Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 28-06-2011, n. 25745 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 28.10.2010, il Tribunale della Libertà di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta da F.V. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del locale Tribunale il 9.10.2010, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., in relazione alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies comma 4, nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso istante per i reati di concussione aggravata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e favoreggiamento reale aggravato. Ha proposto ricorso il difensore, deducendo, preliminarmente, il vizio di violazione di legge dell’ordinanza, in ordine al mancato rilievo della nullità del decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal PM dopo la conclusione delle indagini preliminari, e comunque dell’incompetenza del gip procedente a disporre la convalida e a reiterare il sequestro, quando ormai era già stato emesso, nei confronti del F., decreto di giudizio immediato.

Rileva, comunque, la difesa, che la motivazione dell’ordinanza impugnata "appare insufficiente e contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti".

In particolare, la difesa contesta la logicità delle valutazioni del tribunale sulla sproporzione tra i redditi dell’indagato e le sue disponibilità patrimoniali, sottolineando tra l’altro la lunga durata del sevizio prestato dal F. presso l’arma dei carabinieri.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Alle deduzioni difensive sulle questioni processuali, ha già convenientemente risposto il Tribunale osservando:

– che l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del decreto di sequestro in via di urgenza da parte del PM non preclude l’esercizio del potere cautelare da parte del GIP nè inficia il provvedimento di convalida del sequestro, non impugnabile ex se (cfr. Cass. Sez. un. 21334 del 2005, dove la precisazione che il legislatore non ha previsto per l’ordinanza di convalida una norma simile all’art. 391 c.p.p., comma 4, nonostante gli atti preparatori del D.Lgs. n. 12 del 1991 attestino l’intenzione di configurare il sequestro di urgenza del p.m. e della polizia giudiziaria sul modello del fermo di indiziato);

– che il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l’esercizio del potere cautelare, in particolare non preclude l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (Cass Sez. 2, Sentenza n. 45988 del 28/11/2007 Imputato: Tripodi);

– che in applicazione analogica del disposto dall’art. 317 c.p.p., comma 2, ultima parte, in materia di sequestro conservativo, deve ritenersi che il giudice per le indagini preliminari sia competente a emettere il sequestro preventivo richiesto dal P.M., anche dopo il rinvio a giudizio fino a che gli atti non siano trasmessi al giudice del dibattimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40524 del 02/10/2008 Imputato: Cianfa);

– che la questione dell’erronea indicazione dei numeri di registro del fascicolo processuale riguardante l’imputato è del tutto irrilevante, non avendo comportato alcuna concreta violazione dei diritti di difesa.

A tali corrette affermazioni in diritto, nulla di nuovo oppone la difesa.

2. Le censure relative alla presunta erroneità delle valutazioni del tribunale sul "merito" cautelare, propongono in sostanza alternative valutazioni in punto di fatto sul rapporto tra i redditi disponibili e le accumulazioni patrimoniali dell’imputato.

In ogni caso, la difesa considera incongruamente come reddito di riferimento solo l’ultimo stipendio percepito dal F., mentre un’indagine diacronica evidenzierebbe ovviamente significative differenze nell’evoluzione dello status economico dell’imputato come dipendente dell’arma dei carabinieri; davanti ai giudici del riesame, inoltrerà stessa difesa ritenne di dovere indicare, come fattori di riequilibrio tra redditi e patrimonio (giustamente svalutati dal Tribunale), generiche integrazioni reddituali riferibili a presunte attività "in nero" dell’imputato come allevatore di cani Bracco, o all’affluenza sul libretto postale allo stesso intestato di redditi pensionistici o ancora una volta "in nero" imputabili a terzi.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-12-2011, n. 25857 Opposizione

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Svolgimento del processo

Su ricorso del Credito Bergamasco s.p.a. il presidente del Tribunale di Bergamo, con decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 15 ottobre 1996, ingiungeva alla Sala s.a.s. di Sala Ezio & c., nonchè al predetto socio accomandatario e a C.G., fideiussore, il pagamento della somma di L. 77.195.581 (limitata a L. 75 milioni per il C.) a titolo di saldo passivo di un conto corrente per corrispondenza.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva tempestiva posizione il solo C. con atto di citazione notificato il 6 dicembre 1996, eccependo la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce all’atto di fideiussione.

