Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 23-4-1975 M.N., premesso che rispettivamente in data (OMISSIS) ed in data (OMISSIS) erano deceduti i propri genitori, M.M.M. e M. B.L., e che gli stessi avevano lasciato quattro eredi, ovvero l’esponente e gli altri figli C., D. e Mu.Ce., conveniva costoro in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino chiedendo procedersi alla divisione dei beni immobili caduti in eredità, ovvero una casa di civile abitazione in (OMISSIS), dei terreni in agro di (OMISSIS), ed altro terreno in contrada (OMISSIS), rilevando che M.B.L., dopo aver donato alla due suddette figlie rispettivamente due terreni siti in agro di (OMISSIS), con testamento pubblico del 7-2-1967 aveva attribuito tutti i suoi beni mobili ed immobili ai figli maschi N. e D.; l’attore chiedeva altresì la condanna di chi di dovere al rilascio dei beni a favore dei rispettivi assegnatari ed alla restituzione dei frutti con imputazione delle spese alla massa.

Si costituiva in giudizio M.D. non opponendosi alla divisione, contestando invece di dover versare i frutti percetti, in quanto egli aveva la disponibilità dei beni del fratello in virtù di un contratto di locazione in esecuzione del quale aveva versato all’attore annualmente oltre venti quintali di olive, con un ricavato annuo di circa cinque quintali di olio ed altri beni in natura.

M.C. e Mu.Ce. restavano contumaci.

Nel corso del giudizio M.C. vendeva con atto pubblico al fratello N. tutti i diritti da lei vantati sull’asse ereditario materno; con altro atto pubblico Ce.

M. vendeva i propri diritti ereditari sull’asse materno al fratello D..

Interveniva poi in giudizio S.R., moglie di M. N., esponendo di essere in comunione legale con il marito e dunque di essere titolare con lui dei beni venduti al coniuge da M.C..

Il Tribunale adito con sentenza non definitiva del 30-11-1995 dichiarava non comodamente divisibile l’immobile sito in (OMISSIS), e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo istruttorio.

A seguito della morte di M.D. il processo dopo la sua interruzione veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi M.M.M., M.L. e R. P..

Con sentenza definitiva del 3-10-2002 il Tribunale di Larino dichiarava aperte le successioni di M.M.M. e M.B.L., attribuiva a M.N. e R. S. l’immobile sito in (OMISSIS), disponendone il rilascio in favore dei suddetti assegnatari, condannava questi ultimi al pagamento in favore delle eredi di M.D. della somma di Euro 4721,74 ciascuna, attribuiva a M.M.M. il terreno seminativo sito in località (OMISSIS) e condannava la stessa al pagamento in favore della P. della somma di Euro 4630,9, attribuiva a M. L. l’uliveto sito in località (OMISSIS) e condannava quest’ultima al pagamento in favore della P. della somma di Euro 5289,38, attribuiva a M.C. e C. M. i beni immobili ricevuti in donazione da B.L. M. e poneva le spese del giudizio a carico della massa.

Proposto gravame da parte delle suddette eredi di M. D. avverso detta sentenza, resistevano in giudizio N. M. e S.R.; a seguito del decesso di N. M. si costituiva in giudizio il figlio Mu.Lu.

assumendo di essere l’unico erede del defunto, per avere R. S. rinunciato all’eredità del marito.

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 23-1-2006 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza P.R., M. L. e M.M.M. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi seguito successivamente da una memoria cui Mu.Lu. e S.R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 720 c.c. e segg. nonchè vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver confermato l’attribuzione alle controparti dell’immobile urbano sito in (OMISSIS).

Sotto un primo profilo le ricorrenti rilevano che, contrariamente all’assunto del giudice di appello, anche le aventi diritto alla quota di M.D. avevano avanzato analoga domanda di attribuzione del suddetto bene.

Le ricorrenti poi sostengono che non del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto eguali le due quote dei due gruppi di condividenti, considerato che la quota ereditaria di C. M. era stata acquistata non dal solo M.N., bensì anche dalla di lui moglie S.R. estranea all’eredità, cosicchè la quota ereditaria di M.N. era inferiore a quella del fratello D., con la conseguenza che le esponenti avevano diritto all’assegnazione dell’immobile per cui è causa; comunque, anche volendo ritenere uguali le due quote, non sussisteva alcun motivo per attribuire il bene a N. M. e non a M.D.; inoltre del tutto gratuite, oltre che illogiche e contrarie al vero, dovevano essere considerate le affermazioni della Corte territoriale secondo cui solo M.N. o i suoi aventi causa avrebbero garantito l’effettiva operatività della divisione, e che soltanto la famiglia P. esercitava l’attività agricola, cosicchè era opportuno assegnare ai suoi componenti i terreni (atteso a tale ultimo proposito che la P. aveva settantasette anni, che L. M. era casalinga, e che M.M.M. era laureata).

Inoltre le ricorrenti evidenziano che l’immobile in questione avrebbe dovuto essere attribuito alle esponenti per la decisiva ragione che esso costituiva per P.R. la casa coniugale su parte della quale essa aveva un diritto di abitazione che doveva essere salvaguardato.

Le ricorrenti concludono quindi che l’immobile in questione avrebbe dovuto essere attribuito ai sensi dell’art. 720 c.c. alle eredi di M.D., ritenendo la quota la loro spettante maggiore rispetto a quella di cui era titolare M.N., o che quantomeno, considerando le due quote uguali, si sarebbe dovuto disporre il sorteggio.

