T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-12-2011, n. 3015

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in precedenza concesso per lavoro subordinato per mancata allegazione di documentazione che dimostrasse l’esistenza di una valida attività lavorativa.

A tal fine faceva presente di aver lavorato in precedenza quale muratore per la T. s.r.l. e di aver poi aperto nel 2004 un’impresa individuale per svolgere la medesima attività; purtroppo a causa della negligenza del suo commercialista non venivano presentatele dichiarazioni dei redditi fino al 2007, ma solamente nel 2008 veniva presentata la dichiarazione per il 2007 con un volume di affari apri a Euro 6.000.

Nell’unico motivo di ricorso eccepisce la violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il diniego è stato motivato sulla base dell’insufficienza del reddito dichiarato per garantire il suo mantenimento in Italia, senza tener conto che fino ad oggi dal 2004, il ricorrente ha svolto l’attività di impresario edile producendo redditi superiori all’importo dell’assegno sociale minimo ed idonei a garantire il suo mantenimento in Italia non avendo familiari a carico.

La Questura avrebbe dovuto tener presente i dati derivanti dalla dichiarazione del redditi relativa al 2007 ed il volume di affari conseguito nel 2008 come elementi sopravvenuti.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9.9.2008 veniva respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione prodotta è risultato che il ricorrente dispone di redditi sufficienti per garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza che non abbia prodotto tempestivamente tutta la documentazione è dipesa anche dalle vicissitudini in cui si è trovato a a causa della condotta omissiva del suo commercialista e ciò può giustificare un ritardo nella produzione che fa ritenere opportuno un annullamento del provvedimento impugnato allo scopo che la Questura possa riesaminare la documentazione prodotta per verificare la sua idoneità a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno tenuto conto oltretutto che trattasi di extracomunitario presente nel nostro territorio da circa vent’anni senza aver mai dato adito a problemi di sorta.

Tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato è stato emesso per la mancata produzione della documentazione appare opportuno compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10116

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna il D.M. n. 44/2011 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consente l’inserimento del personale docente prevedendo che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina";

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n.09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– " la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che " fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 10-01-2012, n. 193 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il successivo 9 febbraio, la Soc. Laboratorio diagnostico Bravetta impugna la nota in epigrafe indicata, con cui è stata respinta la richiesta dalla stessa avanzata volta ad ottenere l’aumento del budget per l’anno 2009.

Riferisce di essere una struttura sanitaria privata che opera in regime di accreditamento con il S.S.N. e di aver soddisfatto, dal mese di febbraio 2009, un numero ingente di richieste di prestazioni sanitarie in ragione della riduzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini causata dalla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele, ubicato nell’ambito territoriale ove insiste la ricorrente Struttura.

Precisa che il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, n. 9 del 30 gennaio 2009 ha previsto, tra l’altro, che la Regione Lazio, a consuntivo, avrebbe provveduto a ridistribuire tra i soggetti che avessero erogato prestazioni eccedenti il tetto di spesa a causa di particolari situazioni territoriali, l’eventuale quota parte dello stanziamento complessivo non assorbita e ad accantonare la somma di Euro 500.000,00 per far fronte, fra l’altro, all’evenienza di casi di maggior fabbisogno assistenziale rispetto a quanto autorizzato qualora non fosse stata possibile la compensazione con le somme residue non assorbite dalle singole strutture.

Sicché, alla luce di detta previsione, con istanza dell’8 ottobre 2009, ha richiesto alla Regione Lazio la rideterminazione del budget assegnato.

Con la nota impugnata, la domanda è stata respinta.

Avverso il predetto provvedimento deduce:

1. violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta per la Sanità, n. 9 del 30 gennaio 2009; difetto di istruttoria; violazione del principio dell’affidamento; violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 ovvero motivazione incongrua.

Assume la ricorrente che in ragione delle previsioni del decreto n. 9 il Laboratorio è stato indotto a non sospendere l’erogazione delle prestazioni una volta raggiunto il tetto, sicché, sotto tale profilo, appare violato anche il principio dell’affidamento.

