Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20088 Sanzioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.11.2005 il giudice di pace di San Giorgio La Molara annullava il verbale di contestazione elevato il 14.12.2004 dalla Polizia municipale del comune di Buonalbergo a carico di P.S., per l’infrazione all’art. 142 C.d.S., comma 8.

Riteneva il giudice di prossimità, accogliendo apposito motivo di opposizione, che l’accertamento fosse illegittimo per violazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, il quale stabilisce che per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 del cit. articolo devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi. Rilevava che, nella fattispecie, il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle sanzioni amministrative era stato affidato dal comune alla So.E.S. s.r.l., la quale a termini dell’apposita convenzione, gestiva e rendicontava le sanzioni amministrative, metteva a disposizione della Polizia municipale una vettura completamente attrezzata per il rilevamento delle infrazioni e con misuratore di velocità preventivamente installato, verificava ad ogni servizio la funzionalità dell’apparecchio rilevatore che metteva a disposizione del vigile urbano, accendeva e spegneva l’apparecchio stesso su ordine del pubblico ufficiale, istruendo quest’ultimo sull’impostazione dei limiti di rilevamento della velocità, con l’obbligo di spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso in cui il pubblico ufficiale si allontanasse per qualsiasi motivo.

Riteneva, quindi, che il ruolo del verbalizzante fosse ridotto ad una mera presenza, tra l’altro non qualificata, restando la gestione dell’apparecchiatura completamente affidata, per le poche operazioni non automatiche, al soggetto privato. Osservava, quindi, che in materia la prova regina era costituita dalla perfetta funzionalità del mezzo di rilevazione, che nello specifico era utilizzato dalla società So.E.S. anche in altri comuni, per cui il computer elaborava anche i diversi dati che gli erano immessi di volta in volta. Per contro, riteneva il giudice di primo grado, spettava al pubblico ufficiale, una volta raggiunto il luogo del rilevamento, verificare che l’apparecchio effettuasse misurazioni esatte attraverso un concreto esperimento, non bastando la semplice attestazione del funzionamento, del quale dovevano essere descritte e attestate le caratteristiche essenziali, affinchè in qualunque momento sia i cittadini, sia il magistrato adito potessero effettuarne il controllo. Nello specifico, nel verbale della Polizia municipale non v’era traccia di tale verifica, non essendo sufficiente l’attestazione circa funzionalità e omologazione dell’apparecchiatura, in quanto quest’ultima non era custodita dagli agenti di polizia, ma da una società privata mirante ad ottimizzare il rendimento della strumentazione impiegata, la quale, essendo installata su veicoli spostati continuamente da comune a comune, sopportava tutte le sollecitazione, gli scuotimenti e i contraccolpi cui erano esposti i veicoli ospitanti. Osservava, infine, che anche lo sviluppo e la stampa delle foto era rimessa alla società concessionaria, che essendo tenuta a trasmettere solo i rilievi fotografici validi per provare la sanzione, esercitava ampia discrezionalità nella scelta dei fotogrammi da inviare al comune, con grave compromissione della certezza e dell’imparzialità dell’intero procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Buonalbergo, formulando tre mezzi d’annullamento.

Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti interni della giurisdizione, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 142 C.d.S. e art. 345 reg. C.d.S., la falsa applicazione del principio di imparzialità, la violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

Dalla motivazione della sentenza, sostiene parte ricorrente, si comprende che il G.d.P. non ha esaminato la legittimità del verbale di contravvenzione opposto, nè si è occupato della sussistenza della violazione, ma ha arbitrariamente spostato la propria indagine sul contenuto della convenzione tra il comune e la società privata incaricata di organizzare le attività materiali propedeutiche allo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento di tali attività il privato non si sostituisce alla Polizia municipale, ma opera in funzione di supporto, senza interferire nell’accertamento, rimesso ai pubblici ufficiali, laddove il soggetto privato si limita a fornire ausilio tecnico per il corretto funzionamento dell’apparecchio rilevatore e a svolgere prestazioni materiali per la stampa delle fotografie, senza che l’interesse economico sotteso alla convezione possa costituire motivo di dubbio sulla correttezza dell’operato del soggetto privato o produrre situazioni d’incompatibilità.