La censura è fondata.

Il giudice di appello ha premesso correttamente che le quote rispettivamente spettanti agli eredi di M.N. e di M.D. erano pari ciascuna al 50% dell’intero asse ereditario, non potendosi qualificare M.N. titolare di una quota minore rispetto all’altra solo perchè una parte dell’immobile indivisibile non era di sua proprietà esclusiva (considerata la contitolarità "pro quota" nel bene anche da parte della moglie S.R., in regime di comunione legale con il coniuge); ha quindi osservato che era possibile attribuire l’immobile all’uno o all’altro gruppo dei condividenti, purchè costoro ne avessero fatto richiesta, mentre nella specie soltanto N. M. aveva chiesto l’attribuzione del bene indivisibile, nel contempo formulando l’offerta di versare l’eccedenza all’altro coerede nella misura determinata dal giudice.

La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che soltanto M. N. o i suoi aventi causa garantivano l’effettiva operatività della divisione.

Inoltre la sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza, emersa dalle stesse deduzioni degli appellanti, che soltanto la famiglia della P. svolgeva attività agricola e risiedeva nella zona dove era situata la massa ereditaria; era quindi opportuno assegnare i terreni a chi ne aveva dimestichezza, onde non vanificarne la produttività, che avrebbe potuto consentire alla P. di procurarsi un altro alloggio.

Orbene è rilevante osservare che il presupposto fondamentale sulla base del quale la Corte territoriale ha giustificato l’attribuzione dell’immobile ereditario agli eredi di M.N. – ovvero la mancata richiesta di attribuzione dell’immobile stesso da parte di M.D. – è erroneo, posto che gli stessi controricorrenti hanno ammesso che la controparte aveva formulato tale istanza davanti al giudice di primo grado all’udienza del 9-7- 2002; nè d’altra parte l’ulteriore argomentazione resa a sostegno della richiamata statuizione appare convincente sotto un profilo logico, non essendo chiare le ragioni per le quali anche il fatto che la famiglia P. risiedesse nella zona dove è situata la massa ereditaria costituirebbe un elemento che sconsiglierebbe l’attribuzione dell’immobile in questione a tale nucleo familiare, considerato per altro verso che non è contestato che la P. abita in detto bene.

E’ comunque fondato l’ulteriore profilo di censura relativo alla mancata adozione del criterio del sorteggio previsto in tema di divisione ereditaria dall’art. 729 c.c. in presenza di quote uguali, come appunto nella fattispecie; è pur vero che detto criterio non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 28-4-2005 n. 8833; Cass. 18-1-2007 n. 1091); ebbene nella specie il giudice di appello non ha offerto alcuna argomentazione in ordine alla mancata adozione del criterio del sorteggio, cosicchè è evidente la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 184 c.p.c. nella formulazione applicabile "ratione temporis" al presente procedimento, assumono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dalle esponenti al verbale d’udienza del 23-5-2000 (i cui capitoli sono stati trascritti nel ricorso) in quanto relativa ad una domanda riconvenzionale non formulata nel primo grado di giudizio.

Le ricorrenti affermano che nessuna domanda riconvenzionale era stata proposta da M.D. che, nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto che nulla era dovuto all’attore per i frutti percetti in quanto lo stesso gli aveva concesso in locazione la propria quota dei beni, ed aveva anche prodotto una dichiarazione sottoscritta da M.N. con la quale costui riconosceva tale affitto;

aggiungono che nel corso del giudizio, avendo il CTU proceduto ad un conteggio dei frutti, le esponenti avevano chiesto di provare gli importi delle anticipazioni, fatte dal loro dante causa, che il CTU non aveva valutato; non si trattava di una prova articolata in relazione ad una domanda riconvenzionale, bensì di una prova diretta a provare che nel calcolo dei frutti avrebbe dovuto tenersi conto che vi erano state delle spese e dei pagamenti da detrarre dal calcolo stesso; la prova per testi era quindi ammissibile, anche sotto il profilo della sua proposizione nel giudizio di appello, non essendovi alcuna preclusione al riguardo in base alla normativa processuale allora vigente.

La censura è fondata.

Il giudice di appello ha ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dalle appellanti nel primo grado di giudizio in quanto riguardante una domanda di restituzione "pro quota" di esborsi da esse sostenuti per la gestione anche fiscale nonchè per la manutenzione (rifacimento di un portone di ingresso, riparazioni urgenti) dell’immobile sito alla via (OMISSIS); in proposito ha affermato che detta domanda, non proposta in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio, era nuova e quindi tardiva.

Tale convincimento non può essere condiviso.

E’ opportuno premettere che, come evidenziato anche dalla Corte territoriale, M.N. nel giudizio di primo grado aveva chiesto altresì la condanna dei convenuti alla erogazione dei frutti rimasti nella disponibilità di questi ultimi e maturati nel corso di detto periodo di totale disponibilità; orbene è evidente che detta domanda deve essere ricondotta a quella più ampia di resa dei conti tra coeredi prevista dall’art. 723 c.c. (Cass. 30-12-2011 n. 30552), posto che in caso di divisione non può prescindersi dall’obbligo del rendiconto tra tutti i condividenti, data l’esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere, ed essendo lo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. 5-2-1966 n. 385); la resa dei conti, quindi, ha la finalità di definire i rapporti di dare ed avere tra i coeredi per il godimento individuale dei beni comuni o in seguito alla gestione di affari (parzialmente) altrui condotta da uno dei partecipanti su detti beni.

