T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-08-2011, n. 7070 Consiglio comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010, depositato il successivo 28 ottobre, gli istanti, in qualità di Sindaco, di componenti della Giunta e di Consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Gricignano d’Aversa (CE), il cui Consiglio comunale, eletto nella tornata elettorale dell’aprile 2006, è stato sciolto per la durata di 18 mesi, ex art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, hanno impugnato il decreto del Presidente della Repubblica n. 4792 del 13 agosto 2010, con cui è stato disposto lo scioglimento.

L’impugnazione è stata estesa a tutti gli atti del relativo procedimento, meglio specificati in epigrafe.

I ricorrenti, premesso che il piccolo Comune di Gricignano d’Aversa è lontano territorialmente e storicamente dal contesto geografico e sociale caratterizzato dalla compresenza di sodalizi criminali, è caratterizzato dal declino del sistema economico basato sull’agricoltura, ed è sede della U.S. Navy Support Site, che ospita i militari statunitensi di stanza sul territorio campano, rappresentano che la disciolta amministrazione, guidata dal Sindaco L., già Sindaco dal 2001, rieletto nel 2006, ha assunto una serie di iniziative concrete, partitamente indicate, finalizzate al recupero della legalità, alla lotta all’abusivismo nei settori dell’edilizia e del commercio, al risanamento ambientale e sociale, e che, tra esse, particolare rilievo assumono quelle intraprese nel 2006, all’indomani dell’insediamento della nuova compagine di governo.

Secondo i ricorrenti, proprio tali iniziative hanno determinato gli attentati che dal 2007, anno in cui l’amministrazione comunale ha avviato una incisiva azione contro la criminalità, hanno avuto a bersaglio il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore D.R., e che sono stati dagli interessati prontamente denunciati alle competenti autorità, al fine di non offrire spazio ad alcuna intimidazione.

Ciò posto, i ricorrenti hanno illustrato i profili di illegittimità ravvisati negli atti impugnati, affidati alle censure di seguito illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto.

1) Violazione del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria – carenza dei presupposti.

Assumono i ricorrenti che la violazione delle garanzie partecipative degli interessati nel procedimento di scioglimento del Consiglio comunale, concretatasi con la mancata comunicazione dell’avvio dello stesso, non è giustificata né da esigenze di celerità, nella specie insussistenti, né dal provvedimento da adottarsi nella specie, che non ha natura vincolata.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma IV, del d.l. 629/82, convertito dalla l. 726/92 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 – violazione del giusto procedimento di legge – violazione degli artt. 49 e 51 Cost..

Denunziano i ricorrenti che il decreto prefettizio che ha prorogato la durata della Commissione di accesso è del tutto sfornito di motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 2, comma 30, delle l. 15 luglio 2009, n. 94 – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione e di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità – contraddittorietà e sviamento dell’azione amministrativa – contrasto con i precedenti – violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 49 e 51 Cost..

Rappresentano i ricorrenti che non sussistono nella fattispecie gli elementi concreti, univoci e rilevanti cui l’art. 143 t.u. enti locali, nel testo vigente, subordina l’esercizio della potestà di scioglimento dell’organo comunale.

4) Stessa censura sub III, contrasto con i precedenti – violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 49 e 51 Cost..

Parte ricorrente denunzia che la relazione ministeriale e la relazione prefettizia hanno fornito notizie erronee, inesatte, insufficienti, incomplete e parziali, ed hanno omesso l’illustrazione delle iniziative adottate nell’ambito delle azioni intraprese per il ripristino della legalità e la lotta alla criminalità, certamente note alla Prefettura, in quanto rinvenibili negli atti esaminati dalla Commissione di accesso, che, talvolta, hanno visto la stessa Prefettura partner istituzionale dell’amministrazione comunale.

La censura prosegue confutando gli elementi assunti a base degli atti oggetto di contestazione.

Esaurita l’illustrazione delle doglianze, i ricorrenti, avanzate richieste istruttorie, hanno domandato l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le richieste istruttorie sono state anche reiterate a mezzo di autonoma istanza.

Si sono costituiti in resistenza la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno – Prefettura di Caserta.

Si è costituita in giudizio anche la Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano D’Aversa, domandando il rigetto del ricorso perché infondato.

Con decreto 30 novembre 2010, n. 164, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell’interno, adempiuti con deposito del 27 dicembre 2010.

Per l’effetto, presa conoscenza degli atti istruttori del procedimento, con atto notificato il 4 marzo 2011, depositato il successivo 11 marzo, i ricorrenti hanno interposto motivi aggiunti di ricorso.

Con i mezzi aggiunti i ricorrenti, previamente sostenuto che la lettura degli atti istruttori conferma la fondatezza dei motivi posti a base del ricorso principale, svolgono le ulteriori censure di: violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d. lgs. 267/2000 – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione e di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità – contraddittorietà e sviamento dell’azione amministrativa – difetto di attualità dell’interesse pubblico allo scioglimento del consiglio comunale – contrasto con i precedenti – violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 49 e 51 Cost..

La censura si sofferma ulteriormente sugli episodi analizzati nella relazione ministeriale e nella relazione del Prefetto della Provincia di Caserta, contenenti le motivazioni poste a base della richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Gricignano d’Aversa.

I ricorrenti domandano, conclusivamente, l’accoglimento del gravame.

Nel prosieguo, parte ricorrente, nel replicare alle difese svolte dalla resistente Commissione straordinaria, ha sostenuto in memoria l’inammissibilità di alcuni elementi dedotti dalla Commissione stessa, rilevando la innovatività e la sopravvenienza di tali elementi rispetto a quelli considerati dalla Commissione di accesso e dalle relazioni del Prefetto e del Ministero dell’interno. Indi, per l’ipotesi che le dette circostanze sopravvenute possano essere intese come elementi e questioni da gravare con apposita censura, le memoria è stata dai ricorrenti notificata a valere anche come ulteriori motivi aggiunti.

La Commissione straordinaria ha, a sua volta, replicato alle predette difese.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 la controversia è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla legittimità del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Gricignano di Aversa per la durata di diciotto mesi e di nomina della Commissione straordinaria, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adottato dal Presidente della Repubblica in data 13 agosto 2010, nonché degli atti ad esso presupposti.

La questione è proposta dai ricorrenti, sindaco, assessori e consiglieri della disciolta amministrazione comunale, che, mediante le dedotte censure, espongono l’irregolarità dell’andamento del procedimento e l’insussistenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti cui l’art. 143 t.u. enti locali, nel testo vigente, subordina l’esercizio della potestà di scioglimento dell’organo comunale.

Resistono la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno e la Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano d’Aversa.

2. Prima di entrare nel merito delle questioni proposte, giova premettere che ai sensi del ridetto art. 143 t.u. enti locali, comma 1, "…i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica".

La disposizione ha formato oggetto di interpretazione in via giurisprudenziale, i cui passaggi fondanti, ormai consolidati, sono ricavabili, tra altre, dalla recente decisione del Consiglio di Stato, VI, 10 marzo 2011, n. 1547.

In applicazione dei detti pronunciamenti, resta fermo che l’uso, da parte della legge, di una terminologia ampia e indeterminata nell’individuazione dei presupposti per il ricorso alla misura straordinaria è indicativo della volontà del legislatore di consentire un’indagine sulla ricostruzione della sussistenza di un rapporto tra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentino un grado di significatività e di concludenza di livello inferiore rispetto a quelle che legittimano l’azione penale o l’adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe (come già C. Stato, IV, 24 aprile 2009, n. 2615).

Ciò in quanto l’intento del legislatore è quello di riferirsi anche a situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo, nell’evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità – e dunque di condizionamento – fra organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l’amministrazione dell’ente locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità organizzata.