Inoltre, il G.d.P. non ha esaminato il contenuto della convenzione, da cui risulta che sviluppo e stampa dei fotogrammi scattati doveva avvenire in un laboratorio in possesso di regolare licenza comunale e con la possibilità che fosse presente anche personale della Polizia municipale.

Il giudice di pace, inoltre, non poteva ravvisare alcuna violazione dell’art. 345 reg. C.d.S., non essendo stata proposta querela di falso avverso il verbale di infrazione.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, artt. 45 e 142 C.d.S., art. 345 reg. C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè il vizio di motivazione e l’omesso esame di un documento decisivo.

L’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, ove interpretato nel senso della necessità di una presenza continuativa degli agenti di polizia deve ritenersi inapplicabile in caso di contravvenzioni elevate, come nella specie, su di un tratto di strada ove le violazioni possono essere accertate in modo automatico, anche senza il diretto intervento degli agenti preposti, e senza obbligo di contestazione immediata. Il G.d.P., invece, ha ritenuto che le nuove disposizioni siano applicabili solo in caso di apparecchiature fisse che eseguono misurazioni in modo completamente automatico, in tal modo ponendo a base della decisione una ragione non dedotta dal ricorrente.

Inoltre, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2002, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 7, si limita a disporre che i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, se utilizzati senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere approvati o omologati ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, per cui il nuovo decreto non ha introdotto una diversa modalità di omologazione, ma fa riferimento alla medesima omologazione di cui all’art. 45 C.d.S., comma 6, nella specie debitamente attestata nel verbale di accertamento, con indicazione del relativo decreto.

Infine, il G.d.P. ha affermato che l’apparecchio rilevatore possiede determinate caratteristiche, senza esaminarne il libretto tecnico, e pur affermando che una volta impostato il relativo funzionamento è del tutto automatico, ha poi escluso l’applicabilità della nuova normativa, affermando che detta tipologia di apparecchio non rileva le contravvenzioni in modo automatico.

3. – Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un documento su di un punto decisivo.

L’art. 142 C.d.S., comma 6, si limita a prevedere l’omologazione dell’apparecchio, e non la preventiva verifica del suo funzionamento volta per volta. Ed infatti, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che le rilevazioni mediante strumenti elettronici posso essere disattese solo se se ne dimostrano guasti o difetti costruttivi, in difetto di che la loro efficacia probatoria permane inalterata, fino a querela di falso.

4. – Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 22816/08 questa Corte ha avuto modo di esaminare analoga impugnazione del comune di Buonalbergo in una fattispecie del tutto sovrapponibile, riguardante una sentenza del medesimo giudice di pace di San Giorgio La Molara. Identica l’infrazione amministrativa, le rationes decidendi a base del provvedimento impugnato e i motivi di ricorso per cassazione, conviene riportare la parti salienti della motivazione del citato precedente:

"…l’assistenza tecnica del privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è che la decisione in esame, con la quale si è ritenuto invalido l’accertamento in quanto, nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica nei limiti indicati, opera un’interpretazione restrittiva dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4, nonchè del combinato disposto degli artt. 11 e 12 C.d.S., che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consentiti nè dal tenore letterale nè dalla rado delle citate disposizioni. In secondo luogo – premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, non comporta un giudizio di diritto, bensì un giudizio di fatto (e pluribus Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) – va, altresì, rilevato il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogicità della stessa, dacchè, nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta consequenziale al confronto tra premessa maggiore e premessa minore. Se, infatti, l’art. 345 reg. esec. att. C.d.S., comma 4, prevede che le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni "devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale – e devono essere nella disponibilità degli stessi", non si vede come tali condizioni di legittima operatività dell’apparecchiatura, normativamente prescritte, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione contrattuale, tutte le attività d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio – ed, anzi, con la diretta utilizzazione da parte del medesimo, ad essa "istruito" dal tecnico di supporto – al quale soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione (…). Come già evidenziato da questa Corte (e pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308; 1 febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto 2003 n. 11971), in sede d’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 o art. 204 bis C.d.S., non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illegittimità desunta non dall’atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (…). E’ del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorbitato dai propri poteri, in violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, non solo omettendo d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per implicito, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una pluralità di valutazioni, da parte dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio (…). Nello stesso errore il giudice a quo è incorso laddove ha ritenuto di poter disquisire dell’idoneità o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento, valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2 agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha ritenuto che il verbale dovesse contenere l’attestazione della sperimentata funzionalità dell’apparecchiatura e che tale funzionalità dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950; 5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542) (…).

