T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-07-2011, n. 1377 Condono Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 luglio 1995 e ritualmente depositato il successivo 3 agosto, i sigg.ri D.L.A., C., F. e G. hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, prot. n. 3628 del 19.5.95, con il quale il Sindaco di Amalfi ha disposto la sospensione della richiesta di autorizzazione per lavori di risanamento conservativo dell’ex cartiera "D.P." in Via Valle dei Mulini, in quanto "l’immobile in questione è soggetto a condono edilizio". I ricorrenti, dopo aver precisato in narrativa che il progetto è stato modificato più volte proprio al fine di assecondare le indicazioni dell’Amministrazione, hanno sollevato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.n. 241/90. Vizio del procedimento, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di concludere il procedimento per tal via lasciato inadempiuto il relativo obbligo;

2) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell’azione della P.A., avendo la stessa Amministrazione invitato i ricorrenti a ripresentare il progetto modificato;

3) eccesso di potere per erroneità di presupposti e di motivazione, carenza istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione degli artt. 31 e 48 della L. 47/85 e della L.r. 35/87, in quanto l’intervento edilizio progettato non avrebbe ad oggetto parti dell’immobile interessate dall’istanza di condono edilizio e quindi sarebbe perfettamente assentibile.

Hanno concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Amalfi non si è costituito ancorché ritualmente intimato.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità del provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Comune di Amalfi ha disposto la sospensione dell’esame dell’istanza di autorizzazione avanzata dal ricorrente per lavori di risanamento conservativo dell’ex cartiera "D.P." in Via Valle dei Mulini.

II. Il ricorso è infondato.

II.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la mancata attuazione dell’obbligo di definizione del procedimento amministrativo innescato dalla domanda edificatoria sopra detta, obbligo, come è noto, consacrato in termini generali dall’art. 2 della l.n. 241/90, assuntivamente violato. In senso contrario occorre osservare che, per costante giurisprudenza, le opere edilizie interessanti un manufatto edilizio edificato abusivamente ed oggetto di condono edilizio ripetono l’abusività da quest’ultimo di talché non possono essere assentite prima della favorevole definizione della domanda condonizia. In particolare, univocamente si ritiene, in sede pretoria, che "in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010, n. 26787). Ne consegue che il provvedimento soprassessorio oggetto di gravame, stante l’inaccoglibilità della domanda edificatoria per le ragioni esposte nello stesso atto impugnato, non si traduce nella denunciata omissione dell’obbligo di provvedere sull’istanza, riflettendo la pregiudizialità logica oltre che giuridica della domanda di sanatoria presentata in relazione al medesimo immobile interessato dalla ulteriore istanza edificatoria.

Il motivo in esame è quindi da respingere.

II.2. Non persuade nemmeno il secondo mezzo, con il quale si sottolinea la pretesa contraddittorietà tra i precedenti provvedimenti interlocutori assunti dall’Amministrazione comunale sulla domanda edificatoria de qua e quella successiva oggetto di gravame, in quanto i primi, siccome intesi a provocare integrazioni documentali (nota prot. n. 4787 dell’11.7.1994) o adeguamenti progettuali alla luce di sopravvenienze normative (nota prot. n. 1611 dell’8.3.94), non consentono di configurare nemmeno in nuce alcun indirizzo favorevole dell’amministrazione sull’istanza a e pertanto non possono ingenerare alcun ragionevole affidamento in tal senso.

II.3. Infondato è infine il terzo mezzo, con il quale si assume che la domanda de qua non riguarderebbe parti del fabbricato interessate da istanze di condono, e ciò per la semplice ragione che tale circostanza non risulta in alcun modo comprovata dagli atti di causa, tant’è che parte ricorrente non si è nemmeno premurata di versare in atti la domanda di condono presentata in ordine all’immobile in oggetto ed alla quale fa riferimento l’amministrazione in seno all’atto impugnato.

Tanto premesso, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.

III. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2222/95, come in epigrafe proposto da D.L.A., D.L.C., D.L.F. e D.L.G., lo respinge, come da motivazione.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-09-2011, n. 7155 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nelle more del giudizio il procuratore della ricorrente, con memoria in data 27 luglio 2011, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della dott.ssa Chillà alla coltivazione del ricorso, a seguito dell’avvenuto accesso della medesima alla documentazione relativa alla procedura concorsuale – consentito dalla AIFA con nota del 22 giugno 2011 – ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;

Ritenuto pertanto di dare atto della improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del medesimo da parte della ricorrente;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 538 Padroni e committenti

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/12/2005 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto in via principale dai sigg.

