T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 17-11-2011, n. 1700Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società ricorrente ha subito degli accertamenti ispettivi da parte dell’Inps iniziati il 27 ottobre 2010 e conclusisi con il verbale di accertamento n. 501 del 7 marzo 2011, con il quale è stato disposto il pagamento, a titolo di contributi e sanzioni aggiuntive, di Euro 4.522,00, e del verbale di accertamento n. 501 del 7 marzo 2011 con il quale, a titolo di contributi e somme aggiuntive, è stato disposto il pagamento della somma di Euro 38.367,00.

Con istanza del 13 aprile 2011 la Società ricorrente ha presentato all’Inps istanza di accesso agli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi, previamente espunti delle generalità dei dichiaranti, per esercitare il diritto di difesa in sede amministrativa e giurisdizionale.

L’Inps con provvedimento prot. n. 83388 del 24 maggio 2011, ha respinto l’istanza richiamandosi genericamente alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso.

Con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato, con richiesta di accertare il diritto di accedere agli atti, per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erroneo bilanciamento nel caso concreto tra le esigenze di difesa giudiziale e quelle di riservatezza;

II) illegittimità del regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario dell’Istituto n. 1951 del 16 febbraio 1994, per contrasto con l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si è costituita in giudizio l’Inps eccependo l’inammissibilità della censura di cui al secondo motivo, ovvero l’inammissibilità dell’intero ricorso, e chiedendone nel merito la reiezione.

Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

L’Inps osserva che erroneamente la parte ricorrente ha richiamato un regolamento per l’accesso ormai non più vigente e che è stato sostituito dal successivo regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 118 del 10 luglio 2009.

La mancata contestazione del regolamento vigente, che è atto presupposto del diniego, secondo l’Inps comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso e la sua reiezione.

L’eccezione deve essere disattesa.

Infatti il giudizio in materia di accesso, per il quale è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha ad oggetto l’accertamento in via diretta della fondatezza della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6696).

E’ pertanto sufficiente che la parte ricorrente indichi le ragioni per le quali l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’ostensione degli atti per i quali è stato richiesto l’accesso, mentre spetta al giudice, a prescindere dall’impugnazione congiunta del regolamento, provvedere all’eventuale disapplicazione degli atti regolamentari eventualmente contrastanti con norme di rango primario (cfr. Tar Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2010, n. 1282; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5098; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 1993, n. 799).

L’eccezione deve pertanto essere respinta.

E’ invece inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del regolamento non più vigente.

Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni enunciate nel primo motivo.

Il Collegio non ignora che in alcune pronunce la sesta Sezione del Consiglio di Stato invocate dall’Inps (cfr. le decisioni 22 aprile 2008, n. 1842, e 9 febbraio 2009, n. 736) ha giudicato insussistente il diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita nell’ambito dell’attività di controllo, ritenendo preminente l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, o restringendo il diritto di accesso ai soli casi in cui sia dimostrata l’effettiva necessità di una tutela di interessi lesi nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Tuttavia, pur dando atto dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto, il Collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento (cfr. Consiglio di Stato, 16 dicembre 2010, n. 9102; Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009, n. 1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 2001, n. 1621; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo.

Tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza comporta pertanto la disapplicazione delle norme regolamentari invocate dall’Inps, e in particolare della lett. g), dell’allegato A) del regolamento approvato con determina del Commissario straordinario n. 118 del 10 luglio 2009, perché confliggente con il citato art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2366; Tar Veneto, Sez. III, 14 maggio 2003, n. 2760).

Ne consegue che il Collegio ritiene di dover ordinare alla Direzione provinciale di Verona dell’Inps di consentire la visione e l’estrazione della documentazione che ha dato origine ai verbali di accertamento, e che ciò debba avvenire, come peraltro indicato nell’istanza, dopo avere provveduto alla copertura dei dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche.

Per tutte le considerazioni su esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il non più vigente regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, e va accolto per il resto.