Inoltre, la nota impugnata è palesemente carente di motivazione, poiché mancano le ragioni giustificatrici della decisione di rigetto. Né può assurgere a motivazione il riferimento alla circostanza che la AUSL di riferimento (Roma/D) non abbia trasmesso il parere di competenza, poiché ciò costituisce solo un momento dell’attività istruttoria.

2. violazione del principio del buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento anche in relazione agli artt. 3, 32 e art. 41 della Costituzione; ingiustizia manifesta; violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990.

Deduce la ricorrente Struttura che è pacifico che per la determinazione del budget la Regione prende a riferimento il solo dato storico riferito agli anni pregressi, sicché per il 2009 sono stati confermati i tetti di spesa determinati per l’anno 2008, criterio che si risolve per la ricorrente in un budget determinato sulla base del budget 2006, che era già iniquo, in quanto disancorato sia da una valutazione in ordine ai costi sostenuti dalla struttura sia in ordine al flusso di domanda. In queste condizioni, la Struttura non è stata in grado di rimodulare la produzione allorquando ha dovuto fronteggiare il fabbisogno assistenziale di un inatteso numero di utenti né avrebbe potuto negare la prestazione, poiché, operando diversamente, si sarebbe esposta a gravi conseguenze penali.

La Regione Lazio, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanze nn. 1734 del 2010 e 3022 del 2011 sono stati disposti incombenti istruttori:

All’Udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è la pretesa di parte ricorrente a vedersi rideterminato il budget 2009 in ragione dell’aumento delle prestazioni erogate, causato dalla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele, ubicato nell’ambito territoriale ove insiste la ricorrente Struttura.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ utile ricordare che la Delib. n. 174 del 21 marzo 2008, in attuazione del Piano di rientro, integrato dal decreto Commissariale n. 23 del 5 settembre 2008, ha individuato i budget per l’anno 2008. A sua volta il Decreto n. 44 del 17 novembre 2008, in relazione alla specialistica ambulatoriale, ha confermato per l’anno 2009 il medesimo livello di finanziamento e di remunerazione dell’anno 2008. Con il decreto n. 9 del 30 gennaio 2009 sono stati, quindi, fissati i budget per il 2009.

Con ciò si vuole intendere che i budget devono essere determinati nella misura imposta dalla programmazione regionale, che fissa i corrispettivi preventivati, i quali costituiscono un limite insuperabile di spesa sostenibile con il Fondo sanitario.

Ora, la ricorrente invoca particolari contingenze che l’avrebbero indotta a superare il tetto di spesa assegnatole per l’anno 2009, e ciò in forza della previsione contenuta nel decreto n. 9 del 2009, secondo cui la Regione, a consuntivo- a seguito di specifiche valutazioni di maggior fabbisogno assistenziale legato a particolari situazioni territoriali e di concerto con le competenti AA.SS.LL. – provvederà a ridistribuire, tra i soggetti che abbiano erogato prestazioni eccedenti il tetto di remunerazione assegnato, l’eventuale quota parte del tetto di spesa complessivo non assorbita dalle singole strutture (p. 4 del Considerato del decreto n. 9 del 2009), ovvero l’accantonamento, anch’esso previsto dal citato decreto n. 9, di Euro 500.000,00 per far fronte a situazioni di cui "il budget 2008 non ha tenuto conto…".

Orbene, l’assunto della ricorrente che basa la propria pretesa sull’inaspettato aumento di prestazioni dovute alla circostanza di dover sopperire alla revoca dell’accreditamento provvisorio al complesso ospedaliero S. Raffaele non appare plausibile.

Invero, la Regione Lazio ha provveduto a richiedere alle AA.SS.LL. competenti di individuare le situazioni che avrebbero potuto essere ricondotte alle previsioni sopra riportate, determinate sulla base di elementi oggettivi. Tali situazioni, tuttavia, non sono emerse.

In punto di fatto, non è di poco conto la considerazione che nell’ambito territoriale in cui opera la struttura sono presenti un numero elevato di operatori sanitari che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio con onere a carico del SSN.

