Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 16-03-2011, n. 10641 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e con la quale sono state applicate, su richiesta delle parti, a T. B.O. le pene di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., e di mesi tre di arresto ed Euro 300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186 e 116 C.d.S. unificati con la continuazione. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 186 C.d.S. per avere il tribunale territoriale omesso di applicare il fermo amministrativo del veicolo condotto dall’imputato, e che costituisce sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, per cui andrebbe applicata anche in caso di patteggiamento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, (introdotto con D.L. 23 maggio 2008, 92, in data, quindi, antecedente al fatto di reato in questione, commesso il (OMISSIS)) stabilisce che "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e all’art. 186-bis, comma 3 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito".

Il successivo n. 2 quater del medesimo art. 186, comma 2 stabilisce inoltre che "le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

L’ari. 116 C.d.S., comma 18, prevede, dal canto suo, che "Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi".

Nel caso in esame in cui sono state applicate, su richiesta delle parti, la sanzione per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) con la circostanza aggravante dell’aver procurato un incidente stradale, e la sanzione di cui all’art. 116, comma 13, deve necessariamente essere applicata la sanzione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186, comma 2, citato n. 2 quater e dell’art. 116 C.d.S., comma 8.

Al riguardo nulla ha statuito o motivato la sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il fermo amministrativo del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 04-04-2011, n. 13475 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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avv. Caudullo Raffaele del foro di Roma, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 27 luglio 2010 il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale il 26 aprile 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste aveva disposto nei confronti di D.M. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).

Nell’ordinanza custodiale, richiamata per relationem nella motivazione del Tribunale del riesame, al D., gestore di un locale notturno di Trieste, era attribuito il ruolo non solo di acquirente di hashish e cocaina, ma anche di trafficante, che gestiva un’autonoma attività di spaccio rifornendosi dal sodalizio e provvedeva per conto dell’associazione al recupero dei crediti relativi alla vendita di sostanze stupefacenti, nonchè di referente nei confronti degli altri associati, a lui legati dalla comune radice etnica, che venivano informati dei possibili interventi della polizia e degli sviluppi delle indagini a loro carico. Il D. avrebbe avuto contatti frequenti con esponenti di spicco del sodalizio, come H.T. dal quale si riforniva e nella cui abitazione accompagnava gli acquirenti di sostanze stupefacenti, e sarebbe stato, inoltre, a conoscenza del luogo in cui la droga era occultata (area (OMISSIS)).

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il D. ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il primo motivo del ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi; in particolare il ricorrente rileva che:

– quanto all’autonoma attività di spaccio, risulterebbe soltanto l’acquisto dai coindagati H.T., E.A.C. e E. K.H. di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente da parte del D., al quale erano stati effettivamente sequestrati dalla Polizia 2,204 grammi di hashish; si tratterebbe, tuttavia, di un acquisto per uso personale e non a fine di spaccio mentre, secondo il giudice per le indagini preliminari, dall’intercettazione ambientale successiva (tra E.K.H. e E.A.) risulterebbe invece che il D. in occasione del controllo da parte della Polizia aveva abbandonato un sacchetto "contenente verosimilmente cocaina"; secondo la difesa dalla corretta interpretazione della conversazione in questione risulterebbe per contro che il sacchetto era stato abbandonato da E.K.H., mentre il riferimento al suo contenuto (cocaina) costituirebbe una mera illazione; il Tribunale del riesame si sarebbe inoltre limitato a fare un riferimento solo generico ai contatti frequenti tra gli indagati e al ruolo di intermediario nello spaccio svolto dal D., mentre dalle intercettazioni ambientali e telefoniche risulterebbe piuttosto che il D. era uno dei clienti più insistenti dei coindagati (annotazione 23 aprile 2009), che acquistava tuttavia sostanze stupefacenti per uso personale come confermato anche da T.G. (altro cliente); i contatti frequenti con i coindagati, infine, non sarebbero di per sè un elemento indicativo di attività illecita;

– il ruolo di intermediario attribuito al D. sarebbe stato desunto da una singola intercettazione telefonica tra H.T. e il D. in cui i due si accordavano per la consegna al primo nella sua abitazione di "fogli" per conto di altra persona in contatto con D.; il ruolo di intermediario, comunque, sarebbe in contraddizione con la gestione da parte del D. di un autonomo giro di spaccio, che avrebbe comportato la vendita diretta al consumatore e autonomi rifornimenti;

