Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 14-06-2011, n. 23792

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 4 gennaio 2011, il Tribunale di Bari accogliendo parzialmente la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di D.V. avverso l’ordinanza emessa il 10 dicembre 2010 dal locale Giudice per le indagini preliminari con al quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di usura ed estorsione, ha sostituito la misura stessa con quella degli arresti domiciliari.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e, quanto al pericolo di recidiva, sottolinea che l’indagato, maresciallo dei Carabinieri in pensione, non ha più commesso reati dopo i fatti che gli sono stati addebitati. Con successiva nota difensiva è stato sottolineato il tempo trascorso dai fatti.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto gli motivi, oltre che essere concretamente privi del requisito della specificità, risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – esigenze di cautela e adeguatezza della misura – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del merito, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-05-2011) 30-06-2011, n. 25787

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 maggio 20 la Corte d’Appello di Milano, 3A sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da P.D. e P. F. ed impugnata dal P.G., dichiarava inammissibili gli appelli proposti da P. (personalmente e a mezzo del difensore); escludeva per Pa. l’aggravante di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 7 ed applicata per entrambi l’aumento per la recidiva nella misura di 2/3, rideterminava la pena inflitta a Pa. in otto anni due mesi venti giorni di reclusione ed Euro 1.700 di multa e quella inflitta a P. in otto anni di reclusione ed Euro (Ndr.: testo originale non comprensibile) di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli di concorso in due rapina aggravato commesse il (OMISSIS) ai danni della Banca Popolare di Sondrio rispettivamente agenzia di (OMISSIS), ricettazione di ciclomotore Aprilia Scarabeo compendio di furto in danno di Pi.Ro. nonchè il Pi. di detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione di carta di identità.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato P., che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1 – Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 6 per non avere la sentenza impugnata giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto l’elemento soggettivo richiesto (Ndr.: testo originale non comprensibile) la volontà di sfuggire all’esecuzione della sanzione comminata; 2 – mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 3 giugno 2005 irrevocabile in data 19 giugno 2005; 3 – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica per il capo G) dell’imputazione dovendo ritenersi la responsabilità per furto ovvero l’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p.; 4 – inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’aumento di pena per la recidiva innanzi tutto per violazione del (Ndr.: testo originale non comprensibile) di cui all’art. 99 c.p., comma 6 ed inoltre perchè nessuna pronuncia antecedente lo aveva dichiarato recidivo; 5 – mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi e l’ultimo motivo di ricorso sono inammissibili, per essersi su di essi formata preclusione processuale, volta che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l’appello (sia personale sia quello proposto tramite il difensore) e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione.

2. Il quarto motivo di ricorso:

2.1. E’ inammissibile per genericità per la parte in cui denuncia violazione dell’art. 99 c.p., comma 6, perchè non spiega quale sia il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo; la doglianza è cioè proposta in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall’indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi, in fatto, a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c);

2.2. è inammissibile perchè già il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e quindi su tale pronuncia, essendo stati dichiarati inammissibili gli appelli nell’interesse di P. e non avendo questi impugnato la pronuncia di inammissibilità, si è formata preclusione processuale.

In ogni caso va ribadito il principio di diritto secondo il quale "la circostanza che l’art. 99 c.p., comma 4, nel prevedere l’aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti, dalla lettura della norma emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato. dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel cit. articolo, comma 1 e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata, (cfr. Cass., Sez. 1, 6-30.5.2003 n. 24023).

3. Il ricorrente deve in conseguenza essere condannato al pagamento delle spese processuali ed inoltre di somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle individuate cause di inammissibilità, si quantifica in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 606 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso n. 15 del 2000, notificato il 15 dicembre 1999 e depositato il 4 gennaio 2000, la signora N.C. ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Considerato che con atto depositato il 13 aprile 2011, l’avv. Corrado de Simone, difensore della ricorrente, ha dichiarato che la signora C. non ha più interesse alla decisione del ricorso, in quanto il Comune di Sermoneta in data 8 giugno 2077 ha rilasciato, per le opere per cui è causa, permesso di costruire n. 48/2007, la cui copia deposita in atti.

