Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 23-05-2011, n. 394 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

– il signor Al. impugna la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, promosso in primo grado dalle odierne appellate, onde ottenere la declaratoria dell’obbligo del comune di Santa Flavia di concludere il procedimento per l’acquisizione al patrimonio del suddetto ente civico dell’appartamento sito in Santa Flavia, via Ferdinando Ristretta, n. 12, realizzato dall’appellante e descritto nell’ordinanza di demolizione n. 23 del 25 agosto 2008;

– la controversia si presta a essere definita in sede cautelare;

– sul punto è stato sentito il difensore delle appellate, unico avvocato comparso in camera di consiglio;

Ritenuto che:

– l’appellante, non costituitosi nel primo grado del giudizio, ha formulato un unico motivo di impugnazione, rubricato "Inammissibilità e infondatezza del ricorso introduttivo", deducendo che il T.A.R. non avrebbe tenuto conto della circostanza che l’ordine di demolizione, a suo tempo adottato dal comune di Santa Flavia, era divenuto inefficace in forza della presentazione, da parte dello stesso signor Al., di una istanza di accertamento di conformità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;

– secondo l’appellante, tale istanza, comportando il dovere dell’amministrazione comunale di riesaminare l’abusività dei manufatti oggetto dell’accertamento di conformità, avrebbe determinato, in via consequenziale, la preclusione della possibilità di portare a esecuzione la sanzione demolitoria precedentemente ordinata, essendo quest’ultima divenuta improduttiva di effetti giuridici;

Considerato che l’appello, sopra succintamente riferito nei suoi contenuti essenziali, si presenta manifestamente infondato, in quanto:

– l’istanza di conformità summenzionata, per espressa ammissione dello stesso appellante (v. a pag. 4 del ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio), è stata respinta dall’amministrazione civica (giusta parere contrario reso dalla locale commissione edilizia comunale nella seduta del 22 giugno 2010) e che l’istanza di sospensione dell’efficacia di detto parere è stata altresì respinta dal T.A.R.;

– le circostanze testé riferite comprovano l’infondatezza della tesi patrocinata dall’appellante; ed invero, sarebbe stato possibile aderire all’argomentazione sviluppata dal signor Al. qualora il procedimento di accertamento in conformità fosse stato pendente all’epoca in cui in T.A.R. definì in prime cure la controversia, invece, nel caso di specie, il suddetto procedimento risultava già pervenuto ad un esito negativo, la cui legittimità è stata, per di più, vagliata anche in sede giurisdizionale;

– nessun ostacolo giuridico si opponeva, quindi, alla decisione impugnata; Ritenuto, in conclusione, che:

– la sentenza impugnata ben resiste alle censure d’appello e merita integrale conferma;

– il regolamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, debba seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 19 maggio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1405 Concessione per nuove costruzioni

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rzo 2011, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2 marzo 2001 e depositato il 9 marzo successivo, il condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 233 del 4 gennaio 2001, notificato l’8 gennaio 2001, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Limbiate, con cui è stata comunicata la non accoglibilità della denuncia di inizio attività relativa a lavori di formazione di un muretto.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione delle leggi n. 1150 del 1942, n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, n. 493 del 1993, n. 241 del 1990, del D. Lgs. n. 267 del 2000, delle leggi regionali n. 23 del 1997 e n. 51 del 1975, di violazione e falsa applicazione del Piano regolatore comunale, di eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fato e di diritto, difetto di motivazione e genericità.

L’intervento inibitorio dell’Amministrazione sarebbe intervenuto oltre il termine legale di venti giorni previsto dalla normativa sulla denuncia di inizio attività, senza l’instaurazione del necessario contraddittorio e l’attivazione dei poteri di autotutela amministrativa. Il provvedimento impugnato non sarebbe nemmeno motivato con riferimento alle norme edilizie violate, ma conterrebbe soltanto un generico richiamo alle caratteristiche tecniche dell’intervento. Inoltre, non sarebbero pertinenti i rilievi relativi alla rampa per disabili, che dovrebbe essere ricollocata in seguito alla definizione della controversia pendente in sede civile tra il ricorrente condominio e il ristorante Al Mar Rosso, né quelli riguardanti l’incremento della necessità di parcheggio, visto che la zona sarebbe già stata qualificata come residenziale e il computo sarebbe già stato compiuto sia in sede pianificatoria, sia al momento della realizzazione di alcuni parcheggi "a correre" lungo la Via Crispi.