Costituitosi ritualmente, il Credito Bergamasco s.p.a. proponeva istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ..

Con successiva memoria ex art. 184 cod. proc. civ. il C. formulava nuove eccezioni in ordine all’an e al quantum debeatur, contrastate dalla banca, che ne deduceva la tardività.

Nel corso dell’istruttoria era esperita CTU grafica.

Con sentenza 10-22 giugno 2002 il Tribunale di Bergamo, ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio aveva dimostrato l’autenticità della sottoscrizione del fideiussore, rigettava l’opposizione.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza 8 luglio 2004.

La corte territoriale motivava:

– che il C. aveva abbandonato la tesi della falsità della firma apposta in calce all’atto di fideiussione;

– che l’ulteriore eccezione di merito in ordine alla nullità del contratto di apertura di credito per difetto di forma, sollevata con la memoria ex art. 184 c.p.c., appariva infondata, non essendo rilevante, nella specie, l’accertamento di tale contratto, dato che anche un ordinario contratto di conto corrente per corrispondenza, quale documentato in atti, era titolo idoneo per la costituzione del credito portato dal saldo e fatto valere in sede monitoria;

– che pure infondata era l’eccezione di inidoneità della prova del credito, esaminata dal tribunale benchè tardivamente proposta in corso di istruzione, giacchè, da un lato, non era più rilevante la questione dell’idoneità della prova del credito ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo – dato che l’opposizione non instaurava un giudizio di tipo meramente impugnatorio – e, dall’altro, l’estratto di saldaconto, pur se sufficiente solo per l’emissione del decreto ingiuntivo, costituiva pur sempre un indizio dell’esistenza del credito, liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi di fatto egualmente significativi: quali la mancata contestazione da parte della debitrice principale, Sala s.a.s. ( di cui il C. era stato amministratore al momento dell’apertura del rapporto di conto corrente), il pretestuoso disconoscimento della firma come unica causa petendi dell’atto di opposizione, come pure il diniego del rapporto di conto corrente benchè lo stesso C. avesse sottoscritto il contratto in nome della Sala s.a.s.;

– che inoltre l’atto di fideiussione conteneva, alla clausola "g" delle condizioni generali, specificamente sottoscritta, l’obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta, anche in caso di opposizione, il debito risultante dalle scritture contabili dell’azienda di credito: clausola che, a prescindere dalla sua incidenza derogatoria rispetto alla disciplina della fideiussione in tema di eccezioni proponibili, si configurava come accordo sulla prova del credito.

Avverso la sentenza, non notificata, il C. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, notificato l’8 ottobre 2005 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.

Deduceva:

1) la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e la carenza di motivazione nella conferma del decreto ingiuntivo fondato su un estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102, ma non più sufficiente ai sensi dell’art. 50, cit. nuovo Testo unico bancario, che richiede invece un vero e proprio estratto-conto con la registrazione delle varie partite in dare ed avere.

2) la violazione degli artt. 1936 e 1945 cod. civ. e del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 nonchè la carenza di motivazione, perchè il fideiussore poteva opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale – non vertendosi in tema di garanzia a prima richiesta – tra cui l’inidoneità probatoria del certificato di saldaconto, nonostante il richiamo contenuto nel contratto alle risultanze delle scritture contabili;

3) la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 117 e 127 e dell’art. 1339 c.c. per l’omessa disamina della nullità del contratto di apertura di credito;

4) la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e l’omessa motivazione, per aver ritenuto assolto l’onere della prova a carico dell’istituto con la mera produzione del certificato di saldaconto.

Resisteva con controricorso il Credito Bergamasco s.p.a..

All’udienza dei 5 Ottobre 2011 il P.G. ed il procuratore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Devono essere esaminati congiuntamente, per affinità di contenuto, il primo, secondo e quarto motivo, che pongono al centro delle censure il medesimo tema dell’inidoneità dell’estratto di saldaconto a provare il credito preteso dalla banca.