Nel vigente sistema normativo, lo scioglimento dell’organo elettivo si connota, pertanto, quale "misura di carattere straordinario" per fronteggiare "una emergenza straordinaria" (così Corte Cost. 19 marzo 1993, n. 103, nell’escludere profili di incostituzionalità nel previgente art. 15bis l. 19 marzo 1990, n. 55).

E, alla stregua dei richiamati presupposti normativi, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, o su forme di condizionamento; in particolare, trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò, come già detto, pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione.

Ancora, egualmente ampio, secondo il modello legale preventivo di riferimento, è il margine per l’apprezzamento degli effetti derivanti dal collegamento o dal condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento dell’amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Ne consegue l’idoneità a costituire presupposto per lo scioglimento anche di situazioni che di loro non rivelino direttamente, né lascino presumere, l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (C. Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; 6 aprile 2005, n. 1573).

In definitiva, l’asse portante della valutazione che presiede allo scioglimento è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e, dall’altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell’ente territoriale.

Quanto allo scrutinio rimesso alla presente sede, conseguenza dei profili sopra accennati è che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è esercitabile nei limiti della presenza di elementi che denotino, con sufficiente concludenza, la deviazione del procedimento dal suo fine di legge.

In particolare, l’apprezzamento giudiziale delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può essere effettuato estrapolando singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull’operato consiliare.

Ciò in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio in questione, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta (C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; IV, 4 febbraio 2003 n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).

3. Tanto premesso in ordine al contesto normativo di riferimento della controversia, occorre immediatamente rilevare la contraddittorietà della prospettazione dei ricorrenti, tendente, in premessa, a sostenere che il territorio del Comune di Gricignano di Aversa non è caratterizzato dalla compresenza di sodalizi criminali, rispetto alle ulteriori prospettazioni dei ricorrenti medesimi volte, prima, ad evidenziare le iniziative assunte dalla disciolta amministrazione in ordine alle iniziative intraprese per il recupero della legalità, poi, a illustrare gli attentati che dal 2007 hanno avuto a bersaglio il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore D.R..

Il punto, vieppiù, forma anche oggetto di specifico passaggio della relazione del Prefetto di Caserta al Ministro dell’interno, del 9 giugno 2009, che chiarisce che il Comune in parola è ricompreso nel contesto territoriale dell’agro aversano, notoriamente caratterizzato dalla radicata compresenza di sodalizi criminali, con una sottesa rete di alleanze ed accordi tesi a contemperare i variegati e distinti interessi delle singole consorterie, talora anche convergenti, nella gestione di attività illecite, e che la valenza criminale di tali organizzazioni è un pregiudizio non solo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche una remora al libero esercizio delle attività imprenditoriali del territorio, di cui frena lo sviluppo.

La relazione prosegue indicando con chiarezza le consorterie ed i gruppi criminali in parola, ed in tale contesto inserisce i numerosi episodi delittuosi verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il novembre 2007 ed il gennaio 2008 – partitamente descritti dalla Commissione d’accesso: aggressione del Vice Sindaco da parte di un pregiudicato; esplosione di colpi di arma da fuoco contro un immobile di proprietà del Sindaco, locato a nuclei familiari di militari statunitensi della U.S. Navy Support Site, insistente sul territorio; esplosione di colpi di arma da fuoco nei confronti di un’autovettura parcheggiata di proprietà dell’Assessore all’ambiente, mentre egli era in un vicino locale pubblico; esplosione di colpi di pistola contro un minibus di proprietà del Comune, parcheggiato in autorimessa e destinato al trasporto di alunni, condotto da soggetto dipendente da società esterna, con precedenti per reati di associazione di tipo mafioso, e fratello di un noto camorrista – quali azioni intimidatorie volte a condizionare l’attività politicoamministrativa dell’Ente.

Né è suscettibile di scardinare la valenza oggettiva di tali episodi delittuosi, nel più generale scenario sopra descritto, nel quale essi si inseriscono, la circostanza – pure riferita in premessa dai ricorrenti e successivamente utilizzata nell’ambito delle censure svolte – che gli episodi stessi sono stati debitamente denunziati alle autorità competenti: tale notazione, infatti, da un lato, non è minimamente idonea a sminuire la percezione della pressione criminale esercitata a mezzo degli episodi in parola, dall’altro, evidenzia proprio l’eccezionale stato di degrado territoriale, politico e sociale che gli atti impugnati si propongono di fronteggiare.

Tanto premesso in ordine al contesto complessivo nel quale si è collocato lo scioglimento, va altresì chiarito che neanche le iniziative intraprese dai disciolti organi all’indomani dell’insediamento, nel 2006, nella gestione del Comune di Gricignano D’Aversa, a favore del "recupero della legalità", pure menzionate in premessa del ricorso e ultilizzate nei dedotti motivi di gravame, risultano idonee ad influire sull’apprezzamento della fondatezza delle proposte censure, né conseguentemente, sull’esito del ricorso.

Si tratta, infatti, di attività (protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura di Caserta; sottoscrizione di un documento di intesa tra sindaci dell’agro aversano, agro caleno e litorale domitio, volto a rafforzare il contrasto collettivo delle istituzioni alle organizzazioni criminali; promozione con la Prefettura ed il Ministero dell’interno di una convenzione per la costituzione della stazione appaltante unica provinciale) che, anche stante il loro carattere per lo più programmatico, risultano, sia isolatamente sia complessivamente considerate, del tutto insuscettibili di attestare la sussistenza delle condizioni di libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell’amministrazione comunale, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, con particolare riferimento al bene, protetto dalla norma di cui è stata fatta nella specie applicazione, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

4. Chiarito quanto sopra, e passando alla disamina delle censure rivolte avverso l’andamento dell’iter procedimentale che ha determinato il gravato scioglimento, si osserva che le stesse non possono condurre ai risultati sperati.

In primo luogo, merita di essere disattesa la prima censura con la quale i ricorrenti si dolgono della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e della loro mancata partecipazione al medesimo, atteso che l’affievolimento delle garanzie partecipative e del contraddittorio nel procedimento che ci occupa è pienamente giustificato dal fatto che si tratta di misura che esige interventi rapidi e decisi (tra altre, C. Stato, V, 20 ottobre 2005, n. 5878; 4 ottobre 2007, n. 5146).

La stessa sorte va riservata alla seconda censura, con la quale i ricorrenti denunziano che il decreto prefettizio che ha prorogato la durata della Commissione di accesso è del tutto sfornito di motivazione.

Infatti o medesimi ricorrenti riferiscono che il decreto prefettizio del 26 gennaio 2010 menziona nel preambolo la richiesta di proroga del termine per l’espletamento degli accertamenti della Commissione d’accesso, motivata in riferimento alla "necessità di acquisire ulteriore documentazione " e alla "complessità degli accertamenti in corso di ultimazione".

Tali motivazioni, nell’impianto assunto dal provvedimento prefettizio, sono evidentemente state fatte proprie nella determinazione di disporre la proroga richiesta e, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, non soffrono né di genericità né di laconicità, essendo entrambe argomentazioni pertinenti alla tipologia di attività da esercitarsi da parte della Commissione, ciò che fa escludere che le stesse richiedessero una qualche ulteriore precisazione.

5. Alla stregua della coordinate interpretative richiamate al punto 2, neanche le doglianze volte a contestare il quadro complessivo degli elementi rilevati a carico del disciolto organo e la loro interpretazione da parte degli atti impugnati risultano convincenti.

In particolare, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, gli atti di causa fanno emergere elementi idonei a sorreggere un non irragionevole apprezzamento circa l’esistenza nell’amministrazione comunale di cui trattasi di una condizione di grave condizionamento e di degrado.

Nell’esporre quali siano tali elementi, il Collegio si atterrà a quelli emergenti dalla relazione ministeriale e dalla relazione del Prefetto della Provincia di Caserta, contenenti le motivazioni poste a base della richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Gricignano d’Aversa.

