Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-03-2012, n. 4074 Tempo dell’adempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La snc Officine Meccaniche G. Michieletto & Figli propose appello contro la sentenza 21 giugno – 30 luglio 2004 con la quale il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda avanzata dall’impresa Gerhard Scholz Internationale Transporte, con sede in (OMISSIS), diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di circa due mesi con il quale era stato consegnato un semirimorchio a tre assi, il cui allestimento era stato commissionato alla società italiana, con termine di consegna stabilito ai primi di novembre 1995.

Nella resistenza della impresa tedesca – che propose impugnazione incidentale – la Corte territoriale, pronunziando sentenza n. 1618/2009, accolse l’appello principale e respinse quello incidentale ritenendo che, qualificato il contratto come appalto, l’accettazione incondizionata del semirimorchio contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal titolare dell’impresa, S.G., con il dichiarato scopo di svincolare il bonifico bancario emesso per il pagamento del corrispettivo in favore della società italiana – rimasto in sospeso per le contestazioni sul ritardo medesimo – non avrebbe potuto essere interpretata se non come espressione anche della volontà di rinunziare a qualunque pretesa risarcitoria dell’eventuale danno che sarebbe potuto scaturire dal ritardo medesimo, tenuto conto della contestuale consegna del mezzo e del contesto in cui essa era stata resa.

La stessa Corte di Appello, pur ritenendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione, ritenne comunque di qualificare il contratto intercorso tra le parti come appalto – traendone ulteriore conferma dell’effetto preclusivo di ogni pretesa risarcitoria in merito ai danni da ritardo – e sottolineò la mancata valorizzazione, nella sentenza di primo grado, dell’incidenza, sulla decorrenza del termine di consegna, della modifica chiesta in corso di allestimento dalla impresa tedesca alla società italiana.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la impresa tedesca, affidandolo a 7 motivi; la società Michieletto in liquidazione ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale; l’impresa dello S. ha a sua volta risposto con controricorso.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1181 e 1218 cod. civ., ritenendo non corretta l’interpretazione fornita dalla Corte di appello in materia di accettazione di una prestazione tardiva, escludente il diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al (temporalmente) inesatto adempimento; contesta altresì l’impresa tedesca che la snc Officine Meccaniche Michieletto abbia fornito la prova della non imputabilità a sè dell’inadempimento, atteso che non vi sarebbe stata la dimostrazione della richiesta da parte di essa ricorrente della modifica di un particolare dell’allestimento – diverso da quello "base" tra quelli offerti dalla stessa – discendente dalla modifica operata, sulle proprie motrici, da essa ordinante, all’altezza della "ralla" (sistema di aggancio tra motrice e semirimorchio, posto sulla prima, deputato a congiungere i due mezzi ed a sorreggere in parte il peso del semirimorchio, costituito da una piastra con un foro in cui va inserito il perno di articolazione del secondo); deduce infine la ricorrente che la conservazione del diritto al risarcimento per il mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni nascenti dal contratto, sarebbe altresì espressamente prevista dalla convenzione di Vienna del 1980 in materia di compravendita internazionale di beni mobili, ratificata sia dall’Italia sia dalla Repubblica Federale di Germania.

2 – Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione – assunta insufficiente o contraddittoria – in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’interpretare la dichiarazione rilasciata dallo S. l’11 gennaio 1996 allorchè consenti lo "sblocco" del bonifico a favore della fornitrice del semirimorchio; si contesta in particolare la mancata valorizzazione del "contesto", nell’ambito del quale sarebbe stata resa la dichiarazione in questione.

3 – Con il terzo motivo si assume violato o non correttamente applicato l’art. 1665 cod. civ. in materia di appalto – pur non ritenendo che il contratto intercorso tra le parti potesse essere così qualificato – là dove la Corte del merito ritenne che l’accettazione dell’opus comportasse la rinuncia a far valere i danni da ritardo.

4 – Con il quarto motivo viene denunziata – sotto il duplice profilo della violazione delle norme di legge in materia di vendita e di appalto e del vizio di motivazione – la qualificazione del negozio intercorso tra le parti in termini di appalto.

