Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-06-2011) 01-08-2011, n. 30448 Sentenza di non luogo a procedere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza ex art. 425 c.p.p., emessa in data 10.02.2010, il Gip del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.G. in ordine al concorso nei reati pluriaggravati di omicidio volontario ai danni di D. A. e di tentato omicidio di D.G.P., nonchè nei connessi reati in materia di armi, fatti commessi in (OMISSIS). L’episodio, sul quale risultavano già decisioni giudiziarie di condanna a carico di altri partecipi, andava inquadrato nella lotta che il gruppo dei casalesi, divenuto egemone nel territorio, aveva all’epoca portato contro elementi legati alla NCO, tra cui le anzidette parti lese dell’agguato in questione. Nella vicenda il ruolo del M. sarebbe stato quello di componente del gruppo che, in auto, svolgeva funzione di staffetta. Rilevava dunque detto Gip come gli elementi raccolti a carico dell’indagato fossero insufficienti: – Ma.Gi., fonte de relato da D. G.P., peraltro già generico, aveva ritrattato; – B. R., pure fonte indiretta dallo stesso D.G.P., era stato generico e non aveva nominato il M.; – D.G. R., fratello di P., aveva confermato il narrato di costui, de relato; – restava dunque solo il D.G.P. che aveva fornito l’indicazione accusatoria diretta e confortata anche da ricognizione fotografica; – peraltro D.S.D., organizzatore dell’agguato, collaboratore di giustizia, non aveva mai indicato la partecipazione del M..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: a) le dichiarazioni del D.G., parte offesa, dovevano essere valutate con peculiare e preminente valorizzazione di tale sua veste; b) le considerazioni del Gip in ordine al ritardo nelle dichiarazioni del D.G. non erano pertinenti; c) il D. S. era molto attendibile ma poteva non sapere, per come si era svolta l’organizzazione, che il M. era componente della staffetta; d) era invece altamente significativo che costui fosse stato poi oggetto di agguato da interpretare come ritorsivo per la sua partecipazione al fatto di sangue in esame; e) la narrazione del D.G.P. era completa e coerente sulla partecipazione de M. ai contestati del itti.

3. Il ricorso dell’Accusa, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero il Gip di Napoli, nell’impugnata sentenza, pur invocando la giurisprudenza di questa Corte (v. f. 4, peraltro senza citarla), non si è attenuto però al costante insegnamento di questa sede di legittimità in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 425 c.p.p., comma 3, e, quindi, alla latitudine dei poteri del Gip nel pervenire a sentenza di non luogo a procedere.- Occorre, allora, ribadire che il parametro, in tal senso, è "la mancanza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale di prova raccolto" (così Cass. Pen. Sez. 2, n. 14034 in data 18.03.2008, Rv. 239514, P.G. in proc. D’Abramo). In particolare, nel caso di materiale indagatorio controverso, Cass. Pen. Sez. 4, n. 26410 in data 19.04.2007, Rv.

236800, Giganti, assume che "Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando l’eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiono ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la sostenibilità dell’accusa nel giudizio". In tal senso anche Cass. Pen. Sez. 2, n. 35178 in data 03.07.2008, Rv. 242092, P.M. in proc. Brunetti, parla della necessità – per la legittimità del proscioglimento ex art. 425 c.p.p., comma 3, – di un giudizio prognostico di "immutabilità del quadro probatorio e di non modificabilità in dibattimento per effetto di possibile acquisizione di nuove prove o di una diversa valutazione degli elementi in atti".- In definitiva (per tutti v.

Cass. Pen. Sez. 4, n. 43483 in data 06.10.2009, Rv. 245464, P.C in proc. Pontessilli) "il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione".

