Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-01-2011, n. 684

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Convalidatone l’arresto in flagranza di reato, avvenuto il 5.12.2003, il Tribunale di Foggia sezione di Cerignola procedeva, su richiesta dell’imputato C.F., a giudizio abbreviato, all’esito del quale con sentenza pronunciata il 12.1.2004 lo mandava assolto dalla contestata imputazione di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari. Assoluzione deliberata con la formula del fatto del costituente reato sul presupposto della mancanza di prova di una effettiva intenzione del prevenuto di sottrarsi alla misura cautelare domestica.

2. Giudicando sull’impugnazione del Procuratore Generale presso quella Corte distrettuale, la Corte di Appello di Bari con la sentenza in data 17.11.2008, richiamata in epigrafe, ha rigettato l’appello del pubblico ministero e confermato la sentenza liberatoria di primo grado.

Sulla scia delle deduzioni espresse nella sentenza di primo grado la decisione di appello è incardinata sul duplice concorrente rilievo, secondo cui nel concreto caso dell’imputato C. costui – da un lato – non avrebbe manifestato un reale intento di sottrarsi alla misura cautelare domiciliare o di eluderne la disciplina, dal momento che è stato sorpreso in pigiama davanti alla porta dello stabile di (OMISSIS) in cui è sita (al secondo piano) la sua abitazione, e – d’altro lato – che il contegno del medesimo imputato non è stato idoneo ad impedire od ostacolare un agevole rapido controllo dell’osservanza della misura inframurale da parte degli agenti di polizia operanti. Di tal che la condotta del C., colto nell’atto di colloquiare con altre due persone (due giovani velocemente dileguatisi alla vista dei poliziotti), avrebbe potuto giustificare l’inasprimento della misura custodiale, ma non può ritenersi di per sè sufficiente ad integrare la contesta fattispecie criminosa di cui all’art. 385 c.p., comma 3. 3. Avverso l’illustrata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Bari, deducendo unitario vizio di erronea applicazione dell’art. 385 c.p. e di contraddittorietà della motivazione.

La Corte di Appello, pur riconoscendo che la giurisprudenza di legittimità riconduce con stabile orientamento interpretativo la nozione di domicilio o abitazione, quale sede di esecuzione della cautela domiciliare, al solo luogo di concreto svolgimento della vita domestica con esclusione di ogni altro spazio o pertinenza (quali, tra le altre, le aree o spazi condominiali), prospetta una autonoma e fuorviante rilettura degli elementi costitutivi del reato di evasione sanzionato dall’art. 385 c.p., comma 3, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Per un verso, infatti, i giudici di appello attribuiscono al dolo del reato una connotazione ulteriore (un quid pluris) rappresentata dalla peculiare volontà di sottrarsi alla esecuzione della misura ed ai relativi periodici controlli dell’autorità. Ciò che, in definitiva, conferisce all’elemento soggettivo del reato una scansione di specificità del dolo, che è del tutto estranea alla fattispecie, per la cui realizzazione è necessario e sufficiente che il soggetto agente si allontani coscientemente dallo stretto ambito spaziale dell’abitazione, propria o di terzi, designata come sede della misura cautelare domiciliare. Per altro verso, poi, i giudici di appello sembrano evocare, sul piano ontologico del reato, un evento ulteriore (un potenziale evento di danno) integrato dalla effettiva compromissione dell’opera di vigilanza dell’autorità sul rigoroso rispetto della misura domestica, di guisa che – per trarre le logiche conseguenze di un siffatto ragionamento – dovrebbe inferirsi l’insussistenza del reato ogni qual volta non risultino vulnerate o ritardate la possibilità e l’immediatezza dei controlli di p.g. per effetto della rapida individuazione del soggetto sottoposto a cautela domestica.

4. Il ricorso del Procuratore Generale di Bari è assistito da fondamento.

La motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bari è effettivamente incentrata su argomenti e valutazioni giuridiche che mistificano gli elementi integrativi della fattispecie criminosa ascritta all’imputato C.F..

