T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-08-2011, n. 1262 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. La Società ricorrente – proprietaria di un immobile destinato a motel, ubicato in zona E1 soggetta all’art. 29 NTA del PRG di Brescia – espone di aver ampliato di una veranda preesistente e realizzato due portici nel cortile interno; ritenendo pertinenziali e accessorie tali strutture, impugna i provvedimenti in epigrafe (di demolizione e diniego sanatoria) emessi al riguardo dal Comune di Brescia, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 10.7 e 29 N,T.A del PRG comunale; eccesso di potere per difetto di procedura e istruttoria, nell’assunto che – ai sensi delle disposizioni richiamate – gli interventi di cui si tratta, in quanto non computabili ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento SLP (i portici) e comportanti un aumento della stessa, inferiore al 10% e volto al miglioramento delle condizioni abitative (ampliamento veranda) sarebbero ammissibili sugli edifici preesistenti in zona E1;

2) violazione art. 40 NTA e degli artt. 26 e 28 Regolamento di esecuzione nuovo Codice della Strada ( D.P.R. n. 495/1992); eccesso di potere sotto diversi profili, poiché gli stessi interventi, non realizzati sul fronte strada, rispetterebbero la fascia di rispetto stradale;

3) violazione degli artt. 7 e 8 legge 47/1985 ed eccesso di potere per illogicità, stante il carattere pertinenziale delle strutture contestate, che ne renderebbe sproporzionata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale;

4) Invalidità derivata e violazione artt. 7 e 8 legge 241/90, con riferimento all’ordinanza 25.6.2002, confermativa dell’ordine di demolizione impartito con la precedente ordinanza 23.5.2002.

II. Il Comune di Brescia si è costituito in giudizio, producendo i provvedimenti impugnati e, in prossimità dell’odierna udienza di discussione, ha depositato ulteriore documentazione e memoria conclusiva, in cui chiede in primis la declaratoria di improcedibilità del ricorso, avendo, nelle more del giudizio, la Società ricorrente presentato (9 luglio 2004) domanda di condono edilizio, riguardante le opere qui in controversia, domanda rigettata con provvedimento 12.11.2008, n. 29604, impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 3.2.2009; nel merito, il Comune sostiene, altresì, l’infondatezza delle censure avversarie.

La Società ricorrente non ha, invece, svolto specifica attività difensiva in vista del passaggio in decisione della causa.

III. Ciò premesso, il Collegio non può che rilevare, in rito, la fondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Brescia, stante che risulta comprovata in causa la successiva presentazione, relativamente alle opere di cui si tratta, di un’istanza di condono (peraltro rigettata) e che ciò comporta – secondo il vero e proprio ius receptum vigente in giurisprudenza – il venir meno dell’interesse alla decisione delle impugnative originarie.

Detto interesse risulta, invero, attualmente concentrato sull’impugnativa del successivo diniego di condono, che ha reso superato il presente ricorso, verso il quale, peraltro, la Società ricorrente ha manifestato il proprio disinteresse processuale, omettendo di svolgere difese nell’imminenza del suo passaggio in decisione, a differenza di quanto è accaduto, invece, per il successivo ricorso n. 1343/2002, sempre dalla stessa promosso e pure chiamato in discussione all’odierna udienza.

Quanto alle spese di lite, le stesse – come è consuetudine per siffatte declaratorie di improcedibilità – possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo DICHIARA IMPROCEDIBILE per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 02-09-2011, n. 33038 Custodia cautelare

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2010 il Tribunale di Perugia, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposto da V.R. avverso l’ordinanza emessa dal Gip dello stesso Tribunale il 30 settembre 2010 con la quale era stata disposta la proroga del termine di custodia cautelare, ex art. 305 c.p.p., comma 2.

