Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 20-05-2011, n. 20105 Rivelazione di segreti di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo

1. – Con la sentenza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di S.S. e D.G., entrambi imputati del reato di cui all’art. 379-bis c.p. e, il solo D., anche del reato di cui all’art. 684 c.p., ha dichiarato non doversi procedere per il primo reato perchè il fatto non sussiste e ha trasmesso gli atti riguardanti l’altro illecito al Tribunale di Roma, competente per territorio.

Secondo l’imputazione S.S. avrebbe rivelato indebitamente al giornalista D.G. notizie coperte da segreto investigativo concernenti un procedimento penale avente ad oggetto la raccolta illegale di dati e informazioni su personaggi pubblici e privati, nell’ambito del quale la stessa S. era stata sottoposta a perquisizione locale per i legami lavorativi con B.M., investigatore privato, indagato nel procedimento penale; in particolare, la S. avrebbe messo a disposizione del giornalista il contenuto – raccolto in un pendrive – di due notebook sequestrati nel corso della perquisizione e poi restituiti alla stessa, materiale che veniva utilizzato dal D. in un articolo apparso sul quotidiano (OMISSIS).

Il giudice ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che l’art. 379-bis c.p. punisce la rivelazione di notizie segrete qualora siano apprese da chi ha partecipato o assistito ad un atto del procedimento penale, situazione che non ricorreva per nessuno dei due imputati, precisando, inoltre, che la rivelazione era comunque avvenuta successivamente al dissequestro del materiale, quando cioè i notebook erano tornati nella piena disponibilità della S., senza che il provvedimento di restituzione imponesse qualche forma di limitazione al riguardo; ha, comunque rilevato la mancanza dell’elemento soggettivo.

2. – Contro questa sentenza il procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano ha proposto appello.

Con il primo motivo ha censurato la decisione, sostenendo che il giudice erroneamente ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 379-bis c.p.: sotto il profilo oggettivo assume che le notizie contenute nel materiale informatico sottoposto a sequestro erano coperte da segreto; sotto il profilo soggettivo ritiene che entrambi gli imputati avevano la consapevolezza che sul materiale permaneva il segreto investigativo.

Con il secondo motivo ha eccepito la questione di costituzionalità dell’art. 428 c.p.p., nella parte in cui esclude il potere di appello del pubblico ministero.

3. – La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2009, rilevato che la sentenza emessa dal Gip non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per l’ulteriore corso.
Motivi della decisione

4. – Preliminarmente deve rilevarsi che la questione di costituzionalità sollevata dal procuratore generale è mal posta, in quanto la sentenza impugnata non è stata pronunciata nell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 428 c.p.p. – non è quindi una sentenza di non luogo a procedere -, ma è stata emessa ex artt. 129 e 459 c.p.p., sulla richiesta di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero. Premesso che sulla questione posta dal ricorrente è già intervenuta la Corte costituzionale affermando, con sentenza n. 242 del 2009, la non fondatezza della dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 428 c.p.p. nella parte in cui non consente al p.m. di appellare le sentenza di non luogo a procedere, si deve osservare che la sentenza di proscioglimento in questione, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione, come del resto è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 30 settembre 2010, n. 43055, Dalla Serra), sicchè correttamente la Corte d’appello di Milano ha investito la cassazione.

5. – Nel merito il ricorso è infondato.

La rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale è un reato proprio, nel senso che può essere commesso solo da chi ha "partecipato o assistito" ad un atto del procedimento, ovvero da chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il pubblico ministero ha esercitato il potere di segretazione di cui all’art. 391-quinquies c.p.p..

Nella specie, la contestazione mossa alla S. riguarda il primo tipo di condotta illecita ipotizzata, l’avere cioè rivelato notizie apprese nel corso della perquisizione a cui è stata sottoposta, sicchè può essere considerata soggetto attivo del reato di cui all’art. 379-bis c.p., avendo assistito e preso parte al procedimento penale in qualità di destinataria di un provvedimento finalizzato alla ricerca della prova.

La norma incriminatrice è funzionale ad un rafforzamento della tutela penale del segreto processuale, per cui, pur essendo un reato proprio, si rivolge a tutti i soggetti che comunque siano a diverso titolo coinvolti nel procedimento, anche senza svolgere alcun ruolo attivo, ma assistendovi in maniera del tutto passiva, come, appunto, il terzo che subisca una perquisizione o un sequestro.

