Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-02-2011, n. 4739 Ausiliari del giudice

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Svolgimento del processo

Il Presidente del Tribunale di Velletri, con ordinanza in data 23 maggio 2005, decidendo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sull’opposizione al decreto del 13 dicembre 2004 del GUP del Tribunale di Velletri, di rigetto (per tardiva presentazione) dell’istanza di liquidazione del compenso al collegio peritale nominato nell’ambito di un procedimento penale, in riforma di detto decreto ha liquidato ai periti, Dott. C. M. e Dott. D.P.G., la somma di Euro 8.052,69 ciascuno, oltre cassa previdenza ed IVA. Per la cassazione dell’ordinanza il D.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 luglio 2005, sulla base di un complesso motivo.

Le intimate Procura della Repubblica ed Agenzia delle entrate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, lamentando l’inadeguatezza sotto vari profili, rispetto all’attività prestata, del quantum liquidato al collegio peritale.

2. – Rileva il Collegio che l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, in esito al cui procedimento è stata emessa dal Presidente del Tribunale di Velletri l’ordinanza oggetto del ricorso per cassazione, si è svolta in violazione del necessario contraddittorio con gli imputati del processo penale, nell’ambito del quale è stata esperita la perizia.

Risulta dagli atti di causa che nel predetto giudizio di opposizione il contraddittorio è stato instaurato nei confronti dell’Ufficio del pubblico ministero e dell’Agenzia delle entrate, mentre nessuna notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto è avvenuta nei confronti degli imputati C.E., P.A. e G.R..

Questa Corte (Cass. pen., Sez. 4^, 12 novembre 2004, n. 6680, imp. Bucciol) ha già affermato che, in tema di procedimento di opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti; è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato ed al suo difensore sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale.

Tale nullità si ricollega ad un difetto di attività del giudice a quo, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo, e può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di cassazione.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Velletri perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 09-02-2011, n. 119 Silenzio della Pubblica Amministrazione Lavoro subordinato

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nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in data 30.9.2009 è stata presentata dal ricorrente, cittadino straniero, ai sensi della L. 102/09 la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare; che il deducente lamenta che l’amministrazione intimata non ha adottato alcun provvedimento inerente alla vista procedura di regolarizzazione.

Insorge pertanto il ricorrente col ricorso in epigrafe, lamentando la violazione dell’art. 2 della L. 7.8.1990, n. 241, atteso che l’amministrazione non ha concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.

Il ricorso è fondato limitatamente all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Osserva, anzitutto, il collegio che l’art. 2 della citata L.. 7 agosto 1990, n. 241, è stato modificato dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, con l’introduzione del comma 4 bis (la successiva sostituzione dello stesso art. 2 l. 241/90, ex l. 14 maggio 2005, n. 80, lo ha trasformato nel V comma) per cui "decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

Il comma 3 stabilisce, poi, in via residuale il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento; laddove, il comma 2 rinvia invece ai termini stabiliti, per i singoli procedimenti, da fonti specifiche, e decorrenti "dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte".

Nella materia in esame, in particolare, trova applicazione un termine maggiore, previsto dal regolamento di cui si è dotata l’amministrazione che tuttavia non supera il lasso di tempo sin qui trascorso altrimenti, tale circostanza, sarebbe stata certamente eccepita dalla difesa erariale.

Nella specie, il termine è rimasto inosservato, e l’inadempimento perdura tuttora, sì che va ordinato senz’altro all’amministrazione di provvedere sulla dichiarazione prodotta entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione, della presente decisione.

