T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 1287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, E.S. s.r.l. censura la legittimità dei provvedimenti conclusivi del procedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della stessa E.S. s.r.l. – posto in essere dal Comune di Orzivecchi, dando avvio al medesimo con preavviso del 19 dicembre 2008 – deducendo le seguenti censure:

1. violazione delle disposizioni disciplinanti il procedimento di riscatto degli impianti di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 902/86 e, più precisamente delle disposizioni che impongono la necessità di un accordo fra le parti prima in ordine allo stato di consistenza degli impianti e poi, in relazione alla determinazione dell’indennizzo. Nel caso di specie, il Comune ha chiuso il procedimento di riscatto prima ancora di instaurare il giudizio arbitrale e comunque senza aver corrisposto alcuna indennità ed anzi, avendo previsto che nessuna somma sia dovuta a favore di E.S., mentre sarebbe il Comune ad essere creditore della somma di Euro 103.882,45, il che integrerebbe un’ipotesi di esproprio senza indennizzo;

2. violazione dell’art. 24 del R.D 2578/1925. La legge subordinerebbe il riscatto all’avvenuto pagamento dell’indennità che, in analogia alla normativa espropriativa, dovrebbe essere considerato presupposto necessario. Pertanto, così come nell’espropriazione per pubblica utilità (cfr la richiamata pronuncia del CGA, 25 maggio 2009, n. 483), il decreto di esproprio non potrebbe essere adottato se non sia stata precedentemente pagata l’indennità di espropriazione, altrettanto dovrebbe essere nel caso di specie, posto che, nella sostanza, sempre di un atto ablatorio si tratterebbe;

3. carenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente e assenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di autotutela ex art. 823 cod. civ., nonché carenza dei presupposti di legge per l’esercizio del riscatto, in considerazione della mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica. Nel caso di specie, infatti, il Comune non avrebbe in alcun modo manifestato la volontà di procedere all’affidamento del servizio indicendo, all’uopo, un’apposita gara pubblica: condizione questa che da sempre è stata ritenuta necessaria, in prospettiva, per legittimare l’esercizio del riscatto. Nella fattispecie il Comune sembrerebbe, considerata anche la pretesa di conoscere tutti i dati relativi ai contratti in essere, intendere subentrare nella gestione diretta del servizio, in violazione dei principi alla base della nuova disciplina che espressamente precluderebbero tale soluzione all’ente locale.

In mancanza della costituzione dell’Amministrazione intimata, la ricorrente si è limitata, in vista della pubblica udienza, a richiamare quanto già precedentemente sostenuto nel ricorso.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in esame non può trovare positivo apprezzamento.

Secondo quanto dedotto da parte ricorrente con la prima censura, il procedimento seguito dal Comune avrebbe dovuto essere interrotto per effetto del mancato raggiungimento di un accordo con E.S. s.r.l. sulla quantificazione dell’indennità dovuta per il riscatto.

A tale proposito il Collegio, con pronunce da cui non si ravvisa ragione alcuna di discostarsi (tra le altre cfr. sentenza n. 2618/10 di questo Tribunale, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 14 giugno 2011, n. 3607), ha già chiarito come il procedimento di riscatto risulti essere indipendente rispetto al subprocedimento specificamente preordinato alla quantificazione dell’indennità dovuta. Anche il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 3607/11 ha precisato che il riscatto "non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell’indennizzo, dovendosi altrimenti giungere alla irragionevole conclusione che la parte privata avrebbe la possibilità di impedire il fatto il riscatto non accordandosi con l’amministrazione.".

Nè si può ritenere che meriti positivo apprezzamento l’analogia introdotta da parte ricorrente rispetto al procedimento espropriativo ed in ragione della quale l’acquisizione al patrimonio degli impianti dovrebbe essere subordinata al previo pagamento dell’indennità. Posto che anche nel procedimento ablatorio l’adozione dell’atto traslativo della proprietà non è subordinata alla definizione e al pagamento dell’indennità contestata, bensì solo a quello dell’indennità così come determinata in via definitiva dall’Amministrazione, nel procedimento di riscatto degli impianti di illuminazione non si ravvisa alcuna norma che imponga una tale condizione. Non può essere intesa in tal senso, infatti, l’espressione di cui all’art. 24 del R.D. 2578/1925 secondo cui "quando i Comuni procedono al riscatto degli impianti debbono pagare ai concessionari un’equa indennità", la quale impone senz’altro l’obbligo al Comune di corrispondere tale somma, ma, anche alla luce del contenuto complessivo della norma, non pone il pagamento dell’indennità eventualmente contestata come condizione per poter dare ulteriore impulso al procedimento, non prevedendo, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, la contestualità tra riscatto e pagamento.

