Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21819 Contestazione dell’accusa

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, con sentenza in data 22/4/2005, dichiarava T.M. colpevole del reato di appropriazione indebita in danno dell’agenzia di Bitonto della Reale Mutua Assicurazioni, avendo omesso di versare a G.M. T., titolare dell’agenzia, una parte dei premi versati dagli assicurati, e lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati della misura di Euro 35.000,00.

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 24 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, impugnata dell’imputato, concedeva la sospensione condizionale della pena e rideterminava il danno liquidato in favore della parte civile in Euro 24.000,00.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) erronea applicazione della legge penale per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il Tribunale illegittimamente contestato l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, ritenendo il reato perseguibile d’ufficio, senza neanche specificare a quale delle diverse fattispecie di condotta si riferisca l’aggravante contestata, ritenendo anche sussistente la violazione dell’art. 429 c.p.p., lett. c);

b) violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, erronea applicazione della legge penale per mancata osservanza delle disposizioni processuali caratterizzanti l’assunzione della prova, in particolare violazione di legge per la formulazione di domande suggestive da parte del giudice che hanno di fatto aiutato la parte offesa a formulare risposte più vicine alla ipotesi accusatoria;

c) erronea applicazione dell’art. 646 c.p. in riferimento all’esistenza dell’elemento soggettivo della appropriazione indebita, illogicità della motivazione sul punto e mancanza di motivazione in ordine all’appropriazione indebita di stampati, rilevando come in ogni caso la somma richiesta dalla parte offesa non poteva considerarsi esigibile e liquida;

d) erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell’assenza dell’elemento psicologico del reato di appropriazione indebita, avendo l’imputato richiesto ripetutamente alla G. di effettuare i conteggi relativi al dare-avere tra le parti, mancando la volontà di appropriarsi di somme altrui. Chiedeva anche la sospensione dell’esecuzione della sentenza con riferimento alla condanna civile per grave e irreparabile danno del ricorrente.

Il difensore dell’imputato con memoria difensiva e motivi nuovi ribadiva la mancata correlazione tra accusa e sentenza e la mancata contestazione nel capo di imputazione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11, ribadendo l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato di appropriazione indebita, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna quanto agli effetti civili per la sussistenza di un credito maggiore da parte dell’imputato nei confronti della parte civile costituita.

Il difensore della parte civile G.M.T., depositava due memorie difensive contestando, con la prima, i motivi di appello e con la seconda tutte le ulteriori argomentazioni e motivi nuovi dedotti.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) Con riferimento al primo motivo di ricorso, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, le Sezioni unite di questa Corte hanno osservato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (SS.UU. rv 205619).

Il principio, risalente ad oltre un decennio fa, non risulta, nella sua portata complessiva, posto in discussione dalla giurisprudenza susseguente essendosi sottolineato, piuttosto, che l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del Pubblico Ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (rv 236099; conf. Rv 229756; rv 232423).

Ne consegue che quando nel capo di imputazione originario siano – come nel caso di specie – contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza.

Nella fattispecie in esame non si ravvisa, infatti, alcuna violazione del diritto di difesa, riguardo alla ritenuta sussistenza d’una circostanza aggravante, in quanto nella contestazione, considerata nella sua interezza, erano contenuti gli elementi di fatto della circostanza stessa, essendo stato contestato all’imputato la qualità di sub-agente della Reale Mutua Assicurazioni, e avendo avuto, comunque, l’imputato precisa conoscenza degli elementi di fatto integranti la circostanza aggravante, così da essere posto nella condizione di esercitare al riguardo il suo diritto di difesa, (cfr.

Sez. 6^, Sentenza n. 1860 del 13/10/1989 Ud. (dep. 10/02/1990) Rv.

183286).

Pur non avendo espressamente indicato il Tribunale a quale delle situazioni menzionate nell’art. 61 c.p. si riferisca la contestazione dell’aggravante, con riferimento alla contestazione e alla qualità dell’imputato la stessa deve ritenersi riferita all’abuso di relazioni d’ufficio, senza che tale omissione possa, comunque, ritenere violato il diritto di difesa dell’imputato.

2) Anche il secondo motivo va disatteso.

Non determina la inutilizzabilità o la nullità della testimonianza l’irrituale intervento del giudice nella fase dell’esame testimoniale prima del controesame ad opera delle parti.

