Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-05-2011, n. 20808 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 27.4. 2009, dichiarava C.P. colpevole di truffa aggravata, limitatamente ad un episodio del (OMISSIS), per aver indotto in errore Ca.

B., prospettandole falsamente l’imminente costruzione di una serie di villette in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS), anche con la predisposizione di planimetrie, del capitolato, pubblicando un annuncio sul quotidiano "(OMISSIS)", induceva la parte offesa a stipulare un preliminare di vendita e a consegnare vari acconti per L. 44 milioni, inducendo la stessa a stipulare un’ulteriore scrittura privata anch’essa rimasta inadempiuta.

L’imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata, escluso la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 200 di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, assegnando una provvisionale di Euro 5000, dichiarando estinti i restanti reati di truffa per intervenuta prescrizione.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 14/4/2010, in parziale riforma della sentenza, impugnata dell’imputato, dichiarava estinto per prescrizione anche il residuo delitto di truffa, con riferimento all’episodio del (OMISSIS), confermando le statuizioni civili.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato chiedendo la declaratoria di assoluzione perchè il fatto non sussiste e l’annullamento delle statuizione civili e delle spese processuali, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 27 e 111 Cost. non avendo dato la Corte di merito applicazione in termini di effettività alla presunzione d’innocenza dell’imputato;

b) violazione dell’art. 111 Cost., risalendo i fatti ad oltre 11 anni (1998) stante l’impossibilità di reperire persone, alcune delle quali decedute, documenti e ricordare episodi, in violazione del diritto di difesa, ritenendo l’erroneità, con riferimento al capo c) della valutazione operata dal Tribunale che ha definito comportamento "spudoratamente truffaldino" la cancellazione della società Cesa Costruzioni e la sua modifica in società a responsabilità limitata;

c) inosservanza ed erronea applicazione di legge con riferimento al capo a) della scrittura del 13/7/2001, avendo erroneamente ravvisato il giudicante elementi di reato nella restituzione di denaro da parte del ricorente alla parte lesa e non, invece, lo spirito di rimediare per un epilogo imprevedibile della vicenda causato da altri;

d) violazione dell’art. 78 c.p.p., e segg. per non avere la Corte rilevato la inammissibilità della costituzione di parte civile stante la genericità della procura, mancando la formula espressa della volontà di costituzione di parte civile, in violazione delle formalità di cui all’art. 100 c.p.p., comma 2.

Rilevava inoltre la necessità di procura speciale separata a favore del difensore, da unirsi all’atto, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., comma 3, stante l’irregolarità della procura a margine;

e) mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla memoria ritualmente presentata nel dibattimento e non ammessa e valutata del giudice di merito, mentre la sua assunzione avrebbe determinato una sentenza di assoluzione;

f) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi della truffa, non avendo dato rilievo i giudici di appello all’asserito progetto approvato e alla proprietà del terreno, ritenendo il ricorrente mancare gli elementi costitutivi del reato, essendo fondata la valutazione di responsabilità su asserite intenzionalità dell’imputato;

g) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato firmato il contratto di acquisto del terreno, versando L. 15 milioni dopo 48 ore dalla ricezione di ulteriori L. 5 milioni dalla Ca., a riprova della volontà di attuare l’iniziativa immobiliare;

h) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle valutazioni riferite allo stato della pratica e al ruolo svolto dal geometra B., non potendo ritenersi aleatorio l’esito della commissione edilizia, che aveva dato parere favorevole sul progetto del ricorrente;

i) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo avendo il ricorrente denunciato due volte il Comune che continuava a fornire notizie ingannevoli circa lo stato urbanistico della situazione possessoria del ricorrente; j) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto attendibile il teste geometra c., avendo l’ufficio urbanistico fornito notizie false o reticenti all’utenza che veniva dissuasa dall’operazione; k) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per non aver adeguatamente valutato le deposizioni dei testi Ca.Ba., L.G., c.S. con riferimento alle dichiarazioni favorevoli all’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) I primi due motivi di ricorso sono del tutto generici e privi della specificità, prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste.

