Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18915 Obblighi del contribuente Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 29 maggio 1999 decedeva M.E. e i suoi eredi in data 31 ottobre 2000 presentavano la dichiarazione modello unico 2000 redditi 1999 indicando nel quadro 6^ un credito IVA per un importo di Euro 7.400,00 circa, omettendo al tempo stesso di presentare il prescritto modello VR contenente richiesta di rimborso.

Il successivo 30 settembre 2003 gli eredi M. presentavano all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della somma su indicata che veniva respinta essendo decorso il termine biennale di cui al D.Lgs. n 546 del 1992, art. 21.

Avverso il diniego di rimborso proponevano ricorso i contribuenti e la C.T.P. accoglieva il ricorso stesso sul presupposto che l’indicazione del credito IVA nella dichiarazione dei redditi del 2000 fosse sufficiente ad interrompere il termine di decadenza biennale.

Propneva appello l’A.F. assumendo che la dichiarazione dei redditi non supportata dalla presentazione del modello VR non fosse sufficiente ad interrompere il termine decadenziale che era comunque spirato all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso.

La C.T.R. respingeva l’appello ritenendo che trovasse applicazione prevalente il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, nella parte in cui stabilisce che il contribuente può chiedere il rimborso "comunque" in caso di cessazione dell’attività "espressione da intendersi in qualunque modo e tempo".

Per la cassazione della sentenza della C.T.R. propone ricorso, fondato su due motivi, l’Agenzia delle Entrate. Non svolgono attività difensiva i contribuenti.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione l’Agenzia delle entrate censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Rileva l’Avvocatura dello Stato che il procedimento di rimborso è disciplinato da una sequenza procedimentale che nella specie non sarebbe stata rispettata dagli eredi M..

Si osserva in punto di fatto che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che gli eredi M. non si sono avvalsi della procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, per richiedere il rimborso dell’IVA versata in eccedenza, avendo esposto il credito IVA nella dichiarazione dei redditi e per la precisione nel quadro 6^ del modello 2000 per l’anno 1999, senza chiederne il rimborso, richiesto successivamente in data 30.9.2003 con istanza di rimborso, respinta dall’Agenzia delle Entrate per tardività, e perchè non contenuta nell’apposito modello VR. Sulla base di tale situazione in fatto deve escludersi che possa trovare applicazione nella specie il disposto del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 38 bis, in base al quale la richiesta di rimborso deve essere presentata in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa, non avendo gli eredi M. attivato tale procedura, essendosi avvalsi della diversa procedura consistita nella presentazione di autonoma istanza di rimborso.

Ne consegue che nella specie deve trovare necessaria applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede appunto le istanze non regolamentate da espressa norma o le procedure attivate al di fuori dei canoni previsti da apposita norma e che contempla un termine biennale di decadenza a decorrere dal pagamento o più in generale dal verificarsi del presupposto perla restituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono irrilevante diventa ogni disquisizione in ordine al mancato uso del modello VR, pur necessario, posto che l’istanza è stata comunque presentata fuori termine.

Il primo motivo va pertanto accolto.

Con il secondo motivo l’Avvocatura Generale lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Censura l’Agenzia ricorrente l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’applicabilità nel caso in esame del D.P.R. n. 633 del 1992, art. 30, con particolare riferimento all’inciso "comunque" interpretato come diretto a consentire la presentazione dell’istanza di rimborso in ogni tempo.

Il motivo è fondato.

Invero va rilevato che all’inciso in questione va attribuito esclusivamente il significato di consentire la presentazione dell’istanza di rimborso anche in casi diversi da quelli indicati dalla norma quando sia cessata l’attività, sicchè a tale inciso nessuna rilevanza può attribuirsi al fine di scalfire e rendere inoperante il termine di decadenza contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, anche perchè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, è norma di carattere sostanziale e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, è norma di carattere processuale e come tali non possono sovrapporsi avendo ciascuna un ambito di applicazione di esclusiva pertinenza.

Il ricorso va pertanto interamente accolto l’impugnata sentenza va cassata e poichè non residuano accertamenti in fatto da espletare decidendo ex art. 384 c.p.c., può essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio.

Le spese seguono la soccombemza e si liquidano come da dispositivo in relazione al giudizio di legittimità mentre possono essere compensate per i gradi di merito.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo del giudizio; condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2.500,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito, compensa le spese del giudizio di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20110 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 338/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda proposta da B.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 5/10/2000, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato da tale data, e condannava la società a corrispondere le retribuzioni dalla data dell’offerta delle prestazioni (30/6/2004), con detrazione di quanto percepito per altre attività subordinate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda di controparte.

La B. si costituiva e resisteva al gravame.

La corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 28-9-2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi (il quarto e il quinto motivo, pur annunciati a pag. 4 del ricorso non hanno, poi, alcun successivo svolgimento e neppure presentano alcun quesito, per cui devono ritenersi inesistenti).

La B. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, sui primi due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto riguardanti, sotto vari profili, la legittimità del termine, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588. è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997. integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450: Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il terzo motivo, la ricorrente dopo aver richiamato il principio di "corrispettività della prestazione", lamenta la erroneità della sentenza della Corte d’Appello la quale, in particolare, "avrebbe dovuto tutt’al più, riconoscere un risarcimento del danno alla lavoratrice commisurato alla differenza tra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto ed i trattamenti economici degli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi".

La ricorrente formula quindi il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte, se, attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni, sia dovuta o meno l’erogazione del trattamento retribuivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retribuiva o risarcitorie".