Le spese di lite possono peraltro restare compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione dell’Interno di definire, con provvedimento espresso, la procedura di regolarizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-12-2010) 01-03-2011, n. 7946

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso indicato in epigrafe, G.F. ha dedotto l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Suprema Corte nel rigettare il ricorso a suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro del 23 febbraio 2009, che, in riforma della sentenza assolutoria emessa il 17 aprile 1999 dalla Corte di Assise di Catanzaro, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di concorso in omicidio volontario pluriaggravato in danno dell’ispettore di polizia A.S. e della moglie P.L., irrogando la pena ritenuta di giustizia. Deduce il ricorrente l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Suprema Corte nel rigettare il motivo di ricorso relativo all’erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, volta ad ottenere l’acquisizione di documenti diretti a confutare le affermazioni dei collaboratori di giustizia addotti in sede di gravame e, dunque, a smentirne la credibilità soggettiva, il tutto con violazione degli artt. 495 e 603 c.p.p.. Ed invero, la Corte di legittimità, dopo aver precisato che la valutazione del giudice di appello, investito della richiesta di integrazione probatoria a norma dell’art. 603 c.p.p., deve essere ispirata a canoni valutativi diversi a seconda che la richiesta riguardi prove preesistenti ovvero sopravvenute (in quanto, nel primo caso, i canoni di giudizio sono meramente discrezionali, dovendosi accedere alla richiesta difensiva sono ove sussista l’ineludibile condizione della non decidibilità allo stato degli atti; nell’altro caso, invece, deve tener conto del diritto alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 495, sotto il profilo, nella fattispecie, del diritto alla controprova a fronte di nuove prove addotte dalla pubblica accusa) non si era attenuta a tale distinguo nell’esame del motivi di ricorso. Si era, infatti, verificato, che, in sede di gravame, la pubblica accusa aveva addotto due nuovi collaboratori di giustizia, S.S. e C.S., ed a fronte di tale nuovo apporto probatorio la difesa aveva chiesto la produzione dell’anzidetta prova documentale. Orbene, nel negare la fondatezza dell’eccezione difensiva, il Giudice di legittimità aveva adottato criteri valutativi con riguardo alla fattispecie di prove preesistenti, senza avvedersi che le propalazioni accusatorie risalivano al (OMISSIS), dunque successivamente alla pronuncia di primo grado, sia pure a distanza di oltre otto anni dal fatto omicidiario (4.1.1992).

2. – E’ irrefutabilmente corretto, siccome del tutto aderente al dettato normativo, il rilievo del ricorrente in ordine alla diversità di valutazione alla quale il giudice di appello è chiamato a fronte di richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in sede di gravame, a seconda, cioè, che l’istanza riguardi prove già escusse o preesistenti ovvero prove sopravvenute:

nell’un caso, dovendosi valutare la sussistenza della prescritta condizione della non decidibilità allo stato degli atti, stante il carattere eccezionale dell’istituto e la presunzione di completezza del compendio probatorio raccolto in primo grado; nell’altro caso, cioè di prove sopravvenute, dovendosi valutare la richiesta probatoria secondo gli ordinali criteri di valutazione in tema di ammissione della prova, richiamati dall’art. 603, comma 2, che, all’uopo, fa rinvio a all’art. 495, comma 1, che, a sua volta, richiama gli art. 190, comma 1, e art. 190 bis. Dal primo rinvio risulta, in particolare, che non possono essere ammesse dal giudice non solo le prove vietate dalla legge, ma anche quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Insomma, è indubbio che, in ipotesi di prove sopravvenute, il parametro di giudizio al quale il giudice di appello è tenuto ad ispirarsi è quello ordinario che informa il tema dell’ammissione della prova, essendo certo che, nell’ipotesi anzidetta, l’imputato – esposto alla produzione di nuovi elementi di prova, sopravvenuti e, dunque, non costituenti oggetto del thema probandum delineatosi in primo grado – debba veder riconosciuto il diritto alla prova anche in sede di gravame. Orbene, è evidente come la motivazione della sentenza di annullamento non colga tale distinguo, che sarebbe stato necessario assumere, nel caso di specie, per meglio calibrare il giudizio. Ma è pur vero che, seppur nel quadro di una valutazione inglobante (e, cioè, indifferenziata, quanto ai criteri di giudizio che, per quanto si è detto, avrebbero dovuto ispirare il giudice di appello, investito della richiesta di integrazione probatoria), ha comunque tenuto conto dei parametri della superfluità e rilevanza, nell’osservare che, correttamente, la Corte di Assise di Catanzaro aveva chiaramente indicato le ragioni per le quali l’ampio ed approfondito contraddittorio svolto in primo grado rendeva superflue e irrilevanti le produzioni difensive, pur se in funzione di un giudizio di completezza del compendio probatorio già acquisito.

