Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 12730 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 20 maggio 2010, la Corte d’Appello di Potenza ha revocato la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore A.F., pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Potenza con sentenza del 16 novembre 2009, ed ha affidato la minore ai coniugi O.V. e Hu.No.Ir., per la durata di diciotto mesi.

Premesso che nell’ordinamento vigente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della sua famiglia di origine può essere sacrificato solo allorquando quest’ultima non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, la Corte ha rilevato che nella specie lo stato di adottabilità era stato dichiarato in modo pressocchè automatico alla luce dell’esito analogo di un’altra procedura precedentemente aperta nei confronti di Ar.Ac., fratello della minore, senza considerare che tale decisione era stata fortemente condizionata dall’incapacità genitoriale dimostrata dalla madre H.A., affetta da un disturbo della personalità con note paranoiche, nonchè dalla debolezza di carattere manifestata dal padre A.M. e dalla sua incapacità di comprendere e gestire una realtà familiare complessa.

Nel frattempo, tuttavia, la situazione dell’uomo aveva subito un mutamento, in quanto la donna, alla quale egli era legato al punto da farne il centro delle sue attenzioni, lo aveva abbandonato, rendendosi irreperibile, e ciò, unitamente alla perdita del primo figlio, aveva favorito il raggiungimento da parte sua di un più elevato livello di maturità e lo sviluppo di un maggiore interesse ed attaccamento verso la seconda figlia. Le informazioni assunte e la relazione del c.t.u. nominato nel corso dell’istruttoria avevano peraltro confermato il conseguimento da parte dell’ A. di una rassicurante indipendenza economica e un’adeguata capacità genitoriale, nonchè la sua volontà di prendersi cura della figlia, che hanno indotto la Corte d’Appello ad escludere la sussistenza dello stato di abbandono ed a ritenere configurabile una temporanea difficoltà del padre di provvedere ai bisogni della minore, cui può farsi fronte mediante l’affidamento temporaneo della stessa ad idonea famiglia, ai sensi della L. 4 maggio 1984, n. 183, art. 2 in attesa che l’uomo riesca a costruire una concreta e positiva relazione con la figlia ed a realizzare il proprio proposito di ricongiungersi in Italia con i propri familiari di origine.

La predetta famiglia è stata individuata nei vicini di casa dell’ A., che hanno offerto la loro disponibilità, avendo la Corte ritenuto non ostativa l’insussistenza di un rapporto di parentela con la minore, avuto riguardo al carattere provvisorio dell’affidamento. E’ stato inoltre disposto che il padre possa vedere e tenere con sè la figlia ogni volta che lo desideri, sotto la vigilanza degli affidatari e dei Servizi Sociali del Comune di residenza, ai quali è stata demandata anche l’elaborazione di un idoneo progetto inteso allo sviluppo di una piena e soddisfacente relazione tra la minore ed il padre naturale.

2. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, per sei motivi, e la curatrice speciale della minore, per tre motivi. I genitori della minore non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, proposti separatamente ma aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento.

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, il Pubblico Ministero denuncia la violazione o la falsa applicazione della L. 4 maggio 1984, n. 183, artt. 1, 2, 4, 5, 8 e 12 nonchè dell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 179, osservando che la sentenza impugnata non ha tenuto alcun conto dell’interesse della minore, disponendone l’affidamento a terzi senza procedere ad una scrupolosa indagine socio – psicologica, e facendo assegnamento, per la sua crescita, nel futuro sostegno dei familiari di origine del padre, senza accertarne le capacità. La Corte d’Appello, inoltre, ha omesso di procedere ad una seria verifica in ordine alla sopravvenuta capacità genitoriale dell’ A., ritenuto solo pochi mesi prima inidoneo a provvedere alle esigenze dell’altro figlio, essendosi limitata ad accertare la sua capacità lavorativa ed il possesso di un’abitazione dignitosa, senza fare alcun riferimento al distacco della minore dalla famiglia alla quale è attualmente affidata.

2.1. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o l’errata applicazione della L. n. 183 del 1984, art. 2 e dell’art. 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè degli artt. 99 e 101 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non reca alcuna verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni cui l’art. 2 cit. subordina l’affido familiare, ed in particolare all’idoneità del nucleo affidatario a garantire il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive della minore, omettendo ogni valutazione in ordine all’affidamento in atto.