Resta, pertanto, ininfluente sul tema oggetto di giudizio ogni questione inerente le ulteriori informazioni rese nelle difese svolte dalla Commissione straordinaria, e, quindi, anche quella relativa alla loro utilizzabilità, dai ricorrenti sollevata mediante eccezione di parziale inammissibilità delle difese stesse, come meglio illustrato in fatto.

5.1. La relazione ministeriale e quella prefettizia pongono innanzitutto in evidenza la figura del primo cittadino, risultato destinatario nel mese di settembre 2009 di un mandato di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110 e 416bis c.p..

Secondo le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, il medesimo avrebbe concluso un accordo preelettorale che prevedeva, a fronte dell’impegno di un locale capo clan a favore del politico, la fruizione di rilevanti futuri vantaggi patrimoniali per l’organizzazione camorrista.

Tali dichiarazioni sono risultate in parte convergenti con quelle rese da altro collaboratore, che ha riferito del sostegno elettorale reso al sindaco in diverse competizioni, che hanno avuto parziali riscontri investigativi con riferimento al contributo del primo cittadino nelle assunzioni di personale legato alla famiglia del collaboratore.

Al riguardo, parte ricorrente, oltre ad evidenziare una serie di elementi positivi a riguardo della figura del Sindaco, mettendone in risalto la brillante carriera politica ed imprenditoriale, nulla riesce ad opporre se non che l’interessato risulta incensurato, essendo il procedimento penale, allo stato, neanche pendente, perché nella fase delle indagini preliminari.

Ma siffatta circostanza è già chiaramente evidenziata dal provvedimento, che si limita a citare il mandato di perquisizione, nonché la parziale congruenza di dichiarazioni rese da due diversi collaboratori di giustizia in ordine alla conclusione di accordi preelettorale con la criminalità organizzata e la sussistenza di parziali riscontri a tali dichiarazioni.

Né i ricorrenti possono essere seguiti quando si addentrano in una personale e diffusa lettura della implausibilità di una futura tenuta di tali dichiarazioni e riscontri, sostenendo che esse non potranno non cadere in sede penale.

Invero, un siffatto iter argomentativo non riesce minimamente a svilire la congruenza e la serietà della contestazione, che non postula, ai fini del provvedimento straordinario di cui si discute, come già sopra riferito, alcuna certezza probatoria.

6.2. La relazione ministeriale mette ancora in rilievo, quale aspetto sintomatico dell’intreccio dei rapporti tra amministratori locali ed ambienti malavitosi, l’assegnazione di un ex vigile urbano, con precedenti per associazione di tipo mafioso e detenzione abusiva di armi ed in stretti rapporti di parentela con elementi di spicco della criminalità organizzata, all’ufficio di staff del sindaco, ovvero in una posizione strategica ai fini dell’attuazione del programma politico amministrativo e di governo del territorio.

I ricorrenti oppongono, al riguardo, che il soggetto in questione ha dimostrato al Comune di essere stato prosciolto dall’imputazione cui si è riferita la contestazione, di essere stato riabilitato in relazione ad altra condanna per reati risalenti nel tempo e di essersi attivato ai fini del conseguente aggiornamento del Casellario giudiziale.

Ma nessuna menda è ravvisabile nella contestazione, che, non omettendo, come pure riconosciuto dai ricorrenti, l’intervenuta riabilitazione del soggetto, chiarisce adeguatamente la criticità rilevata nell’assegnazione del dipendente allo staff sindacale.

Riferisce, infatti, la relazione prefettizia – integralmente richiamata nella relazione del Ministero dell’interno, quale parte integrante della proposta – che trattasi di soggetto che annovera precedenti per associazione di tipo mafioso e detenzione abusiva di armi, per i quali ha conseguito la riabilitazione, cugino di un noto pregiudicato ed elemento di spicco del clan dei casalesi, quale referente per l’agro di Gricignano di Aversa, e cugino di altro pluripregiudicato ed affiliato al clan dei casalesi.

Di talchè ai legami parentali del dipendente in parola, elemento cui, come correttamente osservano i ricorrenti, non è dato ascrivere, ex se, alcuna valenza indiziaria, si aggiunge un coacervo di ulteriori elementi che, considerati unitariamente al primo, permettono di escludere qualsiasi erroneità da parte degli atti impugnati nel riservare una particolare considerazione alla posizione del medesimo nell’apprezzamento dell’esistenza di forme di condizionamento dell’operato degli amministratori.

Sempre sul punto, non occorre poi spendere molte parole per segnalare che non colgono nel segno, per motivi logici prima ancora che giuridici, le argomentazioni ricorsuali che tentano di negare l’esistenza di un rapporto fiduciario tra vertice politico dell’Ente e componenti del relativo staff, ovvero ciò che, all’evidenza, si registra ordinariamente nella prassi amministrativa in generale, soprattutto laddove trattasi, come nella specie, di organizzazioni amministrative caratterizzate da dimensioni modeste.

6.3. Passaggio particolarmente qualificante della motivazione della relazione ministeriale – come rilevano gli stessi ricorrenti – è quello dedicato alla costituzione, ad opera dell’amministrazione comunale, di una società a capitale misto pubblico – privato, colpita nel corso dell’anno 2007 da provvedimento interdittivo antimafia.

La relazione evidenzia che le indagini ispettive hanno evidenziato elementi di compartecipazione della criminalità organizzata nella gestione della società ed inoltre che alcuni membri del consiglio di amministrazione della suddetta impresa, così come diversi rappresentanti della sua componente privata, abbiano avuto frequentazioni con affiliati del locale clan camorrista.

Sottoposto ad esame critico, il bando di gara, pubblicato per la ricerca del partner privato, ha fatto emergere che i criteri di scelta e la relativa attribuzione di punteggi non sembrano finalizzati ad individuare una società con caratteristiche tecniche utili per la puntuale esecuzione dei servizi da svolgersi da parte della costituenda impresa. Quanto allo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato, la relazione rimarca che la stessa si è svolta con sedute segrete. La relazione del Prefetto evidenzia altresì come nella fase costitutiva solamente una delle ditte rappresentanti la componente privata della società a capitale misto era in possesso della necessaria qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici e per la sola manutenzione degli immobili.

Ulteriori elementi che hanno fatto emergere il mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’ente locale vengono evidenziati nelle intervenute modifiche dell’assetto societario, in particolare per quanto riguarda le quote di proprietà della componente societaria privata, ciò che ha consentito una diversa composizione del capitale sociale, realizzata tuttavia senza l’avvio di procedure ad evidenza pubblica, come richiesto dalla normativa di settore, ma attraverso cessioni di quote. La relazione della commissione d’indagine evidenzia come, per mezzo di tali cessioni ed in elusione di qualsiasi forma di pubblicità, una delle società componenti della compagine privata, destinataria di un provvedimento antimafia, abbia ceduto la propria partecipazione sociale ad altra ditta la quale ha successivamente acquistato parte del pacchetto azionario di un’altra società componente della compagine privata, fortemente condizionata dalla criminalità organizzata.

Altro episodio rappresentativo della volontà dell’ente locale di eludere le vigenti disposizioni in materia di certificazione antimafia è stato considerato, sempre nell’ambito della procedura selettiva del partner privato, la ritenuta sufficienza della comunicazione antimafia pur tenuto conto che l’importo concernente l’affidamento dei servizi alla società mista sarebbe stato certamente superiore a quello fissato dalla normativa antimafia per tale tipo di comunicazione.

Il mancato rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente o comunque il grave ritardo nella loro attivazione è stato altresì rinvenuto nella richiesta dell’informativa antimafia nei confronti della società a capitale misto, formulata dall’ente locale solo sul finire dell’anno 2006, mentre sarebbe dovuta avvenire all’atto della costituzione della società.