L’elevato numero di presidi presenti nella XVIII Circoscrizione, sia pubblici che privati, conduce a ritenere insussistente la necessità assoluta di erogare le prestazioni eccedenti il proprio budget, potendo gli assistiti ottenere le prestazioni richieste presso altre strutture.

Come è stato affermato da questa Sezione (TAR Lazio, Sez. III quater, n. 3255 del 2010), la decisione della struttura sanitaria di erogare prestazioni "extrabudget" costituisce un fatto colposo suscettibile di cagionare causalmente il danno alla struttura medesima, che il creditore avrebbe potuto in toto evitare, usando l’ordinaria diligenza, secondo i principi di cui all’art. 1227 del codice civile.

D’altro canto, la chiusura di una struttura in un ambito territoriale in cui operano numerose analoghe strutture non può tradursi in un fabbisogno assistenziale legato a particolari situazioni territoriali, come richiede la disposizione del decreto n. 9 del 2009, invocata dalla ricorrente.

Da ultimo va sottolineato che in relazione a quanto affermato dalla ricorrente circa l’esposizione a gravi risvolti penali nel caso avesse rifiutato le prestazioni eccedenti il proprio budget, la giurisprudenza ha più volte sostenuto che soltanto le strutture pubbliche sono vincolate a rendere le prestazioni sanitarie richieste, non sussistendo tale obbligo a carico delle strutture private, le quali, al di là del tetto di spessa alle stesse assegnato, non hanno tale incondizionato obbligo, potendo, in alternativa, negare la prestazione (TAR Lazio, Sez. III, 1 giugno 2008, n. 5761) ovvero erogarla con oneri a carico del richiedente.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della vicenda, il Collegio reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 20-07-2012, n. 12640 Imposte

