Cassazione, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43654 Intercettazioni: nel riesame l’avvocato non può accedere al server

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. A..A. è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con provvedimento del gip del Tribunale di Bari per il delitto di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e per i reati fine; il Tribunale di quella città ha respinto il riesame proposto dall’interessato con ordinanza del 18 aprile 2011.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato eccependo, con il primo motivo, violazione di norma processuale per omesso accesso della difesa alla registrazione delle intercettazioni, desumendo da tale omissione la nullità del procedimento di acquisizione e la conseguente inutllizzabilità in sede di riesame delle trascrizioni sommarie operate dalla p.g..

Si osserva in fatto di aver a suo tempo avanzato istanza al p.m. procedente affinché autorizzasse il consulente della difesa ad accedere al server e/o all’hard disk degli impianti utilizzati della procura della Repubblica per la registrazione delle intercettazioni telefoniche specificamente individuate, al fine di accertare che la registrazione fosse effettivamente avvenuta presso gli impianti allocati in procura, richiedendo in subordine il rilascio di copia delle registrazioni, con le modalità che garantiscano il rispetto del diritto della difesa ad ottenere copia dell’originale delle registrazioni.

La prima richiesta è stata respinta con provvedimento del pubblico ministero, con richiamo all’esistenza di un’apposita attestazione dalla quale emerge che l’operazione di registrazione era stata svolta presso gli uffici della procura, escludendo di poter autorizzare la sollecitata forma di consultazione, in quanto avrebbe consentito a terzi l’accesso alla totalità delle intercettazioni effettuate nei diversi procedimenti. Nello stesso provvedimento è stato autorizzato il rilascio di copia delle telefonate.

Con successiva istanza la difesa ha chiesto che si precisasse che la copia doveva essere attinta dall’apparecchio situato in procura, ribadendo il diritto di verificare la regolarità del procedimento di formazione della copia, nonché di ritualità della registrazione. La certificazione non è stata mai rilasciata, e si osserva che tecnicamente non sarebbe stato possibile ottenerla, in quanto risultava attraverso il provvedimento del Pm di Trani emesso in procedimento collegato, che l’apparecchio noleggiato ed utilizzato nel 2006 sia per le intercettazioni di questo procedimento che per quelle collegate, era stato restituito alla ditta proprietaria con memoria resettata.

Alla luce delle circostanze esposte si lamenta che alla difesa sia stato inibito di verificare che l’impianto presente in procura non fosse stato utilizzato quale mero ripetitore, all’esclusivo fine dell’instradamento del flusso dei dati dell’operatore telefonico a quello della polizia; né è stato consentito alla difesa di accedere al server per estrarre copia, o è stata rilasciata copia dell’originale delle registrazioni presenti nell’hard disc.

Ad illustrazione dell’eccezione formulata la difesa propone un excursus sulle tecnologie succedutesi nel trentennio successivo all’entrata in vigore delle norme sulle intercettazioni, che ha reso difficilmente adattabile il dettato normativo alle nuove tecnologie, osservando che attualmente il rispetto della procedura che prevede che la registrazione debba essere effettuata presso le strutture della procura, si ottiene soltanto con la verifica dell’immissione dei dati nel server del medesimo ufficio. Ove la tecnica non venga utilizzata con tale modalità sarebbe astrattamente possibile che l’impianto presente in procura svolga la funzione di mero ripetitore, che realizza l’instradamento del flusso dati dell’operatore telefonico a quello della polizia, senza registrazione nel server dei locali della procura, circostanza che si verifica in ipotesi ove sia occupata la linea telefonica verso cui avviene la trasmissione dei dati captati. Ciò comporterebbe la creazione di intercettazioni al di fuori della procedura prevista dalla legge a pena di inutilizzabilità.

Partendo dal presupposto che l’originale delle registrazioni non possa che essere quello presente nel server della procura, si osserva che l’unica copia cui può farsi riferimento per il concreto esercizio del diritto di difesa sia quella formata su tale supporto, mentre non è disciplinata la modalità di formazione della copia, che pur incide sulla sua affidabilità ed autenticità, stanti i rilevanti rischi di modificazione o manomissioni dei risultati. In particolare si osserva che sarebbe possibile tecnicamente che proprio l’operazione di trasferimento e duplicazione provochi la dispersione di files o la loro alterazione, con conseguenze sostanziali sulla possibilità effettiva della loro interpretazione.

Analogamente, sarebbe astrattamente, possibile formare la copia al di fuori dell’ufficio di procura, annullando la garanzia imposta dalla legge.