– quanto al ruolo di esattore svolto dal D. per recuperare un credito di H.T. e di E.K. nei confronti di T. G., ruolo che emergerebbe da un’altra intercettazione, era stato lo stesso T. a dichiarare che il D. si era limitato ad accompagnarlo da un suo connazionale amico del T. con il quale, dopo essersi rifiutato di effettuare il pagamento nelle mani del D., si era accordato direttamente per la restituzione di quanto dovuto – la funzione di dare informazioni sulle indagini agli altri associati sarebbe stata, inoltre, il risultato di un’errata interpretazione di conversazioni intercettate dopo che D. era stato controllato dalla Polizia e trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish appena acquistato; si sarebbe, in particolare, equivocato sul contenuto delle telefonate (era T. che cercava di rassicurare il suo cliente D. sulla casualità del controllo) e, inoltre dalla stessa richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare risultava che erano state altre persone (un cuoco e tale C.N.) a informare H.T. delle indagini a suo carico;

– quanto, infine, alla conoscenza del luogo di occultamento delle sostanze stupefacenti, il riferimento alla casa abbandonata (o precedente casa, in questo senso "vecchia") sarebbe stato anche in questo caso equivocato poichè dalla richiesta del pubblico ministero risultava l’esistenza di una casa abbandonata, possibile "imbosco", in provincia di Verona e non nella città di Trieste;

Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione anche relativamente all’esistenza del vincolo associativo con i coimputati i quali tenevano all’oscuro il D. dei canali di approvvigionamento; il ruolo di associato gli sarebbe stato attribuito apoditticamente o sulla base di interpretazioni errate delle risultanze investigative, senza nemmeno considerare la mancanza di qualunque vantaggio economico per l’indagato, mentre del tutto superficiale sarebbe al riguardo la motivazione dell’ordinanza impugnata.

Con il terzo motivo, infine, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di fuga desunto dalla sola condizione di straniero, pur essendo il D. cittadino italiano che vive da trent’anni in Italia, al pericolo di inquinamento probatorio (nonostante il D. non abbia più frequentato i coindagati), al pericolo di reiterazione della condotta criminosa giustificato in maniera del tutto generica.

E’ stata depositata una memoria difensiva, in cui i motivi di ricorso sopra esposti sono stati sintetizzati e riproposti.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Con il primo motivo si propone una diversa lettura dei risultati delle indagini, in chiave meramente difensiva, attraverso la ripetizione di argomenti già prospettati nella memoria difensiva prodotta in sede di riesame, ai quali nell’ordinanza impugnata è stata data adeguata risposta attraverso il legittimo richiamo per relationem alle intercettazioni telefoniche citate nell’ordinanza custodiale che, unitamente ai sequestri di sostanza stupefacente e ai ripetuti contatti con i connazionali coinvolti nelle indagini, sono state ritenute idonee a configurare un quadro di gravita indiziaria a carico del D. in ordine al reato associativo. In particolare nell’ordinanza impugnata – la cui motivazione si integra con quella del giudice per le indagini preliminari di segno conforme in cui le conversazioni intercettate di contenuto indiziario sono state dettagliatamente riportate e valutate – il coinvolgimento nell’associazione criminale del D., gestore di un locale notturno conosciuto come " M.", viene desunto dai suoi frequenti contatti con H.T., elemento di spicco dell’organizzazione, dal fatto che conduceva gli acquirenti presso l’abitazione di quest’ultimo (progr. 369 del 1 aprile 2009), era a conoscenza del luogo in cui la droga veniva custodita, si recava nella base operativa di via (OMISSIS) ove l’attività di spaccio veniva svolta e compiva "tutte le attività di sostegno-fiancheggiamento- collaborazione di cui si è detto e su cui si è soffermato ampiamente il giudice per le indagini preliminari". Il ricorrente si limita a ribadire una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate che sono state poste a fondamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, interpretazione la cui valutazione è tuttavia compito esclusivo del giudice di merito e non può essere messa in discussione in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nell’ordinanza impugnata attraverso una valutazione critica delle doglianze difensive e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno della conferma dell’ordinanza oggetto di riesame. Va infatti rilevato che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. sez. 6^ 8 gennaio 2008 n. 17619, Gionta; sez. 6^ 11 dicembre 2007 n. 15396, Sitzia; sez. 4^ 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso; sez. 5^ 14 luglio 1997 n. 3643, Ingrosso; sez. 6^ 12 dicembre 1995 n. 5501, Falsone) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Con riferimento al caso in esame la Corte rileva che nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, cui il Tribunale del riesame ha fatto un ampio richiamo per relationem, era stato analiticamente esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate in cui era coinvolta la persona di " M." ed erano stati indicati, con argomentazioni razionali e puntuali riferimenti alle specifiche conversazioni di contenuto compromettente, gli elementi indiziari risultanti a carico del predetto circa il ruolo da lui svolto nell’ambito della struttura associativa. In particolare erano stati evidenziati gli incontri frequenti, per lo più in ore notturne e in luoghi menzionati utilizzando un codice convenzionale, del D. con H.T., personaggio di rilievo nell’ambito dell’associazione criminale, che lo riforniva, unitamente ai suoi stretti collaboratori, di sostanze stupefacenti. Si era anche posto in luce il ruolo di intermediario svolto dall’indagato, che accompagnava altri acquirenti nell’abitazione dell’ H. (progr. 369 del 1 aprile 2009). Inoltre il D. mostrava di essere a conoscenza di uno dei nascondigli delle sostanze stupefacenti destinate allo spaccio al dettaglio (progr. 392 del 3 aprile 2009) e consigliava all’ H., fuggito da Trieste dopo alcune operazioni antidroga, di cancellare "i numeri del telefono nostri" (progr. 466 e 565 del 14 aprile 2009). Il 23 aprile 2009, dopo aver ritirato della sostanza stupefacente presso l’abitazione dell’ H. ed essere stato sottoposto a controllo dalla Polizia che gli aveva sequestrato un modesto quantitativo di hashish, il D. aveva inoltre sollecitato l’ H. a disfarsi dello stupefacente in suo possesso e ad abbandonare l’abitazione raccontandogli tutte le fasi del controllo subito (informativa 23 aprile 2009; progr. 498,198, 39 e 507 del 23 aprile 2009). Ulteriori avvertimenti il D. aveva rivolto all’ H. informandolo degli sviluppi delle indagini a suo carico (progr. 49 del 29 aprile 2009).