A nulla rileva la particolarità per cui, nel caso in esame, quantificato il valore residuo degli impianti in Euro 42.987,75 e dedotti gli importi relativi ad interventi di recupero degli impianti obsoleti e di oneri già versati dall’Amministrazione (per un importo di 146.870,20 Euro), l’unico creditore risulti essere il Comune.

La norma non può che essere letta, infatti, nel senso che un’indennità è dovuta se e nella misura in cui l’impianto da riscattare abbia ancora un valore residuo secondo i parametri di legge: effettuato il calcolo così come imposto dalla legge, quindi, se il risultato risulta essere negativo (ovvero il credito risulta essere a favore del Comune) ciò non può evidentemente precludere il prosieguo dell’iter per il riscatto, anche in pendenza di un giudizio arbitrale o nella mora della devoluzione della controversia agli arbitri.

Ne deriva la conclusione per cui, anche nel caso di specie, l’iter del procedimento può ritenersi essere stato rispettato e nessun esproprio senza indennizzo risulta essere stato integrato.

Nemmeno la terza doglianza appare fondata, atteso che il provvedimento impugnato non è qualificabile come un’ordinanza contingibile ed urgente: si tratta, infatti, di un ordine di rilascio degli immobili che nemmeno richiama il d. lgs. 267/00 e che ha come obiettivo il semplice completamento dell’iter procedurale di riscatto degli impianti.

Non era quindi necessario che, per l’adozione dello stesso, sussistessero i presupposti sottesi all’esercizio del potere extra ordinem.

In merito all’esercizio del potere di autotutela il Collegio ritiene sufficiente richiamare i propri precedenti (cfr., fra gli altri T.A.R. Brescia n. 490/2007), alla stregua dei quali "l’assoggettabilità degli impianti di distribuzione del gas al regime di autotutela previsto dall’art. 823 c.c. è confermato dall’art. 826, comma 3, secondo cui "fanno parte del patrimonio indisponibile…gli altri beni destinati a un pubblico servizio".

Dato tale principio, e considerato che anche l’impianto di illuminazione pubblica è senz’altro riconducibile alla categoria dei beni destinati a un pubblico servizio, anche in relazione a quest’ultimo risulta pertanto possibile il ricorso allo speciale potere di autotutela in parola, che, per giurisprudenza costante, non può essere limitato alla tutela dei beni appartenenti al demanio, ma deve essere esteso anche a quelli patrimoniali indisponibili (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 27 maggio 2010, n. 2165, Cons. Stato 6.12.2007, n. 6259 e 22.11.1993, n. 1164).

Accertata la conformità all’ordinamento dell’esercizio dell’autotutela, il ricorso in esame non può trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo della mancata indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.

Premesso che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3607/2011, ogni considerazione sull’attività posta in essere dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati "non può costituire parametro per valutare la legittimità degli stessi, potendo al più essere oggetto di contestazione in separati giudizi", anche a tale proposito questo Tribunale ha già avuto modo di affermare la legittimità della previsione della gestione diretta del servizio, mediante il subentro nei contratti già stipulati da E.S. s.r.l.. Ciò considerato che "non è possibile procedere contestualmente all’esercizio del riscatto e alla indizione di una gara" (così la sentenza del Consiglio di Stato n. 3607/11) a condizione che la gestione abbia natura transitoria, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore: condizione che non può essere revocata in dubbio per il solo fatto che sia stata richiesta la conoscenza dei dati relativi ai contratti in essere, la quale si rende necessaria ai fini della predisposizione di un adeguato capitolato di gara.

