Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-12-2011, n. 28314 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Banco di Sicilia s.p.a. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti da P.S. e B.M. per sentire accertare la responsabilità della banca e, conseguentemente, per sentire condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da loro sofferti a seguito del furto perpetrato da ignoti ladri, tra il (OMISSIS), nel caveau dell’agenzia n. (OMISSIS) del Banco di Sicilia di (OMISSIS), in occasione del quale era stato asportato il contenuto di centinaia di cassette di sicurezza, tra cui anche quella della quale erano titolari gli attori, e nella quale erano custoditi oggetti preziosi di loro proprietà; il Tribunale aveva condannato l’istituto di credito al risarcimento dei danni sofferti dagli attori stimati in Euro 89.088,88 ed al rimborso delle spese di giudizio.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2006, ha accolto l’appello, ed, in riforma dell’impugnata sentenza, ha accertato la responsabilità per colpa lieve del Banco di Sicilia s.p.a. in relazione all’evento per cui è causa e, per l’effetto, lo ha condannato al pagamento, in favore degli appellati, della somma di Euro 516,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

ha compensato interamente tra le parti le spese dei due gradi.

Avverso questa sentenza P.S. e B.M. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. L’intimata Banco di Sicilia s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata da Unicredit S.p.A., incorporante il Banco di Sicilia s.p.a. a seguito di atto di fusione intervenuto nelle more del presente giudizio.

Motivi della decisione

1.- Vanno trattati congiuntamente il primo motivo ed il primo profilo del secondo motivo di ricorso, perchè pongono questioni di diritto connesse.

Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1229, 1839, 2697 cod. civ. (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo i ricorrenti che la Corte d’Appello, pur avendo dato una corretta interpretazione dell’art. 1229 cod. civ., avrebbe tratto errate conclusioni dal coordinamento di tale norma con gli artt. 1218, 1176, 1839 e 2697 cod. civ., facendo gravare sul cliente, danneggiato dal furto, l’onere della prova che l’evento si è verificato per il concorso di colpa grave della banca ed avendo perciò affermato che il cliente avrebbe l’onere di allegare e provare che l’evento si sarebbe potuto evitare con la predisposizione di maggiori presidi a tutela delle cassette di sicurezza, adottabili in relazione alle capacità organizzative e finanziarie per cui la banca deve essere attrezzata.

Deducono i ricorrenti che, avendo spiegato un’azione contrattuale fondata sul rapporto disciplinato dall’art. 1839 cod. civ., in ragione del quale la banca non risponde soltanto per caso fortuito, una volta verificatosi l’inadempimento, l’onere della prova in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del diritto fatto valere dalla parte adempiente spetterebbe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., esclusivamente al convenuto inadempiente; pertanto, secondo i ricorrenti, la banca avrebbe l’onere di fornire la prova "della idoneità e della custodia dei locali" e, soltanto ove positivamente adempiuto tale onere, dovrebbe ancora fornire la prova del "caso fortuito" e dell’evento inevitabile.

1.1.- Con il primo profilo del secondo motivo di diritto è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, degli artt. 1218 e 1229 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., all’art. 1839 cod. civ. e al D.Lgs. n. 385 del 1996, art. 14 (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo i ricorrenti che la Corte d’Appello, muovendo dall’errato principio di diritto di cui sopra, avrebbe finito per violare ulteriori principi di diritto nel momento in cui è passata ad esaminare i profili di colpa del bonus argentarius, prescindendo dalla presunzione di responsabilità sancita a carico della banca dall’art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1218 cod. civ. Deducono i ricorrenti che, consistendo le prestazioni della banca dedotte nel contratto ex art. 1839 cod. civ. essenzialmente in un facere avente come esclusivo termine di riferimento i locali (e non il contenuto delle cassette di sicurezza), le modalità di esecuzione di tale facere dovrebbero corrispondere alla professionalità del bonus argentarius, richiedendosi un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili, poichè la valutazione della colpa dell’inadempimento non può prescindere dalla causa e dall’oggetto del contratto;

pertanto, secondo i ricorrenti, qualsiasi violazione di obbligazioni principali impegnerebbe in ogni caso la responsabilità per colpa grave e mai per colpa lieve; con la conseguenza che, nel caso di specie, il coacervo di manchevolezze mostrato nella sicurezza della custodia dall’agenzia (OMISSIS) del Banco di Sicilia non avrebbe mai potuto costituire colpa lieve, come detto nella sentenza impugnata, integrando invece gli estremi della colpa gravissima.

2.- Il primo motivo di ricorso coglie parzialmente nel segno quanto alla critica all’affermazione di principio contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, in caso di clausola di esonero dalla responsabilità disciplinata dall’art. 1229 cod. civ. (presente nel caso di specie), l’onere della prova della colpa grave della banca graverebbe sul cliente; esso è invece infondato quanto all’affermazione dell’esonero da responsabilità della banca sempre e soltanto per caso fortuito. Peraltro, considerata la vera e propria ratio decidendi della sentenza impugnata (della quale si dice appresso), comporta soltanto la necessità di una correzione parziale della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c..

2.1.- Va infatti ribadito il principio espresso in motivazione da Cass. n. 7081/05 per il quale l’art. 1229 cod. civ. va coordinato con l’art. 1218, che è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata, in difetto di norme scritte o di ragioni giustificative di una interpretazione dell’art. 1229 cod. civ. di segno contrario.