Richiamata la sentenza di questa Corte a sezioni unite del 2008 numero 36359 si rileva che tale pronuncia ha escluso la legittimità del riversamento su supporti informatici dei dati registrati in remoto invece di quelli situati nei locali della procura, lamentando che il procedimento attuato nel concreto non permette il controllo della ritualità di formazione della copia e dell’effettiva della predisposizione delle garanzie previste dalla legge.

A seguito del procedimento seguito dal pubblico ministero nel procedimento in esame il controllo che la legge prevede non è stato esercitato e si ritiene pertanto che le intercettazioni non possano essere utilizzate fino a che non venga resa possibile tale verifica; pur ipotizzando che a tale procedimento non possa applicarsi la disposizione sull’inutilizzabilità di cui all’art. 271 cod.proc.pen. si ritiene che ricorra nel concreto una delle nullità previste dall’art. 178 lett. c) cod.proc.pen. nel procedimento di acquisizione della prova, con la conseguenza di non poter fondare la decisione sulle risultanze delle intercettazioni, ove, come si ritiene avvenuto nel caso di specie, sia stato resettato l’hard disc del server su cui le registrazioni in originale erano state riportate, prima di consentire alla difesa il controllo sulle modalità di formazione della copia da tali registrazioni.

Si ritiene che in tale situazione si versi in caso di inesistenza della prova, con tutte le conseguenze in tema di utilizzabilità.

Si richiama in proposito la pronuncia della Corte Costituzionale del 2008 n. 336 e delle sezioni unite di questa Corte del 2010 n. 20300 per concludere che entrambe sanciscono il diritto dei difensori ad accedere alle registrazioni in possesso del Pm, identificabili nell’originale, il che comporta l’erroneità della decisione di questi di non consentire l’accesso al consulente della difesa per il controllo della formazione della copia o comunque di delegare l’ausiliario del Pm alla formazione della copia, in presenza del difensore, dal file originale del server con le conseguenze già richiamate, in caso di inosservanza di tale procedimento, sulla validità dell’acquisizione.

2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione dell’art. 606 lett. b ed e) cod.proc.pen. per illogicità contraddittorietà e assenza della motivazione nonché per violazione di legge in relazione all’individuazione degli elementi costitutivi dell’associazione contestata, osservando che la compagine risulta ricostruita dagli inquirenti individuando in un connazionale del ricorrente presente in Albania il fornitore, e negli altri associati presenti in Italia i terminali nelle rispettive località di competenza, ed in relazione a tale ricostruzione al ricorrente è stata attribuita l’attività di smercio nella città di Trani, attraverso l’esame di conversazioni intercettate sulla sua utenza.

Si ritiene che gli elementi raccolti non permettano di dedurre indizi sul ruolo di dirigente della compagine attribuita all’interessato, in mancanza di qualsiasi sequestro e di ulteriori riscontri oggettivi, ritenendo che, anche concedendo che alcune conversazioni potessero riferirsi alla cessione di sostanze stupefacenti, manchi qualsiasi elemento idoneo ad inquadrare tale condotta in un’attività associativa.

Richiamata a tal fine la giurisprudenza che individua gli elementi caratterizzanti della compagine organizzata a fini illeciti, si ritengono assenti nella fattispecie tali elementi indicatori ed in particolare, in senso inverso, si richiama una specifica intercettazione nel corso della quale il coindagato A.D. , parlando con un terzo a proposito di suo fratello, attuale ricorrente, dichiara di non poter assicurare niente perché lui non è in quel luogo e lavora per conto suo, riferimenti che contraddirebbero l’ipotizzata organizzazione.

Il complesso degli elementi emergenti dalle intercettazioni porterebbe invece, al più, ad accertare che l’interessato abbia agito per proprio conto, alla ricerca della droga che gli poteva venire offerta dal primo fornitore disponibile. Ciò è dato desumere anche dalla circostanza che i correi non si preoccupano mai degli arresti di alcuni dei pretesti partecipi, ma solo del carico perduto, manifestando anche in alcuni casi soddisfazione per aver eliminato un concorrente dal mercato, elementi tutti che contrastano con la configurazione di ipotesi associative.

Nella specie, non solo non risulta agli atti la volontà e consapevolezza di operare come aderente all’organizzazione, ma è assente qualsiasi definizione del ruolo del ricorrente all’interno della presunta associazione.

In relazione al capo relativo al reato fine l’individuazione di indizi a carico del ricorrente sarebbe avvenuta in forza dell’interpretazione di alcune telefonate e scambio di messaggi di testo intercorsi tra due coimputati, alla luce delle quali gli inquirenti avrebbero individuato la partecipazione all’illecito su base deduttiva, malgrado la mancanza di elementi oggettivi quali sequestri o altre attività di indagine idonei a personalizzare con certezze il riferimento.

