Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 27-09-2011, n. 34854

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Svolgimento del processo

1- F.A. e P.D. sono stati tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di S.A., dipendente della "Solare Elettrica s.r.l.", impegnata in località (OMISSIS), nella esecuzione, in subappalto, di lavori elettrici da eseguirsi su tralicci di un elettrodotto ad alta tensione di proprietà della "RTE", società francese di gestione dell’energia elettrica, oltre che della violazione di diverse norme antinfortunistiche.

I lavori in esecuzione detta società aveva commissionato alla società "Lebag" che li aveva subappaltati ad altra società, la "Pro Part AG", che a propria volta li aveva subappaltati alla "Solare".

Il S. è rimasto vittima di folgorazione mentre, unitamente ad altro operaio, era intento alla rimozione di un morsetto fissato su un traliccio attraversato dalla corrente elettrica indotta;

intervento eseguito in maniera imperita dal lavoratore.

In tesi d’accusa, i due imputati, il F. quale amministratore unico della "Solare", il P. quale socio della predetta s.r.l., di capo squadra presente in cantiere e di preposto all’esecuzione dei lavori subappaltati, avevano, ciascuno nelle rispettive qualità, cooperato nella produzione del mortale infortunio, avendo colposamente omesso: a) di fornire al S. adeguati dispositivi di protezione individuale, in particolare, guanti isolanti; il P., inoltre, di vigilare in ordine alla mancata fornitura di detti dispositivi da parte del committente, dell’appaltatore e dei subappaltatori; b) di formare professionalmente e di informare preventivamente il lavoratore dei rischi connessi con l’esecuzione dei lavori affidatigli; il P., inoltre, di vigilare in ordine al mancato adempimento di tali obblighi da parte del committente, dell’appaltatore e dei subappaltatori. Al F. è stato anche contestato di avere omesso di designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di sottoporre il S. alla sorveglianza sanitaria a cura di un medico competente per accertarne l’idoneità a svolgere le specifiche mansioni alle quali era stato destinato e di verificarne periodicamente lo stato di salute.

2- Con sentenza dell’11 aprile 2008, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, ha ritenuto colpevoli i due imputati del delitto e delle contravvenzioni contestati e li ha condannati, ritenuta la continuazione tra i reati contravvenzionali, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno di reclusione ciascuno, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di Euro 75.000,00. 3- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 15 marzo 2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine ai reati contravvenzionali perchè estinti per prescrizione e, riconosciute, quanto al delitto di omicidio colposo, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, ha ridotto, per ciascuno degli imputati, a mesi otto di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

4- Avverso tale decisione congiuntamente ricorrono, per il tramite del comune difensore, i due imputati, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo;

a) al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento;

b) all’affermazione della responsabilità dell’imputato. a) Sotto il primo profilo, censurano, anzitutto, i ricorrenti il rigetto della richiesta di esame del teste I.T., ingegnere francese ed ispettore del lavoro, intervenuto presso il cantiere di (OMISSIS) al momento dei fatti, incaricato dai competenti organi giudiziari francesi di accertare le modalità dell’infortunio, nonchè della richiesta di acquisire dalla Francia documentazione inerente lo stesso infortunio, per accertare se colà fosse stata avviata, e con quale esito, altra indagine giudiziaria.

Le argomentazioni poste dalla corte territoriale a sostegno del rigetto di dette richieste, sarebbero, a giudizio dei ricorrenti, contraddittorie ed illogiche, laddove sono state ritenute superflue sia l’audizione del teste che l’acquisizione documentale, malgrado i dubbi espressi dallo stesso giudice del gravame circa l’asserita autonomia operativa della "Solare" e la posizione di preposto attribuita al P. in vista della presenza sul cantiere di un responsabile della ditta appaltatrice dei lavori. b) Sotto il secondo profilo, contestano i ricorrenti che gli imputati avessero un ruolo e delle responsabilità in punto di sicurezza del lavoro e di rispetto delle norme prevenzionali; ruolo e responsabilità che essi attribuiscono ad altre imprese ed ai rappresentanti delle stesse.

