T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-07-2011, n. 5825 Monopoli pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata negata l’autorizzazione per l’istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso la stazione di servizio automobilistica sita in Largo Pozzi nel Comune di Turi (BA), in quanto non sussisterebbe la distanza minima di 500 metri dalla rivendita più vicina, assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 53 del d.p.r. n. 1074/1958, della circolare dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato n. 63406 del 25.9.2001, per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste sotto diversi profili, nonché per la violazione della legge regionale Puglia n. 23/04.

Assume in sostanza la ricorrente che le autorizzazioni per rivendite speciali possono essere adottate anche in deroga al requisito della distanza minima, cosicchè deve ritenersi illegittimo un diniego motivato soltanto in base all’asserito difetto del predetto requisito.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate ed i contro interessati per resistere al gravame.

Alla pubblica udienza del giorno 13 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Motivi della decisione

Occorre innanzitutto premettere che ai sensi dell’art. 22 della Legge 22.12.1957, n. 1293 le rivendite speciali "sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino".

Tali rivendite, pertanto, proprio per la caratteristica della specialità, per essere rivolte ad una determinata e specifica utenza, sono sottratte alle regola generale dell’assegnazione tramite concorso o gara, e vengono assegnate direttamente al richiedente purché vi siano effettivamente particolari esigenze del pubblico servizio quando, a giudizio dell’Amministrazione, manchino le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

L’amministrazione ha, pertanto, regolamentato, con una serie di circolari, il rilascio di tali autorizzazioni, tenendo conto delle tipologie già individuate dall’art. 53 del D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 il quale stabilisce al comma 1° che "Le rivendite speciali sono istituite dall’Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperire mediante rivendita ordinaria o patentino".

Relativamente alle rivendite da ubicarsi presso le stazioni automobilistiche l’ultima circolare in materia, la n. 04/63406 del 25.9.2001 della Direzione Generale dei Monopoli di Stato, ha precisato che "le rivendite speciali, oltre ad essere istituite nelle ubicazioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 14/10/58 n. 1074, possono essere impiantate nei bar delle stazioni automobilistiche con piazzale superiore a 1000 mq, quando sussista la distanza minima di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina".

In sede di interpretazione della norma sopra richiamata la giurisprudenza ha avuto modo ripetutamente di chiarire che l’espresso riferimento normativo alla mancanza delle condizioni necessarie per una rivendita ordinaria, come presupposto per l’autorizzazione di una rivendita speciale, deve indurre a ritenere che, ai fini della predetta autorizzazione, non possa trovare rilievo il mero criterio della distanza, come nel caso di autorizzazione all’apertura di una rivendita ordinaria, occorrendo piuttosto che l’Amministrazione venga ad effettuare una valutazione più complessa, improntata a discrezionalità tecnica, volta specificamente ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti per la istituzione delle rivendite speciali (cfr., di recente, Cons. Stato IV, 18 febbraio 2010 n. 964 e 26 marzo 2010 n. 1768) e che, comunque, investa l’intera vicenda (cfr. Cons. Stato IV, 21 maggio 2010 n. 3236).

In particolare, sebbene l’art. 53 d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 individui a priori le località ove è possibile l’istituzione di rivendite speciali senza particolare motivazione che non sia quella della specialità del luogo dove si colloca la rivendita, questo non esclude affatto che rivendite speciali possano essere istituite anche in località diverse e precisamente, ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 07 aprile 2010, n. 1987).

Come peraltro già osservato dalla giurisprudenza della Sezione inoltre, la richiamata circolare, non può legittimare l’inosservanza del criterio in base al quale la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e tenuto altresì conto che la stessa circolare prevede comunque la possibilità, previa acquisizione del parere della commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali, di deroga alle distanze.

Per tali motivi pare al Collegio che, in applicazione del preciso criterio stabilito dalla normativa testé indicata, non possa negarsi nella specie il rilascio della chiesta rivendita speciale, dal momento che è oggettivamente difficile ritenere che non sussistano le condizioni di "particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare" nel caso di vendita di prodotti di monopolio presso aree di servizio destinate alla distribuzione di carburanti.

Né al riguardo l’Amministrazione si è determinata a negare la concessione richiesta dall’attuale controinteressato sulla scorta di un’avvenuta istruttoria che abbia evidenziata l’insussistenza delle predette condizioni.

Peraltro, con riferimento alla Regione Puglia, come già in analoga circostanza fatto presente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (IV, decisione n.8530 del 17/11/2009 e n. 122 del 12.1.2011), si versa in un contesto normativo che privilegia l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione della rete di vendita dei carburanti.

Invero la legge regionale n.23 del 14712/2004 n.23 reca, all’art.4 secondo comma, una disposizione che include espressamente le rivendite di tabacchi nelle tipologie di attività commerciali che possono essere avviate nelle aree destinate alla distribuzione dei carburanti, specificando peraltro che "tutte le predette attività non sono consentite in deroga alle norme di settore".

Alla luce delle superiori considerazioni il provvedimento impugnato, con il quale l’istanza prodotta dalla ricorrente è stata rigettata in assenza di istruttoria, solo in ragione dell’asserito difetto del requisito della distanza minima, è illegittimo e va annullato in accoglimento del gravame.