Ai riguardo si osserva che, a differenza del previgente L. 7 marzo 1938, n. 141, art. 102 – che consentiva l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base di un documento ricognitivo del solo saldo finale, corredato della dichiarazione di un funzionario della banca attestante l’esistenza del credito ivi portato – l’attuale D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, art. 50 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) richiede l’allegazione dell’estratto-conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dirigenti della banca, il quale deve anche dichiarare che il credito è vero e liquido. In esso, come emerge dalla stessa relazione illustrativa ministeriale, devono rientrare le voci di credito e debito nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi passivi maturati.

Nella specie, il Credito Bergamasco s.p.a. ha ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base di un certificato di saldaconto, non più idoneo ad integrare la prova scritta del credito in sede monitoria (art. 635 c.p.c., comma 1).

In questo senso, non si può condividere la contraria affermazione della Corte d’appello di Brescia. Tuttavia, il rilievo non esaurisce la disamina del ricorso perchè, come giustamente rilevato in motivazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito, in cui l’opposto è attore sostanziale: la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca, per motivi formali, del provvedimento monitorio (Cass., sez. 3, 10 marzo, 2009, n. 5754; Cass., sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339).

Orbene, nel giudizio a cognizione piena, quale appunto si apre con l’opposizione a decreto ingiuntivo, resta invece fermo il valore indiziario del certificato di saldaconto (Cass., sez. 1, 19 marzo 2009, n. 6705); tanto più, dovendosi riconoscere natura di patto relativo all’onere della prova alla clausola del contratto di conto corrente con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti: clausola, immune da nullità ex art. 2698 cod. civ., non integrando una non consentita inversione dell’onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, nè un aggravamento eccessivo dell’esercizio del diritto (Cass., sez. 1, 29 gennaio 1982, 575).

La norma di cui all’art. 50, cit. T.U. bancario ha, in ultima analisi, esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio: come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo). Ne consegue che perde concreta rilevanza l’allegazione di un vizio formale originario del provvedimento, una volta che il giudice abbia poi accertato in concreto, a cognizione piena, l’esistenza del credito azionato: pur non revocando il decreto ingiuntivo per sostituirlo con una sentenza di condanna di eguale ammontare.

Appare quindi corretta l’affermazione della corte territoriale secondo cui nel processo a cognizione piena introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (a differenza che nella fase monitoria: art. 50, cit. T.U.B.), il certificato di saldaconto – di cui il fideiussore non ha contestato la conformità alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo della genesi e maturazione delle singole voci che concorrevano a formare il saldo finale – può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito in forza del ricordato regime pattizio (art. 2698 cod. civ.).

A ciò si aggiunga che la corte territoriale ha esaminato tale elemento documentale nel concorso con il comportamento del fideiussore: inizialmente trinceratosi dietro un’eccezione di falsità della firma – rivelatasi infondata all’esito di Ctu grafica – ed una contestazione del rapporto principale non meno temeraria, dal momento che egli stesso aveva sottoscritto il contratto di conto corrente quale amministratore, all’epoca, della Sala s.a.s..

L’accertamento della corte territoriale si basa quindi su un complesso di elementi di fatto – inclusa l’inerzia della debitrice principale di fronte alla notifica del decreto ingiuntivo – valorizzati in chiave presuntiva, con un impianto argomentativo esente da vizi logici, oltre che da violazione di legge.

Perdono, a questo punto, rilevanza le ulteriori argomentazioni critiche difensive. La corte territoriale ha ritenuto non necessario, infatti, accertare se con la clausola "a prima richiesta" le parti avessero dato luogo ad una deroga alla regola dell’opponibilità, da parte del fideiussore, delle eccezioni relative al rapporto fondamentale che avrebbe potuto sollevare il debitore principale.

Esclusa, quindi, la limitazione alla cosiddetta prova liquida dell’exceptio doli del regime probatorio convenzionale, il medesimo giudice ha parimenti negato la concreta applicabilità del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli estratti-conto inviati dalla banca e non impugnati dal debitore principale sono opponibili e dotati di valore presuntivo anche nei confronti del fideiussore, fino a prova contraria, dell’esistenza ed ammontare del credito (artt. 1832 e 1857 cod. civ.): principio, inutilizzabile, nella specie, per carenza di prova del presupposto della loro comunicazione periodica da parte del Credito Bergamasco s.p.a. alla titolare del conto, Sala s.a.s. di Sala Ezio.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 117 e 127 e dell’art. 1339 cod. civ., per l’omessa disamina della nullità del contratto di apertura di credito.

