T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 05-07-2011, n. 5905 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. Salvatore Argirò, già capo Squadra dei VV.FF. dall’1.1.1993, è transitato, con DM 18.4.2002, a far data dal 25.5.2000, nel ruolo di supporto tecnico amministrativo contabile e nel profilo di assistente tecnico professionale dello stesso Corpo e quindi, con DM 31.12.2003, gli è stato rideterminato il trattamento economico spettante nella nuova qualifica con equiparazione a quello già goduto nella precedente posizione, mediante attribuzione di un assegno personale pensionabile con attribuzione altresì della retribuzione individuale di anzianità (RIA) calcolata tenendo conto dei precedenti servizi.

Peraltro, essendogli stato poi attribuito, con DM. 5.7.2007, un assegno di pensione privilegiata a decorrere dal 25.5.2000, l’Amministrazione, con DM n. 386 del 30.4.2008 (oggetto d’impugnativa), gli ha rideterminato ancora una volta il trattamento economico, ai sensi dell’art. 132 del DPR n. 1092/1973, questa volta senza tenere conto dei servizi precedenti al transito nel nuovo ruolo, disponendo conseguentemente, con provvedimento del 13.1.2009 (impugnato anch’esso), il recupero del credito erariale, che ne è scaturito, di euro 32.665,31.

Avverso i provvedimento da ultimo citati ( DM 30.4.2008 e recupero di indebito) è insorto, dinanzi a questo TAR, il Sig. Argirò (in riassunzione di precedente ricorso al G.O. per il quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione), deducendo violazione ed inesatta applicazione degli artt. 132 e 139 del DPR n. 1092/1973 ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Il ricorso (in ordine al quale ha controdedotto la P.A. con relazione del 30.3.2011, sul cui deposito, oltre i consentiti termini di legge, ha espresso consenso il ricorrente in sede di discussione orale della causa) è fondato e dev’essere accolto, alla stregua delle seguenti considerazioni.

I provvedimenti impugnati sono stati assunti sulla base della ravvisata applicabilità, nella fattispecie che ne occupa, dell’art. 132 del DPR n. 1092 del 1973, che così dispone: "Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all’assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell’ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell’art. 130; resta altresì esclusa l’applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell’anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno".

Peraltro, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr., tra le tante, C.d.S., sezione VI, dec. n. 864 del 28 febbraio 2006; n. 5947/2006; n. 6473/2007; I, n. 691/1998; CGARS n. 581/97), nonché secondo alcune pronunce della stessa della Corte dei conti in sede giurisdizionale (cfr. Corte dei conti, sezione della Basilicata, sentenza n. 215 del 24 luglio 2001), il divieto di cumulo fra periodi computati ai fini del trattamento di quiescenza e trattamento economico di attività, previsto dall’art. 132 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, non opera nei casi di concorso della pensione privilegiata con il trattamento di attività.

L’attribuzione del beneficio pensionistico in questione trova, invero, fondamento in una menomazione fisica conseguente ad un’infermità contratta per causa di servizio e non nella durata del precedente servizio, che costituisce l’occasione per l’insorgenza del predetto diritto ed assurge, quindi, a solo presupposto di fatto nel cui ambito può sorgere il titolo (infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio) che dà diritto alla pensione privilegiata, la cui liquidazione va calcolata in rapporto alla base pensionabile per il trattamento ordinario di quiescenza, ex artt. 64 e segg., d.P.R. n. 1092/1973.

Sostanzialmente, con l’art. 132 del DPR n. 1092/73 il legislatore ha inteso impedire la duplicazione della valutazione di determinati periodi lavorativi del dipendente pubblico.

La possibilità di violare il principio del ne bis in idem non ricorre peraltro nella ipotesi della pensione di privilegio di cui all’art. 139 perchè in tal caso il servizio pregresso costituisce soltanto il presupposto della pensione privilegiata.

L’attribuzione della pensione privilegiata è determinata da una menomazione fisica conseguente ad una infermità contratta per causa di servizio e non dalla durata del servizio pregresso anche se quest’ultimo ne costituisce il presupposto, come per la pensione ordinaria, ai fini del riconoscimento del relativo diritto.

Il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni (conformi a motivi d’impugnativa del ricorrente) e con assorbimento dei profili di censura non esaminati, dev’essere quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati ( DM 30.4.2008 e determinazione di recupero di indebito del 13.1.2009), con declaratoria altresì dell’obbligo di refusione/pagamento (con interessi e rivalutazione, nei limiti di legge), da parte dell’Amministrazione, delle eventuali somme già recuperate e delle somme (RIA ed assegno personale) non corrisposte per effetto degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate (direttamente a favore del difensore dichiaratosi antistatario) nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, per spese di giudizio, di euro 1000,00 (mille,00), disponendone la corresponsione direttamente a favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-12-2011, n. 25947

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dei sigg. I.A. e D.G.G.M. avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva, a sua volta, respinto l’opposizione, proposta dai medesimi invocando la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi, a decreto ingiuntivo loro notificato, su istanza della Sanpaolo Leasint s.p.a., per il pagamento di Euro 260.000,00, oltre accessori, quali espromittenti con liberazione dell’originaria debitrice Italian Ferries s.r.l..

