A. è infondato nella parte in cui denuncia vizi della motivazione che, nel provvedimento impugnato, attiene alla ricorrenza di gravi indizi di responsabilità per la contestata fattispecie associativa. E’ fondato invece, per quanto si dirà, relativamente alla giustificazione che il Tribunale del riesame ha prospettato riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari, ed alla necessità di una misura detentiva per la relativa assicurazione.

2. Come già si è visto, è contestato al ricorrente il delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata a commettere più fatti rilevanti a norma dell’art. 353 cod. pen.. In sintesi l’organizzazione, capeggiata da tale C.G. e composta da numerosi esponenti, avrebbe alterato il regolare svolgimento di un certo numero di gare di appalto, simulando la concorrenza di più imprese con autonome offerte, mentre dette imprese sarebbero state in realtà controllate o comunque coordinate dal C., ed avrebbero operato concordando le offerte.

Il B., asseritamente impiegato presso una ditta individuale intestata alla moglie del C. (tale P.A.), ed in effetti coinvolto in alcune delle gare quale procuratore speciale della ditta in questione, era stato anche amministratore di una delle altre imprese partecipanti alle gare indicate (la s.r.l. "Sweet House"). Nel provvedimento cautelare emesso in suo danno, si contesta al B. il contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate. Nella prima, risalente al 13 novembre 2008, il ricorrente aveva ricevuto dirette indicazioni da C.G. sul ribasso da operare per l’offerta pertinente ad un certa gara.

Nella seconda, B. aveva ricevuto istruzioni da un’ulteriore associata, relativamente ad operazioni finanziarie connesse all’attività del gruppo, e soprattutto aveva chiesto se, in occasione della specifica gara in questione, due delle imprese partecipanti avrebbero o non presentato due offerte distinte.

Nell’economia del provvedimento impugnato assume sicuro rilievo la reiterazione dei delitti-fine cui il B. avrebbe preso parte direttamente. Il ricorrente evidenzia, con fondamento, come il Tribunale del riesame abbia annullato l’ordinanza cautelare relativamente alla gran parte degli episodi di turbata libertà degli incanti che l’organizzazione perseguita avrebbe posto in essere (e comunque con riguardo a tutti gli episodi concernenti il B.).

Va ribadito, per altro, che l’annullamento è intervenuto per il solo motivo d’una ritenuta violazione dei limiti di pena fissati nell’art. 280 cod. proc. pen., senza alcuna valutazione sul merito delle pertinenti contestazioni. Per quel che può valere, anzi, le censure concernenti gli episodi più recenti (per i quali i valori edittali di pena risultano compatibili con le prescrizioni dell’art. 280 cod. proc. pen.) sono state respinte dal Tribunale, almeno riguardo alla persona di C.G..

3. In questo contesto, la difesa del ricorrente sviluppa motivi di impugnazione accomunati da una critica alle valutazioni del quadro indiziario cui è pervenuto il Tribunale del riesame. Si tratta, in sostanza, dei motivi indicati ai pp. 2.a, 2b. e 2.c dell’esposizione del fatto sopra illustrata.

Poichè le censure in discorso mirano a sollecitare una diversa valutazione del fatto e degli elementi di prova apprezzati dal giudice di merito, il ricorso si dimostra per questo verso inaccoglibile.

Nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, richiamata in toto ed integrata dal provvedimento impugnato, viene evocata la circostanza che B.A. percepiva uno stipendio nell’ambito della rete di imprese in assunto controllata dal C.. Tale circostanza è obiettivamente confermata dagli stessi rilievi difensivi, ove semplicemente si prospetta l’indifferenza del dato (la remunerazione avrebbe riguardato lecite prestazioni professionali in favore della ditta Procaccini). Non si vedono i denunciati elementi di omissione o di contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato, che del resto neppure disconosce il fondamento degli assunti difensivi concernenti lo stipendio percepito dal B., ed esplicitamente si fonda sul giudizio di continuità e consapevolezza dei contributi che lo stesso B. avrebbe dato, nei ruoli indicati, all’attività dell’associazione criminale.

Analoghi rilievi si impongono quanto all’assunto d’una carente motivazione circa i legami familiari che univano gli interlocutori dell’odierno ricorrente. Tali legami sono ben rappresentati nel provvedimento cautelare ed in quello di riesame, e confluiscono nella configurazione della rete di collegamenti personali che avrebbe vanificato l’apparente regolarità della concorrenza tra imprese nelle gare di appalto. Ancora una volta, la difesa si duole della valutazione in fatto operata dal giudice del provvedimento impugnato.

Altrettanto va detto per il preteso "travisamento" della prova indiziaria rappresentata dalla comunicazione telefonica tra il B. e tale P.C., della quale, semplicemente, si suggerisce nel ricorso una spiegazione alternativa a quella prospettata dall’accusa e ritenuta attendibile dal Tribunale (i movimenti finanziari concordati avrebbero avuto riferimento ad una operazione lecita e non ad una movimentazione illecita di denaro).