Anche l’intervento del D. in relazione alla riscossione del credito dell’ H. nei confronti del T. per forniture di sostanze stupefacenti (progr. 569, 778, 558 dell’11 maggio 2009 e dichiarazioni del T.), veniva in tale contesto ritenuto significativo elemento circa il rapporto fiduciario del D. con l’ H..

Deve quindi ritenersi che la ricostruzione del significato delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione – in cui il riferimento ad attività illecite collegate al traffico di sostanze stupefacenti risulta abbastanza esplicito ed è confermato anche dal sequestro di sostanza stupefacente al D. all’uscita dall’abitazione dell’ H. oltre che dal contenuto delle successive telefonate intercettate – sia logicamente coerente e che la conferma del provvedimento custodiale, quanto alla gravita degli indizi, nei limiti del giudizio di probabile colpevolezza richiesto in sede cautelare, sia stata adeguatamente giustificata nell’ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo il ricorrente formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravita dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravita del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Le conclusioni circa la sussistenza della gravita indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

L’ordinanza, come già rilevato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, è adeguatamente motivata sotto il profilo della gravita indiziaria.

La Corte ritiene invece che il terzo motivo sia fondato.

Anche in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati nell’art. 275 c.p.p., comma 3 – per i quali vige, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari – l’obbligo di motivazione diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass. sez. Un. 5 ottobre 1994 n. 16, Demitry).

La Corte ritiene che nell’ordinanza impugnata non si sia tenuto conto delle specifiche doglianze difensive contenute nella memoria depositata nell’ambito del procedimento di riesame in cui venivano evidenziati concreti elementi che, con specifico riferimento al pericolo di fuga, differenziavano rispetto ai coindagati la posizione del D. il quale, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria, è cittadino italiano residente stabilmente dal 1994 in provincia di Udine con la famiglia ed esercita continuativamente un’attività commerciale in Trieste. Il solo riferimento agli elevati minimi edittali previsti per il reato associativo non appare, infatti, sufficiente, in presenza di elementi oggettivi e certi che non consentirebbero di ravvisare un reale ed effettivo pericolo di allontanamento, a giustificare la concretezza del pericolo di ritorno dello straniero nel paese di origine (Cass. sez. 4^ 24 maggio 2007 n. 42683, Okongwu).

Anche in ordine all’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) la motivazione dell’ordinanza impugnata appare – con riferimento alle deduzioni difensive circa l’interruzione dei contatti con i coindagati e l’esistenza solo supposta di ulteriori appartenenti al sodalizio criminoso oltre quelli già oggetto di indagini – carente, essendo il riferimento al rischio della predisposizione di versioni concordate dei fatti per fornire copertura ai sodali fondato su una non chiara "attività fiancheggiatrice", che, a partire dalle telefonate effettuate ai coindagati subito dopo essere stato controllato dalla Polizia, sembra ipotizzare un attuale, concreto e persistente interesse a mantenere integra l’associazione preservandola da "ogni rischio di arresto" di ipotetici sodali.

