Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 18-10-2011, n. 37684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 30.9.2008, il G.U.P. del Tribunale di Palermo dichiarò A.A. responsabile dei reati di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 e art. 648 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche, con la diminuente per il rito – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 30.9.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto il procedimento, a carico di ignoti, era stato archiviato in data 18.5.2005 ed è stato riaperto con decreto, emesso ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen., dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 29.1.2007, sulla base di nuovi elementi ricavati da una nota della Stazione Carabinieri di Palermo Falde, in data 25.4.2005 (erroneamente indicata nel ricorso in 24.5.2005), pervenuta alla Procura di Palermo in data 4.5.2005 e quindi anteriore sia alla richiesta che al provvedimento di archiviazione, sicchè doveva essere nota sia al P.M. che al G.I.P., prima dell’archiviazione; la Corte territoriale ha rilevato che tale nota non era contenuto nel fascicolo a carico di ignoti e che per elementi nuovi si devono intendere anche quelli preesistenti all’archiviazione ma non conosciuti e valutati; la nota peraltro è indicata in copertina; il procedimento ancorchè formalmente contro ignoti doveva ritenersi a carico dell’imputato; da ciò deriverebbe la illegittimità del decreto di riapertura delle indagini, l’improcedibilità dell’azione penale e l’inutilizzabilità degli atti anche nel giudizio abbreviato;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità basata sull’individuazione fotografica di fotogrammi estrapolati dall’impianto di video registrazione della banca, di pessima qualità in quanto in bianco e nero, sgranate e lontane; inoltre la persona ripresa indossa un cappellino di lana, sicchè la persona offesa avrebbe solo creduto di riconoscere l’imputato; la Corte territoriale ha affermato che i fotogrammi non erano così scadenti da impedire il riconoscimento e che i Carabinieri avevano potuto rilevare che la persona che effettuò i prelievi in data 11 ed in data 12 febbraio era la stessa;

il ragionamento sarebbe illogico giacchè la conclusione dei Carabinieri (verosimilmente determinata da caratteri antropometrici e da capi di abbigliamento) non vale a far ritenere corretto il riconoscimento della persona offesa; il fatto che l’imputato fosse noto alla persona offesa in quanto marito della domestica della figlia, circostanza che non implica che frequentasse l’abitazione tanto da essere riconoscibile; è stato trascurato il dato dell’età della persona offesa, ultrasettantenne all’epoca dei fatti e dell’individuazione, nonchè l’ipotesi dell’errato riconoscimento di persona già vista; il mancato rispetto delle forme previste per la ricognizione comporterebbe maggior rigore motivazionale;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Anzitutto non è necessaria l’autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini nell’ipotesi in cui, successivamente all’archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, siano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, in quanto, in tal caso, si tratta di procedimenti del tutto autonomi, con la conseguenza che manca il presupposto della autorizzazione giurisdizionale e cioè la riapertura di uno stesso procedimento. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28707 del 7.6.2005 dep. 29.7.2005 rv 232291).

Infatti, nel procedimento contro ignoti non è richiesta l’autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall’art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l’archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13040 del 28.3.2006 dep. 12.4.2006 rv 233198).

In ogni caso l’art. 414 cod. proc. pen. prevede che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini sia rilasciata a fronte dell’esistenza di nuove investigazione e non presuppone affatto l’acquisizione di nuovi elementi, a differenza di quanto previsto dall’art. 434 cod. proc. pen. per la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

La corte territoriale ha infatti ritenuto che i fotogrammi consentissero la individuazione ed ha escluso ipotesi di condizionamento psicologico della persona offesa.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicchè l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata legazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, Infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf mass N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7035 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha attribuito, a norma dell’art. 2051 cod. civ., in solido all’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina – già Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina – e al Comune di Massa Lubrense la responsabilità dell’incidente occorso in data (OMISSIS) a E.S., all’epoca undicenne, caduto dalla bicicletta a causa di un dislivello di 6 cm. del manto stradale dovuto ad un’ escavazione di cm. 60 x 60, profonda 6 cm., posta intorno ad un tombino, eseguita dall’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina, non segnalata neppure dal Comune, sì da costituire insidia o trabocchetto, a cui incombeva l’obbligo della vigilanza, controllo e manutenzione dei tombini e chiusini posti sulla strada che, a norma dell’art. 2, comma 7, del nuovo codice entrato in vigore nel 1993 era divenuta comunale per i Comuni, come quello di Massa Lubrense, con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Ricorre per cassazione l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina cui resistono il Comune di Massa Lubrense che ha proposto ricorso incidentale, E.S. e l’Amministrazione Provinciale di Napoli, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, e l’Ina Assitalia. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti.