Nessun travisamento, infine, quanto a presunte dichiarazioni confessorie rese dall’odierno ricorrente. Il Tribunale non ha inserito B. nel novero di indagati le cui dichiarazioni hanno confermato alcuni profili del quadro indiziario, visto che, dopo un generico riferimento ai "ricorrenti", ha poi indicato partitamente gli indagati in questione e il contenuto essenziale delle loro prospettazioni, senza alcun riferimento alla persona del B..

Con riguardo a quest’ultimo, ed al quadro indiziario che lo riguarda, non risulta neppure implicitamente evocata, d’altra parte, una qualsiasi dichiarazione di segno confessorio.

4. Sono invece nel complesso fondati, come anticipato, i motivi proposti riguardo alla motivazione circa le esigenze cautelari ricorrenti nel caso di specie, e circa la necessità di assicurarle con una misura a carattere detentivo. Si tratta dei motivi illustrati nei pp. 2.d, 2.e e 2.f, che possono essere considerati congiuntamente.

La difesa del ricorrente contesta l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, di una serie di circostanze di fatto che deporrebbero per una assoluta carenza di pericolosità in capo al B.. Il quale – in sintesi – sarebbe incensurato, avrebbe cessato ogni ipotetica attività criminosa fin dall’autunno del 2009, avrebbe in seguito tenuto una condotta irreprensibile, ed avrebbe già ottenuto qualche riscontro giudiziale delle proprie tesi difensive (il rigetto d’una domanda di confisca di prevenzione, l’assoluzione in primo grado per uno degli episodi di turbativa riferibili ad una società amministrata). Ai giudici procedenti viene tra l’altro attribuito un errore nell’individuazione dell’epoca in cui B. aveva ceduto in favore di C.C. le quote della citata s.r.l. "Sweet House", epoca risalente al 2007 e non all’autunno del 2009.

Premesso a tale ultimo proposito che nel provvedimento impugnato viene considerata la data di cessazione effettiva dalla carica di amministratore della società, correttamente individuata nel novembre del 2009, va riconosciuto che, in punto di attualità e gravità delle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale risulta carente.

Tanto nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, quanto nel provvedimento impugnato, si leggono riferimenti di tono generale alla reiterazione ed alla gravità dei fatti ascritti al B., cui pure si contesta un ruolo di mero partecipe dell’ipotizzata associazione criminale. La questione del tempo trascorso dai fatti – a proposito della quale, per effetto di quanto disposto all’art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c), il giudice della cautela è gravato da uno specifico onere motivazionale – è solo apparentemente affrontata nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

All’assunto, genericamente enunciato, di una pericolosità particolarmente intensa del B., si coniuga l’evocazione della giurisprudenza che considera non ostativo di per sè, rispetto all’avvio del trattamento cautelare, il lungo tempo trascorso dai fatti (Sez. un., n. 40538 del 24/09/2009, C.e.d. n. 244377). Proprio la giurisprudenza citata, tuttavia, identifica nello scorrere del tempo un fattore di progressivo affievolimento delle indicazioni di pericolosità perdurante che possono essere tratte dalla qualità dei fatti, prospettando un obbligo proporzionalmente più stringente di specifica motivazione. Motivazione che non può consistere, evidentemente, nella mera concepibilità in astratto della perdurante necessità di prevenire nuovi reati per soggetti accusati di comportamenti risalenti.

Anche nel provvedimento impugnato si leggono, al fianco d’un richiamo alle considerazioni svolte nel provvedimento genetico del trattamento cautelare, solo notazioni concernenti la quantità e la qualità dei fatti in contestazione. A fronte della valorizzazione difensiva di circostanze che in astratto ben avrebbero potuto influire nella valutazione di attualità delle esigenze cautelari, la sostanziale reiterazione di rilievi generici, già espressi nell’ordinanza applicativa, si risolve in una motivazione carente della decisione di confermare, in parte qua, l’ordinanza medesima.

La considerazione appena espressa si impone anche avendo riguardo all’enunciato di "sufficienza" degli arresti domiciliari quale misura di contenimento della pericolosi attribuita al B..

Nell’ordinanza cautelare l’assunto è posto in rapporto alla risalente cessazione delle funzioni di amministratore della "Sweet House" in capo all’odierno ricorrente. Se da un lato il rilievo indebolisce ulteriormente il ragionamento presuntivo (o; meglio, la spiegazione di tipo presuntivo) circa l’an della pericolosità, dall’altro resta inspiegata la ragione per la quale, cessata la disponibilità del principale "strumento" che aveva segnato il molo di B. nell’economia del fenomeno delittuoso, resterebbe attuale il pericolo della reiterazione di reati dello stesso genere da parte dell’interessato.