La conseguenza non può che essere che incombe sempre sul debitore inadempiente, vale a dire sull’istituto di credito, nel caso di sottrazione di beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto, l’onere di provare che l’inadempimento dell’obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad esso non imputabile (cfr., oltre a Cass. n. 7081/05, anche Cass. n. 23412/09 e Cass. n. 19363/11). In tal senso va pertanto corretta la contraria affermazione della sentenza impugnata, sopra testualmente riportata.

2.2.- Richiamati i detti principi, risultano comunque superate le considerazioni dei ricorrenti circa la portata della responsabilità ai sensi del testo dell’art. 1839 cod. civ., atteso che proprio la presenza della clausola di esonero dalla responsabilità comporta una deroga al regime della responsabilità come configurato dalla norma richiamata dai ricorrenti -per la quale effettivamente la banca sarebbe inadempiente alla propria obbligazione e quindi responsabile per il solo fatto di non aver impedito la manomissione e/o l’alterazione dell’integrità della cassetta; si libererebbe soltanto dando la prova del caso fortuito; il furto, per di più, non integrerebbe, di per sè, caso fortuito, in quanto evento prevedibile in considerazione della prestazione dedotta in contratto (cfr. Cass. n. 7081/05 e n. 23412/09 cit.). In deroga a siffatta previsione, una clausola, quale quella presente nel contratto de quo che dispone che l’uso delle cassette è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporta l’obbligo dell’utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi nel complesso valore superiore a detto importo, in correlazione con l’altra che, in caso di risarcimento del danno verso l’utente, impone di tener conto della clausola precedentemente indicata, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità e produce le conseguenze già evidenziate dalla sentenza impugnata, che ha richiamato principi oramai consolidati (quanto meno a far data dall’intervento a Sezioni Unite di cui al precedente n. 6225/94, al quale sono seguite, tra le altre, Cass. n. 1355/98, n. 3562/99, n. 9640/99, n. 3389/03). In particolare, essendo la clausola valida nei limiti di cui all’art. 1229 cod. civ., essa comporta che la banca sia tenuta a rispondere soltanto per dolo e per colpa grave, operando l’esonero da responsabilità in caso di colpa lieve, anche per l’ipotesi di furto, quindi anche quando non vi sia la prova del caso fortuito.

2.3- Malgrado abbia preso le mosse dall’affermazione che si è ritenuto di correggere, la sentenza impugnata è conforme a diritto nella decisione, perchè non ha mandato assolta la Banca da responsabilità per mancanza di prova della colpa grave, ma ha, alfine, fondato la propria decisione di accoglimento dell’appello, quindi di rigetto della domanda risarcitoria dei clienti, sulla ritenuta sussistenza della prova della mancanza di colpa grave in capo alla banca. E ciò è tanto vero che il giudice d’appello fa precedere alla disamina delle risultanze processuali l’affermazione per la quale "…non è peraltro superfluo precisare che il problema che si pone in questa sede non è quello della titolarità dell’onere probatorio, quanto piuttosto del contenuto della prova in considerazione delle diverse conseguenze che si riconnettono al diverso grado di responsabilità". Il prosieguo della motivazione è del tutto coerente con tale premessa, poichè, dopo aver delineato la diligenza richiesta al bonus argentarius, passa a verificare se questa sia stata violata nel caso di specie e quale sia il grado di tale violazione, tenendo conto delle risultanze istruttorie comunque acquisite al processo, che la Corte d’Appello ha ritenuto sufficienti per concludere nel senso dell’esclusione della colpa grave dell’istituto di credito, senza più porsi il problema della provenienza soggettiva della relativa prova.

3.- Il secondo motivo di ricorso si appunta proprio sull’esame svolto dal giudice di merito dei profili di colpa-responsabilità del bonus argentarius.

La censura, secondo cui non si sarebbero tenute in considerazione la causa e la natura del contratto e quindi la natura della principale obbligazione gravante sulla banca, è infondata.

La sentenza impugnata afferma che il coordinamento degli artt. 1218, 1176 e 1819 cod. civ. consente di precisare, da un lato, il parametro di diligenza con cui va apprestato il servizio e l’alto grado di professionalità richiesto al bonus argentarius e, dall’altro, di individuare i contenuti dell’onere probatorio della banca, la quale deve non solo dimostrare di essersi munita di tutti i congegni tecnici e di tutti gli accorgimenti cosentiti dalla scienza e dall’esperienza del momento, ma anche fornire la prova di fatto positivo (caso fortuito, cui va equiparata la forza maggiore), solo in presenza del quale resta esclusa anche la colpa lieve; afferma altresì che la prova del fatto negativo, rappresentato dall’assenza di colpa grave e, più nello specifico, dal mancato coinvolgimento dei dipendenti, deve ritenersi assolta con la dimostrazione del comportamento positivo tenuto dal banchiere, in cui risultino ravvisabili solo elementi di colpa lieve (con conseguente diritto al risarcimento del cliente entro il limite di valore convenzionalmente previsto). Trattasi di affermazioni corrette in diritto e conformi ai precedenti di questa Corte, che qui si richiamano (cfr. Cass. n. 1682/00, n. 4946/01, n. 3389/03, oltre alle già citate Cass. n. 7081/05 e n. 23412/09), pur se meritevole della precisazione che segue.