Anche su tale punto, i ricorrenti offrono una diversa ricostruzione della vicenda, che non può, peraltro, essere assunta in favorevole valutazione, non essendo supportata da alcuna seria affermazione, riscontrabile in atti.

Per pervenire a siffatta conclusione, il Collegio ha osservato quanto segue.

I ricorrenti hanno evidenziato che la procedura di gara, adottata per la selezione del partner privato a cui l’Ente intendeva affidare i servizi, era legittima anche in considerazione del fatto che la procedura stessa è rimasta indenne nell’ambito di un contenzioso amministrativo.

La tesi è priva di pregio.

Allo scrutinio di legittimità che si svolge nel giudizio amministrativo non è in alcun modo riconducibile altro apprezzamento che non quello relativo all’ambito delle censure dedotto dal soggetto interessato ad adire la tutela giudiziale. Il mancato accoglimento del gravame proposto avverso la procedura in parola nulla, pertanto, può dire ex se in ordine agli aspetti qui in trattazione.

I ricorrenti sostengono che non è vero che le sedute di gara non sono state rese pubbliche.

L’affermazione è sconfessata da uno dei documenti depositati dagli stessi ricorrenti in data 8 novembre 2010.

Trattasi della determinazione comunale, area tecnica, n. 9 del 10 marzo 2003, recante approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, che chiarisce nel preambolo che "… venivano invitati gli esperti componenti la Commissione di Gara per il giorno… per l’inizio dei lavori dell’espletamento della gara a seduta segreta;".

A ulteriore conferma, il Comune resistente fa inoltre notare che nei verbali dei lavori della commissione, pure in atti, non viene dato atto di alcuna forma di pubblicità.

Gli stessi ricorrenti ammettono che la certificazione antimafia non fu richiesta.

Né la mancata richiesta può essere giustificata dal fatto che l’offerta della gara era la scelta del socio privato e non l’affidamento dei servizi.

Infatti, come correttamente rilevato da controparte, la prospettiva dell’affidamento del servizio dei rifiuti solidi urbani nonché di tutti gli altri servizi indicati nell’oggetto della convenzione con la società mista rendeva l’importo presunto ampiamente eccedente il limite previsto per la comunicazione antimafia.

Quanto all’affermazione della sicura affidabilità delle persone fisiche, imprenditori di riferimento delle aziende riunite in Ati poi diventate socio privato, non è evidentemente rimesso all’apprezzamento personale degli amministratori o dei dirigenti di un ente pubblico la valutazione "a occhio" di tale requisito, in carenza degli approfondimenti da effettuarsi da parte delle amministrazioni competenti.

Infine, non giustifica nessun aspetto della vicenda la circostanza che l’affidamento di alcuni servizi sia stato successivamente revocato: la revoca, infatti, è stata solo parziale.

6.4. La relazione ministeriale evidenzia che la relazione del Prefetto mette inoltre in luce come le indagini concernenti gli affidamenti dei servizi di trasporto scolastico, trasporto disabili e mensa scolastica abbiano evidenziato gli elementi sintomatici di una condizione di permeabilità degli organi elettivi e dell’apparato burocratico, le cui determinazioni si sono orientate all’asservimento agli interessi delle locali organizzazioni criminali.

Si riferisce, in particolare, che l’ingerenza e lo sviamento dell’attività di gestione dell’ente sono stati resi possibili da una serie di rapporti di parentela, frequentazioni e cointeressenze tra alcuni amministratori e dipendenti comunali con soggetti legati o in organico alla locale criminalità, oltreché da una diffusa e ripetuta elusione di disposizioni normative che hanno consentito di adottare provvedimenti illegittimi risoltisi a beneficio di società o soggetti controindicati.

6.5. In particolare, quanto al trasporto disabili, gli atti impugnati fanno constare:

– che l’assegnazione è intervenuta per mezzo di nomina diretta ad un soggetto condannato per reati associativi di stampo mafioso e fratello del locale capo clan, che aveva precedentemente disimpegnato il servizio con una serie proroghe;

– che la successiva gara, indetta nel corso dell’anno 2007 per l’affidamento del suddetto servizio è stata aggiudicata all’unica società partecipante, riconducibile allo stesso soggetto cui il servizio trasporto disabili era stato precedentemente affidato. Tale conferimento è stato successivamente revocato a seguito di intervenuta interdittiva antimafia in capo alla menzionata impresa ed è stato poi aggiudicato, con una procedura negoziata caratterizzata da evidenti profili di illegittimità ed anomalie procedimentali. La relazione prefettizia evidenzia taluni elementi sintomatici di collegamenti tra l’impresa risultata aggiudicataria dell’affidamento diretto e la precedente destinataria della interdittiva, acclarati anche da un procedimento penale instaurato presso la DDA di Napoli e tali da far ritenere che la gestione del servizio in questione sia riconducibile alla locale famiglia camorrista.

A tali elementi i ricorrenti sostanzialmente oppongono, al di là di una serie di notazioni prive di rilievo, quali la necessità del Comune di dotarsi del servizio trasporto disabili, che "gli elementi raccolti dalla prefettura sono tutt’altro che concreti in quanto, oltre alla mera constatazione che l’incarico sia stato affidato ad un soggetto pregiudicato, non vi è altro" e che non vi sarebbe, in particolare, prove di alcuna irregolarità nella successiva procedura di gara. I ricorrenti sottolineano anche la minima entità dell’importo percepito dal soggetto in questione per l’espletamento del servizio.

Ma, tale iter argomentativo non può essere seguito dal Collegio, atteso che l’elemento cui i ricorrenti chiedono non addurre alcun peso (affidamento dell’incarico a soggetto pregiudicato) è tale da rendere, unitamente agli altri elementi apprezzati dagli atti gravati, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, non illogica la conclusione dagli stessi atti formulata di una soggezione dei disciolti amministratori alla criminalità organizzata.

Infine, resta naturalmente fuori da ogni possibile apprezzamento rimesso a questa sede l’aspetto dell’entità dell’utilità appresa contra legem, per effetto della condizione di permeabilità degli organi elettivi e dell’apparato burocratico.

6.6. Quanto al trasporto alunni scuola materna, la relazione ministeriale segnala che esso è stato affidato per circa 10 anni alla stessa ditta che gestiva già il servizio trasporto disabili e caratterizzato da numerose proroghe, nonostante gli espressi divieti posti dalla normativa vigente, e che nella relazione prefettizia viene evidenziato come la richiesta di accertamenti antimafia venne inviata alla Prefettura, che appurerà la sussistenza di cause ostative, solo successivamente all’avvenuto conferimento dell’incarico. Non si manca di osservare che la Commissione d’indagine ha messo in luce che il capitolato d’appalto richiedesse per lo svolgimento del servizio il possesso di un deposito automezzi sito nel territorio del comune di Gricignano di Aversa, condizione non giustificata ed irragionevolmente restrittiva dei requisiti di partecipazione alla gara. La relazione ministeriale fa ancora presente che la disciolta amministrazione ha in seguito approvato un nuovo capitolato d’appalto in nulla migliorativo rispetto al precedente. Viene, infine, citata la relazione dell’organo ispettivo, nella parte in cui evidenzia, in relazione all’ultima gara aggiudicata alla ditta in questione, che il servizio è iniziato senza che si fosse preventivamente proceduto all’aggiudicazione definitiva ed alla sottoscrizione del relativo contratto.

Quanto, invece alle procedure che si sono svolte per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, la relazione ministeriale rimarca che esso è stato aggiudicato ad una ditta risultata positiva ai controlli antimafia, e successivamente ad altra società nei cui confronti sono in corso accertamenti per possibili collegamenti con la criminalità organizzata.

In relazione ad entrambi tali vicende, che fanno emergere con tutta evidenza la tenuta della logicità e della correttezza del giudizio inerente la esistenza di elementi sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata, i ricorrenti ripropongono nuovamente una personale ricostruzione dei fatti, che, però, in nessuna parte riesce ad alterare i passaggi fondanti dell’iter motivazionale della relazione prefettizia.