In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha prodotto una memoria con cui ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Con il primo motivo si assume, tra l’altro, che il Comune avrebbe tardivamente e illegittimamente negato la validità del titolo edilizio formatosi a favore del Condominio ricorrente, essendo trascorso il termine di venti giorni previsto dalla legge e non essendo stato instaurato un procedimento finalizzato all’emanazione di un provvedimento di autotutela, come previsto dalla normativa.

2.1. La censura è fondata.

In data 20 ottobre 2000 il ricorrente Condominio ha presentato presso gli uffici comunali una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un muretto in calcestruzzo per dividere la proprietà privata dalla strada pubblica, per l’installazione di un cancello automatico per accedere ai box interrati e per la predisposizione di una piazzola per collocarvi un cassonetto porta rifiuti.

Trascorsi i venti giorni – secondo il disposto dell’allora vigente art. 4, comma 11, del decreto legge n. 398 del 1993, convertito in legge n. 493 del 1993 – le opere sono state iniziate e soltanto in data 4 gennaio 2001 il Comune ha emanato un provvedimento con cui è stato negato quanto previsto in sede di denuncia di inizio attività, con la conseguente inibizione dei relativi lavori (peraltro quasi già terminati).

Tuttavia, il trascorrere del tempo previsto prima dell’inizio dei lavori – nel caso di specie, venti giorni – pur non facendo venir meno i poteri di autotutela in capo all’Amministrazione, né con riferimento ai poteri di vigilanza e sanzionatorii, né con riferimento ai poteri espressione dell’esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantesi nell’annullamento d’ufficio e nella revoca, postula comunque il rispetto del principio di reciproca lealtà e certezza dei rapporti giuridici (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1474).

Risulta, pertanto, illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di venti giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela (Consiglio Stato, IV, 10 dicembre 2009, n. 7730).

2.2. Anche la censura di difetto di motivazione è fondata, atteso che il provvedimento impugnato non individua, come dovrebbe, le norme urbanistiche o edilizie violate, limitandosi a rilevare alcune presunte criticità del progetto, non ricollegabili ad alcuna previsione di tipo normativo. A tal proposito, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che "è carente di motivazione il diniego di concessione (…) fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera (…), dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato" (T.A.R. Toscana, Firenze, III, 9 aprile 2009, n. 605).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato con lo stesso ricorso; le restanti censure possono essere assorbite.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Limbiate al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 22655 Decreto ingiuntivo

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3-4-2000 l’Alimer Planet s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con il quale, ad istanza del rag. D.D.R., le era stato intimato il pagamento della somma di lire 2.448.000, oltre interessi legali dal 30-12-1998, per prestazioni professionali di consulenza fiscale.

Con sentenza depositata il 4-3-2003 il giudice adito rigettava l’opposizione.

Con sentenza depositata il 17-10-2005 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’appello proposto dall’opponente avverso la predetta decisione.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Alimer Planet s.a.s., sulla base di quattro motivi, chiedendo altresì la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado.

Il D.D. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 633 c.p.c., n. 3, art. 636 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè la falsa applicazione dell’art. 634 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di appello, con cui si P contestava la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un credito relativo a prestazioni professionali, nonostante fa mancata produzione della parcella corredata dal parere dell’Ordine.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702 e 2708 c.c., artt. 214, 215, 115, 116 e 345 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha errato nel non attribuire al timbro "pagato" apposto sulla fattura rilasciata dal D.D. valore probatorio dell’avvenuto pagamento. Rileva che la fattura munita dell’annotazione di pagamento debitamente sottoscritta dall’opposto non è stata disconosciuta tempestivamente, avendo il D.D. dedotto solo con la comparsa di costituzione in appello che "il timbro con la dicitura pagato era stato apposto successivamente ed arbitrariamente dalla società debitrice". Deduce, pertanto, che, dovendo la scrittura privata, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., n. 2, considerarsi come riconosciuta, l’annotazione di pagamento debitamente sottoscritta dal D.D. fa piena prova del pagamento della fattura e, quindi, dell’estinzione del credito vantato dall’opposto.