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare illegittime anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei limiti della propria patestas iudicandi (…). Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a quo sui motivi d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’essa errata. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico, cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in precedenza, l’art. 12 C.d.S., demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

come, pertanto, la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo costituita dal negativo della fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabilità alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attività meramente materiale, cui non deve necessariamente attendere, nè presenziare, il pubblico ufficiale rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel citato art. 12".

A tale persuasivo orientamento – confermato da Cass. n. 1955/10 (che nel richiamarsi ad esso ha coerentemente ritenuto illegittimo l’accertamento delegato per intero a soggetti privati, che vi provvedevano curando non solo l’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche la lettura dei risultati, la verbalizzazione e la notifica del verbale al soggetto interessato), e che si colloca, altresì, in linea con altri e costanti precedenti in tema di efficacia probatoria dello strumento rilevatore automatico della velocità (v. Cass. nn. 287/05, 6507/04 e 9441/01, nonchè Cass. nn. 7667/97, 9076/97, 6242/99, 1380/00, 16697/03, 12689/99, sulla necessità che l’opponente fornisca prova del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, e Cass. nn. 22880, 17361/08, 9950/07, 15324/06 e 20886/05 sulla sufficienza dell’omologazione del modello di misurazione automatica utilizzato, non soggetta a scadenza) – ritiene la Corte di dover dare continuità, tenuto conto che le argomentazioni difensive svolte dalla parte controricorrente, nel ripercorrere e partecipare all’intera impostazione della sentenza impugnata, ne condivide tutti gli errori, incluso quello, basilare, di fornire un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva e sostanzialmente abrogante dell’art. 345 reg. C.d.S., comma 4, che ove accolta renderebbe illegittimo l’impiego di qualsivoglia supporto tecnico non personalmente azionato, manovrato e utilizzato dagli organi di polizia stradale, lì dove, invece, i concetti di gestione e di disponibilità espressi dalla norma rimandano ad un potere di controllo iniziale e finale della polizia stradale perfettamente compatibile con quello ricostruito in punto di fatto dallo stesso giudice di merito.

5. – Per quanto sopra considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che nel decidere la controversia si atterrà ai principi di diritto sopra espressi, e che provvedere, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Benevento, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23684

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25.2.2010, depositata il 21.5.2010, la Corte di cassazione, sez. quinta, rigettava il ricorso che aveva presentato la difesa di C.A.M., avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato la di lei condanna per il reato di cui all’art. 591 c.p., pronunciata dal Tribunale di Taranto.

In sostanza la corte di legittimità aveva ritenuto corretta la riportabilità della condotta tenuta dalla C. – quale ausiliaria presso un centro di riabilitazione di Laterza, in cui erano ricoverati soggetti portatori di handicap, ai quali nella notte del 1.5.1996, erano state asportate le unghie di mani e di piedi – in termini di abbandono doloso di persone incapaci. Veniva sottolineato che le vittime furono aggredite perchè lasciate prive della doverosa vigilanza, vigilanza che si imponeva perchè episodi di analoga gravità si erano verificati in precedenza. Inoltre veniva sottolineato che la cruenta operazione, che era stata attuata a danno di persone indifese, aveva richiesto tempo ed aveva sicuramente provocato reazioni nelle povere vittime, non insensibili al dolore, reazioni che non vennero minimamente colte da chi era preposto al controllo, il che segnava i tratti del più eclatante abbandono.

Quanto all’elemento psicologico, la corte riteneva che dal compendio motivazionale emergeva corretta l’imputazione a titolo di dolo e non di colpa, stante la compiuta consapevolezza del lasciare in stato di pericolo gli sfortunati che già in precedenza erano stati esposti al rischio per la loro incolumità. 2. In data 27.12.2010 è stato depositato ricorso straordinario per Cassazione dalla difesa di C.A.M., che si duole che la corte sia incorsa in un errore di fatto, laddove sostenne che gli addetti alla vigilanza avrebbero dovuto avvertire gemiti, spasmi, sussulti da parte delle persone indifese, trascurando che dalla vasta indagine condotta era emerso che le tre vittime dell’inqualificabile condotta, erano portatori di handicap talmente gravi da non aver facoltà nè di muoversi, nè di emettere suoni. Ciò detto, secondo la difesa, si apprezzerebbe un errore di fatto in cui incorse la Cassazione, rilevabile ictu oculi, su un aspetto che non costituì punto controverso della res iudicanda, atteso che la ricostruzione delle condizioni fisiche delle vittime, non fu oggetto di impugnazione.

