Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 2551 Liste elettorali Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avvocato dello Stato Maurizio Borgo;
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 680 del 22 aprile 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, nella resistenza dell’intimata lista Lega Todaro, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. G. F., anche quale delegato della lista Lega Nord – Liga Veneta e di legale rappresentante del partito Lega Nord, avverso il provvedimento di cui al verbale n. 18 del 16 aprile 2011 della XII Sottocommissione elettorale circondariale del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia, di ammissione per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di Chioggia, distinta dal contrassegno Lega Todaro.

Secondo il tribunale, infatti, non solo il provvedimento di ammissione (o di mancata ricusazione) di una lista alla competizione elettorale non sarebbe immediatamente impugnabile, nulla sulla questione potendo desumersi dal contenuto dell’art. 129, comma 1 e 2, c.p.a., per quanto il contrassegno della Lista Lega Todaro non appariva idoneo a confondere o comunque ad indurre l’elettore medio rispetto al contrassegno della Lega Nord – Liga Veneta.

2. Il predetto signor G. F., nella indicata qualità, ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando innanzitutto la violazione e falsa applicazione dell’art. 129 c.p.a., insistendo pertanto sulla tesi dell’ammissibilità del ricorso e riproponendo tutti i motivi di censura sollevati in primo grado in ordine alla illegittima ammissione alla competizione elettorale della Lista Lega Todaro, il cui contrassegno era facilmente confondibile con quello della Lega Nord – Liga Veneta.

3. Hanno resistito al gravame la XII Sottocommissione Elettorale Circondariale del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia; l’.T.G. – Prefettura di Venezia; il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Giustizia.

Si è costituita in giudizio anche il sig. Sandro Boscolo Todaro, in proprio e quale delegato della lista Lega Todaro, deducendo l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infodatezza dell’avverso gravame, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

5. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, nel caso di specie, il ricorso di primo grado era ammissibile.

Se è vero, infatti, che l’articolo 129 c.p.a. ammette espressamente la impugnazione soltanto dei provvedimenti di esclusione (ricusazione) delle liste o di candidati dalla competizione elettorale, occorre ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 7 luglio 2010 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 83 undecies del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva un’autonoma immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente lesivi: l’immediata impugnabilità di detti atti si riconnette, secondo il ragionamento della Corte ai principi di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive immediatamente lese, atteso che "…l’interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale", così che "…ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l’esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia nel frattempo prodotto pregiudizio".

Quantunque le ricordate argomentazioni della Corte non possano trovare automatica ed immediata applicazione anche allorchè si tratti dell’impugnazione di provvedimenti di ammissione di liste o di candidati, ipotesi nelle quali una lesione concreta ed attuale non si è ancora definitivamente verificata e può dipendere in concreto dall’esito delle elezioni rispetto alla lista o ai candidati ammessi asseritamente in modo illegittimo, pur tuttavia nel caso di specie deve ammettersi l’impugnazione dell’ammissione della Lista Lega Todaro in ragione delle peculiari prospettate ragioni di illegittimità, fondate sull’astratto pericolo di confusione nell’elettorato determinato dall’uso da parte della predetta Lista Lega Todaro di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista Lega Nord – Liga Veneta e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell’elettorato.

In tali termini il ricorso di primo grado doveva e deve essere considerato ammissibile.

6. Nel merito tuttavia i motivi di censura sollevati avverso l’impugnato provvedimento di ammissione sono destituiti di fondamento, in quanto il contrassegno della lista Lega Todaro non è confondibile con quella utilizzato dalla Lega Nord – Liga Veneta.

Infatti i predetti contrassegni sono tra di loro assolutamente diversi nelle loro peculiari caratteristiche grafiche, sia per quanto riguarda le figure in essi rappresentate, sia per il modo in cui esse sono collocate, sia ancora per le espressioni utilizzate e per il loro aspetto grafico.