Quanto infine, al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, la Corte osserva che il richiamo all’"interesse prevalente verso i traffici di droga" riferito al D. e desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche prescinde dalla considerazione degli elementi positivi di valutazione, messi in luce dalla difesa e ignorati dal Tribunale del riesame, circa lo stabile inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nella società e l’effettivo peso del ruolo da lui svolto nell’ambito della struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Si impone pertanto una più approfondita e specifica valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa in ordine all’inesistenza di esigenze cautelari, quanto meno attraverso l’esposizione delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.

annulla l’impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15727 Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare Opposizione all’esecuzione

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ordine rigetto.
Svolgimento del processo

1.- K.S., V.E., M.E., C. A. ved. M., P.A. e S.D.M. B. interposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, da Cividin & Co. s.p.a. avverso i precetti per esecuzione di obbligo di fare notificati ad istanza, tra gli altri, dei predetti appellanti, sulla base delle sentenze del Tribunale di Trieste n. 1197/94 e della Corte d’Appello di Trieste n. 328/98. 2.- La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 4 agosto 2006, ha rigettato l’appello, compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propongono ricorso per cassazione le parti predette, già appellanti (nonchè K. S., oltre che in proprio, anche quale erede, con la figlia Ke.Si., di V.K.E., deceduta nelle more) affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste con controricorso la Cividin & Co. S.p.A., che, a sua volta, propone ricorso incidentale, a mezzo di un unico motivo.
Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti.

1.- Col primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa motivazione, con riferimento all’eccezione di giudicato esterno sollevata dagli appellanti con riguardo al provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 luglio 2004, divenuto irrevocabile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado; con lo stesso motivo i ricorrenti fanno valere la violazione della norma sugli effetti del giudicato e concludono col quesito di diritto – ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis – col quale chiedono a questa Corte di valutare se detto provvedimento "laddove in particolare pronunzia sulle eccezioni della esecutata di ineseguibilità ovvero di inidoneità esecutiva dei titoli esecutivi, motivatamente respingendole" avrebbe contenuto di sentenza ed, intervenuta la sua definitività, avrebbe dato luogo ad un giudicato esterno sulla questione controversa tra le parti (adempimento o meno di Cividin & Co. s.p.a. all’obbligo di fare nascente dai titoli esecutivi).

Il motivo è fondato.

1.1.- Risulta dalla sentenza impugnata che gli appellanti dedussero come primo motivo d’appello l’intervenuta formazione del giudicato esterno sull’ordinanza – sentenza pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. in data 19 luglio 2004, nell’ambito dei procedimenti esecutivi riuniti, introdotti per l’esecuzione coattiva degli obblighi di fare già oggetto dei precetti notificati a Cividin & Co. s.p.a.: secondo gli appellanti, il provvedimento avrebbe avuto natura di sentenza perchè il giudice dell’esecuzione non avrebbe soltanto disposto in merito allo svolgimento dell’esecuzione, ma avrebbe altresì pronunziato sulle "questioni formulate" dalla parte esecutata Cividin & Co. s.p.a., respingendole e liquidando anche le spese di rappresentanza tecnica in favore dei creditori procedenti. Aggiunsero che questo provvedimento era stato notificato, ad istanza dei creditori procedenti, in data 29 luglio 2004 ed agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, alla società esecutata, nel suo domicilio eletto presso il nominato difensore e che non era stato proposto appello, sicchè, costituendo questo l’unico mezzo di impugnazione consentito, il provvedimento, per la parte in cui avrebbe avuto contenuto di sentenza, sarebbe passato in giudicato.

1.2.- La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il motivo di appello sulla base delle seguenti argomentazioni, già sviluppate dalla parte appellata e che il giudice di secondo grado ha dichiarato espressamente di voler recepire:

1) al provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione il 19 luglio 2004 non può essere attribuita altra natura se non quella di ordinanza, ad essa propria nell’ambito della procedura di esecuzione di obblighi di fare, non certo quella di sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione;

2) dal contenuto del provvedimento risulta che esso presenta "una mera valenza attuativa dei titoli esecutivi azionati", muovendo dal presupposto che la Cividin & Co. s.p.a. fosse inadempiente rispetto al diritto degli esecutanti di godere del posteggio e del transito loro riconosciuto in sede di cognizione; quindi, l’ordinanza mirava a dare esecuzione al titolo ex art. 612 cod. proc. civ., non ad interpretarne o ad integrarne la portata;

