T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 472

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Svolgimento del processo

In data 5 marzo 2009 l’Azienda USL n. 11 di Empoli eseguiva un sopralluogo presso l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino per la verifica delle condizioni igienico sanitarie della struttura.

Riscontrata una situazione di sovraffollamento e numerose carenze igieniche in relazione al cattivo stato di manutenzione dell’edificio, l’Azienda sanitaria indirizzava al Comune di Montelupo Fiorentino la proposta di adottare un provvedimento che imponesse all’Amministrazione ospedaliera l’adozione di misure idonee a fronteggiare gli asseriti pericoli riscontrati per la salute degli internati e del personale di vigilanza e assistenza.

Con l’ordinanza in epigrafe il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino intimava al Direttore dell’Ospedale di provvedere:

"1) alla chiusura immediata delle 6 celle del dismesso reparto Arno della III Sezione che sono assolutamente non idonee ma ancora utilizzate dagli internati;

2) a ricondurre immediatamente il sovraffollamento al rispetto del numero complessivo di internati, non superiore a n. 169, con una distribuzione nelle celle secondo i parametri del D.M. 5.7 75, come evidenziata nelle schede allegate alla nota del Direttore della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL 11 di Empoli e alla presente ordinanza;

3) alla pulizia straordinaria immediata e tinteggiatura entro 60 giorni delle celle e degli spazi comuni di tutta la III Sezione;

4) alla dismissione immediata dell’uso del locale adibito a farmacia individuandone un altro più idoneo e in condizioni igieniche adeguate;

5) alla pulizia straordinaria immediata della Sezione Ambrosiana;

6) entro 90 giorni al ripristino dell’intonaco, alla piastrellatura dei due locali doccia e alla ritinteggiatura delle pareti e degli infissi della Sezione Ambrosiana, ivi compresi gli studi medici, la radiologia e il riunito odontoiatrico;

7) entro 180 giorni al ripristino della pavimentazione, degli intonaci e tinteggiatura degli spazi detentivi all’aperto;

8) entro 180 giorni a produrre a quest’Amministrazione Comunale, per il successivo inoltro alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL 11 di Empoli, la planimetria e i percorsi delle acque nere, chiare e piovane dell’intera area, con indicazione delle modalità con le quali avviene l’allontanamento e lo smaltimento dei reflui fognari".

Contro tale atto ricorrono il Ministero della giustizia e l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, anche in rapporto ai principi di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Incompetenza del sindaco all’adozione del provvedimento impugnato.

2. Violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 sotto ulteriore profilo. Nullità del provvedimento ex art. 21 septies per difetto assoluto di attribuzione.

3. Violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 per difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere ordinatorio d’urgenza. Illegittimità del provvedimento impugnato.

4. Incompetenza del sindaco. Violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, palese travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Insussistenza delle asserite carenze igienicosanitarie. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione.

6. Violazione della l. n. 244/2007, art. 2, comma 283, e del DPCM 1 aprile 2008. Erronea individuazione della legittimazione passiva del Ministero della giustizia e dell’Ospedale psichiatrico giudiziario quali destinatari del provvedimento. Legittimazione dell’ASL n. 11 di Empoli e della Regione Toscana.

7. Violazione dell’art. 24 della l. n. 241/1990 e del d.m. 25 gennaio 1996, n. 115. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

8. Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

Per opporsi all’accoglimento del gravame si sono costituiti in giudizio il Comune di Montelupo Fiorentino e la ASL 11 di Empoli.

Con ordinanza n. 411 depositata il 21 maggio 2011 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Si sono costituiti il comune di Montelupo Fiorentino e l’Azienda USL n. 11 di Empoli eccependo l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza e difetto di interesse e sostenendo l’infondatezza delle dedotte censure.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino, utilizzando i poteri extra ordinem attribuitigli dal TUEL, ha intimato all’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino di provvedere a porre in essere una serie di adempimenti (specificati in epigrafe) volti ad eliminare le gravi carenze igienico sanitarie rilevate in numerosi ambienti della struttura, a seguito dell’ispezione eseguita in data 5 marzo 2009 dall’Ufficio igiene e sanità pubblica dell’Azienda USL 11 di Empoli.