Il contrassegno della Lega Lista Todaro è caratterizzato dalla centralità di un leone alato, di colore giallo – ocra, che occupa tutto lo spazio centrale del contrassegno stesso, con la coda reclinante verso il basso e con una scritta posta sotto la zampa del leone del seguente tenore: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS; al di sopra ed al di sotto del leone su campo azzurro vi è la scritta a carattere grande e stampatello e colore bianco LEGA (sopra il leone) e TODARO (sotto il leone).

Il contrassegno della Lista Lega Nord – Liga Veneta è invece caratterizzata dalla presenza di un guerriero (Alberto da Giussano), con la spada sguainata, in chiaro scuro, un pò decentrato rispetto al contrassegno, e di un leone alato di modeste dimensioni, di colore giallo oro, avente sotto la zampa un documento con la parola PAXE; lungo il perimetro della circonferenza, per la parte superiore, per circa 2/3 di essa vi è la dicitura LEGA NORD, in colore scuro, con l’espressione LIGA VENETA, in parte sotto il leone alato, che inizia in concomitanza della L della dicitura LEGA VENETA; nel settore della circonferenza posto sotto i piedi del guerriero, di colore scuro, vi è la scritta BOSSI.

Le delineate differenze di rappresentazione, di colore, di dicitura, di simboli presenti nei predetti contrassegni escludono il rischio della loro confondibilità e la possibilità di indurre in errore gli elettori, come correttamente rilevato anche dai primi giudici; del resto la giurisprudenza, proprio sul delicato tema della confondibilità dei contrassegni di lista e sull’assunto che la normativa che prevede la ricusazione dei contrassegni identici o facilmente confondibili è finalizzata alla tutela della liberta del voto (non solo con riferimento allo specifico momento di concreto esercizio del diritto di voto stesso, ma anche con riguardo alla libera formazione del proprio convincimento da parte dell’elettore), ha sottolineato che dette disposizione devono essere interpretate alla luce del più alto livello di maturità e di conoscenze acquisite dall’elettorato rispetto al substrato socio – politico apprezzato dal legislatore all’atto dell’emanazione della disciplina, dovendo perciò farsi riferimento alla normale diligenza dell’odierno elettore medio, notoriamente fornito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento superiori a quelli di un tempo (C.d.S., sez. V, 26 marzo 1999, n. 344).

7. In conclusione l’appello deve essere accolto in rito ed il ricorso deve essere dichiarato ammissibile; nel merito poi deve essere respinto, sussistendo tuttavia giusti motivi, per la peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. G. F., nella qualità in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, n. 680 del 22 aprile 2011, lo accoglie in rito e dichiara ammissibile il ricorso di primo grado; respinge nel merito il ricorso stesso.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-04-2011) 16-05-2011, n. 19108 Misure cautelari

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ei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 25-26 ottobre 2010, confermava l’ordinanza del G.I.P. di Napoli, in data 8/10/2010, con la quale veniva disposta nei confronti di A. L. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico.

Proponevano autonomi ricorsi per cassazione il difensore degli indagati. Nell’interesse di A.L. veniva dedotta la violazione di legge con riferimento agli artt. 273 e 274 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 416 bis c.p.. In particolare rilevava come non fosse chiaro se le intercettazioni fossero il riscontro a eventuali dichiarazioni accusatorie o se il riscontro fossero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mancando ogni valutazione sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di F.M. e C.D..

Il difensore di A.V. deduceva i seguenti motivi:

a) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al tempo del commesso reato, mancando la prova degli accordi apicali con i reggenti del clan Zagaria, non essendo stata effettuata alcuna indagine sulle forniture di calcestruzzo, mancando ogni analisi dei fatti individuanti la condotta penalmente rilevante.

Evidenziava come i pentiti F. e G. erano a conoscenza di fatti antecedenti l’epoca di contestazione dei reati (2007), rilevando la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie;

b) violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, non avendo valutato il Tribunale il tempo dal trascorso reato risalente agli anni 2006-2007.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

In materia di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass. pen., Sez. 2A, 17/12/2004, n. 3240).

