Cass. civ. VI – 1, Sent., 02-05-2012, n. 6662 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.E.; + ALTRI OMESSI hanno chiesto alla Corte d’appello di Venezia il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo in materia pensionistica, svoltosi dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti dal 29 giugno 1998 al 20 aprile 2007.

L’adita Corte d’appello ha accolto parzialmente la domanda.

Determinata in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, la Corte d’appello ha ritenuto che a ciascun ricorrente o gruppo di eredi dovesse essere riconosciuto un indennizzo per cinque anni e dieci mesi di ritardo. Ha quindi liquidato, in favore di ciascun ricorrente o gruppo di eredi, la somma di Euro 2.900, adottando, tenuto conto della natura collettiva del ricorso e della minima entità della posta in gioco, il criterio di liquidazione rapportato a 500 Euro per ogni anno di eccessiva durata.

Per la cassazione di questo decreto S.E.; + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui non ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con i primi due motivi di ricorso (rubricati violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè vizio di motivazione), i ricorrenti si dolgono della esigua entità dell’indennizzo riconosciuto per anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare lo scostamento del criterio di liquidazione per anno di ritardo da quelli propri della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidata al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili (Cass., S.U., n. 1340 del 2004).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750 per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dallo standard minimo fissato dalla CEDU operato dal decreto impugnato (Cass. n. 30160 del 2011).

Con riferimento alle ragioni che possono essere addotte per ridurre l’indicato parametro di liquidazione, si deve rilevare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, sia stato proposto da una pluralità di attori, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (v., da ultimo, Cass. n. 30160 del 2011, cit.). Nè può costituire utile ragione per ridurre sensibilmente l’importo dell’indennizzo del danno non patrimoniale il rilievo del modesto valore della posta in gioco (Cass. n. 23519 del 2011; Cass. n. 22435 del 2009).

Alla stregua di tali considerazioni la censura deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Il terzo motivo, relativo alla spese, resta assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. In particolare non è contestata la durata irragionevole, accertata dalla Corte d’appello in cinque anni e dieci mesi, sicchè, nel caso di specie, in applicazione del criterio quantitativo prima affermato, si deve riconoscere a ciascun ricorrente o gruppo di eredi l’indennizzo di Euro 5.100, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda (la richiesta di ciascun ricorrente era di 17.000 Euro), possono essere compensate per 1/2, mentre quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno interamente poste, come liquidate in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. n. 16367 del 2011), a carico dell’Amministrazione resistente.

Le spese del giudizio vanno distratte in favore degli Avv. Salvatore e Umberto Coronas, dichiaratisene antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento in favore di ciascun ricorrente o gruppo di eredi della somma di Euro 5.100, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero soccombente al pagamento, complessivamente, di 1/2 delle spese del giudizio di merito, previa compensazione della restante parte, spese che si liquidano, per l’intero, in Euro 1.340, di cui Euro 690 per competenze ed Euro 50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.065, di cui Euro 965 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore degli Avv. Salvatore ed Umberto Coronas.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8444

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte osservato e ritenuto con motivazione semplificata:

– il 10 luglio 2006, L.G., B.P., F. R., S.L., I.D. e C. G. adivano la Corte di appello di Bari chiedendo che fossero determinate le giuste indennità di occupazione e di espropriazione, adducendo l’insufficienza degli importi offerti dal Comune di Ruvo di Puglia, che resisteva alla domanda.

– con sentenza del 9-15.03.2010, la Corte di appello di Bari determinava sia l’indennità di esproprio che quella di occupazione legittima avverso questa sentenza il Comune di Ruvo di Puglia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, illustrati da memoria, e notificato il 9.02.2011 al L., al B., al F., alla S., alla I. ed al C., che hanno resistito con controricorso, eccependo in via preliminare di rito l’inammissibilità per diversi profili dell’impugnazione a sostegno del ricorso il Comune denunzia:

1. "Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37,:

Erroneo riferimento al valore di comparto. Erroneità nella valutazione di fatti diversi offerti nonchè per motivazione illogica, contraddittoria, carente ed omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omesso esame analitico dei rilievi avanzati nei confronti del CTU e le ragioni per cui erano stati disattesi" 2. "Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37:

Erronee conclusioni della CTU in merito al valore venale del bene.