Il motivo è infondato.

La ratio decidendi, al riguardo, è l’irrilevanza della questione dell’avvenuta stipulazione di un’apertura di credito – in ipotesi, nulla per difetto di forma – in relazione al saldo passivo documentato: ed essa non è infirmata dalla censura in esame, che non involge, certo, nella contestazione l’esistenza stessa di un ordinario contratto di conto corrente intercorso tra la Sala s.a.s. ed il Credito Bergamasco.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 10-08-2011, n. 7077 Carriera

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Svolgimento del processo

Con ric. nr. 878/2004R.G., la d.ssa L. ha impugnato gli atti della procedura relativa allo scrutinio, per merito comparativo, per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Vice prefetto, con decorrenza 1.1.2002, di nr. 112 Viceprefetti aggiunti: corso cui detta funzionaria non è stata ammessa. Detto gravame è stato, in parte, accolto dalla Sezione con sentenza nr. 10525 del 2009 (divenuta res iudicata), per effetto della quale è insorto, "in capo all’amministrazione l’obbligo di rivalutare la posizione della ricorrente in sintonia con le normae agendi" nella stessa decisione delineate.

Avendo la soccombente amministrazione, il 27.7.2010, rinnovato, nei confronti della ricorrente, il giudizio (originariamente annullato) e confermato l’attribuzione del medesimo punteggio (insufficiente per consentire alla L. di accedere al citato corso di formazione professionale), quest’ultima si è gravata col ricorso in epigrafe il quale, pur se contiene subordinata domanda di annullamento degli atti di scrutinio impugnati, ha chiara natura di actio iudicati mirata alla declaratoria di nullità degli atti avversati per violazione e/o elusione del precetto contenuto nella decisione del cui giudicato si tratta.

Con l’Ordinanza, in epigrafe indicata, la Sezione ha ordinato alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio processuale dettandone i termini e le modalità.

In esito a tale adempimento, correttamente curato da parte ricorrente, nessuno dei funzionari intimati si è costituito in giudizio.

Si è invece costituita l’Amministrazione dell’Interno che, con articolata memoria, ha proposto la reiezione del ricorso avversario.

Nella camera di consiglio del 7 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

Motivi della decisione

I)- Torna all’esame della Sezione il contenzioso generatosi tra la l’amministrazione dell’Interno e la d.ssa L. che è un Viceprefetto aggiunto che aspira ad accedere al corso di formazione per il conseguimento, con decorrenza 1.1.2002, della qualifica di Viceprefetto.

All’esito (non positivo) del primo scrutinio per merito comparativo (risalente al 25.6.2003), la L. ha reagito col ricorso in narrativa ricordato, che è stato, in parte, accolto dalla Sezione. Più puntualmente, nella sentenza del cui giudicato si tratta, la Sezione ha delineato la disciplina normativa che, ratione temporis, governava lo scrutinio per merito comparativo in questione e ha descritto i criteri valutativi (nell’occasione) seguiti dalla Commissione per la progressione in carriera, soffermandosi, in particolare, sui criteri relativi ai titoli di cui alla terza Categoria concernente l’attitudine allo svolgimento di mansioni superiori proprie della qualifica da conferire.

La sentenza nr. 10525/2009 ha dunque evidenziato che, ai fini di detta terza Categoria, veniva in considerazione un’autonoma e complessiva valutazione finale di stampo sinteticocomparativo, tratta da tutti i precedenti di carriera quali risultanti dal fascicolo personale della dipendente: valutazione che, avendo specifico riferimento ai profili qualitativi ed agli elementi significativi in relazione all’elevazione del livello di responsabilità, apprezzava l’idoneità all’espletamento di funzioni superiori sulla base di tre distinti indici: 1. la qualità delle funzioni svolte (fino a 7 pp.); 2. le funzioni in atto svolte (fino a 3 pp.); 3. la valutazione globale della personalità del funzionario (fino a 7 pp.).