3.1.- Non si può condividere l’argomento principale che sta a base del profilo di censura in esame, secondo cui, essendo il furto un evento prevedibile ed essendo obbligazione principale della banca ex art. 1839 cod. civ., quella di predisporre, col massimo grado di diligenza professionale configurabile ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, le misure di sicurezza idonee ad evitare l’evento, il fatto che questo si sia verificato darebbe luogo ad un inadempimento della banca, da considerarsi sempre grave e – sembrano presupporre i ricorrenti – anche commesso con colpa grave.

Orbene, anche a voler prescindere dalla sovrapposizione dei piani tra l’art. 1218 e l’art. 1453 cod. civ., che in parte si riscontra nell’illustrazione in diritto del motivo di ricorso, ed a voler soffermare l’attenzione soltanto sulla prima di tali norme, che è l’unica che rileva in ragione di quanto detto sopra, è vero che incombe sul cliente soltanto l’onere di allegare l’avvenuto compimento del furto, integrando questo appunto l’inadempimento della banca. Come detto, questa viene esonerata da responsabilità se prova l’assenza della colpa grave. Ed è altresì esatto che la mera registrazione dell’impossibilità di spiegare le cause del furto non può essere sufficiente a scagionarla. Il dubbio, infatti, è l’opposto della prova. Occorre, pertanto che la banca chiarisca e dimostri le ragioni per cui il furto sia stato possibile nonostante le misure di sicurezza previste, e che si tratti di ragioni escludenti una sua condotta gravemente colposa (così Cass. n. 19363/11, pronunciata su ricorso concernente lo stesso furto del 1989 all’agenzia (OMISSIS) del Banco di Sicilia).

L’accertamento di siffatta dimostrazione è peraltro rimesso al giudice del merito. E nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che vi fosse in atti la prova delle ragioni di esclusione di una condotta gravemente colposa del Banco di Sicilia.

Più in particolare, ha ritenuto che quello che i ricorrenti indicano come "coacervo di manchevolezze mostrato nella sicurezza della custodia dall’agenzia (OMISSIS) del Banco di Sicilia" fosse ascrivibile soltanto a colpa lieve, e non anche a colpa grave dell’istituto di credito.

4.- Per verificare la sindacabilità in Cassazione di siffatta conclusione occorre allora fare riferimento alle censure di vizio di motivazione.

Queste sono state mosse, in primo luogo, con il secondo profilo del secondo motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione sul rapporto tra il complesso delle misure di sicurezza adottate dalla banca nel caso di specie e quelle che invece avrebbe dovuto adottare per potersi ritenere adempiuto il dovere di diligenza professionale, con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

4.1.- Col terzo motivo di ricorso la censura di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia è riferita ai seguenti fatti: 1) il coinvolgimento di dipendenti della banca, che non si sarebbe potuto escludere soltanto perchè in sede penale non vennero identificati gli autori del reato, in presenza di furto senza scasso, che tale coinvolgimento faceva presumere;

2) appunto, la consumazione del furto, malgrado la mancata effrazione dei c.d. "mezzi forti" e delle porte, che avrebbe imposto alla banca l’onere della prova delle modalità di ingresso diverse dall’uso, da parte dei ladri, di chiavi duplicate;

3) le risultanze del rapporto della Squadra Mobile della Questura di Roma del 2 ottobre 1989, che porrebbero una "presunzione di omessa custodia delle chiavi dei locali dell’agenzia e del caveau";

4) le informazioni testimoniali rese alla stessa Squadra Mobile dal Direttore dell’agenzia, C.A., nell’immediatezza della scoperta del furto, da cui si desumerebbe che la porta di soccorso del caveau, da dove i ladri erano entrati, era stata richiusa dopo il furto, tanto da non poter essere regolarmente riaperta il giorno dopo dal direttore;

5) il cattivo funzionamento degli allarmi e dei sistemi di sicurezza approntati dalla banca, che segnalarono la presenza dei ladri soltanto quando questi avevano completato l’apertura e lo svuotamento di ben 180 cassette di sicurezza e lasciavano il luogo del furto, mentre nessuna segnalazione vi era stata dell’ingresso e della presenza dei ladri.

4.2.- La Corte d’appello ha rilevato che nel caso di specie gli argomenti svolti dal Tribunale sul coinvolgimento doloso o colposo di dipendenti della banca, sulla violazione delle norme di sicurezza e sull’inadeguatezza degli impianti di prevenzione si risolvevano in mere deduzioni prive di sostegno probatorio ed anzi smentite dai risultati delle indagini in sede penale.