2.2. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e l’errata applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 4 sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto disporre l’affidamento della minore ai coniugi O., trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale per i minorenni, che avrebbe potuto essere adottato soltanto a seguito della revoca del precedente affidamento, rimessa al Giudice che lo aveva disposto.

2.3. – Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o l’errata applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 12 osservando che la sentenza impugnata ha fatto affidamento sul contributo dei familiari dell’ A. residenti all’estero, senza verificarne l’identità e l’idoneità e senza accertare la possibilità degli stessi di recarsi regolarmente in Italia.

2.4. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 15 osservando che nel corso del procedimento non è stata disposta, nè in primo nè in secondo grado, l’audizione dei coniugi cui è stata affidata la minore.

2.5. – Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, sostenendo che l’affermazione della capacità genitoriale dell’ A. contrasta con l’affidamento della figlia a terzi, nonchè con la dichiarazione dello stato di adottabilità dell’altro figlio intervenuta solo pochi mesi prima, e non è accompagnata da alcun accenno alla situazione della minore e al suo diritto ad una vita sana ed equilibrata.

3. – Con il primo motivo del proprio ricorso, la curatrice della minore denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 sostenendo che, nonostante l’istruttoria compiuta mediante l’audizione di informatori e l’espletamento di c.t.u., la Corte d’Appello ha omesso di verificare la cessazione dello stato di abbandono accertato in primo grado, ai fini della quale occorreva aver riguardo esclusivamente alla situazione oggettiva ed all’interesse della minore.

3.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 2, 4 e 5 e dell’art. 3 della Convenzione di New York, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non si è limitata a revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità, ma, accertata la difficoltà per il padre di far fronte alle esigenze della minore, ha superato tale impedimento mediante l’affidamento ad idonea famiglia.

Tale provvedimento, infatti, non avrebbe potuto essere adottato dalla Corte d’Appello in sede di gravame, essendo riservato alla competenza funzionale del tribunale, e avrebbe comunque richiesto l’accertamento della capacità genitoriale degli affidatari, mediante l’audizione degli stessi o l’acquisizione di una relazione dei servizi sociali, nonchè la valutazione dell’affidamento in atto e della disponibilità della coppia affidataria ad aderire al progetto di recupero della relazione tra la minore ed il padre naturale.

3.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè l’illogicità manifesta della motivazione, osservando che la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità si pone in contrasto con la diversa decisione precedentemente assunta nei confronti del fratello della minore in base alle stesse risultanze istruttorie, e che l’affermazione della capacità genitoriale dell’ A. è contraddetta dalla contestuale previsione dell’affidamento eterofamiliare, disposto peraltro in attesa dell’affidamento della minore ai familiari del padre, il cui trasferimento in Italia è stato prospettato esclusivamente in base alle dichiarazioni di quest’ultimo. La sentenza impugnata, in realtà, ha recepito le risultanze della c.t.u. disposta dalla Corte d’Appello, limitandosi ad accertare la capacità genitoriale dell’ A., senza valutarne le caratteristiche in funzione dei bisogni e degli obiettivi evolutivi della figlia.

4. – I ricorsi, da esaminarsi congiuntamente, avuto riguardo alla sostanziale identità delle censure proposte, sono parzialmente fondati.

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, la Corte d’Appello ha dichiarato di volersi attenere all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione dello stato di adottabilità presuppone una valutazione particolarmente rigorosa, potendo essere pronunciata soltanto a fronte di una carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psico – fisico del minore, e sempre che detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la relativa verifica essere rimessa ad una valutazione astratta, compiuta ex ante, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi privi di valore assoluto (cfr. Cass., Sez. 1^, 12 maggio 2006, n. 11019; 14 maggio 2005, n. 10126).

In applicazione di tale principio, essa ha correttamente escluso che lo stato di abbandono potesse essere desunto in via automatica dalla dichiarazione dello stato di adottabilità precedentemente pronunciata nei confronti del fratello primogenito della minore, mettendo in risalto i mutamenti nel frattempo verificatisi nella situazione del nucleo familiare di origine di A.F., ed in particolare il venir meno delle ragioni d’instabilità connesse ai gravi disturbi psichici da cui era affetta la madre A. H., allontanatasi definitivamente dai propri congiunti, nonchè il miglioramento delle condizioni di vita del padre A.M., ormai integratosi perfettamente nell’ambiente sociale e lavorativo e dotatosi di una sufficiente stabilità economica e di una sistemazione abitativa decorosa.