Analoghe considerazioni valgono per il quinto motivo di ricorso (e) non avendo il ricorrente specificato neanche il contenuto della memoria presentata al dibattimento e le specifiche ragioni per le quali la assunzione del teste avrebbe determinato una sentenza di assoluzione, in contrasto con le risultanze non equivoche sulla responsabilità del prevenuto evidenziate dalla sentenza impugnata.

Questa Corte ha stabilito che la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).

2) Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, ad eccezione del quarto concernente la costituzione di parte civile e che sarà esaminato successivamente, il ricorrente propone solo censure di merito, ad una sentenza motivata in modo esaustivo, logico e non contraddittorio e che presenta una valutazione corretta delle risultanze processuali. La Corte territoriale, con riferimento alla censura mossa dal ricorrente, ha ben evidenziato, con valutazione coerente logica, come l’imputato abbia ingannato la parte offesa inducendola a sperare in una rapida restituzione dell’acconto versato restituedole, come illusoria prova di rinnovata serietà, una piccola parte del dovuto, ma senza alcuna intenzione di restituire il residuo, desumendo tale circostanza dal comportamento assunto dall’imputato sia nel periodo precedente, allorchè si era sottratto alle plurime richiesta della donna di incontro, di chiarimenti e di restituzione del denaro, sia successivo, giungendo a presentare alcune denunce pretestuose contro la donna che, a suo dire, lo molestava.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso avendo sia il Tribunale che la Corte territoriale evidenziato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per la configurazione dei reati ascritti all’indagato, attraverso una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel progetto e negli elaborati tecnici esibiti alle persone offese nel corso delle trattative contrattuali e le erronee indicazioni sulla sussistenza delle concessioni edilizie, inducendole a stipulare la promessa di vendita, facendosi consegnare somme di denaro a titolo di caparra o anticipo mai restituiti, ad eccezione della somma di L. 5 milioni, di cui alla motivazione sopra riportata, con la condizione della rinuncia alla penale e la stipula di una nuova scrittura privata, non rilevando, ai fini della sussistenza del reato, la circostanza che fossero state avviate le pratiche per ottenere le relative autorizzazioni e concessioni, mancando in capo al ricorrente la proprietà dei terreni oggetto delle relative pratiche.

Ai fini dell’elemento soggettivo del reato il giudice di merito, con valutazione logica, evidenzia l’opera di persuasione e di rassicurazione delle vittime circa resistenza di progetti ormai approvati, contrariamente alla reale situazione e alla complessità delle procedure finalizzate ad ottenere la concessione edilizia per le aree nelle quali l’imputato si qualificava falsamente proprietario, rassicurando le persone offese sulla sussistenza dei presupposti per addivenire in breve alla costruzione degli immobili messi in vendita. Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è "geneticamente" informata, ancorchè questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Si veda fra le tante Sez. Un. Sentenza. 00012 del 23/06/2000 – UD.31/05/2000 – RV. 216260, Imp. Jakani,) Con riferimento alla asserita incompleta valutazione delle deposizioni dei testi deve ritenersi acquisito in giurisprudenza che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente al Giudice di merito, con la conseguenza che la scelta da lui compiuta per giungere al suo libero convincimento si sottrae al controllo di legittimità, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche.

3) Anche il motivo relativo alla nullità della costituzione di parte civile è inammissibile essendo stata sollevata la relativa eccezione davanti al Tribunale allorchè era ampiamente decorso il termine di decadenza con riferimento alla relativa eccezione, così come evidenziato dalla Corte territoriale.

Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato che nei casi in cui nel giudizio penale sia previsto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido – sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore, sia all’oggetto dello specifico gravame ( art. 576 c.p.p.) – anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte. Nella fattispecie deve ritenersi valida, alla luce della predetta interpretazione sostanzialistica della volontà della parte espressa nella formula utilizzata per il conferimento dei poteri, la formula di conferimento della procura da parte della Ca. all’avv. Dorè, apposta a margine dell’atto di costituzione di parte civile, contenente l’indicazione specifica del procedimento, delle ragioni che giustificavano la domanda giudiziale e delle richieste avanzate nei confronti dell’imputato. (Sez. 4, Sentenza n. 14863 del 03/02/2004 Ud. (dep. 26/03/2004) Rv. 228595).