Nella specie, i giudici del riesame di Napoli hanno ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, con riferimento al reato di associazione a delinquere di stampo camorristico, anche se poi l’imputazione è stata modificata quale concorso esterno in associazione di stampo mafioso, desunti, in particolare, nei confronti di A.L. da diverse intercettazioni da cui si evince come lo stesso abbia fornito un apporto considerevole nel favorire la latitanza di un personaggio importante della mafia indicato con l’espressione "escavatore" che, in base a quanto emerso dalle conversazioni, doveva essere "spostato" e "per più di una notte".

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come dalle conversazioni intercettate emergesse uno stretto rapporto con F.S., raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per associazione di stampo camorristico. In altra conversazione ambientale all’interno di un’autovettura, l’interlocutore ( S.N.) parlando con tale P. spiega che non conviene lavorare con gli A. perchè non pagano, essendo i prestanome della camorra e, in altra intercettazione, dichiara che sono una sola cosa con i Z..

Anche il collaboratore F.M. dichiara che A. L. sostituiva il fratello Vincenzo in caso di assenza, era spesso presente alle riunioni con i componenti del clan Zagaria, riferendo lo stesso collaborante che la percentuale delle somme spettanti per le attività illecite del clan era del 50%, in base agli accordi con lo Z..

Anche G.A., del gruppo Belforte, riconoscere un analogo ruolo all’indagato.

Il Tribunale, ha ritenuto accertato giudizialmente la partecipazione di A.V. al clan Zagaria fino al 14.12.2006 in base alla sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in pari data, ritenendo, con motivazione logica, incensurabile in questa sede, la perdurante partecipazione dell’ A. alla associazione criminosa anche in epoca successiva con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia F.M., che ancorchè abbia affermato di avere avuto rapporti diretti con A.V. fino al 2005, epoca del suo arresto, ha specificato di avere appreso dai compagni di detenzione presso al casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, B.S., T.G., N.S. e F.M. che i rapporti erano durati anche nel 2006 e 2007.

Inoltre, ha evidenziato che l’azienda da dei fratelli A. era solo formalmente di loro proprietà, ma in realtà apparteneva a Z.M., avendolo verificato di persona più volte, essendo a conoscenza che entrambi i fratelli A. erano i collettori delle tangenti sugli appalti per conto del clan Zagaria (pag. 5 ordinanza).

Anche il teste G.A. ha confermato nell’anno 2010, che i fratelli A. erano i referenti del clan Zagaria e dei casalesi in generale, riconoscendo in foto entrambi i fratelli con i quali ha dichiarato di avere avuto rapporti fino al 2000, ma ha aggiunto di avere saputo che i rapporti con il gruppo Zagaria era proseguito anche in epoca successiva. Dal complesso probatorio il Tribunale ne ha coerentemente e logicamente desunto che il clan Zaccaria avesse interessi di natura patrimoniale nell’impresa dei fratelli A., di cui sponsorizzava le gare di appalto, come risulta da sentenza di patteggiamento passata in giudicato, individuando in capo ai medesimi fratelli anche il ruolo di collettori delle tangenti versate dagli imprenditori alla criminalità organizzata. Anche i collaboratori di giustizia C.D. ha rivelato che A.V. aveva il ruolo di riscuotere il 50% della quota di tangenti per conto del clan Zagaria.

Il tribunale ha ritenuto riscontrate reciprocamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, anche quando sono "de relato", indicano la fonte della loro conoscenza è solo, comunque, coerenti con gli altri elementi acquisiti.

Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "la modifica apportata all’art. 292 c.p.p., comma 2 con la L. 8 agosto 1995, n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano in concreto la misura disposta" (Cass. Sez. 1 sent.

990 del 04.03.1996 dep. 04.04.1996 rv 205048). Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "la norma di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2 ter, in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, nè tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari". (Cass. Sez. 6 sent. n. 13919 del 28.2.2005 dep. 14.4.2005 rv 232033).