Nella medesima ottica, la Corte territoriale ha evidenziato il processo di maturazione manifestatosi nell’uomo per effetto delle tristi vicende connesse all’ingresso in Italia in stato di clandestinità, all’abbandono da parte della convivente ed al definitivo distacco dal primo figlio, sottolineando il giudizio positivo espresso in ordine alla sua personalità dal c.t.u. nominato nel corso del procedimento e la forte spinta motivazionale per lui rappresentata dal desiderio di riavere con sè l’unica figlia rimastagli, nei confronti della quale egli ha costantemente dimostrato un interesse ed un attaccamento efficacemente testimoniati dalla tenacia con cui ha resistito in giudizio, fin dal momento in cui è stato disposto l’allontanamento della minore dai genitori.

4.1. – L’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata non appare tuttavia convincente nella parte in cui la Corte d’Appello non si è limitata a dedurre dalle predette modificazioni una forte ed inequivocabile volontà dell’ A. di prendersi cura della figlia, ma ha preteso di desumerne il raggiungimento da parte dell’uomo di un’adeguata capacità genitoriale, idonea ad assicurare alla minore un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, omettendo di prendere in considerazione la relativa brevità del periodo di tempo (poco più di un anno) trascorso dalla dichiarazione dello stato di abbandono del primogenito, nonchè di valutare le oggettive difficoltà di recupero del rapporto genitoriale, connesse all’assenza della figura materna e di altre figure parentali di riferimento ed alla circostanza che la minore è stata sottratta alla propria famiglia di origine a pochi mesi dalla nascita.

Nella loro valutazione, i Giudici di merito si sono lasciati guidare dal principio, astrattamente condivisibile, secondo cui il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la propria famiglia di origine, sancito dal diritto interno ed internazionale, tutela un suo interesse superiore presunto, dovendo essere rispettate e pre-servate la sua identità e la sua prioritaria esigenza di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato da loro (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1837; 28 giugno 2006, n. 15011). Essi hanno tuttavia trascurato che tale diritto non è riconosciuto in astratto, ma è finalizzato allo sviluppo armonico del minore, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 agosto 2006, n. 18113; 9 luglio 2004, n. 12662; 28 marzo 2002, n. 4503).

In tale prospettiva, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l’eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali (cfr. Cass., Sez. 1^, 29 settembre 1999, n. 10809). La mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 febbraio 2010, n. 4545;

17 luglio 2009, n. 16795), tenendo presente che quest’ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell’esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2011, n. 1838).

4.2. – Nella specie, la Corte d’Appello ha conferito rilevanza pressocchè e-sclusiva alla positiva evoluzione della condizione esistenziale dell’ A. ed ai buoni propositi da lui manifestati, astenendosi da una specifica valutazione dei suoi progetti educativi e del modo in cui egli intende realizzarli, anche in relazione alla precoce interruzione della convivenza ed alla conseguente esigenza di ripristinare il rapporto genitoriale con un soggetto in così tenera età. Pur dando atto dell’assenza della figura materna e di altri prossimi congiunti, la Corte ha escluso che essa potesse essere considerata ostativa al programma di vita rappresentato dall’uomo, apprezzando favorevolmente l’intenzione, da quest’ultimo dichiarata, di farsi raggiungere al più presto in Italia dai suoi familiari, senza però accertarne l’esistenza e la disponibilità a contribuire all’accudimento della minore, e senza verificare l’effettiva realizzabilità di tale progetto d’immigrazione.

Tale valutazione appare ancor più necessaria se si considera che proprio dalla prospettiva di un futuro apporto educativo dei familiari la sentenza impugnata ha fatto discendere l’esclusione della sussistenza dello stato di abbandono ed il riconoscimento di un carattere meramente temporaneo alla difficoltà dell’ A. di provvedere da solo ai bisogni della figlia, con la conseguente affermazione della possibilità di farvi fronte mediante il ricorso all’istituto dell’affidamento temporaneo ad idonea famiglia, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 2. In proposito, è appena il caso di sottolineare la diversità della prognosi che legittima tale provvedimento rispetto a quella che giustifica la dichiarazione dello stato di abbandono, richiedendosi nella prima ipotesi che la mancanza di un ambiente familiare idoneo sia dovuta a difficoltà di carattere transitorio, alle quali possa ovviarsi mediante l’affidamento eterofamiliare, e nella seconda che essa non sia altrimenti superabile (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 maggio 2010, n. 10706; 9 giugno 2005, n. 12168).