Presupposto del reato in esame è la indebita rivelazione di "notizie segrete" concernenti un procedimento penale al quale l’agente abbia partecipato o assistito e il concetto di segretezza deve essere desunto dalla normativa processuale, precisamente dall’art. 329 c.p.p. secondo cui gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Ed è proprio con riferimento a questo presupposto che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del reato, ritenendo che l’imputata non abbia rivelato alcuna notizia segreta.

Invero, nè dalla sentenza, nè dal ricorso emerge se nel procedimento in cui venne disposta la perquisizione nei confronti della S., persona non indagata, l’imputato abbia avuto comunicazione dell’esito del sequestro, perchè in tal caso non vi sarebbe stato più alcun segreto sul contenuto dei notebooks.

Tuttavia, risulta pacifico dagli atti che la consegna dei pen drive al giornalista è avvenuta dopo la restituzione alla S. di quanto sequestrato; peraltro nel decreto di restituzione, datato 28.9.2006, il pubblico ministero ha giustificato il provvedimento con l’insussistenza di esigenze probatorie. Ne consegue la difficoltà di ritenere che l’imputata potesse avere la consapevolezza del permanere di un eventuale obbligo di segretezza una volta rientrata in possesso del materiale sequestrato e in assenza di qualsiasi avvertimento formale circa l’obbligo di mantenere il segreto sul contenuto dei notebook), mancando nel decreto di restituzione qualsiasi disposizione in tal senso.

Ma prima ancora della mancanza di prova sull’elemento soggettivo, ciò che difetta è proprio l’elemento materiale del reato.

L’art. 379-bis c.p. ha ad oggetto la medesima condotta di rivelazione indebita cui si riferisce l’art. 326 c.p., da cui si differenzia solo per un’estensione dell’ambito dei possibili soggetti attivi, ricomprendendovi anche soggetti sforniti di qualifiche pubblicistiche; ma per quanto riguarda l’oggetto della tutela, cioè il segreto processuale, le due norme incriminatrici sono sostanzialmente coincidenti, facendo entrambe riferimento alla nozione di segreto desumibile dall’art. 329 c.p.p.; inoltre, entrambe prevedono che la rivelazione indebita deve riguardare "notizie segrete" attinenti al procedimento penale.

La fattispecie delineata nella prima parte dell’art. 379-bis c.p. delimita l’oggetto della condotta a quelle notizie "apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento", cioè a quelle notizie che siano state apprese in occasione della partecipazione o dell’assistenza all’atto posto in essere nel procedimento stesso.

Pertanto, il divieto di rivelazione ha ad oggetto l’atto del procedimento in quanto tale, nonchè la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell’atto e dell’indagine di cui il soggetto abbia avuto conoscenza in precedenza, cioè a prescindere dall’atto d’indagine.

Che questo sia l’ambito di applicazione della norma in esame lo dimostra la seconda parte dell’art. 379-bis c.p., riferita all’inosservanza del divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 391-guinquies c.p.p.: in questo caso la rivelazione che integra il reato non riguarda "gli atti di indagine ed il loro contenuto", ma attraverso il richiamo della disposizione processuale viene a comprendere i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine.

In altri termini, qui la sanzione penale colpisce qualunque comunicazione di notizia che attenga all’oggetto dell’indagine e, quindi, ai fatti inerenti all’indagine, ma tale allargamento della tutela del segreto è determinato dal provvedimento di segretazione del pubblico ministero.

Nella specie – in cui non vi è stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro – la consegna dei files non può essere equiparata ad una rivelazione di "notizie concernenti un procedimento penale", cioè alla condotta sanzionata dell’art. 379- bis c.p. ed infatti l’imputata non ha riferito nulla che riguardasse il procedimento, in particolare in ordine alla perquisizione e al sequestro disposto; inoltre, il contenuto dei files non poteva costituire una "notizia segreta" appresa per avere "assistito o partecipato" all’atto del procedimento, avendone avuto conoscenza aliunde, ben prima del sequestro.

Una volta riottenuti i due notebook la S. è tornata ad averne la piena disponibilità, anche dei files in essi contenuti e l’averli consegnati al giornalista non configura il reato di cui all’art. 379-bis c.p..