Quanto all’ordinanza del Tribunale, la carenza motivazionale appare ancor più evidente all’esito della prospettazione difensiva, in sede di ricorso per riesame, di circostanze in astratto ben suscettibili di bilanciare, sul piano della verifica di attualità, i segnali di pericolosità promananti dal fatto, e tuttavia non poste ad oggetto di una specifica disamina.

Appare ovvio, da ultimo, come una valutazione di "sufficienza" non possa equivalere ad una valutazione di "necessità", che deve propriamente essere motivata quando si discuta, come nella specie, di un provvedimento di limitazione della libertà personale a carattere detentivo.

5 Alla luce di rilievi fin qui svolti, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, in accoglimento dell’impugnazione fondata sull’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), nella sola parte concernente le carenze motivazionali in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura restrittiva degli arresti domiciliari. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, per un nuovo esame del punto appena indicato.

Il ricorso difensivo va invece rigettato quanto ai restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 218 09 – 17 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 23-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma
2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18
(Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22
luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
Udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg.
ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36,
37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della
Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli
articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma, Cost.;
che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi
1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n.
18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui
percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui
percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare
l’offerta della formazione professionale;
che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5,
lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno
attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi
del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalita’ di
riconoscimento e certificazione delle competenze;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo,
che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge
della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilita’ alla
Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento
del diploma, volti ad abilitare all’esercizio di professioni,
violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla
materia «professioni»;
che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato,
gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge
regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare
l’offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta
formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di
specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero
l’art. 33, sesto comma, Cost.;
che, in terzo luogo, secondo l’Avvocatura generale dello
Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della
legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare
l’apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la
definizione dei profili formativi e delle modalita’ di riconoscimento
e certificazione nell’ambito della formazione in apprendistato
all’interno delle aziende, violerebbero l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost.;
che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto
l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza del ricorso;
che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33
(Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le
disposizioni oggetto delle prime due censure;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di
rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;
che l’Avvocatura generale dello Stato, predisposta la
dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima
alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla
presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;
che la rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla Regione
Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo
stesso 21 maggio 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta
l’estinzione del processo.

Per questi motivi
La Corte costituzionale

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 18092 del 2006 deposito del 24 maggio 2006 CASSAZIONE PENALE Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.R., S.A. e R.A. in ordine al delitto di violenza privata ai danni del minore undicenne C.A., trascinato nella baracca di un cantiere e costretto a subire un’umiliante nudità; ha confermato altresì la dichiarazione di colpevolezza di B.R. in ordine al delitto di lesioni personali ai danni del minore, picchiato mentre cercava di fuggire dalla baracca.

Ricorrono per cassazione gli imputati e propongono quattro motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 522 c.p.p., lamentando di essere stati condannati per fatti risultati insussistenti, in particolare a carico di R.A., e qualificati dal tribunale diversamente dall’originaria contestazione di sequestro di persona.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che sia rimasta priva di motivazione l’affermata partecipazione ai fatti di R.A., cui potrebbe tutt’al più addebitarsi una minaccia.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste minorenne D.L., in quanto riferite dalla madre e da un ispettore di polizia, e comunque una loro errata valutazione sia in ordine all’effettiva azione violenta di B.R. sia in ordine alla partecipazione ai fatti di

R.A..

Aggiungono che anche C.A., il minore persona offesa, ha escluso in dibattimento di essere stato picchiato da B.R., in contrasto con la versione da lui resa nelle indagini preliminari, ma in conformità a quanto dichiarato dagli altri testi, ritenuti tuttavia falsi dai giudici del merito.

Con il quarto motivo infine i ricorrenti deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano negato a B.R. sia l’esimente della legittima difesa sia l’attenuante della provocazione, benchè fosse emerso dall’istruzione dibattimentale l’atteggiamento provocatorio di C.A., intenzionato a danneggiare la vettura dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure manifestamente infondate, in quanto non comporta illegittima modificazione del fatto la qualificazione come violenza privata dell’originario addebito di sequestro di persona, e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore persona offesa C.A., in quanto corroborate dalla deposizione della madre, oltre che da talune fotografie e dal referto medico, e non smentite dalle false dichiarazioni rese dai testimoni della difesa in contraddizione con quanto affermato dagli stessi imputati.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l’art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali; e l’art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.

Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all’art. 606 comma 1, lettera e) c.p.p. dalla L.20 febbraio 2006, n.46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione; e quindi va interpretato come riferibile solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva.

Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.

Non c’è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante; ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.

Sicchè, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

D’altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima" (Cass., sez. 3^, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez.4^, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349).

Sicchè, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1^, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6^, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2^, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3^, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6^, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4^, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2^, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. 1^, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3^, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.