Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-09-2011, n. 5099 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 6445 del 26 novembre 2007 respingeva il ricorso proposto dalla società Millenium s.a.s. di W. J. & C. per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Cologno Monzese di cui alla comunicazione in data 23 marzo 2007 (di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata il 13 luglio 2005) e, in via subordinata, dell’autorizzazione in data 8 maggio 2007 (limitata al solo piano terra del locale sito in viale Lombardia n. 79), ritenendo infondate le censure prospettate di violazione dell’art. 3 della legge 287/1991 e dell’art. 9 della legge regionale 30/2003; eccesso di potere per contrasto con il DM 564/1992; contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

2. Con atto di appello notificato il 4 febbraio 2008 la predetta società ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione e falsa interpretazione dell’art. 3 della L. n. 287/1991 e dell’art. 9 della L.R. n. 30/2003 – Eccesso di potere per contrasto con i criteri di cui al D.M. n. 564/1999 – Illogicità e ingiustizia manifesta – Contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative – Disparità di trattamento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza di motivazione – Pretestuosità – Perplessità".

3. Ha resistito al gravame il Comune di Cologno Monzese, chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.

4. Con atto depositato il 16 febbraio 2011 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto nelle more del giudizio un accordo pienamente satisfattivo in ordine alla questione oggetto di controversia.

5. All’udienza del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Come emerge dalla esposizione in fatto, con atto depositato il 16 febbraio 2011 entrambe le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto nelle more del giudizio un accordo pienamente satisfattivo in ordine alla questione oggetto di controversia.

In omaggio al principio dispositivo del processo, ciò determina la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., potendosi tuttavia compensare, come richiesto dalle parti, le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società Millenium s.a.s. di W. J. & C. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. IV, con la sentenza n. 6445 del 26 novembre 2007, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-01-2012, n. 696 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, B.G., dipendente della Unilever Italia s.r.l., impugnava, sotto vari profili, la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 22/09/2004, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità e annullabilità del licenziamento intimatogli dalla società, per essersi egli in due occasioni, sottraendosi alla sua prestazione lavorativa, appropriato senza autorizzazione alcuna, nello stabilimento della società, di materiale (frutta e verdura), di proprietà della ditta Pellegrini Centro Sud – cui era stato affidato in appalto il servizio mensa – introducendosi "nella mensa Pellegrini" attraverso la porta di servizio della stessa, violando la procedura che vietava la presenza di personale SAGIT (poi Univeler Italia) non autorizzato in tali locali.

La società appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza depositata il 25 febbraio 2008, l’adita Corte, ritenuto provati gli addebiti, idonei a giustificare la massima sanzione espulsiva, rigettava l’appello. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre B.G. con due motivi.

Resiste la Unilever Italia s.r.l. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il B., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1334, 2106 e 2119 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente circoscritto la verifica applicativa del criterio di valutazione comparativa della proporzionalità di una sanzione disciplinare alla sola irrogazione del provvedimento iniziale, escludendo invece il controllo rispetto alla successiva, più blanda, sanzione inflitta in sostituzione della prima ad alcuni lavoratori autori dei medesimi illeciti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine a condotte che esprimevano una volontà collaborativa, ammissiva della colpevolezza da parte di alcuni dipendenti e che avrebbero legittimato l’adozione di provvedimenti disciplinari differenziati.

Il ricorso, pur valutato nelle su esposte articolazioni, è infondato, avendo il Giudice a qua dato riscontro, in maniera corretta ed esauriente, alle osservazioni proposte in sede di appello e reiterate in questa sede, nei termini, sia pur sinteticamente, appena esposti.

Invero, la Corte territoriale, dopo avere segnalato l’astratta condivisibilità della tesi secondo cui "la consistenza del tasso di illiceità endoaziendale di una determinata condotta possa attingersi al trattamento disciplinare accordato a comportamenti analoghi tenuti da altri dipendenti – in applicazione del principio della buona fede", si è preoccupata di ricostruire le due fasi "nelle quali si è articolata l’adozione e la successiva gestione delle plurime sanzioni" al personale coinvolto nei furti aziendali: una prima fase, contrassegnata da una puntuale identità di iniziative nei confronti di tutti i soggetti coinvolti ed articolatasi nella contestazione a tutti e nove i dipendenti identificati, alla quale era conseguita la adozione di provvedimenti espulsivi; una seconda fase, in cui i lavoratori espulsi sono stati riascoltati – su iniziativa con l’assistenza dei sindacati – ed alcuni di essi avendo ammesso i fatti e concorso alla ricostruzione dell’illecito traffico sono stati reintegrati previa conversione della misura in una sanzione conservativa.