Con il terzo motivo l’Alimer Planet s.a.s. in liquidazione denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento per il fatto che rassegno di lire 2.000.000 era stato incassato dal D.D. sei mesi prima dell’emissione della fattura, sia nella parte in cui ha ravvisato una contraddittorietà tra le tesi sostenute dall’opponente in relazione al versamento della ritenuta d’acconto.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente, dolendosi della violazione degli artt. 2315 e 2266 c.c., e della falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., nonchè dell’insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito valore di riconoscimento del debito alla dichiarazione resa da C. G., socio non legale rappresentante della Alimer Planet.

2) Il primo motivo è fondato.

E’ noto che, in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.

Nel caso di specie, pertanto, stante la mancata produzione di tale documentazione, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso.

Il Tribunale, nel disattendere le doglianze mosse dall’appellante circa l’illegittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo, ha fatto implicitamente proprie le argomentazioni svolte dal giudice di pace, il quale, nel respingere l’opposizione, aveva ritenuto idonea prova scritta, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., la fattura e la copia autentica del registro IVA. Ma è evidente che la norma da ultimo citata non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, relativa a un credito per prestazioni professionali, riferendosi alle diversa ipotesi dei crediti per somministrazione di merci o di denaro ovvero per prestazioni di servizi.

A torto, d’altro canto, il giudice di appello ha ritenuto che la questione posta dall’appellante doveva considerarsi "superata" dalla "circostanza che il credito era esistente e dall’ulteriore assunto dell’appellante secondo il quale il menzionato credito era stato pagato per tempo". Gli esposti rilievi, infatti, possono assumere valore solo al fine della prova della sussistenza del credito nel giudizio di merito instauratosi a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Alimer Planet s.a.s. in liquidazione; ma non valgono a sopperire alla mancanza di un titolo idoneo per la richiesta e la concessione del provvedimento monitorio, ai sensi del menzionato art. 636 c.p.c..

Va osservato, in proposito, che l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa (Cass. Sez. 2, 10-9-2009 n. 19560). Il giudice dell’opposizione, pertanto, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l’eventuale domanda riconvenzionale dell’opponente), ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso (Cass. Sez. 3, 12-5-2003 n. 7188; Sez. 2, 4-12-1997 n. 12311). Ciò non toglie, peraltro, che, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, il giudice dell’opposizione, nel rilevare l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l’emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento, anche in considerazione dell’incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell’ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell’opponente.

2) Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento.

Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicchè essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione "pagato" o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, semprechè tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, 26-5-1993 n. 5919; Cass. Sez. 3, 31-7-2006 n. 17454).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, d’altro canto, non si richiede affatto che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa; sicchè la stessa può essere costituita, come nella specie, anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato". Affinchè un documento possa assumere forza di scrittura privata, infatti, è necessaria l’autografia della sottoscrizione;

mentre non è affatto richiesta l’autografia del testo, che può anche essere stampato, dattiloscritto o scritto a penna da terzi.

Tanto premesso, si osserva che in motivazione il Tribunale ha dato atto che la firma apposta dal D.D. nella fattura in questione non è stata disconosciuta dall’opposto; con la conseguenza che tale firma, a norma dell’art. 215 c.p.c., n. 2, deve aversi per riconosciuta.

E’ noto che il riconoscimento tacito, ex art. 215 c.p.c., della scrittura privata prodotta in giudizio, attribuisce a tale scrittura, secondo il disposto dell’art. 2702 c.c., valore di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore. Ne consegue che, in mancanza di proposizione di querela di falso, il Tribunale non poteva negare la provenienza dal D.D. della dichiarazione di avvenuto pagamento risultante dal timbro "pagato" apposta nella fattura, avendo l’odierno resistente, con la sottoscrizione, assunto la paternità dell’intero testo del documento, comprensivo della predetta annotazione. Una simile assunzione di paternità non potrebbe di certo essere negata in base al rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui "la sigla non disconosciuta apposta dall ‘appellato è riportata in una parte della fattura deputata solo a raccogliere la firma e non anche a quietanzare la fattura". Non è possibile, infatti, scindere il contenuto di una scrittura privata sottoscritta, al fine di attribuire efficacia probatoria privilegiata solo ad una parte di esso.