Contraddittoria sarebbe anche l’affermazione degli stessi giudici che, dopo avere attribuito ai due imputati l’obbligo di fornire al S. i dispositivi di protezione, hanno poi sostenuto che dovesse ancora dimostrarsi su quale tra le società coinvolte nei lavori gravava il compito di approntare materiali e mezzi per l’esecuzione dei lavori; concludendosi, poi, che, non essendovi certezze in merito, anche i rappresentanti della "Solare" erano tenuti al rispetto delle norme antinfortunistiche. In realtà, sostengono i ricorrenti, il P. era un semplice lavoratore, mentre ad altri soggetti, rappresentanti della "Lebag", spettava di assicurare il rispetto delle norme prevenzionali. La documentazione in atti, peraltro, e la normativa vigente, si sostiene ancora dai ricorrenti, attribuirebbero al committente l’obbligo di formazione e di informazione dei lavoratori. L’infortunio, d’altra parte, sarebbe conseguenza solo di una avventata iniziativa della vittima, eccedente i compiti alla stessa affidati.

Di qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria difensiva prodotta presso la cancelleria di questa Corte, il difensore di parte civile chiede il rigetto dei ricorsi.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è infondato. a) Con riguardo al tema della rinnovazione parziale del dibattimento, nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di cui all’art. 603 c.p.p., comma 1, occorre anzitutto rilevare che, secondo la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte, il ricorso, da parte del giudice del gravame, a tale istituto, è consentito solo ove lo stesso ritenga di non potere decidere allo stato degli atti, essendo incerti i dati probatori acquisiti, e che il mezzo istruttorio richiesto abbia carattere di decisività, nel senso che esso possa eliminare le rilevate incertezze; valutazioni che sono riservate al giudice del merito, la cui decisione sul punto è insindacabile nella sede di legittimità se essa si presenta coerente sul piano logico e frutto di una completa analisi delle risultanze probatorie acquisite.

Orbene, nel caso di specie la corte territoriale, dopo attento ed approfondito esame degli atti, ha legittimamente ritenuto che nessuna incertezza fosse riscontrabile nei dati probatori acquisiti e che la decisione nel merito potesse essere assunta senza ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori. In particolare, il giudice ha rilevato che la documentazione trasmessa dall’autorità giudiziaria francese, e cioè proprio la relazione dell’ing. T., era esaustiva e completa, tale da permettere una precisa ricostruzione dell’infortunio e da consentire l’individuazione dei rapporti intercorrenti tra le diverse società presenti sul cantiere e tra le stesse e la società committente; donde l’inutilità di procedere all’audizione del tecnico francese. Ha poi lo stesso giudice osservato che il complesso probatorio acquisito dalle autorità francesi era stato integrato e supportato da un ulteriore apporto conoscitivo offerto dalla relazione dell’ispettorato del lavoro di Catania, dall’esame dei compagni di lavoro della vittima, dalla perizia disposta dal giudice di primo grado, affidata ad un esperto in materia di elettricità, che ha redatto un’articolata relazione nella quale ha indicato anche le gravi deficienze nella conduzione dei lavori da parte degli odierni ricorrenti. Mentre è stato giustamente ritenuto irrilevante l’accertamento volto a verificare la pendenza in Francia, per lo steso infortunio, di eventuali procedimenti penali a carico di rappresentanti di altre società coinvolte nei lavori, le cui eventuali responsabilità, ha soggiunto lo stesso giudice del gravame, se accertate, nulla rileverebbero ai fini della decisione.

Argomentazioni ed osservazioni certamente congrue e coerenti sotto il profilo logico, del tutto esenti dai vizi dedotti dal ricorrente.

Così, l’affermazione della corte territoriale, secondo cui certamente la "Solare" operava in piena autonomia, per cui sul punto nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario, non si presenta contraddetta dalla successiva considerazione circa la possibile presenza sul cantiere di altra impresa che operava sotto la direzione di un proprio capocantiere. Con tale seconda affermazione, invero, la corte territoriale ha solo ipotizzato la presenza di altre imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori, ma non ha posto in alcun modo in discussione la piena autonomia della "Solare" nello svolgimento dei lavori subappaltati, e dunque la posizione di garanzia assunta dagli imputati, nei confronti dei dipendenti della predetta società, in considerazione di ruoli ricoperti.

