Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-11-2011) 02-12-2011, n. 45004

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sui ricorsi proposti da V.G., V.P., B.N., P.M.C., EUROSPORT s.r.l. in persona del legale rappresentante V.G., AXA s.r.l. e L.S.V. s.r.l. in persone del legale rappresentante B.N. avverso il decreto del Tribunale di La Spezia in data 8.7.2010, integrato in data 16/17-7-2010 con le prescrizioni di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 5 che, previa convalida del sequestro relativa aveva disposto la confisca dei beni sequestrati con decreto 15-6-2010 ed aveva applicato al V.G. la misura di prevenzione personale dell’obbligo della sorveglianza di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di abituale residenza ((OMISSIS)) per anni due, imponendo a detto proposto il versamento di cauzione presso la cassa delle ammende, la Corte di Appello di Genova, con decreto in data 29-10-2010, rigettava tali impugnazioni, ritenendo comprovata l’attualità della pericolosità sociale del proposto e sussistenti le condizioni oggettive e soggettive legittimanti la misura di prevenzione patrimoniale ex L. n. 575 del 1965, art. 2 ter con relativa confisca dei beni posseduti direttamente o per interposta persona dal detto proposto.

Avverso tale provvedimento le persone anzidette in proprio e nella qualità hanno proposto ricorso per cassazione,deducendo a rispettivi motivi di gravame, tramite i relativi difensori:

V.G.;

Quanto alla misura di prevenzione personale,violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis e vizio logico per omissione, contraddittorietà intrinseca e travisamento probatorio della motivazione in relazione al requisito dell’attualità della pericolosità, con censura dei richiami ad elementi ritenuti nel decreto impugnato quale riscontro all’asserita attualità di detto requisito. Quanto alla misura di prevenzione patrimoniale,violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. Vizio logico per omissione, contraddittorietà intrinseca e travisamento probatorio della motivazione in relazione al requisito della "proporzione tra l’attività economica esercitata dalle società riferite al ricorrente V. ed i beni di cui ha la disponibilità"; erronea applicazione della citata Legge, art. 2 ter con vizio logico per omissione, contraddittorietà, intrinseca e travisamento probatorio della motivazione in relazione al requisito della "riferibilità al proposto dei beni oggetto di confisca".

Con motivi nuovi la difesa del predetto ricorrente ha ribadito il vizio di erronea applicazione della legge penale in riferimento all’attualità della pericolosità personale del proposto e contestuale vizio di motivazione nonchè analogo vizio di legittimità in relazione alla legge processuale quanto all’assenza dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, avendo il provvedimento impugnato affermato "inopinatamente ed in violazione di legge l’inesistenza di qualsivoglia dubbio sulla sproporzione, rispetto al reddito dichiarato o all’attività svolta, nonostante fosse stato pacificamente dimostrato che le società oggetto della misura patrimoniale avessero un volume di affari tale da giustificare ampiamente la produzione di quel tipo di reddito e che tale reddito era pienamente lecito in relazione all’attività economica effettivamente esercitata".

Si è, infine, dedotta l’illegittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis come novellato dalla riforma attuata dal D.L. n. 92 del 2008 (convertito in L. n. 125 del 2008), nella parte in cui ,per la legittimità della misura ablativa, prescinde dall’esigenza di attualità della pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura, così determinando, in violazione dell’art. 25 Cost., comma 2 ed in patente contrasto con l’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU in relazione all’art. 117 Cost., nella figura ablativa della confisca "una misura sanzionatoria meramente repressiva ed afflittiva" del tutto incompatibile con le norma predette anche in punto di asserita possibilità di retroattività della cennata pericolosità sociale perchè risalente ad un periodo di tempo anteriore a quello dell’applicazione della detta misura ablativa;

V.P., B.N., P.M.C., le s.r.l. EUROSPORT AXA e LSV in persona dei rispettivi legali rappresentanti (per la 1^ il V.G. e per la 2^ e 3^ la B.):

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e vizio logico per omissione, contraddittorietà intrinseca e travisamento probatorio della motivazione in relazione al requisito della "riferibilità al proposto dei beni oggetto di confisca". 2) Analogo vizio di legittimità di quello sub I) in relazione al requisito della sproporzione tra l’attività economica esercitata dalle società riferite al V.G. ed i beni di cui ha la disponibilità, con censure in fatto e diritto sulle relative determinazioni decisorie del provvedimento impugnato.