Il V., in stato di detenzione dal 2 ottobre 2009, era indagato per una serie di imputazioni (capi H ed I della richiesta di rinvio a giudizio) che includevano, tra le altre imputazioni, anche l’aver cagionato la morte di un maresciallo dei Carabinieri, forzando un posto di blocco predisposto in (OMISSIS) per impedirne la fuga.

La proroga era stata richiesta e quindi concessa – essendo stato peraltro nel frattempo già emesso l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. – sia per la necessità di procedere ad approfondimenti istruttori collegati all’incidente probatorio concluso in data 3 settembre 2010 (perizia cinematica richiesta dalla difesa), sia per completare gli accertamenti diretti a ricostruire le fasi della fuga dell’imputato, e gli aiuti ricevuti dall’indagato dopo il primo segmento della condotta antigiuridica posta in essere prima del suo arresto.

Esaminando i motivi dell’appello del V., il Tribunale rilevava: a) come fosse giurisprudenza prevalente che in materia di proroga della custodia cautelare per nuove indagini il Gip non fosse tenuto a procedere con rito camerale ex art. 127 c.p.p., e che alla difesa dell’imputato risultava comunque assicurato un contraddittorio "congruo ed effettivo", nonostante la ristrettezza dei termini, avendo la difesa presentato apposita memoria difensiva con la quale formalizzava la propria opposizione alla proroga ed essendo stato comunque assicurato l’accesso (di fatto) al fascicolo delle indagini;

b) che le esigenze poste dal Gip a fondamento dell’atto di proroga sussistevano realmente, dovendo ritenersi ammissibile, in applicazione del principio della "continuità investigativa" desumibile dall’art. 419 c.p.p., comma 3, e art. 430 c.p.p., l’espletamento di indagini anche dopo la spedizione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..

2. – Avverso tale decisione del tribunale ha proposto ricorso il V., per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendone l’illegittimità per violazione della legge penale (art. 305 c.p.p.), con riferimento; all’avvenuta concessione di un termine senz’altro inadeguato, per l’esercizio del diritto di difesa, sub specie di diritto al contraddittorio consapevole, anche in considerazione dell’entità degli atti che componevano il fascicolo delle indagini (due faldoni composti ognuno di oltre mille pagine); per mancanza ed illogicità della motivazione, emergendo in realtà, dalla sequenza degli atti ed in particolare dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’insussistenza di effettivi ragioni istruttiorie, ritenute dal ricorrente assolutamente superflue, ricollegandosi il provvedimento di proroga, unicamente a valutazioni estranee all’effettivo contenuto del provvedimento, e precisamente alla gravità dei fatti contestati ed alla sussistenza di un preteso pericolo di fuga in realtà inesistente.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di V.R., è basta su motivi manifestamente infondati, e ne deve quindi dichiarasi l’inammissibilità, con ogni conseguenza di legge.

Va rilevato, dapprima, come non sia preclusivo alla proroga della custodia cautelare ex art. 305 c.p.p., comma 2, l’avviso di fine indagini ex art. 415 bis c.p.p. (cfr, Cass. Pen. Sez. Fer., sentenza n. 37368 del 13.09.2007, Rv, 237301, imp. Torino), essendo la stessa consentita addirittura anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio (cfr. Cass. Pen. Sez, 1, sentenza n. 4371 del 06.12.2005, Rv. 233428, imp. Luppino). Va poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità, in materia, abbia ritenuto non essere necessario, per la peculiarità della situazione e la normale ristrettezza dei tempi, un contraddittorio orale nelle forme del rito camerale partecipato, ex art. 127 c.p.p., peraltro non previsto dalla specifica normativa (si legga l’art. 305, comma 2 "…sentiti il pubblico ministero ed il difensore").

E’ sufficiente, pertanto, la possibilità di un contraddittorio cartolare, comunque "semplificato" (come insegna Cass. Pen. Sez. 1, sentenza n. 41757 del 18.11.2002, Rv. 223462, imp. Bartolotta), pur che esso sia in concreto congruo ed effettivo (così Cass. Pen. Sez. 1, n. 34105 in data 06.07.2001, Rv. 219757, Durantini).