Erroneità nella valutazione di fatti diversi offerti nonchè per motivazione illogica, contraddittoria, carente ed omessa su un punto decisivo della controversia in, relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omesso esame analitico dei rilievi; avanzati nei confronti del CTU e le ragioni per cui erano stati disattesi".

– il ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, si rivela privo sia dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e sia della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui esso si fonda e pertanto, ai sensi della medesima norma deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Ruvo di Puglia a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8.300,00, di cui Euro 8.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 06-12-2011, n. 45428

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3 marzo 2011 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da O.Y.I. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Crotone in data 16 febbraio 2011, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato, in concorso con altri, del reato di favoreggiamento a fini di profitto dell’immigrazione clandestina (art. 110 cod. pen., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 lett. a), b) e c)).

2. Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto ascrittogli, indizi costituiti dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro, dalle dichiarazioni rese, alla presenza dell’interprete e del difensore d’ufficio, dai soggetti trasportati clandestinamente in Italia, che ne avevano altresì operato il riconoscimento fotografico, individuandolo come la persona che aveva governato l’imbarcazione durante la loro navigazione in Italia; d’altra parte lo stesso indiziato aveva ammesso i fatti nel corso dell’udienza di convalida.

Ha altresì ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata, avendo tenuto conto delle modalità dei fatti, tali da denotare la pericolosità del soggetto ed avendo formulato una prognosi cautelare sfavorevole di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie, si da escludere la possibilità di applicargli una misura meno afflittiva, quale la detenzione domiciliare, che gli avrebbe consentito margini di movimento e di libertà tali da non garantire la cessazione dell’attività criminosa.

3. Avverso detta ordinanza propone personalmente ricorso per cassazione O.Y.Y., deducendo inosservanza di norme processuali in quanto, pur essendo egli di nazionalità turca, l’interprete nominatogli nel corso dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame non aveva alcuna conoscenza della lingua turca, essendo un interprete di lingua araba, lingua quest’ultima da lui non conosciuta, con la conseguenza che gli era stata preclusa ogni possibilità di potersi difendere ed intervenire.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da O.Y.I. è infondato.

Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23, n. 1 ter.

2. Con esso il ricorrente lamenta che, in sede di udienza innanzi al Tribunale del riesame, pur essendo cittadino turco, sarebbe stato assistito da un interprete di lingua araba, lingua da lui non conosciuta, si che era da intendere come avere partecipato a detta udienza senza l’assistenza di un interprete.

3. La censura è tardiva ed irrilevante nella presente sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata nomina di un interprete all’imputato che non conosce la lingua italiana, in violazione dell’art. 143 c.p.p., da luogo ad una nullità che, pur essendo di ordine generale, non è tuttavia assoluta, in quanto rientra fra quelle a regime intermedio; essa pertanto doveva essere eccepita dalla parte o prima del compimento dell’atto, se era presente, ovvero immediatamente dopo (cfr. Cass. 4^ 4.12.06 n. 2635, rv. 235893; Cass. Sez. 1 n. 21669 dell’I 1/03/2009 dep. il 26/05/2009, Ciucan, Rv. 243794).

4. Ora, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che il ricorrente è stato presente all’udienza svoltasi innanzi al Tribunale del riesame senza che abbia mai formulato, in quella sede, la relativa eccezione; risulta, inoltre, che il Tribunale ha dato atto che l’indagato parlava principalmente la lingua turca, ma capiva altresì la lingua araba.