Nè si presenta contraddittoria l’attribuzione al P. della qualifica di capocantiere, in precedenza attribuita a P. R., dipendente della "Lebag", trattandosi evidentemente di identiche qualifiche a ciascuno attribuite all’interno delle rispettive imprese di appartenenza e con riguardo ai compiti che a ciascuna competevano. b) Inesistenti sono, altresì, le dedotte contraddizioni riferite all’affermazione di responsabilità dei due imputati. In particolare, il riferimento, nella sentenza impugnata, alle incertezze (attribuite dai giudici del merito alla presenza di diverse società impegnate nello svolgimento della stessa attività lavorativa) relative all’individuazione della società sulla quale gravava il compito di approntare materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, non è contraddittoria rispetto all’obbligo, posto dagli stessi giudici in capo ai due imputati, di intervenire, in ogni caso, per garantire il rispetto delle misure prevenzionali, a salvaguardia dell’incolumità fisica e della salute dei dipendenti della "Solare" della quale erano comunque garanti, in ragione della carica ricoperta e del ruolo svolto all’interno della predetta società.

Certamente in sintonia, rispetto alle emergenze probatorie è l’affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti e coerente sotto il profilo logico è il contesto argomentativo che giustifica tale decisione, oltre che in linea con la normativa di riferimento.

Le questioni articolate nel comune ricorso dai due imputati attengono ancora alla indicazione di altri soggetti quali responsabili del mortale infortunio in quanto assuntori dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei lavoratori, ed avevano inoltre redatto un preciso piano di sicurezza ed indicato i responsabili delle singole operazioni.

Orbene, su tutte le questioni, già prospettate nei motivi d’appello, la corte territoriale si è ampiamente soffermata ed ha organicamente confutato le tesi degli imputati, chiarendo le ragioni del proprio dissenso dalle stesse. Più precisamente, ed esaustivamente, i giudici del gravame, richiamate le posizioni dei due imputati -il F., di amministratore unico della "Solare", e quindi datore di lavoro della vittima, il P., di socio e di rappresentante in cantiere della stessa società, nonchè di preposto all’esecuzione dei lavori subappaltati- hanno sostenuto che, in considerazione di tali rispettive posizioni, gli odierni ricorrenti, a prescindere dagli obblighi, pur concorrenti, gravanti su altri soggetti ed imprese interessate ai lavori, erano comunque titolari di precise posizioni di garanzia nei confronti dei dipendenti della società che essi rappresentavano, e che ad essi pure incombeva l’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione necessarie a prevenire infortuni ed a garantire la sicurezza dei dipendenti che ad essi, in vario modo, facevano capo.

Tali obblighi, hanno ancora giustamente sostenuto gli stessi giudici, non si limitavano alla fornitura (omessa) degli strumenti e mezzi tecnici di protezione individuale (guanti isolanti per l’alta tensione), ma anche alla verifica che gli stessi fossero effettivamente forniti ai propri dipendenti, se, come si sostiene dai ricorrenti, altri soggetti ne avessero assunto l’obbligo.

E non solo, in vista del grado di professionalità e di esperienza che richiedeva l’esecuzione dei lavori affidati al S. e la pericolosità degli stessi, spettava in prima battuta proprio ai due imputati di verificare le capacità e competenze specifiche del lavoratore, di curarne la formazione e di fornire allo stesso le informazioni necessarie al loro svolgimento. Tutto ciò a prescindere dai contenuti degli accordi intercorsi e dei contratti sottoscritti dalle diverse imprese coinvolte nei lavori e dall’assunzione, da parte delle stesse, di specifiche responsabilità di direzione dei lavori, nonchè dalla presenza di responsabili di cantiere dipendenti da taluna di esse. Esperienza che, secondo quanto affermato dai giudici del gravame richiamando la perizia in atti, nel S. – assunto dalla "Solare" pochi giorni prima dell’incidente- era, nello specifico settore, assente, poichè egli era del tutto ignorante dei fenomeni elettrici, non aveva frequentato alcun corso di formazione ed avrebbe solo potuto svolgere lavori di supporto dei compagni più esperti.

Quegli obblighi, ha in sostanza giustamente sostenuto la corte territoriale, gravavano comunque in capo ai due imputati, nelle rispettive qualità, e la loro violazione certamente giustifica l’affermazione della loro responsabilità, ove anche concorrente con responsabilità altrui.