5 – Con il quinto motivo (erroneamente indicato nuovamente come quarto) si fa valere un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello allorchè avrebbe ritenuto: a – che la modifica della struttura del semirimorchio fosse stata necessitata dalla modifica alle sospensioni alla motrice – e quindi, come visto, alla "ralla" – apportata dallo S. rispetto a precedente ordine di analogo semirimorchio, fornito nel 1994 dalla stessa snc Officine Meccaniche Michieletto, a cui quello oggetto del contratto del 1995 doveva necessariamente far riferimento; b – che in questo secondo ordine fosse stata specificata l’altezza della "ralla", poi modificata.

6 – Con il sesto motivo (indicato come quinto) viene denunziato il vizio di violazione o falsa applicazione delle norme in materia dell’esecuzione in buona fede del contratto, nonchè un vizio di motivazione, deducendosi l’erroneità della sentenza allorchè ritenne che entrambe le parti non avrebbero tenuto adeguata condotta collaborativa al fine di consentire un esatto adempimento degli impegni negoziali, sostenendosi al contrario che solo la sue Officine Meccaniche Michieletto avrebbe violato tali prescrizioni, non avvisando la cliente tedesca che le modifiche apportate ad un elemento strutturale della motrice avrebbero avuto conseguenze sulla elaborazione del semirimorchio, con conseguente slittamento dei termini di consegna, così ingenerando nello S. una legittima aspettativa di veder rispettato il termine originariamente pattuito.

7 – Con il settimo motivo (indicato come sesto) vien fatto valere il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione rinvenibile nella gravata decisione, là dove la Corte veneziana non avrebbe esplicitato le ragioni del proprio convincimento in merito alla diretta incidenza della richiesta modifica della "ralla" – comunque contestata, come in precedenza esposto, – sui termini di consegna del semirimorchio.

8 – Con motivo di ricorso incidentale la snc Officine Meccaniche Michieletto fa valere l’erronea applicazione delle norme sulla soccombenza in materia di ripartizione delle spese di lite, sottolineando che la disposta compensazione delle medesime non avrebbe reso giustizia della compera soccombenza di controparte.

9 – I primi due motivi sono fondati, restando i restanti assorbiti, come pure il motivo di ricorso incidentale.

9/a – Va premesso che la Corte territoriale fondò la propria decisione sulla valutazione, in termini di rinunzia a qualsiasi pretesa risarcitoria, da attribuire alla disposizione di svincolo dell’ordine di bonifico, ritenendo assorbite le altre censure, mosse dalla allora appellante società italiana, pur non tralasciando di esaminarle e di ritenere fondate.

9/b – Ritiene la Corte, quanto all’analisi del contenuto della ricordata dichiarazione, che la Corte territoriale – che sul punto fu meramente assertiva ("l’accettazione incondizionata del manufatto, in quanto preclusiva di anioni sottese da profili di responsabilità della controparte all’epoca, già manifestatisi…" così a fol. 11 della gravata decisione) – non ha considerato che, attribuendo alla dichiarazione in esame anche il significato di accettazione senza riserve della merce venduta o assemblata – non mutando il risultato interpretativo sia che si vertesse in ipotesi di appalto sia che si fosse discusso di un contratto di vendita – si sarebbe, al più, potuto dirsi accertata la rinunzia dell’acquirente/committente a far valere, in futuro, i vizi dell’opera ma non certo si sarebbe potuta dire compresa – in mancanza di espressa manifestazione di volontà in tal senso – la rinunzia al risarcimento del danno da ritardo, non discendendo automaticamente dall’accettazione della prestazione, resa in ritardo, la rinunzia alle conseguenze dannose del mancato rispetto del termine pattuito.

9/c – Sul punto va precisato che l’accoglimento della censura nei termini che precedono non si pone in contrasto – come invece sostenuto dalla società contro ricorrente – con il principio secondo il quale spetterebbe solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova: ciò in quanto il principio enunciato presuppone che sia ricostruibile l’iter logico percorso per sostenere la concludenza e sufficienza del materiale probatorio posto a base della decisione, modus procedendi non seguito nella fattispecie, di tal che la parte ricorrente ha basato la propria critica sulla specifica valutazione – mancata nella decisione – di quelle emergenze istruttorie che avrebbero costituito il "contesto" della dichiarazione in esame, orientandone l’interpretazione.