Il Tribunale, pertanto, nell’ipotizzare che il timbro "pagato" potrebbe essere stato apposto successivamente e non in presenza del D.D., è incorso in una palese violazione di legge, non avendo tenuto conto dell’efficacia probatoria privilegiata attribuita dal citato art. 2702 c.c. alla scrittura privata riconosciuta o da ritenersi legalmente riconosciuta in base all’art. 215 c.p.c.. Ove, infatti, avesse voluto sostenere che al documento da lui sottoscritto era stato aggiunto da terzi, abusivamente, il timbro "pagato", l’odierno resistente avrebbe dovuto impugnare il documento con querela di falso.

In mancanza, il giudice di merito non poteva esimersi dal ritenere la sussistenza della "piena prova" della provenienza della dichiarazione dal D.D. e, quindi, considerare vero, per prova "legale" – come tale non soggetta a valutazione discrezionale -, che il creditore aveva dichiarato, nei confronti della debitrice, di avere ricevuto l’importo della fattura; per poi passare a valutare, sul piano sostanziale, gli effetti derivanti da tale ammissione, di natura palesemente confessoria.

4) Per le ragioni esposte, in relazione ai primi due motivi di ricorso, s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Annunziata, il quale, nel procedere a nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

5) Nessuna pronuncia va adottata in ordine alla richiesta del ricorrente di restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di domanda che, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., va proposta al giudice di rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio ad altro giudice del Tribunale di Torre Annunziata, anche per le spese del presente grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 06-07-2011, n. 26379 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, nell’ambito del procedimento nei confronti di G.S., sottoposta ad indagini in ordine:

A) al reato p. e p. dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 181 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c) per avere effettuato un intervento edilizio, consistente nella demolizione del rudere di un fabbricato rurale preesistente, e nella edificazione di una nuova costruzione con realizzazione dello scavo e successiva posa in opera delle fondazioni, delle pareti di tamponamento e della copertura, per una superficie occupata di m. 9,70 x 9,70, in difformità all’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Sovrintendenza ai BB.CCAA. di Ragusa in data 27.05.2004, prof. n. 1774, e rinnovata in data 2.12.2009 prot. n. 4757 per lavori di manutenzione straordinaria; il tutto eseguito in C.da Marina Marza, Comune di Ispica, foglio n. 87 p.lla 241/b, zona gravata dai seguenti vincoli:

– D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. a) (Codice Urbani) L. n. 431 del 1985, ex art. 1, già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 146, lett. a);

– L.R. n. 76 del 1978, art. 15, lett. a) (Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia);

– D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. in) (Area di interesse Archeologico);

– D.4. 10 giugno 1991, n. 970 (Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale); – (Area di interesse Comunitario);

B) del reato p. e p. dal R.D. n. 327 del 1942, art. 55 e art. 1161, comma 1, n. 2 per avere eseguito senza la prescritta autorizzazione, le opere edili sub a) entro la fascia di rispetto dei trenta metri dal confine del demanio marittimo – in Ispica, fino al 30.9.2010, disponeva in data 8.10.2010 il sequestro preventivo dell’immobile e contestualmente ne chiedeva al G.i.p. la convalida e l’emissione del decreto di sequestro preventivo.

In motivazione il procuratore della Repubblica evidenziava, tra l’altro, che l’intervento era stato realizzato – menzionando la documentazione fotografica esistente agli atti e lo stesso progetto presentato dall’indagata – su un rudere, consistente non in un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, bensì di alcune rimanenze di mura perimetrali e che l’intervento non poteva essere ricompreso tra quelli di manutenzione straordinaria, postulando ciò la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione.

In data 13.0.2010 il GIP del tribunale di Modica provvedeva in conformità alla richiesta facendo proprie le argomentazioni esposte dal PM. In data 18.10.2010, G.S. presentava richiesta di riesame deducendo che:

– il fabbricato rurale oggetto di intervento non poteva essere definito un rudere, trattandosi invece di preesistente organismo intatto nelle mura perimetrali ed in stato di conservazione tale da consentire un recupero fedele;

– l’attività contestata andava qualificata come manutenzione straordinaria, tipologia di intervento necessitante semplicemente della dichiarazione di inizio attività (DIA);

– in ogni caso, non sussisteva il periculum in mora, trattandosi di manufatto rifinito nella struttura e non potendosi pertanto aggravare le conseguenze del reato.