4.3. – Al di là di tale rilievo, comunque, è proprio la ritenuta indispensabilità della collocazione presso terzi ai fini del recupero del rapporto con la minore a porsi in insanabile contraddizione logica con l’affermata capacità genitoriale dell’ A., avendo la Corte attribuito all’affidamento non solo la funzione di far fronte alle attuali maggiori esigenze connesse alla tenera età della minore, ma anche quella di favorire la realizzazione di un percorso idoneo allo sviluppo di una relazione adeguata tra la figlia ed il genitore naturale.

Attribuire all’intervento di terzi portata determinante non solo nella prestazione dell’assistenza morale e materiale resa necessaria dall’età della minore, ma anche nella realizzazione delle condizioni per il ripristino del rapporto genitoriale, significa infatti ammettere che, al di là dell’incapacità dell’ A. di garantire da solo la cura, l’educazione e l’istruzione della figlia, la difficoltà nei rapporti con quest’ultima non è agevolmente superabile, trattandosi di creare le premesse per lo sviluppo di una comunione di affetti che, al di là delle aspirazioni del padre, ha subito una lunga interruzione.

4.4. – Sotto un diverso profilo, poi, mentre risulta inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, la questione relativa alla mancata audizione dei coniugi in favore dei quali è stato disposto l’affidamento temporaneo della minore, merita accoglimento la censura riflettente l’improprietà della sede in cui è stato adottato il provvedimento in esame.

La L. n. 184 del 1983, art. 16 prevede infatti, per il caso in cui si accerti l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, la mera dichiarazione di non luogo a provvedere, accompagnata eventualmente dall’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell’interesse del minore, laddove l’affidamento eterofamiliare è rimesso dall’art. 4 al servizio sociale locale in presenza del consenso dei genitori esercenti la potestà, ed al tribunale per i minorenni in mancanza del predetto assenso.

5. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Potenza, che provvedere, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative alla fase di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li accoglie entrambi, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Potenza, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-06-2011, n. 14403

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Svolgimento del processo

Con sentenza 18-24.5.2005 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta da Co.Re. nei confronti delle Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata FGVS, mentre l’accoglieva nei confronti di C.C., che condannava al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 154,94 già corrisposta.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Risulta dagli atti che il C. aveva proposto in data 20.2.2006 un precedente ricorso avverso la medesima sentenza (R.G. 7575/2006) cui successivamente aveva rinunciato con atto notificato il 4.7.2006, essendo stato il ricorso depositato dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c.. E’ orientamento consolidato (cfr., ex multis, la recente Cass., Sez. 3, n. 7618/2010) che la riproposizione dell’impugnazione inammissibile o improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d’inammissibilità o improcedibilità è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.

Nella specie non è intervenuta la pronuncia giudiziale di improcedibilità del primo ricorso, per cui con esso non si era consumata la facultas impugnane del ricorrente, ma detto ricorso ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare, stabilito in sessanta giorni dall’art. 325 c.p.c., comma 2 e, dunque, scaduto il 21.4.2006, con la conseguenza che il ricorso in esame, proposto solo il 7.7.2006 è tardivo. In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-04-2011, n. 2539 Carriera, inquadramento e promozioni Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il rag. A. C., già alle dipendenze della Provincia di Como e inquadrato come ragioniere nella I qualifica dirigenziale ex d.P.R. n. 347\1983, ricopriva la reggenza interinale del posto di ragioniere capo dietro incarichi formali conferiti dalla Giunta provinciale dal 29 aprile 1986 al 31 dicembre 1993; cessava infine dal servizio il 31 dicembre 1995.

In seguito egli adiva il TAR competente, con ricorso del 1997, domandando l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento nella II qualifica dirigenziale – posizione funzionale di ragioniere capo, e\o la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive riflettenti le mansioni superiori svolte. Impugnava, contestualmente, la decisione del Co.Re.Co. di annullamento della delibera di Giunta provinciale n. 2963 del 30\12\1993, che era stata intesa a conservargli il trattamento economico apicale dopo che, con la precedente n. 2138\1993, era stata disposta la risoluzione di tutte le reggenze interinali alla stessa data del 30\12\1993.

Resisteva al ricorso l’Amministrazione provinciale.