In tale contesto non può dubitarsi che le anticipazioni e gli esborsi di natura sia fiscale sia di manutenzione relativi all’immobile di (OMISSIS) che i ricorrenti assumono di aver sostenuto onde detrarne il relativo importo da quanto da essi dovuto agli altri condividenti a titolo di frutti (circostanze che avevano chiesto di provare con i capitoli trascritti nel ricorso), si iscrivono nell’ambito di tale resa dei conti strettamente connessa al giudizio divisorio, e dunque tale pretesa, proprio perchè inerente alla definizione dei rapporti di dare ed avere già oggetto di giudizio, non avrebbe dovuto necessariamente essere fatta valere con una domanda riconvenzionale.

In definitiva il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rimessa per un nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello dell’Aquila.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello dell’Aquila.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-08-2012, n. 14177

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Svolgimento del processo

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza che aveva accolto la domanda di C.F. e di T.L. tendente ad ottenere l’immediata restituzione dell’immobile da loro concesso in comodato precario al figlio C.L. ed alla moglie di questo (poi separata) S.D..

Il ricorso della S. è svolto in due motivi. Rispondono con distinti controricorsi C.F. e T.L., da una parte, e C.L., dall’altra. Tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Motivi della decisione

1.- Occorre premettere che la produzione documentale (la sentenza del Tribunale di Milano in data 10 settembre 2010, con la quale, all’esito del giudizio di separazione, è stata assegnata l’intera casa coniugale alla S.), effettuata da quest’ultima attraverso la memoria per l’udienza, è inammissibile, siccome non concerne alcuno dei documenti producibili in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

1.1.- Va altresì precisato che, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (5 ottobre 2006), il ricorso in esame è soggetto al regime dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale "Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Il quesito correlato al primo motivo (che censura la sentenza per violazione di legge e per vizio della motivazione) chiede di sapere:

se il termine di scadenza di un contratto di comodato afferente la porzione immobiliare destinata a casa familiare sia connaturato ed implicitamente determinato dalla specifica destinazione del bene, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disposizione dell’art. 1810 c.c., che prevede la restituzione del bene a semplice richiesta del comodante; se il giudice abbia fatto corretto uso dei canoni interpretativi del contratto ed abbia adeguatamente motivato circa l’applicabilità della summenzionata disposizione.

Il quesito correlato al secondo motivo (che censura la sentenza per violazione dei principi normativi sostanziali e processuali relativi alla prova, nonchè per vizio della motivazione) insiste nel concetto secondo cui, una volta che sia accertata la concessione in comodato di un bene immobile per destinazione a casa familiare, non può essere ravvisata la sussistenza di un comodato ad nutum di cui all’art. 1810 c.c..

2.- I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove, per un verso, non censurano specificamente le statuizioni della sentenza impugnata e, per altro verso, introducono una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda.

Sono infondati laddove lamentano violazione di legge e vizio della motivazione.

2.1.- Sia il ricorso, sia la sentenza fanno riferimento al più autorevole arresto sul tema, costituito da Cass. S.U. n. 13603 del 2004, il quale disciplina l’ipotesi tipica in cui i genitori concedano in comodato l’immobile senza limiti di durata, in favore di un nucleo familiare formato o in formazione, e stabilisce che: a) ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2; b) ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi) già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare; c) l’individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta sulla base della mera natura immobiliare del bene, concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.

Il precedente del quale si discute concerne l’ipotesi tipica in cui l’intero immobile sia concesso in comodato dai genitori al figlio perchè questo lo destini ad abitazione del proprio nucleo familiare in formazione o già formato.

2.2.- Nella particolarissima ipotesi in trattazione, invece, risulta pacificamente accertato che l’appartamento che costituisce oggetto del contendere (di circa mq 130) fu acquistato dai genitori ( C. – T.) ed altro appartamento limitrofo (di circa mq 220) fu contestualmente acquistato dalla S. (la nuora, moglie di C.L.). I due appartamenti (il primo dei quali è, appunto, quello concesso in comodato) furono poi ristrutturati sì da formare l’abitazione della famiglia C. – S., lo studio professionale della S., nonchè un altro più piccolo appartamento da destinare ad altro uso.

Da questo accertamento e da una vasta serie di considerazioni il giudice ha tratto il convincimento che nella specie fu stipulato un comodato senza determinazione di durata, ai sensi dell’art. 1810 c.c., tale da obbligare il comodatario a restituire la cosa non appena il comodante ne avesse fatto richiesta. Convincimento che deriva soprattutto dalla considerazione che la nuora aveva contestualmente acquistato altro e più grande appartamento (si è detto, di circa mq 220) e che i lavori di ristrutturazione dei quali s’è fatta menzione erano agevolmente reversibili, sicchè la famiglia C. – S., pur privata dell’appartamento dato in comodato, avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nella residua parte d’appartamento, senza che questo restringimento comportasse la perdita, per i figli della nuova coppia, dell’habitat domestico.

Siffatto ragionamento non solo è rispettoso dei canoni interpretativi contrattuali (volti all’individuazione dell’intenzione dei contraenti al momento della stipulazione dell’atto), per quanto è sorretto da indiscutibile logica.

Per il resto, la sentenza contraddice le tesi (tutt’ora ribadite) della S., attraverso una congerie di considerazioni, che qui non è neppure il caso di ripetere, e che, comunque, risolvono coerentemente tutti i dubbi sollevati dalla ricorrente (in particolare, quanto ai lavori di ristrutturazione; alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; alla cessione del vano pianerottolo condominiale).

