Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 12-01-2011, n. 634 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

L.C., parte offesa costituita parte civile, ricorre nella suddetta qualità tramite difensore di fiducia avverso la sentenza pronunciata il 20 aprile 2010 dal GIP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 425 c.p.p., con cui era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di P.G.A.G., direttore del quotidiano "il Tempo", da lui querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, secondo l’ipotesi di accusa commesso dal giornalista con l’omettere l’opportuno controllo su una nota di redazione non firmata, che attribuiva all’attuale ricorrente, calciatore del Livorno, una frase, non corrispondente a quella effettivamente pronunciata nel corso di una trasmissione televisiva, che appariva istigare i tifosi ad azioni violente nei confronti delle forze dell’ordine.

Al P. era stato contestato di non aver impedito la pubblicazione della suddetta nota, intitolata (OMISSIS), nel cui testo si riferiva come il calciatore, intervistato nel corso della trasmissione televisiva "GranducCalcio Livorno Olè", avesse detto di essere intenzionato a farsi squalificare prima della partita con la Lazio per andare a (OMISSIS) con 5.000= tifosi, di quelli buoni con le catene al collo, "per vedere come si comportano quelli là", e cioè le forze dell’ordine.

Il tenore tanto del titolo che dell’articolo integrava secondo l’ipotesi di accusa il delitto di diffamazione in danno del L., che veniva fatto apparire come un mestatore fomentatore di violenze, mentre in realtà aveva parlato di tifosi livornesi con indosso collane fatte con chele di granchio.

Secondo l’ipotesi di accusa, l’aver sostituito nell’articolo le collane con delle catene (armamentario sovente usato dai più violenti, in guisa di arma impropria, nel corso di manifestazioni di piazza) aveva conferito all’espressione una valenza truce estranea al senso delle parole effettivamente pronunciate.

Aveva invece ritenuto il GIP che il senso della frase effettivamente pronunciata dal L., pur non riportata fedelmente, tuttavia non era stato sostanzialmente cambiato, di modo che non poteva ritenersi che vi fosse stata un’alterazione tendenziosa per conferire alle parole il significato di un’aperta incitazione alla violenza.

Deduce il ricorrente illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la sentenza trascurato di considerare che il titolo dell’articolo ed il suo contenuto erano inequivocamente diffamatori, nella misura in cui avevano esasperato in senso deteriore quelle dichiarazioni.

Deduce anche difetto di motivazione per l’omessa specifica valutazione della condotta del P. con riferimento all’imputazione ex art. 57 c.p..

Il ricorso è destituito di fondamento.

Correttamente il GIP ha infatti ritenuto che il significato di quanto aveva detto in televisione il L. non era stato sostanzialmente alterato dalla nota redazionale, atteso che la menzione di 5000 tifosi di quelli buoni, e cioè ben decisi, ed il riferimento a collane con le chele di granchio – esibizione di arrogante gallismo e proclività alla violenza – unitamente al riferimento a "quelli là", e cioè le forze dell’ordine, avevano pur sempre e comunque il valore di incitamento dei tifosi a comportamenti non certo commendevoli, ed il senso complessivo della nota non appariva peggiorato dalla sostituzione delle parole "collane con i cosi dei granchi" con "catene".

Quanto poi al difetto di motivazione in ordine all’omesso scrutinio della responsabilità del direttore del giornale ai sensi dell’art. 57 c.p., la censura è priva di pregio, atteso che il primo giudice ha ritenuto l’insussistenza del presupposto fattuale della rilevanza penale della condotta, e cioè la consumazione del delitto di diffamazione, e ciò stesso rendeva del tutto superflua ogni ulteriore disamina.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-01-2011, n. 749 Forze armate