In particolare, quanto all’affermazione che la responsabilità delle eventuali irregolarità procedimentali sopra elencate non è ascrivibile agli organi politici dell’Ente (argomentazione utilizzata dai ricorrenti anche in altre parti del ricorso), si osserva, per sconfessarne qualsiasi fondatezza, che il buon andamento della pubblica amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi costituiscono proprio – a valle – gli ambiti tipici per l’apprezzamento degli eventuali effetti derivanti dalla compromissione – a monte – della libera determinazione degli organi elettivi causata dal collegamento o dal condizionamento con la criminalità organizzata.

7. Nulla muta nel quadro delineato dal contesto come sopra riassunto tenendo conto delle ulteriori contestazioni dai ricorrenti rivolte avverso le conclusioni cui è pervenuta la relazione prefettizia in ordine all’appalto relativo alla costruzione di alcuni parcheggi e all’assetto urbanistico conferito ad alcune zone del territorio comunale.

Si tratta, infatti, anche qui, dell’esposizione di considerazioni di assoluta inconsistenza oggettiva, che, nell’ambito dello scrutinio di legittimità rimesso a questa sede, in raffronto alla mole ed alla univocità degli elementi assunti al procedimento, non risultano in alcun modo idonee ad incidere né sulla attendibilità complessiva degli elementi stessi che, a giudizio (ampiamente discrezionale) dell’amministrazione, denotano l’esistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, né sulla tenuta di logicità dell’apprezzamento in ordine alle conseguenze negative che ne derivano, in termini sia di compromissione della libera determinazione dell’organo elettivo sia di pregiudizio del buon andamento dell’amministrazione e del funzionamento dei servizi.

In particolare, nessuna delle doglianze svolte in ricorso fa emergere la denunziata erroneità, inesattezza, incompletezza ovvero parzialità dei presupposti assunti a base del gravato provvedimento straordinario.

8. Quanto alle considerazioni introdotte dai ricorrenti a mezzo di motivi aggiunti, osserva il Collegio che i ricorrenti si dolgono che la relazione prefettizia abbia ritenuto rilevanti le posizioni di alcuni amministratori e dipendenti dell’Ente.

In particolare, in relazione all’assessore N.C., i ricorrenti si dolgono che siano stati rimarcati i suoi rapporti di parentela (zio di un pluripregiudicato, cugino di altro pregiudicato e zio di un detenuto) rappresentando che i legami familiari sarebbero del tutto ininfluenti nella valutazione commessa alla tipologia di atti quali quelli impugnati.

In relazione all’assessore F.R., si lamenta:

– che siano richiamati alcuni procedimenti penali pendenti, segnatamente tre, che si sono conclusi, anteriormente al decreto di scioglimento, due con l’archiviazione, uno con l’assoluzione;

– che sia stata richiamata la denunzia dal medesimo effettuata in ordine ad un tentativo di estorsione subito, in forza del quale fu arrestato un affiliato al clan camorristico prevalente nella zona;

– che sia stata rimarcata la frequentazione del medesimo con malavitosi, emergente da un solo controllo.

In relazione al consigliere comunale Luigi Autiero, si lamenta che siano stati rimarcati i suoi rapporti di parentela (nipote di un pregiudicato) e le sue frequentazioni, emergenti da un solo controllo, risalente nel tempo.

In relazione al consigliere comunale G.B., si lamenta che siano stati rimarcati i suoi rapporti di parentela (cugino di 1° grado di un pregiudicato) e il suo coinvolgimento, insieme ad altri amministratori comunali, in un processo penale, relativo ad irregolarità compiute dall’amministrazione circa l’insediamento della U.S. Navy in Gricignano di Aversa, conclusosi con decreto di archiviazione.

In relazione al consigliere comunale G.I., si lamenta che siano riferiti gli esiti di alcuni controlli di polizia, che attestano la sua frequentazione con pregiudicati, elementi ritenuti irrilevante perché trattavasi, in un caso, di un dipendente comunale, nell’altro caso di un cognato.

In relazione al vice sindaco G.D.R., si lamenta:

– che sia stata rimarcata la sua parentela con un soggetto pregiudicato, laddove trattasi, in realtà, di parentela indiretta con soggetto poi assolto;

– che sia stato evidenziato che il medesimo è stato denunziato per gioco d’azzardo, elemento ritenuto del tutto ininfluente, soprattutto considerando che è stato rilevato, al contempo, che lo stesso è stato assolto in via definitiva;

– che viene richiamato che lo stesso fu indagato, insieme ad altri amministratori, in procedimento relativo alla già citata vicenda dell’insediamento della U.S. Navy in Gricignano di Aversa, conclusosi con decreto di archiviazione;

– che si riferiscono episodi di intimidazione di cui lo stesso è stato vittima, e che ha prontamente denunziato, quasi come demeriti;

– che si stigmatizza la frequentazione di soggetti con precedenti penali, non attinenti a reati connessi alla criminalità organizzata e riferiti a due episodici controlli di polizia;

– che si stigmatizza la frequentazione di altro soggetto pregiudicato, che, all’epoca del controllo di polizia, era incensurato.

Con riferimento al dipendente comunale A.B., si richiama quanto censurato in relazione alla posizione del vice sindaco.

Quanto, infine, al dipendente comunale G.M., si lamenta che siano riportati i suoi precedenti penali, senza dar conto delle assoluzioni riportate, della riabilitazione ottenuta e senza tener conto che il medesimo riveste il mero incarico di custode del campo sportivo.

Ma anche tali censure – che, è bene precisare, sono state come sopra riassunte con esclusivo riferimento ai loro contenuti innovativi rispetto a quelli del ricorso – non risultano conducenti.

Per escludere qualsiasi fondatezza delle doglianze, conviene limitarsi, per economia espositiva, a richiamare le acute e sintetiche difese al riguardo svolte dal Comune resistente, che rilevano che, tra i dieci amministratori esaminati:

– cinque risultano essere stati controllati con pregiudicati più o meno noti, per la maggior parte dei casi per reati connessi alla delinquenza organizzata;

– cinque risultano indagati per gravi reati;

– tre hanno stretti rapporti di parentela con noti camorristi.

Infine, non vertendosi nell’ambito di un apprezzamento valutativo, e tenuto conto degli stessi elementi riferiti dai ricorrenti, nessun fraintendimento risulta essersi concretizzato ad opera degli atti impugnati con riguardo alla posizione dei nominati dipendenti comunali.

9. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese sono in parte compensate e in parte, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano di Aversa le spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 2.000,00 (euro duemila/00). Compensa le altre.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 26-08-2011, n. 32901 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione a mezzo di difensore munito di procura speciale, G.G., parte civile nel procedimento già iscritto a carico di C.R. in ordine al reato di ingiuria e concluso in primo grado con sentenza di assoluzione perchè il fatto non era punibile ex art. 599 c.p., comma 2.

La parte civile aveva proposto appello agli effetti civili ed il Tribunale di Venezia – Sezione di Portogruaro – con decisione del 18 maggio 2010, aveva ribadito la decisione del primo giudice.

Deduce la parte civile:

1) la erronea applicazione della legge penale.

Osserva che la esimente dell’art. 599 c.p., comma 2 opera quando vi sia la prova di un comportamento della persona offesa che risulti caratterizzato da disprezzo e/o vessatorietà.

Ma il comportamento di essa parte civile non aveva presentato tali connotazioni posto che il G. si era limitato a recarsi nell’area prospicente l’immobile di cui era amministratore, unitamente ad alcuni condomini, per verificare la possibilità di organizzarvi posti auto per gli stessi proprietari.

A tale fine aveva spostato le fioriere della imputata, peraltro ivi collocate in maniera arbitraria.