Di nessun rilievo sono le considerazioni della parte ricorrente sulla circostanza che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria e che su essi erano in corso verifiche investigative: premesso che il riferimento contenuto nel ricorso al secondo periodo dell’art. 354 c.p.p., comma 2 relativo alle misure tecniche che deve assumere la polizia giudiziaria in caso di accertamenti su sistemi informatici, è improprio, in quanto si tratta di una disposizione inserita dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 9 quindi successivamente all’epoca dei fatti, si osserva che se si fosse voluto impedire ogni rischio di rivelazione o di pubblicazione del contenuto dei notebooks si sarebbe dovuto mantenere il sequestro oppure imporre i divieti previsti dall’art. 329 c.p.p., comma 3. 5.1. – per quanto riguarda la posizione di D., fermo restando quando si è detto in relazione alla insussistenza del reato per la mancanza dello stesso elemento materiale, occorre inoltre evidenziare che nell’ipotesi accusatoria egli viene qualificato come il destinatario della condotta di rivelazione della notizia ritenuta indebita; proprio in quanto tale non può essere punito per il solo fatto di avere ricevuto la notizia, perchè avrebbe dovuto essere dimostrata la sua piena partecipazione al rato quale concorrente extraneus, ad esempio per avere istigato o determinato la S. a rivelare la notizia. La totale assenza di prove al riguardo ha determinato il proscioglimento del D. da parte del Gip di Milano, soluzione che deve essere confermata in questa sede, con il conseguente rigetto del ricorso.

6. – in conclusione, il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22271 Prova penale

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 11.11.2010, con la quale veniva disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R. M. per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., in particolare per aver partecipato ad un’associazione di tipo mafioso che, avvalendosi dei rapporti con la ndrangheta calabrese e la mafia palermitana rispettivamente garantiti da M.S. e M. O., operava in Provincia di Torino commettendo reati di estorsione, violenza privata e minaccia in danno di imprenditori ai quale venivano richiesti periodici versamenti di denaro, reati di omicidio finalizzati alla dimostrazione delle capacità criminali del gruppo e reati di porto e detenzione di armi, nonchè gestendo l’utilizzazione di macchine da videopoker installate presso diversi locali, attività quest’ultima alla quale il R. in particolare era preposto quale intermediario fra i M. e i titolari dei locali.

I gravi indizi a carico del R. erano individuati nelle dichiarazioni del collaborante B.a e nei riscontri derivanti dalle intercettazioni telefoniche e dal rinvenimento di macchine da videopoker e di schede relative alle stesse presso un magazzino riferibile al R..

Il ricorrente, anche con memoria successivamente presentata, deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, lamentando l’inattendibilità intrinseca del B. sull’affiliazione del R. all’associazione, la mancanza di effettivi riscontri alle dichiarazioni dello stesso, l’inesistenza di atti violenti o minacciosi in danno dei gestori dei locali presso i quali venivano installate le macchine e la ritenuta partecipazione del R. all’associazione nonostante il predetto fosse coinvolto in una sola delle attività illecite del gruppo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del B. non risulta in primo luogo compromesso nella sua coerenza essenziale dai marginali rilievi difensivi sull’erronea indicazione del periodo di tempo coperto dal contenuto autoaccusatorio delle sua dichiarazioni, in realtà più ristretto di quello indicato nell’ordinanza impugnata, e sul riferimento del dichiarante all’attribuzione a tali S.A. e C.P. del ruolo di emissari di M. O. e del R., che collocherebbe quest’ultimo su un piano analogo a quello del capo dell’associazione. Tali imprecisioni sono invero superate, nell’impianto motivazionale del provvedimento, dai riscontri individuati nella mancanza nell’attività di distribuzione delle macchine da videopoker, svolta dal R., della percezione di proventi alla stessa strettamente corrispondenti, e dal contenuto delle conversazioni intercettate in ordine alla collaborazione del R. nel ritiro degli incassi delle macchine, in un caso accompagnato dalla manifestata disponibilità ad anticipare ai M. le somme corrispondenti, aspetti ritenuti indicativi di intraneità dell’indagato all’associazione; conclusione, questa, oggetto di un percorso argomentativo coerente, rispetto al quale sono irrilevanti le censure del ricorrente sui riferimenti dello stesso B. e di talune conversazioni captate alla diretta gestione da parte dei M. dei proventi dell’installazione delle macchine, non incompatibile con il ruolo collaborativo nella stessa che l’ordinanza attribuisce al R..

Nè significativi elementi di inconguenza rispetto alla partecipazione del R. all’associazione si rinvengono negli ulteriori accenni del ricorrente a conversazioni telefoniche espressive di gratitudine del detenuto M.O. per il lavoro svolto dal R., non incompatibile con il ruolo direttivo del primo e semmai confermativa della rilevanza del contributo dell’indagato all’attività del sodalizio, ed alle inesattezze dei verbali di trascrizione delle intercettazione sulle attribuzioni di talune utenze telefoniche, al cui rilevamento non si accompagna alcuna specifica censura in ordine al travisamento dei contenuti delle conversazioni.