Ha quindi considerato proprio tali risultati, osservando che, non solo era stato escluso qualsiasi coinvolgimento di dipendenti della banca, ma che in effetti era risultato che i locali dell’agenzia erano blindati e dotati di allarme collegato con la Questura; che la porta di accesso antite-sodo era dotata di impianto pure collegato con la Questura; che la portaforte di accesso al caveau era dotata di un triplice sistema: doppia chiave, combinazione e time lock; che erano inoltre predisposti un controllo TV via cavo del caveau e una vigilanza periodica con cinque visite diurne e cinque notturne affidata ad impresa specializzata; che le varie chiavi erano custodite con complesse modalità; che le indagini svolte in sede penale avevano confermato l’avvenuta chiusura delle porte, l’attivazione della combinazione e del time lock e la pronta esecuzione di tutte le procedure di emergenza allorchè, alle ore (OMISSIS), era scattato l’allarme nella centrale della questura. All’esito dell’esame di dette risultanze, la Corte conclude nel senso che il complesso delle indicate misure di sicurezza, attivate in occasione del furto, era da ritenere oggettivamente adeguato a tutelare l’intangibilità delle cassette, avuto riguardo alle possibilità tecniche e ai criteri di esperienza acquisiti all’epoca dei fatti.

4.3.- Il giudice di merito ha risposto, inoltre, a rilievi della parte appellata, analoghi a quelli sopra riportati perchè oggetto del terzo motivo di ricorso. In risposta a tali rilievi ha osservato:

che non vi era motivo di dubitare dell’accuratezza del controllo effettuato, subito dopo l’accensione dell’allarme la notte del (OMISSIS), sia dalla vigilanza privata che dalla polizia; che il piantonamento dei locali era confermato dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai vigilanti privati e dal direttore della banca; che il cavo di allarme risultava tagliato praticamente nel punto ove era collegato il congegno deviatore dei segnali, rimosso dai ladri a furto avvenuto, il che convalidava il convincimento che fosse stato proprio il suono dell’allarme a mettere in fuga i malviventi; che, se era vero che il monitor attraverso il quale fu effettuato il controllo dell’interno del caveau (dopo che era scattato l’allarme) non consentiva una grande visibilità, non per questo poteva ritenersi l’inadeguatezza delle misure predisposte dalla banca, trattandosi di valutazione da fare ex ante, con riguardo al complesso dei sistemi di sicurezza approntati, e considerato che ciò, seppure aveva ritardato la scoperta del furto, non era risultato rilevante nella produzione dell’evento; che, in tale quadro probatorio, il fatto che i ladri avessero agito indisturbati per diverse ore sino alle (OMISSIS) e che il furto fosse stato eseguito senza scasso non denotavano, di per sè, particolari negligenze o imprudenze della banca, quanto piuttosto le capacità delinquenziali dei ladri o, comunque, limiti obiettivi dei sistemi di sicurezza, considerato che l’appellante aveva anche documentato due analoghi fatti criminosi verificatisi alcuni anni dopo, nei quali era emersa l’adozione, da parte dei ladri, di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme, sicchè poteva fondatamente ipotizzarsi che anche nel 1989 era stata adottata la medesima tecnica, all’epoca sicuramente inedita, confermandosi, così, che alla banca non poteva addebitarsi altro che una colpa lieve.

5.- La sintesi che precede smentisce quanto sostenuto dai ricorrenti con entrambi i motivi di ricorso in esame, dimostrando come la Corte d’appello abbia posto e risolto la questione della verifica in concreto delle misure e delle cautele predisposte per prevenire i furti e sia giunta alla conclusione che il furto sia stato possibile grazie all’uso di tecniche sofisticate, all’epoca ignote a chi aveva il compito della prevenzione. Questa conclusione si fonda su due accertamenti in fatto, che risultano l’uno insindacabile in questa sede perchè congruamente e logicamente motivato, l’altro nemmeno contestato dai ricorrenti: si tratta, in primo luogo, dell’accertamento della predisposizione di misure preventive da ritenersi adeguate in ragione delle possibilità tecniche dell’epoca, rivelatesi non idonee, non a causa di un comportamento gravemente colpevole delle banca e/o dei suoi dipendenti, ma in ragione delle tecniche particolarmente sofisticate adottate dai malviventi;

quest’ultimo è, appunto, il secondo accertamento su cui si fonda la decisione impugnata, che i giudici hanno dichiarato di trarre dalla esperienza di due analoghi furti successivi in cui quelle sofisticate tecniche erano state adottate.

Ebbene, i ricorrenti per un verso , trascurano del tutto, nel ricorso, quest’ultima argomentazione – la documentata esperienza, cioè, degli altri due furti – essenziale nel ragionamento della Corte d’appello; per altro verso muovono all’altra argomentazione – ossia la predisposizione di idonee misure preventive – rilievi inammissibili (cfr. per un’analoga conclusione, la già citata Cass. n. 19363/11). Infatti le circostanze riportate sopra ai numeri da 1) a 5) del precedente punto 4.1., che secondo i ricorrenti sarebbero state erroneamente valutate o addirittura non valutate dai giudici d’appello, sono state prese invece prese in considerazione e motivatamente ritenute non rivelatrici di colpa grave, come risulta da quanto esposto ai precedenti punti 4.2. ed 4.3. Ed invero, si è escluso il coinvolgimento di dipendenti della banca, si è escluso che corrispondessero al vero le congetture poste dagli organi inquirenti nelle fasi iniziali delle indagini, si è concluso che il furto avvenne senza effrazione non perchè vi fu colpa dei dipendenti nella (mancata o irregolare) attivazione dei sistemi d’allarme o nella custodia delle chiavi e/o delle combinazioni ma perchè- come detto – si è ritenuto l’impiego di tecniche sofisticate per disinnescare i sistemi di protezione e sicurezza dell’istituto di credito. Pretendere un nuovo esame delle risultanze istruttorie, in particolare degli esiti delle indagini penali prodotti nei gradi di merito, significa richiedere a questa Corte un nuovo esame di merito che non è certo consentito quando venga denunciato il vizio di motivazione contraddittoria od insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Questo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, e a tale fine valutare le prove; controllarne l’attendibilità e la concludenza; scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione; dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr., tra le tante, Cass. n. 350/02, 1514/03, n. 5550/04, n. 20322/05, n. 7083/06, fino alla recente n. 13177/11, citata dalla resistente).