Evidenziava, ulteriormente, la Corte di merito che la costituzione avvenne alla presenza della parte offesa in un contesto processuale che non faceva emergere alcun dubbio circa la natura effettivamente speciale dell’incarico difensivo conferito dalla Ca. al difensore.

La costituzione di parte civile, una volta intervenuta in primo grado in virtù di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., produce effetti in ogni stato e grado del processo, nel senso che il difensore della parte civile può resistere all’impugnazione dell’imputato, presentare conclusioni e notula spese senza necessità di altro mandato, che è richiesto soltanto per svolgere attività non difensive. (Sez. 1, Sentenza n. 3601 del 20/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008) Rv. 238370).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1442

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe tutti relativi ad una procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore universitario.

Il ricorso era articolato su vari motivi alcuni relativi ai vizi della costituzione della Commissione Giudicatrice ed altri relativi alla procedura valutativa.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Milano si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per notifica nulla al controinteressato dott.ssa Rapi vincitrice della selezione.

L’eccezione preliminare è fondata.

La ricorrente risulta aver tentato una notifica presso la residenza del controinteressato che però non è andata a buon fine, senza però che dagli atti sia possibile verificare che quella indicata nella notifica non riuscita fosse la reale residenza o domicilio della dott.ssa Rapi.

Ha successivamente effettuato la notifica presso l’Università degli Studi di Milano ove il controinteressato presta servizio.

La notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "?persona addetta all’ufficio?" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell’art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e comma 3 circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (T.A.R. Lazio Roma 33125/2010).

Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile per omessa citazione del controinteressato.

Le spese possono essere compensate stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24863

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Massa in data 26 febbraio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di ingiuria e minacce, consumati in danno di Gr.Gu. nel (OMISSIS).

Deduce:

la violazione dell’art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione.

La Corte non aveva tenuto conto di una serie di importanti circostanze evidenziate nei motivi di appello:

A) la persona offesa aveva sostenuto in dibattimento che l’imputato l’aveva insultata con voce dal tono normale mentre nella querela aveva riferito di minacce proferite opponendo petto a petto;

B) non avrebbe senso logico l’affermazione del Tribunale secondo cui il datore di lavoro della Gr. (tale B.) avrebbe consegnato alla detta Gr. lo stipendio da far avere poi all’altra dipendente S., fidanzata dell’imputato: e ciò in quanto vi sarebbero stati dei contrasti tra B. e S..

Ebbene, l’intero processo aveva fatto emergere contrasti tra la persona offesa e l’imputato e non tra la S. e il B.;

C) il teste della difesa V. era stato ritenuto non attendibile perchè aveva riferito circostanze con la pretesa di collocarle esattamente il giorno dei fatti, ((OMISSIS)) mentre erano trascorsi due anni che rendevano tale collocazione alquanto dubbia. Inoltre la stessa considerazione non era stata fatta con riferimento alle dichiarazioni della teste della accusa C. e M..

Il ricorso è inammissibile perchè basato su ragioni diverse da quelle che possono essere dedotte dinanzi al giudice della legittimità.

Invero la parte, sia pure deducendo formalmente un vizio di motivazione, sostanzialmente sollecita il giudice della legittimità ad effettuare una rinnovata ed autonoma valutazione delle risultanze di prova.

Invero occorre prendere le mosse dal rilievo che il ragionamento della Corte, la quale ha accreditato la versione della persona offesa e di altri due testimoni e svalutato quella, contraria, dei testi della difesa, non è nel segno della lamentata illogicità.

Infatti i giudici del merito hanno argomentato del tutto razionalmente in ordine alla circostanza che le accuse della persona offesa sono state riscontrate dalle parole, sostanzialmente conformi della C. e della M. le quali hanno riferito di avere ascoltato con le proprie orecchie gli insulti e le minacce proferiti dall’imputati ai danni della prima.

In conclusione i giudici hanno reso una motivazione del tutto logica a sostegno del convincimento raggiunto ed una simile situazione preclude l’ulteriore intervento censorio della Cassazione dal momento che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).