In sostanza, ad avviso della difesa dei predetti ricorrenti, "non può che ritenersi illogicamente motivala la decisione che, fondata proprio sulla nozione di sproporzione tra due quantità di patrimonio, da un lato, e la capacità finanziaria, dall’altro lato, ometta di dare conto delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del valore-base preso a raffronto, tanto più se ciò è avvenuto nella trascurata presenza di elementi tecninol che asseverano entità di paramentrazione tali da escludere alla radice la ricorrenza del presupposto di legge che legittima la confisca. Con motivi nuovi la difesa dei predetti ricorrenti ha preliminarmente proposto eccezione di legittimità coatituzionale del combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 e art. 611 c.p.p., nella parte in cui non prevede la partecipazione difensiva all’udienza camerale, posto che tale omissione si propone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perchè la non prevista applicabilità in subiecta materia del rito di cui all’art. 127 c.p.p., può "comportare devastanti effetti sui patrimoni e sulle esistenze dei soggetti passivi", come è avvenuto nella specie; si è, inoltre, eccepita l’inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter in relazione all’individuazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento di confisca,a cominciare dalla verifica dell’asserita sproporzione dei beni non solo attraverso il riferimento al reddito dichiarato a fini fiscali ma anche al diverso riferimento, costituito dall’attività economica svolta, avendo la Corte di Appello, ad avviso dei ricorrenti, omesso di predendere in esame "i rilievi mossi dalla parte nella diversa direzione della verifica della sproporzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare riferito al proposto tenendo conto degli elementi "che consentivano di individuare la capacità di assicurarsi ricavi anche non denunciati sulla base dell’attività economica svolta". Il PG in sede ha concluso la propria requisitoria scritta in atti con richiesta di rigetto di tutti i ricorsi anzidetti.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che i ricorsi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Preliminarmente vanno ritenute manifestamente infondate le anzidetto eccezioni di legittimità costituzionale.

Quanto a quella dedotta dal V.G. con i motivi nuovi, giova ribadire che la corretta lettura della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, come novellato dalla L. n. 125 del 2008 risponde ad una esigenza di ragionevole portata di efficienza dell’istituto della prevenzione patrimoniale nel contesto, si badi bene, non certo di un isolato ed "ex abrupto" procedimento al riguardosa necessariamente letto nello spirito delle finalità e funzioni -come tracciate dalla citata Legge, art. 2 ter segnatamente riferite alle inequivoche garanzie per la difesa a tutela del soggetto nei cui confronti "è in corso" il procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione ex L. n. 1423 del 1956, art. 3.

Di qui l’inconsistenza dell’eccezione dedotta,che sostanzialmente tende, in palese disarmonia logico funzionale, ad eludere la necessaria e sostanziale differenziazione tra la misura di prevenzione personale e quella patrimoniale, entrambe, in ogni caso, assistite da un articolato schema di tutela dei diritti di difesa a conferma di un collegamento anche logico della natura stessa di tali istituti nel quadro delle misure di prevenzione in generale.

Del pari manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dedotta dalla difesa dei terzi interessati e dello stesso V.G. nella qualità di legale rappresentante della EUROSPORT s.r.l. Si evince, infatti, in termini di coerenza logico-giuridica, che in relazione alla citata Legge, art. 4, comma 6 è già da tempo intervenuta la Consulta (sentenza n. 76/70) in tema di necessaria assistenza del difensore alla relativa udienza camerale, cosa che non si estende, in termini di "presenza fisica" del difensore al giudizio, innanzi a questo giudice di legittimità, in coerenza con il limite ex lege tracciato a detta impugnazione alla sola figura del vizio di violazione di legge, fermo restando che, in ogni caso, le parti (PM e difesa) ben possono cartolarmente controdedurre alle argomentazioni del provvedimento impugnato, geneticamente assunto con l’assistenza obbligatoria della difesa, nei termini innanzi richiamati per effetto della sentenza della Consulta al riguardo.