L’inerenza della percezione dei proventi di detta attività non è posta in discussione neppure da ricorrente, che nel citare conversazioni telefoniche sull’importanza di tali introiti nel periodo in cui i fratelli M.O., A. e S. erano ristretti in carcere ne conferma la funzione di sostentamento del gruppo in carenza di altre entrate. Ed a questo punto è irrilevante la mancanza di espresse manifestazioni di violenza o minaccia nei rapporti con i gestori dei locali; non senza considerare peraltro l’esatto tenore delle dichiarazioni del B., come riportate nell’ordinanza, per le quali questi ultimi erano di fatto costretti ad installare le macchine, vedendone alcuni di essi solo un risvolto positivo nell’essere garantiti da analoghe imposizioni da parte di altri gruppi criminali e nella possibilità di chiedere l’ausilio dell’associazione qui incriminata anche per problematiche diverse.

Irrilevante è infine l’essere l’apporto del R. limitato ad uno solo dei settori di interesse dell’associazione, circostanza del tutto compatibile con la partecipazione alla stessa (Sez, 1, n. 6308 del 20.1.2010, imp. Ahmed, Rv. 246115), una volta che la condotta, qualunque ne sia la natura, contribuisca alla sussistenza o al rafforzamento del sodalizio (Sez. 6, n. 1472 del 2.11.1998, imp. Archesso, Rv. 213447); aspetto, quest’ultimo, sul quale l’ordinanza impugnata motiva esaurientemente nei termini in precedenza indicati.

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-06-2011, n. 3772 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la società D. B. s.p.a. ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6160/2007 emesso dal Tribunale di Napoli;

– il T.a.r. Campania, con la sentenza impugnata, ha ordinato al Comune di eseguire il pagamento, nominando, per il caso di inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Presidente della Sezione regionale di controllo atti della Corte dei Conti della Campania o di un funzionario dallo stesso delegato.

– propone appello il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida diffida ex art. 90 del R.D. n. 42/1907, a causa della sottoscrizione del legale della società non in forza di procura speciale ma di mandato ad litem;

– propone appello il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una valida diffida ex art. 90 del R.D. n. 42/1907, a causa della sottoscrizione del legale della società non in forza di procura speciale ma di mandato ad litem;

Ritenuto che non sussiste accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di giudizio alla quale l’appellante ha subordinato la dichiarazione di rinuncia;

Ritenuto che l’appello non merita positiva valutazione alla stregua del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti rilasciata, con ampio mandato in ordine alla fase processuale dell’esecuzione, deve considerarsi ricomprendere anche l’atto, rispetto a tale fase processuale preparatorio, della diffida ex art. 90, presupposto per la procedibilità dell’azione di esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. V 13 maggio 2011, n. 2902).

Reputato che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida nella misura di 1.000// 00(mille//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-07-2011, n. 26255 Falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative

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Svolgimento del processo

M.Y. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Bergamo, del reato di cui all’art. 482 in relazione all’art. 477 c.p., perchè contraffaceva il permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità pakistane.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, per difetto della condizione di procedibilità di cui all’art. 10 c.p..

Avverso la pronuncia anzidetta, il PM di Bergamo ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), sul rilievo che, infondatamente, era stato escluso che la falcone fosse stata commessa in Italia e, di conto, non si era proceduto a notificare il fatto nei termini di cui all’art. 489 c.p., alla stregua di pacifico insegnamento di legittimità, senza che ciò potesse comportare indebita modifica del capo d’imputazione.

2 – Come è fatto palese dalla sua stessa intestazione del motivo d’impugnativa, riguardante anche il vizio di motivazione, il ricorso prospetta critiche al processo giustificativo in forza del quale il giudice di merito aveva escluso la punibilità del reato alla stregua del convincimento che la falsificazione del documento non fosse avvenuta in territorio nazionale. Parte ricorrente introduce, così, una doglianza non deducibile con il ricorso immediato per Cassazione, qual’è quello in esame, a mente dell’art. 569, comma 3.

Nondimeno, in ipotesi siffatta, la stessa norma processuale impone che si faccia luogo alla conversione del proposto ricorso in appello.

Ed a tale incombente occorre, quindi, provvedere, nei termini espressi in dispositivo.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Brescia per il giudizio di impugnazione.

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