1.1 – Va preliminarmente respinto il rilievo di E.S. di inammissibilità per tardività del ricorso principale.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata il 29 dicembre 2005 e, non essendo stata notificata, il termine di impugnazione a norma dell’art. 327 cod. proc. civ. previgente era di un anno e quarantasei giorni.

Conseguentemente il termine scadeva il 14 febbraio 2007, e poichè dagli atti risulta che il 12 febbraio 2007 l’ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica nei suoi confronti a mezzo del servizio postale, il rilievo è da respingere.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce:

Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 100, 106, 112, c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., art. 91 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 100 c.p.c." per non aver la Corte di merito statuito sull’eccepita carenza di legittimazione processuale essendo estranea al processo.

Dalla sentenza impugnata infatti risulta che l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina è stata ritenuta corresponsabile in quanto appaltatrice dei lavori di conduttura per l’allaccio alla rete idrica richiesta da C.G. per l’esecuzione dei quali era stata scavata l’area sul manto stradale.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 106 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost." per non avere il giudice accolto l’istanza di chiamata in causa di C.G., richiedente l’allaccio alla rete idrica accollandosi l’onere delle opere murarie e la responsabilità … lo scavo, il ripristino e le autorizzazioni necessarie.

Il motivo è inammissibile perchè sia dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, sia dal fatto processuale riassunto dalla ricorrente emerge che sull’omessa pronuncia della domanda di chiamata in garanzia del terzo l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina non ha proposto appello incidentale.

3.- Con il terzo motivo la stessa deduce: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c." e lamenta che la Corte di merito ha applicato congiuntamente l’art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità del custode sulla cosa e l’art. 2043 cod. civ. per insidia e trabocchetto costituita dalla medesima senza considerare l’apporto causale del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale perchè la buca ed il tombino potevano essere soggettivamente evitati dal ragazzo e comunque vi era la responsabilità della predetta C.. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti la censura concernente l’attribuzione della causa dell’evento alla condotta del bambino, priva di qualsiasi critica logico-giuridica alla decisione impugnata che ha ampiamente motivato al riguardo è inammissibile, così come il richiamo all’inquadramento della fattispecie nell’art. 2043 o 2051 cod. civ. per carenza di interesse.

4.- Con il ricorso incidentale il Comune di Massa Lubrense deduce:

"Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 7 C.d.S., comma 2. Difetto di legittimazione passiva dell’ente locale comunale. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" e lamenta che il giudice di appello ha applicato il nuovo codice della strada entrato in vigore del 1993 mentre l’incidente è del 1989 allorchè vigeva il precedente codice della strada e poichè la strada era provinciale la responsabilità era della provincia. Il motivo è infondato.

Infatti in difetto di prova – che per il principio di vicinanza spettava al Comune di Massa Lubrense – di una popolazione, all’epoca dei fatti – 1989 – superiore a ventimila abitanti, detto ente era responsabile dei danni verificatisi nei tratti di strada attraversanti il centro abitato, pur se appartenenti al demanio provinciale, per effetto della L. 28 febbraio 1967, n. 105 secondo cui "giusta la L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. c, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani, comunque interferenti con i suddetti tratti di strada", tra i quali vanno ascritti quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale per le opere conseguentemente necessarie (Cass. 15779 del 2006, 8837 del 2007), ancorchè la loro esecuzione – nella specie allacciamento all’acquedotto – sia affidata ad un consorzio a norma della L. n. 650 del 1979, art. 9 (sostitutivo della L. n. 319 del 1976, ar. 6), ratione temporis applicabile – secondo cui "i servizi pubblici di acquedotto, fognature.. sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218." – dovendo i Comuni "in ogni caso ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l’esecuzione dei lavori" (precitato art. 1, comma 3).

3.1- Ulteriore censura è non aver accolto l’istanza di chiamata in giudizio della C., richiedente l’allaccio e perciò unica legittimata passiva.

La censura è inammissibile per le medesime ragioni espresse in relazione all’identica doglianza della ricorrente principale.