Esclusa la fondatezza delle doglianze mirate a contestare il punteggio attribuito alla L. sulla base dei primi due indici (pp.6,20 su 7 con riferimento alla qualità del servizio; e pp.1,60 su 3 con riferimento alle "funzioni in atto svolte"), è stata invece ritenuta meritevole di condivisione l’ulteriore censura indirizzata alla terza delle citate voci che riguardava la "valutazione globale sulla personalità dell’impiegato sia in relazione al modo in cui tutti gli incarichi sono stati espletati, sia prendendo in considerazione aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato, con particolare riferimento all’aver prestato servizio, anche temporaneamente in sedi diverse da quelle di appartenenza, per particolari esigenze dell’amministrazione".

Nello specifico la d.ssa L., che per tale profilo attitudinale ha ottenuto pp. 1,80 sul massimo punteggio (pp.7) attribuibile, si era doluta dell’inadeguatezza della componente motiva del giudizio che non consente all’interprete di comprendere e ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione in sede valutativa.

Su detto punto controverso e nodale, nella decisione n.10525/2009 così, testualmente, si legge:

(E difatti, come chiaramente emerge dalla lettura del criterio da utilizzare per la valutazione della voce de qua, tale voce concerne, come le altre due, la "personalità del funzionario" con l’ulteriore peculiarità che il giudizio presente ampi margini di attingimento riferiti sia al " modo" in cui gli incarichi sono stati espletati sia prendendo in considerazione " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato".

Orbene, e pur tenendo conto della latitudine della discrezionalità esercitabile dalla p.a. nell’ambito valutativo attitudinale, non può non convenirsi sulla, quantomeno parziale, ambiguità del criterio di cui trattasi sia con riferimento all’omessa indicazione degli elementi che consentivano di apprezzare il " modo" in cui gli incarichi sono stati espletati che con riferimento all’omessa indicazione (con la sola eccezione dell’aver prestato servizio, anche temporaneamente in sedi diverse da quelle di appartenenza), degli " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato". Consegue a tanto che tali carenze avrebbero dovuto essere, quantomeno, compensate con una motivazione articolata atta a rendere conto degli elementi di giudizio attinti dalla documentazione matricolare del dipendente per poter apprezzare tanto il " modo" in cui gli incarichi sono stati espletati quanto gli ignoti " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato": così consentendo al dipendente di ricostruire il percorso valutativo seguito ed apprezzarne la linearità e la coerenza col punteggio conferito.

Sennonché se si esamina la componente motiva del giudizio relativo alla Categoria Attitudine per tutte e tre le voci in cui è articolata, la stessa motivazione risulta del seguente tenore " Tenuto conto delle positive qualità professionali evidenziate nel corso della carriera (ndr.: parte motiva da riferirsi alla prima voce o sottocategoria attitudinale), della competenza dimostrata nell’espletamento delle attuali e pregresse funzioni (ndr.: parte motiva da riferirsi alla seconda voce o sottocategoria), dei servizi resi con rendimento di buon livello, nonché dell’esame della complessiva personalità del funzionario". Dunque anche volendo ipotizzare che il " buon livello" riscontrato nei servizi resi sia da relazionare al " modo in cui gli incarichi sono stati espletati", rimane in ogni caso indubbio che i rimanenti elementi presi in considerazione al fine della "Valutazione globale sulla personalità dell’impiegato" (inclusi quelli ricollegati ad "aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato") sono stati giustificati, sotto l’aspetto motivazionale, in quanto desunti " dall’esame della complessiva personalità del funzionario" e cioè da tratti, aspetti, circostanze, riferimenti che in quanto globalmente compendiati sotto l’espressione ".. esame della complessiva personalità del funzionario" certamente, come correttamente lamenta la ricorrente, non consentivano di ricostruire l’iter logico seguito dalla P.A. per stimare la voce/sottocategoria attitudinale n.3 con punti 1,80 sui 7 massimi attribuibili.).

II)- L’amministrazione ha riesaminato la posizione della ricorrente e, lo si è già detto, ha confermato, con riferimento alla voce di cui trattasi, il punteggio di 1,80 su (quello massimo assegnabile di) 7.

In tale contesto ha preso in esame i rapporti informativi del quinquennio 1996/2000 comparandoli, al fine di rendere più chiaro l’iter logico seguito (così memoria resistente alla pag. 14), con quelli dei due funzionari controinteressati (dott. ri G. in servizio presso la stessa Prefettura ove è impiegata la ricorrente e M., ultimo posizionatosi nella graduatoria degli ammessi al corso di formazione) cui la L. aveva direttamente notificato l’originario ricorso (nr.878/2004R.G.) introduttivo del giudizio.

