Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 16-03-2011, n. 10656 Infortunio sul lavoro Omicidio colposo

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 10-5-2005, dichiarava C.A., D.N., F.M., S. F.R. responsabili per il reato ex art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 per avere nelle rispettive qualità cagionato la morte di G.G., abitante in (OMISSIS), per negligenza, imprudenza, imperizia, nonchè per violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Il Giudice monocratico, concesse le circostanze attenuanti generiche solo a D. – F. – S., condannava quest’ultimi alla pena di mesi otto di reclusione, e condannava C. alla pena di anni uno di reclusione. Condannava tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

2. In fatto, era avvenuto che la committente Aler, che gestiva il condominio di (OMISSIS) di proprietà del Comune di (OMISSIS), aveva appaltato lavori di manutenzione straordinaria alla Società Mario D’Alessio s.r.l. per l’esecuzione di opere di ripavimentazione del cortile ed apertura di un passo carraio; a sua volta la D’Alessio aveva subappaltato le opere alla Società Preminto s.a.s.. Il giorno (OMISSIS) verso le ore 14-30, G.G. che stava nei pressi della sua abitazione era stato investito e schiacciato da un autocarro, di proprietà della Società Preminto e guidato da B. F., che proveniente dall’ingresso di (OMISSIS) stava effettuando retromarcia senza la possibilità di vedere la parte retrostante nonostante gli specchi retrovisori ed in assenza di un operaio a terra incaricato di segnalare la presenza di persone ed ostacoli. L’area dove era avvenuto l’incidente era adibita a cantiere ma contemporaneamente vi era passaggio di persone; per indicare la presenza del cantiere erano state apposti solo dei nastri bianchi e rossi.

La posizione dei singoli imputati era così individuata:

– C.A., legale rappresentante della Società Preminto s.a.s., era accusato di avere violato il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 228 per non avere adibito una persona per provvedere alle necessarìe segnalazioni da impartire al conducente dell’autocarro Iveco; nonchè per avere violato il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 non avendo cooperato con l’Impresa D’alessio all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

– S.F., funzionario dell’Aler – ente committente – e responsabile dei lavori, era accusato di avere violato il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a e art. 6, comma 2 per non avere verificato l’attuazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

– D.N., funzionario dell’Aler era direttore dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione e direttore operativo, era accusato di non avere verificato, non ottemperando al disposto D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a con opportune azioni di coordinamento e controllo l’attuazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento con la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

– F.M., capo cantiere della Società Mario D’Alessio s.r.l., era accusato di avere contravvenuto all’art. 12, comma 3, cit. D.Lgs. per non avere controllato in cantiere quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in ordine alla recinzione, agli accessi, alla segnaletica e viabilità del cantiere.

3. Il Tribunale, nel merito delle contestazioni, rilevava che l’area condominiale dove si stavano svolgendo i lavori non era separata da quella di libero accesso per gli abitanti e frequentatori del complesso edilizio. Infatti, le opere avevano avuto inizio in ritardo rispetto agli accordi, e cioè nell’aprile 2001, in modo confuso tanto che in alcune parti era iniziata la pavimentazione, in altre avevano avuto inizio gli scavi, in altri punti vi erano ammassi di terra e detriti;operavano nel cantiere contemporaneamente più mezzi meccanici; era stata effettuata un’apertura provvisoria in (OMISSIS) per fare entrare i camion. Il Tribunale dava pure atto degli elementi di fatto acquisiti secondo cui vi era stata in data (OMISSIS) una riunione tra i rappresentanti della committente Aler ( D.N.) e quelli della Società D’Alessio ( F.M.) ed in quella occasione era emersa la posizione irregolare in cui si trovava la Società Preminto, priva di regolare contratto di subappalto, ed era stato disposto l’allontanamento dal cantiere di tutti i dipendenti di detta Società. Inoltre, in data (OMISSIS), D.N., per conto della committente Aler, aveva inviato un fax diretto al responsabile dei lavori S.F. e all’impresa D’alessio quale appaltatrice dei lavori invitando quest’ultima a realizzare transenne in prossimità dei futuri lavori di sbancamento per la costruzione di nuovi percorsi pedonali, predisponendo chiara ed efficace segnalazione di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.