Preliminarmente è necessario scrutinare l’eccezione di improcedibilità del gravame avanzata dalle difese delle Amministrazioni intimate in ragione dell’asserita acquiescenza prestata dall’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino all’ordinanza impugnata che avrebbe dato spontanea esecuzione alle prescrizioni impartite con l’ordinanza sindacale.

La tesi non può essere seguita.

E’ noto che la declaratoria di improcedibilità del ricorso presuppone una sopravvenienza, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della decisione.

La concreta individuazione di tali ipotesi deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto conto che non deve tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda, che l’interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell’eventuale sentenza di accoglimento e che la persistenza dell’interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 22 maggio 2006, n. 735; Consiglio Stato, sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2411).

Seguendo tale ordine di considerazioni, può ritenersi sussistente una acquiescenza tacita soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici del provvedimento, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.

Ne consegue, nel caso di specie, che anche l’esecuzione dell’ordinanza impugnata non può essere interpretata come manifestazione di acquiescenza, cioè di una volontà diretta ad accettare l’assetto di interessi delineato dal provvedimento, giacché il suddetto adempimento non esprime spontanea adesione al precetto amministrativo, ma assume carattere forzoso, valendo ad evitare le eventuali conseguenze anche penali (considerato anche il richiamo all’art. 650 cod. pen. contenuto nell’ordinanza) dell’inosservanza (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 marzo 2007, n. 2218; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 luglio 2009, n. 6443).

Nel merito il ricorso è fondato.

Meritano, in particolare, assorbente considerazione le censure dedotte con i primi quattro motivi con le quali il Ministero della giustizia lamenta la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione all’incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento impugnato.

Recita l’art. 50, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000: "Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali".

Tale norma non è stata incisa dalla riforma dei poteri sindacali operata con la l. n. 125/2008 ed il successivo decreto ministeriale di attuazione del 5/8/2008.

Il potere previsto dalla citata norma mantiene, quindi intatti, i suoi originari connotati di intervento extra ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze igienico sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari (Cons. Stato, V, 16/02/2010 n. 868).

Ne discende che, in assenza di un’accertata, documentata ed effettiva situazione di emergenza sanitaria la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica dei deve essere fronteggiata con i mezzi ordinari facendo valere le norme previste dal locale regolamento di igiene, non potendosi ricorrere al potere d’ordinanza previsto dalla norma citata.

Nel caso di specie il provvedimento è espressamente assunto dal Sindaco "nella veste di Ufficiale di Governo", richiamando quindi il comma 5 dell’art. 50 citato. E’, perciò, evidente che in tale veste il Sindaco non poteva esercitare poteri che la norma richiamata confina esclusivamente alla materia sanitaria e all’igiene pubblica "a carattere esclusivamente locale".

Né, d’altro canto, può essere seguita la tesi, avanzata nelle difese del Comune che, in realtà, il potere esercitato nella specie dal Sindaco sia riconducibile all’art. 32, comma 2, della l. n. 833/1978, posto che in tal caso la finalità di prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini è pur sempre riferita agli interessi della comunità locale e non può essere estesa fino a ricomprendere situazioni ed accadimenti circoscritti in un ambito esclusivo e completamente avulso da tale imprescindibile ancoraggio territoriale come quello di un istituto psichiatrico giudiziario.

In tal senso è significativo che, nelle sue premesse, l’ordinanza rintracci i suoi presupposti di fatto nella situazione di sovraffollamento della struttura e genericamente nel "cattivo stato di manutenzione degli ambienti e nella notevole sporcizia" dai quali deriverebbe "un reale pericolo per la salute degli internati e del personale di vigilanza ed assistenza".

Né può sottacersi che nella materia dell’organizzazione e strutturazione ospedaliera, compresa quella della sanità penitenziaria, l’art. 2, comma 283, l. n. 244/2007 ha operato il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di talchè, come osservato dall’Amministrazione ricorrente, verrebbe messa in dubbio perfino la legittimazione passiva della medesima.

Ove poi si volesse ritenere, che al di là del formale richiamo all’art. 50, l’Amministrazione comunale abbia in realtà voluto esercitare i poteri attribuiti al Sindaco dall’art. 54 del TUEL il provvedimento avversato mostra un’altra decisiva aporia.