Del tutto generica risulta inoltre la ricostruzione, operata sulla base delle medesime comunicazioni, sull’intervento di A. in uno scambio di 250 chili di marijuana che aveva giustificato la contestazione dell’art. 80 comma 2 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La motivazione espressa dal Tribunale a riguardo si è limitata al richiamo delle conversazioni, ma non ha posto in evidenza i gravi indizi a carico del ricorrente, non individuando elementi di fatto che permettono l’identificazione dell’ipotetico quantitativo trattato da A. quale partecipe allo scambio dell’intera mercé trattata, elemento ulteriormente posto in evidenza dalla mancata argomentazione sulla sussistenza dell’aggravante citata.

3. Con il terzo motivo si contesta la corretta valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, operata senza considerare il notevole lasso di tempo intercorso tra il termine della consumazione, risalente al dicembre 2006, e l’emissione della misura coercitiva, circostanza che in sé evidenzia la riduzione delle esigenze cautelari.

Si richiama la situazione familiare medio tempore formatasi, la costituzione di una ditta individuale, lo stato di assoluto incensuratezza, la mancanza di ulteriori pendenze giudiziarie, elementi che denotano, nei cinque anni intercorsi dalla cessazione della consumazione del reato e l’emissione della misura, il pieno reinserimento sociale del ricorrente.

Si contesta sul punto la motivazione fornita dal Tribunale che ha giustificato il decorso del tempo con la complessità delle indagini, inidonea in ogni caso a legittimare l’intervallo di tempo registrato tra esecuzione delle intercettazioni di emissione del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 2008 n. 336, poi seguita dalla sentenza di questa Corte, a sezioni unite (sent. n. 20300 del 22/04/2010, dep. 27/05/2010, imp. Lasala, Rv. 246906), è stato definitivamente accertata la sussistenza del diritto del difensore di accedere, a richiesta, all’audizione delle intercettazioni che hanno costituito il materiale indiziario posto a base del provvedimento restrittivo per poterne discutere in sede di riesame, al di fuori della procedura regolamentata dall’art. 268 cod. proc. pen. realizzata a seguito del deposito degli atti, che, in correlazione con le esigenze di segretezza delle indagini, può intervenire in epoca successiva all’emissione della misura cautelare.

Si è infatti ritenuto, sulla base dell’accertata notorietà delle intercettazioni poste a base del provvedimento coercitivo, che fosse conforme ai principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del giusto processo riconoscere il diritto ad una discovery completa sul contenuto delle conversazioni che hanno costituito il corredo indiziario sul quale è basato il provvedimento impugnato, non ostandovi più impedimenti derivanti dalla necessità di tutela della segretezza delle indagini.

È noto che, a fronte di un diritto il cui esercizio non è espressamente regolamentato dalla legge processuale, riconosciuto a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, si è profilata la necessità di individuare le modalità di concreta esplicazione, ed in tale ottica nella pronuncia della Cassazione a sezioni unite sopra indicata, è stato chiarito che il difensore deve richiedere il rilascio di copia al P.m., unico dominus delle intercettazioni, sul quale incombe il dovere di provvedere sull’istanza, fornendo motivazione riguardo l’eventuale impossibilità di farvi fronte, valutazione rimessa alla sua esclusiva competenza, in conseguenza della funzione di detentore materiale degli atti, correlata alla titolarità delle indagini, quindi al corrente delle sue esigenze, nella particolare fase processuale, antecedente quella del deposito indicato nell’art. 268 cod. proc. pen..

Il procedimento incidentale del riesame infatti è fondato sull’allegazione delle parti, e rimesso alla cognizione di un giudice terzo rispetto alle indagini, che conosce degli atti solo tramite le deduzioni e le argomentazioni delle parti. L’esercizio di tale controllo è scandito da tempi estremamente ristretti, che necessariamente impongono una cognizione parziale del complesso probatorio, nonché della pertinenza delle richieste difensive, e ciò impone che sia rimessa al P.m. la valutazione della rilevanza delle registrazioni richieste, e della loro ostensibilità al richiedente.