Respinto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la complessità della questione e la novità della questione al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 05-09-2011, n. 33086 Esecuzione di pene accessorie

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Svolgimento del processo

1. – La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 29 settembre 2010, premesso che, relativamente alla sentenza di condanna irrevocabile pronunziata nei confronti di A.F., con precedente provvedimento in data 29 gennaio 2010 aveva dichiarato interamente condonata, ai sensi della L. n. 241 del 2006, la pena detentiva principale nella intera misura di anni due e mesi otto di reclusione; e che successivamente, con provvedimento in data 31 marzo 2010, aveva invece rigettato la richiesta del predetto condannato di dichiarare estinta anche la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, in applicazione dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990, respingeva l’opposizione del condannato avverso tale ultima decisione, in ragione del rilievo: a) che la pena accessoria, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente doveva ritenersi senz’altro legittima nonostante che l’ A. fosse stato condannato, da ultimo, ad una pena principale inferiore ad anni tre, giacchè l’opponente aveva subito una condanna per delitto (concussione) commesso con abuso di un pubblico ufficio, circostanza la quale consentiva, secondo il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31 cod. pen., l’applicazione della pena temporanea nella misura minima di anni cinque, indipendentemente dall’entità della pena principale inflitta in concreto; b) che il reato di concussione per il quale l’ A. aveva riportato la condanna alla pena accessoria, risultava consumato in epoca successiva al (OMISSIS), con conseguente inapplicabilità, ratione temporis, del beneficio invocato.

2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’ A., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. – Più specificamente, da parte del ricorrente si censura, in primo luogo, l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui, nonostante l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, dell’art. 317 bis cod. pen., la condanna per concussione subita dall’ A. comportava comunque l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea, indipendentemente dalla entità della pena inflitta in concreto al ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 31 cod. pen., trattandosi di delitto commesso con l’abuso di poteri. Sul punto da parte del ricorrente si obietta, infatti, che la migliore giurisprudenza ritiene tale norma non applicabile alla concussione, reato in relazione al quale vale, invece, la regola generale di cui all’art. 29 cod. pen., nel senso che solo una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, importa la interdizione temporanea.

2.2. – Ulteriore profilo di illegittimità della decisione del giudice dell’esecuzione, viene ravvisato dal ricorrente nel passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata in cui si afferma che il reato di concussione che ha comportato la pena accessoria risulta contestato come commesso "tra la fine di o.e.l.d.

n.1.", che segna dunque "il momento finale della condotta attuata dal soggetto agente", con conseguente inapplicabilità dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990.

Al riguardo si fa rilevare in ricorso che il giudice del merito, intanto, non ha adeguatamente considerato che il reato di concussione era stato originariamente contestato all’ A., unitamente ai reati di abuso d’ufficio e falso (dai quali è stato assolto), che si assumeva fossero stati perpetrati, rispettivamente il (OMISSIS), "in esecuzione di un medesimo disegno criminoso" ed "al fine si assicurarsene il profitto", sicchè, si sostiene, "la data di consumazione della concussione non può che essere anteriore al (OMISSIS)". Osserva ancora il ricorrente che nel primo grado del giudizio di cognizione, si è espressamente accertato che il primo atto posto in essere dall’ A. per indurre la persona offesa all’indebita dazione era stato posto in essere il (OMISSIS), e che tale dato risulta assolutamente rilevante in quanto, per stabilire il momento di consumazione del reato di concussione, bisogna aver riguardo al momento della promessa dell’indebita dazione e non già a quello della effettiva consegna del denaro o di altra utilità, sicchè nessuna decisiva rilevanza può assumere, in senso contrario, il riferimento ad una bozza di contratto di subappalto recante la data del (OMISSIS). Da ultimo da parte del ricorrente si fa rivelare che il giudice dell’esecuzione ha totalmente trascurato un aspetto rilevante della questione prospettatagli, e cioè che l’estinzione della pena principale, come più volte affermato da questa Corte, fa venir meno anche quella accessoria, la quale presuppone l’eseguibilità della pena principale, specie nell’ipotesi di reato continuato.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

1.1. – In riferimento al primo motivo d’impugnazione, va rilevato, infatti, in via preliminare ed assorbente – come correttamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti – che la denunzia di illegittimità della pena accessoria è inammissibile in sede esecutiva, dovendo essa "farsi valere in sede di cognizione, impugnando la sentenza del giudice di rinvio"; considerazione questa, che rende irrilevanti gli argomenti dell’ordinanza e le corrispondenti repliche del ricorso, che fanno leva sui rapporti tra l’art. 29 cod. pen. e l’art. 317 cod. pen..

1.2. – Quanto poi al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi, anzitutto, come pure evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria, che "l’ordinanza impugnata, alla stregua della lettura delle sentenze di merito e del capo di imputazione che fissa il tempo del reato tra la fine di (OMISSIS), ha individuato nel novembre (OMISSIS) l’epoca in cui si è realizzata l’utilità del reato concussivo (concessione del subappalto fatto dalla parte offesa – in seguito alle pressioni ricevute dall’ A. – alla ditta rappresentata dalla moglie di questi)".