Il TAR respingeva le domande del ricorrente con la sentenza n. 3406\99, avverso la quale l’interessato esperiva il presente appello.

La Provincia di Como si costituiva in giudizio in resistenza alle domande avversarie anche in questo grado, deducendo l’infondatezza dell’appello e concludendo per la sua reiezione.

L’appellante, dal canto suo, ribadiva ed approfondiva le proprie richieste ed argomentazioni con due successive memorie, anche in replica a quella avversaria.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

1 La Sezione reputa opportuno sottolineare introduttivamente che la sentenza in epigrafe è stata impugnata solo parzialmente, vale a dire limitatamente alla parte in cui il T.A.R. ha respinto la richiesta di remunerazione delle mansioni superiori asseritamente esercitate dall’interessato nel suo ultimo biennio di servizio (1° gennaio 2004 -31 dicembre 1995). Non sono state quindi riproposte né rivendicazioni economiche per il periodo precedente, né la pretesa di un inquadramento del dipendente nella qualifica superiore; e nemmeno è stata coltivata l’impugnativa della decisione tutoria di annullamento della deliberazione di Giunta n. 2963\1993, peraltro già in prime cure non sviluppata. Sotto tutti tali profili, dunque, è già a suo tempo passata in giudicato la pronuncia reiettiva del Tribunale.

2 Tanto premesso, giova ricordare che il T.A.R. ha disatteso la domanda -che sarebbe stata poi- coltivata con il presente appello rilevando che "non vi è prova né dello svolgimento di mansioni superiori posteriore alla disposta risoluzione della reggenza, né di una proroga della reggenza stessa".

3 Ora, l’appellante lamenta in primo luogo che il Tribunale abbia sollevato il problema del mancato assolvimento dell’onere della prova "in mancanza di eccezione da parte dell’Amministrazione", che invece, viene assunto, non avrebbe mai posto in dubbio che l’interessato aveva espletato le dette mansioni superiori. E’ però agevole convenire con la difesa della Provincia che quest’ultima già in primo grado aveva opposto (pag. 13 della relativa memoria) che, in dipendenza del venir meno della formale reggenza, "il rag. C. non ha più svolto funzioni superiori dal 1° gennaio 1994 fino alla data di cessazione del servizio" (31\12\1995)". I fatti rappresentati dalla parte ricorrente, dunque, non erano affatto rimasti incontestati: da qui l’ineludibilità, per il primo giudice, della verifica dell’esistenza di un supporto probatorio atto a suffragare le affermazioni attoree.

4 L’appellante oppone inoltre che a sostegno del proprio assunto esisterebbero numerosi riscontri documentali, dei quali viene prodotta a titolo asseritamente esemplificativo una selezione in allegato al corrente gravame.

Si tratta, però, di materiale probatorio che avrebbe ben potuto (e dovuto) essere prodotto già nel contesto del primo grado di giudizio.

La sua produzione soltanto, per saltum, in questo grado deve ritenersi allora inammissibile per violazione del divieto di jus novorum in appello.

Sul punto sarebbe sufficiente richiamare la giurisprudenza più recente di questo Consiglio (cfr. sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7293; V, 7 maggio 2008, n. 2080; IV, 4 febbraio 2008, n. 306; IV, 6 marzo 2006, n. 1122; Ad. Plen., 29 dicembre 2004, n. 14), che ha sancito l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 345 c.p.c. nella sua interezza.

Una volta assodata l’estensione del divieto dei nova previsto dal menzionato art. 345 c.p.c. anche al processo amministrativo, infatti, è giocoforza recepirne l’interpretazione fornita di recente dalle sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203), e da ultimo anche recepita nel novellato comma 3 dell’art. 345 c.p.c., secondo la quale il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello riguarda anche le prove c.d. precostituite, quali i documenti, la cui produzione è quindi subordinata, al pari di quanto riguarda le prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado, oppure alla valutazione della loro indispensabilità.

La ratio della disposizione limitativa delle nuove prove, che forma sistema con le norme attinenti alle nuove domande ed eccezioni in appello, non è difatti tanto quella che non si attenti alla speditezza del giudizio di secondo grado, quanto quella di assicurare la serietà del processo a partire dal suo primo grado di giudizio.