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-08-2011, n. 4803 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 115 del 2005 e il successivo ricorso per motivi aggiunti, proposti dall’istituto di vigilanza S. s.r.l. avverso gli atti di gara informale (ex art. 74,comma 3, del regolamento di contabilità dell’Istituto resistente) – segnatamente, avverso l’atto dirigenziale di "aggiudicazione" in favore dell’istituto di vigilanza Città di Cassino s.r.l.Metronotte, datato 29 dicembre 2004, e gli atti presupposti e connessi -, per l’affidamento (di durata annuale) del servizio di vigilanza e dei servizi di radio- e teleallarme presso lo stabile adibito a sede dell’ Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – I.N.P.D.A.P. di Frosinone, nonché avverso la nota I.N.P.D.A.P. del 16 dicembre 2004, avente ad oggetto la comunicazione della nullità della clausola di rinnovo tacito del contratto di durata quinquennale del 9 luglio 1999 relativo al servizio di vigilanza, intercorso con la ricorrente.

Il Tribunale amministrativo regionale, ritenute inammissibili per genericità le censure dedotte avverso la comunicazione di nullità della clausola di rinnovo tacito del precedente rapporto contrattuale intercorso con la ricorrente, basava la pronuncia di rigetto sui seguenti rilievi:

(i) che sulla base di una lettura coordinata e di un’interpretazione sistematica delle note della stazione appaltante del 18 e 26 ottobre 2004 l’oggetto della gara doveva essere individuato nei servizi di vigilanza fissa (compresa l’apertura quotidiana della sede), di radioallarme e di teleallarme, giusta determinazione discrezionale della stazione appaltante, non sindacabile sotto il profilo dell’opportunità tecnico/economica;

(ii) che l’offerta della ricorrente non era conforme all’oggetto previsto dalla menzionata lex specialis, mancando qualsiasi riferimento al servizio di teleallarme;

(iii) che dunque dovevano ritenersi irrilevanti le censure concernenti l’asserita maggiore convenienza economica dell’offerta della ricorrente e la dedotta illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria relativa alla voce "apertura della sede" per il mancato rispetto delle c.d. tariffe di legalità, mai potendo la ricorrente conseguire l’aggiudicazione per l’omissione di ogni offerta relativa al servizio di teleallarme.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’istituto di vigilanza S. s.r.l., deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea interpretazione delle due note del 18 e 26 ottobre 2004, in punto di individuazione dell’oggetto della gara d’appalto, nel quale non poteva ritenersi compreso il servizio di teleallarme, comunque assorbito, sotto il profilo tecnico, dal servizio di radioallarme, con conseguente legittimità della propria offerta;

b) l’omessa pronuncia sulla censura di violazione delle c.d. tabelle prefettizie di legalità da parte dell’aggiudicataria, avendo questa formulato un’offerta inferiore ai limiti tabellari, sicché la stessa doveva essere esclusa dalla gara;

c) l’omessa valorizzazione della mancata formulazione, da parte dell’aggiudicataria, di un’offerta in relazione alla voce "apertura della sede", pure costituente motivo di esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado e il risarcimento dei danni per equivalente, oltre agli accessori.

3. Si costituiva l’appellato Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – I.N.P.D.A.P., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese, mentre omettevano di costituirsi le imprese controinteressate.

4. All’udienza pubblica del 31 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. Premesso che avverso la statuizione d’inammissibilità delle censure dedotte contro la nota di comunicazione della nullità della clausola di rinnovo del pregresso rapporto contrattuale d’appalto intercorso tra l’I.N.P.D.A.P. e l’odierna appellante in relazione al servizio di vigilanza della sede di Frosinone non è stato proposto uno specifico motivo d’appello, sicché ogni relativa questione esula dall’ambito oggettivo del presente giudizio d’impugnazione, si osserva nel merito che l’appello è infondato.

5.1. Privo di pregio è il motivo d’appello sub 2.a), avendo il Tribunale amministrativo regionale correttamente individuato quali fonti della lex specialis di gara sia l’invito a effettuare un sopralluogo presso lo stabile sito in Frosinone, via Verdi 104, adibito a sede dell’I.N.P.D.A.P. di Frosinone, nel quale l’oggetto della gara è testualmente descritto come "fornitura dei servizi di "Vigilanza fissà e "Radio Allarmè da fornire al ns. stabile sito in Frosinone alla Via Verdi, 104", sia la nota del 26 ottobre 2004, intitolata "Gara Servizio di Vigilanza, Descrizione Servizio" e controfirmata "per conferma e accettazione" dalla stessa ricorrente, nella quale i servizi richiesti risultano descritti come "piantonamento fisso, allo scopo di prevenire o sventare eventuali azioni criminose e di regolamentare l’accesso del pubblico ai piani superiori mediante appositi "PASSI" per i visitatori" e "Radio Tele Allarme" (con la precisazione, al punto 3., che "le Guardie Particolari Giurate provvederanno alla sola apertura della Sede tutti i giorni, dalle ore 07,00 alle ore 07,30").