A. La premessa del condivisibile giudizio censorio espresso dal ricorrente sulla decisione non può che essere costituita dall’oggettivo dato per cui la misura cautelare degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284 c.p. è una misura coercitiva custodiale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carcere (basti pensare a quelli relativi ai termini di durata massima o di fase), che -in ragione di un meno stringente quadro di esigenze di cautela socialpreventive o probatorie (artt. 274 e 275 c.p.p.)- l’indagato o imputato è ammesso a sopportare in luogo diverso dal carcere, cioè presso la propria abitazione o altre equipollenti strutture domiciliari o assistenziali. Sicchè i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti allo status libertatis del soggetto indagato o imputato (o condannato, in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 8 ord. penit.) con una misura custodiale sono interamente riprodotti nella custodia cautelare domiciliare. E’ da tale qualificazione e collocazione sistematica della misura che traggono origine i limiti e i caratteri che, per i fini previsti dal reato di evasione di cui all’art. 385 c.p., comma 3, sono stati oggetto degli stabili indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice in tema di definizione della nozione di abitazione o domicilio nonchè di latitudine dell’elemento soggettivo del reato.

B. La fattispecie criminosa dell’evasione ex art. 385 c.p., comma 3 è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l’esigenza dell’amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l’esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Sicchè non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, nè la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, nè la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (cfr. Cass. Sez. 6, 27.4.1998 n. 6394, Bemi, rv. 210912:

"Integra gli estremi del reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perchè ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell’autorità").

C. Erroneamente la Corte di Appello di Bari introduce nell’elemento materiale del reato un connotato additivo, quale quello rappresentato dall’avere la condotta dell’agente dato luogo ad una concreta elusione o ad una più difficoltosa opera di controllo dell’osservanza della misura da parte degli organi di p.g. preposti alla vigilanza della persona in stato di arresti domiciliari. Si tratta, infatti, di dati non additivi o ulteriori, ma di caratteri coessenziali al reato che si coniugano in rapporto di diretta immanenza alla condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, costituendone la struttura tipica, che sul piano normativo è realizzata -come detto- da qualsiasi forma di sottrazione o elusione rispetto alla misura domestica ed al suo stretto ambito spaziale di rigorosa interpretazione, senza necessità alcuna di ulteriori evenienze fattuali (controlli di p.g. sulla "localizzazione" del soggetto in stato di regime cautelare risultati più o meno laboriosi), come impropriamente si assume nella sentenza impugnata.

La materialità del reato è offerta, in termini di attuazione della fattispecie, dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede degli arresti domiciliari, pur se le motivazioni dell’agire dell’imputato non si traducano nella decisione di sottrarsi in via definitiva (rendendosi latitante) alla misura domestica, come nel caso in cui – ad esempio – l’agente abbia voluto allontanarsi solo in via temporanea dal domicilio custodiale e con il proposito di ritornarvi (Cass. Sez. 6, 22.2.1999 n. 3948, Fiore, rv.

213887).

D. Del pari erronee vanno ritenute, come puntualmente deduce il ricorrente P.G., le attribuzioni con le quali la Corte territoriale qualifica l’elemento soggettivo del reato sino a configurarlo, in buona sostanza e in modo improprio, come dolo specifico, laddove reputa necessaria – ai fini della colpevolezza dell’evaso domiciliare – la prova della sua particolare volontà di sottrarsi alla misura cautelare domestica. Il reato punito dall’art. 385 c.p., comma 3 è e rimane caratterizzato da dolo generico, ad integrare la cui latitudine precettiva è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare. Di qui l’ovvia conseguenza che il fatto di allontanarsi dal domicilio o abitazione giammai può essere equiparato ad una mera violazione delle prescrizioni attinenti agli obblighi imposti con la misura domestica (art. 276 c.p.p.) con effetti escludenti il reato di evasione, come sembra supporre la Corte di Appello di Bari, dal momento che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione) rappresenta per definizione l’obbligo essenziale del sottoposto alla misura domestica e non una semplice imposizione allo stesso inerente (Cass. Sez. 4,3.6.1997 n. 1554, P.M. in proc. Cuoco, rv. 207924).

