Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata negata l’autorizzazione per l’istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso la stazione di servizio automobilistica sita in Largo Pozzi nel Comune di Turi (BA), in quanto non sussisterebbe la distanza minima di 500 metri dalla rivendita più vicina, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 53 del d.p.r. n. 1074/1958, della circolare dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato n. 63406 del 25.9.2001, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste sotto diversi profili, nonché per la violazione della legge regionale Puglia n. 23/04.
Assume in sostanza la ricorrente che le autorizzazioni per rivendite speciali possono essere adottate anche in deroga al requisito della distanza minima, cosicchè deve ritenersi illegittimo un diniego motivato soltanto in base all’asserito difetto del predetto requisito.
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate ed i contro interessati per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 13 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
Motivi della decisione
Occorre innanzitutto premettere che ai sensi dell’art. 22 della Legge 22.12.1957, n. 1293 le rivendite speciali "sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino".
Tali rivendite, pertanto, proprio per la caratteristica della specialità, per essere rivolte ad una determinata e specifica utenza, sono sottratte alle regola generale dell’assegnazione tramite concorso o gara, e vengono assegnate direttamente al richiedente purché vi siano effettivamente particolari esigenze del pubblico servizio quando, a giudizio dell’Amministrazione, manchino le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.
L’amministrazione ha, pertanto, regolamentato, con una serie di circolari, il rilascio di tali autorizzazioni, tenendo conto delle tipologie già individuate dall’art. 53 del D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 il quale stabilisce al comma 1° che "Le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperire mediante rivendita ordinaria o patentino".
Relativamente alle rivendite da ubicarsi presso le stazioni automobilistiche l’ultima circolare in materia, la n. 04/63406 del 25.9.2001 della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, ha precisato che "le rivendite speciali, oltre ad essere istituite nelle ubicazioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 14/10/58 n. 1074, possono essere impiantate nei bar delle stazioni automobilistiche con piazzale superiore a 1000 mq, quando sussista la distanza minima di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina".
In sede di interpretazione della norma sopra richiamata la giurisprudenza ha avuto modo ripetutamente di chiarire che l’espresso riferimento normativo alla mancanza delle condizioni necessarie per una rivendita ordinaria, come presupposto per l’autorizzazione di una rivendita speciale, deve indurre a ritenere che, ai fini della predetta autorizzazione, non possa trovare rilievo il mero criterio della distanza, come nel caso di autorizzazione all’apertura di una rivendita ordinaria, occorrendo piuttosto che l’Amministrazione venga ad effettuare una valutazione più complessa, improntata a discrezionalità tecnica, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali (cfr., di recente, Cons. Stato IV, 18 febbraio 2010 n. 964 e 26 marzo 2010 n. 1768) e che, comunque, investa l’intera vicenda (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2010 n. 3236).
In particolare, sebbene l’art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 individui a priori le località ove è possibile l’istituzione di rivendite speciali senza particolare motivazione che non sia quella della specialità del luogo dove si colloca la rivendita, questo non esclude affatto che rivendite speciali possano essere istituite anche in località diverse e precisamente, ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 2010, n. 1987).
Come peraltro già osservato dalla giurisprudenza della Sezione inoltre, la richiamata circolare, non può legittimare l’inosservanza del criterio in base al quale la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e tenuto altresì conto che la stessa circolare prevede comunque la possibilità, previa acquisizione del parere della commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali, di deroga alle distanze.
Per tali motivi pare al Collegio che, in applicazione del preciso criterio stabilito dalla normativa testé indicata, non possa negarsi nella specie il rilascio della chiesta rivendita speciale, dal momento che è oggettivamente difficile ritenere che non sussistano le condizioni di "particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare" nel caso di vendita di prodotti di monopolio presso aree di servizio destinate alla distribuzione di carburanti.
Né al riguardo l’Amministrazione si è determinata a negare la concessione richiesta dall’attuale controinteressato sulla scorta di un’avvenuta istruttoria che abbia evidenziata l’insussistenza delle predette condizioni.
Peraltro, con riferimento alla Regione Puglia, come già in analoga circostanza fatto presente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (IV, decisione n.8530 del 17/11/2009 e n. 122 del 12.1.2011), si versa in un contesto normativo che privilegia l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione della rete di vendita dei carburanti.
Invero la legge regionale n.23 del 14712/2004 n.23 reca, all’art.4 secondo comma, una disposizione che include espressamente le rivendite di tabacchi nelle tipologie di attività commerciali che possono essere avviate nelle aree destinate alla distribuzione dei carburanti, specificando peraltro che "tutte le predette attività non sono consentite in deroga alle norme di settore".
Alla luce delle superiori considerazioni il provvedimento impugnato, con il quale l’istanza prodotta dalla ricorrente è stata rigettata in assenza di istruttoria, solo in ragione dell’asserito difetto del requisito della distanza minima, è illegittimo e va annullato in accoglimento del gravame.
Sussistono comunque giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, anche considerato che l’orientamento giurisprudenziale evocato si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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