4.- Con il secondo motivo il Comune di Massa Lubrense deduce:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" lamentando che l’uso generale e diretto da parte dei cittadini della strada comporta l’impossibilità della custodia di essa e che comunque l’incidente era ascrivibile esclusivamente al danneggiato e al genitore che non lo aveva sorvegliato. Il motivo è infondato nella prima parte, inammissibile nella seconda.

Va infatti ribadito che l’impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era adibiti al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia (Cass. 12425 del 2008), apporre o controllare che l’appaltatore apponga se in tal senso è il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma del D.P.R. n. 393 del 1959, art. 8 e art. 14, comma 15, applicabili ratione temporis ("chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;.. " indicando "le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata..", diversamente dovendo rispondere, ancorchè unitamente all’appaltatore, dei danni derivati a terzi (Cass. 15383 del 2006, 19129 del 2011).

4.1.- Quanto poi alla responsabilità del danneggiato la censura è inammissibile non avendo il Comune richiamato nessuna circostanza di fatto, acquisita agli atti nei gradi di merito, che consenta a questa Corte di rilevare la violazione dell’art. 1227 cod. civ..

5 – il ricorso incidentale dell’amministrazione provinciale di Napoli proposto per l’ipotesi di ritenuta sua legittimazione passiva è conseguentemente assorbito. Concludendo il ricorso principale ed incidentale del Comune vanno respinti, mentre resta assorbito il ricorso incidentale della Provincia di Napoli.

Attese le alterne vicende del processo si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i ricorsi principale dell’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina ed incidentale del Comune di Massa Lubrense. Dichiara assorbito il ricorso della Provincia di Napoli. Compensano le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8926 Sentenze ecclesiastiche di nullità, delibazione

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Svolgimento del processo

1 – Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2011 D.S.A. e P.G. chiedevano congiuntamente che la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarasse l’efficacia nello Stato italiano della sentenza della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 28 settembre 2009, confermata in data 14 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva in data 5 marzo 2011 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità, per difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, del loro matrimonio celebrato in (OMISSIS).

Con sentenza n. 12 del 14 aprile 2011 la Corte d’appello adita rigettava la domanda, ritenendo che, pur non essendo la causa di nullità del vincolo di per sè ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica, la circostanza che dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di nullità fossero decorsi ben trent’anni, nel corso dei quali la coppia aveva vissuto "pubblicamente come tale", procreando tre figli, determinasse una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione.

Avverso tale decisione propone ricorso il D.S., affidato a sei motivi. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

2. – Deve premettersi che le reiterate richieste del ricorrente, nonchè dello stesso Procuratore Generale, di rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte impingono nel disposto del novellato art. 374 c.p.c., secondo cui la decisione della causa è rimessa alle sezioni unite quando la sezione semplice non condivide il principio di diritto enunciato da queste ultime: il Collegio, per le ragioni che saranno appresso indicate, ritiene di non doversi discostare dai principi costantemente affermati da questa Corte, anche a sezioni unite, circa le conseguenze, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, della diversa regolamentazione, nel diritto canonico ed in quello interno, del regime di rilevazione delle nullità.

Quanto agli altri profili che potrebbero suggerire l’intervento delle sezioni unite, va rilevato che il Primo Presidente di questa Corte ha già rigettato, con provvedimento in data 8 novembre 2011, l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente.

3 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’accordo di revisione del Concordato Lateranense (art. 6, comma 2), e del Protocollo addizionale (art. 4, lett. b, n. 3), nonchè degli artt. 1 e 29 Cost., sostenendosi che la coabitazione o la convivenza dei coniugi non sarebbero ostative alle delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale canonica, non comportando un contrasto assoluto con l’ordine pubblico italiano.

3.1 – Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che l’attribuzione di efficacia sanante alla consolidata comunione di vita tra i coniugi contrasterebbe con la disciplina del diritto canonico, che prevede, come nel caso in esame, ipotesi di nullità, e non di mera annullabilità del matrimonio.

3.2 – Con il terzo motivo il D.S. lamenta la violazione degli artt. 374 e 384 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte relativa all’irrilevanza della durata della convivenza dei coniugi ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo.

3.3 – Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata apoditticamente ritenuto che il decorso del tempo avesse fatto venir meno quella situazione di vizio del consenso "derivante da grave difetto di discrezione da parte dell’uomo attore".