Viene poi sottolineato che l’errore ha avuto una sua ricaduta nello sviluppo della motivazione, poichè dal fatto che le vittime avrebbero potuto reagire con gemiti, spasmi e sussulti, è stato inferito che il personale ausiliario non versò in semplice disattenzione e negligenza nell’organizzazione del turno notturno, ma si rese responsabile di una deliberata violazione di doveri di custodia nei confronti dei degenti, con la vera e propria derelizione di questi ultimi.

La correzione dell’errato presupposto di fatto del ragionamento è destinato, ad opinione della difesa, a travolgere le conclusioni a cui è addivenuta la corte.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Il dedotto errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità non trova alcun ancoraggio nelle risultanze processuali:

è bene ricordare che il dato che le povere vittime erano soggetti portatori di gravi handicap, incapaci di muoversi e di emettere qualsiasi suono non venne affatto trascurato, ma poichè era altrettanto certo che costoro non erano affatto insensibili al dolore, la atroce operazione di asportazione delle unghie di mani e di piedi, che coinvolgeva i centri nervosi di maggiore sensibilità, venne del tutto plausibilmente ritenuta non effettuabile nel più assordante silenzio, dovendo per forza di cose ritenersi eseguita in presenza di forme reattive indicate come "sussulti, gemiti o spasmi", inevitabilmente stimolati da una pratica impositiva di tanta sofferenza. Sussulti, gemiti e spasmi sono fenomeni diversi dal suono, la cui emissione era pacificamente inibita alle vittime. Da tale constatazione in assoluta aderenza ai dati di fatto, non è consentito cogliere alcun errore di percezione delle risultanze processuali, non essendo mai stato messo in discussione lo stato di privazione della voce delle vittime, indicate come "persone indifese, incapaci a reagire e persino di invocare aiuto, ma non per questo insensibili alla sofferenza fisica". Il non poter parlare non equivale a non potere rispondere al dolore, nelle forme più diverse, che silenziose non vennero ritenute, a cagione della carica di dolore inflitta.

Detto ciò va subito aggiunto che il riferimento ai "gemiti, sussulti o spasmi" è stato argomento puramente rafforzativo del pensiero della Corte, atteso che i giudici di legittimità misero in preliminare evidenza come fu la eclatante gravità di un fatto analogo in precedenza accaduto ad imporre il massimo di vigilanza, rendendo prevedibile quanto poi verificatosi, cosicchè lo stato di derelizione in cui le vittime furono lasciate "radicava negli imputati la consapevolezza che la violazione dei doveri di vigilanza e di custodia avrebbe certamente esposto gli assistiti al rischio per la loro incolumità".

L’argomento rafforzativo usato dalla corte di cassazione, oltre a non poggiare su dati di fatto errati, non riveste nell’economia della motivazione la portata decisiva che la difesa ha inteso attribuirgli, non avendo avuto alcuna influenza nel percorso motivazionale.

Non ricorrono i presupposti per l’ammissione del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità, riconducibile a colpa della ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25758 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 22/12/2010 il Tribunale di Bari si pronunziava sull’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies emesso dal Gip di Bari in data 6/11/2009 e relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS), per la quota del 50% di proprietà di R.R., nonchè ad una vettura Audi A2, di proprietà della medesima, ad una autovettura Audi Q5, concessa in locazione a R.R. e Ru.Ro. e ad un c/c bancario intestato alla medesima, beni ritenuti nella disponibilità del marito convivente D.V.F., soggetto indagato per associazione a delinquere, finalizzata all’usura, usura e trasferimento fraudolento di valori.

Il Tribunale accoglieva l’istanza di riesame limitatamente all’autovettura Audi A2, di cui disponeva la restituzione alla R., confermando nel resto il decreto di sequestro.