3.- Giova aggiungere che l’apprezzamento in fatto di cui si è detto sopra, trova riscontro, per come emerge dalla sentenza impugnata, nel provvedimento del giudice della separazione del 2 gennaio 2004, che ha assegnato "la ex casa coniugale, con quanto l’arreda, alla collocataria sino al 20.11.04, in conformità al provvedimento di rilascio già emesso dall’A.G.", vale a dire in conformità al provvedimento di rilascio di cui alla sentenza di primo grado. Come detto in premessa, non può invece tenersi conto del provvedimento di modifica sopravvenuto all’instaurazione del giudizio di cassazione.

Ne segue che, nel momento in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata, non vi era alcuna necessità di coordinare i due titoli di godimento nè vi era possibilità di interferenza della pronuncia del giudice della separazione rispetto al regime proprio del preesistente rapporto contrattuale.

Pertanto, se, di norma, l’applicabilità della disciplina relativa al titolo contrattuale preesistente – ritenuta dalla sentenza a S.U. su citata – "non esclude, ma anzi necessariamente comporta, che la concessione in comodato del bene nella specifica prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare assuma decisiva rilevanza, ai fini della ravvisabilità di un termine collegato alla destinazione della cosa" anche al fine di garantire una certa efficacia temporale al provvedimento di assegnazione (Cass. S.U. n. 13603/04), questo fine non ricorre nel caso di specie.

Torna allora di rilievo quanto rilevato in punto di accertamento in fatto della sussistenza di un accordo iniziale tra le parti relativamente all’effettività della destinazione a casa familiare ed alla sua durata, meglio di un accordo in ragione del quale era presupposta, tra le parti, la "reversibilità" del comodato, a richiesta dei comodanti/proprietari. Dell’accertamento positivamente compiuto nel caso di specie dalla Corte territoriale si è detto.

Avuto riguardo alla portata del provvedimento di assegnazione del giudice della separazione, preme qui sottolineare che, come rilevato dalla Corte d’Appello, l’assegnazione "parziale" della casa coniugale da parte di quel giudice sta a significare che, anche in sede di separazione, si verificò che la fondamentale esigenza di tutela della prole, cui quel provvedimento è rivolto sarebbe stata adeguatamente soddisfatta anche mediante la sistemazione della famiglia "nei locali di 220 mq di proprietà della S.".

Quindi, la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da censure anche per la parte in cui si avvale del dato in parola, al fine di corroborare gli argomenti utilizzati per sostenere che i comodatari (marito e moglie), all’epoca della concessione in comodato da parte dei proprietari (rispettivamente, genitori e suoceri) erano consapevoli della possibilità, accordata a questi ultimi, di recesso ad nutum, che non avrebbero potuto contrastare nemmeno nel caso in cui non vi fosse stata la crisi coniugale.

4.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida come segue:

– in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge, in favore di C. F. e T.L., in solido tra loro;

– in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge, in favore di C. L..

Cosi deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 4 novembre 2010, n.22441 INFORTUNI SUL LAVORO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo nullità della sentenza per vizio sulla formazione della pronuncia su questione decisiva, allega che la Corte del merito non ha tenuto conto che dopo il deposito della CTU erano state depositate note critiche controdeduttive nelle quali veniva evidenziato che non era stata indicata dal CTU la percentuale delle concause ai sensi dell’art. 79 del DPR n. 1124 del 1965.

La censura non è accoglibile.

Invero parte ricorrente, pur lamentando il mancato esame da parte del giudice di appello delle note critiche, omette di trascrivere, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, gli esatti termini in cui tale critiche sono state sottoposte all’esame del detto giudice, impedendo in tale modo qualsiasi sindacato di legittimità.

Con il secondo motivo l’assicurato, denunciando violazione di legge, assume, ponendo il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cpc, che la Corte del merito avrebbe dovuto, in base all’art. 79 del DPR n. 1124 del 1965, procedere alla individuazione della percentuale di concausa delle patologie per la lavorazione svolta.

Il motivo è fondato.

Infatti anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 4 giugno 2008 n. 14770, Cass. 16 giugno 2001 n. 8165, Cass. 29 maggio 2004 n. 10448 e Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).

Nella specie, invece, la Corte del merito, pur riconoscendo all’attività lavorativa un ruolo concausale nella determinazione delle malattie denunciate, ha escluso la natura professionale di dette malattie incorrendo in tal modo nel denunciato vizio.

La sentenza impugnata pertanto, in accoglimento del motivo in esame, va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che si atterrà al richiamato principio di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 8493 del 2011 Custodia cautelare per il narcotrafficante internazionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