Ha quindi coerentemente sostenuto che l’apprezzamento comparativo di proporzionalità andava riferito al provvedimento iniziale, con la sola eccezione della dimostrazione di un disegno discriminatorio.

Il ragionamento della Corte, però, non si è fermato a tale rilievo, ma (a dimostrazione della legittimità della ricordata inversione di tendenza) ha aggiunto il carattere decisivo dei fatti sopravvenuti, anche laddove si dia consistenza ad una applicazione retroattiva del criterio.

Nel pervenire alle contestate conclusioni, la Corte di merito si è avvalsa delle prerogative di attingere il proprio convincimento dalle prove giudicate più attendibili e di disattendere quelle incompatibili con la decisione, essendo legittima la valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione di quelli non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, a quelli utilizzati (ex plurimis, Cass., n. 15805 del 2005; n. 11936 del 2003; n. 11918 del 2003).

Sul punto la Corte partenopea ha adeguatamente motivato, quando, dopo aver segnalato le risultanze istruttorie giudicate più persuasive, ha osservato che i fatti sopravvenuti (ammissioni, mancata successiva contestazione giudiziale dei recessi, collaborazione nella oggettiva ricostruzione dei fatti idonea a prevenire le reiterazioni di illeciti) rendessero plausibili il mutamento della strategia aziendale o quanto meno il ricorso ad un correttivo che non contraddicesse la sostanziale pregressa valutazione della gravità dei fatti, ma si limitasse a considerare nuovi e sopravvenuti fattori individuali: la ragionevolezza del nuovo orientamento (legata alla valutazione di una sorta di pentitismo aziendale), essendo fondata su una condotta datoriale, postuma, rispetto ai licenziamenti, e provocata da eventi sopravvenuti e da comportamenti successivi, privi di intenti discriminatori, risulta esente da fondata censura.

Non ravvisandosi nell’iter argomentativo del Giudice a qua le violazioni di legge ed i vizi denunciati, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2012, n. 2622 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1239/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da R.M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 2-11-2002/31-12-2002, per "esigenze organizzative produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione di Centri Reti Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale ricollocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico del periodo natalizio", con le pronunce consequenziali.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata l18-1-2007, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della detta sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con dieci motivi.

Il R. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè, infine, istanza di trattazione ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 e succ. mod..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la tempestività del ricorso, risultando lo stesso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica (in data 8-1-2008) nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (v. Cass. SU 4-5-2006 n. 10216 e succ.).

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte di merito ha motivato in modo assolutamente generico in ordine alla prima causale, concernente le esigenze connesse alla riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ed ha omesso qualsiasi motivazione in relazione alla seconda causale, riguardante i maggiori flussi di traffico del periodo natalizio.

Con il secondo motivo la società, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in sostanza lamenta che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto la prima causale estremamente generica ed illegittima in quanto riferita alle esigenze organizzative dell’intero complesso aziendale e non invece alla singola unità produttiva di adibizione del R..

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 346, 434 e 436 c.p.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, a fronte della decisione del primo giudice che aveva affermato che la duplicità delle causali non era di per sè motivo di nullità della apposizione del termine, pur in mancanza di appello incidentale del R. sul punto, ha affermato che "la doppia causale rende incerta la specifica esigenza alla quale deve far fronte l’assunzione temporanea ed in relazione alla quale la datrice di lavoro deve offrire la conferente prova".

Con il quarto motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la società deduce che ben possono essere indicate più causali concorrenti, purchè siano tutte specificate e verificabili.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1371 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento alla prima causale, ha ritenuto che nella fattispecie fosse applicabile l’art. 25 del ccnl del 2001, nonostante che il contratto de quo non contenesse alcun richiamo alla disciplina pattizia e che, invece, fosse stato concluso "ai sensi della vigente normativa" ( D.Lgs. n. 368 del 2001).

Su tali motivi, connessi fra loro, osserva il Collegio che, esaminando in ordine logico dapprima il terzo motivo, va rilevato che sul R., vittorioso in primo grado, non incombeva l’onere di proporre appello incidentale avverso la affermazione del primo giudice secondo cui "la duplicità delle cause non è di per sè motivo di nullità", avendo del resto espressamente riproposto la questione relativa alla pluralità delle causali nella memoria di costituzione in appello (riportata nel controricorso).

La Corte d’Appello, sul punto, quindi, non è affatto incorsa nella violazione denunciata.

Sulle altre censure osserva il Collegio che innanzitutto, risultando pacifico che il contratto de quo non conteneva alcun richiamo all’art. 25 del ccnl del 2001, essendo stato invece stipulato "ai sensi della vigente normativa" con le causali indicate, peraltro in data successiva alla scadenza stessa del detto ccnl (v. Cass. 13/7/2010 n. 16424), è fuor di dubbio che lo stesso fosse interamente soggetto al nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, senza che in alcun modo potesse applicarsi la disciplina transitoria di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs..