Al tribunale di Ragusa, chiamato a decidere, pervenivano due memorie.

Nella memoria depositata all’udienza del 29/10/2010, la difesa lamentava, tra l’altro, l’illegittimità dell’attività compiuta perchè non fondata su alcuna notitia criminis, ma su una denuncia anonima ed essendo stato utilizzato il sequestro come mezzo di acquisizione della notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova, in mancanza di indizi di reità a sostegno della misura cautelare.

Il procuratore della Repubblica, insisteva nelle argomentazioni già sviluppate nel provvedimento di sequestro ed esaminando lo svolgimento fattuale della vicenda, faceva tra l’altro rilevare quanto segue.

Il procedimento in esame era collegato ad altro a carico del marito della G. (che successivamente aveva ceduto l’immobile alla moglie) originato dalla realizzazione di opere di fondazione in cemento armato finalizzate alla asserita ristrutturazione del fabbricato rurale che aveva dato luogo al sequestro del cantiere da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo alla data del 17.6.2004 e che dalle fotografie scattate nell’occasione, così come in quelle effettuate pochi mesi prima da personale del Corpo di Polizia municipale e dell’Ufficio tecnico del Comune di Ispica, si rendeva evidente che il preteso fabbricato preesistente altro non era che un tratto di muro dissestato ed un angolo (o cantonale) pericolante.

Quella vicenda processuale – aggiunge il PM – si era conclusa con l’archiviazione del G.i.p con provvedimento in data 25.10.2007, per intervenuta prescrizione dei reati urbanistici.

In data 13.10.2009 la G. – che con atto in data 24.10.2008 aveva ricevuto in donazione il rudere dal marito, provvedeva alla rimessione in pristino dei luoghi, eliminando l’intervento in cemento armato realizzato nel 2004 e riavviando l’iter progettuale e burocratico finalizzato al completamento della manutenzione straordinaria.

In data 21.10.2009, la Capitaneria di Porto di Pozzallo aveva accertato l’avvenuta rimozione delle fondamenta, come documentato nei rilievi fotografici, allegati all’informativa del 22.10.2010.

Il tribunale, dopo avere premesso che in sede di riesame, il giudice non deve verificare la fondatezza dell’accusa nè tanto meno la colpevolezza dell’imputato, bensì la sola astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta e che la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale in sede di riesame non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione e dopo avere anche rilevato che la ricorrente, per il tramite del direttore dei lavori, aveva prodotto denuncia di inizio attività del 22/6/2010, relativa ad interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato in oggetto, con allegati, tra l’altro, progetti, nulla osta prot. 4757 del 2/12/2009 rilasciato dalla Soprintendenza BB.AA.CC. di Ragusa ed autorizzazione regionale n. 28665/10 ai sensi dell’art. 55 cod. nav., confermava il decreto di sequestro preventivo.

In motivazione riteneva sussistere il fumus dei reati ipotizzati sul rilievo che allo stato era configurabile un intervento di nuova costruzione – subordinato come tale a permesso di costruire -.

E ciò in quanto andava escluso che l’immobile in questione potesse essere considerato, al momento del rilascio degli atti autorizzativi, organismo edilizio preesistente, in quanto trattavasi in realtà di un rudere in quanto, per effetto del progressivo degrado subito nel corso degli anni, il fabbricato, al momento dell’inizio dei lavori, presentava due soli muri perimetrali, in parte diruti, ed un cantonale esterno ed era anche privo di copertura e di pavimentazione. Aggiungeva il tribunale che lo stesso direttore dei lavori, nella relazione tecnica illustrativa allegata alla D.I.A., aveva specificato che "il fabbricato si presenta come un rudere" e che nel 2009, il fabbricato era certamente da considerarsi tale, in mancanza dei tre elementi costituiti da mura perimetrali (presenti solo parzialmente), strutture orizzontali e copertura, così come indicato in numerose sentenze di legittimità.

Avverso tale decisione propone ricorso G.S., deducendo tramite il proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 333 c.p.p., comma 3 e art. 321 c.p.p..

In proposito si assume la nullità del decreto di sequestro del P.M. dell’8.10.2010, del provvedimento di convalida del GIP presso il Tribunale di Modica del 13.10.2010 nonchè dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, perchè la misura cautelare sarebbe stata eseguita in assenza di una "notizia criminis".