Ciò premesso in linea generale, e delimitato l’ambito di esercizio del diritto riconosciuto in conseguenza di tali pronunce, si osserva nella specie che dalle stesse allegazioni del ricorrente risulta che la richiesta di copia sia stata formulata prospettando per la sua esecuzione, delle modalità indefettibili – accesso al server presso la Procura, con l’ausilio dell’attività di un consulente di parte – che il P.m. ha ritenuto incompatibili con la situazione di fatto, e con la necessaria tutela delle ulteriori registrazioni, anche riguardanti diversi ed autonomi procedimenti, astrattamente aperti alla conoscenza del terzo abilitato, ove fosse stato consentito quanto richiesto. Risulta inoltre che con tale atto il P.m. abbia delegato la p.g. alla consegna di copia dei files richiesti, che la difesa non ha provveduto a ritirare, proponendo una diversa istanza con la quale si sollecitava il rilascio di copia nella quale si attestasse l’avvenuto riversamento nel supporto informatico del contenuto delle registrazioni presenti nel server della Procura.

Sulla base della chiara perimetrazione del diritto della difesa di accesso ai files audio, e video, come tratteggiata dalle pronunce indicate, il diniego opposto dalla procura all’accoglimento dell’istanza risulta giustificato, sia in quanto tale accesso è riconosciuto esclusivamente al difensore, e non a tecnici di fiducia, sia poiché il suo esercizio è limitato alla possibilità di accedere alla copia audio dei files, essendo funzionale ad operare il confronto di attendibilità tra quanto riportato dai brogliacci redatti dalla p.g. che procede all’audizione, e quanto effettivamente contenuto nelle conversazioni, mentre non prevede, neppure in via incidentale, che in sede cautelare sia dato alla difesa di verificare la conformità di tali registrazioni a quelle necessariamente presenti presso il server della procura procedente.

La difesa ricorrente espressamente chiarisce che la sua istanza era invece funzionale ad accertare la regolarità delle captazioni, per svolgere il controllo dell’osservanza della procedura di cui agli artt. 268 comma 3 cod. proc. pen., richiamando la corretta esecuzione delle operazioni di captazione e successivo instradamento delle conversazioni, sulla base di quanto stabilito dalla sentenza a sezioni unite di questa Corte in argomento (Sez. U, Sentenza n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, imp. Carli, Rv. 240395).

Così individuato l’ambito del motivo di ricorso proposto deve preliminarmente rilevarsi, sul piano procedurale, che la presenza della seconda istanza cui la difesa ha fatto riferimento è meramente allegata nel ricorso, in mancanza sia della produzione di copia dell’atto, che di accertamento incidentale della sua avvenuta produzione nel corso del procedimento del riesame, circostanze entrambe che non consentono di concludere con certezza sulla sua esistenza e tempestività, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Nel merito si deve poi osservare che risulta al contrario, proprio sulla base delle espresse indicazioni delle pronunce richiamate, che nel concreto si voglia realizzare da parte dell’istante, una non consentita accelerazione del controllo di regolarità delle intercettazioni, fisiologicamente demandato al momento successivo del deposito degli atti, secondo la procedura prevista dall’art. 268 comma 6 e segg. cod. proc. pen., la cui anticipazione non risulta in alcun modo legittimato dalla pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, che invece ha limitato il diritto di cui ha previsto la tutela, negli esatti termini sopra riferiti.

Il complessivo portato degli approdi giurisprudenziali in argomento, in precedenza citati conduce ad individuare i seguenti caposaldi interpretativi:

a. È legittima la formazione di copia delle conversazioni presso gli uffici di p.g. ove è stato effettuato l’instradamento per l’ascolto (sentenza SU Carli, da ultimo cit.), circostanza confermata dall’espressa conferma di utilizzabilità dei brogliacci ai fini cautelari sancita dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 336 del 2008, atti necessariamente redatti dagli agenti che eseguono l’audizione; una tale soluzione è logicamente correlata alle due premesse di fatto richiamate, ed all’ambito valutativo delimitato dalla Corte Costituzionale per la fase del riesame, costituito dal controllo di conformità tra quanto riassunto dagli agenti e quanto risultante dalla registrazione.

b. La sentenza Carli già richiamata, nel sancire il diritto della difesa di accertare l’utilizzabilltà delle intercettazioni, sotto il rilevante aspetto della intervenuta acquisizione delle stesse nel server della Procura, per il successivo instradamento, chiarisce che tale approfondimento debba svolgersi nel procedimento che si instaura successivamente al deposito degli atti, che non può confondersi con quello dell’allegazione delle trascrizioni e dei brogliacci in sede di riesame, ai diversi fini già evidenziati.

e. Conseguentemente non può in fase di riesame, confondendo le differenti finalità delle fasi di controllo, lamentarsi un vizio di inutilizzabilità, o la nullità dell’intercettazione per omessa dimostrazione da parte della Procura della conformità della copia richiesta alle registrazioni contenute nel server dell’ufficio.