Il ragionamento seguito dalla Corte di merito non solo non è illogico nè contraddittorio nè lacunoso, ma poggia su un elemento di riscontro, quale quello tratto dall’esperienza dei due furti successivi, che nemmeno è stato contestato dai ricorrenti.

5.1.- Giova aggiungere che la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2732/11 che, nel giudicare sul medesimo furto è giunta alla conclusione opposta, condannando il Banco di Sicilia, oggi Unicredit, è, a sua volta, frutto delle emergenze di fatto del giudizio all’esito del quale è stata pronunciata. Per quanto è dato evincere dalla motivazione riportata nella memoria depositata dai ricorrenti, fonda la propria valutazione, in concreto, della sussistenza della colpa grave della Banca nel mancato riscontro dell’affermazione dell’istituto di credito secondo cui vi sarebbe stata una particolare abilità dei ladri: siffatto riscontro, invece, nella sentenza oggetto del presente ricorso è stato rinvenuto nella produzione documentale relativa agli altri episodi criminosi caratterizzati anch’essi dall’assenza di effrazione delle porte corazzate …omissis… nei quali l’illecito risultò realizzato con l’adozione di sistemi elettronici altamente sofisticati e idonei a neutralizzare gli impianti di allarme; da tale elemento la Corte ha tratto il convincimento – in sè nemmeno oggetto di censura e comunque coerente, non certo sindacabile in questa sede – che la tecnica fosse quella adoperata anche nel furto de quo e che fosse inedita nel 1989;

ha perciò concluso nel senso di non poter addebitare alla banca qualcosa di più della colpa lieve. Resta del tutto estraneo al presente giudizio – nè i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per non averne tenuto conto – il dato (pure emergente dalla motivazione dell’ultima sentenza della Corte d’Appello di Roma) per il quale il Banco di Sicilia non avrebbe proceduto per lungo tempo prima del furto all’adeguamento tecnologico dei propri dispositivi antintrusione: esso non appare peraltro decisivo, se confrontato con il dato tratto dai furti messi a segno nel 1992 (quindi ben tre anni più tardi), cui tanta importanza ha dato la sentenza impugnata al fine di dimostrare il carattere inedito della tecnica adoperata dai malviventi e la mancanza di colpa grave (non anche di quella lieve) nell’avere ritenuto adeguate le misure di sicurezza e le procedure di emergenza adottate in conformità alle possibilità tecniche ed ai criteri di esperienza acquisiti all’epoca dei fatti (secondo quanto si legge alla pag. 15). Il ricorso va perciò rigettato.

6.- Le alterne vicende di merito del presente giudizio, nonchè la difficoltà della valutazione in punto di colpa grave dell’istituto di credito nel caso concreto, rendono di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-01-2012, n. 94 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti dell’INPDAI, a cui nel corso del giudizio era succeduto per legge l’INPS, da C.M., Sa.Gi. ed altri sette pensionati, diretta ad un diverso computo della pensione liquidata in loro favore con il cumulo dei contributi versati, prima dell’iscrizione all’Inpdai, al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri, istituita con L. n. 889 del 1971. Essi avevano chiesto che all’anzianità contributiva maturata presso questo ultimo fondo fosse applicato il coefficiente di rendimento vigente presso il medesimo, pari al 2,50% annuo, più vantaggioso di quello vigente presso l’Inpdai, senza l’illegittima applicazione, al momento della liquidazione della pensione, del limite "soggettivo", rappresentato dalla misura massima della pensione dovuta ad un soggetto titolare di sola contribuzione Inpdai.

Il giudice d’appello faceva riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in occasione della liquidazione della pensione da parte dell’Inpdai sulla base anche di contributi originariamente versati presso una diversa gestione pensionistica e trasferiti – in base ad opzione dell’assicurato – presso il medesimo istituto, nel farsi applicazione del limite di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, (costituito dalla misura massima della pensione erogabile dall’Inpdai), deve tenersi conto non solo del criterio di liquidazione della pensione indicato dal comma 1 dello stesso articolo, ma anche delle norme successive che avevano introdotto un tetto alla retribuzione pensionabile e coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Avverso detta sentenza Sa.Gi., S.G. e G.B. hanno proposto ricorso per cassazione.

L’Inps resiste con controricorso.