1. Nel quadro di articolate indagini preliminari G.D. è stato attinto da ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del Tribunale di Roma, quale indagato dei delitti di promozione e organizzazione di una associazione per delinquere dedita al narcotraffico internazionale e di cinque episodi di importazione e detenzione illecite per fini commerciali di quantità ingenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi in Roma e altrove dal giugno 2009 al maggio 2010.
Con istanza del 30.7.2010, confortata da consulenze medico-legali sul suo stato di salute non conciliabile con la custodia carceraria, l’indagato ha chiesto al g.i.p. la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari in una casa di cura, previa eventuale effettuazione di una perizia ai sensi dell’art. 299 co. 4 ter c.p.p. Con provvedimento del 6.8.2010, di natura latamente interlocutoria, il g.i.p. del Tribunale di Roma ha rigettato la duplice richiesta, rimarcando l’assenza di segnalazioni della direzione del carcere su eventuali pericoli per la salute del G. , gravato da immunodeficienza da HIV, nel contempo sollecitando “aggiornamenti” alla stessa direzione carceraria sull’evolversi delle condizioni di salute dell’indagato.
Giudicando ex art. 310 c.p.p. sull’appello proposto dal G. contro la decisione reiettiva del g.i.p., che censurava per la sottovalutazione delle patologie di cui era portatore e per l’inosservanza del disposto dell’art. 299 co. 4 ter c.p.p. (omessa effettuazione di perizia medica), il Tribunale di Roma – valutando fondato il rilievo del G. in punto di violazione dell’art. 299 co. 4 ter c.p.p. – ha ritenuto di dover disporre perizia medico – legale sulla situazione di salute dell’appellante, apprendendo tuttavia che, nelle more, il g.i.p. – sollecitato da rinnovata istanza del G. – aveva già disposto l’incombente peritale. Il Tribunale acquisiva, quindi, la relazione della perizia collegiale depositata il 22.11.2010 dai periti M.M. e L.V. , concludente per l’incompatibilità delle condizioni di salute del G. con il regime detentivo carcerario. Alla luce di tali esiti peritali e ritenendo di condividere le considerazioni del g.i.p. in tema di pericolosità sociale del G. (immanente pericolo di recidività criminosa) il Tribunale di Roma con ordinanza del 29.11.2010, in parziale riforma del provvedimento reiettivo del g.i.p. del 6.8.2010, ha disposto il “ricovero provvisorio” (”temporanea degenza”) del G. , “in stato di custodia cautelare con servizio di piantonamento”, presso una struttura ospedaliera civile per il tempo necessario alle terapie occorrenti per fronteggiare le accertate patologie del G. , facendo applicazione dell’art. 286 co. 3 c.p.p. in funzione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche postulate dalle condizioni dell’indagato, non potendosi accogliere l’istanza del prevenuto di vedere sostituita la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari salutari ex art. 275 co. 4 ter c.p.p.,
Tale decisione del Tribunale di Roma è stata impugnata per cassazione dal difensore del G. , che ha dedotto l’erronea applicazione (in luogo del disposto dell’art. 274 co. 4 ter c.p.p.) della previsione di cui all’art. 286 co. 3 c.p.p., propedeutica alla verifica delle condizioni di salute dell’indagato, nel caso di specie già accertate alla stregua dell’acquisita relazione della perizia medico-legale collegiale M. – L.
Tale specifico ricorso, separatamente deciso nella odierna udienza (R.G. 49825/10 Cass.), è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse del G. anche in relazione alla presente collegata decisione sul parallelo ricorso dello stesso G. avverso il successivo provvedimento del Tribunale di Roma del 3.1.2011 richiamato in epigrafe. È emerso, per altro, ex actis (nota 12.12.2010 della direzione della casa circondariale di Civitavecchia) che il G. , ricoverato il 9.12.2010 presso l’ospedale di Viterbo in esecuzione del ricovero provvisorio disposto con la citata ordinanza 29.11.2010 del Tribunale di Roma, in data 11.12.2010 è rientrato nell’istituto penitenziario “per avvenuta dimissione dello stesso dal nosocomio contro il parere dei sanitari”.
2. Adito – come si è precisato – dalla nuova istanza difensiva di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari presso una casa di cura o struttura sanitaria in ragione delle gravi condizione di salute dell’imputato, asseverate dalla stessa direzione sanitaria del carcere di Civitavecchia segnalante una sopravvenuta incompatibilità delle condizioni del G. con il regime detentivo carcerario (affetto, tra le altre patologie, da sindrome di deficienza immunitaria da HIV e da uno stato di depressione “maggiore”), il g.i.p. del Tribunale di Roma, acquisito il parere contrario del p.m., con ordinanza del 26.11.2010 ha rigettato l’istanza. In particolare il g.i.p. ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni raggiunte dalla perizia medica collegiale all’uopo disposta per verificare lo stato di salute del G. , suffragante le indicazioni già provenienti dai responsabili sanitari del carcere sulla non compatibilità delle condizioni patologiche dell’indagato con il regime carcerario (periti M. e L., relazione 22.11.2010: “condizioni di salute psico-fisica del G. incompatibili con la persistenza del regime detentivo in carcere e meritevoli della concessione di misure alternative, perché è probabile che la concessione di misure alternative, allentando la pressione dello stress, sia foriera di un miglioramento dello stato depressivo e di conseguenza anche dell’immunodeficit da infezione HIV ricovero in ambiente sanitario extramurario, ove il monitoraggio della infezione HIV sarebbe scandito da tempi più brevi, da frequenze più rapide tra una conta e l’altra dei linfociti CD4″).