In definitiva, la richiesta formulata dalla difesa istante non risulta proposta per garantire l’imprescindibile modalità di attuazione del diritto di controllo riconosciuto alla parte, in conformità a quanto sancito dalla Corte Costituzionale, che riconosce il diritto di accesso alla copia delle registrazioni, senza alcuna riferimento alla fonte di loro formazione.

Il principio di stretta interpretazione si impone anche in ragione della fase processuale nella quale il diritto in discussione deve essere esercitato, costituito da un procedimento con scansione temporale rigida, per il cui sviluppo ogni ampliamento applicativo, in assenza di una specifica previsione normativa, comporterebbe vanificazione delle esigenze sociali, contrapposte a quelle di libertà dell’indagato, esigenze di più penetrante controllo che risultano già riconosciute nel successivo procedimento nel corso del quale vengono, a seguito del deposito, offerti alla difesa tutti gli elementi necessari per verificare la corrispondenza di conformità sostanziale.

Così, se la Corte Costituzionale, nel dispositivo della pronuncia invocata ha chiarito che l’incostituzionalità dell’art. 268 cod. proc. pen. è limitata alla parte in cui "non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate", senza alcuna previsione sulle formalità di rilascio, e segnatamente non impone la formazione di copie comprendenti l’attestazione di conformità a quanto risulti nel server della Procura, come invece rivendicato nella specie, si rileva che, ancora più chiaramente si evidenzia nel corpo della motivazione della pronuncia indicata che l’attuazione di tale diritto deve essere adeguatamente contemperata con le esigenze delle indagini, ed è strettamente volta a superare la presunzione di conformità che assumono, in assenza della richiesta di verifica, i brogliacci della p.g. e la cui utilizzabilità, a livello indiziario, non risulta posto in dubbio neppure nella sentenza richiamata, che riconosce solo un potere di controllo sulla portata effettiva delle conversazioni.

Nel ristretto ambito in cui è stato riconosciuto l’esercizio del diritto di difesa non sembra possibile individuare un diritto all’anticipazione del controllo, riconosciuto alle parti in sede di deposito degli atti, che per di più verrebbe ad essere condizionato nelle sue possibilità di soddisfazione dai ristretti ambiti temporali del sub procedimento cautelare, le cui finalità sono del tutto autonome rispetto al diverso e solitamente successivo, procedimento di deposito degli atti, come ampiamente già ripetutamente sancito da pronunce di questa Corte, anche a sezioni unite (Sez. Un. Sentenza n. 3, 27 marzo 1996, dep. 31/05/1996, irnp. Monteleone, Rv. 204811; Sez. U, Sentenza n. 21 del 20/11/1996, dep. 05/03/1997, imp. Glicora, Rv. 206954; Sez. 6, Sentenza n. 2911 del 08/10/1998, dep. 22/12/1998, imp. Bleva, Rv. 212903; Sez. 6, Sentenza n. 35090 del 03/06/2003, dep. 04/09/2003, imp. Salvo, Rv. 226709) che hanno chiarito l’assoluta autonomia tra la fase del deposito degli atti e l’allegazione consentita in sede cautelare, fondata sull’offerta alla difesa delle trascrizioni sommarie e degli appunti tratti in sede di audizione del conversazioni.

L’insieme degli elementi indicati induce quindi a concludere che, anche volendo superare il rilievo procedurale sopra richiamato, e ritenere presente la prova della richiesta di rilascio di copia autentica, questa, non costituendo nella fase del riesame un diritto esercitabile dalla parte, non avrebbe imposto, in caso di omesso riconoscimento di quanto richiesto, le conseguenze dell’inutilizzabilità dei brogliacci a fini cautelari, con la correlativa necessità di giungere, nel concreto, al rigetto del primo motivo di ricorso.