Successivamente Sa.Gi. ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. Per S.G. è stata depositata memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con riferimento a Sa.Gi., che ha rinunciato al ricorso, deve dichiararsi l’estinzione del processo, tenuto presente che la difesa dell’Inps ha preso atto di tale rinuncia. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto presente che il ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale in materia, a lui in concreto non favorevole in considerazione della sua situazione contributiva, che si è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

2. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4, e del D.M. 7 luglio 1973, art. 2 (attuativo della delega), nonchè del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2. Con riferimento ormai alla sola posizione del ricorrente S., si lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui, in caso di pensione liquidata dall’Inpdai sulla base anche di contributi trasferiti dalla gestione a cui il lavoratore era precedentemente iscritto, per l’anzianità relativa a tale precedente contribuzione trovano applicazione i coefficienti di rendimento applicabili nell’ambito della relativa gestione pensionistica, mentre il limite di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, è costituito non già dalla pensione che sarebbe stata liquidata all’assicurato secondo la normativa Inpdai sulla base della sua anzianità e retribuzione, ma dalla pensione liquidabile, sulla base della medesima retribuzione pensionabile ma con la massima anzianità utile a pensione.

La specifica censura in questa sede proposta si ricollega alla più ampia questione interpretativa che si era proposta relativamente alla disciplina dei trasferimenti, avvenuti sulla base di opzione attribuita al lavoratore iscritto all’Inpdai, di contribuzioni versate precedentemente ad altre gestioni pensionistiche.

Può in sintesi ora ricordarsi che con riferimento all’avvenuto esercizio della facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, e dal D.M. 7 luglio 1973, art. 2 di detto decreto dettava regole sul trattamento da riservare alla contribuzione trasferita al fine della liquidazione della pensione che l’Inpdai avrebbe dovuto erogare, precisandone due parametri: a) coefficienti di rendimento; b) retribuzione pensionabile. Per quanto riguarda il primo elemento era precisato che le anzianità contributive acquisite in forza di detti trasferimenti "sono valutate secondo le scale di accrescimento e le aliquote di commisurazione vigenti per la determinazione della pensione presso le gestioni di provenienza", mentre per quanto riguarda il secondo elemento, la retribuzione annua pensionabile veniva individuata in quella maturata presso l’Inpadai. ("Ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l’Inpdai").

Il contrasto tra le parti si appuntava sul valore dell’ulteriore disposizione, che parimenti opera nel calcolo della pensione da liquidare tenendo conto dei contributi trasferiti da gestione diversa, e cioè del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2, il quale recita "L’ammontare della pensione comprensivo della quota parte derivante dall’esercizio della facoltà di cui alla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, non può essere in ogni caso superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente".

L’Inps nel liquidare tale tipo di pensioni ha proceduto quindi a due distinti calcoli: in primo luogo ha determinato sia la quota parte di pensione afferente alla contribuzione trasferita, con i relativi coefficienti di rendimento fissati, sia la quota di pensione afferente alla contribuzione Inpdai, e ha quindi proceduto alla sommatoria delle due quote; con il secondo calcolo ha determinato il limite, ossia ha calcolato la pensione "massima" che sarebbe spettata ove il medesimo lavoratore fosse stato sempre assicurato all’Inpdai, e quindi applicando esclusivamente la normativa che regolava detta gestione.

Le interpretazioni delle parti divergevano perchè i dirigenti ritenevano che la formula usata dal citato D.P.R. n. 58 del 1976, contenga un rinvio recettizio: la pensione massima erogabile Inpdai sarebbe sempre quella pari a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione.

L’Inps riteneva invece che la formula usata dalla legge contenga un rinvio formale e quindi mobile: la pensione massima erogabile dall’Inpdai "non sarebbe più costituita da tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media", come la disposizione originaria prevedeva, ma dalla pensione Inpdai erogabile al momento del pensionamento, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello jus superveniens, in base al quale si dovrebbe tenere conto della introduzione, nel sistema Inpdai, del tetto pensionabile e dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Questa Corte ha risposto al quesito con le sentenze n. 2223 e 2224 del primo febbraio 2007 e, successivamente, con le sue più recenti pronunce – in particolare, Cass. nn. 724 e 14467 del 2009 -, ha confermato la soluzione ivi adottata seppure con la precisazione secondo cui il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, non ha una natura totalmente soggettiva, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps.

Può richiamarsi al riguardo il principio secondo cui "In tema di trasferimento presso l’Inpdai di contribuzione versata presso il Fondo elettrici, previsto dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, il D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, nello stabilire che l’ammontare della pensione, ivi compresa la quota parte conseguente all’esercizio della facoltà L. n. 44 del 1973, ex art. 5, "non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall’Inpdai ai sensi del comma precedente" ossia secondo il regime generale dell’Inpdai, contiene un rinvio non recettizio, con la conseguenza che la pensione massima erogabile Inpdai non si determina, in conformità alla previsione originaria, in base a tanti trentesimi dell’80% della retribuzione annua media quanti sono gli anni di contribuzione, ma, attesa la natura formale del rinvio, avendo riguardo alla pensione massima Inpdai erogabile al momento del pensionamento e, quindi, applicando lo jus superveniens, in base al quale si deve tenere conto dell’introduzione, nel sistema Inpdai, dei coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale" (Cass. 27801/2009).

