Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35247

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Svolgimento del processo

1. R. e M.C., terzi interessati, ricorrono avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Napoli del 1.3.2011, con cui è stata dichiarata de plano la inammissibilità della sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel tribunale.

2. Deducono in primo luogo che è errato il rilievo che essi non avessero munito il difensore di procura speciale, che invece era stata conferita in data anteriore alla proposizione del ricorso e depositata presso l’autorità procedente, ossia presso l’ufficio del PM; in ogni caso, rilevano che la procedura de plano è stata erroneamente adottata e non ha consentito che venisse assicurata la possibilità alla parte di interloquire in punto di inammissibilità.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono inammissibili, con le consequenziali statuizioni in tema di spese ed ammende.

2. In primo luogo, è da ribadire che è legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, pronunciata "de plano", stante il disposto dell’art. 127 cod. proc. pen. – che disciplina il procedimento in camera di consiglio – stabilendo al comma nono, richiamato dall’art. 324 c.p.p., comma 6, he l’inammissibilità dell’atto introduttivo è dichiarata dal giudice, con ordinanza, anche senza formalità di procedura, e, quindi, "de plano", senza necessità di convocazione delle parti in camera di consiglio (così da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 37289 del 02/07/2010 Cc. (dep. 19/10/2010).

3. Anche la censura relativa al tempestivo deposito della procura generale presso la Procura procedente non ha alcun fondamento.

4. Vale ribadire, in punto di diritto, in tema di presentazione dell’istanza di riesame, l’art. 324 c.p.p. dispone che "la richiesta .. è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5 (il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento…) … con le forme previste dall’art. 582". Trattasi di eccezione alla regola generale con espresso richiamo all’art. 582 circa la modalità della presentazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto ha assunto tale orientamento, da considerarsi maggioritario e consolidato, e cui questo collegio, comunque, aderisce, in base al che in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione.

5. Ne consegue che sia la presentazione dell’istanza di riesame, sia quella del ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà vanno presentate nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa.

6. Tanto precisato, esattamente, dunque, il Tribunale della libertà ha rilevato la causa di inammissibilità del ricorso, proposto dal difensore non munito di procura speciale, in violazione dell’art. 100 c.p.p.; nè i M., che sostanzialmente non contestano l’assenza del richiamo al mandato, di cui si è detto, in seno alla istanza, e non hanno provato di averlo allegato alla stessa, possono evocare un obbligo da parte dell’ufficio della Procura della Repubblica presso cui sarebbe stata depositata la detta procura speciale, nella stessa data in cui è stato proposto ricorso nella cancelleria del tribunale della libertà, per dimostrare la tempestività della impugnazione, dato che un siffatto deposito sarebbe del tutto irrituale ex art. 324 c.p.p.; comunque, è da osservare che – come dagli stessi ammesso – l’atto di nomina e la contestuale procura speciale al difensore sono stati depositati presso la Procura al fine di ottenere " il rilascio di copie", il che non attesta affatto che il mandato preesistesse al ricorso, posto che sull’atto ricevuto dalla cancelleria dell’organo inquirente non vi è alcuna annotazione utile a inferirne l’anteriorità del conferimento rispetto al ricorso.

7. Stante la palese infondatezza, i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti sono da condannare al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende, ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10-11-2011, n. 2713 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale Interpretazione dell’atto

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Svolgimento del processo

Con delibera n. 229 del 2001 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dettato disposizioni per la regolazione delle condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali avvalendosi del potere ad essa attribuito dall’art. 2 comma 14 della L. 481 del 1995.

All’art. 10 della suddetta delibera l’Autorità ha disciplinato i casi e le modalità di rateizzazione dei pagamenti prevedendo che gli esercenti sono tenuti ad offrire dilazioni rateali dei pagamenti nei casi di invio a clienti per i quali la periodicità di fatturazione sia diversa da quella mensile di bollette di conguaglio di ammontare pari o superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o di acconto ricevute successivamente ad un precedente conguaglio, salvo che il maggior importo maturato sia dovuto alla variazione stagionale nei consumi.

Il medesimo articolo prevede altresì che, salvo diverso accordo fra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante o pari al numero di bollette stimate o in acconto ricevute dal cliente successivamente alla precedente richiesta di conguaglio e, comunque, non inferiore a due.

A seguito della presentazione di reclami e richieste di chiarimenti da parte di associazioni di consumatori che lamentavano comportamenti asseritamente scorretti da parte delle imprese consistenti nella richiesta di pagamento di ratei in un’unica bolletta o, comunque, a scadenze diverse rispetto a quelle ordinarie di fatturazione, aggravati da un consistente aumento delle richieste di conguaglio dovute alla rideterminazione retroattiva delle tariffe relative ad esercizi pregressi, avvenuta in esecuzione di talune sentenze del giudice amministrativo, l’AEEG ha emanato la delibera n. 85 del 2010 avente ad oggetto l’interpretazione autentica della deliberazione n. 229 del 2001 in materia di rateizzazione dei conguagli tariffari.