Per eseguire la sentenza si assegna un termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata, se antecedente, della sentenza stessa.

Le spese e gli onorari del giudizio – in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali – vengono integralmente compensate, mentre resta fermo l’obbligo dell’Inps di corrispondere l’importo del contributo unificato alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1., del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie nel senso precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Direzione provinciale di Verona dell’Inps 24 maggio 2011, prot. n. 83388 ed ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

Spese compensate, salvo che per il contributo unificato, che deve essere rimborsato per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40044

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27/09/2010, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale in data 19/06/2007, il g.u.p. del Tribunale della medesima città, all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto S.R. e I.H. responsabili del delitto di estorsione ai danni di F.M.R. e A.L..

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio, con separati ricorsi, peraltro perfettamente identici, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo:

Violazione dell’art. 192 c.p.p. per non avere la Corte territoriale correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’ A. non avendone verificato nè l’attendibilità intrinseca nè quella estrinseca.

La Corte, poi, avrebbe motivato in modo illogico sulle dichiarazioni rese dalla F. la quale si era limitata a riferire delle minacce subito ma non il motivo per cui le erano state rivolte: il che determinava la integrazione di diversi reati ma non di quello di estorsione.

Nessun rilievo, infine, poteva essere attribuito alla documentazione dalla quale emergeva che la pretesa creditoria, lungi dal derivare dalla cessione di stupefacente, scaturiva dalla vendita di tappeti.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli "per avere, in concorso ed in unione tra loro e presentandosi ripetutamente alle parti lese, costretto F.M.R. e A.L. a consegnare loro, in data 19.5.2006, la somma di 500,00 Euro, sul totale di 6.000,00 complessivamente pretesa a titolo di pagamento del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente acquistata dal predetto A., e pertanto non dovuta in quanto profitto di attività criminosa, mediante minaccia di morte e di danni alla persona rivolta ai predetti ed ai componenti della loro famiglia ed insita nella seguente espressione proferita dalla I. nel secondo incontro con F.R.: "Chiama subito tuo figlio, vogliamo i nostri soldi altrimenti è peccato arrivare a brutte cose;

sappiamo chi è la sua famiglia, lui ha un figlio di dieci anni, potrebbe succedere qualcosa di brutto a lui o alla sua famiglia; ci deve dare i soldi, se non lo chiami si arriva a brutte cose". 2. La Corte territoriale, ha fondato la propria decisione, principalmente, sulle dichiarazioni rese da A.L. imputato in un procedimento connesso.

La Corte ha dato atto che "dopo le dichiarazioni ndr: confessorie rese dall’ A. in ordine ad un traffico di stupefacenti gli operanti interrompevano il verbale, essendo emersi elementi di colpevolezza di A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e provvedevano a generalizzarlo compiutamente ed a rivolgergli gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p. il tutto alla presenza del suo difensore di fiducia.

Dopo detti avvisi A. affermava di voler rendere dichiarazioni (…)".

Di conseguenza, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dall’ A., essendo state ricevute nel pieno rispetto delle norme processuali (in terminis SSUU 12067/2009 riv 246375), ben potevano essere utilizzate dalla Corte territoriale.

3. Nel merito, la Corte, ha ampiamente illustrato non solo le ragioni per le quali le dichiarazioni dell’ A. dovevano ritenersi intrinsecamente attendibili, ma ha anche indicato i riscontri estrinseci (cfr pag. 4 motivazione), il tutto confortato dalla circostanza che la versione degli imputati è stata ritenuta inattendibile.

Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute, quindi, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

In altri termini, le censure devono ritenersi infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. 4. In conclusione, la doglianza nel merito (ossia in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette dichiarazioni), essendosi i ricorrenti, da una parte, limitati a trascrivere, per numerose pagine, notorie massime di questa Corte di legittimità, e, dall’altra, a riproporre, in modo tralaticio, la propria tesi difensiva, deve ritenersi manifestamente infondata per genericità ed specificità.