Con particolare riguardo al limite della "pensione massima erogabile dall’Inpdai" (di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2) è stato chiarito che tale tetto alla pensione liquidabile ai lavoratori che hanno trasferito presso detto istituto contributi precedentemente versati ad altra gestione è costituito dalla pensione che sarebbe stata liquidabile allo specifico lavoratore pensionando sulla base dell’applicazione integrale della normativa Inpdai (con i relativi coefficienti di rendimento, ai fini di questo calcolo applicati anche ai contributi trasferiti), nonchè della sua specifica posizione retributiva, con il massimo di anzianità contributiva (divenuto per legge di quaranta anni). Di conseguenza è stato rilevato che, nonostante l’evoluzione normativa, il maggior rendimento dei contributi trasferiti presso l’Inpdai può continuare ad arrecare un vantaggio per i lavoratori che si pensionano con un’anzianità contributiva inferiore a quella massima (Cass. n. 14467/2009).

Il motivo di ricorso ora esaminato si pone nel quadro di tale orientamento interpretativo, lamentando che il giudice di merito abbia errato nell’interpretazione della disciplina che regola la materia quanto all’identificazione del limite costituito dalla pensione massima erogabile dall’Inps.

La censura è fondata. Con riguardo alla posizione di S. G., deve rilevarsi che la sentenza impugnata, da un lato, appare avere ritenuto il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, del di natura totalmente soggettiva (per tale ragione considerando corretta la liquidazione operata dall’INPS con l’attribuzione al dirigente interessato di una pensione pari a quella che gli sarebbe spettata ove, a parità di retribuzione percepita e di anzianità assicurativa, fosse stato sempre iscritto all’INPDAI), e dall’altro non ha accertato in base a quale anzianità contributiva tale liquidazione sia stata effettuata, con la conseguenza che non risulta neanche che l’applicazione di tale modalità di liquidazione di fatto non sia lesiva in ragione del possesso da parte dell’assicurato di una anzianità contributiva pari o superiore a quella da utilizzare per determinare la "pensione massima erogabile".

Deve peraltro anche ricordarsi che il ricorrente ha precisato di avere interesse all’adozione del corretto criterio di calcolo, essendo in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a quella massima computabile.

Il ricorso deve quindi essere accolto per il riferimento, nei termini indicati, ad un’erronea nozione di pensione massima erogabile e, nei limiti di tale accoglimento, la sentenza d’appello va cassata.

Il giudice di rinvio, con riferimento alla "storia" assicurativa, contributiva e retributiva del dirigente, accerterà la misura della pensione al medesimo spettante tenendo conto della nozione di massimale sopra individuata, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "In tema di trasferimento presso l’INPDAI di contribuzione versata presso un altro fondo pensione, previsto dalla L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, il limite della "pensione massima erogabile dall’Inpdai" di cui al D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, art. 1, comma 2, è costituito dalla pensione che sarebbe stata liquidabile allo specifico lavoratore pensionando sulla base dell’applicazione integrale della normativa Inpdai (con i relativi coefficienti, di rendimento applicati anche ai contributi trasferiti), nonchè della sua specifica posizione retributiva, con il massimo di anzianità contributiva rilevante ai fini della misura della pensione".

Al giudice di rinvio si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio, relativamente alla posizione del S..

Il secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 3, comma 2, e del D.M. 25 luglio 1988, n. 433 (attuativo della delega), del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2, con riferimento alla L. n. 44 del 1973, art. 5, commi 1 e 4.

Con riferimento alla posizione del ricorrente G.B., si osserva che egli ha presentato all’Inpdai domanda di trasferimento della contribuzione predirigenziale in data 9.5.1984 e, quindi ben prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 86 del 1988 e del D.M. 25 luglio 1988, n. 422 e si deduce che di conseguenza dovrebbe riconoscersi la tutela dell’affidamento, in considerazione del fatto che al momento dell’opzione presso l’Inpdai vigeva il solo limite dell’80% della retribuzione pensionabile.

Con tale motivo di ricorso si è riproposta un’argomentazione, correlata a una specifica caratterizzazione cronologica di alcuni dei rapporti per cui è avvenuto il trasferimento di contributi pregressi all’Inpdai, che è già stata esaminata nell’ambito delle già richiamate pronunce di questa Corte.

Precisamente, quanto alla deduzione della violazione del principio dell’affidamento (ingenerato dalla garanzia di salvezza dei coefficienti di rendimento pregressi) e del principio del "pro rata temporis", si è rilevato che i coefficienti del fondo pensionistico di provenienza -, sono stati salvaguardati, mentre il minore importo di pensione, di cui il ricorrente si duole, dipende dalla determinazione del limite massimo della pensione Inpdai, limite già previsto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, comma 2. E quanto alla lamentata violazione del principio di parità di trattamento con riferimento a coloro che hanno mantenuto la contribuzione presso la gestione originaria, si è osservato che nessuna disparità è configurabile, se si considera che, anche per i lavoratori optanti per il trasferimento dei contributi all’Inpdai, la quota relativa alla contribuzione del fondo di provenienza è stata calcolata applicando i tassi di rendimento precedenti e più favorevoli, trattandosi di contribuzione relativa al periodo 1970/1984 e prevedendo la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 1, che le nuove fasce di rendimento si applicano alla contribuzione successiva al primo gennaio 1998.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato nei confronti del ricorrente G.B.. Le spese del giudizio possono essere compensate tenuto presente che il ricorso è stato proposto nel periodo in cui era ancora in corso di consolidamento l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo nei confronti di Sa.