Detta norma, che nella sua versione originaria abilitava il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti per eliminare gravi pericoli a livello locale che minaccino l’incolumità pubblica, è stata oggetto di una incisiva riforma ad opera del D.L. 92/08 convertito in L. 125/08.

L’ambito di applicazione del potere di ordinanza del sindaco è stato esteso anche alla "sicurezza urbana", e la stessa natura del potere di ordinanza sembra essere stata modificata, ammettendosi la possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della eliminazione di "gravi pericoli" che minaccino tale bene pur in assenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza.

La portata dei nuovi poteri sindacali è stata meglio definita dal decreto del Ministero dell’interno in data 5 agosto 2008 il quale, da un lato, opera una definizione del concetto di sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare, in ambito locale, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile al fine di migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, e dall’altro prevede, in via esemplificativa, cinque aree di intervento nelle quali la tutela della convivenza civile può esplicarsi attraverso il previsto potere di ordinanza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 06 aprile 2010, n. 981).

La tesi, calata nella concreta fattispecie non pare, tuttavia, convincente.

Invero, anche a prescindere dall’indimostrata sussistenza nel caso concreto di "gravi pericoli a livello locale che minaccino l’incolumità pubblica", resta pur sempre da sottolineare che il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, pur dopo il suo ampliamento, conserva la sua connotazione atipica e residuale e, cioè, esercitabile, sussistendone i presupposti, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).

Sotto un diverso profilo, non può, ancora, essere sottaciuto che il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non può assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti con riveniente suscettibilità di stabile regolazione di situazioni e/o assetti di interessi (T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 giugno 1997 n. 672; T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2000, n. 836).

Nel caso di specie, al contrario, gli adempimenti richiesti all’Istituto sono idonei a dispiegare indefinitamente i propri effetti anche con riguardo al numero delle persone occupanti l’Ospedale psichiatrico giudiziario, in contrasto con il carattere eccezionale e temporaneo che è tipico del provvedimento in parola (T.A.R. Toscana, sez. III, 22 aprile 2005, n. 1815).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.

In relazione alla particolare natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 13-04-2011, n. 15028 Misure cautelari

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o del foro di Milano.
Svolgimento del processo

J.M. ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà di Trieste il 16 novembre 2010 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa l’undici marzo 2010 dal g.i.p. di quell’ufficio in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Con il ricorso il difensore ha dedotto tre motivi. Con il primo lamenta contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi al reato associativo, la cui esistenza prima sarebbe stata negata e, poi, affermata.

Con il secondo sostiene l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’asserita contraddittorietà della motivazione su questo tema.

Evidenzia che successivamente ai fatti ascritti non sono state contestate condotte integranti estremi di reato (particolarmente in epoca successiva al 2008). Assume al riguardo che: a) il ricorrente è inserito in Italia ove lavora e guadagna; b) i fatti contestati risalgono a circa tre anni fa, senza che sussistano elementi dai quali desumere la commissione d’illeciti di sorta in data posteriore;

c) il tempo trascorso escluderebbe la reiterazione.

Con il terzo motivo espone che è assente ogni traccia del previo concerto tra l’indagato e gli altri correi; nulla emergerebbe in contrario dalle intercettazioni.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono in parte manifestamente infondati, in parte privi di specificità ed in altra non consentiti.

La dedotta contraddittorietà e l’asserita carenza di elementi attestanti il concerto tra correi (motivi primo e terzo) innanzi indicate sono pretestuose, perchè il Tribunale di Trieste ha motivato in modo dettagliato, pieno e completo la configurabilità dei gravi indizi esistenti a carico dell’indagato, ricordando finanche episodi pregressi, richiamando le intercettazioni e le loro trascrizioni (pagg. 306 – 309 della richiesta del pubblico ministero). Ha ricordato inoltre che le contestazioni sono innumerevoli: più di nove casi di cessioni di quantità non irrilevanti di sostanza stupefacente nonchè acquisti, trasporto ed occultamento unitamente ad altri sodali – di grossi quantitativi in provincia di Milano.

Quel giudice ha, poi, esaminato in modo rigoroso le contestazioni (in particolare quelle numero 176, 226, 229, 231), evidenziando che gli elementi d’accusa emergono in modo ampio non soltanto dalle intercettazioni ma anche dai verbali di osservazione, dalle localizzazioni satellitari dell’autovettura, dai sequestri (uno di ben sei chili di hashish).