A tale iniziativa aveva replicato la C. con l’espressione oggetto di imputazione.

Ma anche ipotizzando che il G. avesse agito con attività amministrativa illegittima, doveva soccorrere la giurisprudenza che esclude, per tale ipotesi la operatività della esimente, a meno che la illegittimità non risulti ictu oculi.

L’amministratore aveva però agito del tutto correttamente dando i necessari avvisi a Comune e agli interessati.

Anche il riconoscimento della esimente nella forma putativa appariva arbitrario.

Il giudice avrebbe dovuto dimostrare che la imputata era caduta in un errore plausibile e logicamente apprezzabile senza che risulti alcun equivoco;

2) il vizio di motivazione.

La sentenza si presentava illogica laddove aveva presentato l’antefatto delle ingiurie come spostamento di fioriere che ostruivano il passaggio verso l’esercizio commerciale della imputata:

un comportamento che, così descritto, doveva risultare per la imputata non ingiusto, ma semmai favorevole ai suoi interessi.

La opacità di tale motivazione derivava dal fatto che la reale ragione della diatriba non erano le fioriere ma la apposizione di dissuasori al parcheggio.

In data 21 giugno 2010 è pervenuta una memoria di replica nell’interesse della imputata, con censura ai motivi di ricorso.

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente dare atto della tardività della memoria della difesa della C., pervenuta in cancelleria senza il rispetto dei termini previsti dal codice di rito.

Quanto al ricorso, si desume dalla sentenza impugnata che la espressione lesiva del decoro della parte civile sia stata pronunciata quando la imputata si era resa conto che l’altra aveva spostato, di propria iniziativa e senza consenso della interessata, delle fioriere di sua proprietà.

Il giudice non si esime neppure dal dare atto che il collocamento di tali fioriere potesse essere oggetto di contestazione da parte del Comune.

Tuttavia resta il nucleo dei fatti, rappresentato – per quanto accertato dai giudici – dal comportamento suddetto, rispetto al quale tutte le notazioni in punto di fatto contenute nel ricorso nulla aggiungono, trattandosi di deduzioni che, per tale loro natura, non possono essere apprezzate dalla Corte di legittimità nè vengono presentate come elementi decisivi, tempestivamente e specificamente dedotti al giudice dell’appello.

Ebbene, la materia in esame va risolta alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di ingiuria, costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l’esimente della provocazione la condotta dell’ingiuriato che intraprenda autonomamente l’attività ablatoria di una situazione di fatto che ritenga illegittima, invece di sollecitare l’intervento dell’autorità, in quanto, a tal fine, la caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata non già all’ipotetica illegittimità del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell’ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile, le quali esigono che l’illegittimità sia accertata ed eventualmente rimossa nelle forme di legge (Rv. 243893).

Nella specie risulta, essenzialmente dalla lettura della sentenza di primo grado, che lo spostamento delle fioriere posizionate dalla imputata fu espressione di ostilità non essendo necessario alle misurazioni che la persona offesa stava eseguendo e avendo il senso di esplicitare la contestazione di una situazione di fatto che si assumeva di intralcio alla creazione di aree destinate a parcheggi privati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34942 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, in data 10.12.2010, sospendeva l’efficacia della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali riconosciuta dal Tribunale di Napoli, in data 21 maggio 2008, in favore di F.P., proponendone nel contempo la revoca a mente dell’art. 51 ter O.P..

In data 11 gennaio 2011 lo stesso Magistrato, sul presupposto che il tribunale adito per la revoca, all’udienza del 10 gennaio 2011, aveva disposto il rinvio della decisione all’udienza del 31 gennaio successivo, eppertanto oltre il termine di massima efficacia della disposta sospensione, fissato, come è noto, in 30 giorni dall’art. 51 ter O.P., ordinava una ulteriore sospensione della misura anzidetta a far tempo dal 13 gennaio 2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il F., assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziato, a suo avviso, da violazione della legge processuale in riferimento al disposto dell’art. 51-ter O.P. e da illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che il disposto letterale della norma di riferimento, l’art. 51-ter O.P. appunto, non consente deroghe alla durata della sospensione ivi disciplinata, proprio per evitare che si concretizzino conseguenze negative a carico del detenuto in seguito ad eventuali ritardi nelle decisioni del tribunale competente per la revoca della misura.

Deduce, altresì, l’attenta difesa istante la certa ammissibilità dell’impugnazione proposta, dappoichè nella fattispecie viene in contestazione lo status libertatis del ricorrente e con esso l’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7. 3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso, invocando il principio di diritto affermato da Cass., sez. fer., 6.9.2002, n. 32002).

4. Il ricorso non corrisponde attualmente ad un apprezzabile interesse processuale.

Nelle more del processo infatti è intervenuto il provvedimento di revoca della misura sospesa ed il detenuto è stato posto in libertà giacchè espiata la pena.

Da ciò consegue la inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza onere di spese e sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3878 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 16 agosto 2005, il Giudice di pace di Padova ha rigettato l’opposizione proposta da B.S., nella qualità di legale rappresentante della TARGET s.n.c., avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova aveva ingiunto ad esso ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 441.696,00 per avere stipulato, nel periodo maggio 1995 – gennaio 1996, nel corso dell’attività di vendita esercitata fuori dai propri locali commerciali, n. 428 contratti, nei quali l’informazione sul diritto di recesso era riportata in modo non conforme alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 1992.

Il Giudice di pace ha dapprima disatteso l’eccezione di incompetenza per valore, rilevando che l’ordinanza-ingiunzione, ancorchè di importo superiore a 30.000.000 di lire, si riferiva a 428 violazioni singolarmente considerate e sanzionate, sicchè l’opposizione rientrava nella sua competenza per valore.

Il Giudice di pace ha ritenuto altresì manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, formulate dall’opponente in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui non devolve al Tribunale la cognizione delle controversie aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori per importi superiori al limite di competenza del Giudice di pace.

In proposito, il Giudice di pace ha osservato che le sanzioni, ancorchè contenute in un unico provvedimento, mantengono la loro individualità e che sarebbe illogico far discendere la regola di determinazione della competenza dal fatto, del tutto casuale, che l’amministrazione contesti una pluralità di violazioni con un unico provvedimento, in tal modo eccedendo il limite della competenza per valore del Giudice di pace.

Il Giudice di pace ha poi ritenuto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., anche la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 50 del 1992, artt. 4, 5 e 11, nella parte in cui non prevedono l’applicazione della continuazione al caso in cui venga posta in essere una pluralità di illeciti amministrativi della stessa indole, in violazione della normativa di cui al citato decreto legislativo e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

In proposito, il giudice dell’opposizione ha osservato che, vista la disomogeneità tra illeciti penali e illeciti amministrativi, rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di comminare sanzioni amministrative o penali con tutte le conseguenze che ne derivano, anche in tema di continuazione, e ha escluso la sussistenza anche della denunciata violazione della legge di delegazione, posto che la direttiva comunitaria, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 50 del 1992 in attuazione della L. n. 428 del 1990, imponeva al legislatore nazionale il perseguimento di un risultato, non precludendo che a tal fine il legislatore nazionale potesse introdurre discipline più rigorose di quella prevista in sede comunitaria.

Nel merito, il Giudice di pace ha rigettato il motivo formulato sul rilievo che le condotte contestate, lungi dall’essere una pluralità, erano in realtà riconducibili ad unità, atteso che la ratio del D.Lgs. n. 50 del 1992 è quella di tutelare il singolo consumatore e non la astratta comunità dei consumatori, essendo vietata proprio la conclusione dei singoli contratti mediante moduli predisposti in violazione della disciplina del medesimo decreto legislativo.

Il Giudice di pace ha rigettato anche la doglianza concernente il lamentato difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, ritenendo invece compiutamente assolto il detto onere sulla base dell’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, al quale l’ordinanza-ingiunzione faceva riferimento.