3) è "arduo" ipotizzare un giudicato formatosi su un’ordinanza – sentenza in seguito comunque sospesa e revocata, poichè si finirebbe per far "rivivere" gli effetti di un provvedimento rimosso, ed avverso la cui revoca si sarebbe dovuta promuovere un’opposizione agli atti esecutivi;

4) il giudice dell’esecuzione, investito dai creditori procedenti ex art. 612 cod. proc. civ., giammai avrebbe potuto "legittimamente incidere sul titolo da costoro azionato", stante la contestualità dell’opposizione a precetto proposta da Cividin & Co. s.p.a. ex art. 615 cod. proc. civ., della quale quel giudice aveva documentale contezza, poichè gli era stata allegata agli atti una copia dell’atto di opposizione e poichè egli stesso aveva mostrato di tenerne conto nei vari passaggi della motivazione dell’ordinanza.

Premesso che al fine di verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno, che è obbligata a rilevare anche d’ufficio, la Corte di Cassazione procede al relativo accertamento con cognizione piena, con diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (v. Cass., 20 gennaio 2006, n. 1099; 29 settembre 2005, n. 19136; 16 gennaio 2004, n. 630, nonchè già Cass., Sez. Un., 9 agosto 2001, n. 10977 e 25 maggio 2001, n. 226), in ordine a ciascuno dei punti della motivazione sopra riportati e censurati dai ricorrenti si osserva quanto segue.

2.- Con riferimento alla prima affermazione della Corte territoriale, e considerando la stessa in diritto, va richiamata e ribadita la giurisprudenza di questa Corte per la quale in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 cod. proc. civ., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinar (cfr., di recente, Cass. 15 luglio 2009, n. 16471; 8 ottobre 2008, n. 24808; ma nello stesso senso già Cass. 6 giugno 1988 n. 3809; 1 febbraio 2000, n. 1071; 26 maggio 2003, n. 8339).

Peraltro, nel caso di specie, il provvedimento del 19 luglio 2004 risulta essere stato impugnato per cassazione e questa Corte, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2009, n. 980 (con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario), pur non essendosi pronunciata specificamente in merito alla natura del provvedimento stesso, ma nel prospettare l’alternativa tra ordinanza concernente la determinazione delle modalità esecutive e sentenza risolutiva della portata sostanziale del titolo esecutivo, ha richiamato in motivazione il principio di diritto per cui "il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale insorgono contestazioni se attengono alla determinazione delle modalità esecutive, le risolve con ordinanza ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. , modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ. o opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; se invece attengono alla portata sostanziale del titolo esecutivo o al contenuto dell’obbligo, il provvedimento che le decide ha natura di sentenza sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata ed è impugnabile con i mezzi ordinari" (Cass. 27 agosto 1999, n. 9012; 12 agosto 2000, n. 10804, oltre alla giurisprudenza pure sopra richiamata).

Ne segue che la prima affermazione della sentenza impugnata, ove intesa nel senso che l’ordinanza del 19 luglio 2004 avrebbe natura corrispondente alla sua forma soltanto perchè pronunciata nell’ambito di una procedura esecutiva per obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ. è, in sè, smentita dalla giurisprudenza di legittimità. 3.- Quanto al contenuto che, in concreto, il giudice d’appello ha ritenuto essere proprio del provvedimento in parola, la seconda affermazione della sentenza è inficiata dal vizio di motivazione denunciato dai ricorrenti.

In primo luogo, la sentenza non individua alcuna ragione per la quale il provvedimento avrebbe una mera "valenza attuativi dei titoli esecutivi azionati", se non quella, in sè tautologica, che esso "mirava semplicemente a dare esecuzione – ex art. 612 c.p.c. – al titolo, non ad integrarne o ad interpretarne la portata".

In secondo luogo, la motivazione non prende in esame alcuno degli argomenti spesi dagli appellanti, odierni ricorrenti, per sostenere che si sarebbe trattato invece di un provvedimento a due parti: una parte deliberativa, in cui vengono dichiaratamente ed analiticamente respinte le eccezioni della società debitrice escussa ed una parte ordinatoria, della quale la prima non sarebbe soltanto un presupposto, ma dalla quale si distinguerebbe, invece, per la sua autonomia.