Tutto ciò doverosamente ricordato e premesso, è assolutamente evidente come sia fondata la censura, che dunque deve essere accolta, mossa dal P.M. territoriale contro l’impugnata sentenza. La stessa, invero, debordando dai termini sopra precisati, ha motivato il percorso argomentativo, e quindi concluso, in forza di un proprio convincimento assolutorio di tipo definitivo e non dinamico, per nulla preoccupandosi – come si sarebbe dovuto, alla luce della citata giurisprudenza – di vagliare il materiale in prospettiva di una sua possibile e ragionevole evoluzione in sede dibattimentale. In presenza – indiscutibile, quam minus – di materiale controverso, non si doveva trame subito conclusione assolutoria, ma se ne doveva esaminare la potenzialità in funzione degli sviluppi – possibili e ragionevoli in materia di contributi soggettivi sempre fluidi ed accrescibili, tanto più in ambito di malavita organizzata – in sede dibattimentale. Il che è di certo mancato nella motivazione della sentenza in esame. Vale poi aggiungere – pur senza entrare nel merito – che la valutazione di insufficienza e contraddittorietà del materiale raccolto, come formulata dal Gip, appare sicuramente affrettata e censurabile sul piano logico, atteso che alcune fonti sembrano in realtà neutre, mentre sicuramente alto – e da approfondire in eventuale sede dibattimentale – è l’apporto diretto della parte lesa D.G.P., confortato de relato dal fratello R.. Rilevante poi si prospetta – anche quale riscontro logico – l’agguato ritorsivo subito dal M., elemento che non poteva essere lasciato cadere – come fa il Gip – per pretendere approfondimento in sede dibattimentale, se del caso, con ogni delucidazione che possa collegare i due fatti.

In definitiva l’impugnata sentenza deve essere annullata. Il giudice di rinvio si atterrà, ex art. 627 c.p.p., comma 3, ai principi di diritto qui enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Napoli.

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T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 30-09-2011, n. 4593 Scuole e personale di sostegno

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Svolgimento del processo

Le parti ricorrenti, agendo in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, impugnavano i provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno scolastico al medesimo alunno minore, relativo all’anno 2010/2011, in considerazione della sua disabilità.

Articolavano tre motivi di ricorso basati sulla violazione della normativa di tutela della disabilità e del sostegno scolastico.

Chiedevano all’adito T.A.R., previa concessione di misura cautelare, l’annullamento dei suddetti provvedimenti e la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un numero maggiore di ore di sostegno ed, in particolare, di un numero di ore pari all’intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dal minore che avrebbe reso inadeguate le misure accordate.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R. accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare.

Motivi della decisione

1) Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che sia sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso per quanto riguarda il provvedimento gravato e per la declaratoria del diritto all’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2010/2011, in quanto l’anno scolastico in questione è ormai terminato.

Com’è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie l’interesse fatto valere dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio, in relazione al provvedimento di assegnazione gravato ed alla declaratoria della spettanza delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2010/2011, non presenta più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.

2) Ad ogni modo il Collegio rileva, ai fini della soccombenza virtuale per la pronuncia sulle spese di giudizio, che il ricorso si palesava fondato quanto alla domanda di annullamento del provvedimento gravato ed alla declaratoria in ordine all’ottenimento di un numero di ore di sostegno adeguato alla disabilità sofferta dal minore per l’anno scolastico 2010/2011.

Avrebbero difatti meritato accoglimento le domande con cui parte ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del diritto della minore a giovarsi del sostegno scolastico quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità relativamente all’anno scolastico 2010/11, per un numero di ore adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione, previa ricognizione di detto fabbisogno ad opera del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, ricognizione questa che non sembra essere stata correttamente eseguita dall’Amministrazione scolastica, che ha quantificato le ore di sostegno solo sulla base delle risorse disponibili e non sulla base della gravità della patologia e delle esigenze di educazione e di istruzione.

Infatti, nel caso in esame, sussistevano tutti i presupposti di legge per riconoscere in favore della minore il diritto ad essere destinataria delle attività di sostegno di cui all’art. 35, comma VII, L. 289\2002, secondo il quale "Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali (…)" nonché i presupposti previsti dal comma 5, prima parte della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010 secondo cui "la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravita’, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Dagli atti del giudizio emerge che il minore in questione è stato individuato quale soggetto portatore di handicap grave; dal che risulta confermata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge affinchè sia riconosciuto in capo alla minore il diritto soggettivo assoluto (per tutte, T.A.R. Campania, sez. VIII, 28 gennaio 2009, n. 467\2009) a fruire delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3, comma I e III L. 104\1992.