R.M. e P.A., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano n. 151/01, condannava il sig. C.P., in via solidale con il Fallimento Edil Brianza, al risarcimento dei danni dai medesimi sofferti in conseguenza dei danni arrecati al loro fondo nel corso dell’esecuzione di lavori di scavo eseguiti dalla società Edil Brianza nel fondo del C. per conto del medesimo in vista dell’edificazione di una villetta.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la R. e il P., che hanno presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 2043, 2051, 2055, 2697 c.c., artt. 101, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito non abbia considerato che il committente non può essere considerato responsabile del danno a terzi qualora l’appaltatore abbia autonomia decisionale, non costituendo essa un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Risponde a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere (v. Cass., 20/3/2006, n. 6104; Cass., 10/2/2003, n. 1954;

Cass., 20/12/1978, n. 6119. E già Cass., 19/4/1974, n. 1091).

Si è al riguardo precisato che l’esistenza del rapporto di appalto può valere per consentire al committente una eventuale rivalsa nei confronti dell’appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato che può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla (v. Cass., 15/7/1997, n. 6473).

La responsabilità è stata in tal caso spiegata in ragione della qualità del committente, per essere cioè il medesimo proprietario ex art. 840 c.c., comma 1 (da ultimo v. Cass., 28/2/2008, n. 5278).

Orbene, la suindicata disciplina non può essere invero intesa quale regola di responsabilità oggettiva del proprietario committente, ma va interpretata alla stregua del principio da questa Corte del pari affermato, e anche recentemente ribadito (e ritenuto applicabile anche all’appalto di opere pubbliche: v. Cass., 20/9/2011, n. 19132), secondo cui, poichè nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, l’appaltatore è di regola esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva (a parte l’ipotesi di una culpa in eligendo del committente: v. infra) la esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore.

Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 12/7/2006, n. 15782).

La responsabilità del committente può a tale stregua configurarsi (solo) in caso di riferibilità a lui dell’evento dannoso per culpa in eligendo (per avere cioè affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea) ovvero allorquando in base a patti contrattuali l’appaltatore sia stato ridotto a mero esecutore degli ordini del committente, ed abbia agito quale nudus minister di quest’ultimo, attuandone specifiche direttive (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132; Cass., 23/4/2008, n. 10588 Cass., 21/6/2004, n. 11478).

Accertare se nel singolo caso concreto ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce invero questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 20/9/2011, n. 19132).

Orbene, nel ritenere che "come lamentato dagli appellanti che ulteriormente invocano il dimostrato coinvolgimento e/o concorso dello stesso C. nella causazione dei danni de quibus e la sua applicabilità dell’art. 2051 c.c., detta norma non era esaustiva e/o risolutiva al fine preteso vertendosi in una materia … nella quale, a sensi del combinato disposto dell’art. 2043 c.c., la responsabilità dell’appaltatore può aggiungersi, ma mai elidere la responsabilità del committente", del tutto prescindendo dall’accertamento che quest’ultimo, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, la corte di merito, nonostante l’operato richiamo dell’art. 2043 c.c., ha in realtà fatto nel caso erroneamente applicazione del suindicato principio alla stregua di una regola di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera qualità di proprietario rivestita dal committente anzichè su una condotta colposa del medesimo.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame facendo dei suindicati principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2012, n. 2481 Evizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17 giugno 2000 il sig. C.F. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.a.s.

Automoto Marco e la signora V.G. perchè, sul presupposto di aver acquistato presso l’autosalone gestito dalla predetta società un’autovettura targata (OMISSIS) risultata provento di reato, venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita per la subita evizione del bene comprato con la conseguente condanna della menzionata società al risarcimento dei danni in misura corrispondente al prezzo pagato, richiesta che veniva estesa anche alla indicata V., quale socia accomandante delle stessa società, facendosi valere a suo carico la responsabilità illimitata per i debiti sociali ai sensi dell’art. 2320 c.c., per essersi ella ingerita nella gestione ed aver trattato l’affare di compravendita. Nella costituzione di entrambe le convenute, il Tribunale adito, con sentenza del 5 dicembre 2003, respingeva la domanda di evizione nonchè quella di condanna nei riguardi della V..