Il Tribunale ha evidenziato, sulla base dei riscontri inizianti, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fossero sovrapponibiii in ordine alla sussistenza del reato di associazione mafiosa di stampo camorristico, rilevando la coerenza delle dichiarazioni stesse con ulteriori elementi probatori acquisiti (intercettazioni), con un riscontro reciproco anche quando le dichiarazioni sono de relato, indicando comunque i dichiaranti la fonte della loro conoscenza, desumendone la partecipazione dell’indagato al clan Zagaria.

Generico è, inoltre, il motivo relativo alla asserita mancanza delle esigenze cautelari in quanto la contestata partecipazione ad un’associazione mafiosa rende operante la presunzione di pericoiosità degli indagati di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, presunzione non superata dalla difesa dell’indagato, ancorchè gli episodi contestati siano risalenti nel tempo, evidenziando anche il Tribunale come, in particolare, A.V. abbia proseguito l’attività delittuosa, nonostante una precedente condanna ed evidenziandosi, nel corpo motivazionale, la pericolosità e l’allarme sociale, soprattutto per gli imprenditori della zona, derivante dall’attività delittuosa a favore della criminalità organizzata.

Conclusivamente tutti i ricorsi vanno rigettati Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 31-05-2011, n. 21782 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 22.3.2010, in parziale riforma della sentenza 18.10.2007 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione distaccata di Milazzo:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di N. A. e C.M. in ordine al reato di cui:

– al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, opere edilizie in variazione essenziale rispetto al provvedimento concessorio ed al nullaosta paesistico per esse rilasciati – acc. in (OMISSIS));

b) dichiarava estinti – per intervenuto rilascio di concessione in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 – i reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c);

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;

c) determinava la pena per il reato residuo – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche – in giorni venti di arresto ed Euro 22.000,00 di ammenda, confermando la concessione dei doppi benefici di legge.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali – sotto il profilo del vizio della motivazione – hanno eccepito:

– la insussistenza della contravvenzione residua, in quanto sarebbero stati già emessi dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, in relazione a precedenti richieste di autorizzazione di "varianti" al progetto originario (per le quali era poi intervenuta rinunzia anteriormente alla delibazione comunale), pareri favorevoli riferiti proprio alla realizzazione delle opere difformi in concreto accertate (nel ricorso gli unici riferimenti specifici riguardano, però, l’originario parere del 2.4.2005 ed un successivo parere del 17.3.2006, anteriore a quello postumo del 26.9.2006).

Nessun aumento di volumetria, inoltre, poteva considerarsi realizzato, poichè il contestato incremento dell’altezza del fabbricato aveva portato alla realizzazione di meri "volumi tecnici", mentre la creazione di un terrazzino aveva comportato un decremento della cubatura complessiva rispetto a quella originariamente autorizzata.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze anzidette sono infondate.

1. Appare opportuno premettere, per completezza espositiva, che la Corte di merito erroneamente ha dichiarato l’estinzione – per intervenuto rilascio del provvedimento sanante già previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 13 ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 – delle contestate contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, infatti, l’efficacia estintiva del permesso di costruire rilasciato in seguito ad accertamento di conformità, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36, è limitata unicamente ai "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ( D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 45) e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi, quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato e sulle costruzioni in zone sismiche (vedi Cass., Sez. 3, 13.4.2005, Cupelli).

Sul punto, però, il Collegio non può adottare alcuna statuizione, non essendovi stata impugnativa del P.M..

2. Quanto alle doglianze svolte nel ricorso degli imputati, va ribadito l’orientamento costante di questa Corte Suprema (vedi, tra le molteplici pronunzie in tal senso, Cass., Sez. 3: 16.11.2001, n. 40862, Farà; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta) secondo il quale il reato di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, (già L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies e D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici (vedi pure, in proposito, Corte Cost. sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988).