Si fa rilevare, infatti, che nel fascicolo del P.M. si rinvengono due atti che solo astrattamente potrebbero definirsi "notizia di reato" e, cioè, la relazione di servizio della Guardia di Finanza datata 5.10.2010, con la quale si riferisce di un controllo effettuato il 30 settembre 2010 su un manufatto in costruzione che, tuttavia, attesta la liceità degli interventi in corso, ed il secondo, protocollato in data 6.10.2010, costituito da una missiva non firmata proveniente da un sedicente forestale con la quale si denunciano presunti abusi edilizi della G..

Ciò posto si assume che poichè la notitia criminis proveniva da una fonte anonima, in assenza di altri indizi, non sarebbe stata idonea a legittimare il provvedimento di perquisizione e conseguente sequestro del manufatto in quanto, a mente dell’art. 333 c.p.p., comma 3, salvo il disposto dell’art. 240 c.p.p., della denuncia anonima non può farsi alcun uso, non essendo idonea a dare inizio alle indagini preliminari. Nè si assume essere idoneo ad integrare il quadro indiziario il riferimento al contenuto del precedente procedimento in ordine all’intervento edilizio sul medesimo fondo da parte del marito della ricorrente in quanto definito con un provvedimento di archiviazione ed in ogni caso necessitando la prosecuzione di quelle indagini un decreto di riapertura da parte del GIP. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla L. n. 457 del 1978, art. 31 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 nonchè in relazione alla L.R. Sic. 6 febbraio 2006, n. 12, art. 1; L.R. Sic. 27 dicembre 1978, n. 71, art. 20; L.R. Sic. 6 maggio 1981, n. 86, art. 18; L.R. Sic. 21 aprile 1995, n. 40, art. 1 e L.R. 3/2002, n. 2, art. 14.

Si sostiene al riguardo che per la valutazione dell’intervento in questione non si sia tenuto conto del disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. c) e d) e, cioè, della possibilità di utilizzare la DIA per interventi di "..di restauro e di risanamento conservativo", ".rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano una destinazione d’uso con essi compatibile.." ed a tal fine "..comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazioni degli elementi estranei all’organismo edilizio;" nonchè di ristrutturazione edilizia che consentono la demolizione e ricostruzione dell’edificio e che nemmeno sia stato preso in considerazione il compendio legislativo regionale siciliano (L.R. n. 71 del 1978, art. 20 e della L.R. n. 86 del 1981, art. 18, L.R. n. 40 del 1995, art. 1 e L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 14) per verificare la rispondenza del titolo abilitativo rispetto all’intervento contestato.

Al riguardo si fa rilevare che la normativa indicata rende assolutamente legittimo procedere su tutto il territorio nazionale ivi compreso quello siciliano, al recupero e risanamento di un edificio esistente mediante una ristrutturazione, attuata anche attraverso l’integrale demolizione e la successiva fedele e pedissequa ricostruzione. Si aggiunge poi che il Tribunale illogicamente avrebbe ritenuto che il manufatto in questione potesse essere considerato rudere sin dal 2009 e che, inoltre, avrebbe anche commesso un evidente errore di diritto nell’individuazione dei corretti criteri giuridici necessari alla definizione di "rudere".

Gli elementi indicati dal tribunale (assenza di copertura, di parte delle mura perimetrali e di strutture orizzontali) non sarebbero, infatti, dirimenti in quanto al fine di individuare la corretta nozione giuridica di "rudere", non basta aver riguardo allo stato materiale dell’immobile, dovendosi piuttosto valutare l’elemento soggettivo derivante dalla "voluntas" di abbandonarne la manutenzione e la cura.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa per rimarcare il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sul primo motivo, concernente la nullità del sequestro per mancanza della notitia criminis, ha già correttamente risposto il tribunale del riesame ricordando come gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono senz’altro stimolare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una "notitia criminis" (ex multis, Cass. Pen., sez. 6, Sentenza n. 36003 del 21/09/2006, Sez. 4, Sentenza n. 30313 del 17/05/2005).

Correttamente si evidenzia altresì in motivazione che il decreto di sequestro preventivo reca specifica motivazione sulle ragioni giustificative richiamando la documentazione fotografica ed amministrativa acquisita dal l’indagata e richiamando anche il contenuto del procedimento in ordine ad un precedente intervento edilizio sul medesimo fondo da parte del marito della ricorrente per illustrare la portata dell’intervento.