2. Parimenti infondata risulta la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e dei reati fine, basandosi essa su svalutazioni del portato argomentativo del Tribunale che di fatto sollecitano in questa sede una nuova valutazione di merito, inibita in questa fase, non ponendo in discussione la sussistenza degli elementi di carico posti in evidenzia nel provvedimento impugnato. In particolare, al di là delle generiche contestazioni formulate in ricorso, non risulta in alcun modo posto in dubbio il contenuto delle conversazioni captate complessivamente nel procedimento, che costituiscono il fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare, dalle quali è dato ricavare la presenza di un gruppo organizzato la cui attività è volta all’importazione di notevoli quantitativi di stupefacenti, da smistare nelle varie zone del territorio nazionale, rispetto alla quale la funzione di A.A. è quella dell’acquisizione della mercé per la zona di Trani. A confronto di tale ricostruzione sussistono i rapporti telefonici del ricorrente con gli altri componenti del gruppo, il riscontro relativo agli incontri funzionali alle consegne, il sequestro di oltre 471 kg di marijuana, cui fa seguito la ripresa dell’attività di ricerca per le future operazioni, riscontrabile dal giorno successivo a tale perdita, circostanze tutte che danno conto, in maniera evidente, della persistenza del proposito criminoso, che preesiste alla conclusione della singola operazione commerciale e da essa prescinde, con vantazioni di natura commerciale, correlate alle fluttuanti richieste del mercato, e ad esse costantemente adeguate.

A fronte delle copiose risultanze richiamate nel provvedimento impugnato, che confermano il collegamento del ricorrente con i partecipi, il Tribunale ha inoltre specificamente valutato l’allegazione difensiva, relativa al contenuto di una conversazione dalla quale si dovrebbe desumere la smentita a tale ricostruzione, ritenendola non indicativa dell’estraneità dell’odierno ricorrente alla compagine in quanto generica sicché rispetto a tale valutazione non appare possibile ravvisare né una mancata motivazione, né la sua illogicità, offrendo l’interpretazione fornita una risposta coerente al contenuto della captazione, che in questa sede non è suscettibile di censura, non essendo consentito lo svolgimento di una diversa valutazione di merito.

Del tutto giustificata risulta inoltre la contestazione dell’aggravante, rispetto alla cui sussistenza il Tribunale ha fatto richiamo ai quantitativi di droga trattata, come emergente dalle conversazioni intrattenute proprio con l’interessato, nonché dalla sostanza sottoposta a sequestro il 14 dicembre 2006, che, sulla base delle comunicazioni intercorse in precedenza tra questi ed il detentore, nonché dell’itinerario da questi percorso, secondo il Tribunale, risulta destinato proprio all’odierno indagato, osservazioni in forza delle quali il rilievo dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen risulta del tutto infondato.

3. Corretta risulta altresì la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce degli elementi di fatto richiamati e costituiti dalla presenza di pendenze giudiziarie per reati dello stessa indole a carico di A. , unitamente alla considerazione della stabilità concreta dell’attività illecita realizzata, che da sola consente di valutare l’elevato ed attuale pericolo di reiterazione, non risultando allegati significativi mutamenti nella condotta di vita, tali da far ritenere ormai ascrivibili al passato le scelte illecite, nonché l’adeguatezza della misura alla luce dell’inserimento dell’interessato in un’azione illecita più di soggetti che agisce a livello transnazionale, come correttamente posto in luce dal giudice di merito che, Realizzando tali evidenti indicatori di elevata pericolosità, ha di fatto escluso la valenza della presunzione relativa di pericolosità, ed assoluta di adeguatezza della misura, secondo il dettato normativo applicabile in epoca antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito il contrasto di tale previsione con la Carta fondamentale, operando in senso contrario una valutazione del merito, completa e coerente, saldamente ancorata alla situazione di fatto.

In argomento si osserva che nel ricorso, pur contestandosi la presenza di pendenze giudiziarie a carico dell’interessato, non si denuncia sul punto travisamento della prova, assistendo l’eccezione con la doverosa allegazione dell’elemento documentale di segno contrario, in violazione di principio di autosufficienza del ricorso.

Analogamente priva del vizio lamentato è la pretesa svalutazione della situazione familiare e lavorativa di A. , che è stata al contrario coerentemente posta in risalto per escludere il pericolo di fuga, e tuttavia non ritenuta indicativa del venir meno del pericolo di reiterazione in assenza di elementi univoci sulla intervenuta recisione dei collegamenti con i radicati canali commerciali ai quali reiteratamente risulta aver fatto capo l’odierno ricorrente, come illustrato ed espressamente richiamato in ordine alla vantazione di pericolosità nel provvedimento.

È bene ricordare infatti che, se l’art. 292 comma 2 lett. e) cod. proc. pen., indica come doverosa per l’emissione della misura, la vantazione del tempo trascorso dalla commissione reato, tuttavia di per sé tale elemento non è idoneo ad escludere l’attualità del pericolo, la cui persistenza può essere tratta dalle modalità oggettive e soggettive dell’azione (Sez. 4, Sentenza n. 6717 del 26/06/2007, dep. 13/02/2008, Imp. Rocchetti, Rv. 239019), come è avvenuto nella specie.