Quindi la Commissione ha sottolineato che, diversamente dai due citati colleghi:

– nel r.i. dell’anno 1996, la Capacità organizzativa e di coordinamento della funzionaria non è stata valutata apicalmente (più correttamente dovrebbe dirsi che ha risottolineato detto limite posto che lo stesso era stato già apprezzato con riguardo ai titoli della prima Categoria valutativa concernente i "rapporti informativi e giudizi complessivi": ved. al riguardo pagg.6 e 7 della sentenza 10525/2009);

– la L. non è stata ritenuta "immediatamente" in grado di ricoprire, con positivi risultati, incarichi di livello più elevato;

– le funzioni svolte dalla L. (responsabile dell’Ufficio Depenalizzazione speciale della Prefettura di Catania) sono di "minore valenza" essendo stati i colleghi preposti l’una (la G.) nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Catania e l’altro (il M.) alla Direzione Investigativa Antimafia.

Ora la condotta, in dichiarata ottemperanza al giudicato di cui trattasi, assunta dall’amministrazione, in sede di rinnovazione del giudizio della ricorrente, lascia, ancora una volta, perplessi.

Si è già detto, sub par. I), che la terza Categoria di titoli concerneva l’attitudine allo svolgimento di mansioni superiori proprie della qualifica da conferire. Si trattava, nello specifico, di "valutare la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera e secondo quanto risulta da ogni elemento disponibile del fascicolo personale" tenendo conto di tre distinti indici:

1. la qualità del servizio ovvero delle funzioni svolte "per quanto risulta dai rr.ii. redatti…nel corso della carriera" attribuendo ai rapporti che non evidenzino "l’optimum….. una valutazione gradualmente meno positiva quanto più siano riferiti ad anni recenti" (fino a 7 pp.);

2. le funzioni in atto svolte "tenendo conto di quelle proprie della qualifica ricoperta e, se eventualmente esercitate, di quelle della qualifica da conferire…" ferma restando, "al fine della valutazione" de qua la considerazione "sia della rilevanza della sede di servizio o dell’importanza dell’ufficio di ciascun funzionario che il grado di responsabilità assunta" (fino a 3 pp.);

3. la valutazione globale della personalità del funzionario "in relazione sia al modo in cui tutti gli incarichi sono stati espletati, sia prendendo in considerazione aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato, con particolare riferimento all’aver prestato servizio, anche temporaneamente in sedi diverse da quelle di appartenenza, per particolari esigenze dell’amministrazione" (fino a 7 pp.).

Si è, altresì, in precedenza, ribadito:

– che le censure opposte dalla d.ssa L. in relazione al punteggio attribuitole in applicazione dei primi due indici valutativi, sono state ritenute, con la dec. 10525/2009, infondate;

– che, al fine di superare la quantomeno parziale ambiguità del criterio valutativo sub nr. 3, – in cui è omessa ogni indicazione sia degli elementi che consentivano di apprezzare il " modo" in cui gli incarichi sono stati espletati che, (con la sola eccezione dell’aver prestato servizio, anche temporaneamente in sedi diverse da quelle di appartenenza), degli " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato" – tali carenze avrebbero dovuto essere, quantomeno, compensate con una motivazione articolata atta a rendere conto degli elementi di giudizio attinti dalla documentazione matricolare del dipendente per poter apprezzare tanto il " modo" in cui gli incarichi sono stati espletati quanto gli ignoti " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato": così consentendo al dipendente di ricostruire il percorso valutativo seguito ed apprezzarne la linearità e la coerenza col punteggio conferito.

Sennonchè tale puntuale norma agendi appare disattesa dall’amministrazione anche in sede di rinnovazione del giudizio della L..