Il g.i.p. ha motivato la decisione reiettiva, osservando – da un lato – che i periti, trascurando il dato oggettivo dell’inversione di tendenza registrata nell’abbassamento dei linfociti CD4 (rilevanti per monitorare l’infezione da HIV) durante il periodo di detenzione del G., non hanno adeguatamente vagliato la possibilità di idonei trattamenti sanitari intramurari, “eventualmente anche presso altra struttura del sistema penitenziario maggiormente idonea” (centri cimici attrezzati). Da un altro lato e congiuntamente, il g.i.p. ha evidenziato la persistenza di eccezionali esigenze cautelari, correlate al titolo dei reati contestati (art. 275 co. 3 c.p.p.) ed ostative alla sostituzione della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari in luogo di cura. Esigenze di cautela processuale coniugate al pericolo di reiterazione o prosecuzione delle condotte criminose (”indagato stabilmente inserito in un circuito criminale nel quale, in caso di attenuazione della misura cautelare in vigore, potrebbe continuare ad agire, riprendendo i rapporti con i sodali, stante l’entità dei proventi propri del narcotraffico e degli interesse economici in gioco”) ed al pericolo di possibile inquinamento delle fonti di prova (essendo ancora in corso di svolgimento le indagini preliminari).
3. Il Tribunale di Roma, giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., con l’ordinanza in data 3.1.2011 indicata in epigrafe ha rigettato il gravame del G.
Il provvedimento è motivato con il rilievo che la descritta precedente ordinanza dello stesso Tribunale giudice dell’appello cautelare resa il 29.11.2010, con cui era stato disposto il “ricovero provvisorio” del G. (poi dallo stesso rinunciato), anche in quanto successiva alla impugnata seconda ordinanza reiettiva del g.i.p. capitolino del 26.11.2010, ha già valutato e deciso la quaestio iuris e le problematiche di fatto enunciate dall’appellante. Di guisa che deve ritenersi preclusa al Tribunale una “nuova pronuncia” sulle medesime tematiche, invocata con le “stesse argomentazioni già dedotte con il precedente atto di appello” (contro l’ordinanza del g.i.p. del 6.8.2010).
Precisa il Tribunale che il collegio decidente ha già preso in considerazione la perizia medico-legale M. – L. , adottando una decisione che – sebbene ignara della segnalazione della stessa direzione sanitaria del carcere del 13.10.2010, ipotizzante l’incompatibilità dello stato di salute del G. con il regime carcerario- ha stimato “prevalente la tutela alla salute del G. rispetto alle persistenti esigenze di massima cautela”, rapportate alla presunzione di adeguatezza della custodia carceraria sancita dall’art. 275 co. 3 c.p.p. Con il nuovo appello avverso la nuova ordinanza del g.i.p. del 26.11.2010, osserva il Tribunale, la difesa del G. (che non ha inteso rinunciare all’appello) prospetta unicamente una possibile “diversa scelta” o soluzione in grado di fronteggiare le precarie condizioni di salute dell’indagato, insistendo per l’applicazione degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria privata (”Rome American Hospital”). Ma in riferimento a tale unico “residuale” motivo di gravame l’appello (nuovo) del G., aggiunge il Tribunale, viola il principio di devolutività dell’impugnazione, elidendo una eventuale nuova determinazione del procedente giudice delle indagini preliminari, che sola diverrebbe suscettibile di rinnovata impugnazione ex art. 310 c.p.p. (”La decisione del Tribunale del 29.11.2010 ha già in sostanza superato anche il provvedimento oggi impugnato ordinanza del g.i.p. 26.11.2010; si ritiene dunque previamente necessaria una illustrazione successiva del giudice procedente, non avendo peraltro il Tribunale poteri istruttori per valutare la idoneità della struttura indicata o di altra ritenuta più funzionale sulla base delle attuali condizioni del G. , che ad oggi permane nella struttura carceraria”).
4. Contro detta ordinanza del Tribunale D.G. con il ministero del difensore ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nei termini di seguito indicati.
La decisione sviluppa una erronea applicazione dell’art. 568 co. 4 c.p.p. e una derivata violazione dell’art. 275, co. 4 bis e co. 4 ter, c.p.p. Impropriamente l’ordinanza impugnata reputa carente l’interesse dell’appellate G.ad un giudizio sul provvedimento reiettivo del g.i.p. del 26.11.2010 in base al non veridico presupposto che tutte le problematiche sollevate con l’impugnazione dell’indagato ed analizzate con nuova e diversa motivazione dal g.i.p. nell’ordinanza del 26.11.2010 siano state già prese in esame nell’ambito del pregresso appello cautelare, sì da doversi ritenere assorbite dalla precedente ordinanza dello stesso Tribunale in data 29.11.2010.