G., con compensazione delle spese del giudizio; rigetta il ricorso nei confronti di G.B., con compensazione delle spese; accoglie il ricorso nei confronti di S.G., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 29-09-2011, n. 35375

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino giudicava B.F.G. R.A.G. H. S. imputati di concorso nel reato di rapina; in Torino li 02.12.2006, al termine dell’udienza preliminare il GUP dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per immaturità al momento del fatto;

Il PG di Torino ricorre per cassazione, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

1) – il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 31 e 32 e art. 178 c.p.p., lett. c), avendo emesso a carico degli imputati una pronuncia che presuppone l’accertamento di responsabilità senza il loro consenso;

2)-la decisione era da censurare per avere omesso:

– di indicare gli elementi di prova in ordine al fatto contestato;

– di indicare su quali elementi aveva ritenuto la carenza di prova della capacità di intendere e di volere degli imputati, ricavabile invece dalle modalità del fatto e dalle dichiarazioni rese dagli stessi;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La Giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio per il quale il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento, pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all’udienza preliminare; infatti tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l’imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitagli. (Cass. Pen. Sez. 6^, 26.02.2003 n. 22538).

Tale principio è applicabile al caso di specie atteso che anche la pronuncia di non doversi procedere per immaturità al momento del fatto presuppone l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, in mancanza della quale il Giudice deve valutare l’applicabilità del proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Occorre ricordare che la previsione del necessario consenso dell’imputato alla definizione anticipata del processo nel corso dell’udienza preliminare è stato introdotto dal legislatore del 2001 allo scopo di rendere attuale anche nel giudizio minorile il precetto di cui al novellato art. 111 Cost., comma 5, secondo il quale solo la volontà dell’interessato può autorizzare la deroga al principio generale del contraddicono nella formazione della prova.

La definizione del giudizio nell’udienza preliminare secondo lo schema delineato dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 31 e 32, comma 1, risulta dunque equiparata dalla novella ai procedimenti a "prova contratta" previsti nel rito ordinario, nei quali l’utilizzazione anche in danno dell’imputato degli atti assunti al di fuori del dibattimento è resa possibile dall’adesione dell’imputato che, però, deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. (Cass. Pen. Sez. 6^, 19.02.2009 n. 14173).

La decisione impugnata è stata pronunciata nell’udienza preliminare senza che fosse intervenuto il consenso degli imputati, in violazione della norma costituzionale che impone il consenso per l’accesso a riti privi di accertamento secondo le regole della formazione della prova in contraddittorio (Cass. Pen. Sez. 2^, 20.05.2004 n. 26325 – Sez. 2^. 07.12.2007 n. 4134).

La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Gup presso il Tribunale per i minorenni di Torino -in diversa composizione – per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 12-10-2011, n. 36886

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di C. F. e C.C.L. alle pene ritenute di giustizia quali responsabili di due distinti reati di diffamazione in danno di R.E., nella sua qualità di presidente e legale rappresentante di Legambiente, per avere, secondo l’accusa, il primo, quale autore del libro intitolato "Il Ladrone", falsamente affermato che Legambiente aveva mutato il suo atteggiamento negativo relativamente alla progettata realizzazione della diga di Blufi a seguito della corresponsione di una somma di lire cento milioni da parte dell’imprenditore S.F. e, il secondo, quale autore del libro intitolato "Pepe", falsamente affermato che le risorse economiche per le iniziative politiche di Legambiente provenivano da fondi riconosciuti come illeciti dalla magistratura;

che il presidente regionale di Legambiente aveva favorito palesemente un’impresa denominata "Impresem" e che il medesimo aveva ricevuto "una paccata di milioni" da tale M.G., indicato come soggetto aderente alla mafia;

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti a propria firma, entrambi gl’imputati;

– che C.F. ha denunciato:

1) manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sull’assunto che il capo d’imputazione non avrebbe riprodotto esattamente quanto affermato nel libro, dalla cui lettura emergeva che il ricorrente si sarebbe limitato a riportare quanto affermato da tale on. Sc., con ciò esercitando, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, il diritto di critica;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al confermato diniego delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente – si afferma – sarebbe stato invece meritevole "tenuto conto della condotta contestata, della causale e delle modalità esecutive del fatto";

– che pressochè identiche censure sono state proposte da C. C.L.;

– che la difesa di Legambiente, costituitasi parte civile, ha fatto pervenire memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati, assumendo che gli stessi sarebbero tardivi, siccome proposti oltre la scadenza del termine di legge, e sarebbero comunque privi di giuridico fondamento.

Motivi della decisione

– Che i ricorsi non possono, in effetti, che essere dichiarati inammissibili per tardività, come dedotto dalla difesa di parte civile (senza che alcunchè risulti obiettato "ex adverso"), atteso che gli stessi risultano depositati entrambi in data 26 ottobre 2010, quando erano trascorsi i termini di legge per l’impugnazione, tanto che la cancelleria della corte d’appello, come risulta dalla copia in atti dell’impugnata sentenza, aveva già apposto, in data 29 settembre 2010, l’attestazione di passaggio in giudicato;

– che la ritenuta in ammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille per ciascun ricorrente; – che va inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Condanna inoltre gli stessi ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 2200, più accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.