3.4 – Con il quinto motivo si sostiene che la possibilità di attribuire efficacia sanante al rapporto, sulla base di una convivenza la cui durata sarebbe rimessa, caso per caso, alla valutazione discrezionale del giudice, finirebbe con violare i principi di ragionevolezza, nonchè, in assenza di elementi obiettivi di valutazione, di uguaglianza giuridica.

3.5 – Con l’ultimo motivo si sostiene la violazione degli artt. 7, 29 e 24 Cost., in quanto l’interpretazione recepita nell’impugnata decisione arrecherebbe grave vulnus al concordato e, quindi, al cittadino cristiano, non più in grado di conformarsi, nello stesso tempo, alla norma canonica e all’ordinamento statuale.

4 – Avanti di esaminare la questione giuridica che la presente vicenda pone, vale bene evidenziare preliminarmente, in quanto attinente al rito, l’infondatezza del rilievo mosso con il terzo motivo, che sembra invocare una sorta di sistema giurisprudenzale fondato sul "metodo del precedente", del tutto estraneo al nostro ordinamento. Premesso che i riferimenti alla decisione di questa Corte (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1343) richiamata dalla corte territoriale appaiono del tutto in conferenti (d’altra parte, se l’art. 374 c.p.c., comma 3, impone un vincolo negativo alle sezioni semplici, non è previsto alcun rimedio di natura impugnatoria in caso di violazione), deve rilevarsi che tale precetto non investe in alcun modo il giudice del merito.

4.1 – Passando al primo motivo di ricorso, assume prioritaria e assorbente valenza l’esame del tema inerente alla verifica della contrarietà all’ordine pubblico della differente disciplina del regime delle nullità nel diritto canonico rispetto al nostro ordinamento.

4.2 – La materia è permeata dalla particolare natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del principio di bilateralità, è consacrato nell’art. 7 Cost., comma 2, che fornisce copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Lateranensi, ivi espressamente indicati. Ed invero si è affermato che anche dopo l’entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni ed al protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e l’Italia, permane integra la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dei tribunali canonici per le cause volte ad accertare la nullità del matrimonio concordatario, vale a dire del matrimonio contratto, per libera, concorde, scelta delle parti, secondo le norme del diritto canonico e da quest’ultimo disciplinato nel suo momento genetico, anche per quanto attiene ai requisiti di validità: logico, irrefutabile corollario di quanto precede è che le controversie relative all’accertamento della nullità del matrimonio concordatario restino esclusivamente riservate "in toto" alla cognizione degli organi giurisdizionali dell’ordinamento canonico, fermo restando che il giudice dello Stato continua ad avere giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità attraverso il procedimento di delibazione, espletato peraltro, in base alla normativa del 1984, in modo ben più penetrante di quanto avvenisse ai sensi della normativa dei Patti Lateranensi del 1929 (Corte Cost., 1 dicembre 1993, n. 421).

4.3 – L’esigenza di ottemperare al principio pacta sunt serranda e, nello stesso tempo, quella di salvaguardare il rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento impongono di trovare un punto di equilibrio nelle non poche ipotesi in cui il diritto canonico e quello civile siano difformi.

Viene in considerazione, quindi, la necessità di delimitare il concetto di "ordine pubblico interno", che costituisce uno dei limiti essenziali da valutare in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, dovendosi ritenere tuttora efficace (Cass., sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809; Cass., 10 maggio 2006, n. 10796) il rinvio contenuto nell’art. 4, lett. b), del Protocollo addizionale del 1984 all’art. 797 c.p.c., che, in quanto divenuto parte integrante della convenzione che li richiama, prevalgono, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 2, sul generale criterio di collegamento di cui all’art. 64 della stessa legge.

La Corte costituzionale, premesso che "la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non è incompatibile con l’ordinamento costituzionale", con la pronuncia n. 18 del 1982 dichiarava l’illegittimità costituzionale della L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929), limitatamente all’esecuzione data all’art. 34, comma sesto, del Concordato, e della L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 17, comma 2, nella parte in cui le norme suddette non prevedevano che alla Corte d’appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spettasse accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici fosse stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenesse disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

Anche in conseguenza di tale pronuncia si addivenne agli accordi del 1984, in virtù dei quali, per quanto qui maggiormente interessa, si prevede che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano" (L. n. 121 del 1985, art. 8). Il Protocollo addizionale di tale legge precisa, poi, all’art. 4, lett. b), che, "ai fini dell’applicazione degli artt. 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine".