I presupposti e le motivazioni che sono all’origine dei due provvedimenti del g.i.p. diacronicamente appellati dall’interessato sono, nei due casi, solo in apparenza omologhi, facendo riferimento a situazioni divenute diverse nella dinamica processuale. Sicché specularmente diverse sono le ragioni di censura dell’indagato, in uno al palese congiunto suo interesse all’impugnazione e alla decisione sull’impugnazione. Avverso l’ordinanza del g.i.p. del 6.8.2010 l’appellante censurava la violazione dell’art. 286 bis c.p.p. per l’omesso doveroso “accertamento dello stato di incompatibilità” carceraria delle sue condizioni di salute (omessa effettuazione di perizia medico-legale pur a fronte di consulenze difensive e di indicazioni di incompatibilità provenienti dal carcere). Parzialmente superato il profilo di doglianza (nelle more avendo il g.i.p., investito da una rinnovata istanza sostitutoria della custodia carceraria e di controllo dello stato di salute del G. , disposto una specifica perizia medica collegiale), l’appello contro l’ordinanza reiettiva del g.i.p. del 26.11.2010 attiene alla ipotizzata violazione dell’art. 275 co. 4 ter c.p.p., nella parte in cui il g.i.p. ha ritenuto di disattendere le conclusioni peritali e di mantenere lo stato di custodia carceraria del G. in presenza di ritenute esigenze cautelari di rilevanza eccezionale. Giudizio, questo, sottoposto a critica con l’atto di appello e sul quale il Tribunale, senza ragione e con motivi giuridicamente non pertinenti, ha creduto di potersi astenere da ogni pronuncia.
Esito valutativo cui il collegio decidente è pervenuto in modo palesemente contraddittorio. Nell’ordinanza si puntualizza che non si è tenuto conto della segnalazione del responsabile sanitario del carcere attestante i rischi del persistente regime carcerario per la salute del G., vieppiù dimostrandosi come il vaglio compiuto dallo stesso Tribunale con l’anteatta ordinanza del 29.11.2010 (incongruo ricovero provvisorio del G. ) non possa affatto dirsi esaustivo della tematica cautelare rappresentata con il (nuovo) atto di appello. D’altra parte una necessaria delibazione del Tribunale era resa ineludibile, sol che si fosse osservato come, in primo luogo, la decisione reiettiva del g.i.p. del 26.11.2011 non soltanto si esprime sui risultati della perizia medica collegiale, perizia non disposta nel quadro della precedente decisione dello stesso g.i.p. e sommariamente vagliata dallo stesso Tribunale, con la riduttiva e erronea lettura compiutane in forma funzionale al disposto dell’art. 286 co. 3 c.p.p. (e non a quello di cui all’art. 275 co. 4 ter c.p.p.), e come – in secondo luogo- la stessa formuli enunciati valutativi sulla eccezionalità delle esigenze cautelari ostative agli arresti domiciliari sanitari in termini diversi e diversamente motivati rispetto alla prima ordinanza del 6.8.2010. In termini tali, quindi, da dover essere oggetto di compiuta valutazione da parte del giudice dell’appello cautelare.
Gli enunciati del ricorso sono ripresi e approfonditi dal ricorrente con articolata “memoria di udienza” depositata in cancelleria l’11.2.2011.
5. Il ricorso di D.G. è assistito da fondamento.
L’impugnato provvedimento del Tribunale di Roma si mostra, in vero, palesemente carente sotto il profilo della completezza della motivazione sulla re giudicanda cautelare, resa oggetto di un sostanziale non liquet per effetto dell’erroneo assunto dell’esistenza di una sorta di giudicato cautelare endoprocedimentale, fatto discendere dalla precedente ordinanza de libertate del 29.11.2010 ed altresì parzialmente erroneo nell’interpretazione applicativa del combinato disposto degli artt. 286 co. 3 e 275 co. 4 ter c.p.p. Supposto giudicato cautelare di cui non è consentito rinvenire oggettiva traccia, tanto più che lo stesso è anche riveniente dalla discutibile soluzione offerta alla vicenda della compatibilità o meno dello stato di salute del G. con la custodia in carcere e della complementare eccezionalità o meno delle esigenze cautelari profilantisi nei suoi confronti dalla anteriore ordinanza dello stesso Tribunale, laddove ha in buona sostanza creduto necessario dover sottoporre il G. ad accertamenti diagnostici e terapeutici, funzionali – come recita l’art. 286 co. 3 c.p.p. – alla verifica dell’esistenza di condizioni di salute “particolarmente gravi” già da valutarsi compatibili o non con il regime della detenzione carceraria. Giudizio in realtà già diffusamente espresso dalla perizia medico legale M.- L. Laonde già in quella sede il Tribunale non avrebbe potuto esimersi dal pronunciarsi sul ricorrere di tutte le condizioni postulate dall’art. 275 co. 4 bis e 4 ter c.p.p.
Correttamente il g.i.p., in presenza di un chiaro stato di infermità del G., rappresentato dalla stessa direzione sanitaria del carcere, ha ritenuto necessario, in applicazione dell’art. 299 co. 4 ter c.p.p., di avvalersi ai fini della decisione di un supporto tecnico-sanitario peritale per verificare l’effettivo livello di gravità della malattia o delle malattie dell’imputato e la loro compatibilità o meno con il regime della custodia in carcere. Agli acquisiti esiti peritali il g.i.p. ha, tuttavia, contrapposto una argomentata valutazione critica, al pari di quella rivolta ai dati sanitari provenienti dal carcere, giudicando le condizioni di salute del G. previamente fronteggiabili con la detenzione in istituti penitenziari dotati di centro clinico attrezzato, tenuto conto della concomitante sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilievo, parimenti esposte ed argomentate.
È su siffatto duplice giudizio del g.i.p. che si concentrano le deduzioni critiche svolte dalla difesa del G. con l’appello contro l’ordinanza del g.i.p. del 26.11.2010. Si tratta di profili che in realtà l’ordinanza del Tribunale di Roma del 29.11.2010 non ha preso in esame, se non in modo parziale e – quanto alle esigenze cautelari eccezionali – in modo sommario e incidentale (anche in ragione della diversa motivazione in quel caso espressa dal g.i.p.), e che l’impugnata ordinanza del 3.1.2011 ha omesso di valutare, facendo elusivo richiamo al “precedente” (ordinanza del 29.11.2010), di cui l’ordinanza del g.i.p. del 26.11.2010 (estranea a quella impugnazione) costituisce mera derivazione di ben diverso contenuto e di ben diversa motivazione, altresì equivocando o minimizzando le ragioni critiche esposte dall’appellante G., circoscritte alla pretesa di una “diversa scelta” o soluzione detentiva cautelare, siccome asseritamente limitata all’assegnazione in regime di arresti domiciliari ad una struttura sanitaria privata in luogo di una struttura pubblica ovvero di un centro penitenziario attrezzato.