A seguito di rituale appello interposto dal C.T., la Corte di appello di Torino, nella resistenza di ambedue gli appellati, con sentenza n. 389 del 2005 (depositata il 10 marzo 2005), in riforma della gravata sentenza, dichiarava la risoluzione per evizione del suddetto contratto e, per l’effetto, dichiarava tenuti e condannava in solido gli appellati al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, liquidati in Euro 17.387,77, oltre rivalutazione dal 5 luglio 1999 ed interessi sul capitale rivalutato, condannando, altresì, i medesimi appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che la s.a.s. Automoto Marco aveva rivestito, nella conclusione del contratto, il ruolo di mandataria senza rappresentanza con la configurabilità della sussistenza della sua legittimazione passiva rispetto all’esercitata azione di evizione, da ritenersi fondata in virtù delle risultanze processuali, così come era da rilevarsi la solidale responsabilità della V. per effetto della sua qualità di soda accomandataria e ricorrendo, quindi, le condizioni di applicabilità dell’art. 2320 c.c..

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, i sigg. C.M. e V.G., già rispettivamente socio amministratore legale rappresentante e socia accomandante della disciolta Automoto Marco s.a.s., in liquidazione. L’intimato C.F. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1483 c.c., in relazione agli artt. 1479, 1705 e 2320 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rilevabile d’ufficio ( art. 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo al passaggio della sentenza in cui era stata rinvenuta la prova dell’altruità della cosa, agli effetti della risoluzione ex art. 1479 c.c. e della sopraggiunta evizione totale del compratore, nel verbale di sequestro penale dell’autovettura oggetto della compravendita per cui era stata instaurata la controversia.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato, "ad abundantiam", la violazione e falsa applicazione dell’art. 2320 c.c., dovendosi escludere che, nella fattispecie, essa V. avesse svolto un’ingerenza tale da giustificare la configurabilità della sua responsabilità. 3. Il ricorso, in ordine al quale il difensore dei ricorrenti ha depositato la dichiarazione di persistenza dell’interesse (sottoscritta dal ricorrente C.M.A. e dal medesimo autenticata) alla sua trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26, è inammissibile.

Rileva il collegio che il ricorso, per quanto emergente dagli atti inseriti sia nel fascicolo di parte che in quello d’ufficio, non risulta notificato ad alcun destinatario (senza che si sia verificata alcuna forma di sanatoria in difetto di costituzione dell’intimato).

Infatti, dalle relate stilate dal competente Ufficiale giudiziario emerge che il ricorso – per il quale era stata richiesta la notificazione sia presso il domicilio eletto dai difensori del C. nel giudizio di secondo grado sia presso la residenza della parte personalmente, non è stato ritualmente notificato ad alcuno, poichè, con riferimento alla prima notificazione, è attestato che il domiciliatario era risultato assente senza che si sia provveduto alla notificazione secondo una delle modalità di cui all’art. 139 c.p.c. o provvedendosi all’assolvimento degli oneri di cui all’art. 140 c.p.c., mentre, con riferimento alla seconda, dalla relata si evince che non era stato possibile procedere alla consegna del plico perchè il destinatario risultava trasferito altrove da tempo come da informazioni assunte "in loco". Anzi, dalle complessive risultanze delle relate, sembrerebbe scaturire che non sia stato possibile eseguire nemmeno la prima notificazione per accertato trasferimento altrove del domiciliatario, poichè, nel mentre, per un verso, risulta attestata l’assenza del medesimo domiciliatario, poi l’organo notificatore attesta che, anzi, non si è potuto procedere alla notificazione per avvenuto trasferimento del destinatario per come desunto dalla informazioni assunte sul posto. In ogni caso, non vi è prova agli atti di alcuna rituale notificazione nè presso il domiciliatario nè presso la parte personalmente, circostanza questa che si evince dalla stessa nota di deposito degli atti da parte del difensore dei ricorrenti, dalla quale si desume che il ricorso era stato presentato per la notifica il 19 aprile 2006, senza che, però, di esso si attesti la data effettiva dell’intervenuta notificazione.

Del resto la giurisprudenza di questa Corte (cfr, da ultimo, Cass. n. 19477 del 2007 e Cass. n. 14309 del 2009) è costante nell’affermare che, nell’ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l’impugnazione sia notificata, ai sensi della seconda parte dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell’atto, l’impugnante ha l’onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l’albo professionale; qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all’irreperibilità, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 3 che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 137 e ss. c.p.c., precisandosi che l’adempimento delle formalità della notifica deve, comunque, avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l’impugnazione, restando a carico della parte impugnante il rischio che le nuove modalità di notifica non consentano di rispettare detto termine.

4. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni (non emergendo che si sia provveduto tempestivamente ad alcuna rituale notificazione della proposta impugnazione), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza doversi far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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