5. Il ricorso proposto da O.Y.I. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

6. Dovrà essere infine provveduto all’adempimento, di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 17-01-2011, n. 352

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 14 febbraio 1995, depositato nei termini, i Sig.ri C.F., F.R., P.C., C.P. e C.G., tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, hanno proposto ricorso per il riconoscimento e la declaratoria, previo accoglimento della istanza cautelare, del loro diritto a percepire il compenso per il lavoro straordinario in relazione allo svolgimento (in orario eccedente quello di servizio) del servizio di piantone, e del loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento delle prestazioni di ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni, nonché per l’espletamento di ogni altra prestazione di attività lavorativa in orario eccedente quello di servizio.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36 Costituzione, la violazione della legge 1 aprile 1981 n. 121 (in particolare dell’art. 63), la violazione dell’art. 17 della legge n. 668/1986, (con riferimento al compenso dovuto per l’espletamento del servizio di piantone prestato in orario eccedente quello di servizio).

I ricorrenti sostengono che, ai sensi della normativa soprarichiamata, agli stessi compete (ove il servizio di piantone sia prestato anche in orario eccedente quello di servizio) non solo il compenso per lavoro straordinario, ma anche una ulteriore indennità aggiuntiva in misura inferiore al 10% del compenso stabilito per lavoro straordinario. I ricorrenti sollevano inoltre eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/86 per violazione degli artt. 3 e 36 Costituzione. I ricorrenti concludono chiedendo che venga riconosciuto il loro diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) delle prestazioni citate nell’epigrafe del ricorso, nonché di ogni altra prestazione di attività lavorativa.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale richiamando numerose pronunce in materia, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Alla Camera di Consiglio del 20 marzo 1995 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale il lavoro di "piantone in caserma" svolto dai carabinieri in aggiunta al normale orario di lavoro rientra di per sé nelle prestazioni senza obbligo di impegno assiduo e continuativo ed è, come tale, da ricomprendere nelle previsioni di cui all’art. 17 della legge 10 ottobre 1986 n. 668, oltreché in quelle da ascriversi ai servizi di istituto delle Forze di Polizia, compensate con le indennità di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284 (cfr. CONS. STATO – SEZ. IV – 11 aprile 2007 n. 1578).

Va, infatti, osservato che il servizio di piantone si concretizza in prestazioni di poco superiori a quelle di attesa e di custodia, poiché, seppure richiede una presenza attiva, vigile e responsabile, non comporta, comunque, un impegno assiduo e continuativo di norma necessario per lo svolgimento delle abituali incombenze rientranti nei compiti di istituto che, se espletate al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, costituiscono un valido titolo per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Va, in altri termini, considerato che le attività in questione implicano, in linea di principio, un impegno ed una assunzione di responsabilità di livello inferiore rispetto a quanto risulta richiesto nello svolgimento della normale attività degli appartenenti all’Arma; ne consegue che la differenziazione del trattamento economico non può apparire illegittimo ed eventualmente affetta da illegittimità costituzionale, in quanto la scelta del legislatore si propone di garantire un trattamento retributivo il più possibile corrispondente alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 668/1984 per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, la stessa si appalesa manifestamente infondata, atteso che, con riferimento al suddetto art. 36, come sottolineato dalla Corte Costituzionale e come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (cfr. CORTE COST. 12 marzo 2004 n. 91; CONS. STATO – SEZ. IV – 2 novembre 2004, n. 7101).

Per quanto concerne, infine, le ulteriori pretese dei ricorrenti rivolte ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al compenso per lavoro straordinario per l’espletamento (in orario eccedente quello di servizio) di alcune particolari prestazioni (ordine pubblico, vigilanza e sorveglianza speciale, reperibilità, sorveglianza dei seggi elettorali, traduzioni), le stesse non si appalesano fondate, atteso che tali prestazioni prescindono dalla disciplina sull’orario di lavoro dettata dall’art. 63 della legge n. 121 del 1981, risultando regolate da particolari disposizioni normative e regolamentari rivolte a disciplinare le modalità ed i tempi di dette prestazioni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

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