Il predetto atto dispone che:

– l’art. 10 comma 6 della deliberazione n. 229 del 2001 si interpreta nel senso che, salvo diverso accordo fra le parti, l’esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione con rate non cumulabili di una periodicità corrispondente a quella di fatturazione;

– l’art. 10 della deliberazione n. 299 del 2001 si interpreta nel senso che esso è applicabile anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli derivanti dalla necessità di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali;

– i clienti finali, che hanno un piano di pagamento in corso, hanno la facoltà di chiedere entro il 30 settembre 2010 la rinegoziazione della periodicità delle rate in conformità alle nuove disposizioni di carattere interpretativo;

– le imprese devono dare adeguata informazione di tale facoltà ai propri clienti.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’ENI in qualità di impresa di categoria assoggettata alla disciplina regolatoria introdotta con il provvedimento impugnato.

La ricorrente, ritenendo lesivo il peggioramento delle condizioni di fatturazione dei conguagli disposto dall’AEEG in via di asserita interpretazione autentica e con effetto anche sui piani di pagamento in corso, ha censurato la predetta delibera per i seguenti MOTIVI

1) Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per sviamento.

La delibera impugnata ha solo nominalmente carattere interpretativo; in realtà essa è fonte di nuove disposizioni regolatorie diverse da quelle previste nella precedente delibera n. 229/01 alle quali l’Autorità ha inteso attribuire carattere retroattivo in violazione del principio di legalità.

2) Violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità.

La delibera AEEG è stata assunta senza essere preceduta dalla consultazione con le imprese di vendita. Ne è risultata una disciplina illogica e del tutto incongruente con l’effettiva dinamica dei rapporti fra le imprese interessate e la loro clientela.

Con successiva deliberazione 206/10 del 22 novembre 2010 l’AEEG ha ulteriormente modificato il contenuto della delibera 229 del 2001, tenendo conto anche delle istanze manifestate dalle imprese del settore. La nuova delibera ha, tuttavia, previsto che la disciplina introdotta con la delibera n. 85/10 del 2010 rimanesse in vigore fino alla data del 1 marzo 2011.

La ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche tale atto nella parte in cui mantiene in vita, sia pur per un periodo di tempo limitato, una normazione regolatoria da essa ritenuta penalizzante.

Il ricorso per motivi aggiunti si basa sulle stesse ragioni già esplicitate con il ricorso principale.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 13 ottobre 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere in primo luogo rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla Avvocatura Distrettuale in relazione al fatto che la delibera AEEG 85/10 impugnata con il ricorso principale è stata annullata da questo TAR con la sentenza 1236 del 13 maggio 2011 pronunciata fra parti diverse da quelle del presente ricorso.

E’ ben vero, infatti, che l’annullamento degli atti di natura regolamentare produce efficacia erga omnes. Tuttavia, occorre osservare che la menzionata sentenza non risulta ancora passata in cosa giudicata, non potendo, quindi, escludersi la sua riforma da parte del giudice d’Appello. Ne consegue che la ricorrente ha ancora interesse a coltivare il presente gravame per assicurasi il beneficio richiesto che, diversamente, nel caso innanzi prospettato, essa non avrebbe più modo di conseguire.

Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo l’Avvocatura dello Stato la natura interpretativa della delibera impugnata avrebbe reso superflua la previa consultazione delle imprese di settore e giustificherebbe l’operatività delle norme, così come reinterpretate, anche ai piani di rateizzazione in corso.

Il Collegio non condivide tali affermazioni.

Il potere di interpretazione autentica, in quanto idoneo ad introdurre ex tunc nell’ordinamento nuovi precetti, sia pur ricavabili da tenore letterale di preesistenti disposizioni, si ritiene generalmente riservato al legislatore per il quale la retroattività della disciplina adottata, al di fuori del diritto penale, non costituisce un limite.

Per i regolamenti adottati dalla p.a. vige, invece, un generale divieto di retroattività che, secondo la prevalente giurisprudenza, preclude anche l’esercizio del potere di interpretazione autentica (Cass. 1971/99; Cons. Stato, V, 220/93).

Peraltro, anche qualora si ammettesse la astratta sussistenza di un potere di interpretazione autentica dei propri regolamenti in capo all’Autorità, nondimeno la delibera impugnata dovrebbe considerarsi illegittima per mancanza di preventiva consultazione.