E. L’errore prospettico, in tema di ricostruzione della tipicità normativa della fattispecie criminosa contestata al C., è vieppiù palese, allorchè si osservi come la stessa Corte territoriale si sia ben rappresentata la rigorosa definizione della nozione di abitazione o domicilio funzionale alla previsione di cui al combinato disposto dell’art. 385 c.p., comma 3 e art. 284 c.p.p., coerente con le anteriori precisazioni esegetiche sulla fattispecie espresse da questa S.C.. In guisa da non potersi considerare di per sè solo legittimo lo stazionare del C. nell’androne condominale o presso il portone dell’edificio in cui si trova il suo appartamento, intento a dialogare con due individui subito fuggiti all’apparire degli agenti di polizia (così come, a riprova del dolo che ha sorretto il suo contegno, lo stesso C. si affretta a risalire in casa), sebbene l’imputato abbia indossato abiti (un pigiama) che appaiono smentire un suo scopo di sottrarsi del tutto alla misura cautelare. Valutazione, quest’ultima, inconferente ed estranea alla fattispecie, perchè C. ha in tesi già consumato il reato, uscendo senza autorizzazione dal suo appartamento. In vero la nozione di abitazione quale luogo di esecuzione della misura cautelare inframurale domestica non può non ritenersi intrinsecamente circoscritta alla sola area della dimora in senso stretto, vale a dire al solo luogo e spazio in cui la persona conduce la vita domestica e non certo anche alle pertinenze condominiali (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 7.1.2003 n. 15741, Favero, rv. 226808; Cass. Sez. 6,17.1.2007 n. 4143, Bompressi, rv.

236570; Cass. Sez. 6,18.12.2007 n. 3212/08, P.M. in proc. Perrone, rv. 238413: "Agli effetti dell’art 385 c.p. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante.

In conclusione affatto lacunosi ed erronei si delineano sia l’accertamento della materialità del reato di evasione contestato a C.F., sia la complementare e inscindibile verifica dell’elemento soggettivo del reato (dolo generico), quanto a verifica delle circostanze e delle modalità della condotta del giudicabile, evidenzianti o meno una sua cosciente volontà di uscire senza ragione e senza autorizzazione dalla sua abitazione.

Per l’effetto l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio con riferimento agli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, del reato contestato all’imputato, alla Corte di Appello di Bari, che – per i fini di cui all’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 – si uniformerà alle indicazioni ermeneutiche e metodologiche dianzi illustrate ed ai criteri valutativi postulati dalle decisioni di legittimità sopra richiamate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 220 Collocamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il sig. F.K., cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha denegato la sua regolarizzazione come lavoratore dipendente sussistendo i motivi ostativi di cui all’art. 1, comma 8, lett. a) del D.L. 195/2002.

In ricorso è stata denunciata, con un unico motivo, la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 in quanto, a dire del ricorrente, dal semplice richiamo normativo non sarebbe possibile evincere quale sia il motivo per il quale la Questura non ha rilasciato il prescritto nulla osta.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Acquisita la documentazione necessaria con ordinanza istruttoria, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Dall’esame della detta documentazione risulta che il 24 gennaio 2001 il ricorrente, unitamente a due connazionali, in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato il 3 giugno 2000 dal Prefetto di Brindisi, fu accompagnato coattivamente alla frontiera marittima di Bari ed imbarcato su motonave in partenza alle 23,00 diretta a Durazzo, per il rimpatrio in Albania.

Costituisce jus receptum che è legittimo il diniego di legalizzazione del lavoro irregolare dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in quanto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. n. 195 del 2002, convertito in L. 9 ottobre 2002 n. 222, tale provvedimento non è revocabile (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2540).

In tal caso, invero, il diniego di regolarizzazione si impone come atto vincolato (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1909).

Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur se asseritamente carente di motivazione, in quanto provvedimento vincolato, supera de plano la prova di resistenza prevista dall’art. 21octies, comma 2, prima parte, della L. n. 241/1990, sicché non sarebbe né utile né economico annullare un provvedimento che dovrebbe inevitabilmente essere riadottato con lo stesso contenuto dispositivo.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione avuto riguardo alla particolarità della materia.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 7468 Responsabilità dell’appaltatore Rovina e difetti dell’immobile

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’8 gennaio 2001 G.E. evocava, dinanzi al Tribunale di Alba, M.G. e premesso di svolgere l’attività di antiquario, esponeva che nei primi mesi del 1998 aveva ricevuto in conto vendita da un cliente un dipinto da attribuirsi al Pa. dal titolo "Lo svenimento di Ester", da valutarsi intorno a L. 35.000.000 – 40.000.000, per il quale aveva raggiunto un accordo per la vendita con tale avv.to P. A., pattuendo il prezzo di L. 42.000.000; successivamente il quadro veniva ritirato da una terza persona, tale P.L., qualificatosi come P.M. e nipote dell’avv.to P., il quale esibiva una carta d’identità contraffatta e consegnava a titolo di acconto due assegni dell’importo di L. 15.000.000 ciascuno; verificata la non esigibilità di dette somme, l’attore responsabile del bene in quanto custode, versava al proprietario del dipinto, C.F., l’intero prezzo a titolo di acquisto. Aggiungeva che il 21 giungo 1998 veniva telefonicamente raggiunto da un anonimo interlocutore, che qualificatosi come antiquario della (OMISSIS), gli comunicava di avere visionato il quadro trafugato in alcuni locali di proprietà di M.G. in (OMISSIS), per cui lo contattava immediatamente e questi gli confermava di possedere il quadro.

Presentata denunzia, la Procura della Repubblica di Alba disponeva perquisizione domiciliare nei confronti del M. ed il quadro veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad un documento rinvenuto a tergo del dipinto a firma del prof. A., studioso d’arte; il Tribunale di Alba – Sez. distaccata di Bra condannava P. L. per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, 495, 482 e 477 c.p., per cui l’attore chiedeva al GIP il dissequestro del quadro, richiesta che, unitamente a quella presentata dal M., veniva respinta con ordinanza del 7.3.2000, rimettendo le parti innanzi al tribunale civile per la risoluzione della controversia. Ciò precisato, il G. chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla restituzione del bene.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la riconsegna del dipinto da lui regolarmente acquistato da D.G., con la partecipazione di un mediatore (tale Pr.Sa.), con il pagamento di L. 30.000.000, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, respingeva la domanda attorea e dichiarava che M. G.P. aveva diritto alla restituzione del dipinto in questione, attualmente in sequestro nell’ambito del procedimento penale n. 1444/98, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese.