Tanto premesso in via preliminare,ritiene questa Corte di dover necessariamente "palettare" la propria indagine al solo vizio di legittimità costituito dalla violazione di legge, in essa compresa, come da ribadito principio di diritto segnalato da questa stessa Corte a S.U., il caso di motivazione del tutto assente ovvero macroscopicamente del tutto apparente. Tale premessa è determinante per poter correttamente essenzializzare l’indagine agli aspetti necessariamente costituenti presupposti per le misure di prevenzione personale e patrimoniale oggetto di questo giudizio. Pur dando comunque fatto dell’apprezzabile impegno argomentative profuso dalle difese dei ricorrenti, sembra opportuno innanzitutto ribadire che il tracciato valutativo dei termini decisori delle misure di prevenzione non può confondersi con l’apprezzamento di pari portata che caratterizza il giudizio di merito, in cui, in ogni caso, la dichiarazione di colpevolezza soggiace ai rigorosi principi applicabili all’art. 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. n. 46 del 2006, in tema di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", come da ultimo ribadito da questa Corte di legittimità in materia (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 3.11.2011, n. 1681, Galante).

Alla luce di tali premesse, non resta che confermare la corretta, sufficiente e logica risposta offerta dal provvedimento impugnato in punto di accertata attualità della pericolosità sociale qualificata del proposto, con puntuale ed argomentata controdeduzione alle censure difensive in quella sede proposte e riproposte in questa sede (cfr.foll. 18-19-20-), pericolosità che, a smentita di tali controdeduzioni, si e protratta ragionevolmente fino allo stato del provvedimento impegnato, a partire dagli anni 90 ininterrottamente, così disegnando un quadro di allarme apprezzabile e significativo a livello sociale della figura del proposto.

Del pari infondata l’impugnazione dei ricorrenti in tema di misura di prevenzione matrimoniale, posto che il decreto in esame ha correttamente tracciato il quadro dei presupposti legittimanti la disposta misura della confisca dei beni, sia in ordine alle ragioni legittanti la "sproporzione del reddito" che quale frutto di attività illecite anche di queste costituenti il re-impiego.

Contrariamente all’assunto difensivo, la legittimità di tale misura di prevenzione patrimoniale trova la sua corretta risposta in "sufficienti indizi", secondo l’esplicito detto normativo di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, aspetto questo utilmente apprezzato nel decreto impegnato (cfr. foli. 21-22-23-24),non senza puntualmente verificare la posizione dei soggetti ritenuti come interposta persona nella disponibilità dei beni confiscati rispetto all’effettiva appartenenza al proposto. Ogni altra questione sulla valutazione del quantum in relazione a reddito ed attività economica sfora il campo delle questioni in punto di mera fatto, incompatibili in questa sede e, in ogni caso, non confligge con il disegna di sufficiente indiziarietà della sussistenza dei presupposti di legge in materia di confisca dei beni direttamente o indirettamente riconducibili al proposto.

Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 60 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la ricorrente ha impugnato il provvedimento, con il quale l’Amministrazione comunale ha cancellato la sua domanda dalla graduatoria del bando di assegnazione alloggi – II semestre 2006;

che detta cancellazione, disposta all’esito dei controlli disposti ex art. 13 del R.R. n. 1/2004, si fonda sull’accertata incongruenza dei valori patrimoniali relativi all’anno 2008 dichiarati dal figlio convivente D.V.S. (Euro 45.000,00, quale prezzo di compravendita di terreno edificabile);

che la ricorrente ha contestato la riferibilità del suindicato incremento patrimoniale all’anno 2008, in quanto l’effettivo incameramento dell’importo risalirebbe al 1999, momento della stipula del contratto preliminare con il promissario acquirente, dott. D.P., cui non sarebbe mai seguita la stipula del contratto definitivo;

che quanto alla successiva alienazione del fondo, intervenuta nell’anno 2008, la ricorrente ha affermato che il proprio figlio avrebbe solo formalmente preso parte al negozio, in quanto il prezzo di vendita sarebbe stato corrisposto direttamente al citato D.P.;

che la somma in questione sarebbe stata pagata mediante assegno circolare n. 330270705902, emesso da Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Cantù, Via Roma n. 6, in data 11.11.08, avente come beneficiario il predetto dott. D.P.;

che con ordinanza n. 1306 del 25 novembre 2010 è stato richiesto all’Istituto di credito, ex art. 63, comma 2 del cod. proc. amm., di comunicare le generalità della persona in favore della quale l’assegno in questione è stato pagato;