Sulle esigenze cautelari il giudice territoriale ha compiuto un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità ed attinente al pericolo di reiterazione, al quale non è sufficiente in sede di legittimità contrapporre la condotta successiva agli episodi contestati e l’inserimento del ricorrente in ambito familiare. La gravita dei fatti e la previsione del pericolo suddetto non sono superabili in Cassazione che deve esaminare soltanto profili di diritto.

Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed versamento di Euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16667 società

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Svolgimento del processo

P.L. e D.L., quali soci della Elle A. s.n.c., e P.L., in proprio, proposero distinti ricorsi avverso, rispettivamente, l’avviso con cui l’Agenzia aveva accertato a carico della società, per l’anno 1994, maggior imponibile d’imposizione diretta, sul presupposto della contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e dell’indebita deduzione dei costi ivi attestati, e l’avviso con cui l’Agenzia aveva, corrispondentemente ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5), accertato a carico della socia, per il medesimo anno d’imposta, maggior imponibile irpef da "reddito di partecipazione" alla società suddetta.

Deceduto il D. e proseguito il giudizio sull’accertamento a carico della Elle A. ad iniziativa della P., l’adita commissione tributaria accolse i ricorsi, con decisioni, che, in esito all’appello dell’Agenzia, furono, tuttavia, riformate dalla commissione regionale, con decisioni rese in camera di consiglio.

Nei relativi nuclei essenziali, le decisioni di appello, si basano sul rilievo che l’inesistenza della operazioni certificate dalle fatture contestate risultava affidabilmente attestata in fatto, in particolare, dalla riscontrata natura di "cartiere" dei soggetti emittenti, e sulla considerazione che idonea prova contraria non poteva essere ritenuta la documentazione relativa agli asseriti pagamenti a mezzo assegni bancari.

Avverso le decisioni di appello, P.L. – rispettivamente "in qualità di socio della cessata società Elle A. s.n.c. di Pampana Loretta & C." e in proprio – ha proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno articolato in sette motivi.

L’Agenzia ha resistito con controricorsi.
Motivi della decisione

Dalle risultanze delle sentenze impugnate emerge che le controversie sopra richiamate (coinvolgenti la società ed il socio superstite), ancorchè incardinati in procedimenti distinti, sono state simultaneamente trattate e decise sia in primo grado (avendo dato rispettivamente luogo alle decisioni, in stretta sequenza, nn. 167/01/2001 e 165/01/2001) sia in secondo grado (essendo state decise, dal medesimo collegio, all’udienza del 25.1.2005), ed hanno dato luogo a decisioni sostanzialmente conformi.

Tanto premesso, occorre disporre la riunione dei procedimenti.

Nel giudizio di cassazione invero, in presenza di cause decise separatamente nei gradi di merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi al socio ("per trasparenza", D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5), non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati in violazione del litisconsorzio (società/soci), ma va disposta la riunione, ove (come nella specie) la complessiva fattispecie sia caratterizzata da identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi, simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, simultanea trattazione degli afferenti procedimenti innanzi ad entrambi i giudici del merito, identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. Ciò, in quanto la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr. Cass. 3830/10).

Il rilievo comporta, d’altro canto, l’assorbimento delle questioni sottese al terzo ed al quarto motivo del ricorso rubricato sub n. 14513/06, con i quali – rispettivamente deducendo "violazione di norme del procedimento, conseguente nullità della sentenza e omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, artt. 29, 39 e art. 295 c.p.c." e "violazione di norme del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 115 c.p.c. e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, commi 2 e 1, e art. 7)" – la contribuente ha censurato la decisione impugnata, per non aver accolto le istanze di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello sull’accertamento a carico della Elle A. s.n.c. o di riunione dei due giudizi e per aver fatto riferimento a atti e fatti mutuati dal separato procedimento relativo alla suddetta società.

Approfondendo l’analisi delle ulteriori doglianze di parte ricorrente, occorre rilevare che, con il primo motivo di ciascun ricorso – deducendo "violazione di norme del procedimento e nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 33, comma 1)" – L. P. censura le decisioni impugnate, per aver discusso gli appelli in camera di consiglio, non dando seguito alle richieste di discussione in pubblica udienza avanzate dall’Agenzia, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33 negli atti di appelli notificati.