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis:
"1. – L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in data 8.11.2006. Questa sentenza, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato dovuto alla s.r.l. Impresa nazionale appalti XXX, nella misura richiesta di Euro 207.828,00, il credito d’imposta ulteriore (rispetto a quello ordinario per incrementi occupazionali) previsto dalla L. n. 289 del 2002 (art. 63, comma 1) e dalla L. n. 388 del 2000 (art. 7, comma 10) per l’assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate. Ha ritenuto di esaminare la questione sotto l’aspetto della compatibilità della regola comunitaria de minimis (eccepita dall’amministrazione quale elemento impeditivo del riconoscimento del credito) e le norme interne disciplinanti i crediti d’imposta per le nuove assunzioni. E ha affermato che il bonus ulteriormente accordato dalla L. n. 289 del 2002, sfugge alla regola detta non essendo questa direttamente contemplata agli specifici fini, nè essendovi incidenza della normativa in tema di aiuti di Stato (cui la regola va associata), dal momento che il contributo sarebbe sussumibile nell’alveo dei Reg. nn. 994/98 e 2204/02/CE, essendo il bonus funzionale al riequilibrio di condizioni favorevoli in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati alla stregua di incentivo alle assunzioni senza istituzione di vantaggi per l’impresa, sì da non soggiacere, per questo, alla regola limitativa del quantum.
2. – La ricorrente ha articolato cinque motivi ai quali l’intimata ha resistito con controricorso.
3. – I motivi denunziano nell’ordine, e con idonei quesiti: (1) carenza di giurisdizione e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per avere la commissione ritenuto nella specie configurabile un provvedimento di diniego di agevolazione, impugnabile ai sensi del citato D.Lgs., non considerando che nella specie trattavasi di aiuto concesso per incrementi occupazionali, e dunque di un beneficio nascente da rapporto extrafiscale); (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per il fatto di non avere la commissione esaminato l’eccezione pregiudiziale di tardività dell’avverso ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione del beneficio negli inferiori limiti indicati dalla legge); (3) violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, L. n. 289 del 2002, artt. 62 e 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (per il fatto di avere la commissione disapplicato le norme di diritto interno in materia di limiti quantitativi alla concessione del contributo per l’incremento occupazionale); (4) violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni unitamente agli artt. 87 e 88 del Trattato CE (per il fatto di aver ritenuto sottratto il contributo de quo alla regola de minimis, prevista come limite di ammissibilità di aiuti di Stato in materia; (5) violazione e falsa applicazione delle dette disposizioni in relazione ai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 2204/02.
4. – il primo motivo appare inammissibile giacchè la questione di giurisdizione, implicitamente risolta in positivo dalla sentenza di primo grado in ragione dell’avvenuta pronuncia sul merito della regiudicanda, non risulta devoluta al giudice dell’appello; con conseguente formazione del giudicato interno sul punto (in base a sez. un. n. 24883/2008, ribadita da sez. un. 5456/2009). Difatti nel ricorso si dice che nelle controdeduzioni dell’appellata venne nuovamente eccepita (art. 346 c.p.c.) l’inammissibilità del ricorso siccome proposto avverso un parere non impugnabile autonomamente e siccome tardivo rispetto all’epilogo configurabile nella limitazione apposta alla prima richiesta di credito, con chiaro riferimento, quindi, all’istituto della inammissibilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 19 e 21. Non risulta alcun accenno, di contro, al profilo inerente il presunto difetto di giurisdizione.
5. – Nel resto, devesi ritenere manifestamente fondato il terzo motivo, il cui esame si rivela assorbente di ogni ulteriore questione.
La L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, ha previsto che: L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 2, determinano anche per l’anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato D.L. n. 209 del 2002, art. 2. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l’intero territorio nazionale, un contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro, se l’assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di Euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l’assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui alla citata L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lett. a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lett. a), per ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 Euro ovvero di 150 Euro nonchè quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lett. a), a valere, per l’anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lett. a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lett. a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di Euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lett. a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli artt. 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lett. a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 citato, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
In coerenza con detto testo, questa Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 21797/2011) che, nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni di cui all’antecedente della L. n. 388 del 2000, art. 7, la disposizione ha mantenuto ferme, per tutto quanto non diversamente regolato, le relative previsioni anche con riguardo al c.d. ulteriore credito d’imposta per assunzione di lavoratori in aree svantaggiate; e tra queste la previsione di cui al comma 10, art. 7, stando alla quale all’ulteriore credito d’imposta (..) si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06 (..), e ad esso sono cumulatali altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
Al detto indirizzo sembra doversi dare continuità, nel senso che il legislatore nazionale, a mezzo della ripetuta L. n. 289 del 2002, ha inteso riconoscere il beneficio dell’ulteriore credito d’imposta, qui azionato dalla contribuente, in misura limitata dalla applicazione della regola stabilita dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, e non soltanto in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti.
Diventano in tal senso del tutto irrilevanti le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alle caratteristiche funzionali dell’aiuto (se cioè accordato in funzione dell’impresa o dell’occupazione), dal momento che la soggezione alla regola de minimis è conseguente al legittimo esercizio della sovranità legislativa nazionale, non alle regole di ordinamento comunitario.
Con le quali regole, peraltro, la scelta del legislatore non appare in contrasto.
6. – Per le esposte ragioni il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronuncia di manifesta fondatezza del terzo motivo (inammissibile il primo e assorbiti gli altri). La causa appare in tal senso suscettibile di essere definita anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che è pacifico che, nella specie, la pretesa attenne a un credito maggiore rispetto a quello riconoscibile ai sensi di legge";
che parte ricorrente ha infine rinunciato al primo motivo del ricorso;
che la relazione contiene un errore materiale nel soprascritto punto 2, stante che l’intimata – cui il ricorso risulta ritualmente notificato – non ha resistito;
– che il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione;
– che la mancanza di anteriori pronunce di questa Corte sul tema giustifica la compensazione delle spese processuali relativamente ai gradi di merito, quelle del giudizio di legittimità seguendo, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibile il primo e assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione della società avverso il diniego di riconoscimento del credito d’imposta; compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento di quelle relative al giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012




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