Peraltro, anche tenuto conto di tale documentazione, in ogni modo pervenuta ai destinatari dopo l’occorso nel primo pomeriggio, il Tribunale riteneva parimenti sussistenti gli addebiti rivolti a D. e S., funzionari dell’Aler, di non avere verificato adeguatamente e tempestivamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

4. Proposta impugnazione da parte degli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8-1-2010, confermava la responsabilità dei prevenuti e le pene irrogate.

In ordine all’eccezione sollevata di intervenuta prescrizione, rilevava che la causa di estinzione non era configurabile perchè sia in dispostivo che in motivazione della sentenza di primo grado non vi era alcuna affermazione attestante che le circostanze attenuanti generiche fossero state concesse con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, mentre solo in motivazione la pena di otto mesi di reclusione irrogata a D., S., F. veniva giustificata, secondo il Giudice di Appello in base ad un mero errore di calcolo, "per effetto dell’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.". Ne conseguiva che la prescrizione aveva durata complessiva di quindici anni per cui non poteva ritenersi decorsa.

5. I prevenuti presentavano ricorso per cassazione.

C.A. contestava la responsabilità attribuitagli.

Affermava che egli aveva inviato al cantiere un camion pieno di materiale da scaricare affidando la guida dell’autocarro a B. F., il quale era accompagnato da altro operaio tale C..

Invero, secondo la logica comune, avrebbero dovuto provvedere costoro ad evitare ogni danno a terze persone e non certo il proprietario del camion. Chiedeva l’annullamento della decisione.

6. D.N. e S.F. censuravano l’argomentazione svolta dalla Corte di Appello secondo cui l’ampia comunicazione, via fax, inviata dal D. e pervenuta ai destinatari alle ore 10,20 (e quindi prima dell’incidente avvenuto alle ore alle ore 14,30 dello stesso giorno), circa gli adempimenti da attuare per mettere in sicurezza il cantiere non fosse sufficiente ad evitare la configurazione di profili di colpevolezza nei loro confronti per l’accaduto. Aggiungevano che l’incidente era avvenuto a causa del comportamento tenuto dalla Società appaltatrice D’Alessio e dalla Società subappaltatrice Preminto che non si erano attenute alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto dalla Aler e dalla D’Alessio) in cui vi erano precise condizioni per non consentire l’accesso di persone estranee al cantiere e per disciplinare la viabilità pure all’interno della sede di lavoro. Ne conseguiva l’interruzione del nesso di causalità tra gli eventuali addebiti rivolti ad essi ricorrenti ed il grave occorso.

Censuravano l’affermazione resa dalla Corte di merito secondo cui il Giudice di primo grado aveva inteso effettuare il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche ed aggravanti contestate ritenendole equivalenti; per contro, ad avviso del ricorrente, la comparazione era stata compiuta qualificando le attenuanti come prevalenti, tanto era vero che l’applicazione dell’attenuante ex art 62 bis cod. pen. aveva determinato la diminuzione della pena base per 1/3.

Rilevavano che, appunto in considerazione di quanto osservato al punto 2, il reato doveva ritenersi essersi prescritto al 25-11-2008.

In tal senso, chiedevano anche declaratoria di estinzione del delitto contestato.

7. F.M. evidenziava l’insussistenza di omissioni concretamente a lui addebitabili e che potessero ritenersi aver causato l’incidente, mentre questo doveva ascriversi ad altri soggetti. In tal senso, i Giudici di merito non avevano adeguatamente apprezzato le risultanze probatorie, tra l’altro al momento del fatto egli era assente dal cantiere e non era a conoscenza della presenza nella zona di lavoro dei dipendenti della Società Preminto che erano stati allontanati dal cantiere dal Geom. D. due giorni prima a seguito della riunione tenutasi il (OMISSIS). Eccepiva anche l’intervenuta prescrizione del reato.

In conclusione, chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata ed in subordine l’annullamento senza rinvio per essere il delitto estinto per prescrizione.
Motivi della decisione

1. Deve ritenersi che agli imputati F., D., S. siano state concesse dal Giudice di primo grado le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante: in tal senso depone quanto riportato nel dispositivo ed il calcolo della pena effettuato in motivazione. Ne consegue che nei confronti dei predetti il reato di omicidio colposo deve ritenersi essersi prescritto il 25/11/2008 essendo avvenuto il fatto il (OMISSIS).

Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, (v. così, Cass. 8-6-2004 n31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008; Cass. S.U. 30/09/2010 n 43.055).