E’, invece, semplicemente infondata la censura di natura processuale (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ A.) alla stregua del principio di diritto enunciato nella cit. sentenza delle SSUU: dal che consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2011) 23-11-2011, n. 43296

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Svolgimento del processo

S.A. ricorre avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale della Libertà di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato l’ordinanza emessa dal Gip di quel Tribunale, con cui gli era sta applicata la misura della custodia cautelare in carcere perchè indagato del delitto continuato di cui all’art. 513 bis c.p. aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7. Era accaduto che il Tribunale del riesame aveva, in precedenza, annullato la misura custodiale, sul presupposto che nel paradigma normativo non potessero ricondursi i comportamenti dello S., perchè non connotati da specifici episodi di violenza o minaccia per scoraggiare la concorrenza e favorire la società Paganese Trasporti, quale unico vettore di prodotti ortofrutticoli sulle tratte (OMISSIS), operando pressioni sui commercianti. Il giudice distrettuale aveva dato atto che S.A. ed il fratello erano in stretto contatto con personaggi di spicco dei clan mafiosi siciliani e campani e che gli stessi nel gestire il commercio di prodotti ortofrutticoli erano incaricati di ritirare dai trasportatori altre somme, oltre quelle dovute per il trasporto, determinate in misura fissa per ogni camion movimentato e destinate a personaggi appartenenti alle associazioni anzidette; che le conversazioni intercettate attestavano i rapporti privilegiati con la soc. Paganese, a sua volta ditta di riferimento del clan dei Casalesi; che numerosi episodi ponevano in luce come vi fosse un asse Sfraga-Pagano tendente a monopolizzare a loro favore il mercato ortofrutticolo, in quanto i clan siciliani imponeva i suoi prodotti in (OMISSIS) ed i casalesi mantenevano, senza concorrenza, le tratte per il trasporto. La illecita concorrenza però non era ravvisabile, perchè non accompagnata da atti intimidatori, concretamente riferibili agli S., che si erano solo avvalsi della manifestata vicinanza ad associazioni di tipo mafioso e perchè non era la azione degli S. concretamente finalizzata a favorire la srl Paganese.

Annullata l’ordinanza con sentenza di questa corte, in Tribunale del riesame, investito nuovamente della decisione, ha richiamato il principio di diritto, cui era tenuto ad uniformarsi, concernente la configurabilità del reato, sotto il profilo che l’utilizzo del metodo mafioso non ha bisogno della minaccia aperta e della violenza fisica e che si era verificato l’assoggettamento degli imprenditori alla volontà ed alle regole del sodalizio dominante, ledendosi così la libertà di impresa ed il libero giuoco della concorrenza.

Nello specifico ha individuato la sussistenza di gravi indizi a carico dello S., oltre che da quelli in precedenza enunciati nel testo del provvedimento annullato, ripreso per esteso e graficamente riportato, anche dall’analisi delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, certo Costa che confermavano ulteriormente dell’ipotesi accusatoria.

In punto di esigenza cautelari, ha rilevato che la presunzione non era contrastata da alcun concreto elemento contrario.

Lo S. deduce violazione di legge e mancanza di adeguata motivazione, atteso che il tribunale distrettuale non aveva individuato i presupposti della appartenenza o la contiguità dello S. ad associazioni mafiose e l’utilizzo del metodo; non vi era al riguardo alcun indizio del personale contributo dato per la affermazione della Paganese quale monopolista, e soprattutto che vi era un accordo in tal senso tra le due consorterie territoriali e che egli ne era a conoscenza. La vicinanza alle cosche era da escludere, considerato che lo S. non era incolpato di partecipazione, non era stata identificata l’eventuale famiglia di riferimento, le personali relazioni non avevano alcuna consistenza indiziaria;

inoltre, non vi erano elementi per asserire dell’esistenza di comportamenti concreti a favore della Paganese, come desumibile dalla contabilità relativa alla sua impresa, che solo occasionalmente si era rivolta a tale società, mai, neanche, caldeggiata presso altri imprenditori.