Considerato:

che, in esito a detta istruttoria, con nota del 6 dicembre 2010, l’Istituto bancario ha precisato che l’assegno in questione è stato emesso "con beneficiario D.P. Antonio, per l’importo di euro 45.000,00 e recante la clausola non trasferibile" ed "è stato negoziato dalla Banca Popolare di Bergamo Filiale di Milano Via Friuli (…) alla quale è demandato l’onere di aver negoziato il titolo esclusivamente al nominativo sopra indicato";

che detta comunicazione contraddice funditus il presupposto assunto a fondamento del provvedimento impugnato, rendendo palese la fondatezza dell’avanzata pretesa;

che, per quanto precede, il ricorso deve essere accolto;

che, in virtù della particolarità della questione trattata, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Marco Poppi, Referendario, Estensore

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T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 8

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con provvedimento n. 1/1999 in data 30 ottobre 1999, a firma del Responsabile del Servizio, il Comune di XXX autorizzava i sigg.ri V.T. e R.M. all’apertura di un passo carrabile a servizio della loro proprietà in via XXX.
Avverso tale atto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, le cui proprietà confinano con quella interessata dal titolo abilitativo. In particolare, essi imputano all’Amministrazione di avere erroneamente qualificato la strada come di proprietà comunale anziché come strada vicinale privata, e di avere altresì indebitamente ipotizzato la sussistenza di una servitù di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza di avere violato il Codice della strada nella parte in cui richiede il previo assenso dei proprietari della strada (art. 22); inoltre, lamentano l’assenza di un pubblico interesse all’apertura del passo carrabile, giacché i beneficiari del provvedimento già disporrebbero di un agevole accesso alla strada pubblica, in via Roma, e si dolgono anche dell’inosservanza del regolamento di esecuzione del Codice della strada laddove prescrive una realizzazione del passo carrabile con modalità che consentano la sosta di un veicolo in attesa di ingresso nella proprietà laterale (art. 46); infine, deducono l’illegittimità derivata dall’atto presupposto (autorizzazione edilizia conseguente ad una "denuncia di inizio attività"), oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di XXX nonché i sigg.ri V.T. e R.M., resistendo al gravame.
L’istanza cautelare dei ricorrenti è stata respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2000 (ord. n. 17/2000).
La Sezione ha disposto, poi, la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ., fino alla definizione del ricorso straordinario proposto avverso la "denuncia di inizio attività" n. 241/98 (v. ordinanze n. 22 del 27 maggio 2008 e n. 1 del 9 febbraio 2010).
All’udienza del 21 dicembre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che la circostanza che si sia avuta medio tempore cognizione del parere reso dal Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario relativo all’atto presupposto (Sez. II, 14 maggio 2008 n. 270/2008) consente di provvedere alla definizione del presente giudizio.
Innanzi tutto, trattandosi di parere espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario e quindi contrario all’annullamento dell’atto presupposto, si deve escludere che dalla decisione assunta in quella sede discenda un effetto caducante sul provvedimento impugnato in via giurisdizionale. Inoltre, quanto alle censure incentrate sull’illegittimità derivata del provvedimento comunale di autorizzazione all’apertura del passo carrabile in via XXX, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, è precluso al giudice amministrativo l’esame delle doglianze che, pur formalmente riferendosi all’atto consequenziale, in realtà si risolvono – perché relative a vizi di invalidità derivata – nella riproposizione di questioni già dedotte in sede straordinaria avverso l’atto presupposto (v., tra le altre, TAR EmiliaRomagna, Parma, 5 febbraio 2008 n. 88).