4.4 – Le Sezioni unite di questa Corte, con la nota decisione del 1 ottobre 1982 n. 5026 affermavano il principio secondo cui "la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto matrimoniale, così accennata da superare il margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è imposto rispetto all’ordinamento canonico". Dall’applicazione di tale criterio discendeva il corollario secondo cui una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statuale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica, in quanto tale differenza trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica.

4.5 – In applicazione di tali principi veniva affermata la possibilità di delibare le sentenze ecclesiastiche che avevano pronunciato la nullità di matrimoni concordatari in ipotesi in cui l’azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell’azione di nullità del matrimonio canonico nell’ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell’ambito dell’art. 123 c.c., comma 2 (cfr., fra le tante, Cass. 3 maggio 1984 n. 2677; Cass. 13 giugno 1984 n. 3535; Cass. 21 gennaio 1985 n. 192;

Cass. 18 febbraio 1985 n. 1376; Cass. 10 aprile 1985 n. 2370; Cass. 16 ottobre 1985 n. 5077; Cass. 15 novembre 1985 n. 5601; Cass. 4 dicembre 1985 n. 6064; Cass. 6 dicembre 1985 n. 6134; Cass. 7 maggio 1986 n. 3057; Cass. 7 maggio 1986 n. 3064; Cass. 31 luglio 1986 n. 4897; Cass. 1 agosto 1986 n. 4916; Cass. 15 gennaio 1987 n. 241).

4.6 – Successivamente, essendo emerso un orientamento secondo cui l’instaurazione del "matrimonio-rapporto", con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi, determina una condizione – da ricondursi nei principi essenziali dell’ordinamento statuale – preclusiva della possibilità di far valere vizi del "matrimonio- atto" (Cass., 18 giugno 1987, n. 5354), le Sezioni unite di questa Corte venivano chiamate a comporre il contrasto.

Con decisione in data 11 luglio 1988, n. 4700, veniva ribadito il precedente indirizzo, all’esito di una perspicua definizione della nozione di ordine pubblico interno e di una compiuta disamina delle tesi in base alle quali la comunione di vita fra i coniugi, per un determinato periodo, veniva considerata come elemento coessenziale, nel nostro ordinamento, alla disciplina del matrimonio, in maniera tale da non consentir la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità pronunciate rispetto a vincoli protrattisi nel tempo.

Non potendosi non rinviare, a fronte dell’ampiezza dei temi affrontati, all’intera motivazione della richiamata decisione, mette conto di richiamare l’osservazione secondo cui, essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, "comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno", non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano, proprio perchè derogate e superate dallo strumento concordatario.

Sulla base di tale premessa si è rilevato che, pur essendo la disposizione canonica che consente l’impugnativa del matrimonio in ogni tempo contraria al principio imperativo, contenuto nell’ordinamento statuale, secondo cui non è consentita l’impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo, ciò non-dimeno tale regola non costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento, nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell’impugnazione, anche in materia matrimoniale.

Esclusa, poi, la rilevanza dei principi costituzionali rispetto alla possibilità di predicare la stabilità del vincolo, realizzatasi anche attraverso la convivenza, come causa ostativa al rilievo del difetto genetico dell’atto costitutivo, si è posta in evidenza la sostanziale peculiarità della norma contenuta nell’art. 123 c.c., comma 2 (tale da non consentire la configurabilità di un principio fondamentale dell’ordinamento), tanto più che l’art. 123 c.c., comma 2, piuttosto che prevedere una sanatoria del "matrimonio-atto" ad opera del "matrimonio- rapporto", configurerebbe una presunzione iuris et de iure, in assenza di impugnativa entro l’anno, di inesistenza della simulazione. Si afferma, quindi, anche all’esito di una disamina dei rapporti fra il giudizio di divorzio e quello relativo alla nullità matrimoniale, che "la limitata portata della convivenza come coniugi" e "l’inesistenza nelle norme costituzionali di un principi chiaramente evincibile circa la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, anche se viziato", impediscono la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice, per la quale in cigni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso l’impugnazione dell’atto sarebbe comunque impedita dal detta convivenza come coniugi, che finirebbe col comportare "una sostanziale modifica dell’ordinamento".