Il che non è ravvisabile nel caso di specie.

Difatti, alla luce delle argomentazioni svolte dai Giudici di merito, sono evidenziabili elementi attestanti la condotta colposa attuata dagli imputati F.M., D.N. e S.R. e nè ricorrono profili logico-giuridici tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra l’azione dei prevenuti e l’evento.

Ne discende che, ai sensi degli artt. 129 e 578 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni penali, per essere il reato contestato agli anzidetti ricorrenti estinto per prescrizione.

2. Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta, come è noto, un’automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il Giudice anche di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2 (v. così, Cass. 8-6-2004 n. 31464).

Sul punto, va detto che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni della difesa.

In particolare, in ordine alle specifiche doglianze fatte valere dagli imputati, va detto che i Giudici di merito hanno correttamente messo in evidenza la posizione di garanzia di cui erano titolari gli stessi nella gestione del cantiere per la tutela dell’incolumità dei dipendenti e dei terzi, essendo stato impiantato il cantiere nell’ambito di un cortile condominiale con passaggio di persone.

Parimenti, sono stati individuati analiticamente gli elementi di colpa addebitagli a ciascuno di essi.

D’altro canto, ricorre nel caso di specie il rapporto di causalità materiale tra la condotta omissiva di F., D., S. e l’evento, accertamento questo che, come è noto, configura un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato.

Inoltre, ricorre la corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare posta a carico dei prevenuti e la produzione del risultato offensivo; in altre parole, secondo il criterio della cd.

"concretizzazione de rischio", risulta, nella vicenda in esame, che l’evento lesivo verificatosi rappresenta la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dagli imputati doveva prevenire.

Pertanto, i ricorsi dei ricorrenti medesimi concernenti le statuizioni civili vanno rigettati.

3. Il reato contestato ad C.A., al quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, non risulta prescritto, dovendosi applicare in tal caso la prescrizione complessiva di anni 15. Il ricorso avanzato dal predetto si palesa sostanzialmente generico e manifestamente infondato, inteso a disattendere, senza valida argomentazione, la specifica responsabilità ricorrente a suo carico.

Il C. va condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali nei confronti di F.M., D.N. e S.R., perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta i ricorsi di tali ricorrenti ai fini civili.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13502 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.G.E. ricorre avverso l’ordinanza 10.6.2010 della corte di assise di appello di Roma, di rigetto dell’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza della predetta Corte datate 9.5.2002 ed irrevocabile il 3.10.2002, deducendo, tra l’altro, che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza, previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, decorreva dalla data della sua consegna, in seguito al procedimento di estradizione dagli Stati Uniti in Italia, termine non scaduto perchè, "consegnato" in Italia il 1.5.2010, aveva provveduto tramite difensore a depositare l’istanza il 7.5.2010.

Di contrario avviso La Corte aveva rilevato, con l’ordinanza oggetto di ricorso, che il termine doveva decorrere dalla data certa nella quale il V.G. era venuto a conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo – la sentenza -, la qual cosa era avvenuta con sicurezza il 22.6.2009, allorchè l’interessato aveva depositato la nomina del difensore di fiducia con chiaro riferimento al procedimento penale ed alla sentenza che concludeva il giudizio di merito.

Ma la determinazione giudiziale contrasta con il chiaro dettato normativo dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis nella misura in cui, derogando alla prima parte del comma predetto, impone che in tema di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla "consegna del condannato". Pertanto, fino a quando questa non sia avvenuta, l’interessato può utilmente formulare perfino una nuova istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello contumaciale (v. in termini, Sez. 1, 26.9/18.10.2006, Belba, Rv 235268).

Ne consegue che il primo motivo di ricorso, in rito, con il quale l’interessato denuncia come illegittima la procedura de plano con la quale è stato assunto il provvedimento oggetto di ricorso, a parte la sua infondatezza, è assorbito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di assise di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 20-04-2011, n. 15641 Diritti d’autore

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha anche respinto il motivo dei ricorrenti diretto ad ottenere che la diminuzione conseguente alle attenuanti generiche fosse calcolata nel massimo. Il tutto con riferimento alla condanna inflitta agli odierni ricorrenti per la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 133 e 62 bis c.p. ricordando che il legislatore ha previsto le attenuanti di cui all’art. 62 bis proprio per individualizzare la sanzione e che esse possono essere ravvisate in qualsiasi elemento di giudizio dal quale trarre la meritevolezza di una diminuzione di pena. Per tali ragioni, così sinteticamente riassunte, i ricorrenti affermano che ad essi le attenuanti generiche avrebbero potuto essere concesse nella massima estensione.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – I ricorsi sono inammissibili per la loro totale genericità.

