T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 16-12-2011, n. 9841

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, concernente la richiesta formulata dal Prefetto della Provincia di Roma del versamento di una somma di danaro a titolo di canoni di occupazione di un alloggio di servizio;

Ritenuto – in linea con la comunicazione resa dal Presidente nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 c.p.amm. – che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:

– al riguardo, assume carattere dirimente l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, riguardante le "Materie di giurisdizione esclusiva", il quale prescrive che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a)…; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche";

– appare, pertanto, evidente che – stante tale previsione – le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, a differenza delle vicende del rapporto che, invece, attengono strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, le quali – essendo avulse da aspetti meramente patrimoniali – competono al giudice amministrativo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009, n. 728);

– la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni" (Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n. 10870; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 22 ottobre 2008, n. 9088; Corte Conti, sez. I, 23 settembre 2008, n. 408);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2001 (recante il codice del processo amministrativo).

Ritenuto, peraltro, che sussistono giustificati motivi – specie in ragione dell’erronea indicazione nel decreto impugnato della possibilità di proporre "ricorso giurisdizionale al TAR Lazio" – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9030/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 18-06-2012, n. 9989 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I.L. ha proposto ricorso davanti alla Corte di appello di Roma per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale provocato dall’irragionevole durata del procedimento esecutivo mobiliare promosso nel 1995 nei confronti di D.F. M. presso il Tribunale di Nola e ancora in corso alla data di proposizione del ricorso (9 luglio 2007).

2. La Corte di appello di Roma ha respinto l’eccezione di prescrizione del Ministero della Giustizia e ha determinato in 9 anni la durata eccessiva del processo e in 9.000 Euro l’equo indennizzo spettante al ricorrente.

3. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta il Ministero ricorrente che la durata ragionevole di una esecuzione sia stata stimata dalla Corte di appello in misura eccessivamente ristretta (3 anni); b) la violazione e/o falsa applicazione del citato articolo 2 per una differente ragione consistente nell’eccessiva liquidazione a fronte di una modesta posta in gioco (15.000 Euro per compensi professionali) senza che la Corte provvedesse alla consueta riduzione del parametro di 1.000 Euro annui per il primo triennio di eccessiva durata.

4. Non svolge difese I.L..

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

6. Il ricorso è infondato. La Corte di appello si è attenuta ai parametri indicati dalla giurisprudenza Europea e applicati da questa Corte. Tali parametri devono peraltro considerarsi suscettibili di scostamenti, che comunque non risultino eccessivi o irragionevoli, nel caso in cui il giudice rilevi l’esistenza di particolari ragioni che giustifichino una liquidazione difforme, con il risultato che una tale liquidazione non costituisce una violazione di legge nè configura un vizio di motivazione se sorretta da una idonea individuazione delle ragioni sulle quali si fonda (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 23029 del 7 novembre 2011).

7. Per ciò che concerne la durata ragionevole di una procedura esecutiva immobiliare la stessa deve commisurarsi in tre anni, come per il processo di cognizione ordinario, se non sia possibile dimostrarne la complessità, anche con riguardo alle diverse e confliggenti posizioni del creditore istante, di quelli intervenuti e del debitore (Cass. civ., sez. 6^ – 1, ord. n. 13739 del 23 giugno 2011). Nella specie nessun elemento concreto di prova in merito a tale complessità è stato portato all’attenzione della Corte dalla parte ricorrente.

8. Per quanto riguarda il parametro adottato per la liquidazione annua dell’indennizzo il Ministero ricorrente fa riferimento come causa giustificativa per la sua riduzione al ed. criterio della posta in gioco. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 15268 del 12 luglio 2011) il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari della C.E.D.U. qualora accerti la modestia della "posta in gioco" sia per il valore della causa, sia per la natura collettiva del ricorso. Nessuno di questi due elementi ricorre nella fattispecie in esame trattandosi di un credito di non modesta entità per un imprenditore individuale (30.000.000 di lire di capitale del 1995) corrispondente al corrispettivo non pagato di lavori edili eseguiti da I.L..

9. Del tutto generica la deduzione relativa alla opportunità di commisurare riduttivamente l’indennizzo in considerazione del comportamento del creditore che secondo il Ministero ricorrente avrebbe optato per un tipo di procedura dai costi non agevolmente confrontabili e senza aver esperito rimedi alternativi offerti dall’ordinamento. Non è dato comprendere infatti quali confronti avrebbe dovuto compiere il creditore e a quali rimedi alternativi si sarebbe dovuto affidare preventivamente.

10. Infine la riduzione dell’indennizzo per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura, nella misura di 750 Euro annui, costituisce anch’essa un parametro minimo dal quale il giudice di merito può discostarsi, come ha fatto nel caso in esame, in misura limitata e ragionevole anche in considerazione della natura patrimoniale della controversia, della non modesta entità del credito e della figura soggettiva del creditore (imprenditore edile individuale).

10. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma, Sent., 14-01-2011, n. 322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che la Società ricorrente, nella qualità di concorrente nella selezione bandita – con determinazione dirigenziale n. 684 del 4 agosto 2010 – dal Comune di Roma per l’affidamento del servizio di pulizia negli uffici e nei servizi dell’Amministrazione, è stata esclusa in quanto ritenuta non in possesso dei requisiti di partecipazione fissati dal bando;

Considerato che il provvedimento di esclusione è stato motivato sulla verificata assenza di taluni requisiti di partecipazione ed in particolare: a) per aver presentato una certificazione scaduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione; b) per aver prodotto una sola referenza bancaria; c) perché il documento recante tale referenza non risulta sottoscritto da alcun rappresentante dell’Istituto di credito in questione;

Rilevato che, in particolare, l’impresa ricorrente lamenta la circostanza che l’Amministrazione procedente ha provveduto a disporne l’esclusione dalla selezione senza consentire l’integrazione della documentazione, solo irregolarmente presentata, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

Ritenuto che, l’orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso dal Collegio in ordine alla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 46 del citato Codice dei contratti pubblici ha chiarito che la norma trova applicazione solo quando la documentazione a corredo della domanda di partecipazione alla gara sia stata effettivamente presentata e necessiti di mere integrazioni. Infatti si sostiene che l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall’ambiguità di clausole della legge di gara. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento quale la certificazione dei carichi pendenti o la dichiarazione sostitutiva (cfr., in termini e da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010 n. 5084);

Rilevato che: a) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) scadenza di efficacia della certificazione di qualità, in punto di diritto, il Collegio rammenta che l’impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3878) e, in punto di fatto e nella specie, l’odierna Società ricorrente ha avuto modo di dimostrare – in sede di trasmissione di scritti difensivi al RUP (ex art. 243bis del Codice dei contratti pubblici) e prima della proposizione del ricorso qui in esame – che tempestivamente l’Ente certificatore (Mody International) in data 10 novembre 2010 aveva proceduto alla verifica per il rinnovo; b) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) mancanza di sottoscrizione del documento attestante la referenza bancaria esso appare redatto su carta intestata dell’Istituto di credito e comunque la mancanza della sottoscrizione non è imputabile alla Società concorrente e comunque integrabile; c) con riferimento alla ritenuta (dalla commissione di gara) presenza di una sola referenza bancaria, è ben vero che la giurisprudenza ha affermato anche di recente che, alla luce dell’art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006 la presentazione d’idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di "almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati" non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (cfr., da ultimo ed in termini, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 28 ottobre 2010 n. 1836), purtuttavia la Società ricorrente non ha offerto alcun elemento (ulteriore rispetto all’unica referenza prodotta) di dimostrazione della propria solidità finanziaria che possa superare la mancata presentazione di due referenze bancarie e quindi il mancato pedissequo rispetto delle disposizioni codicistiche applicabili in materia non può ritenersi superato, nei fatti, dalla documentazione prodotta in sede di gara (né, peraltro, successivamente in sede giudiziale);

Rilevato dunque che, in ragione delle suesposte considerazioni e, in particolare con riferimento alla mancanza delle prescritte due referenze bancarie per come espressamente stabilito al punto III.2.2 lett. L), pag. 5 del bando di gara (neppure impugnato da parte della Società ricorrente), il provvedimento di esclusione della Società ricorrente dalla selezione si presenta nella sua piena legittimità, di talché il ricorso deve essere respinto;