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 gennaio 1990 depositato il successivo 15 febbraio 1990, il ricorrente impugna il decreto con il quale in data 19 dicembre 1989 il Capo della Polizia ha disposto le sue dimissioni dal corso per l’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e, conseguentemente, la sua cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 20 dicembre 1989 "ai sensi dell’art. 4, punto 1, lettera b), e punto 5), del D.L. 4.8.1987, n. 325, convertito in legge 3.10.1987, n. 402, in relazione all’art. 10, comma 4, del D.M. 9.3.1983", chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

– di aver richiesto di assolvere gli obblighi militari "prestando servizio alla Polizia di Stato";

– in seguito a tale richiesta, in data 8 luglio veniva assegnato alla Scuola Agenti di P.S. di Trieste, dove rimaneva per sette giorni;

– successivamente, veniva trasferito a Palermo per concludere il corso e conseguire la qualifica di agente ausiliario;

– nominato "agente ausiliario", in data 8 luglio 1988 richiedeva la conferma nel servizio per un altro anno, ottenendo il cambiamento della qualifica in "agente ausiliario trattenuto";

– in seguito a specifica richiesta, veniva poi ammesso al corso per Agente effettivo e, quindi, inviato alla Scuola Allievi Agenti di Caserta;

– tale corso avrebbe dovuto concludersi il 21 dicembre 1989, "senonché, il 19 dello stesso mese ed anno, veniva adottato il provvedimento in epigrafe" su proposta del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Caserta.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 4/8/1987, N. 325, CONV. IN L. 3/10/1987, N. 402. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE, IN PARTICOLARE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA" ED IRRAZIONALITA’, CONTRADDITTORIETA’, FALSITA" DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO. Il provvedimento impugnato non contiene alcun accenno alle ragioni che hanno determinato la sua adozione e, dunque, è del tutto sfornito di motivazione. Non si comprende "in virtù di quale logica la P.S. abbia ritenuto inidoneo al servizio di polizia un agente ausiliario solamente quando il corso per l’accesso ai ruoli della P.S. era ormai terminato". Ciò rende palese che sono stati perseguiti "scopi e finalità non consentiti dalla normativa e dai principi vigenti in materia".

Con atto depositato in data 21 febbraio 1990 si è costituito il Ministero dell’Interno.

In esito all’ordinanza istruttoria n. 212 del 22 febbraio 1990, in data 5 marzo 1990 l’Amministrazione ha prodotto gli "atti del procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato".

Con ordinanza n. 347 del 22 marzo 1990 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

In data 29 ottobre 2010 l’Amministrazione ha prodotto documenti, tra cui una relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in cui è rappresentato – in sintesi – quanto segue: – in data 7 dicembre 1989 il ricorrente e il pari qualifica Carletta, liberi dal servizio, percorrevano a bordo di autovettura, la Strada Statale n. 18; – a causa della velocità elevata, venivano fermati da un vigile urbano e da un operatore civile incaricato del funzionamento dell’attrezzatura "velomatic", che è un misuratore di velocità; – in seguito ad un’animata discussione, il ricorrente ed il Carletta riuscivano a farsi consegnare il rullino fotografico, restituendolo poco dopo "ma oramai inutilizzabile"; – il vigile urbano denunciava l’accaduto ai carabinieri "che hanno subito riferito i fatti all’autorità giudiziaria"; – di quanto sopra ha tenuto conto il Comandante della Scuola di Caserta al momento di esprimere il giudizio di idoneità al servizio, rilevando "mancanza assoluta del senso di responsabilità e carenza del senso del dovere" e, pertanto, è stato adottato il provvedimento impugnato; – in ragione di quanto rappresentato, è da ritenere che il su detto provvedimento sia stato correttamente adottato, stante la prescrizione dell’art. 4 del d.l. 325/87.

All’udienza pubblica dell’11 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (in particolare, D.L. n. 325 del 1987) ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

1.2. Ai fini del decidere, è opportuno ricordare che l’art. 4, comma 1, del citato decreto legge, recante la "Disciplina temporanea dei corsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito nella legge n. 402 del 1987, dispone, tra l’altro, che sono dimessi dal corso "gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia".