1.1. – Orbene, nel caso di specie, non c’è dubbio che tali parametri giurisprudenziali siano stati in concreto rispettati. Deve dunque essere disattesa la prima doglianza prospettata in ricorso, posto che la difesa dell’indagato, odierno ricorrente, ha potuto – anche se in tempi ristretti, ma congrui ed effettivi, nell’ambito di un contraddittorio del tutto semplificato – produrre una memoria difensiva, così fornendo le proprie argomentazioni (con contraddittorio cartolare) al dibattito sul punto. Del resto entrambi i temi di indagine sui quali il P.M. fondava la sua richiesta di proroga (approfondimento dei temi trattati nella perizia cinematica richiesta della difesa; analisi incrociata dei dati forniti dai gestori di telefonia mobile) erano tutti già conosciuti dalla difesa del V., la quale, si ripete, ha interloquito al riguardo.

1.2 – Anche il secondo motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile. Esso intende confutare, nel merito, la sostanza dell’impugnata decisione (particolare complessità degli accertamenti richiesti ed effettiva rilevanza degli stessi sulle esigenze cautelari), ma con argomenti tutt’altro che convincenti. Il parametro giurisprudenziale, in materia, è costituito dalla concreta incidenza delle nuove indagini sulla posizione dell’indagato che subisce la proroga. Pacifica, allora, la necessità di stabilire in modo completo ed esauriente la dinamica dell’investimento del carabiniere deceduto, con riferimento ad indagini tecniche sollecitate dalla stessa difesa dell’indagato, e di acclarare altresì la eventuale responsabilità a carico di altri soggetti che avrebbero favorito la fuga dell’indagato, venutasi a delineare nel corso del processo (sul punto cfr. Cass. Pen. SS. UU., sentenza n. 33541 dell’11.07.2001, Rv.

219397, imp. Canavesi, che, in ipotesi di proroga giustificata da indagini su altri indagati, propone la necessità di "ricadute rilevanti" sulla posizione del coindagato). Il che è quanto si deve affermare per la presente fattispecie, ove si consideri che nel provvedimento impugnato si riferisce espressamente dell’esistenza di consistenti elementi indizianti da cui desumere la circostanza che l’indagato non fosse solo in macchina al momento del suo arresto in (OMISSIS).

In conclusione il ricorso contro l’ordinanza 12 novembre 2011, basato su motivi manifestamente infondati, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8029

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 1652/2008) il sig. G.B. ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti nell’epigrafe indicati.

Espone di essere dipendente del Ministero dell’interno inquadrato nell’area B, posizione economica B3 super con decorrenza 1.1.2004, e di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione a n. 232 posti per l’accesso all’area C, posizione economica C1.

Riferisce che l’art. 5 del bando di concorso ha previsto lo svolgimento di una prova selettiva (n. 80 quesiti) ed in caso di parità di punteggio tra i candidati, all’esito di tale prova, l’applicazione secondo il seguente ordine dei seguenti criteri specificamente indicati nella lex specialis: "a) posizione economica di provenienza; b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) originaria posizione nel ruolo d’anzianità; d) criteri generali per gli inquadramenti".

Afferma di essere stato collocato in posizione non utile (posto n. 438) della graduatoria provvisoria all’esito dell’applicazione dei richiamati criteri e, successivamente, anche nella graduatoria definitiva di merito.

Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

– Violazione dell’art. 5 dei decreti del Capo dipartimento in data 27.4.2007 nella parte in cui stabilisce e definisce, a parità di punteggio, le modalità applicative dei criteri sopra riferiti; violazione dell’art. 15 del C.C.N.L. del comparto Ministeri per i quadrienni 1998/2001, 2001/2005 e del susseguente contratto collettivo integrativo, avente ad oggetto "procedure di riqualificazione del personale del’Amministrazione civile dell’Interno"; violazione e disapplicazione del D.P.R. n. 487/1994; eccesso di potere sotto differenti profili.