Né, in senso ostativo all’esercizio del diritto in questione, possono rilevare contingenti misure organizzative del servizio -ivi compresa la carenza in organico di insegnanti dotati di adeguate competenze- in quanto:

– già con l’art. 40 L. n. 449 del 27.12.1997 si prevedeva l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n.59…. consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (cfr. sentenza Consiglio di Stato sez. V, 21 marzo 2005 n. 1134);

– l’art. 1 comma 605 L. 296\2006 indicava chiaramente, su di un piano programmatico (da attuarsi mediante decreti del MIUR), la strada da seguire in materia, costituita dalla strutturale e definitiva individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate;

– con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

– il Giudice delle leggi ha censurato le richiamate disposizioni in quanto esse avevano inciso sul "nucleo indefettibile di garanzie" a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità, poiché il limite previsto da quelle norme, sopprimendo la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trovava alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.

– è quindi intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge 122 del 2010, il quale all’art. 9 comma 15 precisa che "per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita’, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" che conferma la necessità di attivazione di posti di sostengo in deroga per venire incontro alle esigenze degli alunni versanti in situazioni di particolare gravità, di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010.

L’Amministrazione resistente non ha provveduto a depositare il P.E.I. del minore, né altro documento ricognitivo del preciso fabbisogno di assistenza, e risulta evidente che la stessa non abbia tenuto conto dei bisogni dell’alunno, sia pure calibrati sulle esigenza di educazione e di istruzione, alla luce del citato disposto dell’art. 10 comma 5 della legge n. 122 del 2010, ma unicamente delle risorse assegnate, con conseguente illegittimità del relativo operato, alla luce di quanto risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 e dall’art. 9 comma 15 della legge n. 122 del 2010.

3) Le spese di giudizio segono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente e quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento) oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 25-10-2011, n. 8188 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Premesso che i ricorrenti dichiarano:

1) di aver fatto parte del personale della Cassa per il Mezzogiorno – inseriti in apposito ruolo gestito dal Commissario liquidatore – e di non essere stati mai inquadrati nell’organico dell’Agensud (così come precisato nella memoria depositata il 29.11.2007, a rettifica di quanto indicato nell’atto introduttivo);

2) di essere transitati alle dipendenze dell’Amministrazione statale senza che si determinasse soluzione di continuità con il precedente rapporto d’impiego;

3) di aver ottenuto un inquadramento penalizzante presso l’Amministrazione di destinazione, non essendo stata loro riconosciuta nè l’intera anzianità maturata presso la Casmez con il connesso trattamento stipendiale nè il regime previdenziale integrativo ivi fruito (polizza INA).

Rilevato che con l’impugnativa gl’interessati prospettano profili d’incostituzionalità dell’art. 9 D.L. 8.2.1995 n. 32 convertito dalla L. 7.4.1995 n. 104 e comunque si dolgono di non avere avuto conoscenza dei provvedimenti relativi al loro inquadramento riservandosi, quindi, a seguito della loro esibizione, la presentazione di motivi aggiunti..

Con successivi motivi aggiunti del 6.12.2009, parte ricorrente censura gli atti di inquadramento per eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti e sviamento dato che l’Amministrazione avrebbe dovuto inquadrare i ricorrenti con diretta provenienza dal ruolo gestito dal Commissario governativo.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono palesemente infondati.

Ed invero con il ricorso introduttivo parte ricorrente solleva l’eccezione come illegittimità costituzionale dell’art. 14 bis del D.Lgs. n. 96 del 3/4/1993 come introdotto dall’art. 9 del D.L. n 32/95 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost…."che si appalesa manifestamente infondata dato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 219/98, in esito alle ordinanze del TAR Lazio sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché degli artt. 14, comma 4, e 14 bis, comma 1, lettera b) e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14 bis, comma 1, lettera b) e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Né fondati risultano i motivi aggiunti data la loro genericità posto che con i medesimi i ricorrenti si limitano ad asserire che gli atti di inquadramento avrebbero dovuto essere disposti con diretta provenienza dal ruolo gestito dal Commissario governativo senza enucleare specifiche e circostanziate doglianze sulla posizione giuridicoeconomica determinata dai provvedimenti d’inquadramento impugnati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe ed i motivi aggiunti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 14-11-2011, n. 8757

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’esponente aziona la pretesa ad ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Al riguardo è dunque da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza asseritamente passata in giudicato, sia indeterminata o futura.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

Dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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