Quanto alle censure concernenti il denunciato formalismo delle disposizioni violate, e segnatamente al rilievo che la sanzione era stata applicata anche per l’erronea indicazione delle fonte normativa applicabile, il Giudice di pace ha rilevato che i detti errori potevano ingenerare confusione nel consumatore sul proprio diritto di recesso, al quale faceva riferimento anche la locuzione che lo stesso "spetta all’avente diritto".

Quanto alla previsione che il recesso avrebbe dovuto essere esercitato con raccomandata semplice anzichè con avviso di ricevimento, il Giudice di pace ha ritenuto che la stessa fosse lesiva della posizione del contraente consumatore, in tal modo posto nella impossibilità di conoscere con esattezza e facilità il dies a qno del termine entro il quale l’operatore commerciale era tenuto a restituire le somme percepite; così come contrastante con le prescrizioni del D.Lgs. n. 50 doveva ritenersi il fatto che la clausola relativa al diritto di recesso fosse collocata sul retro della nota d’ordine, senza una collocazione differenziata rispetto alle altre condizioni generali di contratto, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo.

Infine, il Giudice di pace ha ritenuto legittima la contestazione rivolta all’opponente di avere aggravato l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente con la clausola n. 9, la quale faceva dipendere la decadenza dal diritto di recesso dalla mancata restituzione, entro i sette giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, della merce eventualmente già ritirata dal committente, dovendosi escludere che la mancata restituzione della merce possa porre nel nulla il recesso già esercitato.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso TARGET s.n.c. sulla base di cinque motivi.

L’intimata Camera di Commercio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5, la questione della costituzionalità della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, sostenendo che il Giudice di pace, rifiutando di sollevare la questione di legittimità costituzionale di detta norma, non avrebbe fatto adeguata applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., nonchè del principio di ragionevolezza e di quello di proporzionalità. In particolare, il Giudice di pace non avrebbe prestato attenzione nè alla ratio della attribuzione di alcune delle controversie al Giudice di pace, ad esclusione di quelle, di competenza del Tribunale, in cui la sanzione sia di rilevante valore economico, nè al fatto che la sanzione in concreto applicata era di natura proporzionale.

1.1. Il motivo è infondato;

Correttamente il Giudice di pace, adeguandosi peraltro alla conforme decisione del Tribunale di Padova sul punto, ha affermato la propria competenza per valore, atteso che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, ai fini della determinazione della competenza per valore nei giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, non rileva la circostanza che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di violazioni e che per effetto della somma degli importi delle sanzioni applicabili per ciascuna violazione, si abbia un importo superiore a quello della competenza del Giudice di pace.

Invero, l’attribuzione della competenza al Tribunale postula che l’illecito consista nella "violazione" per la quale è prevista una sanzione superiore nel massimo a Euro 15.493, risultando così evidente che ciò a cui deve aversi riguardo è il massimo edittale della sanzione prevista per la singola violazione contestata.

Devono quindi condividersi le ragioni in base alle quali il Giudice di pace ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dall’opponente. Del resto, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 370 del 2007, ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 689, art. 22 bis, nella parte in cui non prevede che la competenza a conoscere delle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative spetti al Tribunale, anzichè al Giudice di pace, quando, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il valore della causa di opposizione a varie ordinanze- ingiunzione superi il complessivo importo di lire trenta milioni.

Conclusione, questa, cui la Corte costituzionale è pervenuta sulla base del rilievo che la competenza va determinata tenendo conto solo della sanzione prevista per la singola violazione – trattandosi di competenza per materia con limite di valore – e che la riunione di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ. non è nient’altro che una misura organizzativa del lavoro giudiziario, inidonea a superare l’autonomia dei singoli giudizi, non essendo possibile porre sullo stesso piano la posizione di chi sia destinatario di un’unica sanzione pecuniaria di importo superiore alla soglia di competenza del giudice onorario e quella di chi sia invece destinatario di tante sanzioni pecuniarie, ciascuna di importo edittale inferiore. La L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, comma 3, lett. a), – ha affermato la Corte costituzionale – è norma speciale rispetto a quella dell’art. 10 c.p.c., comma 2, il quale, pertanto, non si applica nel caso in cui in un giudizio vengano riunite più opposizioni avverso distinte ordinanze-ingiunzioni tutte relative a violazioni per le quali è prevista una sanzione di importo inferiore, nel massimo, ad Euro 15.493, nè nel caso in cui l’ordinanza-ingiunzione sia unica, ancorchè di importo superiore ad Euro 15.493 per effetto della somma delle sanzioni dovute per ciascuna delle singole violazioni contestate.

In proposito, deve ricordarsi che questa Corte ha del resto chiarito che "in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attribuisce la competenza al Tribunale, in luogo del Giudice di pace, se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni (comma 3, lettera a), facendo riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata, come del resto si ricava dall’attribuzione della competenza al Tribunale anche quando (lettera b), essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni, che è quindi la sola ipotesi nella quale si ha riguardo alla pena in concreto irrogata per determinare il tetto, oltre il quale scatta la competenza del Tribunale" (Cass. n. 18636 del 2006).

Le diverse argomentazioni sostenute dalla ricorrente non appaiono idonee ad indurre dubbi tali da ipotizzare di dover investire nuovamente la Corte costituzionale della suddetta questione, atteso che i parametri evocati non sono pertinenti, non risultando chiaramente evidenziati i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione rispetto ai quali la scelta del legislatore delegato si porrebbe in contrasto, e non essendo pertinente, trattandosi di disciplina della competenza in ordine al giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi, il parametro di cui all’art. 27 Cost..

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si duole del fatto che il Giudice di pace abbia negato l’unitarietà della condotta sanzionata, sostenendo che l’interesse protetto dalla normativa violata sarebbe piuttosto quello della collettività dei consumatori che non quello del singolo consumatore, come chiaramente desumibile dalla normativa comunitaria, sicchè la condotta sanzionabile sarebbe costituita non dalla sottoscrizione del singolo contratto, ma dal complessivo comportamento dell’imprenditore che tale interesse ha violato.

2.1. Il motivo è infondato, atteso che, come esattamente osservato dal giudice del merito, la ratio della tutela del consumatore, introdotta in attuazione della disciplina comunitaria con il D.Lgs. n. 50 del 1992 (ratione temporis applicabile, pur se abrogato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 146, il quale ha tuttavia recepito all’interno del Codice del consumo le disposizioni relative ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e all’esercizio del diritto di recesso), è quella di proteggere il singolo consumatore e non già quella di apprestare una tutela a favore della categoria dei consumatori, il che esclude che, a fronte di reiterate negoziazioni effettuate in violazione delle regole di derivazione comunitaria poste a tutela del singolo consumatore, possa ritenersi la unicità della condotta illecita.

In proposito, giova ricordare che questa Corte, sia pure con riferimento alle pratiche bancarie, ha avuto modo di chiarire che "la violazione amministrativa consistente nell’omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società di capitali, dell’ammontare del capitale sociale effettivamente versato, prevista dall’art. 2250 c.c., comma 2 e art. 2627 c.c. (nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 61 del 2002), tutela l’esigenza (derivante da obblighi comunitari) di mettere in condizione i clienti di conoscere la consistenza patrimoniale della società, sicchè l’illecito si consuma non già nella predisposizione unitaria e generalizzata di stampati e atti per una serie indeterminata di contrattazioni, bensì ogni qual volta, per una operazione commerciale, i singoli stampati ed atti vengano utilizzati senza le indicazioni anzidette. Ne consegue che, in tali ipotesi, non è applicabile nè la L. n. 689 del 1981, art. 8, in quanto relativo alla diversa fattispecie del concorso formale, eterogeneo od omogeneo, che postula l’unicità dell’azione o omissione produttiva di una pluralità di violazioni, nè l’istituto della continuazione, previsto soltanto per gli illeciti previdenziali" (Cass. n. 6194 del 2011).