Conseguentemente, se può convenirsi con la difesa che non sia possibile conferire autonomo rilievo al tempo necessario allo svolgimento delle indagini, data l’entità degli anni nel corso dei quali si sono sviluppati gli accertamenti successivi alla captazione, risultano per contro comunque indicati nel provvedimento impugnato, con motivazione coerente e non contraddittoria, elementi di pericolosità attinenti lo svolgimento dell’azione illecita in forma associata, che appaiono idonei, anche se valutati da soli, a sorreggere la completezza e logicità della vantazione operata, che costituisce il rigido ambito valutativo nel quale deve operare il controllo demandato a questa Corte dall’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., circostanza che consente di concludere che il provvedimento impugnato supera la prova di resistenza, sulla base della complessiva articolazione del percorso argomentativo.

4. Al rigetto dell’istanza proposta consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma – Iter disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3955 Ruoli delle imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio in accoglimento dell’appello proposto da P. e da Ci.Pa., quest’ultimo, anche, quale legale rappresentante della Società Cirielli S.r.l., ha annullato la cartella di pagamento relativa ad INVIM ed Imposta di registro, osservando che l’iscrizione a ruolo era illegittima, sia perchè intervenuta dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sia per la mancanza dei presupposti, essendo già state versate le imposte e le sanzioni.

Per la cassazione della sentenza, depositata l’8.3.2006, ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici d’appello applicato il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 17, lett. c), senza considerare che la fattispecie è disciplinata dalla disposizione, specifica, di cui al D.P.R. n. 131 del 1991, art. 76, comma 2, lett. b), nè argomentare in proposito.

Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità del ricorso da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte del pregresso grado di giudizio: a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti anteriormente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte, o, come nella specie, nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Il ricorso dell’Agenzia è, del pari, inammissibile.

L’impugnata sentenza, dopo aver affermato l’ammissibilità del ricorso, rileva al punto 1 della motivazione, l’intervenuta decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art 17, dell’iscrizione a ruolo, ed afferma, al successivo punto 2, che i contribuenti hanno saldato il debito, avendo "provveduto a versare: a) in data 18.12.98 quanto dovuto per le sanzioni sia per l’INVIM che per l’Imposta di registro, avvalendosi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25 (misura ridotta), b) in data 18.1.01 l’imposta INVIM e di registro ed i diritti di notifica secondo gli importi scaturenti dalla sentenza n. 157 già citata, per cui l’iscrizione a ruolo oltre ad essere tardiva si appalesa illegittima mancando i presupposti di fatto". Con ciò, i giudici d’appello mostrano di riconnettere la cartella esattoriale impugnata al credito per le imposte (INVIM e registro), i diritti di notifica e le sanzioni.

Dall’esame del ricorso, risulta, però, che, a seguito dello sgravio parziale del 12.8.2004 – relativo alle somme appunto, già versate dai contribuenti -, l’iscrizione a ruolo era volta, solo, alla riscossione "degli interessi ancora dovuti", fatto di cui la CTR non si è avveduta, avendo erroneamente supposto che la cartella esattoriale riflettesse le, diverse, voci di credito sopra enunciate.

Ne consegue che sugli interessi e sulla relativa decadenza, "id est" sull’oggetto del contendere, la sentenza di secondo grado ha taciuto, perchè affetta da un errore di fatto inerente la percezione degli atti di causa; trattandosi di un tipico errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, tale vizio non può esser denunciato mediante la proposizione del ricorso per cassazione, ma, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10066/2010).

La Corte ravvisa giusti motivi, data la peculiarità dei fatti trattati, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4839

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione B.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di condanna alla pena di euro 200 di ammenda pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Tortona il 20.4.2005 per il reato di cui all’art. 712 c.p., così diversamente qualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di ricettazione. Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di violazione dell’art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, per avere il giudice territoriale, in dipendenza della ritenuta qualificazione giuridica del fatto, omesso di rimettere in termini l’imputato per la proposizione di istanza di oblazione.

Con il secondo motivo, deduce senz’altro l’insussistenza degli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p.p., in relazione alle circostanze dell’acquisto del telefonino in questione, il cui esame sarebbe stato omesso dal tribunale, soprattutto con riferimento al non modesto prezzo pattuito tra le parti.. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla questione dell’illegittimo sacrificio dell’interesse dell’imputato a proporre istanza di oblazione in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che il giudice che abbia modificato l’imputazione deve attivare il meccanismo di cui all’art. 141 c.p.p., comma 4 bis, solo nel caso in cui l’imputato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all’oblazione stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006 Antolitano e altro). E’ quindi superato l’indirizzo (espresso da Cassazione 10/09/2002 SEZ. 2 RIC. Bonavoglia ed altro, citata in ricorso) secondo cui l’imputato potrebbe esercitare tale facoltà’ indipendentemente da precedenti istanze e dal tempo in cui siano state formulate, e dovrebbe essere comunque rimesso in termini per proporre istanza di oblazione.