In virtù di rituale appello interposto dal G., con il quale egli lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto la buona fede del M. al momento dell’acquisto, mentre andava esclusa sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (comportamento del M. in sede di perquisizione dei Carabinieri che inizialmente aveva negato il possesso del dipinto; le dichiarazioni rilasciate dal D., venditore del quadro; il prezzo pagato, sensibilmente inferiore al valore de bene;…), nonchè la circostanza di non avere provveduto ad una compensazione delle spese di lite a fronte di una legittima iniziativa del G., la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il G. legittimo proprietario del dipinto in contesa.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva ad causarti sollevata da parte appellata era infondata (e non inammissibile ex art. 346 c.p.c. perchè solo meglio specificata in secondo grado), traducendosi in una contestazione dell’effettiva titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, posto che il G. aveva affermato di esserne il titolare per acquisto fattone dal C.; del pari riteneva infondata l’eccezione di non titolarità del bene da parte dell’attore anche nel merito, avendo lo stesso G., responsabile del dipinto ex recepto (per la custodia) ed ex mandatu (perchè ricevuto in conto vendita), corrisposto al C. il prezzo di cessione, come confermato dalla scrittura a sua firma del 20.7.1998, essendo irrilevante che al momento della cessione il venditore non disponesse del possesso del bene. Ciò premesso, affermava che la condotta del M. al momento della perquisizione effettuata dalle Forze dell’Ordine aveva compromesso la linea difensiva della sua totale estraneità e solo successivamente aveva ripiegato sulla linea difensiva dell’acquisto fatto in buona fede; del pari, quanto al secondo elemento indiziario, quale l’episodio della visita del C., ne aveva reso una versione del tutto inattendibile; infine, quanto a terzo elemento indiziario, il comportamento del M. al momento della conclusione del contratto con il D., osservava che, proprio per la poca attendibilità delle dichiarazioni rese dal D. circa la provenienza del dipinto, aveva richiesto di formalizzare la vendita come effettuata dal D. quale legittimo proprietario e non già mandatario del B.. Per tutte dette circostanze riteneva dimostrata la mala fede dell’appellato al momento dell’acquisto o quanto meno la sua colpa grave, ritenuto assorbito l’ulteriore motivo sulle spese processuali, che andavano rideterminate. Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il M., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il G. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il versamento del prezzo da parte del G. al C. – dopo la consumazione della truffa – fosse avvenuto a titolo di controprestazione di un contratto di compravendita e non già a titolo di risarcimento per inadempimento di un contratto complesso. In altri termini, il giudice del gravame erroneamente avrebbe ritenuto che il G. fosse proprietario del dipinto al momento della proposizione dell’azione, mentre l’assenza della proprietà era stata accertata dalla sentenza penale di secondo grado con la condanna del P. per truffa consumata ai danni del G..

La tesi sostenuta in sentenza secondo cui il versamento del prezzo da parte del G. all’originario proprietario del quadro, il C. (che precedentemente glielo aveva affidato conferendogli un mandato alla vendita), abbia consacrato e perfezionato un contratto di vendita, a prescindere dalla disponibilità del bene da parte dello stesso venditore, che nel frattempo, a mezzo del mandatario (lo stesso G.), lo aveva consegnato, a titolo di acquisto, a P.L. (sebbene qualificatosi come P.M. e nipote dell’avv.to P., già interessato all’acquisto del bene), non è condivisibile.

Questa corte ha sempre ritenuto che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c. in correlazione all’art. 640 c.p.), ma annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell’intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata (v. Cass. 26 maggio 2008 n. 13566; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7322).

Si ha così che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non può mai di per sè essere causa di nullità del negozio, meno che mai di inesistenza, sotto il profilo della sua illiceità, ma, inteso come vizio della volontà, può portare soltanto all’annullamento del negozio viziato (v. Cass. 8 maggio 1969 n. 1570) ed ai sensi dell’art. 1427 c.c., il negozio resta in vita sino a quando, ad iniziativa della parte interessata, non sia posto nel nulla mediante sentenza costitutiva (v. Cass. 20 febbraio 1962 n. 343).

Tutto ciò comporta, con riguardo alla vendita, che il soggetto attivo il quale riceve la cosa, col consenso sia pure viziato, dell’avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest’ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparto degli effetti dell’azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1445 c.c. (in relazione all’art. 2652 c.c., n. 6 e art. 2690 c.c., n. 3).

Dai principi suesposti la sentenza gravata si è discostata allorchè ha affermato la validità ed efficacia del contratto di vendita intervenuto tra il G. ed il mandante C.; pertanto il motivo va accolto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1153, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di merito ritenuto l’acquisto avvenuto in mala fede sulla base delle dichiarazioni sospette rese dal D., del tutto irrilevanti ai fini del trasferimento. Aggiunge che quanto alla visita del C., anche le dichiarazioni di quest’ultimo risultano del tutto incongrui e contraddittorie, nè la reazione avuta dal ricorrente in sede di perquisizione dei Carabinieri è circostanza che possa incidere sulla buona fede, essendo espressione di un normale "metus" del cittadino di fronte ad una improvvisa perquisizione.