10 – La sentenza va dunque cassata nei termini sopra esposti e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri nonchè il ricorso incidentale; cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1628 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.B. e L.P. hanno proposto – con atto notificato in data 16.3.2009 al Comune di Adro e alla società R. e C s.n.c. – ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, per chiedere l’annullamento del permesso di costruire in data 28.7.2009, relativo alla realizzazione di una villetta bifamiliare.

Con atto notificato l’ 8 e 9 aprile.2009 la società R. e C s.n.c. ha richiesto, ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, che il predetto ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale.

Con atto notificato il 22.502009 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 28.5.2009, B.B. e L.P. hanno provveduto a costituirsi in giudizio ex art. 10 del cit. D.P.R. n. 1199 presso il TAR Brescia, ove il ricorso è stato rubricato al n. 541/09.

I ricorrenti – premessa ampia espositiva in fatto – articolava le seguenti doglianze:

1) "Violazione di legge degli articoli 9 DM 1444/1968 e dell’articolo 19.1 delle NTA comunali; erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’articolo 3.4.15 delle Disposizioni sanitarie Generali – Regione Lombardia".

La nuova costruzione è localizzata in aderenza al condominio preesistente, violando i limiti in materia di distanze fra fabbricati posi dalla legge nazionale e dalla normativa comunale.

2) "Violazione di legge, articoli 12.1 e 19.1 NTA comunali; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, contraddittorietà nelle scelte operate dalla amministrazione comunale".

Si contesta la sussistenza di volumetria disponibile sul lotto che sarebbe ormai saturo.

3) "Violazione articolo 11 e 12 del DPR n. 380 del 6.6./2001".

Sulla premessa che sia il mappale 35 sub 1 (magazzino al piano interrato con sovrastante lastrico solare) che il mappale 35 sub 18 (accatastato come lastrico solare) costituiscano parti di un condominio, si sostiene che sarebbe stato necessario l’assenso di tutti i condomini.

4) "Violazione di legge art. 7 della legge 241/1990".

L’emanazione del provvedimento impugnato non è stata fatta precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento, nonostante fosse palese che ai titolari delle unità abitative di cui ai mappali 35 fg 6 (dal sub 1 al sub 18) – facilmente individuabili dalla PA – potessero derivare pregiudizi.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Adro.

Si è costituita la controinteressata R. e C., chiedendo il rigetto del gravame.

Con atto depositato il 8.6.2009 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare all’istanza cautelare a seguito del sopravvenire di fatti che facevano venir meno la necessità della sospensiva.

In vista della pubblica udienza del 12.10.2011 i ricorrenti hanno depositato (il 22.7.2011) memoria con cui si insiste per l’accoglimento del gravame, evidenziando che:

– con atto in data 17.3.2009 l’Amministrazione comunale aveva emesso comunicazione di avvio del procedimento di "revoca del permesso di costruire C 2007- 0022 pratica edilizia D 2007/00125 relativo alla edificazione di una villetta bifamiliare in Via Provinciale";

– successivamente il Comune non portava a termine detta procedura, in quanto la R. e C s.n.c. presentava istanza di variante al detto permesso per eliminare la violazione delle distanze;

– dopo aver il Comune emesso, il 4.6.2009, comunicazione di motivi ostativi al rilascio del permesso in variante per superamento della volumetria, il 10.7.2009 veniva rilasciata la variante di cui al permesso C2009/0016, che i ricorrenti hanno impugnato con il ric. n. 1019/09.

Con memoria depositata il 25.7.2011 la controinteressata R. e C s.n.c. chiede che venga dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse o la cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento impugnato con il ric. n. 541/09 è stato sostituito dal nuovo permesso impugnato con il ric. 1019/09.

Con memoria di replica depositata il 16.9.2011, la R. contesta la richiesta di annullamento formulata dai ricorrenti con la memoria del 22.7.2011 ed insiste per la dichiarazione di improcedibilità del gravame.

I ricorrenti hanno depositato nota spese per totali Euro 13.396,68.

Alla pubblica udienza del 12.10.2011 – alla quale era pure chiamato il connesso ric. n. 1019/09 R.G. – il gravame è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio è chiamato a verificare, in via preliminare, la permanenza dell’interesse alla decisione della causa.

Al riguado vanno svolte le seguenti osservazioni.