Lamenta, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 5, sopra richiamata, la disapplicazione, nei riguardi dei candidati che hanno conseguito posizione di parità a seguito dello svolgimento della prova selettiva, del criterio sub c) (l’originaria posizione nel ruolo di anzianità) e l’applicazione, in luogo di quest’ultimo, del quarto criterio sub d) (criteri generali per gli inquadramenti).

Deduce che l’applicazione del criterio sub c), secondo l’ordine di priorità indicato nel bando di selezione avrebbe comportato il suo collocamento in posizione utile nella graduatoria finale di merito.

Con apposita memoria l’Amministrazione ministeriale ha controdedotto ai motivi di ricorso, asserendo che la disapplicazione del criterio sub c) si è resa necessaria alla luce della circostanza che la parità di punteggio si è verificata tra i candidati partecipanti alla prova selettiva appartenenti a profili professionali diversi, e che tale circostanza ha impedito di dare rilievo al parametro dato dalla originaria posizione di ruolo con conseguente diretta applicazione del criterio sub d), anche in considerazione di quanto previsto nella circolare ministeriale esplicativa, pubblicata il 14.5.2007.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il Collegio, ai fini del decidere, non può che rinviare a precedenti giurisprudenziali della Sezione (n. 2761 del 2006 e n. 7634/2009, confermati dal Giudice d’appello (rispettivamente con decisione n. 2909/2008 e 2489/2011).

Nella fattispecie in esame, concernente la progressione verticale di carriera del personale appartenente all’area B nella superiore area C, posizione economica C1, l’Amministrazione, dovendo procedere a graduare la posizione dei candidati, in numero superiore ai posti disponibili messi a concorso, che avevano conseguito parità di punteggio all’esito della prova preselettiva (punti 80/80), si è determinata nel senso di applicare i primi due criteri previsti dall’art. 5 del bando di selezione (posizione economica di provenienza ed anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza); persistendo ancora una posizione di parità tra i candidati in misura eccedente rispetto ai posti disponibili, l’Amministrazione ha proceduto a disapplicare il criterio sub c), mediante il diretto rinvio al quarto criterio e, segnatamente, a quello relativo all’età anagrafica dei concorrenti, con conseguente collocazione del sig. B. in posizione non utile ai fini dell’avanzamento nella superiore area C.

Osserva, al riguardo, il Collegio che l’art. 5, comma 7 del bando di selezione espressamente prevede che "Al termine della correzione sarà redatta una graduatoria tra coloro che abbiano risposto esattamente almeno al 50% dei quesiti. A parità di punteggio tra i candidati si terranno presenti, nell’ordine i seguenti criteri: "a) posizione economica di provenienza; b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) originaria posizione nel ruolo d’anzianità; d) criteri generali per gli inquadramenti".

Occorre in proposito rilevare che, per costante orientamento giurisprudenziale, la prescrizione contenuta nella lex specialis ed in particolare l’applicazione dei suddetti criteri nell’ordine sopra riferito, costituisce clausola del bando direttamente applicabile e non derogabile nei casi in cui non sia espressamente previsto dallo stesso bando di selezione, in virtù del generale principio di par condicio del concorrenti e di trasparenza dell’azione amministrativa.

In particolare, per quel che concerne la limitata portata applicativa del terzo criterio asserita dall’Amministrazione, se ne deve rilevare l’illegittimità, posto che alcun riferimento è espressamente riscontrabile nello stesso bando, e che tale impostazione altro non potrebbe che ritenersi viziata da illogicità in virtù di una sua inoperatività conseguente alla ovvia partecipazione alla procedura selettiva aperta a tutti i dipendenti senza alcuna preclusione di ruolo o di profilo professionale.