Generico, infine, oltre che manifestamente infondato, è il riferimento ad una avventata iniziativa della vittima quale cause dell’incidente, nonchè la censura di contraddittorietà della motivazione anche sul punto. In realtà, come ha esattamente osservato il giudice del gravame, l’affidamento al S. di compiti ben superiori alle sue capacità, esperienza e competenza, senza preventivamente averne curato la formazione e senza fornire adeguate informazioni sui rischi connessi alle mansioni affidate, la mancata consegna di dispositivi di protezione e l’omessa vigilanza della consegna degli stessi da parte di chi ne fosse stato anche tenuto, rappresentano la violazione sistematica dei più elementari obblighi che le norme sulla prevenzione degli infortuni impongono al datore di lavoro e a chi lo rappresenta.

Considerazione che, evidentemente, attesta l’assoluta inconsistenza della pretesa di individuare profili di colpa anche nella condotta della vittima.

In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonchè, in solido, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere le spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidandole in Euro 3.000,00 oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3969 Garanzia

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Svolgimento del processo

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. Con citazione notificata il 29 novembre 1995 D.H.M. A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata S.V., per ivi sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso in data 24 giugno 1992. Espose che la conclusione del definitivo era stata impedita dalla esistenza di un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto il suolo sul quale era stata costruita l’unità abitativa promessale in vendita, immobile per il cui acquisto ella aveva già versato la somma di L. 85.000.000, della quale il 20% a titolo di caparra confirmatoria. Domandò anche il risarcimento dei danni subiti.

Il convenuto contestò le avverse pretese. Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa i suoi danti causa, R.G. e M. L., nonchè il notaio B.G., che aveva rogato l’atto con il quale egli aveva acquistato.

Su iniziativa di quest’ultimi, infine, il contraddittorio venne esteso alla società assicuratrice Danubio s.p.a., poi incorporata da Zurich Insurance PLC. Con sentenza del 20 marzo 2003 il giudice adito dichiarò risolto il preliminare; condannò S.V. a restituire a D. H.M.A. la somma di Euro 43.899,00; condannò quest’ultima a restituire al S. l’immobile nonchè a pagargli l’indennità di occupazione; condannò R.G., R. M.L. e il notaio B.G. a rimborsare al S., a titolo di manleva e di responsabilità contrattuale, la somma dallo stesso dovuta in restituzione alla D.H., e la società assicuratrice a tenere indenne il notaio dalle somme versate.

Propose appello Zurich Insurance, deducendo, tra l’altro, l’erroneità della condanna del notaio al rimborso del prezzo della mancata vendita nonchè l’inoperatività della polizza con riferimento alle domande di restituzione.

B.G., a sua volta, propose appello incidentale tardivo, aderendo, per quanto di ragione, all’appello di Zurich, e spiegando appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità, con le conseguenti, ingiuste condanne che l’avevano riguardata.

Pronunciando sui gravami riuniti, la Corte d’appello di Napoli, in data 16 febbraio 2010, ha dichiarato inammissibile l’appello principale avverso il capo della pronuncia del Tribunale con il quale il notaio B. era stato condannato a rimborsare a S. V. la somma da lui dovuta in restituzione a D.H. M.A.; ha rigettato nel resto; ha dichiarato inefficace l’appello incidentale proposto da B.G..

Per quanto qui interessa, così ha motivato il giudicante il suo convincimento.

La chiamata in causa della società assicuratrice, a iniziativa dell’assicurato professionista, costituiva una chiamata in garanzia impropria, in quanto fondata su un titolo autonomo e distinto da quello in base al quale il S. aveva, a sua volta, chiesto che il contraddittorio venisse esteso alla B.. Secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, il garante poteva proporre impugnazione in ordine al rapporto principale unicamente nel caso in cui fosse stato chiamato in giudizio non solo a fini di rivalsa, per il caso di soccombenza del chiamante, ma in quanto ritenuto unico responsabile del fatto generatore della responsabilità, laddove, in tutti gli altri casi, l’impugnativa del chiamato andava limitata alla causa di garanzia, pur mantenendo lo stesso, nell’ambito del relativo rapporto, la facoltà di riproporre questioni inerenti alla esistenza e alla validità dell’obbligazione del chiamante verso l’attore.

Posto allora che con il primo motivo di gravame la società assicuratrice aveva criticato esclusivamente la condanna del notaio al rimborso, in solido con R.G. e M.L., delle somme dovute dal S. all’attrice, le relative censure erano inammissibili, perchè la garante, estranea al rapporto tra il notaio B., il R. e il S., non poteva formularle.