Una tale sanzione non è prevista dall’art. 506 c.p.p. nè da altra norma di legge e potrebbe essere prevista immanente nell’ordinamento soltanto ove incida sui diritti delle parti o sulla genuinità delle risposte, circostanze escluse nella specie avendo la Corte di merito rilevato come la inosservanza delle regole previste nell’assunzione di testimoni abbia determinato solo una maggiore vivacità del confronto dibattimentale e si sia sostanziata solo nella interferenza del giudice nella sequenza stabilita dall’art. 498 c.p.p..

3) Gli ulteriori motivi di ricorso, esaminati congiuntamente essendo connessi tra loro logicamente, sono inammissibili perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

La Corte di Appello di Bari, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia, in base alle dichiarazioni della parte offesa, documentalmente riscontrata dal giornale di cassa della sub – agenzia (la cui autenticità è stata riconosciuta dal teste B.), come, a causa delle irregolarità riscontrate e del mancato versamento dei saldi, l’imputato aveva maturato un debito, fino all’agosto del 2003, di Euro 23.000,00 per premi riscossi e non interamente versati, circostanza peraltro, confermata nell’atto di citazione in data 11/4/2005, con il quale il prevenuto conveniva in giudizio la G. e in cui si dava atto di un credito dell’agenzia di Euro 23.000,00 relativamente ai premi non versati, credito che la Corte territoriale coerentemente ha ritenuto liquido ed esigibile, essendo stato anche documentatamente accertato, oltre che riconosciuto dal debitore a favore della parte civile.

L’avere trattenuto per alcuni anni i premi pagati degli assicurati, in violazione dell’obbligo di versarli all’agenzia con cadenza quindicinale configura il dolo del reato contestato, avendo la Corte territoriale disatteso l’asserita buona fede dell’imputato che sarebbe stato indotto a non versare i premi nell’attesa di conteggi richiesti, avendo trattenuto il denaro per oltre tre anni senza avanzare alcuna lamentela in ordine ai rapporti con l’agente, salvo poi richiedere i conteggi al momento della risoluzione del rapporto.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Con riferimento alla richiesta di annullamento della sentenza di condanna quanto agli effetti civili per l’asserita sussistenza di un credito maggiore da parte dell’imputato nei confronti della parte civile costituita, l’imputato da atto di avere citato in sede civile la persona offesa per ottenere il pagamento della somma di Euro 53.633,69, senza, tuttavia, che sussista, allo stato, prova alcuna della effettiva esistenza del preteso credito che dovrà essere oggetto di accertamento giudiziale.

Anche l’eccezione di prescrizione va disattesa.

Il delitto di appropriazione indebita si prescrive, trattandosi di pena inferiore ai cinque anni, sia con la vecchia che nuova normativa, in complessivi anni 7, mesi sei di reclusioni.

Anche a voler considerare, in base alla prospettazione difensiva, il dies a quo del 1.8.2003, il reato non era prescritto quando è stata pronunziata la sentenza impugnata (24 maggio 2010), data alla quale bisogna fare riferimento essendo stato dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. maturate, nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. (Si veda fra le tante: Sez. 4^, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. – dep. 22/04/2004 – Rv. 228349).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’appello consegue la rifusione delle spese a favore della parte civile costituita liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile G.M.T. delle spese del grado che liquida in complessive Euro 3.500,00, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-06-2011, n. 23782

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 luglio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non luogo a procedere a norma dell’art. 425 c.p.p., nei confronti di D.L. G. in ordine al reato di rapina contestato al capo 1) perchè il fatto non sussiste.

Propone ricorso per cassazione la parte civile, la quale lamenta nel primo motivo violazione di legge, in quanto il giudice preliminare avrebbe indebitamente svilito la versione dei fatti fornita dalla parte offesa sulla base di un "pregiudizio" di inattendibilità contrario al principio secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa possono valere anche da sole quale fonte di prova. Si lamenta, poi, motivazione contraddittoria, in quanto comunque, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata in sentenza, si sarebbe realizzato l’impossessamento del portafogli della vittima secondo quanto dalla medesima riferito.

Il ricorso non è fondato. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, il giudice della udienza preliminare ha puntualmente ricostruito non soltanto la specifica dinamica dell’episodio oggetto di contestazione ed i suoi immediati ed illuminanti antecedenti, ma, soprattutto, ne ha inquadrato la genesi e gli sviluppi in un quadro di più ampie e coerenti dimensioni che hanno più che adeguatamente scandagliato i forti dissapori ed i radicati contrasti di ordine familiare esistenti tra il nucleo familiare dell’imputato, da una parte, e la parte civile dall’altra. Il tutto secondo un logico e tutt’altro che contraddittorio percorso argomentativo alla luce del quale è persuasivamente pervenuto alla conclusione di ritenere non provato e non provabile – alla luce di un apprezzamento prognostico più che plausibile – il fatto (e soprattutto l’elemento soggettivo) concernente l’ipotizzato reato di rapina di un portafogli, che sarebbe caduto alla parte offesa nel corso di una colluttazione.