Non sono certo idonee ad evidenziare una illogicità della motivazione, che il legislatore pretende come "manifesta", le censure del ricorrente sulle presunte discrasie rilevate nel racconto della querelante a proposito del tono di voce utilizzato dall’imputato.

Le massime di esperienza non risultano utilizzate in maniera irrazionale dai giudici, ben potendosi ritenere che anche una minaccia può essere proferita con un tono di voce tenuto sotto controllo.

Non si ravvisa d’altro canto, nessuna delle ulteriori illogicità lamentate sulla qualificazione delle testimonianze indotte dalla difesa, come false.

Con particolare riferimento alla testimonianza del V. il giudice, invero, ha posto in luce razionali dubbi circa la collocazione dei suoi ricordi alla data del (OMISSIS), in ragione della consuetudine quotidiana che quel teste aveva col ricorrente. Lo stesso giudice non ha mancato, in altra parte della sentenza, di valutare il decorso del fattore tempo anche in relazione alla deposizione di una teste della accusa ( M.).

In più è da considerare che la parte formula le dette censure sulla omessa valorizzazione della deposizione del teste V. senza indicare – contrariamente a quanto preteso dall’art. 581 c.p.p. l’esatto contenuto della relativa testimonianza e la sua utilità ai fini del decidere, e ciò nella prospettiva di consentire alla Cassazione di apprezzare la rilevanza della censura medesima.

Invero, avendo la parte riferito nella premessa dei motivi di ricorso, che il teste V. aveva deposto sulla ubicazione dei protagonisti della vicenda il (OMISSIS), v’è da notare che, se tale soltanto fosse il contenuto della deposizione di cui si lamenta la omessa considerazione in sentenza, mancherebbe comunque, ad opera dal ricorrente, la indicazione delle ragioni della importanza di simili dichiarazioni ai fini del decidere: importanza che non è dato apprezzare in assenza di specificazioni ulteriori in fatto e in diritto.

Del tutto generica, nella presente sede, risulta infine la conclusiva doglianza sul comportamento del B., rimasto, nel ricorso, del tutto decontestualizzato e quindi inadatto a sostanziare un apprezzabile motivo di doglianza sulla tenuta della motivazione.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-07-2011, n. 26723 Dichiarazione Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Oristano conferirlo il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip del tribunale di Oristano in data 1.10.2009 in danno di L.M. in riferimento al reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, ed avente ad oggetto tutti i beni mobili e immobili fino alla concorrenza della somma di Euro 3.329.568,98.

Osservò il tribunale che nella specie si trattava di una complessa operazione realizzata attraverso un insieme di condotte e di atti negoziali che, sebbene tutti di per sè leciti, apparivano finalizzati ad evadere l’IVA e l’IRPEF, attraverso una vicenda riconducibile all’abuso del diritto in ambito tributario. In sostanza, il L., agendo come persona fisica, avrebbe dissimulato una attività di impresa, omettendo di dichiarare i notevolissimi proventi ricevuti per l’opera da lui svolta in quella complessa operazione al fine di eludere l’applicazione delle dette imposte.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, per avere ritenuto l’elusione fiscale penalmente rilevante. Rileva che è contestata una condotta asseritamente elusiva e quindi certamente non di evasione fiscale.

Per aversi il reato di dichiarazione infedele occorre un minimo di attitudine all’inganno nei confronti del fisco. L’elusione fiscale quindi non ha rilevanza penale per mancanza di tale attitudine. La condotta vietata deve estrinsecarsi in estremi fattualmente riconoscibili, caratterizzati o dalla oggettiva omissione di un elemento attivo o dalla fittizia apposizione di una componente negativa, e deve essere caratterizzata da una connotazione recettiva.