Quanto all’estremo della eventuale "indispensabilità" della nuova prova, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 19 agosto 2003 n. 12118) ha insegnato che l’indispensabilità richiesta dall’art. 345, comma 3, c.p.c. nuovo testo, non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti (condizione di ammissibilità, in fondo, di ogni mezzo istruttorio), ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, sicché il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dalla norma in parola, pur ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, atteso che la prova richiesta, in tal caso, non può neppure considerarsi prova nuova, per essere invece prova dalla quale la parte è decaduta.

Ebbene, nel caso di specie non si rinviene -né del resto è stato invocato- alcuno degli speciali motivi previsti dall’art. 345 c.p.c., o qualsivoglia altra causa giustificativa della produzione tardiva. Ne discende la inammissibilità della prova documentale di cui si è detto.

5 La difesa dell’interessato ha però anche addotto, per la verità, che in occasione di tutte le delibere per le quali era richiesto per legge il parere di regolarità contabile (art. 53 della legge n. 142\1990) l’interessato ha sempre reso tale parere nella dichiarata qualità di "Ragioniere Capo": e ciò non è stato contestato in punto di fatto ex adverso. Infine, sostiene che la prova dell’espletamento delle dette mansioni sarebbe in realtà in re ipsa, perché la funzione superiore di ragioniere capo sarebbe essenziale in un Ente provinciale.

A tali argomentazioni è però agevole quanto subito decisivo opporre che le richieste differenze retributive non potrebbero in ogni caso trovare alcuna forma di riconoscimento.

6 Avuto riguardo alla previsione dell’art. 65 del regolamento organico provinciale, della quale l’interessato ha potuto fruire fino alla data di cessazione della propria reggenza (31\12\1993), è pacifico che la stessa presupponesse l’esistenza di un formale incarico di reggenza, avendo appunto, com’è testuale, la funzione di remunerarlo con uno speciale assegno mensile. Onde tale previsione non potrebbe essere invocata in difetto di tale presupposto, e cioè in una situazione di -asserite- mansioni superiori svolte in via di mero fatto.

7 Diventa quindi inevitabile confrontare la pretesa del ricorrente di una maggiore retribuzione con la normativa generale. E su tale piano esiste una giurisprudenza consolidata in senso contrario.

La giurisprudenza di questo Consiglio è, invero, orientata ormai stabilmente e da tempo in senso contrario all’accoglimento delle istanze del personale tese al riconoscimento delle differenze retributive potenzialmente collegabili allo svolgimento di mansioni superiori.

Viene infatti pressoché costantemente affermato (cfr. la recente decisione n. 3314\2010 della Sezione, dalla quale si traggono i passaggi che qui di seguito si riportano) che:

"a) a meno che non via sia una specifica disposizione di legge che disponga altrimenti, lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, costituisce circostanza irrilevante, oltre che ai fini della progressione in carriera, anche ai fini economici, non essendo sotto tale aspetto il rapporto di pubblico impiego assimilabile al rapporto di lavoro privato, sia perché gli interessi pubblici coinvolti sono di natura indisponibile, sia, comunque, perché l’attribuzione di mansioni superiori e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.(cfr., tra le tante, Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; 22.8.2000, n. 4553; 11.7.2000, n. 3882; Ad. Pl. 23.2.2000 n. 11);

b) la domanda volta ad ottenere una retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile non può essere basata sull’art. 36 Cost., che afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato; tale norma, infatti, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. (che, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (cfr. Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5. 2000, n. 2785; Ad. Plen. 18.11.1999, n. 22);

c) per effetto degli artt. 51 e 97 Cost. le attribuzioni delle mansioni e del relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (cfr. Sez. VI, 8.1.2003, n. 17; 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI, 11.7. 2000, n. 3882; Ad Pl. 23.2.2000, n. 11);

d) il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti va riconosciuto con carattere di generalità soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29.10.1998, n. 387, che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.lgs. 3.2.1993 n. 29, atteso che, prima di tale data, nel settore del pubblico impiego, salvo diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera ovvero agli effetti economici di un provvedimento di preposizione ad un ufficio di livello superiore (cfr., tra le tante, Cons. St., Ad. Plen. 23.2.2000, n. 11; Sez. VI 8.1.2003, n. 17; 27.11.2001, n. 5858; 7.5.2001, n. 2520).

Il Collegio non ignora che in senso favorevole al dipendente pubblico si è recentemente orientata la sentenza Cass. S. U. n. 25837 dell’11.12.2007, che ha espresso il seguente principio di diritto: "in materia di pubblico impiego – come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

Peraltro, pur in presenza di detto diverso indirizzo della Cassazione favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al D. L.vo. n. 387/1998, questo Collegio (in adesione alla decisione sez. VI n. 4346 dell’11.9.2008) non ritiene di doversi discostare dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto detto Decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (v., da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3/2006).

