Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 16-03-2011, n. 10797

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza di questa Corte Suprema in data 2-9-2010 che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 24-9-2009,confermativa della sentenza di condanna del Tribunale di Palmi in data 24-4-2008 per il reato di appropriazione indebita aggravata commesso fino ad (OMISSIS) a carico di C.C., questo ultimo, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., deducendo l’errore materiale di omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al netto di eventuali sospensioni, con l’erronea decisione di rigetto del ricorso a suo tempo proposto, nonostante la cennata declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 c.p., dovesse essere pronunciata in difetto di declaratoria di inammissibilità di detto ricorso.

Il presente ricorso va dichiarato inammissibile art. 625 bis c.p.p., ex comma 4, posto che la richiesta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione – che questa Corte non avrebbe erroneamente pronunciata – è manifestamente infondata.

Ed infatti, avuto riguardo al titolo ed all’epoca del reato ed applicando l’art. 157 c.p., come novellato, il termine ultimo di prescrizione, con il calcolo delle sospensioni ex art. 161 c.p., va rettamente individuato alla data del 19-9-2010,ossia in epoca successiva alla pronuncia impugnata (2-9-010). Al riguardo, vanno calcolati, oltre i 93 gg. indicati dal ricorrente anche mesi cinque e gg. 23 per la sospensione dovuta in 1^ grado alla udienza del 25-11- 04 per sciopero degli avvocati con rinvio fino al 18-5-05.

Di qui l’erroneo calcalo del ricorrente quale termine ultimo (4-8- 010) di scadenza per riatta causa estintiva.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed alla somma equitativamente determinata in Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-03-2011, n. 833

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente svolge attività di informazione televisiva ed è titolare di impianti di trasmissione in Valcavalca.

Ha impugnato con il presente ricorso i provvedimenti dell’Ispettorato Territoriale Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, con cui si comunica, prima, l’interruzione dell’esercizio sperimentale dell’impianto di sua proprietà, e quindi, la revoca del suddetto esercizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2944 del 25.11.2005 la domanda cautelare veniva respinta.

In vista dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto nelle more del giudizio alla società è stata assegnata una nuova frequenza televisiva in tecnica digitale.

Preso atto di quanto sopra il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-03-2011) 19-04-2011, n. 15598 Motivazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.06.2009 la Corte d’Appello di Napoli confermava la condanna alle pene della reclusione e della multa inflitte nel giudizio di primo grado a Co.Ro. quale colpevole di avere illecitamente importato e detenuto, al fine di spaccio, ingenti quantitativi di cocaina, di cui kg. 5,400 sequestrati, nonchè a T.F. e C.S. quali colpevoli di avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico quattro pistole, con le relative munizioni, aventi matricole abrase e per avere ricevuto le armi quale provento del delitto di abrasione delle matricole.

Riteneva la Corte territoriale che l’esaustiva motivazione della sentenza del GUP non fosse scalfita dalle censure mosse con gli atti d’appello.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando:

– Co.: violazione di legge e vizio di motivazione sia sull’affermazione di responsabilità poichè non era stato accertato che egli fosse uno degli interlocutori delle telefonate intercettate;

non erano state individuate le persone che colloquiavano, nè l’oggetto dei loro discorsi sia sulla determinazione della pena in considerazione della modifica normativa di cui alla L. n. 49 del 2006 sia sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità;

– T.: mancanza di motivazione sulla sussistenza del delitto di porto d’armi che erano state rinvenute in una camera ove egli si trovava al momento della perquisizione;

– C.: violazione di legge sull’affermazione di responsabilità sol perchè egli era occasionalmente presente al momento della perquisizione. Egli ignorava la presenza delle armi nella stanza in cui si era trovato col T.. Comunque mancava la prova che egli avesse concorso nel porto delle armi. Aggiungeva che nella determinazione della pena non era stato indicato il reato sul quale stabilire la pena base e quantificare gli aumenti per la continuazione e che non era stata apportata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

Il ricorso di Co. è manifestamente infondato.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito riporti compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze negli stessi avanzate.

Il giudice d’appello è libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Nel caso in esame, nel giudizio d’appello è stato ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare la conferma dell’affermazione di responsabilità.

Sono state a tal fine richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono articolate in fatto e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali, Co. lamenta che i giudici di merito non abbiano assolto l’obbligo di motivazione ma sostanzialmente propone rilievi, articolati in fatto e giuridicamente erronei, che i predetti hanno già esaminato ritenendoli inidonei a sostenere un giudizio a lui favorevole.

Sono stati riscontrati a suo carico specifici e concreti elementi costituiti da un nutrito numero d’intercettazioni telefoniche in cui sono perfettamente individuati gli interlocutori impegnati in conversazioni nelle quali evidente era riferimento a traffici di sostanze stupefacenti, sicchè correttamente è stato ritenuto provato il suo diretto coinvolgimento nell’acquisto all’estero del rilevante quantitativo di cocaina, che è stato sequestrato.

L’individuazione di solidi elementi probatori a carico dell’imputato e le convincenti confutazioni dei rilievi difensivi rendono incensurabile la decisione di condanna investita da un’inammissibile richiesta di rivisitazione del fatto.

Non è puntuale la censura sulla ritenuta aggravante dell’ingente quantitativo stante l’accertata possibilità di ricavare un numero eccezionale di dosi commerciali di cocaina quantificabile nell’ordine di svariate migliaia, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 è configurabile quando, suda base di un accertamento che il giudice di merita deve condurre in concreto – indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore – la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevata di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l’impossibilita di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto" (Cassazione Sezione 4^ n. 24571/2010 RV. 247823).