L’appartamento in questione era stato acquistato con rogito del 2/12/1998, unitamente ad altro appartamento intestato alla figlia minore D.V.L..

Quanto all’origine delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile, il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta dalla difesa risultava che i parenti della minore avevano versato, nel 1996, la somma in contanti di L. 55.000.000 per l’acquisto dell’intero immobile di Via (OMISSIS), rilevava che i coniugi D. V.F. – R. risultavano privi di redditi propri e con due figli minori a carico, per cui non si spiegava come la famiglia avesse potuto vivere nel biennio 1996/98, senza utilizzare la provvista fornita dai parenti e come avesse potuto recuperare gli ulteriori otto milioni necessari per l’acquisto dei due appartamenti (pari in totale a L. 63.000.000).

Di conseguenza il Tribunale riteneva non giustificato l’acquisto dell’immobile intestato per la quota del 50% alla R..

Ugualmente il Tribunale riteneva non giustificata la locazione finanziaria dell’Audi Q5.

Quanto al c/c, il Tribunale osservava che lo stesso, pur se intestato alla R., risultava essere stato utilizzato per operazioni di acquisto di veicoli e di movimentazione di assegni riconducibili a D.V.F..

In conclusione il Tribunale rilevava che per tali beni sussisteva la disponibilità in testa all’indagato D.V.F. nonchè la sproporzione fra i redditi leciti del medesimo e della moglie ed il valore dei beni in sequestro.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata per mezzo del suo difensore, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Al riguardo si duole che il Tribunale abbia fornito una motivazione apparente in ordine al requisito del fumus commissi delicti, limitandosi a richiamare per relationem l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di D.V.F..

Si duole, inoltre che il Tribunale abbia trascurato la validità ed efficacia probante della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame dalla quale si evinceva, in maniera chiara e precisa, la provenienza delle somme di denaro utilizzate ai fini dell’acquisto dell’immobile, precisando che tali somme, a garanzia dell’acquisto, furono versate presso lo studio del difensore, affinchè curasse l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del giudice tutelare per l’acquisto dell’appartamento intestato alla figlia minorenne.

Infine la ricorrente contesta il rapporto di pertinenzialità fra il bene oggetto del sequestro ed il reato, essendo l’attività criminosa ascritta a D.V.F. iniziata nel 2008, a fronte dell’acquisto del bene avvenuto nel 1998.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez, Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:

"Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv.

245093).

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è nè del tutto mancante, nè apparente.

Al contrario la motivazione consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per il riesame per pervenire alle conclusioni assunte e prende in considerazione i principali argomenti sollevati dalla difesa per giustificare l’acquisto dell’appartamento sito in (OMISSIS), intestato per il 50% alla ricorrente, legittimamente disattendendoli.

Il Tribunale fornisce altresì motivazione adeguata in ordine al sequestro dell’autovettura Audi Q5 e dei due conti correnti.

Quanto ai presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare reale, è manifestamente infondata l’eccezione di carenza del requisito del fumus.

Il richiamo effettuato al provvedimento cautelare con il quale è stata emessa ordinanza di custodia in carcere a carico di D.V. F. per i reati di associazione a delinquere, finalizzata all’usura, usura e trasferimento fraudolento di valori, costituisce controllo dell’astratta configurabilità, nel caso concreto, dei fatti reati attribuiti all’indagato.

Nè sono configurabili nel provvedimento impugnato "errores in iudicando" o "in procedendo".

Il provvedimento impugnato, pertanto, è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno statuito che:

"Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convenuto con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne1 la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. U. Rv. 226492).

Occorre, inoltre, rilevare che la discrasia temporale fra l’acquisto del bene immobile, avvenuto il 19/11/1998, e l’epoca dei fatti oggetto del procedimento penale, che il Tribunale per il riesame fissa a partire dal 2004 (fol.10) non fa venir meno la presunzione di illecita accumulazione.

Al riguardo la medesima pronunzia delle Sezioni Unite, sopra citata, statuisce che:

La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorchè, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Di talchè, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004 ) Rv. 226490).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 02-12-2011, n. 25896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che P.R. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 16 luglio 2009 che ha respinto la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001;

letto il controricorso del Ministero dell’economia;

rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.