Il rapporto che lega una concessione alla successiva variante si atteggia in maniera differenziata a seconda del concreto contenuto precettivo dell’assenso rilasciato in epoca posteriore, di guisa che non sempre all’annullamento di quello originario consegue di necessità l’insanabile invalidità derivata del secondo (cfr. Cons. St., Sez. V, 11 marzo 2005 n. 1023).

Va ricordato che il sopravvenire di un nuovo provvedimento sostitutivo di un precedente ed idoneo a provocarne la caducazione, fa venir meno in chi abbia impugnato il primo provvedimento l’interesse a coltivare la suddetta impugnazione, poiché la situazione pregiudizievole lamentata si verificherebbe ugualmente, nonostante l’annullamento (eventuale) del provvedimento già impugnato, in forza di quello sopravvenuto.

Per converso, tale effetto non si verifica allorché siano emanati provvedimenti dipendenti da quello impugnato e che ne presuppongono l’esistenza, perché in tal caso questi ultimi cessano di aver effetti con l’annullamento del primo.

In tema di concessioni edilizie l’esposto principio comporta l’improcedibilità delle impugnazioni delle concessioni edilizie allorché la concessione impugnata sia stata sostituita con altra che ne autorizzi anche se sotto la denominazione di "variante", un progetto nuovo e diverso, sul quale si siano esplicate nuove ed autonome valutazioni dell’Amministrazione, idonee a legittimare l’edificazione indipendentemente dalla prima concessione.

Al contrario, il rilascio di autorizzazioni di variante vere e proprie, tese a modificazioni dell’originario progetto che ne presuppongono tuttavia l’esistenza, non comporta l’improcedibilità del ricorso proposto contro il primo e fondamentale provvedimento autorizzatorio, poiché tali varianti ed i provvedimenti che li autorizzano non hanno autonoma esistenza, perdono di oggetto e vengono a cadere all’atto dell’annullamento del precedente provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 gennaio 1991 n. 44).

Al fine di discriminare fra un progetto autonomo ed una semplice variante di un precedente progetto, la giurisprudenza ha evidenziato come debba aversi riguardo alla natura "delle modificazioni quantitative o qualitative apportate rispetto all’originario progetto, riguardanti, in particolare, la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali interne ed esterne del fabbricato" (cfr. Cons. St., Sez.V, 2 aprile 2001 n.1898) e non certo alla dizione utilizzata.

In particolare, si è affermato che "la diversa dislocazione sul territorio dell’edificio in progetto rispetto alle previsioni originarie, integra gli estremi di una nuova concessione, e non di una mera variante in corso d’opera" (cfr. T.A.R. Liguria 16 marzo 1985 n. 118). L’estendersi dell’edificio in un’area precedentemente non occupata costituisce elemento di innovatività tale da sciogliere qualsiasi vincolo con altri precedenti progetti (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 luglio 2002 n. 1992).

Con riguardo alla fattispecie all’esame, va escluso che siano state introdotte modifiche quantitativamente e qualitativamente circoscritte, tali da non alterare le linee originarie dell’intervento edilizio.

Infatti, dalla relazione tecnica a firma del progettista geom. Paolo Usanza, allegata alla domanda di permesso di costruire in variante (depositata in Comune il 25.6.2009: cfr. fasc. n. 18) emerge che:

– " trattasi della modifica volumetrica e conseguentemente architettonica al progetto inoltrato in data 7.5.2009…"

. si "…prevede il distacco dell’edificio da edificarsi…ad una distanza uguale o maggiore di metri 10 rispetto all’edificio condominiale esistente in lato nord e il rispetto della volumetria massima di mc 578,12."

– "le porzioni di edificio già edificate alla data odierna ad una distanza inferiore a quella minima prevista di mt. 10 (consistenti fondamentalmente in porzioni di murature perimetrali in gasbeton e travi di basamento) verranno demolite e rimosse."

– " la villetta bifamiliare in variante la cui edificazione è prevista nella presente richiesta rispetta il volume disponibile per i lotti di proprietà del committente come meglio specificati nella tavola n. 1…occupa complessivamente una volumetria pari a mc. 558,18 inferiore a quella prevista ed accertata di mc.578,12." (al riguardo va ricordato che il permesso originario prevedeva 533,77 a cui con la dia 132/20080 si sono aggiunti mc. 49,45 per totali mc. 583,22

– "rispetto al permesso di costruire originario… e alla DIA n. 132/2008 la nuova villetta bifamiliare rimane invariata per la porzione rivolta a sud, mentre la porzione a nord si svilupperà su una superficie in pianta diversa rispetto a quanto previsto in origine. Per conseguenza a tale modifica il progetto comporterà una diversa disposizione degli spazi interni, nonché il cambiamento dell’imposta e della pendenza della copertura di entrambe le unità residenziali. Il tetto sarà realizzato con una struttura a due falde a differenza della struttura a padiglione prevista nel progetto originario."