E difatti l’amministrazione – come apertamente riconosciuto nella propria memoria difensiva, alle pagg. 9/10 – ha elaborato un motivazione che si fonda "sulla comparazione dei giudizi emergenti dai rr.ii. 1996/2000" nonché sulla "rilevanza delle funzioni svolte dalla ricorrente e dai controinteressati citati" premurandosi di giustificare il punteggio attribuito (recte: confermato) in relazione alla "qualità del servizio"(che è il primo degli indici sopra citati)- qui richiamando il limite rilevato nel r.i. del 1996 – ed in relazione alle "funzioni svolte" (che è il secondo degli indici sopra citati), qui sottolineando, in sintonia con quanto detto indice consente, la "peculiare valenza" dell’Ufficio ricoperto dalla G. e la "particolare rilevanza" della Direzione ove presta servizio il M..

Ora – e fermo restando che anche ai fini della "qualità del servizio" occorreva avere riguardo ai rr.ii. redatti nel corso dell’intera carriera del Funzionario (e non solamente del quinquennio considerato dalla Commissione) – l’arricchimento motivazionale correlato a detti due indici (che, ovviamente, non arreca nocumento alcuno al giudizio di cui trattasi), non soddisfa il precetto contenuto nel giudicato (si ricordi, ancora una volta, che le censure che la L. ha indirizzato a tali due sottocriteri valutativi sono state ritenute infondate); altrimenti detto il precetto, per superare le già rilevate carenze insite nella descrizione del terzo sottocriterio valutativo, imponeva una motivazione articolata atta a rendere conto degli elementi di giudizio attinti dalla documentazione matricolare del dipendente per poter apprezzare tanto il " modo" in cui gli tutti gli incarichi (e non solamente quelli dell’ultimo quinquennio) sono stati espletati quanto gli ignoti " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato": così consentendo al dipendente di ricostruire il percorso valutativo seguito ed apprezzarne la linearità e la coerenza col punteggio conferito.

Sotto tale profilo, come peraltro riconosciuto dalla stessa resistente (cfr. memoria p.a., pag. 16), l’unico elemento innovativo che emerge dall’apparato motivazionale dell’atto (e cioè l’unico fra gli " aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con punteggio vincolato") è dato dal giudizio di inidoneità ad assumere "immediatamente" le funzioni della qualifica superiore (giudizio che, come poi chiarito nella memoria difensiva della p.a., si rinviene nei rr.ii. della L. relativi agli anni 1998 e 1999).

Rebus sic stantibus le ragioni, in forza delle quali alla L. è stato assegnato, in relazione al terzo sottocriterio, un punteggio di 1,80 (sul massimo conferibile di pp.7), rimangono ancora largamente oscure. Né tale carenza motivazionale è astrattamente giustificabile con una ipotetica marginale importanza del sottocriterio in considerazione. E, difatti, a tacer d’altro, sulla base di tale parametro potevano essere attribuiti sino a sette punti, mentre il range differenziale tra il primo e l’ultimo dei 112 funzionari ammessi al corso di formazione è inferiore a due punti (n.1: G.: pp.78, 12; ultimo M.: pp.76, 55).

Né, ancora, può seguirsi la tesi della Difesa erariale laddove, a più riprese, sottolinea, nella propria memoria, che i titoli di cui alla Categoria 3 sono funzionali ad un "giudizio previsionale" (pag. 10), prettamente soggettivo (pag.11), connotato da un elevatissimo tasso di discrezionalità e fondato su "elementi che possono essere raccolti su un ampio margine di confine" (pag.11); e ciò in quanto un tale postulato, che è ex sé di una chiara ovvietà, non può essere ampliato sino al punto tale giustificare anche la possibile arbitrarietà del giudizio: arbitrarietà che potrebbe concretizzarsi laddove la valutazione risulta slegata da parametri (quantomeno in linea di massima) predeterminati e affidata a elementi del tutto soggettivi che finiscono, inevitabilmente, col pregiudicare la par condicio degli scrutinandi.

L’esigenza poi di una chiara esplicitazione, delimitazione ed apprezzamento (in termini di punteggio parziale) dei sottoparametri in cui si articola ovvero è articolabile un criterio valutativo come quello di cui si discute (rendendo noti quali sono gli aspetti, ulteriori a quelli già valutati con punteggio vincolato, che sono apprezzabili ed il punteggio a ciascuno di tali aspetti assegnabile; ovvero rendendo noti i punteggi conferibili a seconda del modo in cui tutti gli incarichi sono stati disimpegnati), appare poi degna di particolare rilievo laddove, come già anticipato, il punteggio totale (pp.7) che può essere tributato è tale da poter comportare sensibili sbalzi nell’ambito della graduatoria finale.