Tale principio appare applicabile anche al caso delle violazioni previste e sanzionate dal D.Lgs. n. 50 del 1992, nelle quali, quindi, ciò che rileva non è la predisposizione di un modulo utilizzabile innumerevoli volte, ma la concreta utilizzazione del singolo modulo, sanzionabile ogniqualvolta il modulo stesso non sia rispondente alle prescrizioni legislative.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 50 del 1992, art. 11, per violazione degli artt. 3, 27 e 76 Cost., sul rilievo che la citata disposizione, ove interpretata nel senso fatto proprio dal Giudice di pace, secondo cui l’interesse protetto sarebbe quello dei singoli consumatori e non quello collettivo dei consumatori, irragionevolmente finirebbe con il sanzionare più gravemente gli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, non essendo per i primi previsto l’istituto della continuazione.

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, deve qui rilevarsi che non sussiste in alcun modo la violazione dei principi e criteri direttivi della delega contenuta nella L. n. 428 del 1990. Questa, all’art. 2, comma 1, lett. d), disponeva infatti, quale criterio direttivo per l’esercizio della delega che "saranno previste, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell’ammenda fino a lire 100 milioni e dell’arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell’ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 34 e 35. Di norma sarà comminata la pena dell’arresto o dell’ammenda. La pena dell’ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell’arresto e dell’ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l’interesse protetto".

Come si vede, non solo la legge di delegazione rimetteva al legislatore delegato la previsione delle sanzioni e la scelta dell’adozione di una sanzione penale o amministrativa, ma esprimeva anche il criterio che la sanzione penale avrebbe potuto essere adottata solo per il caso in cui la violazione ledesse interessi generali dell’ordinamento, individuati mediante il riferimento alla L. n. 689 del 1981, artt. 34 e 35, e cioè interessi presidiati da disposizioni di carattere penale, escluse dalla depenalizzazione disposta dalla medesima L. n. 689 del 1981, nonchè violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. La scelta del legislatore delegato era dunque orientata nel senso di introdurre, a presidio dei precetti introdotti dai decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie, nel senso della configurazione delle dette violazioni quali illeciti amministrativi.

Nel caso di specie, dunque, risulta del tutto infondata la denunciata violazione dell’art. 76 Cost..

3.2. Manifestamente infondata è altresì la denunciata irragionevolezza della scelta del legislatore, sotto il profilo della mancata previsione dell’istituto della continuazione in tutte le ipotesi di illecito amministrativo.

In proposito, deve rilevarsi che le considerazioni della ricorrente muovono da una premessa – quella secondo cui la sanzione amministrativa potrebbe in ipotesi essere più grave di quella penale – che si rivela erronea, atteso il diverso ambito di operatività delle sanzioni amministrative e di quelle penali e l’incidenza di queste ultime sulla dignità delle persone, laddove quelle amministrative non attingono, secondo il comune sentire, il medesimo disvalore e la medesima incidenza sul profilo della dignità della persona.

Risulta, quindi, fuorviante la prospettiva dalla quale muove la ricorrente, e cioè che la eventuale qualificazione delle violazioni sanzionate dal D.Lgs. n. 50 del 1992 come illeciti penali avrebbe avuto conseguenze meno pregiudizievoli per il contravventore, stante la possibile applicazione, in quel caso, dell’istituto della continuazione, invece esclusa, salvo che per le violazioni considerate dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, nel caso dell’illecito amministrativo.

Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 prevede che salve le ipotesi di cui al comma 2, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2; la disciplina di cui al citato art. 8 che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8 bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione" (Cass. n. 5252 del 2011).

In motivazione, e sotto questo ultimo profilo, si è rilevato che la questione di costituzionalità – per supposta violazione dell’art. 3 Cost. – appare manifestamente infondata, anche con riguardo all’indicato parametro normativo di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, dovendosi riconfermare il principio secondo cui, in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo in tal caso applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8 (riferentesi alla diversa ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione od omissione), nè essendo estensibili agli illeciti amministrativi i 4 principi in tema di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale, senza che, peraltro, per la mancata previsione della continuazione in subiecta materia, possa configurarsi un’ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento, giacchè tale disparità rispetto alle violazioni penali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 421 del 1987 e le ordinanze n. 468 del 1989 e n. 23 del 1995), trova giustificazione proprio nella diversità dei due tipi di violazione.

3.3. Quanto, infine, alla denunciata violazione dell’art. 27 Cost., appare del tutto evidente la non pertinenza dell’evocato parametro, atteso che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, esso si riferisce alle sole sanzioni penali e non trova applicazione con riferimento all’illecito amministrativo.

4. Con il quinto motivo, TARGET s.n.c. censura la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione relativo al difetto di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.

5.1. Il motivo è infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui "in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto" (Cass., S.U., n. 1786 del 2010).

Nella specie, la ricorrente si limita a dolersi della mancata risposta del Giudice di pace alla denunciata carenza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ma omette sia di indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto che il provvedimento sanzionatorio fosse privo di motivazione, sia e soprattutto di rilevare che il Giudice di pace ha ritenuto in concreto il detto provvedimento motivato e ha anche osservato che l’opponente aveva avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese. Con riferimento a tale ultima affermazione della sentenza impugnata il motivo di ricorso non solleva alcuna censura, sicchè deve ritenersi che il Giudice di pace abbia compiutamente esaminato tutte le ragioni di opposizione in quella sede proposte, rigettandole con motivazione, per questo specifico profilo, non idoneamente censurata.

5. Con l’ultimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere ritenuto che le violazioni formali accertate comportassero una limitazione del diritto di recesso del contraente debole; limitazione che, nel caso di specie, non era stata in alcun modo dimostrata, essendosi al contrario verificatisi numerosi casi di recesso.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Il Giudice di pace ha con motivazione congrua e logica, immune dai denunciati vizi, accertato e apprezzato che i moduli predisposti della società della quale l’opponente era legale rappresentante non fossero, sia per la composizione grafica, sia per il contenuto di alcune clausole, idonei ad assicurare la effettività della informazione del contraente in ordine al diritto di recesso e alle modalità del suo esercizio.

Nella sentenza impugnata non vi è invece alcun riferimento alla questione, prospettata con il motivo in esame, dell’avvenuto esercizio, da parte di alcuni dei consumatori, del diritto di recesso.

La ricorrente, nella parte introduttiva del ricorso, a pag. 13, ha dedotto di avere evidenziato che nel corso del procedimento amministrativo era stata documentata la circostanza che si erano verificati numerosi recessi, e segnatamente 700 a fronte dei 428 contratti oggetto di contestazione.

E’ agevole a questo punto rilevare, da un lato, che il numero di recessi si riferisce, all’evidenza, a tutta l’attività commerciale della società e non già segnatamente ai 428 contratti redatti su moduli non conformi alle prescrizioni normative; dall’altro, che la censura che la ricorrente avrebbe dovuto proporre era quella di omessa pronuncia, deducibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, e non già quella proposta, di violazione di legge e vizio di motivazione.

E’ noto, infatti, che l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, deve essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tante, Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12366 del 1999).

Perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Nel caso di specie, gli indicati requisiti non si rinvengono.

Peraltro, quand’anche volesse scrutinarsi il denunciato vizio di motivazione, non potrebbe non rilevarsi che nella sentenza impugnata non si rinviene l’affermazione sulla quale si appuntano le censure della ricorrente, e cioè quella che "la circostanza dell’alto numero dei recessi non costituiva specifico punto cui rispondere, ma una circostanza che avrebbe dovuto comprovare un argomento altrimenti confutato dalla Camera di Commercio nel provvedimento impugnato".

Anche da questo punto di vista, dunque, la censura si appalesa del tutto incoerente rispetto al contento effettivo della sentenza impugnata.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.