Come riconosciuto in ambito giurisprudenziale, la citata disposizione si inserisce nell’ambito del particolare procedimento di assunzione, selezione e formazione del personale della P.S. proveniente dal servizio militare di leva.

Tale procedimento costituisce di certo una forma di accesso distinta e particolare rispetto all’ordinaria copertura dei posti di agente che avviene attraverso concorsi pubblici, la quale necessariamente comporta – per quanto qui rileva – la necessità di considerare la presenza o meno di specifici comportamenti rivelatori, durante la frequenza del corso (e, dunque, anche nella fase terminale dello stesso), dell’inettitudine al servizio di polizia.

Appare, dunque, evidente che – in relazione a tale procedimento – le valutazioni riferite alla sussistenza o meno da parte dell’aspirante dei requisiti necessari alla nomina in ruolo non possono che assumere connotazioni di ampia discrezionalità, il cui sindacato è limitato oggettivamente ad ipotesi di evidente eccesso di potere, in particolare sotto il profilo della illogicità manifesta (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2263).

Ciò detto, va ricordato che il ricorrente ha ottenuto nel "giudizio di idoneità al servizio di polizia" l’insufficiente votazione di 50/100 "per il complesso delle insufficienti qualità evidenziate".

Orbene, tale giudizio si basa – così come risulta dagli atti prodotti in giudizio e, in particolare, dalla nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Caserta n. 290/17/AP/9 in data 18.12.1989 – sul comportamento tenuto dal ricorrente quando il corso non era ancora ultimato, consistente in pressioni su un vigile urbano ed un operatore civile operate "allo scopo di ottenere una riconsiderazione della propria infrazione rilevata attraverso l’apparecchiatura fotografica dell’operatore stesso" e, dunque, inequivocabilmente idoneo a configurare "gravissima carenza di senso di responsabilità, opportunità e del dovere".

In presenza di tali chiare ed incontestate circostanze, il giudizio espresso dal Direttore della Scuola e il decreto di dimissione in conseguenza adottato si profilano immuni da vizi logici nonché resi in conformità al dettato normativo.

Del resto, non va dimenticato che, come osservato anche dall’Amministrazione, il giudizio di idoneità di cui trattasi – da tenere distinto da fatti di rilevanza disciplinare, per i quali è prevista l’espulsione dal corso (art. 4, comma 3, del d.l. 325/87) e dal giudizio espresso dal collegio dei docenti – implica la valutazione di ogni aspetto della personalità dell’allievo, finalizzata propriamente a stabilire il possesso o meno delle qualità che devono caratterizzare l’agente di polizia, sicché appare coerente e logico che – in presenza di fatti del genere di quelli contestati al ricorrente – il Direttore della Scuola esprima un giudizio negativo, con conseguente dimissione dal corso.

Per quanto attiene specificamente al difetto di motivazione, è poi sufficiente evidenziare che – nell’ambito del provvedimento impugnato – il richiamo della già ricordata nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti n. 290/17/AP /8 è più che idonea a dare conto dei presupposti di fatto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

In definitiva, le censure in esame sono infondate.

1.3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1590/1990, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero dell’Interno in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7484 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 ottobre 2000, emessa in un giudizio di equità necessaria ex art. 113 c.p.c., comma 2, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, provvedendo sull’opposizione ad ingiunzione avanzata dalla società Elin Computer di Gasparro e Ciccarino s.n.c. nei confronti di R.G. – la quale aveva ottenuto decreto monitorio di pagamento della somma di L. 1.071.000 a titolo di corrispettivo di cinque inserzioni pubblicitarie sul suo giornale, che assumeva di avere effettuato per incarico della società ingiunta -, in parziale accoglimento dell’opposizione condannava la società opponente al pagamento della minor somma di L. 600.000, ritenuta la domanda fondata soltanto in parte.

Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la R..