L’interpretazione autentica, al pari della introduzione di nuove disposizioni normative, può, infatti, comportare sostanziali innovazioni nei comportamenti dei suoi destinatari, posto che il carattere normalmente plurisenso del linguaggio normativo è normalmente compatibile con una pluralità di soluzioni applicative, spesso notevolmente divergenti fra loro.

Sicchè, attraverso operazioni interpretative, l’Autorità titolare del potere di regolazione può incidere su prassi consolidate, modificando in modo non lieve l’equilibrio dei contrapposti interessi che fanno capo ai soggetti operanti nei mercati di riferimento.

Per questo non può ritenersi che il potere di interpretazione autentica si sottragga alla regola della previa consultazione dei destinatari del potere di regolazione: a fronte del suo esercizio rimangono, infatti, immutate le esigenze di contemperamento delle posizioni soggettive sociali ed individuali dei diversi protagonisti del mercato per le quali la giurisprudenza ritiene indefettibile tale adempimento procedurale.

Nel caso di specie, peraltro, i precetti introdotti dall’AEEG con l’atto impugnato non appaiono immediatamente riconducibili alle disposizioni interpretate.

L’estensione dell’obbligo di rateizzazione anche ai conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei corrispettivi per la vendita del gas può, forse considerarsi alla stregua di una interpretazione estensiva del concetto di conguaglio che, nella delibera n. 229 del 2001 sembra riferirsi solo alle differenze fra i consumi stimati e quelli effettivi; ma altrettanto non può dirsi con riguardo alla equiparazione della periodicità dei ratei a quella della fatturazione che in alcun modo sembra potersi desumere dal tenore letterale della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 10 della delibera 229 del 2001.

Né si dica che l’interpretazione autentica adottata dalla Autorità ha avuto solo la finalità di impedire la prosecuzione di pratiche scorrette che tendevano a vanificare gli scopi della norma. Invero, un conto sono gli interventi dell’AEEG nei confronti di singoli operatori che, attraverso una distorta interpretazione delle sue delibere, hanno tenuto comportamenti contrattuali contrari a buona fede, altro è, invece, introdurre per via interpretativa un nuovo precetto valido per la generalità delle imprese. L’AEEG ha preteso poi di applicare le norme "interpretate" anche ai piani di rateizzazione in corso imponendo agli operatori la loro rinegoziazione.

Anche in questa parte la delibera impugnata è censurata dalla ricorrente che ne contesta la retroattività e la irragionevolezza, non essendo stato concesso un periodo transitorio per adeguare le proprie strutture al nuovo modello negoziale.

Il Collegio dubita del fatto che la delibera impugnata possa ritenersi, sul punto, effettivamente retroattiva.

Invero, l’immediata applicabilità ai contratti in corso delle norme imperative che modificano la disciplina legale di un determinato tipo contrattuale è discussa in dottrina e nella giurisprudenza civile che, sulla questione, non ha consolidato un orientamento univoco (si vedano Cass. 29/11/1999 n. 13339 e Cass. 22/04/2000 n. 5286).

Sembra tuttavia preferibile l’indirizzo secondo cui la disciplina sopravvenuta si applica anche ai rapporti contrattuali ancora in corso per le parti non ancora eseguite in quanto le clausole imperative sono comunque destinate a sovrapporsi alla volontà delle parti (Cass. 5286/00 cit., Corte Cost. n. 204/97).

Nel caso di specie, peraltro, la disciplina regolatoria dettata dall’AEEG appare finalizzata non tanto ad incidere direttamente sui rapporti contrattuali in corso, quanto ad imporre alle imprese obblighi di rinegoziazione investendo, quindi, la loro attività futura.

Il potere dell’AEEG di imporre agli operatori la rinegoziazione di rapporti contrattuali già stipulati deve essere, tuttavia, esercitato secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità in modo da tenere conto degli affidamenti maturati e dei tempi necessari per adeguarsi allo jus superveniens.

Sotto questo profilo la delibera impugnata appare carente in quanto, non essendovi stata una fase di consultazione, gli operatori non hanno avuto modo di prospettare all’Autorità le proprie esigenze organizzative al fine di prevedere un congruo periodo transitorio.

Nei limiti di cui sopra il ricorso deve essere, quindi, accolto.

La pronuncia di annullamento della delibera AEEG n. 85/10 del 2010 rende improcedibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera 206/10 del 26 novembre del medesimo anno che, pur avendone modificato il contenuto, ne ha disposto la vigenza fino al 1 marzo 2011.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con ricorso principale.

Dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA, c.p.a. e rimborso C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39130

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.10.2010 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, applicava su richiesta delle parti nei confronti di A.N.M.A. la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Bergamo il 26.7.2010, così come era stato accertato in Bergamo, il 3.10.2010. 2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia, per dedurre violazione di legge per intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitici criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla, previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cft. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’Intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone di ritenere che, in assenza di giudicato formale, spetta al giudice della cognizione prenderne atto e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio. L’imputato è libero fin dalla pronuncia della sentenza gravata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8066 Rapporto di lavoro indennità varie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente convenne in giudizio la srl Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici, esponendo che, dopo il gennaio del 1999, l’indennità di trasferta per il lavoro svolto al di fuori della sua residenza di servizio non gli era stata più riconosciuta a causa di un accordo sindacale stipulato il 9 dicembre 1998, con il quale si era stabilito che la residenza di servizio coincidesse con il "tronco di assegnazione". Chiedeva, di conseguenza, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del punto n. 2 del verbale di riunione del 10 febbraio 1998, nonchè del successivo del 20 gennaio 1999, il riconoscimento del diritto alla indennità di trasferta a decorrere dal 1 febbraio 1999 per l’attività svolta fuori dalla propria residenza di servizio individuata secondo i criteri antecedenti agli accordi sindacali e la condanna della società al relativo pagamento.

2. Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. Il ricorrente propose appello, riformulando le medesime conclusioni. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2009, ha rigettato l’appello.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. La società si difende con controricorso ed ha anche depositato una memoria per l’udienza.

4. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riguardo all’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, lett. a), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di contraddittoria motivazione. Il diritto alla indennità spetta ai sensi del ccnl citato quando l’agente deve recarsi "fuori dalla residenza assegnatagli", la previsione contrattuale specifica che "per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, ecc… a cui l’agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti". La Corte di merito avrebbe violato le norme contrattuali e di legge su indicate ritenendo che l’accordo abbia rispettato la previsione dell’art. 20 del ccnl perchè il concetto di residenza indicato nell’art. 20 cit. può essere inteso come concetto comprendente molteplici tratte o stazioni. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia perchè, da un lato, si rileva che la specificazione affidata alla contrattazione aziendale deve essere ancorata alle condizioni tecniche degli impianti e dell’altro si affermerebbe che non erano intervenuti cambiamenti di tali condizioni. Si aggiunge che le OOSS nello stipulare l’accordo non avrebbero mai discusso sul cambiamento di condizioni tecniche degli impianti, ma avrebbero modificato il concetto di residenza di servizio solo per riorganizzare il personale e per mantenere le migliori condizioni di esercizio. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, lett. a) e vizio di motivazione, assumendo che la società ricorrente, in base a tale norma, aveva l’obbligo di notificare al lavoratore il mutamento di residenza derivante dalla modifica della sua residenza conseguente all’accordo sindacale. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riguardo all’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè degli artt. 1340 e 1374 c.c., e vizio di contraddittoria motivazione.

5. Le questioni poste con il ricorso sono state oggetto di decisione reiterata da parte di questa Corte di Cassazione.

6. Con la sentenza 11 luglio 2007, n. 15489 venne annullata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Lecce che si era originariamente espressa a favore della tesi sostenuta da parte ricorrente.

7. La Corte d’appello di Bari, giudice di rinvio, rigettò quindi la domanda di ricorrenti in posizione del tutto simile a quella oggetto della presente controversia, che proposero ricorso per cassazione respinto da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1273. 8. Il presente ricorso, al pari di numerosi altri esaminati nella medesima udienza, è contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce che, preso atto dell’orientamento della Cassazione, ha modificato la sua posizione originaria ed ha quindi rigettato la domanda.

9. I quattro motivi di ricorso hanno lo stesso contenuto di quelli del ricorso respinto da questa Corte con la sentenza n. 1273 del 2012. Non vengono prospettate nè diversità o peculiarità in fatto, nè argomenti nuovi.

10. Il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la L. 18 giugno 2009, n. 69, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 4 luglio 2009. 11. Tra gli articoli "novellati" vi è l’art. 118 disp. att. c.p.c., che ora così dispone: "La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi". 12. I fatti rilevanti della causa e il contenuto dei motivi sono stati esposti ed è stata accertata l’identità contenutistica delle situazioni di fatto e di diritto. Vi è persino identità sul piano processuale, perchè anche in questa sede è stata violata la norma che impone di produrre, a pena di improcedibilità, il contratto collettivo nazionale di lavoro sul quale è basato il ricorso. Quanto alle argomentazioni in diritto, non essendovi elementi di novità, sotto nessun profilo, rispetto alle prospettazioni sulle quali questa Corte si è già espressa, in applicazione del nuovo testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si rinvia alla motivazione dei precedenti conformi prima richiamati ed, in particolare, a Cass. 1273/2012 cit..

13. Le spese, per legge, vanno poste a carico della parte che perde il giudizio, non essendovi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, a sua volta riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, "gravi ed eccezionali ragioni" per provvedere in senso difforme.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento alla società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00, nonchè Euro 1.500,00, per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.