Ne consegue, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto far applicazione prima del criterio della posizione nel ruolo d’anzianità dei concorrenti e solo successivamente del criterio della maggiore età anagrafica, il che avrebbe consentito al ricorrente di conseguire una posizione utile ai fini del loro inquadramento nella superiore area C.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del presente ricorso.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento nei riguardi dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-03-2012, n. 4131 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

La SIRT s.r.l. propone ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, deducendo: a) che con sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, era stato accertato che l’odierna ricorrente (allora in forma di S.p.A.) e non la GESETT S.p.A., che ne era risultata affidataria, avrebbe dovuto ottenere dal Ministero delle Finanze la concessione per il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, per la provincia di Avellino, per il quinquennio 1990-1994; b) che era stata accertata anche l’illegittimità del provvedimento in data 28/4/94, adottato in pretesa esecuzione del precedente giudicato, con il quale era stato confermato l’affidamento del servizio, per il quinquennio in questione, alla GESETT; c) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5482/2000, aveva espressamente affermato il diritto della SIRT di chiedere, con separata azione, il risarcimento dei danni; d) che il TAR Campania, adito per l’azione risarcitoria con ricorso depositato il 2/11/2001, aveva peraltro negato la propria giurisdizione in asserita applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 45, comma 18, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato; e) che, nelle more dell’appello avverso la sentenza del TAR, essa SIRT aveva proposto le proprie domande risarcitorie al Tribunale di Napoli; f) che, in seno a quest’ultimo giudizio, aveva proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato peraltro inammissibile dalle Sezione Unite con ordinanza 19951/10; g) che il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli si era concluso con pronuncia declinatoria della giurisdizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi con controricorso, rileva l’esistenza di un giudicato preclusivo, rappresentato dalla ordinanza delle Sezioni Unite n. 19951/10, ed in subordine conclude per la giurisdizione del giudice amministrativo.

Motivi della decisione

1.- L’eccezione dell’Amministrazione resistente, secondo la quale l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 19951 del 2010 configurerebbe un giudicato sulla giurisdizione preclusivo del presente conflitto, è infondata.

Con detta ordinanza fu ritenuto inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla SIRT, in quanto essa, "avendo (…) altresì impugnato la decisione del TAR declinatoria della giurisdizione e non avendo proposto ricorso a queste S.U. avverso la decisione del Consiglio di Stato del 2005, confermativa del difetto di giurisdizione, ha in tal modo stabilizzato la questione ulteriormente precludendo l’esperibilità dei regolamento preventivo di giurisdizione – art. 41 cod. proc. civ. – che non è un rimedio impugnatorio ulteriore rispetto al già esperito appello, ma di sollecita definizione della questione di giurisdizione quando su di essa non sia ancora Intervenuta una decisione (S.U. 2716/2010)".

Tale motivazione di inammissibilità, relativa dunque ad un regolamento preventivo di giurisdizione, non si attaglia all’ipotesi di conflitto negativo, nel quale "l’esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia, declinata da entrambe, radica di per sè nelle parti un interesse alla risoluzione de conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale" (Cass., SSUU 20 agosto 2009 n. 18499).

L’eccezione va dunque rigettata.

2.- La giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Questi Sezioni Unite hanno infatti già affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno che si assume cagionato da un provvedimento amministrativo, introdotta dopo l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, "a nulla rilevando che tale domanda sia stata proposta separatamente da quella di annullamento del provvedimento atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicchè sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio" (Cass., SSUU ord. 10 novembre 2010 n. 22809; nello stesso senso Cass., SSUU ord. 24 febbraio 2011 n. 4462).

3.- In conclusione il denunciato conflitto negativo di giurisdizione va risolto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale vanno rimesse le parti, con cassazione della sentenza declinatoria di giurisdizione. Sussistono giustificati motivi – attesa la natura della questione – per compensare tra le parti stesse le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti; cassa la sentenza del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

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