I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’intimata si è difesa con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè i suoi motivi, formulati il primo ai sensi del n. 3 e il secondo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.pc.., comma 1, non recano, rispettivamente, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, e la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", di cui al comma 2 del medesimo articolo, qui applicabile ratione temporis risalendo il deposito della sentenza impugnata a data successiva (sia pure solo di alcuni giorni) alla sua entrata in vigore (con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e anteriore alla sua abrogazione (con la L. 18 giugno 2009, n. 69).

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in e Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-12-2011, n. 27983 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di G. F. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap in relazione agli anni 1998/2001, la C.T.R. Veneto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso introduttivo, rilevando che era emerso dagli atti che il contribuente (dottore commercialista) svolgeva solo incarichi di sindaco in varie società ossia incarichi strettamente personali, restando perciò irrilevante la circostanza che egli abbia per un certo periodo avuto una segretaria e successivamente un praticante.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente si duole che i giudici di appello abbiano erroneamente inteso il concetto di autonoma organizzazione e non abbiano adeguatamente valutato il fatto che il contribuente si era avvalso in maniera non occasionale di lavoro altrui) è manifestamente infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che i giudici drappello hanno accertato in fatto che G.F. svolgeva solo incarichi di sindaco in varie società e tale accertamento non risulta in alcun modo censurato in questa sede. Tanto premesso, è appena il caso di evidenziare che non sono soggetti ad Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, essendo essi contemplati quali redditi di lavoro autonomo al comma secondo e non al primo del D.P.R. 9 maggio 2007, art. 49. In proposito, questo giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare che il combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e art. 8, facendo riferimento, per la determinazione della base imponibile, alla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti inerenti alle attività di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, senza menzionare quelle di cui al comma 2, lett. a), della medesima disposizione, esclude l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l’attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione (v. cass. n. 10594 del 2007).

E’ poi appena il caso di evidenziare, con riguardo all’anno di imposta 2001, che la L. n. 342 del 2000, art. 34, al comma 1, nell’ambito delle variazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ha collocato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società.

Il secondo motivo (col quale, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano illustrato le ragioni per le quali il contribuente doveva considerarsi esente da tassazione pur essendosi avvalso dell’apporto lavorativo altrui) resta assorbito da quanto esposto in relazione al motivo che precede. In ogni caso la censura, prima che infondata, sarebbe inammissibile, posto che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo l’accertamento in fatto, non la motivazione in diritto della sentenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-09-2011, n. 2296

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Considerato che

I ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe indicato con il quale l’autorità scolastica ha disposto la non ammissione alla classe successiva dello loro figlia minore la quale, nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, ha frequentato la classe prima elementare presso la Scuola primaria G. Vidari di Vigevano;

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate per opporsi all’accoglimento del gravame;

Ritenuto che:

Il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio tenutasi in data 19 settembre 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Il ricorso sia fondato in quanto la motivazione che sorregge il provvedimento impugnato – nella quale si afferma che l’alunna ha affrontato le attività didattiche con scarso interesse, incostante impegno e poca cura nell’eseguire il lavoro quotidiano; e che la stessa avrebbe incontrato difficoltà nell’acquisire le strumentalità di base in entrambe le aree – risulta contraddetta dalla copiosa documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti, dalla quale si evince in particolare che: a) durante l’intero anno scolastico sono state formulate nei confronti della bambina innumerevoli valutazioni positive in tutte le materie, comprese quelle per le quali in sede di scrutinio finale è stata attribuita l’insufficienza; che tali valutazioni positive risultano attribuite anche nel secondo quadrimestre (ad es. in data 28 aprile 2011 è stato attribuito il giudizio di buono in italiano e scienze; in data 29 marzo 2011 è stato attribuito il giudizio di buono in italiano; in data 27 maggio è stato attribuito il voto sei in inglese); b) alla fine del primo quadrimestre la bambina ha riportato un giudizio molto positivo (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); c) tale documentazione non è stata smentita dalla scuola, la quale non ha prodotto in giudizio alcun atto ove fossero riportate valutazioni negative, dal quale si possa desumere che, effettivamente, il rendimento scolastico dell’allieva non fosse sufficiente (la relazione del dirigente scolastico si limita ad illustrare le ragioni del contrasto creatosi con la madre dell’alunna soffermandosi su circostanze che non hanno alcun rilievo nella presente decisione, e rimandando, per il resto, alle generiche relazioni dei docenti);

Il motivo di ricorso che deduce la contraddittorietà e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato sia quindi fondato;

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la regola generale della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni intimate a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio che vengono quantificate in euro 1.500 oltre IVA, CPA e rimborso C.U.

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