5-1 principi affermati nella citata pronuncia sono stati costantemente applicati da questa Sezione, con numerosi arresti (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000 n. 4387r 7 aprile 1997 n. 3002, 17 giugno 1990 n. 6552 e 17 ottobre 1989 n. 4166), rispetto ai quali si pone in contrasto soltanto quello richiamato nell’impugnata decisione (Cass. n. 1343 del 2011), che; da un lato richiama talune osservazioni contenute nella nota decisione delle Sezioni unite n. 19809 del 2008, dall’altro, pone in evidenza il rilievo attribuito nell’ordine pubblico italiano al matrimonio- rapporto.

Quanto a quest’ultimo profilo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dai principi affermati alle lezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4700 del 1988, con dovizia di argomentazioni che vengono in questa sede condivise e che, per altro, non sembrano essere state adeguatamente valutate nè da parte della corte territoriale, nè nella stessa decisione cui la stessa si ispira.

La sentenza delle sezioni unite del 18 luglio 2008, n. 19809, che pure costituisce un importante momento di riflessione sui temi inerenti alla delimitazione della nozione di "ordine pubblico interno", riguarda una fattispecie relativa a una pronuncia di nullità basata su un vizio del consenso scaturente dall’ignoranza dell’infedeltà prematrimoniale di uno dei coniugi, e, nell’ambito della delineata distinzione fra cause di incompatibilità assolute e relative (essendo soltanto le prime ostative alla delibazione in considerazione del favor al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ai sensi del citato Protocollo addizionale), non approfondisce il tema della convivenza come causa ostativa alla delibazione, del quale, anzi, afferma l’irrilevanza nella vicenda scrutinata, limitandosi a rilevare, da un lato, che "non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata fra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione", e, dall’altro, che "dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione e della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l’ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica".

In altri termini, le Sezioni unite del 2008 si sono limitate a menzionare la questione (o, come ha rilevato il Primo Presidente nel citato provvedimento, a "sfiorarla"), ma, di certo, non l’hanno nè affrontata, nè risolta, avendo per altro espresso un giudizio di irrilevanza della stessa nell’ambito del ricorso esaminato.

6 – L’accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto alle altre censure, comporta la cassazione delle decisione impugnata, con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, applicherà il principio secondo cui la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-09-2011) 13-12-2011, n. 46235

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M., P.P. e D.M.C.B. sono stati attinti da provvedimento di sequestro preventivo ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, sul presupposto della partecipazione di altro soggetto, tale G.S., alla associazione camorristica denominata "clan Mallardo".

L’ordinanza di custodia cautelare da cui fu attinto quest’ultimo è stata annullata dal tribunale del riesame di Napoli, il quale ha escluso la sussistenza di gravi indizi a carico del G. per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso; venuto meno il presupposto della mafiosità, sono cadute anche le condizioni per configurare il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Per tale motivo il tribunale del riesame di Napoli, con provvedimento del 16 febbraio 2011, depositato il 17 febbraio 2011, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di M.M., P.P. e D.M.C.B..

Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Napoli evidenziando due motivi di doglianza:

– erronea applicazione della legge penale;

– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo.

Più in generale, con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p., il ricorrente rileva che il tribunale avrebbe ingiustificatamente negato valenza indiziaria alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sostenendo che: – sono de relato, in quanto provenienti da soggetti esterni all’associazione criminosa;

– attengono a periodi diversi e non sono coincidenti o sovrapponibili;

– l’attendibilità intrinseca dei collaboratori, ad eccezione di V.G., non è verificabile;

– non sono dotate di riscontri.

Il difensore di M.M., P.P. e D.M. C.B. ha depositato memoria in data 15.09.2011, con la quale ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato, mancando gli elementi di fatto necessari per poter considerare altamente probabile l’intervenuta interposizione fittizia dei propri assistiti.
Motivi della decisione

Si deve premettere che, pur essendo in esame oggi un provvedimento relativo a M.M., P.P. e D.M.C. B., sia nella ordinanza di riesame impugnata che nel ricorso per cassazione del pubblico ministero si discute prevalentemente della posizione di G.S., in quanto ai fini del sequestro è fondamentale l’accertamento della partecipazione di quest’ultimo ad un’associazione di stampo mafioso. Ai prevenuti, infatti, viene contestato di essere intestatari fittiziamente di quote societarie in realtà di proprietà del G..