E d’altro canto non può dubitarsi del fatto che la Commissione, in occasione dello scrutinio originario, risalente al 25.6.2003, abbia individuato, ai fini dell’applicazione del criterio di cui si discute, i citati "ulteriori aspetti" nonché gli elementi utili per apprezzare "il modo in cui tutti gli incarichi sono stati espletati", atteso che solo una tal preventiva operazione (evitando il ricorso a valutazioni strettamente personalistiche e svincolate da ogni predelineato parametro guida) poteva assicurare l’omogeneità di trattamento di tutti gli scrutinandi e consentire ad ognuno di questi di capire perché la "valutazione globale della propria personalità" fosse stata apprezzata, ad es. con due o tre punti, e quella di altro collega fosse stata apprezzata, ad esempio con 4, 5, 6 o 7 pp.

Conclusivamente ad avviso del Collegio sussistono nel caso in esame i presupposti per affermare, come convincentemente dedotto nel I° mezzo di gravame da parte ricorrente, la nullità degli atti dello scrutinio del 27.7.2010 per elusione del giudicato rinveniente dalla decisione di questa Sezione n.10525 del 2009.

Si è condivisibilmente osservato al riguardo che perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato, non è sufficiente che la nuova attività posta in essere dall’amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che l’amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo (cfr. ex multis, Cons. St., n. 4037/2011): contrasto che, per le considerazioni già sopra rassegnate, è rilevabile nel caso di specie.

Dunque il ricorso, alla stregua delle precedenti osservazioni e nei limiti della motivazione, deve essere accolto (con assorbimento delle ulteriori doglianze) statuendosi, per l’effetto, la nullità degli atti relativi alle operazioni dello scrutinio per merito comparativo di cui si discute con l’avvertimento che, in sede di ripetizione delle operazioni del predetto scrutinio, l’amministrazione dovrà procedere previa esplicitazione degli elementi da considerare al fine di apprezzare "il modo in cui tutti gli incarichi sono stati espletati" nonché (previa esplicitazione) degli "ulteriori aspetti da prendere in considerazione rispetto a quelli già valutati con provvedimento vincolato" e, ove possibile, previa fissazione dei punteggi massimi da attribuire ad ognuno di tali elementi od ulteriori aspetti.

A tali adempimenti l’Amministrazione rimane tenuta ad ottemperare entro il termine di giorno 120 decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, su istanza di parte, la Sezione curerà alla nomina di Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva e con oneri a carico dell’amministrazione.

III)- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando, accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara nulli per elusione del giudicato gli atti concernenti la rinnovazione dello scrutinio effettuato il 27.7.2010 nei confronti della ricorrente, inclusa (con riguardo alla posizione della ricorrente), la graduatoria approvata dalla competente Autorità.

Condanna l’amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro2500,00 a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 31-08-2011, n. 32949

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22 febbraio 2010 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel giudizio contro V.U., indagato per il reato di lesioni personali con indebolimento permanente dell’organo della vista in danno di B. M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonchè la illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In diritto, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (v. art. 568 c.p.p., comma 2), non è ammesso il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il Giudice di primo grado abbia dichiarato, per qualsiasi causa, la propria incompetenza, tranne l’ipotesi di provvedimento abnorme (v.

Cass. Sez. 6^ 30 novembre 1994 n. 4146 e Sez. 6^ 16 dicembre 2005 n. 3102).

Nella specie, però, la decisione impugnata non può ritenersi abnorme, non concretandosi in un provvedimento del tutto anomalo e che si ponga al di fuori del potere dell’organo decidente.

A ciò si aggiunga come, in una ipotesi come quella dianzi evidenziata, neppure possa proporsi ricorso deducendo una violazione del diritto della difesa per mancata regolare citazione a giudizio dell’imputato in quanto, pur conservando gli atti assunti dal Giudice incompetente la loro efficacia, peraltro non residua per l’interessato alcuna situazione deteriore e irreparabile; infatti, le eccezioni sono deducibili e vanno esaminate nel giudizio avanti il Giudice competente e d’altro canto l’utilizzo dell’atto affetto da nullità pregiudicherebbe la decisione in tale giudizio.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.