Le argomentazioni svolte a sostegno della doglianza si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio e non in una puntuale critica alla motivazione della Corte – che pure vi è stata – per negare quanto già richiesto in appello.

Osservano, infatti, i giudici di secondo grado che "Il primo giudice ha già concesso le circostanze attenuanti, valutate in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti solo per M. e Mo. ed equivalenti invece per il P., ostandovi per costui la recidiva contestata, valorizzando sia la buona condotta processuale tenuta dagli imputati sia la stimata non particolare gravità del fatto". Ciò constatato, però, i giudici d’appello hanno escluso la possibilità di rivedere in melius quella scelta sul rilievo della "assenza di ulteriori elementi valutabili favorevolmente" … e la pena "in misura contenuta e non distante dal minimo edittale".

Orbene, a fronte di tale considerazione, i ricorrenti si limitano a richiamare dei concetti del tutto generali in tema di riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare gli "elementi positivi" che dovrebbero giustificare la richiesta di una maggiore attenuazione o che sarebbero stati pretermessi dalla Corte.

Ed infatti, la funzione di adeguamento della pena al caso concreto – propria delle attenuanti generiche – è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o circostanze non rientranti tra quelle già codificate ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione (sez. 1, 22.9.93, stentano, Rv. 195339).

In ogni caso, non va dimenticato che il loro riconoscimento o meno è frutto di un "giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo" (sez. 1, 4.11.04, p.g. in proc. Paimisani, Rv. 230591). Questo è quanto, per l’appunto, avvenuto nella specie ed una volta che si rinvenga una motivazione aderente ai dati processuali e che giunga a conclusioni che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essa non è censurabile in cassazione.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, singolarmente, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.
P.Q.M.

Visto l’art. 637 e ss. c.p.p.;

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-05-2011, n. 2752 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- In primo grado il dottor M. S., medico ospedaliero in quiescenza, ha impugnato la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Longone al Segrino al condomino dottor Uderzo per il cambio di destinazione d’uso al piano interrato da magazzino a posti auto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza oggetto d’impugnazione, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato e compensato le spese, rilevando come: – l’erronea indicazione di estremi normativi non comporti illegittimità dell’atto qualora la normativa concretamente applicata sia identica a quella riportata con l’impreciso riferimento provvedimentale; – la destinazione a posti auto risultasse sin dal titolo edilizio originario e, di conseguenza, l’uso assentito non potesse ritenersi in contrasto con il regolamento condominiale che vieta di tenere nelle unità immobiliari materie corrosive, infiammabili od esplosive, ma non il ricovero di autoveicoli; – l’alloggiamento di automobili asseritamente in numero superiore ai nove autorizzati dai Vigili del Fuoco attenga all’utilizzo dell’autorimessa e non costituisca presupposto del titolo edilizio rilasciato.

2.- L’appellante, con il gravame in esame articolato su quattro mezzi d’impugnazione, ha chiesto che la sentenza sia riformata ed il ricorso di primo grado accolto, deducendo che: – l’utilizzazione dell’autorimessa non sia limitata al ricovero delle automobili, bensì anche ad officina di restauro d’auto d’epoca, riparazione e manutenzione di autoveicoli; – il signor Uderzo avesse acquistato il locale al piano seminterrato con destinazione magazzino e non ad autorimessa, come affermato dal Tribunale di Como nell’ordinanza in data 26.6.1999 ed invece disatteso dal TAR; – erroneamente il primo giudice abbia ritenuto non sussistere contrasto con il regolamento condominiale; – il Comune, all’atto del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, dovesse richiedere il certificato di prevenzione incendi per autorimessa privata con più di 9 autoveicoli.

L’appellato si è costituito in giudizio per resistere, con il controricorso: – confutando le prospettazioni avverse; – opponendo che la richiesta di sanatoria sia stata diretta al mutamento di destinazione d’uso di un locale avente una precedente destinazione in parte a magazzino ed in parte a posti auto al fine di farlo divenire destinato esclusivamente a posti auto; – precisando che l’abitazione dell’appellante sia di due piani superiore ai box condominiali e soprastante il suo studio medico di otorinolaringoiatra.