Quale corollario di tale statuizione, la Corte d’appello ha poi dichiarato l’inefficacia dell’appello incidentale proposto dalla B., in quanto tardivo.

Con riferimento al secondo motivo dell’appello principale, con il quale Zurich aveva contestato l’operatività della polizza, avendo questa ad oggetto esclusivamente i danni cagionati a terzi, ma non le restituzioni dovute dal notaio, il decidente ha ritenuto le censure infondate perchè la pretesa dell’assicurato di conseguire il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integrava esercizio del diritto all’indennizzo, e cioè di un diritto compreso nel contratto di assicurazione.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Zurich Insurance PLC, formulando cinque motivi.

Resistono con due distinti controricorsi B.G. e S.V..

Quest’ultimo ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 31, 100, 102, 105, 106, 107, 269 e 331 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4.

Assume che la decisione della Corte d’appello sarebbe in contrasto con i più recenti arresti del Supremo Collegio, volti a ribadire che, laddove il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso e indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, e il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l’obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 331 cod. proc. civ. e declaratoria di improcedibilità dell’appello in caso di mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (confr. Cass. civ. 13 maggio 2009, n. 11055). Assume che essa, avendo contestato, fin dalla costituzione in giudizio, la sussistenza della responsabilità della sua assicurata, e avendo, conseguentemente assunto la veste di litisconsorte necessario, era legittimata a impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del notaio B..

1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente società denuncia vizi motivazionali, anche in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Sostiene che al più la sentenza del Tribunale poteva ritenersi passata in giudicato nei rapporti tra il S. e la B., non già nei suoi confronti, avendola essa tempestivamente e integralmente impugnata. Deduce che l’appello proposto aveva ad oggetto anche il rapporto contrattuale tra Zurich e il notaio, essendo stata segnatamente contestata l’estensione della copertura assicurativa alle restituzioni, laddove la garanzia era limitata ai soli danni cagionati ai terzi dall’assicurato. La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di pronunciare sul punto. In ogni caso, la motivazione sarebbe, in parte qua, assolutamente insufficiente.

1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui la garante non poteva muovere censure relative al rapporto tra il notaio B., i R. e il S.. Sostiene che siffatta affermazione sarebbe in contrasto con la premessa esposta a pagina 5 della impugnata sentenza, secondo cui il garante poteva proporre impugnazione solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell’ambito del relativo rapporto, la facoltà di riproporre questioni inerenti alla esistenza e alla validità dell’obbligazione del chiamante verso l’attore.

1.4 Con il quarto mezzo prospetta violazione degli artt. 1458, 2033, 1292 e 1917 cod. civ.. Le critiche si appuntano contro la ritenuta operatività della polizza assicurativa anche con riferimento agli obblighi restitutori che, in quanto non rientranti nella nozione di danno, erano estranei al rischio assicurato.

1.5 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla condanna della B. a restituire il prezzo di una vendita di cui non era parte nonchè in ordine alla condanna della società assicuratrice a manlevare il notaio anche per siffatta condanna. In relazione alla medesima questione, prospetta altresì violazione degli artt. 1458, 2003, 1917 e 1292 cod. civ.. Assume che la motivazione della Corte d’appello, che si era limitata a definire corretta la statuizione del primo giudice, laddove aveva ritenuto che la pretesa dell’assicurato di conseguire dall’assicuratore il rimborso rientrasse nell’oggetto del contratto di assicurazione, era del tutto inesistente, avendo la Corte richiamato, per relationem, le argomentazioni del Tribunale, a sua volta assolutamente inappaganti, senza farsi carico, in ogni caso, di confutare gli articolati rilievi formulati nell’atto di gravame.

2 Nel suo controricorso, il notaio B., dichiara di aderire al ricorso di Zurich, del quale chiede l’accoglimento, facendo propri i motivi di ricorso.

Deducendo violazione degli artt. 31, 100, 102, 105, 106, 107, 269 e 331 cod. proc. civ., ricorda segnatamente che il chiamato in causa, il quale abbia contestato l’esistenza e la validità dell’obbligazione del garantito verso l’attore, oltre ad assumere la veste di litisconsorte necessario della parte principale, è legittimato a impugnare la sentenza, nella parte in cui abbia statuito sul rapporto principale. Assume quindi che, in casi siffatti, posto che i motivi prospettati nell’atto di impugnazione del chiamato investono la esistenza e la misura dell’obbligazione del chiamante, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del convenuto chiamante. Lamentando vizi motivazionali, rileva poi che la sentenza impugnata aveva, da un lato, affermato che il garante può, ai fini del rapporto di garanzia, contestare l’esistenza del rapporto principale, e cioè l’obbligazione del chiamante nei confronti dell’attore; dall’altro escluso la possibilità di Zurich di muovere censure in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata concernenti il rapporto principale.