Restano allora da vagliare le censure relative a vizi propri dell’atto in questa sede impugnato.
La prima questione attiene alla natura della strada interessata dall’apertura del passo carrabile, per assumere i ricorrenti che si tratti di strada privata, a servizio esclusivo delle proprietà poste ad est della stessa. L’atto impugnato, invece, qualifica la via XXX "…presumibilmente di proprietà comunale, quanto meno soggetta a servitù di uso pubblico…" e richiama a tal fine la circostanza che "…a seguito di lavori di sistemazione ed asfaltatura avvenuti nel 1969, autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 9.10.68, il Comune ne ha sempre effettuato regolarmente la manutenzione…".
Ora, come è noto, perché una strada privata venga acquisita alla proprietà pubblica occorre l’intervento di un atto (convenzione, espropriazione, ecc.) o di un fatto (usucapione, ecc.) idoneo a trasferirne il dominio alla pubblica Amministrazione, oltre che la rispondenza dell’uso della strada ad un interesse delle comunità locale. Nella fattispecie, la volontà di far proprie alcune strade private, in relazione ad un interesse pubblico rimesso al suo autonomo apprezzamento, era stata espressa dal Comune di XXX con la deliberazione consiliare n. 91 del 9 ottobre 1968, e ciò contestualmente alla decisione di provvedere ai lavori di sistemazione e bitumatura delle stesse; successivamente, a dire dell’Amministrazione comunale, è stata sempre curata la manutenzione della strada oggetto della controversia, ovvero si è in modo continuativo posta in essere un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà, uti dominus, essendo evidente come simili interventi risultino funzionali alla gestione e corretta utilizzazione del bene e siano quindi espressione di un onere tipico del proprietario. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno contestato la veridicità di tali fatti, che in sé rivelano, per riferirsi ad un arco temporale superiore a vent’anni, elementi sufficienti a ritenere maturato l’acquisto della proprietà della strada per usucapione; né, poi, osta a tale conclusione il rilievo che l’Amministrazione non ha provveduto alla formale inclusione della stessa fra le strade comunali – come pure aveva stabilito nel 1968 dovesse farsi -, essendo pacifico il carattere meramente dichiarativo di una simile procedura classificatoria.
La natura pubblica della strada rende naturalmente infondata anche la censura con cui si lamenta l’assenza di autorizzazione dell’ente proprietario (art. 22 Cod. strada), essendo tale il Comune di XXX.
Né v’è ragione di invocare una presunta carenza di interesse pubblico all’autorizzazione all’apertura del passo carrabile in favore di privato che già disporrebbe di altro accesso in una diversa strada. Si tratta, invero, di una scelta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, vincolata unicamente all’osservanza delle condizioni prescritte dall’art. 22 del Codice della strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione.
Quanto, infine, all’addotta inosservanza dell’art. 46, comma 3, del Regolamento di esecuzione – per essere stato il cancello posto a ridosso della strada e tale quindi da non consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso nella proprietà laterale -, osserva il Collegio come i ricorrenti non abbiano tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 46 per effetto delle modifiche apportate dall’art. 36 del d.P.R. n. 610 del 1996, ed in particolare dell’introduzione, al quarto comma, di una disposizione per cui "…È consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione". Le caratteristiche della strada in questione evidenziano la sussistenza delle condizioni ora indicate, sicché appare palese l’infondatezza della doglianza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La peculiarità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nelle Camere di Consiglio del 21 dicembre 2010 e del 12 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