Con la memoria depositata il 23 novembre 2010, l’appellante ha ulteriormente insistito nelle proprie difese: – ripercorrendo la cronistoria dal 1993; – sostenendo che i sopralluoghi cui il contro interessato fa riferimento siano risalenti nel tempo e, comunque, incompleti e contraddittori; – documentando di avere inoltrato alla ASL una nuova richiesta di sopralluogo affinchè venga accertata l’effettiva e continua presenza dell’areazione naturale, indispensabile per la gestione e funzionamento di autorimesse.

All’udienza del 14 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

3.- Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e la sentenza merita conferma, come già anticipato in sede cautelare con l’ordinanza n. 2777 del 2010.

Invero, la concessione edilizia originaria, assentita per la realizzazione del complesso condominiale di specie, prevede altri similari locali nell’interrato con destinazione mista magazzinoposti auto; i sopralluoghi a suo tempo svolti hanno escluso sia la presenza di fumi ed esalazioni, sia la presenza di attrezzature tipiche da autofficina; il regolamento condominiale riconosce al proprietario diritti ed ed usi esclusivi, anche relativamente ai " magazzinoposti auto" (quali previsti dalla concessione edilizia originaria, oltre ai semplici box), in quanto:

– l’art. 5 prevede che " Le unità immobiliari potranno essere destinate all’uso previsto nelle Concessioni Edilizie e comunque a tutti gli usi permessi dalle Pubbliche Autorità, nel rispetto delle relative prescrizioni..";

– l’art. 13 consente a tutti i condomini di utilizzare i beni di proprietà esclusiva ed i beni comuni in conformità alla loro destinazione (nella specie assentita all’appellato da magazzinoposti auto a totale autorimessa nell’ambito di un uso compatibile) ed in modo da non limitare l’uso delle proprietà singole e dei beni comuni da parte degli altri Condomini (l’appellante, al piano interrato, dispone solo di cantine);

– l’art. 13 citato, laddove prevede il divieto di lavare automezzi sia negli spazi comuni che all’interno delle singole autorimesse, chiarisce indirettamente la compatibilità d’uso condominiale delle autorimesse poste al piano interrato (le doglianze dell’appellante si caratterizzano perciò quali atti emulativi).

Del resto, l’appellante ripropone temi del giudizio di primo grado non documentati (officina di restauro auto d’epoca, destinazione a magazzino e non ad autorimessa, contrasto con il regolamento condominiale) che, in assenza di contrarie prove precise e concordanti, non sono suscettibili di infirmare la coerenza argomentativa della sentenza impugnata.

Né possono trovare ingresso in questa sede, deputata alla verifica di legittimità della sanatoria assentita, questioni ultronee non direttamente connesse (pregressi giudizi civili, revoca dell’amministratore condominiale, esposti alla Procura sul dimensionamento dei posti auto) ovvero che esulano dal campo del permesso edilizio della struttura (il Comune avrebbe dovuto richiedere un’autorizzazione dei Vigili del Fuoco per posti auto superiori ai 9 posti consentiti) o che attengono, invece, alla successiva utilizzazione dell’autorimessa (immissioni conclamate), sulla cui lesività e superamento della normale tollerabilità competente a pronunciarsi è peraltro il giudice ordinario.

Onde ricondurre il giudizio alla realtà della fattispecie concreta, basti ricordare che essa verte esclusivamente sulla (ir)rilevanza ai fini urbanistici del mutamento di destinazione d’uso di un singolo immobile, avvenuto senza la realizzazione di alcuna opera, da magazzinoposti auto a totale autorimessa di autovetture, peraltro ottenuto a seguito del conseguimento di regolare concessione edilizia in sanatoria e con autorizzazione dei Vigili del Fuoco nei limiti consentiti per i garage privati di 9 posti auto.

Il mutamento di destinazione d’uso in argomento, quindi, doveva – e deve – ritenersi legittimamente avvenuto, in quanto liberamente attuabile dal privato quale uso compatibile nell’ambito dell’originaria destinazione.

4.- Conclusivamente, l’appello va respinto e la sentenza confermata perché esente dalle censure mosse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Lombardia n. 1993 del 2009.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente a favore del controinteressato appellato nella misura di Euro 3.000,oo (euro tremila/00), oltre spese generali, IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.