Stimato di dover liquidare le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ed in ragione della soccombenza, imputandole a carico della Società ricorrente, in complessivi Euro 2.000,00 come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Società S.Società E.T.A. S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
B.G.L. ha impugnato per revocazione la sentenza di questa Corte in data 16.9.2005 n. 18429 deducendo l’errore di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 in cui sarebbero incorsi i Giudici di legittimità pronunciando la inammissibilità – per difetto del requisito di autosufficienza – del terzo e quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria della regione Liguria in data 13.7.2000 n. 17 e definito dalla citata sentenza della Corte con pronuncia di rigetto della impugnazione.
Il ricorrente, quanto al primo motivo di censura, deduce che la Corte aveva erroneamente ravvisato un difetto di autosufficienza nel terzo motivo (con il quale era stato contestato il vizio di motivazione della sentenza della CTR ligure in ordine alla riferibilità al contribuente delle ingenti somme rinvenute sui conti dei depositi bancari – recte sui libretti al portatore – nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti della società B. A. & C. s.n.c.) per omessa specificazione dell’atto con il quale la questione era stata introdotta nel giudizio di merito, atteso che tale accertamento trovava riscontro nei documenti processuali del giudizio di merito (ed in particolare nel ricorso introduttivo, nella memoria di costituzione in primo grado dell’Ufficio finanziario; nel verbale della Guardia di Finanza del 4.2.1986 e dalle sentenze di merito).
Quanto al secondo errore di fatto imputato alla sentenza n. 18429/2005 della Corte di legittimità impugnata in revocazione, il ricorrente deduce che il requisito di autosufficienza del quarto motivo (con il quale era stato contestato il vizio di motivazione della predetta sentenza del Giudice di appello per non avere fornito adeguata giustificazione della composizione e della misura del reddito accertato dall’Ufficio finanziario sebbene dal PVC emergessero importi inferiori) risultava soddisfatto mediante lettura della sentenza di primo grado da cui emergeva che la questione dell’ammontare del reddito imponibile accertato aveva costituito oggetto di giudizio.
Resiste con controricorso il Ministero della Economia e delle Finanze.
Non si è costituita la intimata Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Relativamente alle questioni pregiudiziali rileva il Collegio che deve ritenersi priva di rilevanza la istanza di differimento della trattazione della causa presentata dal difensore nel corso della pubblica udienza al fine di ottenere la "dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione" L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, posto che tale condizione di procedibilità è venuta meno a seguito della abrogazione della norma disposta dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 di conversione con modificazioni del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.
Può dunque procedersi all’esame delle successive questioni.
Il ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte pubblicata in data 16.9.2005 n. 18429, ritualmente proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze che aveva partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Agenzia delle Entrate, non avendo assunto l’ente pubblico la qualità di parte in tale giudizio.
2. Entrambi i motivi dedotti con il ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. debbono essere dichiarati inammissibili, non integrando un vizio di nullità del procedimento la inosservanza delle forme procedurali in camera di consiglio prescritte dal medesimo art. 391 bis c.p.c., comma 2, atteso che la trattazione in pubblica udienza "non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti, derivandone quale unica conseguenza la differente forma del provvedimento collegiale (sentenza in luogo di ordinanza) che definisce il giudizio (conf. Corte cass. 5^ sez. 17.6.2011 n. 13299).
In materia di revocazione delle sentenza della Corte di legittimità per errore di fatto la giurisprudenza di questa Corte è, infatti, ferma nel ribadire i seguenti principi:
– l’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa. Infine, l’errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacchè, ove esso fosse configuratale come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. Corte cass. 1 sez. 1.3.2005 n. 4295).
– l’errore revocatorio è configurabile sia nel caso in cui i vizi incidano sull’apprezzamento dei fatti, sia laddove riguardino gli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (cfr. Corte cass. sez. lav. 25.7.2011 n. 16184), rimanendo tuttavia sempre esclusa dall’ambito revocatorio dell’errore di fatto l’attività svolta dalla Corte di cassazione nella valutazione od interpretazione dei motivi di ricorso (cfr. Corte cass. 3^ sez. 28.6.2005 n. 13915).
Nella specie si osserva che il giudizio di inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso definito dalla sentenza di questa Corte impugnata per revocazione con pronuncia di rigetto, è fondato sulla omessa doverosa indicazione e trascrizione degli atti processuali relativi al giudizio di merito attraverso i quali il contribuente aveva formulato i motivi di opposizione all’avviso di accertamento, definendo il "thema controversum", motivi concernenti – rispettivamente – la contestata riferibilità al contribuente – anzichè alla società verificata – dei movimenti rilevati sui depositi bancari dagli agenti della Guardia di Finanza, nonchè la inesattezza della composizione e misura dei maggiori redditi accertati dall’Ufficio finanziario (cfr. pag. 7-8 sentenza).
Tale la "ratio decidendi" della pronuncia di inammissibilità dei predetti motivi, ne segue che la tesi prospettata dal ricorrente a sostegno della impugnazione revocatoria contrasta ontologicamente con l’ipotizzato errore percettivo atteso che proprio il fatto, oggetto dell’asserito errore (e cioè la omessa indicazione e trascrizione nel ricorso di quegli atti e documenti), ha costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata ha statuito (cfr. Corte cass. 1^ sez. 27.3.2007 n. 7469), avendo la Corte espressamente considerato, per la verifica di ammissibilità del ricorso, proprio la mancata esposizione del contenuto di quei documenti (processo verbale di verifica) ed atti processuali (ricorso introduttivo) che l’attuale ricorrente assume essere stati trascurati.
Avendo costituito il fatto su cui il ricorrente sostiene essere caduto l’errore "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare", viene meno lo stesso presupposto di ammissibilità della impugnazione revocatoria ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4).
Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in relazione ad entrambi i motivi dedotti, alla stregua del principio secondo cui "l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza emessa dalla Corte di cassazione consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, sostanziantesi nella affermazione o supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, sempre che il fatto, oggetto dell’asserito errore, non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito. Deve pertanto escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l’omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli" (cfr. Corte cass. 1^ sez. 23.5.2006 n. 12154, con specifico riferimento alla mancata riproduzione del contenuto di documenti ritenuta indispensabile ai fini della valutazione dell’autosufficienza del ricorso per cassazione).
3. In conclusione ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione passiva dell’ente pubblico;
– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.