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Cass. pen., sez. I 21-05-2008 (08-05-2008), n. 20300 Snodarsi del processo in più fasi e gradi – Passaggio della competenza dall’uno all’altro giudice nel corso del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 18.1.2008 il GIP del Tribunale di Monza, investito dalla richiesta della difesa dell’indagato D.E. di procedere con incidente probatorio alla assunzione dell’esame – non rinviabile al dibattimento – delle tre persone offese del reato di tentato estorsione contestato al suddetto indagato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale poichè nel frattempo era stato richiesto e disposto il giudizio immediato per l’udienza del 2.4.2008, per cui non vi era neppure più spazio per celebrare l’incidente probatorio nella fase dell’udienza preliminare, mentre la prova avrebbe potuto essere assunta nelle forme degli atti urgenti ai sensi dell’art. 467 c.p.p., comma 1.
Il Presidente del Tribunale ha restituito gli atti al GIP in data 22.1.2008 poichè il fascicolo non era ancora stato trasmesso al suo ufficio, ma il GIP ha a sua volta restituito gli atti al Tribunale rilevando che per gli atti urgenti era competente il Presidente del Tribunale collegiale, mentre la disposizione di cui all’art. 554 c.p.p., che disciplinava la competenza nelle more della trasmissione degli atti, riguardava soltanto il giudizio davanti al Tribunale monocratico.
Il Tribunale collegiale di Monza, con ordinanza in data 25 gennaio 2008, ribadendo che la competenza in merito all’incidente probatorio spettava al giudice che aveva la disponibilità materiale del fascicolo e cioè al GIP, fino alla sua formazione e spedizione al tribunale per il dibattimento, considerato anche che erano ancora in corso i termini per l’accesso dell’imputato ai riti alternativi, ha quindi proposto conflitto negativo di competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di competenza del GIP del Tribunale di Monza.
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 2, poichè due giudici ordinari (il Tribunale di Monza e il GIP dello stesso Tribunale) hanno rifiutato di prendere cognizione di una fase procedimentale incidentale del processo per i medesimi fatti attribuiti alla stessa persona.
Il conflitto deve ritenersi ammissibile, benchè la disposizione di cui all’art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte, escluda la applicabilità delle norme sui conflitti nel caso di contrasto fra GIP e giudice del dibattimento, prevalendo la decisione di tale giudice su quella del giudice che abbia disposto il rinvio a giudizio, sia se questo sia stato disposto in seguito all’udienza preliminare, sia se sia stato disposto dal GIP in seguito alla richiesta di giudizio immediato, come è avvenuto nel caso in esame.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del GIP e la correlativa inapplicabilità delle norme sui conflitti si verifica infatti soltanto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, rispetto ai provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da questo giudice al di fuori della fase dibattimentale (cfr. Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Di Stefano). In sostanza, deve ritenersi che sia possibile proporre il conflitto anche fra GIP e giudice del dibattimento in presenza di un provvedimento che comporta una stasi processuale ed un sostanziale diniego di giustizia, come nel caso in esame, in cui, rifiutandosi sia il GIP di dare corso all’incidente probatorio sia il Presidente del Tribunale di disporre la assunzione delle prove urgenti, non si è provveduto con immediatezza alla assunzione di prove non rinviabili. La questione, sia pure non specificamente con riguardo all’incidente probatorio, ha trovato ampia trattazione da parte di questa Corte in riferimento ai casi, del tutto assimilabili, in quanto diretti ad instaurare una fase procedimentale incidentale, di richiesta di applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali, di restituzione delle cose sequestrate e di liquidazione di compensi, per cui si fa riferimento alla competenza del giudice "che procede" e si tratta quindi di individuare quale sia tale giudice nelle more fra la decisione del GIP o del GUP e la investitura formale del giudice del dibattimento;
ed è stata risolta costantemente nel senso che la competenza del giudice precedente permane fino a quando questi non abbia giuridicamente ma anche materialmente trasmesso gli atti ad altro giudice (v. Cass. Sez. Un. N. 6 del 1995, rv. 200821; Cass. sez. 1 n. 43463 del 2004, rv. 230701; Cass. sez. 1 n. 1267 del 1998, rv.
210251). E’ infatti solo la trasmissione degli atti del fascicolo per il dibattimento al Tribunale, a norma dell’art. 457 c.p.p., nel caso di rinvio a giudizio immediato che qui interessa, che determina la competenza del Presidente del Tribunale per gli atti urgenti, in quanto solo in quel momento può dirsi che il Tribunale è il giudice che procede nel senso che può anche procedere poichè sono scaduti i termini per la opzione per i riti alternativi (artt. 456 e 458 c.p.p.) ed il giudice del dibattimento può dirsi investito del relativo giudizio. E’ vero che il richiamo all’art. 554 c.p.p., operato dal Tribunale di Monza, è improprio, in quanto riguarda la ipotesi di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale monocratico, però la ratio della disposizione è uguale a quella del giudizio immediato in cui, non essendovi il filtro dell’udienza preliminare, vi è un periodo, antecedente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, per cui quest’ultimo, non essendo ancora investito del dibattimento attraverso la trasmissione degli atti, non è competente a provvedere per gli atti urgenti e per gli altri provvedimenti che devono essere comunque adottati dal giudice "che procede". Risolvendo il conflitto, si deve pertanto dichiarare che la competenza a disporre l’incidente probatorio spetta al GIP, presso il quale si trovavano gli atti al momento della richiesta di incidente probatorio, il quale dovrà darvi corso. E’ opportuno aggiungere che la decisione di questa Corte è assunta allo stato degli atti qui pervenuti e può essere rimasta superata, di fatto, dalle successive emergenze processuali, quali ad esempio la celebrazione, nel frattempo, del giudizio immediato, ovvero del rito abbreviato o del patteggiamento, che renderebbero impossibile, oltre che inutile, l’incidente probatorio davanti al G.I.P..
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

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