Questa Corte, con la sentenza 1 dicembre 2003, n. 18313, ha ravvisato una radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, la quale, sul punto relativo alla prova del numero delle inserzioni pubblicitarie effettuate sul giornale della ricorrente, da costei indicate in numero di cinque, per un verso riteneva che la circostanza risultava documentata dalla cinque copie del giornale prodotte in giudizio e, per l’altro verso, assumeva che la circostanza non emergeva dalla deposizione dei testi escussi, i quali non avrebbero riferito anche degli "ulteriori inserti pubblicitari".

Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Agropoli.

Riassunta la causa da parte della R., il Giudice di pace di Agropoli, con sentenza depositata il 4 luglio 2005, ha "rigettato la domanda attorea per quanto di ragione" e non accolto "la domanda di spese di lite, per quanto di ragione".

Ha cosi motivato il Giudice di pace: "Dall’esame della documentazione prodotta in atti non risulta provata la commissione scritta con relativa pattuizione e sottoscrizione delle parti. Se ciò si fosse verificato l’attrice dovrebbe essere in possesso di una prova scritta comprovante quanto asserito e che costituirebbe la prova liberatoria, che, visti gli artt. 2721 e 2726 cod. civ., non può avvenire a mezzo prova testimoniale".

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la R. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e di principi generali di diritto. Il Giudice di pace avrebbe dovuto attenersi a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, che non aveva affatto ritenuto inammissibile la prova testimoniale espletata nel primo grado di giudizio, avendo demandato al giudice di rinvio di valutare solo la insanabile contraddittorietà della motivazione. Non avendo la Corte provveduto a rilevare d’ufficio l’eventuale inammissibilità della prova testimoniale espletata nel primo grado, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, su tale questione si era formato il giudicato interno, di talchè la questione stessa non era più proponibile nel giudizio di rinvio.

1.1. – Il motivo è fondato.

Con la sentenza rescindente, questa Corte ha demandato al giudice del rinvio di procedere ad un nuovo esame delle risultanze processuali documentali e testimoniali, senza incorrere nel vizio di radicabile ed insanabile contraddizione occorso nella decisione del Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Nel giudizio di rinvio restava preclusa ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della prova testimoniale già raccolta, il cui riconoscimento, costituendo necessario presupposto logico della pronuncia di cassazione, era implicitamente contenuto nella sentenza stessa, con effetti vincolanti nel procedimento di rinvio.

2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui la rincorrente denuncia l’assoluta mancanza di motivazione, ovvero la motivazione meramente apparente ed intrinsecamente contraddittoria.

La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Vallo della Lucania.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 8005

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 6.11.2008, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Matera ha rigettato l’istanza di restituzione di quattordici buoni fruttiferi postali di cui al decreto di sequestro probatorio in data 19.5.2006, ritenendoli corpi di reato in quanto direttamente e immediatamente riferibili all’attività di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe a danni delle decine di ditte indicate nei capi di imputazione contestati al F., suscettibili di confisca.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Matera, con ordinanza del 10.6.2010, la respinse, ritenendo il sequestro legittimo ed opportuno, stante la gravità del quadro indiziario emergente dagli ulteriori sviluppi investigativi e processuali (e di cui al decreto che dispone il giudizio in data 7.11.208), e la qualità di corpo di reato dei buoni sequestrati, in quanto profitto dei reati fine. Per quanto riguarda i due titoli emessi in data 15.12.2004, il Tribunale ha rilevato poi che, essendo il procedimento evoluto nella fase processuale del dibattimento, è inattuale il richiamo alle imputazioni provvisorie di cui al provvedimento cautelare e che, in considerazione delle date indicate come termine finale nei capi di imputazione del decreto che dispone il giudizio, non è possibile escludere l’esistenza di un rapporto diretto e pertinenziale di tali documenti con i reati contestati al F.. Dava quindi atto della richiesta di conversione del sequestro avanzata dal p.m. ai sensi dell’art. 262 c.p.p., comma 3, sulla quale non provvedeva ritenendone la proponibilità, a seguito del rigetto dell’istanza di restituzione, avanti al giudice che procede.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che nel caso trattasi di sequestro probatorio ex art. 252 c.p.p. operato dai Carabinieri in sede di perquisizione e mai convalidato, che l’istanza di restituzione era stata arbitrariamente rigettata in violazione delle disposizioni di cui all’art. 262 c.p.p., comma 4, artt. 262 e 258 c.p.p. non sussistendo alcuna delle ipotesi previste dalla legge per il mantenimento del sequestro, e che i buoni di cui ai nn. 23 e 24 del verbale di perquisizione e sequestro non avevano alcun vincolo di pertinenza con i reati contestati, e sul punto il provvedimento ha fornito una motivazione apparente.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