Il cuore della contestazione non è l’artificiosità del comportamento materiale, ma soltanto della veste giuridica. Alla stessa conclusione si giunge facendo riferimento al concetto di abuso del diritto, giacchè anche esso è diverso rispetto alla frode, mentre per il reato è necessario un minimo di attitudine all’inganno. Del resto vi è contraddizione tra la atipicità degli istituti in questione e la necessaria tipicità dell’illecito penale nonchè la liceità del fenomeno abusivo. Infine, manca il dolo specifico del fine precipuo di evadere le imposte, incompatibile con una finalità meramente elusiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha ritenuto che la statuizione adottata dal tribunale del riesame con l’ordinanza impugnata debba essere confermata, almeno allo stato, ossia alla luce del tipo di esame sommario che può essere svolto in questa fase cautelare e fatto salvo ogni opportuno approfondimento che potrà essere eventualmente svolto nella fase di cognizione piena.

Innanzitutto, infatti, in questa sede non possono essere messi in discussione i presupposti di fatto della misura per come accertati dal giudice di merito, ed in particolare, da un lato, la mancanza di valide ragioni economiche che possano aver giustificato il complesso delle diverse operazioni poste in essere, e, da un altro lato, la sottrazione di materia imponibile al prelievo (che il ricorrente contesta sostenendo che, al contrario, vi sarebbe una doppia imposizione).

Allo stesso modo, in questa fase cautelare reale non rileva l’eventuale mancanza dello elemento soggettivo del reato, che viene dal ricorrente eccepita sotto il profilo del difetto del dolo specifico, ossia del precipuo fine di evadere le imposte.

Ritiene quindi il Collegio che non può essere oggetto di censura l’accertamento compiuto dal tribunale del riesame, laddove ha ravvisato il fumus del reato ipotizzato nel comportamento dell’indagato che ha, di fatto, portato alla sottrazione di una rilevante somma dall’imponibile, attraverso un meccanismo che ha consentito di, per così dire, nascondere il compenso spettante al L. per l’opera prestata attraverso una attività, alla quale è stata riconosciuta natura imprenditoriale. Il tribunale ha invero osservato che si è trattato di una complessa operazione, realizzata attraverso un insieme di condotte ed atti negoziali che, sebbene tutti di per sè leciti, apparivano finalizzati ad evadere l’IVA e le imposte sui redditi delle persone fisiche, in quanto il L., agendo quale persona fisica, avrebbe dissimulato una attività di impresa, omettendo di dichiarare i notevolissimi proventi ricevuti per l’opera da lui svolta in quella complessa operazione, al fine di eludere l’applicazione delle suddette imposte.

Come ha già rilevato l’ordinanza impugnata, le pur pregevoli argomentazioni della difesa riguardano temi più propriamente attinenti al merito, che potranno essere meglio valutati nel prosieguo del procedimento.

Nella presente fase, invero, si tratta solo di stabilire se sussiste quel fumus del reato che giustifichi la misura cautelare reale a garanzia di una futura riscossione da parte della amministrazione finanziaria delle somme eventualmente dovute.

A questo fine, ritiene il Collegio che, allo stato, tale fumus sia ravvisabile, perchè la fattispecie di reato ipotizzata dall’accusa non richiede – come avviene invece per le altre ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, precedenti artt. 2 e 3, – una dichiarazione fraudolenta (mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici) bensì soltanto che la dichiarazione sia infedele, ossia che, anche senza l’uso di mezzi fraudolenti, siano indicati nella stessa "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi", quando ricorrano le altre condizioni ivi previste in relazione all’ammontare dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti alla imposizione.

Nel caso di specie, appunto, il giudice del merito ha motivatamente ritenuto che sussiste il fumus di una dichiarazione infedele, perchè in essa sono stati esposti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Questa conclusione non è contraddetta dalla circostanza che potrebbe trattarsi di una condotta elusiva, ossia rientrante fra quelle previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, secondo il quale "Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti". Ed invero, a parte il rilievo che il carattere elusivo potrà essere meglio accertato in sede di cognizione, ciò non toglie che, secondo la adeguatamente motivata valutazione del giudice del merito (che in questa sede non potrebbe essere censurata nemmeno sotto il profilo della manifesta illogicità) la suddetta condotta, essendosi risolta in atti e negozi non opponibili alla amministrazione, avrebbe comunque comportato una dichiarazione infedele, perchè nella stessa gli elementi attivi non sono stati esposti nel loro ammontare effettivo.

11 ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.