Orbene, secondo la costante giurisprudenza, nel caso in cui alla promessa segua la dazione il delitto di concussione si consuma in quest’ultimo momento (in termini, Sez. 6, Sentenza n. 31689 del 05/06/2007 dep. il 02/08/2007, Rv. 236828, imp. Garcea, secondo cui il "delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicchè, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo").

Nè vale obiettare che nel caso in esame la concussione risulti commessa in continuazione con i reati di abuso di ufficio e falso "al fine di assicurarsene il profitto" e che tali reati (per i quali è intervenuta assoluzione) sono stati commessi tra il (OMISSIS), ben essendo possibile che le condotte contestate come abuso di ufficio e falso siano state poste in essere successivamente alla promessa e prima del conseguimento dell’utilità promessa. Privo di pregio, è infine, anche l’ulteriore rilievo difensivo secondo cui la bozza di contratto – che costituisce uno degli elementi da cui l’ordinanza ha desunto il tempus delicti (l’altro è il capo di imputazione) – in quanto semplice "minuta" e documento privo d’ufficialità non poteva venire utilizzato dal giudice dell’esecuzione per la sua decisione. Invero, come osservato a ragione dal Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria "nessuna norma, (e sarebbe singolare che ci fosse) impone di escludere come prova i documenti non ufficiali".

Dalle considerazioni sin qui svolte discende pertanto, in conclusione, l’inapplicabilità dell’indulto alla pena accessoria inflitta al ricorrente.

3. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-10-2011, n. 8077 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M., in qualità di locatario di un immobile donato allo IOR – Istituto per le Opere di Religione – nel marzo del 2011 ha presentato all’ intimato istituto un’istanza di accesso tesa ad ottenere l’esibizione degli atti di cui in epigrafe.

Non essendo stato adottata alcuna determinazione in merito, il predetto nominativo nonchè il Codacons, Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei consumatori, e l’Associazione per la tutela utenti servizi finanziari, bancari e assicurativi hanno proposto il presente gravame con cui è stato chiesto l’accertamento del diritto del signor M. a prendere visione della richiesta documentazione nonchè la consegunte condanna dell’intimato Istituto all’esibizione della stessa.

Si è costituito lo IOR eccependo sotto numerosi profili l’inammissibilità del proposto gravame e contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 il gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, attesa la evidente estraneità degli atti di cui è stata richiesta l’esibizione alla categoria dei documenti amministrativi di cui alla normativa sul diritto di accesso ed in considerazione della estraneità dello IOR al novero dei soggetti (pubbliche amministrazioni ovvero soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alle loro attività di pubblico interesse) che secondo quella normativa possono essere destinatari della richiesta di accesso.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III^ Sezione, definitivamente pronunciando sul gravame in epigrafe indicato lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in parti uguali, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (Euro Tremila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-03-2012, n. 4198

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Svolgimento del processo

R.F., titolare di impresa di costruzioni, adiva il Tribunale di Ragusa per ottenere l’emissione di decreto ingiuntivo per l’importo di lire 183.040.000 nei confronti della CO.BA. Immobiliare di Riso Salvatore & C. s.a.s. Esponeva di aver stipulato con la CO.BA. un contratto di associazione in partecipazione per la realizzazione e la vendita di fabbricati per uso abitativo che aveva effettivamente edificato affrontando oltre il pattuito i costi e risultando così creditore per la predetta somma (di cui 176.000.000 di lire per capitale e 7.040.000 per IVA).

Il Presidente del Tribunale di Ragusa emetteva in data 6 novembre 1998 il decreto richiesto a cui proponeva opposizione la CO.BA. Imm.re s.a.s. eccependo la pendenza di giudizio arbitrale riguardante l’intero rapporto di associazione in partecipazione.

Si costituiva il R. che rilevava come il collegio arbitrale fosse ormai decaduto dal potere di emettere il lodo.

Contemporaneamente il R. chiedeva e otteneva in data 12 settembre 1998 dal Pretore di Ragusa l’emissione di un altro decreto ingiuntivo per l’importo di lire 21.800.000 nei confronti della società CO.BA s.a.s. a titolo di IVA dovuta su tre fatture relative allo stesso rapporto. La società ingiunta proponeva opposizione eccependo anche in questo giudizio la pendenza del procedimento arbitrale. Il R. si costituiva proponendo a sua volta la stessa deduzione di decadenza.

