Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1239/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da R.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 2-11-2002/31-12-2002, per "esigenze organizzative produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione di Centri Reti Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio", con le pronunce consequenziali.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l18-1-2007, confermava la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione della detta sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con dieci motivi.
Il R. ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè, infine, istanza di trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 e succ. mod..
Motivi della decisione
Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso, risultando lo stesso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica (in data 8-1-2008) nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (v. Cass. SU 4-5-2006 n. 10216 e succ.).
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte di merito ha motivato in modo assolutamente generico in ordine alla prima causale, concernente le esigenze connesse alla riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ed ha omesso qualsiasi motivazione in relazione alla seconda causale, riguardante i maggiori flussi di traffico del periodo natalizio.
Con il secondo motivo la società, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sostanza lamenta che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto la prima causale estremamente generica ed illegittima in quanto riferita alle esigenze organizzative dell’intero complesso aziendale e non invece alla singola unità produttiva di adibizione del R..
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 346, 434 e 436 c.p.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, a fronte della decisione del primo giudice che aveva affermato che la duplicità delle causali non era di per sè motivo di nullità della apposizione del termine, pur in mancanza di appello incidentale del R. sul punto, ha affermato che "la doppia causale rende incerta la specifica esigenza alla quale deve far fronte l’assunzione temporanea ed in relazione alla quale la datrice di lavoro deve offrire la conferente prova".
Con il quarto motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la società deduce che ben possono essere indicate più causali concorrenti, purchè siano tutte specificate e verificabili.
Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1371 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla prima causale, ha ritenuto che nella fattispecie fosse applicabile l’art. 25 del ccnl del 2001, nonostante che il contratto de quo non contenesse alcun richiamo alla disciplina pattizia e che, invece, fosse stato concluso "ai sensi della vigente normativa" ( D.Lgs. n. 368 del 2001).
Su tali motivi, connessi fra loro, osserva il Collegio che, esaminando in ordine logico dapprima il terzo motivo, va rilevato che sul R., vittorioso in primo grado, non incombeva l’onere di proporre appello incidentale avverso la affermazione del primo giudice secondo cui "la duplicità delle cause non è di per sè motivo di nullità", avendo del resto espressamente riproposto la questione relativa alla pluralità delle causali nella memoria di costituzione in appello (riportata nel controricorso).
La Corte d’Appello, sul punto, quindi, non è affatto incorsa nella violazione denunciata.
Sulle altre censure osserva il Collegio che innanzitutto, risultando pacifico che il contratto de quo non conteneva alcun richiamo all’art. 25 del ccnl del 2001, essendo stato invece stipulato "ai sensi della vigente normativa" con le causali indicate, peraltro in data successiva alla scadenza stessa del detto ccnl (v. Cass. 13/7/2010 n. 16424), è fuor di dubbio che lo stesso fosse interamente soggetto al nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, senza che in alcun modo potesse applicarsi la disciplina transitoria di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs..
In tal senso va pertanto accolto il quinto motivo.
Del pari fondato risulta poi il quarto motivo.
Come è stato affermato da questa Corte, "l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate", (v. Cass. 17/6/2008 n. 16396).
In particolare è stato precisato che anche nel nuovo regime ex D.Lgs. n. 368 del 2001 la legittimità della apposizione del termine a contratto di lavoro richiede l’esistenza di una condizione legittimante, "ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine".
Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la doppia causale rende di per sè "incerta la specifica esigenza alla quale deve far fronte l’assunzione temporanea".
Parimenti fondato è altresì il primo motivo.
Nella fattispecie, come si è detto, trova piena applicazione il nuovo sistema, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, che, come questa Corte ha chiarito (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985) "anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".
Al riguardo vanno quindi applicati i principi recentemente dettati da questa Corte, in ordine all’interpretazione dell’art. 1 del D.Lgs. citato.
In specie, come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, "in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….)" un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificati ve essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti" (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".
Orbene, nella specie, la Corte di merito ha disatteso tali principi, in quanto si è limitata ad affermare sic et simpliciter la genericità della prima causale (peraltro con riferimento principalmente all’art. 25 del ccnl 2001, inapplicabile nel caso in esame) senza nulla osservare in ordine alla seconda e senza, in sostanza, valutare in alcun modo la specificità della ragioni dedotte in contratto, in funzione della loro trasparenza e verificabilità in concreto, anche in relazione al "determinato contesto aziendale", che può essere più o meno esteso, semprechè non ne risulti compromessa la detta funzione.
Così respinto il terzo motivo ed accolti come sopra il primo, il quarto e il quinto, nonchè, in parte, nei limiti da ultimo evidenziati, anche il secondo, osserva il Collegio che gli altri motivi (il sesto riguardante la conversione del rapporto, il settimo e l’ottavo la messa in mora e il nono e il decimo l’aliunde perceptum) risultano tutti assorbiti in quanto comunque riguardanti le conseguenze della (eventuale) nullità del termine.
La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
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