Posto che la stessa contribuente, qui ricorrente, riferisce che le istanze disattese erano state proposte dall’appellante Agenzia e non da essa appellata e che la discussione degli appelli avvenne in assenza dei difensori di entrambe le parti, la doglianza si rivela del tutto infondata.

Deve, invero, osservarsi che la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, pur in presenza d’istanza in tal senso di una delle parti, comporta la nullità della sentenza che ne consegue soltanto ove si traduca in violazione del diritto di difesa o del contraddittorio (cfr. Cass. 10678/09 20852/05), cosa che certamente non può configurarsi nei confronti della parte che detta istanza non ha proposto se (come nel caso di specie) nemmeno l’altra è stata ammessa alla discussione.

Con il secondo motivo di ciascun ricorso deducendo "nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36…)" – P.L. deduce il difetto assoluto di motivazione.

La doglianza è infondata, giacchè la motivazione delle decisioni impugnate esprime comunque, nei suoi tratti essenziali ed a prescindere dalle imprecisioni pur rilevabili (ed evidentemente indotte dalla trattazione contestuale di una pluralità di procedimenti aventi ad oggetto i diversi accertamenti scaturiti dall’unico p.v.c.), un chiaro, coerente e pertinente percorso argomentativo.

Con il terzo motivo del ricorso rubricato sub n. 14516/06 – deducendo violazione di norme del procedimento e omessa motivazione su punto decisivo della controversia – parte contribuente lamenta che l’appello è stato deciso in assenza di una parte sostanziale del fascicolo di primo grado dell’appellata, acquisita solo successivamente.

La doglianza va disattesa. In assenza di, seppur sintetica, indicazione e descrizione dei documenti che si assumono non allegati al momento della decisione e di evidenziazione della relativa idoneità a sovvertire la decisione del giudice a quo, essa si rivela, invero, del tutto carente sul piano del criterio dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (v.

Cass. 5660/10, 15808/08); mentre, in diversa prospettiva, sembra piuttosto vagheggiare vizio revocatorio non consentito in questa sede.

Con il quinto motivo del ricorso rubricato sub n. 14513/06 e con il quarto motivo del ricorso rubricato sub n. 14516/06 – deducendo "violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione al D.P.R. 26/20/1972 n. 633, art. 19 in punto di detrazione dell’iva pagata e all’art. 2697 c.c., in punto onere della prova" – la contribuente lamenta che solo il malgoverno delle risultanze processuali e del criterio di cui all’art. 2697 c.c. ha indotto i giudici di appello ad escludere l’effettiva ricorrenza delle operazioni relative alle contestate fatture.

La doglianza è infondata.

A prescindere dai profili risolventesi in mero inammissibile sindacato di fatto, essa si sostanzia essenzialmente nel rilievo che l’affermata inesistenza di effettive operazioni con le società emittenti delle fatture contestate, pur in presenza di registrazione delle fatture medesime e di contabilizzazione dei correlativi mezzi di pagamento (assegni bancari), comporterebbe la violazione dell’ordinario criterio di distribuzione dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., giacchè in base a detto criterio, a fronte dell’avvenuta documentazione del pagamento, sarebbe stato onere dell’Agenzia provare la restituzione degli importi correlativi.

Il rilievo è privo di pregio.

Occorre, invero, osservare, in linea di principio, che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, qualora l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi (purchè gravi, precisi e concordanti), atti ad asseverare la contabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, con conseguenza indebita deduzione dei costi ivi esposti e detrazione dell’iva correlativamente annotata, si configurano i presupposti per l’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 1, (cfr. Cass. 10157/10, 22680/08, 1023/08) e diventa, pertanto, onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni medesime (cfr. Cass. 15395/08, 2847/08, 21953/07, 1727/07).

Tanto premesso, deve rilevarsi, in concreto, che, dalla decisione dei giudici di appello, risulta oggetto di accertamento in fatto la ricorrenza di elementi affidabilmente asseveranti l’inesistenza delle prestazioni attestate dalla contestate fatture e che tale circostanza – di per sè idonea, in base alla richiamata giurisprudenza, a determinare il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente – non può considerarsi superata in funzione del riscontro della sola apparente regolarità contabile delle operazioni in rassegna (sotto il profilo della registrazione delle fatture e dell’annotazione dei mezzi di pagamento) , che, a fini di dissimulazione, rappresenta una costante nella fatturazione di operazioni inesistenti (cfr. Cass. 15228/01, 28695/05, 951/09).