Per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, cui si riferisce la presente controversia, non può, quindi, essere riconosciuto il diritto alle predette differenze retributive (Cons. St., V, n. 2740 del 29 aprile 2009" (C.d.S., V, n. 3314 cit.).

Sul tema della disciplina dettata dagli articoli 5657 del d.lgs. n. 29\1993 merita di essere poi più ampiamente ricordato il puntuale insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 10 del 2000).

"Ora, non sfugge al Collegio che la cd. privatizzazione del pubblico impiego operata dal decreto n. 29/1993 abbia costituito una riforma radicale (non una semplice correzione di aspetti secondari), destinata perciò ad investire la forma precedente nei suoi principi direttivi.

Sennonché una modifica ab imis di un istituto complesso postula quasi sempre un’attuazione graduale, con la conseguenza che alcuni tratti della riforma (come la disciplina delle mansioni superiori), elaborati sul fondamento di una pronta effettività del rinnovato assetto, mancando questa, debbano poi essere differiti, potendo altrimenti innescare risultati non voluti. Ciò spinge il legislatore ad ulteriori interventi: le modifiche al d.lgs. n. 29 sono state singolarmente numerose e denotano le difficoltà emerse, sul piano pratico, per inquadrare la realtà fattuale nel nuovo orizzonte normativo.

E’ agevole comprendere, pertanto, come il legislatore, dopo aver introdotto all’art. 57 del d.lgs. n. 29 una disciplina generale del conferimento di mansioni (immediatamente) superiori, valida per tutte le amministrazioni pubbliche – quale fenomeno eccezionale e temporaneo (limitato a tre mesi e rinnovabile per eguale periodo, ma con conferimento ad altro dipendente) – ne abbia subito rinviato l’applicazione, subordinandola all’emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione delle strutture organizzative. Ed ha, poi, rinnovato più volte la proroga sino all’abrogazione della norma.

Di fronte agli espliciti interventi del legislatore per differire l’attuazione della puntuale (e, tutto sommato, limitativa) disciplina delle mansioni superiori recata dall’art. 57, protrattisi sino alla sua caducazione, è arbitrario scorgere in esso l’espressione di un principio generale di più ampia portata e ritenerlo applicabile – in aperto conflitto con la contraria volontà espressa dal legislatore con i ripetuti rinvii – a far tempo dalla sua emanazione o, perfino, da data anteriore.

Attualmente la materia è disciplinata dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 (nel testo sostituito con l’art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), che ha regolamentato (ben può dirsi ex novo, per la significativa apertura nei confronti del mansionismo) l’istituto dell’attribuzione temporanea di funzioni superiori nell’ambito del pubblico impiego. E’ prova eloquente del mutato atteggiamento del legislatore l’affermazione, per la prima volta rinvenibile in un testo normativo di portata generale per il pubblico impiego, che al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni ivi previste (art. 56 citato, quinto comma).

Anche questa volta l’operatività della norma è stata rinviata. Il sesto comma dell’art. 56 stabiliva, infatti, che "le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita… Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore".

Ma in seguito l’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ha soppresso le parole "a differenze retributive o". Con tale ultimo intervento il legislatore ha manifestato la volontà – non è possibile attribuire altro significato alla modifica – di rendere anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56, almeno con riguardo al diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore.

Tale diritto, pertanto, va riconosciuto con carattere di generalità a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/1998.

E poiché, ad avviso del Collegio, il riconoscimento legislativo del diritto in questione, nei termini appena precisati, possiede un evidente carattere innovativo e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse, esso non può trovare applicazione nei confronti dei ricorrenti, in quanto è posteriore all’ambito temporale oggetto della presente vertenza." (C.d.S., A.Pl. n. 10 del 2000).

Per tutto quanto precede, con riguardo al periodo temporale anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 15 del d.lgs. n. 387/1998, che è proprio il lasso di tempo in cui si cala la pretesa qui sub judice, l’art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 non consente che lo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica ricoperta possa tradursi in un riconoscimento di differenze retributive.