3.1.- Giova premettere che è incontestato che i titoli esecutivi abbiano riconosciuto a favore dei condomini di un complesso di stabili costruiti da IRC s.r.l., poi Cividin & Co. s.p.a., il diritto reale d’uso su uno spazio dell’ampio garage ricavato nel piano interrato del complesso condominiale e il diritto di passaggio sulle rampe di entrata-uscita, verso pagamento di un prezzo. E’ stato invece contestato che la società costruttrice fosse tenuta a fornire ai condomini, poi autori del precetto, "uno spazio individuale, fisso e definito": infatti, quest’ultima è la pretesa vantata in sede esecutiva dai creditori procedenti, sull’assunto che essa sarebbe stata riconosciuta nei titoli esecutivi; tale pretesa esecutiva è stata contrastata dalla Cividin & Co. s.p.a. dapprima con l’opposizione avverso i precetti ex art. 615 c.p.c., comma 1 (decisa con la sentenza impugnata), quindi con le contestazioni formulate in sede esecutiva (oggetto del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 19 luglio 2004).

Orbene, il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento da ultimo citato, dopo aver richiamato un proprio precedente provvedimento (dell’8 aprile 2004) nel quale era contenuta la riserva di pronunciarsi sulle "questioni formulate da parte resistente", ha dichiarato di volere appunto (col provvedimento del 19 luglio 2004) esaminare tali questioni e, nella lunga ed articolata motivazione, ha effettivamente proceduto a tale esame. Orbene, come si dirà, questo esame non risulta finalizzato soltanto alla determinazione delle modalità di esecuzione di un obbligo definito nel suo contenuto dal titolo esecutivo, ma piuttosto implica l’attribuzione al titolo esecutivo di una portata precettiva più ampia da quella che in sè avrebbe avuto.

3.2.- Nel sistema delineato dalle norme dell’art. 2931 cod. civ. e art. 612 e seg. cod. proc. civ., spetta al giudice dell’esecuzione il compito di verificare se il risultato atteso dal creditore procedente e che questi ha esplicitato nel precetto è proprio quello prescritto nel titolo esecutivo; allo scopo, il giudice interpreta il titolo e ne detta le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, poichè la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è invece rimasta inadempiente.

Se si verifica che, nel compiere tale attività, il giudice dell’esecuzione abbia dato del comando del giudice della cognizione una interpretazione che va al di là o resta al di qua di quanto stabilito nel titolo da eseguire, il provvedimento del giudice dell’esecuzione non costituisce più manifestazione dei suoi poteri e non si presta più ad essere impugnato nei modi propri degli atti esecutivi (cfr., oltre alla giurisprudenza citata al precedente punto 2, anche Cass. 14 marzo 2003, n. 3786, in motivazione). Più specificamente, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, nella sostanza, perde natura esecutiva, per assumere quella di una statuizione cognitiva, allorquando sia disposto il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero siano risolte questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto del titolo, o sia dichiarata la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall’obbligato, oppure sia affrontata una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo (così Cass. n. 1071/2000, cit., che, a sua volta, richiama Cass. 21 maggio 1964, n. 1249; 28 settembre 1968, n. 3016; 26 novembre 1973, n. 3203;

4 giugno 1974, n. 1627; 11 novembre 1975, n. 3801; 4 gennaio 1977, n. 21; 24 febbraio 1987, n. 1926; 20 settembre 1990, n. 9584; 12 agosto 1991, n. 8776; 10 dicembre 1991, n. 13287; 10 aprile 1992, n. 4407).

3.3.- Nella specie, è avvenuto che il giudice dell’esecuzione, dopo avere nominato il consulente tecnico d’ufficio per l’individuazione degli spazi da assegnare ai singoli condomini ricorrenti, si sia pronunciato sulle questioni poste dalla parte resistente. Nel pronunciarsi su tali questioni, ha finito per decidere la controversia insorta sulla conformità al titolo delle opere presupposte dai quesiti dettati al CTU; quindi, per decidere in merito all’individuazione del preciso contenuto del diritto da riconoscersi ai creditori procedenti, così scegliendo tra le contrapposte ragioni delle parti. Essendo tra queste controverso se il diritto dei condomini fosse limitato ad una comunione d’uso pro quota indivisa, sull’intera area adibita a parcheggio, da utilizzarsi promiscuamente e turnariamente, ovvero se si trattasse di singoli diritti reali d’uso proporzionati ai millesimi di proprietà condominiale, da esercitarsi dal singolo condomino su uno spazio del garage individuato una volta per tutte, la statuizione del giudice dell’esecuzione che ha deciso nel secondo senso è sì funzionale all’esecuzione, ma non perchè costituisca la presa d’atto di un mero presupposto fattuale, da cui prendere le mosse per dettare le modalità esecutive (come sarebbe seguendo il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata); piuttosto, essa costituisce il presupposto giuridico, o meglio il provvedimento che attribuisce al diritto dei creditori quella conformazione che il giudice dell’esecuzione deve, poi, attuare nel caso concreto. Così facendo, il giudice dell’esecuzione ha dato del titolo un’ interpretazione che va al di là di quanto in esso espressamente stabilito: ed il riscontro di ciò è dato dalla considerazione che, se invece avesse accolto l’impostazione della società esecutata, non avrebbe dovuto dare seguito ai ricorsi ex art. 612 cod. proc. civ., risultando già l’intera area di parcheggio comunque a disposizione dei condomini usuari.