Le plurime censure denunciate con il motivo in esame, con e quali vengono prospettate doglianze che sotto diversi profili investono l’accertamento sulla buona fede del ricorrente al momento dell’acquisto, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, debbono ritenersi superate, trattandosi di doglianze necessariamente collegate alla questione pregiudiziale.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa Corte di Appello di Torino affinchè provveda in ordine al motivo concernente la qualificazione della dazione di denaro effettuata dal G. in favore del mandante C., dopo la consegna del quadro al P., e perchè si pronunci, nel rispetto degli enunciati principi, sugli effetti degli artifici e raggiri (dolus malus) sulla vendita e nei successivi rapporti legati alla cessione del medesimo bene.

Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2010) 02-03-2011, n. 7977

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 4 marzo 2010 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa in data 7 settembre 2009 dal Tribunale di Genova con la quale D.G., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato di rapina impropria, commesso in (OMISSIS) all’interno di un supermercato e avente ad oggetto tre lattine di birra, ed era stato condannato, con la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 e le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 628 c.p., comma 2, osservando che la minaccia era stata posta in essere in un momento distinto rispetto alla precedente condotta di impossessamento, avendo l’imputato reagito lanciando delle lattine di birra contro gli impiegati del supermercato che gli contestavano, a suo parere ingiustamente, di aver rotto delle bottiglie di vino alcune ore prima nell’esercizio commerciale. Il ricorrente aggiunge che la lattina di birra che aveva in mano quando si era allontanato era una di quelle prese per minacciare gli impiegati e che, dato anche il valore irrisorio della lattina, non aveva l’intenzione di impossessarsene, per cui sarebbe errata la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria.

Il ricorso è inammissibile.

Con il ricorso si tende infatti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, riproponendo peraltro argomenti prospettati nell’atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva della mancanza di relazione diretta tra l’episodio della violenza e l’impossessamento ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato, sulla base del verbale di arresto e dei relativi allegati, che:

"…l’imputato, dopo essere nuovamente entrato nel supermercato ove circa due ore prima aveva rotto due bottiglie di vino (senza risarcire il danno), fu avvicinato dal direttore del punto vendita che gli aveva comunicato che, oltre all’importo dell’eventuale acquisto, avrebbe dovuto corrispondere anche il prezzo delle due bottiglie rotte. Al che il prevenuto prelevò delle lattine di birra e giunto alla barriera delle casse aveva manifestato l’intenzione di non pagare alcunchè; alle richieste dell’impiegata addetta (e del Direttore) egli dopo aver proferito l’espressione minacciosa "ti spacco la faccia" scagliava due delle tre lattine contro la cassiera (una al volto e l’altra al tronco del corpo) allontanandosi poi con la terza lattina, insieme con un altro individuo…". Sulla base di tale ricostruzione dei fatti la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, essendo state la violenza e la minaccia poste in essere "nell’occasione dell’impossessamento", fondatamente fossero stati ravvisati nella condotta dell’imputato gli estremi della rapina c.d. impropria ( art. 628 c.p., comma 2), ponendo in evidenza non solo la contestualità temporale tra l’impossessamento delle tre lattine di birra, di cui una portata via, e l’uso della violenza o minaccia ma anche la finalità della reazione aggressiva messa in atto dal D., reazione intervenuta dopo il rifiuto di pagare la merce e diretta quindi ad assicurarsi il possesso della merce sottratta oltre che a sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, ivi comprese la denuncia e l’arresto.

Il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti (sostenendo che non aveva inteso impossessarsi della lattina che aveva tra le mani quando si era allontanato, che serviva solo a "perpetrare la minaccia e allontanarsi dal luogo dei fatti" dopo l’accesa discussione con i dipendenti del supermercato), senza prendere nemmeno in considerazione la dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e basata sulle risultanze del verbale di arresto.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze processuali, esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, e sulla base di corrette valutazioni giuridiche. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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