Va premesso che il sindacato di legittimità va circoscritto, nel caso di specie, alle sole censure di violazione di legge, nonchè alla verifica di un apparato argomentativo non meramente apparente;

infatti, l’art. 325 c.p.p., consente la ricorribilità per Cassazione delle ordinanze del Tribunale del riesame in tema di sequestro da parte delle persone interessate solo "per violazione di legge", per tale intendendosi il vizio indicato nell’art. 111 Cost., e art. 606 c.p.p., lett. b) e c). Di conseguenza il controllo di legittimità non può estendersi all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. Sez. Un., 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino). Ne consegue che – come è stato affermato da questa Corte con specifico riferimento al decreto di sequestro probatorio – deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione che si risolva in una censura di difetto di motivazione sulle esigenze probatorie quando il provvedimento gravato, pur laconicamente, abbia sul punto fornito una spiegazione tale da consentire di rintracciare l’itinerario decisorio, sottraendone l’approdo al sospetto di violazioni o errata interpretazione del dato normativo o di manifesta arbitrarietà (Cass.Sez. 2, sentn. 39382/2008, Rv. 241881; Sez. 3, 36160/2004).

Nel caso di specie, e in riferimento al vincolo di pertinenza dei beni in sequestro, il ricorrente ha nella sostanza svolto ragioni che costituiscono una critica alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, come appare evidente, in particolare, con riferimento ai buoni in data 15.12.2004, gli unici per i quali è stata specificamente e concretamente posta la questione dell’esistenza di un nesso di strumentalità della cosa rispetto al fatto oggetto di accertamento, non essendo censurabile in questa sede la motivazione dei giudici di merito in riferimento alla determinazione dell’epoca dei commessi reati, come risultante dall’evoluzione delle indagini e dai capi di imputazione contenuti nel decreto che dispone il giudizio. Nel primo ricorso in data 1.12.2008, convertito in appello, nessun specifico motivo è stato, poi, avanzato dal ricorrente sulla necessità di convalida del sequestro dei beni in questione e sulla mancata convalida da parte del pubblico ministero, e pertanto sul punto il ricorso è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Rammenta infine il Collegio che, in tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la fondatezza dell’accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato ed al controllo dell’esatta qualificazione dell’oggetto del provvedimento come corpo del reato, nel senso che deve essere accertata l’esistenza della relazione di immediatezza di cui all’art. 253 c.p.p., comma 2 tra la cosa stessa e l’illecito penale (cfr. Cass. Sez. 5, sent.n.23240/2005, Rv.231902).

Tanto premesso, nessuna violazione o erronea applicazione della legge penale è ravvisabile nel provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale, attenendosi al suddetto principio, e facendo riferimento alle ipotesi d’accusa come risultanti dalle emergenze processuali, ha rilevato, in termini succinti, ma comunque adeguati (e, quindi, non sindacabili in questa sede) la sussistenza di tutti gli elementi emergenti in atti, e legittimanti il perdurare del vincolo cautelare;

in particolare, la natura di corpo di reato dei beni in sequestro (in quanto immediato reinvestimento del profitto dei reati fine, e documentazione contabile utile alle indagini, come già indicato nel decreto di perquisizione e sequestro), e la loro confiscabilità ai sensi dell’art. 240 c.p..

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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