Ma la vicenda cautelare che interessa il G. si pone in termini diversi.
Sì da rendere indifferibile una valutazione del giudice dell’appello cautelare sulla duplice complementare dinamica della tipologia della custodia cautelare applicabile ad un soggetto indagato per reati gravi annoverati dall’ari 275 co. 3 c.p.p., per i quali deve presumersi come adeguata la sola custodia carceraria, che sia nel contempo portatore di uno stato di infermità particolarmente grave da delineare il problema di una sua compatibilità, rispettosa del diritto alla salute, con il regime custodiale in carcere. Dinamica scandita, come chiarito, per un verso dalla analisi specifica e critica, con il supporto degli adeguati contributi conoscitivi di natura tecnica (esami diagnostici e indagine medico-legale), dei coefficienti di gravità delle patologie del soggetto e, per altro verso, dalla verifica dei referenti storico-processuali delle ravvisate eccezionali esigenze cautelari a tutela di ragioni di carattere socialpreventivo.
In vero, nella ritenuta persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, pur a fronte di un quadro di patologie sanitarie particolarmente gravi non trattabili adeguatamente in ordinario regime carcerario, il giudice – in applicazione dell’ari 275 co. 4 ter c.p.p. – deve, anche di ufficio, disporre il trasferimento del detenuto, e non un eventuale ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo “luogo di cura, di assistenza o di accoglienza”. La norma in esame impone al giudice l’obbligo di provvedere in tal senso e non una mera facoltà, il cui esercizio vulnererebbe il diritto alla salute cui ogni cittadino, ancorché detenuto, ha diritto per dettato costituzionale (art. 32 Cost.) ed Europeo (art. 3 CEDU). In alternativa alla collocazione dell’imputato in idoneo luogo di cura carcerario, in ipotesi non praticabile, il giudice procedente o, per esso, il giudice dell’appello cautelare deve comunque sostituire la cautela carceraria con una delle previste meno afflittive misure. L’unica condizione subordinata che consente la permanenza del regime carcerario è costituita dalla possibilità del ricovero del soggetto “presso idonea struttura sanitaria penitenziaria”, la cui attitudine ad un efficace trattamento terapeutico del detenuto non è rimessa all’esclusiva determinazione della direzione del sanitaria e amministrativa del carcere, ma è pur sempre ancorata alla decisione del giudice, che ne verifica l’attuabilità anche con il supporto di utili contribuiti tecnici.
Impregiudicata la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia carceraria per i reati di cui all’art. 275 co. 3 c.p.p. anche nel prosieguo delle indagini e non nel solo momento dell’esecuzione del provvedimento coercitivo genetico (Cass. Sez. 6, 9.7.2010 n. 32222, Galdi, rv. 247596; Cass. Sez. 5, 8.6.2010 n. 27146, P.M. in proc. Femia, rv. 248034), agli acquisiti esiti peritali, asseveranti l’incompatibilità carceraria del G. , il g.i.p. ha fatto seguire deduzioni coerenti sulla ravvisata eccezionalità di protratte ragioni di cautela, ma non complete -quanto ai referenti normativi connessi all’accertata condizione patologica dell’imputato – in punto di verifica della reale fronteggiabilità di tale condizione attraverso idonee strutture del circuito penitenziario (artt. 11 O.P., 17 regol. O.P.). Anche su tale aspetto della vicenda, in uno alle doglianze critiche enunciate con l’appello dalla difesa del G. in rapporto alla disattesa incompatibilità carceraria dello stato di salute dell’indagato da parte del g.i.p. e ai connessi elementi avvaloranti le eccezionali esigenze di cautela, il Tribunale avrebbe dovuto – e deve – pronunciarsi in veste di giudice dell’appello cautelare.
Dinanzi a condizioni di salute dell’indagato o imputato affermate, anche all’esito di disposti accertamenti tecnici peritali, come non compatibili con la custodia carceraria, ma tali non ritenute l’impugnato provvedimento del g.i.p. per la presenza di peculiari e gravi esigenze cautelari, l’art. 275, co. 4 bis e co. 4 ter, c.p.p. introduce un divieto o, se si preferisce, una presunzione in bonam partem di inapplicabilità del regime carcerario superabile, appunto, soltanto in virtù di eccezionali esigenze cautelari e di una accertata curabilità del detenuto infermo in istituti penitenziari attrezzati, che il G. contesta invocandone un rimeditata verifica al giudice dell’appello cautelare e fondatamente dolendosi della denegata risposta offerta dal giudice di appello (Cass. Sez. 5, 10.3.2009 n. 16008, Lo Cricchio, rv. 243338; Cass. Sez. 1, 6.3.2008 n. 12716, Pipitone, rv. 239380: “La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita”).
Alla luce delle esposte osservazioni si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza resa il 3.1.2011 dal Tribunale di Roma, quale giudice dell’appello cautelare, per una nuova e più approfondita analisi delle emergenze processuali integranti la dedotta situazione di incompatibilità carcerarie dello stato di salute di G.D.
Analisi cui il Tribunale procederà facendosi carico di colmare le evidenziate lacune motivazionali con riferimento ai criteri ermeneutici dianzi indicati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.

Depositata in Cancelleria il 03.03.2011

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