Gli esposti rilievi comportano, peraltro, l’assorbimento delle questioni sottese al sesto motivo di ciascun ricorso (per la parte che non si risolve in inammissibile sindacato in fatto), con il quale la contribuente – deducendo "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4)" contesta l’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’indeducibilità dei costi recuperati deriverebbe anche dal fatto che la fittizietà delle operazioni contestate ne escluderebbe il requisito di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75.

Con il quinto motivo del ricorso rubricato sub n. 14516/06 – deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 8, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3) – censura la decisione impugnata per aver ritenuto indeducibile costi derivanti da attività illecita, in base alla previsione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, introdotto da norma ( L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 8) non ancora in vigore.

In disparte il carattere non decisivo della questione nell’economia complessiva della decisione impugnata (essendo quest’ultima idoneamente sorretta dall’autonoma ratio, inutilmente, avversata con la censura precedentemente esaminata), la doglianza risulta infondata, posto che il comma 4 bis introdotto dalla L. n. 289 del 2002, art. 2, comma 8, dopo la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 appare necessariamente condividere, anche per la complementarità della relativa funzione, il carattere interpretativo consolidatamente riconosciuto al comma che lo precede (v. Cass. 13213/07, 24192/06, 13335/03).

Con il settimo motivo di ciascun ricorso deducendo "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione di norme di diritto ( art. 60 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, artt. 39 e 41 57)" – la contribuente contesta, infine, la qualificazione dell’accertamento come accertamento induttivo, in quanto tardivamente operata dall’Ufficio.

La doglianza è inammissibile, perchè "nuova" almeno in prospettiva di autosufficienza, introducendo un tema di decisione, di cui non è traccia nella sentenza impugnata e che la ricorrente non precisa come e dove proposto e trattato davanti al giudice del merito (v, Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto dei ricorsi.

Per la soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: riunisce i ricorsi e li respinge; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18997 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Napoli, con decreto del 10 giugno 2009 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 1.000,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di contributo assistenziale regionale per gli invalidi) introdotto da L. A. innanzi al t.a.r. Campania con ricorso del 26 luglio 2000 non ancora deciso al momento della presentazione del ricorso ex L. n. 89 del 2001. La corte territoriale ha compensato le spese dell’intero giudizio, che ha visto pronunciare dalla Corte d’appello di Napoli un primo decreto il 20 gennaio 2005, decreto che è stato cassato con rinvio con sentenza del 11 luglio 2008. Pertanto sono state liquidati Euro 305,00 per il primo giudizio, Euro 265,00 per il giudizio di legittimità ed Euro 290,00 per il giudizio di rinvio.

Per la cassazione di tale decreto l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. La Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale, nonchè vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che la corte territoriale:

1) abbia compensato le spese pur essendo totalmente vittoriosa;

2) abbia liquidato le spese del giudizio in modo insufficiente, sia applicando la tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione invece che quelli per gli ordinari procedimenti davanti alla corte d’appello, sia violando i minimi tariffari.

2. I motivi relativi alla compensazione delle spese sono inammissibili perchè la relativa pronuncia è congruamente e logicamente motivata con il riferimento alla scarsa rilevanza delle questioni sollevate, sulle quali peraltro esistono già orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Sono invece fondate le censure relative alla liquidazione delle spese effettuata sulla base della tabella per i procedimenti di volontaria giurisdizione invece che di quella relativa ai procedimenti contenziosi e in violazione dei minimi.

Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto.

In considerazione dell’inammissibilità di alcuni motivi e della modesta rilevanza economica dell’accoglimento di quello relativo alle spese del giudizio di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, limitatamente al motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ferma la compensazione fino alla metà, liquida le ulteriori spese del giudizio davanti alla corte d’appello in Euro 225,00 per diritti, Euro 140,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi; le spese del giudizio di cassazione vengono liquidate in Euro 350,00, ivi compresi Euro 50,00 per esborsi; quelle del giudizio di rinvio in Euro 225,00 per diritti, 140,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi; quelle del presente giudizio in Euro 165,00, compresi Euro 50,00 per esborsi. Le spese debbono essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che si dichiara antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.