Con il secondo motivo, lo S. si duole della dedotta esistenza di esigenze cautelari, essendo la sua impresa stata sottoposta a misura di prevenzione, sicchè è impossibile la reiterazione del delitto, nè essendovi elementi relativi agli altri due presupposti.

Motivi della decisione

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

Il tribunale della libertà, nella decisione del ricorso, si è attenuto al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, cui era vincolato ed ha esaurientemente e con motivazione adeguata spiegato le ragioni di merito che imponevano la conferma della ordinanza applicativa della massima misura cautelare.

Ha, infatti, non sottraendosi affatto alle censure poste dall’interessato, ha precisato come costui, pur non ponendo in essere atti specifici di violenza, avesse utilizzato quel metodo mafioso, di minaccia implicita, e non aperta, o esplicita, come indicato nella pronuncia di rinvio, individuando i seguenti specifici elementi indiziaria) le risultanze dei dialoghi intercettati, che attestavano la caratura criminale del fratello dello S., M., braccio destro dell’odierno ricorrente, che agiva sotto la sua supervisione.

I due, soci nella gestione della loro impresa, avevano costituito una rete di commercianti cui imponevano i loro prodotti, come risultava dalle indagini; b) A. aveva mantenuto i rapporti con gli ambienti (OMISSIS), imponendo la Paganese, come risultava sia da dialoghi intercettati tra rivenditori (OMISSIS) ed il P., sia da conversazioni tenute da costui con lo S., sia dalla attività posta in essere da costui per salvaguardare la società Paganese dalla richiesta estorsiva formulata in (OMISSIS) da un altro operatore del settore.

Ora tali circostanze, unitamente al dato non contestato che S. A. curava la raccolta del "pizzo" per ogni carico da destinare alle associazioni delinquenziali territoriali, attestano senz’altro una pressione di tipo mafioso nel detto ambito commerciale dei trasporti e segnalano indubbiamente il profilo soggettivo delle condotta, tesa ad eliminare la concorrenza a favore di un unica società di trasporto.

Tanto premesso, il ricorrente con le sue doglianze esula dal perimetro del sindacato di legittimità, giacchè ripropone una diversa lettura dei dati processuali, senza tener conto che il principio di diritto, esposto dalla sentenza di questa corte n. 6462 del 2011, nel rimettere gli atti al giudice di merito, sostanzialmente aveva indicato le aporie del ragionamento della prima ordinanza e segnalato gli errori di impostazione ed vizi di motivazione, proprio in forza degli elementi di fatto che il giudice di merito aveva elencato e valutato nella loro oggettività, sicchè in pratica la configurabilità dell’ipotesi accusatoria sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, era ravvisabile sol che venisse rimossa la contraddittorietà dell’argomentare; come detto il giudice di rinvio si è puntualmente conformato ed ha adeguato il tessuto motivazionale al dictum della Corte.

E’ evidente che non vi era spazio per una diversa ricostruzione dei dati indiziari raccolti, già raccolti, nè tantomeno si può sollecitare in questa sede un simile controllo, una volta che l’ordinanza ha fatto applicazione corretta di quanto enunciato nella citata sentenza.

Del tutto infondata è poi la doglianza relativa alla adeguatezza della misura cautelare; il ricorrente ripropone le medesime considerazioni già svolte innanzi al giudice di merito e che costui ha correttamente valutato e ritenute insufficienti per la esclusione della presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere.

E’ da rammentare che il superamento della presunzione della L. n. 203 del 1991, ex art. 7 presuppone la allegazione di elementi che facciano ragionevolmente escludere la pericolosità, nella specie non riscontrati, con ragionamento adeguato, dal giudice di merito, e perciò non sindacabile in questa sede.

Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46294 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 28.12.10 il GIP del Tribunale di Padova dichiarava inammissibile l’opposizione presentata ex art. 263 c.p.p., comma 5 da L.N.R., indagato in relazione ai delitti p. e p. ex artt. 644 e 648 c.p., contro il diniego opposto dal PM presso lo stesso Tribunale di restituirgli la somma di Euro 21.800,00 – in banconote – sequestratagli l'(OMISSIS) dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei CC. di Venezia nel corso di una perquisizione, sequestro poi formalizzato dal PM l’11.2.10 perchè le banconote in questione dovevano ritenersi pertinenti ai reati per cui si procedeva.

Riteneva a riguardo il GIP l’inammissibilità dell’opposizione in quanto destinata a contestare non già il fatto che il PM avesse rigettato l’istanza di dissequestro per essere venute meno le necessità di mantenere la misura, ma il fondamento stesso del decreto di sequestro a suo tempo già adottato, senza che risultasse essere stato utilizzato il rimedio previsto dall’art. 257 c.p.p., ossia il ricorso al Tribunale del riesame.

Ricorre il L.N. contro detto provvedimento, che chiede annullarsi per violazione dell’art. 263 c.p.p., comma 5 e vizio di motivazione, non avendo il GIP considerato che in data 25.10.10 il Nucleo investigativo di Venezia aveva dato atto dell’impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione di una rapina avvenuta il 22.11.09, sicchè non potevano qualificarsi nè come corpo di reato nè come cosa ad esso pertinente; aggiunge altresì che risulta contraddittoria la motivazione in quanto, poco dopo aver disconosciuto che la difesa avesse evidenziato la necessità di valutare la permanenza o meno delle condizioni che avevano legittimato la misura reale, il GIP patavino ha rilevato, invece, che il difensore contesta che la somma in sequestro possa considerarsi corpo di reato o cosa pertinente al reato; pertanto – conclude il ricorrente – la motivazione così formulata da un lato riconosce che il difensore ha sollevato la questione circa l’impossibilità di stabilire la pertinenzialità della somma in sequestro al reato ascritto all’indagato e, dall’altro, nega che si sia contestata l’inutilità del vincolo a fini probatori.
Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza del GIP che, ex art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del PM di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606 c.p.p. (cfr. Cass. S.U. n. 9857 del 30.10.08, dep. 4.3.09), ma nell’impugnazione possono essere dedotte solo censure relative alla necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova; pertanto, l’ambito del controllo di legittimità è limitato alla verifica della congruenza della motivazione del provvedimento in relazione al permanere o meno di tale necessità, mentre le censure concernenti la legittimità e l’opportunità del sequestro, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3^ n. 17809 del 26.1.2011, dep. 6.5.2011).

Nel caso di specie l’odierno ricorrente insiste nel negare che la somma in sequestro sia qualificabile come corpo di reato o cosa ad esso pertinente e a tal fine apporta come elemento nuovo il fatto che le ultime indagini di p.g. avrebbero dato atto dell’impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione della rapina, id est sollecita una verifica demandata – in realtà – alla sede del riesame.

Nè gioverebbe all’odierno ricorrente ritenere come implicitamente destinato a contestare la necessità di mantenere il sequestro a fini di prova il richiamo – che si legge in ricorso – all’esito negativo degli accertamenti di p.g. inerenti all’asserita impossibilità di verificare i numeri di serie delle banconote sottratte in occasione della rapina di cui sopra e, quindi, reputare che, in sostanza, il L.N. abbia inteso denunciare un vizio di motivazione rispetto alle reali argomentazioni svolte nell’istanza di dissequestro:

invero, anche in siffatta ipotesi osterebbe all’accoglimento del ricorso il principio per cui in materia di sequestro la motivazione è censurabile soltanto ove affetta da vizi così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (il che non è nel caso in esame).

Quanto, poi, ad una ipotetica denuncia di totale mancanza di motivazione, sarebbe appena il caso di rilevare la non autosufficienza del ricorso (che avrebbe dovuto trascrivere l’istanza di dissequestro per consentire a questa S.C. di verificare se e in quali esatti termini fosse stata contestata la mera opportunità di mantenere la misura).

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SECONDA SEZIONE PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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