Si è difatti ampiamente visto che lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego, anche se protratte nel tempo e assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile, è giuridicamente ed economicamente irrilevante, salvo il diritto alle differenze retributive per il solo periodo successivo all’entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs. n. 387/1998 (C.d.S., IV, 8 giugno 2009, n. 3514; 26 settembre 2008, n. 4642).

La pretesa dell’appellante si rivela tanto più infondata se si considera che a partire dal 1° gennaio 2004 egli non disponeva più neppure di un atto di formale investitura, venendo quindi in rilievo da parte sua -a tutto concedere- un esercizio di mansioni superiori soltanto in via di mero fatto. E questo pregiudica anche la possibilità di invocare a suo vantaggio l’art. 72, comma 4, d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, che, riferendosi -soltanto- agli incarichi di livello dirigenziale attribuiti ai dipendenti degli enti locali relativamente a posti di responsabili delle massime strutture organizzative dell’ente, subordina(va) la corresponsione della retribuzione per lo svolgimento di funzioni superiori al formale conferimento dell’incarico da parte dei competenti organi di vertice, non essendo sufficiente all’uopo neppure la disposizione organizzativa impartita dal superiore gerarchico (C.d.S., V, 3 agosto 2007, n. 4440; 28 maggio 2004, n. 3437).

E’ appena il caso di ricordare, infine, che, sotto l’aspetto dello svolgimento di mansioni superiori da parte del personale dipendente, il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, in quanto nell’ambito del rapporto di pubblico impiego concorrono, con l’art. 36 della Costituzione (il quale afferma il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato), altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 (il quale, nel disporre che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e dall’art. 97 della Carta, contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità dei funzionari (C.d.S., Ad.Pl., n. 3 del 2006 e n. 22 del 1999; VI, n. 6734 del 2005; n. 4871 del 2000; n. 3882 del 2000 e n. 2785 del 2000; V, n. 644 del 2007).

8 L’appello in epigrafe deve pertanto essere respinto, siccome infondato.

Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18614 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.G., T.C. e T.M., eredi di T.A., ricorrono per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Roma che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in ragione delle rispettive quote ereditarie, della somma di 15.000,00 Euro a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo che ha visto opposto il loro dante causa alla pubblica amministrazione nella richiesta del riconoscimento dell’indennità di fine servizio per il periodo 1 novembre 1943 – 31 luglio 1944. La Corte di appello ha ritenuto che la durata ragionevole per l’unico grado del giudizio iniziato nell’agosto 1990 e ancora in corso nel giugno 2007 non potesse superare i tre anni e ha liquidato, all’attualità, in 15.000,00 Euro la somma spettante alle ricorrenti in ragione delle rispettive quote ereditarie a titolo di equa riparazione, con interessi legali dalla data del decreto al saldo. A tale liquidazione la Corte di appello è pervenuta quale giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento da parte del ricorso per cassazione contro il precedente decreto emesso sulla domanda originaria del T.A..

Le ricorrenti si affidano a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ. nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti propongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

se sia legittima e conforme alla legge e agli articoli in epigrafe richiamati la statuizione della corte di merito che ha riconosciuto gli interessi legali in tema di equa riparazione dalla data del deposito del decreto e non dalla data della domanda così come richiesto dalla parte.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le ricorrenti propongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

se sia legittima e conforme alla legge nell’ambito del giudizio rescissorio statuire su un punto della controversia in maniera difforme e contrastante rispetto al principio formatosi nel corso del giudizio per definitività di una parte della decisione e se pertanto il decreto impugnato non violi i principi di cui all’art. 324 c.p.c., e della cosa giudicata formale e sostanziale nella parte in cui non tiene conto che il capo del decreto del 2003 relativo alla decorrenza degli interessi dalla data del decreto stesso, non è stato impugnato e quindi è passato in giudicato e quindi non poteva essere oggetto di riforma con il secondo decreto.

Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo motivo.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione, configurandosi, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, è riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. civ., sezione 1^, n. 2248 del 2 febbraio 2007).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito consistente nella declaratoria della decorrenza degli interessi legali, sulla somma liquidata dalla Corte di appello, dalla data della domanda. La Presidenza del Consiglio va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione mentre resta confermato il decreto della Corte di appello quanto alla condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali, sulla somma dovuta in base al predetto decreto della Corte di appello di Roma, dalla data della domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.300,00, di cui 1200,00 per onorari e 100,00 per spese. Conferma nel resto l’impugnato decreto quanto alla condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.