Dall’insieme di tali elementi (le modificazioni riguardano: la dislocazione dell’edificio, la volumetria complessiva, la disposizione degli spazi interni,il cambiamento dell’imposta delle copertura) emerge che si è in presenza di un nuovo progetto e non di una mera variante in corso d’opera, tanto più che viene espressamente prevista la demolizione di quanto già realizzato in violazione delle distanze.

Alla stregua di tali elementi di valutazione, va concluso nel senso della improcedibilità del gravame, non sussistendo più alcun interesse, in capo ai ricorrenti alla decisione del presente gravame, il loro interesse essendosi trasferito sull’ulteriore ric. n. 1019/09.

Va soggiunto che – in tale contesto – non si è determinata la cessazione della materia del contendere, la quale – come è noto – presuppone il pieno soddisfacimento della posizione giuridica fatta valere con il ricorso.

Infine, alla stregua dell’orientamento della Sezione (cfr. le sentenze n. 330/11, 373/11 e 768/11) va rilevato che non costituisce impedimento alla declaratoria d’improcedibilità l’astratta eventualità della proposizione di domanda risarcitoria da parte dei ricorrenti(che nulla hanno rilevato al riguardo), in quanto – dopo che l’art. 30, secondo comma, del c.p.a. ha introdotto nel processo amministrativo l’azione autonoma di condanna per ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa – non può più affermarsi che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda annullatoria non possa dichiarare l’improcedibilità del gravame. Infatti, se è pur vero che il c. 3 dell’art. 34 c.p.a. prevede che "quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto sussiste l’interesse ai fini risarcitori", va osservato che laddove, come nella fattispecie, tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda, la quale è proponibile entro il termine di cui all’art. 30, c. 5 del c.p.a., non si può più affermare che competa al Giudice rilevare ex officio l’ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata (cfr. ulteriormente sul punto TAR Brescia, 24.2.2011 n. 330).

Ai fini della liquidazione delle richieste spese del giudizio (c.d. valutazione della soccombenza virtuale), va rilevato che il primo motivo di gravame risultava fondato, come sostanzialmente riconosciuto dalla stessa controinteressata che, per eliminare la violazione delle distanze, ha provveduto a redigere un nuovo progetto, prevedente una diversa area di sedime dei fabbricati, che risulta rispettosa delle stesse.

Il Comune di Adro e la controinteressata R. e C s.n.c. vanno quindi condannati al pagamento, in parti eguali fra loro, delle spese del presente giudizio.

Le stesse sono liquidate (così ridotto l’importo esposto nella prodotta parcella) in complessivi Euro 6.000, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Condanna il Comune di Adro e la controinteressata R. e C s.n.c. al pagamento- in parti eguali – delle spese di giudizio dei ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.000, oltre ad accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 11-11-2011, n. 41114

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 21.10.2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di F.F. dal Gup del tribunale di Paola, in data 5.10.2010, successivamente alla condanna, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione in relazione al delitto di omicidio.

Il tribunale premetteva che nella specie la misura cautelare era stata applicata ai sensi dell’art. 273 e art. 275 cod. proc. pen., comma 1 bis essendo stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), alla luce della entità della pena inflitta, della personalità dell’imputato e delle concrete modalità del fatto. Si versava, quindi, in ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dall’art. 307 cod. proc. pen. nella quale si richiede la sussistenza del pericolo di fuga,(citando sul punto gli arresti della giurisprudenza di legittimità).

Esclusa, quindi, la dedotta perdita di efficacia della misura cautelare a causa della omessa trasmissione di atti (peraltro non specificati dalla difesa), il tribunale, quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, evidenziava la sussistenza della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, e rilevava che il F. è stato ritenuto responsabile dell’omicìdio volontario in danno di una donna, con le aggravanti dei motivi futili e dell’aver agito con crudeltà. Pertanto, riteneva sussistente l’elevato rischio che lo stesso fosse spinto a sottrarsi alla pena, nonchè, le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. c), alla luce delle suddette circostanze che avevano caratterizzato la condotta dell’Imputato e, conseguentemente, della personalità e della elevata capacità delinquenziale dello stesso.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il F., denunciando con un unico motivo il vizio di motivazione ritenuta palesemente contraddittoria.