I due giudizi venivano riuniti.

In altro giudizio, introdotto con citazione del 16/29 aprile 1999, i coniugi M.M. e P.R. proponevano azione ex art. 2932 c.c. nei confronti della CO.BA. Imm.re s.a.s. e del R.. Deducevano di aver stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di una delle villette realizzate nel quadro del contratto di associazione in partecipazione e di aver corrisposto gran parte del prezzo di acquisto di lire 320.000.000 al R., oltre all’importo di lire 42.000.000 a titolo di lavori extra-capitolato, vedendosi poi eccepire dalla CO.BA. il mancato ricevimento delle somme versate e quindi il suo rifiuto a stipulate l’atto di vendita.

Si costituiva la CO.BA. contestando di aver mai autorizzato i coniugi M. al pagamento del prezzo in favore del R. ed eccependo di essere all’oscuro dei lavori extra-capitolato.

Anche questo giudizio veniva riunito per connessione ai precedenti.

Il Tribunale di Ragusa con sentenza n.544/2002 confermava sostanzialmente le richieste proposte in sede monitoria dal R. e trasferiva ai coniugi M. – P. l’immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita subordinando il trasferimento al pagamento del saldo del prezzo pari a 20.000.000 di lire. Condannava inoltre la società CO.BA. al pagamento di una penale ridotta pari a lire 35.000.000 e a tenere indenni gli acquirenti dalle spese di liberazione dell’immobile da ogni formalità pregiudizievole iscritta.

A seguito di appello della società CO.BA. cui resistevano gli appellati, la Corte di appello di Catania rideterminava la somma dovuta al R. in complessivi Euro 91.929,32 e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione CO.BA. Immobiliare di Riso Salvatore & C. s.a.s. affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso.

Si difende con controricorso R.F..

La Corte riunita in camera di consiglio ha deciso di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, si deduce violazione e falsa applicazione: a) degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dei principi generali in materia di interpretazione dei contratti; b) degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c. e dei principi generali in tema di determinazione delle spese e di ripartizione degli utili nell’associazione in partecipazione. Inoltre si lamenta il difetto di attività istruttoria e di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. La società ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: nell’associazione in partecipazione può procedersi alla ripartizione degli utili senza che prima l’associante abbia presentato il rendiconto della gestione, cosi determinandosi in concreto quali siano stati i costi dell’affare? Il ricorso è inammissibile. La ricorrente propone in un unico motivo senza alcuna specificazione, e in tal modo rendendo l’impugnazione incomprensibile, quali siano le violazioni di legge e i difetti della motivazione e i vizi di nullità della sentenza e del procedimento che intende portare all’attenzione della Corte. Nè maggior definizione deriva dalla formulazione del quesito di diritto che pone una questione non attinente alla ratio decidendi, seguita dalla Corte di appello e che renderebbe pertanto non rilevante ai fini della decisione una risposta in senso affermativo ad essa. Infatti la Corte di appello ha ritenuto, in base alla formulazione delle clausole contrattuali, che le parti abbiano pattuito una determinazione dei ricavi da ripartire secondo una percentuale fissata nel 50% (fra il R. da una parte e la CO.BA. e il suo socio accomandatario, Ri.Sa., dall’altra), al netto dei costi anche essi ripartiti in pari misura, e ha poi basato la sua decisione sulla non contestazione delle parti circa l’ammontare dei ricavi e dei costi nonchè sull’ammontare delle somme già ricevute dal R. a titolo di utile a lui spettante prò quota per la partecipazione all’associazione. In tal modo la Corte di appello è pervenuta alla determinazione del saldo ancora dovuto al R. sulla base del predetto criterio di ripartizione al 50%, sino all’ammontare di lire 1.500.000.000, e al 33% per l’ammontare in eccesso. A fronte di questa chiara ricognizione del rapporto contrattuale e dei dati incontroversi fra le parti la formulazione del quesito di diritto appare del tutto non conferente. Per altro verso la ricorrente ha omesso di formulare una sintesi della impugnazione per difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 366 bis, applicabile ratione temporis alla controversia, e di formulare qualsiasi deduzione specifica corredata del quesito di diritto quanto al vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.800 di cui 200 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.