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita – in assenza dell’autorizzazione già prevista dalla L. n. 1497 del 1939, art. 7, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla L. n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 – ogni modificazione dell’assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 143, comma 5, lett. b, nonchè ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti:

nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; nell’esercizio dell’attività agro – sirvo – pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).

Il legislatore, imponendo la necessità dell’autorizzazione, ha inteso assicurare una immediate informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell’impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l’ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l’interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.

La Corte Costituzionale, in proposito, ha precisato (sentenza n. 247 del 1997) che anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l’accertamento in concreto dell’offensività specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 cod. pen. (sentenza n. 360 del 1995). Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, l’offensività del fatto illecito, in materia di tutela penale dell’ambiente, è stata difesamente analizzata – nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi – da Cass., Sez. 3: 7.3.2000, n. 2733, Gajo e 10.12.2001, Zucchini, alle cui specificazioni si rinvia.

La fattispecie in esame – come esattamente evidenziato dalla Corte di merito – è caratterizzata ad evidenza dall’esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l’ambiente (aperture su muri perimetrali; realizzazione di un terrazzo di circa 16 mq.; incremento delle altezze): sussiste, pertanto, un’effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonchè una violazione dell’interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.

3. Nella vicenda in oggetto non risulta che i lavori autorizzati dalla competente Soprintendenza – con i provvedimenti correlati alle domande di concessione in variante delle quali si è fatto cenno in ricorso – siano corrispondenti alle modificazioni in concreto definitivamente apportate al progetto assentito in origine.

4. Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 10, lett. c), ha perentoriamente stabilito che l’autorizzazione paesaggistica "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi".

Contrastando con tale principio – però – la L. n. 308 del 2004, art. unico, comma 36 ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all’esito della quale – pur restando ferma l’applicazione delle misure amministrative ripristinatorie pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 – non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1.

Si tratta, in particolare:

– dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

– dell’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

– dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3.

Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento "secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quater", introdotto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch’esso perentorio, di 90 giorni.

Nella fattispecie in esame, però, i ricorrenti non si sono giovati della procedura appena descritta e non avrebbero potuto giovarsene avendo realizzato interventi che hanno comportato "creazione di superfici utili o volumi" (irrilevante è che si tratti o meno di "volumi tecnici"), sicchè correttamente la Corte territoriale ha affermato l’assoluta irrilevanza – ai fini della pretesa estinzione del reato paesaggistico – del parere favorevole emesso dalla Soprintendenza il 26.9.2006 (cioè dopo l’accertamento della intervenuta realizzazione degli interventi).

5. Al rigetto dei ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 964 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M.B. si ritiene leso dalla determinazione 8.6.2010, n. 7986 con cui il comune di Levanto ha negato l’assenso alla domanda di permesso di costruire, per cui ha notificato l’atto 30.7.2010, depositato il 30.8.2010, con cui lamenta:

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43 del PUC di Levanto, con riferimento alla violazione dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n.99, dell’art. 3 del d.l 3.2.1970, n. 7, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 comma 3 e 5 e 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31.2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione, sviamento.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 comma 3 e 5 e 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31.2. e 43 6.1. del PUC di Levanto, eccesso di potere per difetto dei presupposti, dell’istruttoria e della motivazione, per irrazionalità e contraddittorietà intrinseca manifesta. Sviamento.

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n. 99, dell’art,. 7 del d.l 3.2.1970, n. 7 con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 3 e 5, 36 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, degli artt. 31 punto 2 e 43.6.1 del PUC di Levanto, dell’art. 1 del d.lvo 24.3.2004, n. 99, dell’art,. 7 del d.l 3.2.1970, n. 7 con riferimento all’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione. Sviamento.

Con ordinanza 24.9.2010, n. 402 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dall’interessato.

Il comune di Levanto si è costituito in giudizio con atto depositato il 21.10.2010, con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Con ulteriore atto debitamente notificato il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione all’ordinanza cautelare, e il comune di Levanto si è opposto all’istanza.