Sussistono comunque giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, anche considerato che l’orientamento giurisprudenziale evocato si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27715

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Svolgimento del processo

l. Il Tribunale di Palermo – Giudice monocratico -, con sentenza in data 20/01/2010, applicava all’imputato P.V.E. la pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., di mesi quattro di reclusione ed Euro 336,00 di multa, in relazione al reato contestato di furto pluriaggravato di un ciclomotore Kimco People S200. Concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena per anni cinque.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Si doleva per la mancata applicazione della sospensione condizionale cd. "breve" ai sensi dell’art. 163 c.p., comma 4, istituto applicabile nel caso di pena inflitta non superiore ad un anno e che prevedeva la sospensione della pena stessa per il periodo più breve di un anno, con la conseguente estinzione più rapida del reato.

Si doleva anche per la mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale:

difatti, egli era incensurato, per cui l’istituto sarebbe stato sicuramente riconoscibile.

Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè manifestamente infondato. Invero, nell’accordo intercorso tra il P.M. e l’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sulla pena da applicare, era prevista fa concessione della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata la validità del patto, senza altre specificazioni e senza alcun riferimento alla "sospensione breve" che richiede la ricorrenza di condizioni specifiche ( art. 163 c.p., comma 4).

Si aggiunge che è irrilevante la mancata previsione del beneficio della non menzione della condanna, In quanto l’applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dalla legge (prima, l’art. 689 cod. proc. pen.; attualmente il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 25, lett. e)) che statuisce che nei certificati penali del casellario giudiziale richiesti dagli interessati non siano riportati, tra l’altro, i provvedimenti previsti dall’art. 445 cod. proc. pen., ossia le sentenze con cui venga applicata la pena su richiesta (v. anche, Cass. 22951/2001).

2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28121 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 22-09-2011, n. 751 8 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con l’atto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio ha annullato il provvedimento n. 42 del 13.5.2003 del Comune di Ariccia inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94, in merito alla sanatoria di un fabbricato commerciale edificato in località Via Vallericcia 114 di proprietà del ricorrente, motivato, per relationem, mediante il rinvio alle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dall’Ufficio tecnico comunale in data 31.3.2003 ed al verbale della riunione della Commissione edilizia integrata n. 46 del 17.4.2003.

Il sintesi il ricorrente assume che la Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto il parere comunale insufficientemente motivato e si sarebbe sostituita alle valutazioni riservate all’autorità comunale, annullando l’autorizzazione in sanatoria sulla base di un proprio apprezzamento di merito, alla stessa precluso, con un provvedimento viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.

Tanto più che non considera che l’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente non prevede l’inedificabilità assoluta delle zone agricole speciali E3 e che a sua volt l’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PTP disciplinano le zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale ammettendo un rapporto di copertura, con specifico riferimento di carattere derogatorio relativamente ai manufatti già realizzati.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che resiste solo formalmente.

Con ordinanza n. 5701 del 28.6.2011, rimasta ineseguita, è stata disposta l’acquisizione di copia del verbale della Commissione edilizia integrata n. 46 del 17.4.2003 nonché degli accertamenti effettuati dall’Ufficio tecnico comunale il 31.3.2003.

All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di motivazione del decreto impugnato.

Il decreto della Soprintendenza è stato adottato in base alle considerazioni di seguito riportate: 1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 29.8.59; 2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 3) a seguito di verifica condotta dalla Soprintendenza – di cui non si specificano la data di effettuazione né il verbale delle operazioni – è stato rilevato che le opere realizzate ricadono nel PTP n. 9 zona AR3- agricola di preminente interesse paesistico ed ambientale, disciplinata dall’art. 19 del testo coordinato delle NTA del PTP ambito n. 9; 4) si ritiene di annullare il parere comunale in quanto "l’intervento non è conforme alla normativa di PTP n. 9 ed inoltre perché ricadendo in zona agricola con rilevante valore paesistico ambientale, così realizzato andrebbe a cancellare dei tratti caratteristici del paesaggio tipicamente agricolo quale la tipica loc.Vallericcia"; 5) il parere favorevole comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta comportando una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico. Sulla base delle richiamate considerazioni, il parere favorevole espresso dal Comune è stato ritenuto dalla Soprintendenza "viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 del TU 499/90.

Tale essendo il tenore letterale dell’atto impugnato, vista la genericità ed assiomaticità delle censure formulate avverso il parere comunale, appare evidente che non si riescono a comprendere le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a ritenere la valutazione di compatibilità dell’intervento operata dal Comune inficiata dai vizi di legittimità rilevati.

Dall’atto soprintendentizio non è infatti possibile evincere né quali valori prescritti dal PTP sono stati presi in considerazione quali parametri per valutare la conformità dell’opera da sanare, né le caratteristiche di questa che sono ritenute in contrasto con le prescrizioni del PTP richiamato ed incompatibili con le esigenze di tutela paesistica che il Comune avrebbe omesso di considerare prima di esprimere la valutazione di compatibilità dell’intervento abusivo; sicché il provvedimento di annullamento del nulla osta comunale risulta apodittico ed immotivato, non risultando possibile ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l’autorità tutoria ad annullare il parere favorevole alla sanatoria dell’opera abusiva.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori atti di competenza dell’Amministrazione, atteso che, in esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione è tenuta unicamente aalla riedizione dell’atto impugnato, emendandolo tuttavia dal vizio sopraindicato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.