Venendo all’esame del ricorso, occorre premettere che con sentenza n. 29.262-2011 del 1 giugno 2011, depositata il 21 luglio 2011, questa stessa sezione della corte – giudicando in via principale sul ricorso proposto dal pubblico ministero presso tribunale di Napoli contro l’ordinanza n. 752-2011 del tribunale della libertà di Napoli, con la quale veniva annullata la misura cautelare applicata a G. S. – ha annullato la predetta ordinanza in accoglimento dei motivi proposti dal pubblico ministero, che sono uguali a quelli oggi proposti nel presente procedimento, proprio per quanto esposto in premessa.

Vi sono, dunque, evidenti legami tra il procedimento sopra richiamato e quello oggi in trattazione; d’altronde, posto che il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro preventivo sull’unica considerazione della mancanza di gravi indizi a carico di G. S. in ordine alla sua partecipazione all’associazione camorristica di stampo mafioso denominata "clan Mallardo", ove questa corte ritenesse tale valutazione viziata ne conseguirebbe il rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Il tribunale del riesame ha ritenuto la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di G.S. sia per la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei propalanti – comunque generiche – sia per l’assenza di elementi di riscontro a tali dichiarazioni e di altri elementi indiziar), che andavano cercati nei flussi di denaro, nella gestione delle attività commerciali ed in specifiche cointeressenze in operazioni immobiliari.

Pare a questa corte che il giudizio del tribunale non sia solo censurabile nel merito, operazione che sarebbe di per sè preclusa alla cassazione in presenza di un adeguato apparato motivazionale, ma sia anche privo di una giustificazione logica e coerente delle ragioni della decisione; il tribunale del riesame liquida troppo frettolosamente come generiche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che invece sono univoche nell’indicare il S. come soggetto al servizio dell’associazione criminale, dedito alle attività imprenditoriali del gruppo al fine di riciclare il denaro di provenienza illecita e moltiplicare la ricchezza dell’associazione. Nessuna rilevanza, poi, viene data al dato oggettivo dell’enorme patrimonio accumulato dal G., del quale pure non è dubbia la origine di estrema povertà, senza che vi sia una giustificazione plausibile e lecita del suo subitaneo ed enorme arricchimento. Le dichiarazioni dei propalanti, poi, sembrano riscontrarsi a vicenda nell’indicazione di ruoli ben specifici che il G. avrebbe ricoperto all’interno dell’associazione, diventandone un fiduciario così importante da essere noto anche all’esterno del sodalizio criminale. Tutti questi aspetti sembrano ingiustificatamente svalutati dal tribunale, in una motivazione che appare dunque incoerente e slegata dagli elementi indiziari emergenti dalle indagini; nè si deve dimenticare che in questa sede non si valutano prove ai fini di un giudizio definitivo di colpevolezza, ma si devono unicamente valorizzare degli indizi al fine di emettere un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli. Ebbene, come già ebbe ad osservare questa corte nella richiamata sentenza numero 29.262 del 2011, la dimensione anomala della ricchezza facente capo al G., alla luce degli indiscutibili rapporti con l’ambiente criminale camorristico, ha certamente la forza dimostrativa della probabile responsabilità dello stesso quale preposto allo sviluppo delle attività imprenditoriali necessarie per investimenti del sodalizio e per il reimpiego di provviste illecite, senza che emergano elementi in positivo a smentita di quanto sopra. La dimensione criminale di questa vastissima ricchezza dell’indagato non può essere ignorata ed è impossibile negarle, in unione con il reticolo di propalazione dei collaboratori, la qualità di base indiziaria, avente una solida e incontrovertibile forza dimostrativa della fondatezza dell’accusa formulata nei suoi confronti. Le asserite carenze delle chiamate in reità, quali denunciate dal tribunale del riesame, perdono rilievo nel contesto di un quadro indiziario così significativo ed univoco. In conclusione, si configura carenza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale priva ingiustificatamente di rilievo gli accertamenti patrimoniali e dunque la spropositata ricchezza del G., in relazione al suo ruolo all’interno del sodalizio criminale.

E’ necessario, pertanto, che il tribunale del riesame illustri meglio i motivi per cui ritiene non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del G., procedendo all’interpretazione degli elementi istruttori non in modo atomistico, bensì sistematicamente ed in una visione unitaria, che tenga conto della loro reciproca interrelazione.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.