Le statuizioni contenute nel provvedimento del 19 luglio 2004 riguardano la portata dell’obbligo del soggetto esecutato e, in definitiva, risolvono la medesima questione che era oggetto dell’opposizione all’esecuzione proposta avverso i precetti dalla società intimata. Si tratta di una decisione, che va considerata autonomamente, a prescindere dalle modalità di esecuzione dettate in concreto (sia pure nel corpo dello stesso provvedimento), e della quale la società si sarebbe potuta (e dovuta) autonomamente dolere lamentandone la non conformità al titolo posto a base dell’esecuzione, così come aveva già lamentato la non conformità al titolo degli intimati precetti; il rimedio avrebbe dovuto essere quello dell’appello.

L’autonomia della decisione in parola rispetto alle concrete modalità della sua esecuzione si coglie appieno altresì se si considera che, una volta affermato che il diritto d’uso sullo spazio di parcheggio comporti, nel caso di specie, l’individuazione di singoli e determinati spazi per ciascuno degli aventi diritto, è poi -in senso logico, prima ancora che cronologico- rimesso al giudice dell’esecuzione (cfr., tra le altre, Cass. 18 marzo 2003, n. 3990) dettare le relative modalità di esecuzione (individuazione di tanti spazi per quanti sono gli usuari interessati, loro delimitazione, criteri per l’assegnazione e per l’utilizzazione e via discorrendo), che possono essere, in concreto, variamente determinate. Tale determinazione rientra nei compiti propri del giudice dell’esecuzione e soltanto i relativi provvedimenti possono trovare rimedio nella norma dell’art. 617 cod. proc. civ..

4.- Parimenti censurabile è la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla terza delle affermazioni sopra riportate, laddove si riferisce alla sospensione ed alla revoca della ordinanza-sentenza del 19 luglio 2004 per escludere si sarebbe mai potuto formare il giudicato, senza esaminare – malgrado fosse stato oggetto del contraddittorio tra le parti – quale fosse stata la portata effettiva della revoca; in particolare, senza valutare se avesse riguardato tutte e due le parti distinguibili secondo i criteri di cui sopra, ovvero soltanto la seconda di esse, cioè quella relativa alla determinazione delle modalità esecutive vere e proprie (tracciatura in loco degli spazi fissi individuati dal CTU mediante apposita segnaletica e consegna delle chiavi d’accesso al garage o predisposizione di idonea modalità di accesso), come tali appunto revocabili ex art. 487 cod. proc. civ..

La motivazione sul punto è, altresì, illogica poichè fa derivare la qualificazione di un determinato provvedimento dal regime giuridico che le parti abbiano inteso attribuire ad esso, laddove il procedimento interpretativo avrebbe dovuto essere opposto: infatti, l’individuazione della disciplina applicabile discende dalla qualificazione che ad un provvedimento si dia. Così, una volta qualificata l’ordinanza di che trattasi in termini di sentenza, ne sarebbe dovuta conseguire l’inammissibilità di rimedi diversi da quelli impugnatori, specificamente – trattandosi di sentenza conclusiva di un giudizio di opposizione all’esecuzione pronunciata prima della modifica apportata all’art. 616 cod. proc. civ. dalla L. n. 52 del 2006 (peraltro oggi venuta meno, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) – dal rimedio dell’appello.

5.- Altrettanto illogica risulta la quarta affermazione della sentenza impugnata sopra riportata, per la quale il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto incidere sul titolo azionato dai creditori procedenti, stante la contestuale opposizione a precetto, della quale aveva contezza.

Intanto, l’argomento per il quale un determinato provvedimento non sarebbe consentito nel contesto di una determinata procedura prova troppo, poichè non vale ad escludere che un provvedimento siffatto venga comunque adottato. Piuttosto, una volta constatato che il provvedimento sia comunque venuto ad esistenza, la questione giuridica da risolvere è quella dei rimedi dei quali si possa avvalere la parte che ne assuma l’illegittima adozione e ne invochi la rimozione.

Peraltro, la Corte d’Appello è incorsa in un errore ulteriore nell’interpretare il provvedimento, avendo inteso desumerne la natura non dal contenuto riscontrato nel caso concreto, ma dall’ampiezza dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al giudice che l’ha emesso.