Quanto alla invocata necessità di un provvedimento di riapertura delle indagini per l’utilizzazione degli atti di indagine in precedenza compiuti, sulla quale la difesa ha insistito anche nel corso della discussione, essa deve essere senz’altro esclusa nella specie.

Anche di recente, infatti, le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato oggettivamente e soggettivamente considerato. (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010 Rv. 247834).

Ed è chiaro che nella specie il fatto di reato per il quale vi è stata archiviazione non può essere considerato nè soggettivamente, nè oggettivamente lo stesso rispetto a quello per il quale si procede.

In relazione al primo aspetto si rileva, infatti, che la precedente indagine riguardava esclusivamente il marito della G. non essendo all’epoca quest’ultima proprietaria dell’immobile.

Quanto al secondo profilo la condotta della G. appare assolutamente svincolata da quella precedentemente posta in essere dal marito tant’è che la ricorrente aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi appena diventata proprietaria del rudere.

La condotta contestata è dunque autonoma rispetto a quella precedente nè appare in alcun modo contraddittoria la decisione della procura della Repubblica di avvalersi anche di atti già acquisiti in quella sede in quanto necessaria per documentare lo stato preesistente del manufatto e l’intervento di ricostruzione da parte di soggetti diversi.

Quanto al secondo motivo va anzitutto rilevato che il provvedimento di sequestro si basa sulla considerazione che il manufatto non potesse che essere considerato altro se non un rudere in quanto dagli atti e dalle fotografie acquisite risultava che gli interventi della ricorrente erano stati realizzati su un edificio diruto, costituito solo dalle rimanenze di due delle mura perimetrali, privo di copertura e di pavimentazione.

Opportunamente si evidenzia che nella stessa DIA si specifica che il fabbricato si presenta come rudere.

Ora rispetto ai rilievi della ricorrente si osserva che quest’ultima contesta che nella specie possa ricorrere la nozione di rudere e ricorda come la demolizione e ricostruzione di un manufatto possa rientrare sia per la legislazione statale che per quella regionale nella definizione di manutenzione straordinaria o di intervento conservativo.

Ciò posto va anzitutto ricordato che è assolutamente consolidato l’orientamento di questa Sezione nel senso di ritenere che la ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (ex plurimis Sez. 3, n. 15054 del 23/01/2007 Rv. 236338).

Si è osservato, infatti, che la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata.

E’ in re ipsa, dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito.

Nè vale rilevare che – come sostiene la ricorrente – la qualificazione di un immobile come rudere richieda necessariamente un’indagine sulla volontà del proprietario di abbandonare o comunque disfarsi del manufatto in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione risultando assorbante nell’ipotesi del rudere, si ribadisce, il rilievo circa l’impossibilità di individuare le caratteristiche del precedente manufatto. E’ dunque senz’altro corretto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità fatto nell’ordinanza del riesame. Nè dalle normativa regionale citata dal ricorrente è possibile desumere sul punto indicazioni diverse.

La L.R. Sicilia n. 71 del 1978, art. 20 infatti, sotto il titolo "definizione degli interventi", definisce gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come ".. b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici., sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d’uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazione d’uso con essi compatibili., comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente., comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La L.R. 6 maggio 1981, n. 86, art. 18 come sostituito dalla L.R. n. 15 del 1986, art. 24, prevede che per gli immobili degradati non assoggettati al piano di recupero ".si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, nonchè quelli stabiliti dalle L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, art. 20, lett. a), b), c) e d)".

La L.R. n. 40 del 1995, art. 12, a sua volta, ammette la demolizione e ricostruzione con la medesima cubatura, dei fabbricati esistenti nelle zone agricole.

Quanto poi alla L.R. n. 2 del 2002, art. 14, attuandosi un richiamo alla L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 6, si conferma il principio secondo cui possono essere realizzate anche in base a semplice Denuncia di Inizio Attività "b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma".

Tali disposizioni, che peraltro si conformano ai principi del D.P.R. n. 380 del 2001, evidentemente, non assumono per le ragioni esposte rilevanza ai fini della questione evidenziata dal riesame.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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