Cass. civ. Sez. V, Ord., 25-07-2012, n. 13077

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Svolgimento del processo
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
"La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza n. 113/1/08 in data 11-3-2008, depositata il 28/10/2008 della CTR dell’Abruzzo confermativa della sentenza della CTP dell’Aquila che aveva accolto il ricorso di C.D. avverso l’atto di accertamento con il quale era stato attribuito al contribuente a fini IRPEF 1996 il reddito derivante dalla sua partecipazione in ragione del 33,33% alla società Lieco s.n.c. sottoposta a sua volta ad accertamento a fini ILOR, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.
Deve rilevarsi, conformemente al primo motivo esposto dall’Agenzia, che la controversia riguarda l’accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF a carico di un socio conseguente all’accertamento di maggior reddito a fini IRPEG a carico di una società di persone. Al riguardo, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto:
la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. T.U.I.R., e dei soci delle stesse (DPR n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto alla obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva della obbligazione (Cass., SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., SS. UU. 14815 del 2008).
Dato che nel caso di specie il giudizio è stato celebrato senza che fosse disposta nè la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nè la riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci, pare che il ricorso debba essere accolto, in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; pare quindi che debba essere cassata la decisione impugnata e l’intero giudizio, e che le cause riunite debbano essere rinviate alla Commissione tributaria provinciale adita, per la celebrazione del giudizio di primo grado, in cui il giudice di rinvio dovrà disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
Si propone quindi la trattazione della causa in camera di consiglio";
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Motivi della decisione
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della novità del principio affermato, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15328

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata da D.A.R. in relazione alla durata non ragionevole di un procedimento civile in materia di servitù, instaurato davanti al Tribunale di Salerno con atto del 13 maggio 1982 e ancora pendente alla data della richiesta, ha ritenuto che il diritto alla riparazione si prescriva entro il termine decennale, maturando la prescrizione "giorno per giorno", come nell’ipotesi di illecito permanente.

Pertanto il diritto azionato è stato riconosciuto, accogliendosi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione, entro il decennio anteriore alla proposizione della domanda, liquidandosi la somma di Euro 8.083,00, oltre agli interessi legali.

Per la cassazione di tale decisione il D.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, dell’art. 12 disp. att. c.c., sostenendosi l’incompatibilità fra la decadenza – prevista per l’esercizio del diritto all’equa riparazione e la prescrizione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c.:

tale norma prevede che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi da un termine certo, non individuabile, stante la variabilità del termine di ragionevole durata, che, in sostanza, viene determinato, sulla base di una valutazione delle emergenze del giudizio presupposto, proprio nel corso del giudizio scaturito dalla domanda di riparazione.

Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al criterio seguito per la liquidazione del pregiudizio, sia quanto alla durata "non ragionevole" del giudizio presupposto, sia in merito alla somma attribuita per ciascun anno di ritardo.

Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.

Le prime due censure, che possono essere congiuntamente esaminate in considerazione della loro intima connessione, attengono al tema della prescrizione in relazione alla domanda di riparazione. Non esistono ragioni per discostarsi dal prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine della prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto nel medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra prescrizione e decadenza se relative al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione delle iniziative processuali, che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cass. 20 dicembre 2009 n. 27719, Cass. 11 gennaio 2011, n. 478; Cass., 4 ottobre 2010, n. 20564).

Tale orientamento, del resto, è stato di recente confermato dalle Sezioni unite di questa Corte ().

Quanto alla determinazione del periodo di durata ragionevole, da un iato deve rilevarsi la fondatezza del rilievo circa l’adozione di standards superiori a quelli normalmente utilizzati come parametri di riferimento anche sulla base della giurisprudenza della Corte e.d.u., dall’altro deve constatarsi che la maggiorazione del complessivo periodo nella misura di trenta mesi, sulla base di ben individuate emergenze (tempi per la proposizione delle impugnazioni e per la riassunzione del processo) non risulta specificamente censurata.

Sotto tale profilo, per quanto si rileverà in seguito ai fini della decisione nel merito della causa, deve ritenersi che, con riferimento alla durata ragionevole del processo presupposto, ai tempi normali di definizione, individuati, secondo un orientamento consolidato, in sei anni, debba aggiungersi, per la ragione testè rilevata, un periodi di mesi trenta, di talchè il periodo di durata ragionevole debba considerarsi pari ad anni otto e mesi sei. La questione relativa al criterio di calcolo dell’indennizzo, non essendo tali parametri suscettibile di cosa giudicata (cfr, Cass., 15 novembre 2010, n. 23055, in motivazione), deve intendersi assorbita. In considerazione dei motivi accolti il decreto deve essere cassato.

Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, iniziato nel maggio del 1982 e ancora pendente nel marzo del 2009, articolatosi in due gradi di merito e in un giudizio di legittimità, considerato che – come sopra evidenziato – il periodo ordinario di anni sei deve essere elevato ad anni otto e mesi sci, deve determinarsi in anni diciotto e mesi quattro il periodo eccedente la durata ragionevole. Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in materia, consistente nell’attribuzione, per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale, della somma di Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1000,00 per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va liquidata la somma di Euro 17.560,00, con gli interessi legali dalla data della domanda.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 17.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.140,00, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15674 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società "Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia della Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua, delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica, imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un. solo avviso di "rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – , sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dallo stesso procedimento e la controversia, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessaci impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14315/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi, promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nei gradi di merito;

che pertanto, decidendo sui ricorso e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, causa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

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Corte Costituzionale, Sentenza n. 54 del 2002 GIUDIZIO ABBREVIATO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito di decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell’art. 456 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, <>.
Il Tribunale premette:
– che l’imputato, nel termine previsto dall’art. 458, comma 5, cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata, a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa l’avvenuto risarcimento del danno;
– che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza, ritenendo che <> ai fini della decisione;
– che nel corso degli atti introduttivi del dibattimento i difensori dell’imputato chiedevano l’applicazione, all’esito del giudizio, della riduzione di pena prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;
– che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, <>.
2. – Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, vigente la disciplina del giudizio abbreviato precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nonchè degli artt. 458, commi 1 e 2, e 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, il giudice, in esito al dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, avesse il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Pur riconoscendo che l’attuale disciplina del giudizio abbreviato é stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di costituzionalità analoghi a quelli che avevano indotto la Corte costituzionale a intervenire con la sentenza n. 23 del 1992.
Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata, a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad integrazione probatoria, la valutazione che il giudice é tenuto a compiere sulla necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua compatibilità con le finalità di economia processuale é infatti sottratta – esattamente come lo era prima dell’intervento della Corte il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti – a qualsiasi verifica da parte del giudice del dibattimento, nonostante dall’ammissione al rito abbreviato derivi la possibilità per l’imputato di fruire di una consistente riduzione di pena.
La mancata previsione del potere del giudice di applicare all’esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena, qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, si esporrebbe quindi alla medesime censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte dalla Corte, in quanto limita irragionevolmente nell’ulteriore svolgimento del processo il diritto di difesa dell’imputato in ordine alla concreta determinazione della sanzione.
Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perchè la struttura del rito in esame é ora radicalmente mutata, <>.

Considerato in diritto

1. – La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen. investe, sotto i profili della irragionevolezza e della lesione del diritto di difesa, la disciplina che non prevede il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell’imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria.
Nella specie l’imputato, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, aveva richiesto il giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla assunzione delle testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli avrebbero permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta, ritenendo l’integrazione probatoria non necessaria, con una motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in quanto a suo avviso la prova richiesta <>.
2. – Il rimettente sollecita un intervento additivo della Corte sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992: dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al dibattimento, il potere di valutare se la prova a suo tempo richiesta dall’imputato era necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella eventualità di condanna, la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen.
Con la sentenza n. 23 del 1992 (che a sua volta ricalcava la soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990 e n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali l’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero), era stata dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato.
La sentenza era intervenuta su un contesto normativo in cui presupposti per l’introduzione del rito erano la richiesta dell’imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla stregua di una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; la disciplina allora vigente prevedeva inoltre, quale condizione di ammissibilità, una valutazione positiva del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti.
La Corte, prendendo atto che sia la mancanza di consenso del pubblico ministero, sia la valutazione negativa del giudice per le indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato degli atti precludevano l’instaurazione del rito, aveva pertanto riconosciuto al giudice, in esito al dibattimento, il potere di sindacare tale valutazione, al fine di applicare la riduzione della pena.
A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell’imputato; inoltre, al giudice dell’udienza preliminare é ora attribuito il potere di assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Abbandonato quindi il parametro della definibilità allo stato degli atti, una valutazione di ammissibilità é prevista soltanto nell’ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria; valutazione i cui presupposti sono individuati dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili.
3. – Malgrado le profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato, con particolare riferimento ai meccanismi introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive all’instaurazione del rito basate sulla non definibilità del processo allo stato degli atti, il rimettente ripropone acriticamente la medesima soluzione a suo tempo indicata da questa Corte, cioé il potere di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena prevista dall’art. 442 cod. proc. pen.
Nel formulare tale richiesta il giudice a quo non tiene peraltro conto che ai fini dell’ammissibilità del giudizio abbreviato non si richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell’udienza preliminare é ora chiamato a verificare solo la necessità dell’integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento.
4. – La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, atteso che, al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.