Nella specie, l’imputato non propose alcuna "cautelativa" istanza di oblazione nel corso del giudizio di merito, per il caso che il delitto di ricettazione contestatogli venisse derubricato nella contravvenzione ex art. 712 c.p. e non può quindi dolersi del silenzio al riguardo serbato dalla Corte territoriale.

Nessuna illogicità è poi ravvisabile nella motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta ravvisabilità degli estremi della contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., non potendo certo ritenersi tranquillanti le circostanze del fatto sottolineate dai giudici di appello, se è vero che l’imputato, secondo le sue dichiarazioni, acquistò il telefonino in questione da uno sconosciuto soggetto extracomunitario casualmente contattato nell’area di parcheggio di un supermercato.

La sottolineatura di tali circostanze assorbe, nella valutazione dei giudici di appello, ogni altro aspetto della questione, compresa quella relativa al prezzo di acquisito, che non trova peraltro in ricorso altra base che nelle interessate deduzioni di parte.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 25-02-2011, n. 7430 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 20 ottobre 2009, ha riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 9 novembre 2006 ed ha riqualificato l’originario reato di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35 e cioè il trattamento di dati personali in violazione delle norme di legge come illecita interferenza nella vita privata altrui, di cui all’art. 615 bis c.p., ascritto all’imputato T.F. condannandolo però alla medesima pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni alle costituite parte civili.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando:

a) l’inosservanza di norme processuali, ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p. avendo la Corte condannato per un fatto diverso da quello contestato in primo grado;

b) la violazione di legge, ex art. 606 c.p.c., lett. b), con riferimento all’erronea qualificazione del fatto sotto la norma di cui all’art. 615 bis c.p.;

c) la necessità di pronunciare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., una sentenza di non luogo a procedere avendo le parti offese rimesso la querela.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Sicuramente infondato è, però, il primo motivo in quanto all’imputato risulta contestato il medesimo fatto di cui all’originaria imputazione mentre il Giudice dell’appello ha dato ad esso soltanto una diversa qualificazione giuridica.

A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, anche di recente, hanno avuto modo di precisare che: "per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione" (v. Sez. Un. 15 luglio 2010 n. 36551).

In fatto, questa volta, il ricorrente non ha affatto indicato quale concreta violazione del proprio diritto alla difesa abbia subito in conseguenza della diversa qualificazione giuridica di fatti sui quali aveva ben potuto contraddire e difendersi nella precedente fase di merito (v. pagina 5 della decisione impugnata).

3. Al contrario e al di là dell’accertamento sulla concreta esistenza dell’ascritto reato di cui all’art. 615 bis c.p., questa Corte non può esimersi dal notare, costituendo tale circostanza elemento impeditivo alla procedibilità stessa, come, per tale imputazione e sulla base della lettura dell’impugnata sentenza, non sia evidenziabile alcuna querela delle parti lese.

La Corte territoriale ha, invero, erroneamente affermato, senza neppure indicare sulla base di quale disposizione normativa, che questa Corte non riesce neppure a individuare, la procedibilità d’ufficio per il reato di cui all’art. 348 c.p. ulteriormente ascritto all’imputato valesse a determinare la procedibilità d’ufficio anche per l’ulteriore reato di cui all’art. 615 bis c.p..

Orbene, poichè tale ultimo reato è sicuramente procedibile a querela della persona offesa, non ricorrendo alcuno dei fatti idonei a trasformare tale procedibilità su istanza in procedibilità d’ufficio (art. 615 bis c.p., comma 3 reato commesso da "un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato") e non essendovi menzione alcuna, nell’impugnata decisione, dell’avvenuta proposizione della querela ecco che s’impone l’annullamento senza rinvio della decisione stessa perchè l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per la mancanza di querela.

4. Non vi sono nè sono stati aliunde evidenziati, in conclusione, validi motivi che impongano una rideterminazione della pena irrogata per il solo reato di esercizio abusivo di una professione e sulla quale non sono stati svolti specifici motivi di ricorso, avendo, peraltro, il Giudice dell’appello congruamente motivato sulla stessa a cagione della gravità dei fatti ascritti.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 615 bis c.p. perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.