Pertanto, pur essendo corretta la premessa per la quale il giudice dell’esecuzione non può di norma incidere sul titolo esecutivo, ampliandone restringendone e comunque modificandone la portata, ciò tuttavia non esclude che in concreto finisca per farlo e che, qualora lo faccia, il relativo provvedimento sia produttivo di conseguenze (e nient’affatto irrilevante, come invece si legge nel controricorso):

per rimuovere le statuizioni del provvedimento che "incidono" sul titolo esecutivo, va fatto ricorso agli ordinari rimedi di impugnazione, dovendo trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità già ripetutamente richiamata.

5.1.- Altresì censurabile è l’argomento motivazionale secondo cui il giudice dell’esecuzione non si sarebbe potuto spingere fino al punto di delibare i motivi di contestazione della società esecutata perchè avrebbe avuto contezza della contemporanea pendenza dell’opposizione a precetto fondata sui medesimi motivi.

La pendenza di opposizione ed. pre-esecutiva non è, in sè, fatto ostativo alla proposizione di opposizione esecutiva, essendo anzi fisiologico al sistema che all’una possa seguire l’altra e che i relativi giudizi pendano contemporaneamente.

Ciò è tanto vero che tale siffatta contemporanea pendenza, una volta superata la fase relativa alla delibazione dell’istanza di sospensione ed introdotto il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva, da luogo, quando i motivi di opposizione siano coincidenti, ad una situazione di litispendenza, che consente la riunione dei procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio ex art. 273 cod. proc. civ. ovvero l’applicazione della norma dell’art. 39 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 24 ottobre 1986, n. 6235, nonchè di recente, ord. 20 luglio 2010, n. 17037).

6.- Quanto fin qui detto consente di concludere in punto di fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dai ricorrenti.

Poichè l’opposizione ai precetti decisa con la sentenza impugnata è stata fondata da Cividin & Co. s.p.a. sul motivo dell’inesistenza del diritto come azionato dai creditori precettanti, posto che detto diritto si sarebbe dovuto intendere, secondo l’opponente, su quota indivisa dell’intero garage (sicchè la società opponente si sarebbe dovuta considerare adempiente avendo messo a disposizione dei condomini, in comune tra loro, l’area di parcheggio, da utilizzarsi promiscuamente e turnariamente), e poichè in sede esecutiva la società esecutata ha riproposto il medesimo motivo di contestazione del diritto dei creditori di procedere ad esecuzione, si deve concludere nel senso che l’opposizione proposta ex art. 615 cod. proc. civ. abbia ad oggetto la medesima questione di fatto e di diritto decisa col provvedimento del 19 luglio 2004. Poichè a tale provvedimento si deve riconoscere, per le ragioni svolte sopra, la natura di sentenza, si deve altresì concludere nel senso che questa abbia deciso su causa petendi e petitum coincidenti con quelli su cui si è pronunciata la sentenza della Corte d’Appello qui impugnata.

Poichè, infine, avverso il provvedimento in esame è stato proposto soltanto il ricorso straordinario per cassazione dichiarato inammissibile con la sentenza n. 980/09, mentre non è stato proposto l’unico rimedio effettivamente esperibile, vale a dire l’appello, si deve, infine, concludere per la sussistenza della preclusione pro iudicato.

Ne segue il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta da Cividin & Co. s.p.a. avverso i precetti notificati dagli odierni ricorrenti in data 17 maggio 2000. 7.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento degli altri motivi, relativi al merito della vicenda, il cui esame è oramai precluso dal giudicato; nonchè l’assorbimento dell’unico motivo di ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese dei gradi di merito, di cui alla sentenza cassata con la presente decisione.

Le articolate vicende del giudizio di merito e la peculiarità di quella che ha riguardato il provvedimento su cui si è formato il giudicato rendono di giustizia le compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, ritenuta la sussistenza di giudicato esterno, rigetta l’opposizione proposta da Cividin & Co. s.p.a. avverso i precetti notificati ad istanza dei ricorrenti.

Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 09-05-2011, n. 3990 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la società ricorrente ha depositato in giudizio, "in seguito ad incontro e chiarimento con le controparti", l’atto di rinuncia al ricorso in trattazione, notificato alle parti del giudizio in data 7.4.2011, con la contestuale dichiarazione dell’intervenuto accordo tra le stesse in ordine alla compensazione delle spese del presente giudizio;

Considerato che, tuttavia, l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto dalle dette parti che, comunque, in sede di trattazione orale, hanno confermato la indicata circostanza;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso da parte della società ricorrente con l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.