Se così è, balza evidente che un eventuale errore nel quale sia potuta incorrere questa Corte di legittimità sarebbe, a tutto concedere, un errore di giudizio, ma giammai un errore di fatto, secondo la pacifica accezione di tale vizio nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. E’, infatti, ius receptum l’affermazione secondo cui l’errore di fatto che legittima alla proposizione del ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p. è solo quello di natura percettiva, per la cui configurazione, in analogia con quanto previsto per il processo civile dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 richiamato per il ricorso per cassazione civile dall’art. 391 bis c.p.p., occorre che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia, incontestatamente, esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Rimangono, pertanto, esclusi tutti gli errori valutativi o di giudizio nei quali possa essere incorso il giudice di legittimità, in quanto, diversamente, l’istituto dell’art. 625 bis c.p.p., da strumento assolutamente eccezionale – concepito al fine di porre rimedio all’errore materiale e, per l’appunto, di fatto che possa avere inficiato la sentenza di legittimità – si risolverebbe in un nuovo grado di giudizio volto a sottoporre a revisione critica il giudizio della Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6, n. 27035 del 19.2.2008, rv. 240973).

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-05-2011, n. 11170 diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 4.934,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dal Sig. C.G., dipendente pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dal medesimo iniziato davanti al TAR Campania e protrattosi per circa 9 anni e 2 mesi.

L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione per dieci motivi, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si pone la questione se la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisca applicazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e se, in ipotesi di contrasto tra la legge la Convenzione, ovvero di lacuna della legge nazionale si debba disapplicare quest’ultima ed applicare la prima.

2. – Con gli altri motivi, in larga misura ripetitivi o comunque connessi, parte ricorrente lamenta poi, in definitiva, che la Corte d’appello abbia:

a) in violazione degli standard ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, mancato di riconoscere, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, almeno 1.000,00 – 1.500,00 euro per ciascun anno di durata del processo presupposto;

b) sempre in violazione della giurisprudenza della Corte europea, omesso di riconoscere un ulteriore bonus di Euro 2.000,00 trattandosi di causa di lavoro;

c) illegittimamente e immotivatamente ridotto, nella liquidazione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, gli importi indicati nella nota depositata dal difensore.

3. – Quanto alla questione posta con il primo motivo, rilevante solo per l’incidenza che può avere su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea.

Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sent. n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante (che si palesa perciò manifestamente erroneo), ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora, invece, ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo e che, applicato nel caso qui in esame, impone di accertare se il decreto impugnato abbia correttamente applicato le norme della CEDU, nell’osservanza della regola dell’interpretazione conforme.

4. – Proprio in applicazione della regola appena ricordata devono essere respinte le censure sopra sintetizzate al par. 2 sub a) e b).

4.1. – In ordine alla prima, invero, va ribadito quanto questa Corte ha già avuto plurime occasioni di affermare, è cioè che la Corte europea, in due recenti decisioni (Volta et autres e, Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres e, Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010). Ciò, appunto, ha legittimamente fatto la Corte napoletana nel caso in esame, in cui ha ritenuto la scarsa incidenza, sul piano personale, della pendenza della lite.

4.2. – In ordine alla censura sub b) , va poi ribadito che è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed hanno quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. 18012/2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante: per tutte, Cass. 1630/2006, 1631/2006, 19029/2005, 19288/2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. 6898/2008, 1630/2006, 1631/2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. 18012/2008).

5. – La censura sub e) è del pari infondata, avendo la Corte d’appello liquidato, oltre ad Euro 39,00 per esborsi, Euro 390,00 per diritti ed Euro 460,00 per onorari, somme non inferiori ai minimi tariffari relativi allo scaglione di valore corrispondente alla somma per la quale ha pronunciato condanna.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, possono essere poste a carico del ricorrente – che rimane soccombente – per i due terzi e compensate per un terzo, come richiesto dall’Amministrazione controricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai due terzi delle spese processuali, liquidate per l’intero in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito, e dichiara compensato fra le parti il residuo terzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.