Tale quesito, oltre che in gran parte inconferente rispetto al motivo (che comprende anche l’eventuale aliunde perceptum), risulta del tutto generico e astratto, mancando qualsiasi riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato (in tal senso, sullo stesso quesito, cfr. Cass. n.ri 329, 330 e 331 tutte del 10-1-2011).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso. in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della B..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla B. le spese, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500.00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 15-06-2011, n. 23975

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aiacomo Graziella in sost. avv. T. Cortesi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 24 maggio 2010 il Tribunale di Treviglio, in composizione monocratica, condannava A.L. e A. G., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) (capo a) e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse, senza ombra di dubbio, la responsabilità degli imputati, nella qualità di amministratori della ditta Agnelli e figli, in ordine ai reati ascritti.

2) Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con il primo motivo la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), essendo stato omesso in sentenza il capo b) dell’imputazione e non risultando alcunchè in motivazione in ordine a tale capo.

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

La motivazione della sentenza è contraddittoria e/o illogica in relazione al capo a), non avendo tenuto conto che/essendo state depositate le relative domande; potesse essere utilizzata la piazzola. Quanto al capo b), neppure riportato, nulla è specificato in sentenza in ordine alle ragioni poste a base della pronuncia di condanna.

Con il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico dei reati contestati.

3) Dal certificato, prodotto in udienza dal difensore, risulta che A.G., nato il (OMISSIS), è deceduto a (OMISSIS). Va emessa, pertanto, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, immediata declaratoria, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, di estinzione dei reati per morte dell’imputato ( art. 150 c.p.).

4) Quanto al ricorrente A.L., va rilevato, in relazione al primo motivo, che nella intestazione della sentenza è riportato anche il capo b) della imputazione.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nello stesso ricorso, non si ha nullità se l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti sono desumibili dalla motivazione (ex multis Cass. pen. sez. 5, 4.2.1997, Celani).

E nella sentenza si fa riferimento alla contestazione richiamando la testimonianza di C.A. (trascr. ud. 29.6.2009).

Attraverso l’esame delle risultanze processuali il Tribunale ha poi, adeguatamente motivato in ordine ad entrambi i reati ascritti. Ha evidenziato, infatti, che dalla testimonianza C. era emerso che veniva effettuata attività di raccolta di rifiuti in aree non autorizzate (capo a) e depositando rifiuti appartenenti a diverse tipologie senza ordine e separazione (capo b). Ha ricordato, altresì, che la teste Ce.Ti., dipendente della ditta Agnelli, aveva affermato che l’area era stata utilizzata momentaneamente in quanto non vi era spazio sufficiente ed il teste F.G. aveva riferito l’area utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti era stata poi oggetto di sanatoria.

Risultava, quindi, secondo il Tribunale pacificamente provata la condotta illecita relativa ad entrambi i capi di imputazione, in quanto gli imputati "hanno utilizzato un’area di stoccaggio per i rifiuti e depositando in tale area rifiuti appartenenti a diverse tipologie senza ordine e separazione".

Le censure sollevate con il ricorso non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. E’ necessario cioè accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità:

la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.

Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006).

Con il ricorso si prospetta una diversa valutazione del materiale probatorio oppure si fa riferimento a circostanze, quali l’avvenuta presentazione di "domande" per l’utilizzazione della piazzola, o irrilevanti (essendo ovviamente necessario il rilascio dell’autorizzazione) o addirittura dimostrative della consapevolezza della illiceità della condotta in mancanza di autorizzazioni (richieste, ma non rilasciate). Quanto al terzo motivo, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata emerge la piena consapevolezza della illiceità della condotta posta in essere e, comunque, trattandosi di reati contravvenzionali, per la loro configurabilità è sufficiente anche la colpa, ravvisabile nel non essersi muniti di preventiva autorizzazione e nel non aver esercitato la dovuta vigilanza in relazione al deposito dei rifiuti.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di A.L. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.G. perchè estinti i reati per morte dell’imputato.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25990 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di CA.DE.GA.LU.AU., parte offesa nel procedimento a carico di C.F. e CL.Gi., ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale in data 22 luglio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa avverso la richiesta di archiviazione ed ha disposto l’archiviazione del procedimento stesso.

Il ricorso è fondato. Il giudice, infatti, ha omesso di dar corso al contraddittorio camerale reputando in conferenti le indagini indicate dalla parte offesa opponente sul semplice rilievo che le stesse avrebbero condotto ad una "duplicazione dell’originario procedimento": in tal modo, la delibazione di inammissibilità, anzichè fondarsi sulla estraneità delle indagini al tema devoluto allo scrutinio giurisdizionale, si sono concentrate sul relativo epilogo "probatorio", per di più raccordato aduna eventualità – instaurazione di un accertamento simmetrico ma a "rime invertite", rispetto a quello oggetto del procedimento a quo – neppure dirimente agli effetti della decisione da adottare. Il che, ellitticamente, sposta il contraddittorio dalla sua funzione dialettica in ordine alla completezza o incompletezza delle indagini, verso una impropria prospettiva di anticipazione di giudizio circa i suoi esiti. Il tutto in evidente contrasto con i dieta delle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), ove si è puntualizzato il tipo di sindacato che il giudice deve compiere nel verificare la ammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione e dei conseguenti limiti che il giudice stesso incontra nel precludere il relativo diritto al contraddittorio, attraverso la pronuncia della archiviazione de plano.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Monza per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi agli atti al Tribunale di Monza.

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