La doglianza sulla determinazione della pena con riferimento alla modifica del minimo edittale del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 introdotta dalla L. n. 26 del 2006 è generica e, comunque, manifestamente infondata stante che la pena inflitta al Co. non era stata fissata nel previgente minimo edittale.

C. si duole di essere stato ingiustamente condannato per i delitti in materia di armi, ma la critica, quanto alla detenzione delle armi clandestine, è sterile perchè punta all’inammissibile rivisitazione dei fatti accertati in sede di merito con motivazione logica ed esauriente fondata sulla constatata sua presenza, unitamente al correo, nella stanza ove le armi e le munizioni erano riposte, occultate sotto un letto, e sulla condotta di fuga assunta al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine.

E’, invece, fondato il motivo, proposto da C. e da T., sulla condanna per i reati di porto abusivo delle armi, di cui ai capi n. 4 e 5 dell’imputazione, per la quale la corte territoriale ha soltanto asserito che la disponibilità di armi costituisce prova del porto nell’abitazione in cui sono state rinvenute.

Tale superficiale rilievo, però, non può vale a sostenere un giudizio di condanna occorrendo, a tal fine, l’esame del contesto dell’accadimento del fatto e della posizione di ciascun imputato stante che, si assume, che solo T. aveva la disponibilità dell’appartamento.

Ne consegue che, sul punto, la sentenza sostanzialmente non è motivata donde il consequenziale annullamento con rinvio per nuovo esame anche per l’eventuale rideterminazione della pena.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di T. F. e di C.S. limitatamente ai reati di porto illegale di armi e di munizioni capi n. 4 e 5 della rubrica con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso del C..

Dichiara inammissibile il ricorso di Co.Ro. che condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 2699 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso n. 3433 del 2011 la signora M. S. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte n. 431 del 2011, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di non ammissione alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Torino del 15 maggio 2011 della lista denominata "BUNGA BUNGA – PIÙ PILO PER TUTTI".

Questa Sezione, con sentenza n. 2591 del 2011, ha respinto l’appello, ritenendo, in particolare, recessivo l’argomento per cui non potrebbero addebitarsi ai privati presentatori della lista le conseguenze pregiudizievoli dei vizi formali degli atti dell’Ambasciata di Bogotà e che sussistevano elementi di possibile rilevanza penale da portare all’attenzione della Procura della Repubblica di Torino. Nessuna statuizione è stata assunta in ordine alle spese del giudizio per non essersi costituite in giudizio le parti appellate.

Con ricorso notificato il 3.5.2011 e depositato il 4.5.2011, che ha assunto in n. 3592 del 2011, la signora M. S. ha chiesto la revocazione di detta sentenza n. 2591 del 2011, deducendo che dalla lettura della stessa non risulta essere stato tenuto conto del documento prodotto in copia, sub 2), presso il T.A.R. Piemonte, riprodotto in appello (consistente nel "Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l’elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere"), in cui risultano indicati i nomi e le generalità dei candidati presentati dalla lista di cui la ricorrente era delegata. Ha altresì evidenziato che esso documento, recante la stessa data dell’autenticazione esaminata dal Collegio ed effettuata dal funzionario dell’Ambasciata Italiana di Bogotà, risulta redatto dallo stesso, fa riferimento al numero di repertorio di registro dell’Ufficio competente presso l’Ambasciata, indica il numero dei sottoscrittori, il candidato alla carica di Sindaco, nonché la dichiarazione che i sottoscrittori presentano 32 candidati alla carica di consigliere comunale. Il documento suddetto sarebbe stato inoltre incontestatamente presentato alla competente Commissione circondariale e sarebbe stato collegato alle firme, come dimostrato dalla identicità del numero di repertorio.

La parte suddetta, dedotto altresì che la revocando sentenza non ha affrontato il motivo di appello relativo all’addebito delle spese, ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso per revocazione, per l’annullamento della sentenza di appello n. 2591 del 2011 e di quella di primo grado, nonché per l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.A.R., con ogni conseguente pronuncia ai sensi di legge.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

Alla pubblica udienza del 5.5.2011 l’avvocato della parte ricorrente per revocazione ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile.

Come emerge dalla lettura della revocanda sentenza i Giudici di appello hanno ritenuto legittimo il provvedimento di ricusazione della lista di cui si tratta (verbale n. 22 del 16.4.2011 della Commissione Elettorale Circondariale di Torino) riscontrando l’effettiva sussistenza delle carenze rilevate dalla predetta Commissione (con particolare riferimento alla circostanza che l’atto di sottoscrizione non era allegato alla lista dei candidati, che risulta firmata ed autenticata in data successiva, e che il modulo della dichiarazione resa verbalmente non riportava neppure la riproduzione del contrassegno), carenze "…pienamente confermate allo stato degli atti depositati…".

Non è dato riscontrare pertanto la asserita omessa considerazione del documento cui si riferisce la ricorrente, discendendo invece la sentenza revocanda dall’apprezzamento di tutta la produzione versata in atti, cosicché, a tutto concedere, il vizio che asseritamente inficerebbe la sentenza stessa potrebbe integrare solo gli estremi dell’errore di diritto e non di fatto.

Non sussiste neppure l’errore di fatto per asserita omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’addebito delle spese operato dalla sentenza di primo grado, stante la conferma integrale della sentenza stessa.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di giudizio, nessuna controparte essendosi costituita.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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