Infatti, la nota del 26 ottobre 2004, peraltro controfirmata per accettazione dall’odierna appellante – invitata (assieme ad altre imprese) ad eseguire il sopralluogo e a formulare un’offerta – è seguita di pochi giorni all’invito di sopralluogo, e la sua maggiore analiticità rispetto al precedente invito depone nel senso di un evidente rapporto di complementarietà funzionale intercorrente tra i due atti, entrambi diretti alla determinazione/specificazione dell’oggetto della gara ufficiosa in esame.

L’impugnata sentenza ha, dunque, correttamente individuato l’oggetto della gara sulla base di una combinata lettura di entrambe le citate note, facendovi rientrare sia il servizio di radioallarme, sia il servizio di teleallarme, in piena aderenza alla previsione testuale della nota del 26 ottobre 2000, complementare all’invito di cui alla nota precedente del 18 ottobre 2004.

Come, poi, altrettanto correttamente rilevato nella gravata sentenza, l’individuazione della natura delle prestazioni oggetto del servizio da affidare è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, senza che i partecipanti alla gara possano sindacarne l’opportunità tecnica e/o la convenienza economica e limitare, in modo unilaterale, l’offerta solo a uno (o alcuni) dei servizi richiesti dalla stazione appaltante, con conseguente inconferenza delle obiezioni svolte dalla ricorrente in ordine alla pretesa superfluità di prevedere, accanto al servizio di radioallarme, anche un servizio di teleallarme, per essere le funzioni di quest’ultimo asseritamente assorbite dal primo.

Non avendo la ricorrente formulato offerta alcuna in ordine al servizio di teleallarme, previsto dalla lex specialis, il Tribunale amministrativo regionale ha pertanto a ragione rilevato la mancata conformità dell’offerta all’oggetto della gara, costituente indubbia causa di esclusione dalla gara.

Considerata la natura ufficiosa e informale della gara, la stessa, svoltasi ai sensi dell’art. 74,comma 3, del regolamento di contabilità dell’ente appellato, si esauriva nella ricognizione dell’offerta più vantaggiosa, mentre non erano imposte né la redazione di un verbale formale delle operazioni di gara, né l’adozione di un formale atto di esclusione, la cui assenza pertanto non impedisce certamente l’accertamento incidentale, in sede giudiziale, della sussistenza della menzionata causa di esclusione.

5.2. Destituito di fondamento è, altresì, il motivo d’appello sub 2.b), in quanto secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, da cui non v’è motivo di discostarsi, l’atto prefettizio di approvazione delle tariffe di legalità impedisce agli istituti abilitati allo svolgimento dell’attività di vigilanza privata di praticare prezzi più alti di quelli in esse stabiliti, ma non vincola la loro sfera di autonomia negoziale in relazione ai minimi tabellari, sicché l’offerta del servizio verso un corrispettivo inferiore al minimo stabilito, contrariamente a quanto assunto dall’odierna appellante, non determina l’invalidità dell’offerta con effetto di esclusione automatica dalla gara, ma può tutt’al più dar luogo a un eventuale controllo sulla serietà e affidabilità dell’impresa, in base ai parametri di congruità dei prezzi praticati in via ordinaria quali emergenti dalle tariffe prefettizie (v. Cons. Stato, VI, 2 marzo 2011, n. 1299; Cons. Stato, V, 18 agosto 2010, n. 5823).

5.3. Né a miglior sorte è destinato il motivo d’appello sub 2.c), dovendosi l’offerta della prestazione di "apertura della sede" ritenere ricompresa nell’offerta complessiva del servizio di vigilanza fissa formulata dall’aggiudicataria e non rilevando, per quanto sopra esposto, il mancato rispetto dei minimi tariffari.

5.4. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini decisori.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’appellato I.N.P.D.A.P. le spese del presente grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.