D’altra parte, la maggior parte delle considerazioni che il ricorrente svolge nei motivi di impugnazione, si sottraggono allo specifico sindacato riservato a questa Corte, coinvolgendo esse rilievi di merito in larga misura estranei ai vizi di legittimità che sono stati dedotti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 30-06-2011, n. 25772

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Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione N.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.6.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa i reati di truffa, furto e ricettazione, dichiarò non doversi procedere per i primi due reati per difetto di querela, e ridusse la pena pecuniaria inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza per non avere rilevato l’irrituale notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, sulla base dell’erronea affermazione di diritto che l’adempimento non fosse necessario, avendo il difensore già proposto appello. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso la comunità (OMISSIS), dove l’imputato si trovava ospite al momento dell’adempimento processuale e non presso il diverso domicilio indicato nell’atto.

Con gli altri motivi, la difesa deduce il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e all’applicazione della recidiva, che dovrebbe essere esclusa in considerazione del fatto che il N. sarebbe oggi "una persona ben diversa da quella cha ha commesso il fatto"; l’erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p., e art. 62 c.p., n. 4, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della danno di particolare tenuità; infine, il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata diminuzione della pena nonostante la dichiarazione di prescrizione dei reati di furto e truffa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Sulla questione processuale, nei termini concretamente dedotti in questa sede di legittimità, si deve rilevare che la difesa non ha fornito concrete indicazioni della circostanza che fosse pervenuta al giudice di merito la notizia di una variazione del domicilio dell’imputato rispetto a quello risultante dagli atti al momento della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, e dove il N. risultò sconosciuto, con la conseguente, successiva consegna dell’atto al suo difensore. Nè rileva che la Corte abbia più o meno erroneamente motivato il rigetto dell’eccezione difensiva in punto di interesse alla deduzione della nullità.

Va infatti ribadito, in proposito, l’orientamento già espresso da questa Corte Suprema, secondo il quale, nel caso in cui sia stata eccepita, nel giudizio di merito, una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve far luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste. Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, il giudice a quo non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 1999, 30.6.1999, Cola ; vedi, anche, Cass., Sez. 5, 24.10.1991, n. 10646). Sotto altro profilo, detti principi sono la conseguenza coerente dell’attribuzione alla Corte di cassazione di autonomi poteri di accertamento delle nullità processuali, anche con l’esame diretto degli atti; il giudice di legittimità è quindi svincolato, in questo caso, nella sua decisione, dalla motivazione della sentenza impugnata, e può prescindervi del tutto (Cass. 19.3.2002, Ranieri).

2. Infondati sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, si deve infatti rilevare che ai fini della sua configurabilità non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’art. 133 c.p., ivi compresi i precedenti penali del reo, nella specie convenientemente sottolineati dai giudici di merito (Corte di Cassazione Nr 03188 dell’08/01/2009 SEZ. 2 Galli). Relativamente all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, va poi osservato che in tema di reati contro il patrimonio, detta circostanza non ricorre nel caso in cui oggetto materiale ne siano moduli per assegni bancari, perchè detti moduli sono in sè privi di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di alcun negozio, e non potendo quindi essere oggetto di valutazione sotto il profilo del danno patrimoniale (Cass. Nr. 31169 dell’01/06/2006 SEZ. 2, Pomettini, dove la precisazione che ben diversa situazione si ha ove l’oggetto del reato, in particolare del delitto di ricettazione, sia un assegno già formato, perchè la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all’assegno i sicuri connotati di un "bene", dal valore economicamente apprezzabile anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato). Correttamente, infine, la corte territoriale, in conseguenza della dichiarazione di prescrizione dei reati minori ha ridotto soltanto la pena pecuniaria, perchè quella detentiva era già stata determinata dal giudice di primo grado nel minimo edittale di due anni, peraltro senza tener conto dell’aumento per la continuazione e dell’applicazione della recidiva. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6537 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

all’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, sulla base della comunicazione della Questura depositata agli atti in data 5.5.2011 di aver definito la posizione del ricorrente "mediante rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione in data 15/03/2011";

CONSIDERATO che pertanto deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame, avendo l’amministrazione provveduto in senso satisfattorio per il ricorrente, con compensazione delle spese di giudizio sussistendone i giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, Sezione Seconda Quater

DICHIARA IMPROCEDIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 1213/2011.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.