In primo luogo evidenzia come da un lato si afferma che la misura cautelare è giustificata dalla sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta, dall’altra si rileva il pericolo di sottrazione alla esecuzione della condanna e, quindi, il pericolo di fuga sul quale, peraltro, la motivazione è assolutamente carente tenuto conto: che la condanna è stata emessa a giugno 2010 e la misura è stata applicata ad ottobre; che i Carabinieri hanno riferito della condotta regolare del F. che è incensurato, svolge una stabile attività lavorativa e che non ha manifestato alcun comportamento prodromico alla fuga. Tanto, ad avviso del ricorrente, esclude l’attualità della pericolosità a fronte dell’assoluta genericità degli argomenti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, atteso che non è stato indicato alcun elemento nuovo rispetto a quanto in fase di indagini aveva fatto escludere dal Gip prima e dal tribunale del riesame poi (su appello del p.m.) la sussistenza delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso non fondato, deve essere rigettato.

1. Ribadito che, come è stato correttamente ricordato nell’ordinanza impugnata, l’art. 307 e l’ art. 275 cod. proc. pen., comma 1 bis, si fondano su presupposti diversi, deve ricordarsi che a seguito dell’introduzione all’art. 275 cod. proc. pen. del comma 1 bis si impone al giudice, contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, un particolare esame delle esigenze cautelari art. 274 cod. proc. pen., ex lett. b) e c), comprensivo dell’esito del procedimento, della sanzione applicata, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se, a seguito della decisione di condanna, si renda necessaria l’adozione di una misura cautelare personale. Una valutazione discrezionale, quindi, in base a parametri predefiniti della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. b) e c).

E’ stato, altresì, precisato che l’art. 275 cod. proc. pen.,, comma 1 bis che impone al giudice di osservare determinati criteri ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" ad una sentenza di condanna, lungi dal limitare l’applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna, impone solo una particolare regola di giudizio in ordine all’esame delle esigenze cautelari qualora l’imputato sia stato condannato. Pur se la previsione può apparire scontata – essendo ovvio che dopo una condanna il giudice investito di una domanda cautelare debba tener conto degli elementi che a tale pronuncia si accompagnino – appare chiaro che la sua ratio sia quella di ampliare i margini di applicabilità delle misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari e dei criteri di scelta tra esse e, nello stesso tempo, di imporre al giudice, in presenza di una richiesta del pubblico ministero, di non ritardare a un tempo successivo alla pronuncia di condanna la decisione circa l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 14223, 19/01/2005, 231377).

2. Alla luce dei richiamati principi, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura cautelare è immune dai vizi denunciati.

Il tribunale ha fondato la propria valutazione su circostanze di fatto univoche dalle quali ha tratto il proprio convincimento attraverso un percorso logico e coerente, laddove ha sottolineato da un lato l’elevata entità della pena, dall’altro la personalità dell’imputato desumendone i profili certamente rilevanti dalla condotta e dalle complessive modalità del fatto come accertate all’esito del giudizio. Ha, infatti, evidenziato che il F. aveva seguito gli spostamenti della vittima; quindi, accertatosi della presenza della stessa nell’abitazione aveva appiccato il fuoco al portone d’ingresso con una tanica di benzina e, nel momento in cui la donna cercava di allontanarsi per sfuggire alle fiamme, le aveva versato addosso altra benzina, provocando alla vittima ustioni gravi a seguito delle quali successivamente era deceduta. Era stato, peraltro, ritenuto che il F. si fosse determinato al gesto omicida al fine di opporsi alla relazione sentimentale che il padre aveva con la donna rumena.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 33

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e di lavoratore, hanno impugnato il rigetto della domanda di regolarizzazione.

Con ordinanza cautelare n. 1047 del 23 giugno 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura disponeva la sospensione del decreto e riavviava il procedimento.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il difensore ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il procedimento di regolarizzazione si è, medio tempore, concluso con l’accoglimento della domanda.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

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