Con ordinanza 14.1.2011, n. 36 il tribunale ha respinto la domanda per l’ottemperanza del provvedimento cautelare.

Le parti hanno depositato documenti e memorie.

L’impugnazione ha per oggetto il diniego opposto dal comune di Levanto relativamente alla domanda presentata dall’interessato per la ristrutturazione con ampliamento dei fabbricati ubicati sul fondo di proprietà in località sant’Anna.

L’atto si incentra sulla non conformità del progetto allo strumento e alle norme vigenti, in quanto l’area colturale che l’interessato dichiara di voler adibire alla coltivazione sarebbe insufficiente a giustificare la presenza di più di un coltivatore.

A confutazione della tesi che regge il provvedimento gravato sono state prodotte due relazioni dell’agronomo dottor Giovanni Lagomarsini, che ha descritto l’azienda agricola di proprietà del ricorrente, e ha valutato che la coltivazione del fondo secondo quanto è possibile nel terreno di pertinenza abbisogna di almeno due uomini stabilmente addetti: ciò integrerebbe la condizione prevista dal puc per consentire la realizzazione del fabbricato in progetto.

Il tribunale rileva che non di meno il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza ha da tempo individuato una formula decisoria secondo cui un provvedimento deve essere contestato in tutti i presupposti che hanno indotto alla sua adozione, in difetto di che si verifica l’inoppugnabilità del provvedimento stesso, che potrebbe sempre reggersi sulla giustificazione non contestata (da ultimi, tar Toscana, 13.10.2010, n., 6457 e tar Campania, Napoli, 2.7.2010, n. 15564).

Nella specie l’amministrazione ha adottato un provvedimento con cui si quantifica la superficie agraria che l’interessato potrà coltivare, e si osserva che quasi la metà del fondo di pertinenza è coperto dal bosco. Tale situazione limita comprensibilmente la necessità di ore lavoro, posto che non è sufficiente ad opinare in senso contrario la mera previsione circa il futuro sfruttamento agricolo del sedime boscato che si ritrae incidentalmente dalla prima relazione del dottor Lagomarsini.

Va rilevato infatti che il bosco, in Italia e in Liguria, gode di una protezione normativa che non ne rende automatico lo sfruttamento agricolo, solo perché ciò discende dalla volontà del titolare del diritto dominicale; ma anche se ciò non fosse vero manca in atti una manifestazione di volontà dell’interessato, che sia giuridicamente coercibile da parte della pubblica amministrazione, volta al futuro utilizzo agricolo dei terreni ora coperti dagli alberi.

Ne consegue che la parte della motivazione del provvedimento che riguarda l’estensione del fondo di pertinenza del ricorrente, e per conseguenza il numero di ore di lavoro annue necessarie ai sensi del PUC – e delle norme sull’assicurazione dei lavoratori agricoli- per la sua coltivazione non risulta essere stata contestata in alcuna parte del ricorso; ne deriva che anche nel caso in cui tutti i motivi proposti fossero fondati, l’atto manterrebbe la connotazione di inoppugnato per quella parte che non è stata contestata nel senso indicato.

Deriva da ciò che le censure proposte non possono essere esaminate partitamente, in quanto l’orientamento giurisprudenziale ricordato che viene condiviso dal collegio esclude la possibilità di disporre l’annullamento di un provvedimento amministrativo che si regge anche su un solo profilo non censurato.

A differente conclusione non può indurre neppure la lettura della norma introdotta dall’art. 73 comma 3 del c.p.a., che ha peraltro accolto precedenti determinazioni giurisprudenziali in argomento. Si osserva infatti che la questione della natura del terreno di proprietà dell’interessato è sempre stata posta nel corso del procedimento, e la parte privata ha omesso di affrontarla in questa lite.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, mentre le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la diversa opinione maturata nel collegio che conobbe della domanda cautelare.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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