3 Il ricorso di Zurich Insurance PLC deve essere rigettato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va integrata e corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

Va premesso, in punto di fatto, che nel giudizio di gravame non si è mai posto un problema di integrazione del contraddittorio, essendo presenti nel processo sia la società assicuratrice, chiamata in manleva e appellante principale, che il notaio B., chiamante e appellante incidentale.

Non è poi superfluo ricordare, su un piano più strettamente dogmatico, che, in caso di chiamata in garanzia impropria e di contestazione, da parte del terzo, non solo della domanda di manleva, ma anche dell’obbligazione principale, gli effetti del carattere scindibile delle cause (confr. Cass. civ. 4 febbraio 2010, n. 2557;

Cass. civ. 22 gennaio 2010, n. 1197; Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2007, n. 24627) sono ormai fortemente stemperati dalla riconosciuta, ampia ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, ammissibilità affermata sulla base della necessità di tutelare il principio dell’interesse all’impugnazione della parte che, avendo prestato acquiescenza a una sentenza, veda rimesso in discussione dall’impugnazione principale di altro consorte in lite, l’assetto di interessi dalla stessa derivante (confr. Cass. civ. 22 aprile 2011, n. 9308; Cass. civ. 27 novembre 2007, n. 24627).

4. Così ricostruito il contesto processuale di riferimento, osserva il collegio, con specifico riferimento alle censure svolte nei primi tre mezzi, che ha certamente ragione l’impugnante Zurich quando afferma che il suo appello, nella parte in cui era volto a contestare le statuizioni della sentenza di prime cure relative al rapporto principale, non poteva essere dichiarato inammissibile.

Non par dubbio, infatti, che il chiamato può autonomamente impugnare quelle statuizioni, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione avrà sul rapporto di garanzia: tale principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, (confr.

Cass. civ. 4 febbraio 2010, n. 2557; Cass. civ. 24 gennaio 2003), costituisce l’estensione obbligata della legittimazione del terzo a svolgere le sue difese, sin dal giudizio di prime cure, non solo al fine di contrastare la domanda di manleva, ma anche sul terreno dell’obbligazione principale. Ne deriva che ha errato la Curia territoriale nel dichiarare inammissibile l’appello di Zurich, contraddittoriamente richiamando, peraltro, proprio le pronunce testè citate.

5. E tuttavia, il riconosciuto vulnus della sentenza della Corte partenopea non ne guadagna all’impugnante la cassazione, per le ragioni che seguono.

A ben vedere, infatti, le contestazioni che la società muove al rapporto principale sono, al postutto, le stesse che formula, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, in ordine alla operatività della copertura assicurativa.

Zurich non ha per vero mai contestato la responsabilità professionale della B., ma ha piuttosto sostenuto la radicale incompatibilità del ruolo svolto dal notaio nelle transazioni negoziali che si attuano per tramite del suo ministero, con gli obblighi restitutori gravanti sulle parti in caso di risoluzione per vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale. In ogni caso, ha aggiunto, il rischio assicurato ad essi non si estende, coprendo la polizza i danni e non le restituzioni.

La prospettiva di fondo è dunque sempre la stessa: che il notaio sia stato impropriamente condannato a restituire una prestazione che non aveva mai ricevuto e che era stata eseguita nell’ambito di un rapporto contrattuale al quale era estraneo. Donde l’illegittimità della condanna e, comunque, l’inoperatività della manleva. Trattasi, tuttavia, di prospettiva errata, perchè, in realtà, come correttamente rilevato dal giudice a quo, la condanna pronunciata nei confronti della B. è pur sempre una condanna al risarcimento dei danni, ancorchè gli stessi siano stati quantificati assumendo a parametro gli obblighi restitutori gravanti sul convenuto S.. Di talchè si poteva al più discutere della congruità di tale liquidazione, ma giammai contestarla sotto il profilo di una pretesa, inesistente confusione tra ruolo del notaio e ruolo della parte. Ne deriva che l’appello di Zurich era sì ammissibile, ma andava comunque rigettato, sia laddove, censurando la sentenza del Tribunale, criticava una condanna restitutoria, che, in realtà non era mai stata pronunciata, sia, per le medesime ragioni, laddove sosteneva l’insussistenza di un sinistro assicurato.

Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto, previa modifica della motivazione della sentenza impugnata nel senso testè esposto.

Peraltro, considerato che la decisione è comunque incorsa in errore, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. A ciò aggiungasi, per quanto riguarda la B., che la stessa, come testè evidenziato, ha sostanzialmente aderito all’impugnazione della società Zurich.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25-11-2011, n. 9258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 13.7./2007 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie definitive di circolo e di istituto III fascia triennio 20112014 consente l’inserimento del personale docente prevedendo che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina";

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto pertanto che nella materia di cui si controverte la Cassazione Sezioni Unite civili con sentenza n.22805 del 12 ottobre 2010 ha definitivamente chiarito che:;

"…..Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Casso S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

"Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all’altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare i.l suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. g aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 – 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.

"In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall’amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-09-2011) 11-11-2011, n. 41082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14 gennaio 2011, il Tribunale della libertà di Napoli ha respinto l’appello inoltrato da B.L. (condannato con sentenza non definitiva alla pena di anni undici per il delitto di violenza sessuale continuata ai danni di una minorenne) tendente alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva. A sostegno della conclusione, i Giudici hanno osservato come fosse irrilevante il mero decorso del tempo perchè non correlato da elementi significativi di attenuazione delle esigenze cautelari; stante le modalità violente e prevaricatoci con cui sono stati commessi i reati e lo spessore criminale dimostrato dall’imputato, il giudizio prognostico di recidiva era assolutamente negativo; una misura diversa da quella applicata non era praticabile per l’assoluta incapacità del B. di azionare i propri freni inibitori e controllare i propri impulsi sessuali.

Per l’annullamento della ordinanza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che il giudizio di pericolosità è stato dedotto esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi e non anche dalla personalità dell’imputato e dalla sua incensuratezza;

– che non è stato tenuto conto che, in esito alla sentenza 265/2010 della Corte Costituzionale, non è più imposta per i delitti sessuali la custodia in carcere.

In merito alla prima censura, si rileva come alcune decisioni di legittimità ritengano che il Giudice non possa mettere alla base della valutazione della personalità dell’incolpato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali ha tratto la conclusione sulla gravità del reato; altre sentenze, invece, reputano che la spiccata pericolosità sociale dell’imputato possa desumersi dalla peculiarità della condotta criminosa.

Sul tema, la Corte ritiene che, stante la esigenza normativa di una valutazione congiunta della gravità del reato e della personalità dell’incolpato, il Giudice deve effettuare una duplice, congiunta – e non alternativa – ponderazione di entrambi i criteri direttivi indicati dall’art. 274 c.p.p., sub c) senza limitarsi allo apprezzamento dell’uno o dell’altro.

Tale rilievo non esclude (dal momento che la citata norma non pone alcun divieto alla considerazione degli stessi elementi costitutivi del reato al fine della verifica della personalità dell’agente) che le modalità e circostanze del fatto possano assumere una duplice valenza ed essere utilizzate anche per considerare l’indole procliva al delitto del soggetto.

Pertanto, non solo è lecito, ma in certi casi doveroso, dedurre la pericolosità dell’imputato dalle stesse caratteristiche della condotta criminosa che ne costituisce la più immediata, sintomatica e genuina espressione (ex plurimis: Cass. Sez. 5 sentenza 49373/2004).

Di conseguenza, la motivazione della impugnata sentenza sulla prognosi negativa di recidiva, immune da vizi logici o giuridici, non merita censure.

Per quanto concerne la residua deduzione, si osserva come dopo la sentenza 265/2010 della Corte Costituzionale, per il reato per cui si procede, rimane la presunzione relativa del periculum libertatis ed è venuta meno quella assoluta di adeguatezza della custodia carceraria in presenza di esigenze di cautela.

Sul punto, il Tribunale ha tenuto presente il contenuto della menzionata decisione evidenziando gli elementi e gli argomenti dai quali ha tratto la conclusione sulla non praticabilità di una misura custodiate meno afflittiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.