In tal senso va pertanto accolto il quinto motivo.

Del pari fondato risulta poi il quarto motivo.

Come è stato affermato da questa Corte, "l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate", (v. Cass. 17/6/2008 n. 16396).

In particolare è stato precisato che anche nel nuovo regime ex D.Lgs. n. 368 del 2001 la legittimità della apposizione del termine a contratto di lavoro richiede l’esistenza di una condizione legittimante, "ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine".

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la doppia causale rende di per sè "incerta la specifica esigenza alla quale deve far fronte l’assunzione temporanea".

Parimenti fondato è altresì il primo motivo.

Nella fattispecie, come si è detto, trova piena applicazione il nuovo sistema, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, che, come questa Corte ha chiarito (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985) "anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo".

Al riguardo vanno quindi applicati i principi recentemente dettati da questa Corte, in ordine all’interpretazione dell’art. 1 del D.Lgs. citato.

In specie, come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, "in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….)" un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificati ve essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti" (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto".

Orbene, nella specie, la Corte di merito ha disatteso tali principi, in quanto si è limitata ad affermare sic et simpliciter la genericità della prima causale (peraltro con riferimento principalmente all’art. 25 del ccnl 2001, inapplicabile nel caso in esame) senza nulla osservare in ordine alla seconda e senza, in sostanza, valutare in alcun modo la specificità della ragioni dedotte in contratto, in funzione della loro trasparenza e verificabilità in concreto, anche in relazione al "determinato contesto aziendale", che può essere più o meno esteso, semprechè non ne risulti compromessa la detta funzione.

Così respinto il terzo motivo ed accolti come sopra il primo, il quarto e il quinto, nonchè, in parte, nei limiti da ultimo evidenziati, anche il secondo, osserva il Collegio che gli altri motivi (il sesto riguardante la conversione del rapporto, il settimo e l’ottavo la messa in mora e il nono e il decimo l’aliunde perceptum) risultano tutti assorbiti in quanto comunque riguardanti le conseguenze della (eventuale) nullità del termine.

La impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-03-2012, n. 4803

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Svolgimento del processo

B.F. chiese di essere ammessa al passivo del Fallimento FRM – Fabbriche Riunite Metalli in foglie e polveri – spa per le somme asseritamente "dovutele per prestazioni di lavoro subordinato svolto dal 3.04.2006 al 19.06.2008 in qualità di quadro", il Giudice Delegato, in sede di verifica, non ammise il credito al passivo "dovendosi riferire il rapporto contrattuale a soggetto diverso dalla società fallita".

Con decreto dell’11 – 16.2.2010, il Tribunale di Vigevano respinse l’opposizione allo stato passivo proposta dalla B., osservando che:

era inammissibile, in quanto fondata su una causa petendi diversa da quella azionata in sede di insinuazione al passivo, la domanda subordinata di accertamento di un contratto di collaborazione;

l’opponente non aveva offerto la prova dell’esistenza di una fattispecie interpositoria, che, richiedendo un’intesa plurilaterale, avrebbe dovuto essere provata per iscritto, laddove il documento prodotto costituiva "una mera lettera d’intenti non idonea di per sè a fornire la prova del perfezionamento di una tale intesa"; nè i capitoli di prova formulati in relazione all’asserita simulazione erano ammissibili, siccome assolutamente generici e pressochè tautologici;

mancava in ogni caso la prova che fra l’opponente e la Società fallita fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l’attribuzione della qualifica di quadro:

sia per l’allegazione di circostanze incompatibili con tale assunto, essendo state le descritte attività individuate per obiettivi e per progetti, più compatibili con lo svolgimento di un rapporto di collaborazione che di lavoro subordinato, riguardo a quale neppure erano state specificate le mansioni attraverso le quali si sarebbero tradotti quei compiti di raccordo tra personale impiegatizio e dirigenziale tipici della posizione di quadro;

sia per la mancanza della prova della subordinazione, stante la palese genericità e conseguente inammissibilità del capitolo all’uopo formulato e, al contrario, l’esistenza di allegazioni sintomatiche della inesistenza delle asserite direttive di lavoro;

sia per non essere stata fornita la prova degli elementi di natura sussidiaria, essendo il capitolato formulato in proposito assolutamente generico e risolvendosi nel mero elenco di quelli che dovrebbero essere, in linea teorica, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato.

Avverso il suddetto decreto del Tribunale, B.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi.

L’intimato Fallimento FRM – Fabbriche Riunite Metalli in foglie e polveri – spa, in persona del curatore fallimentare, ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto la genericità dei capitoli di prova articolati, tenuto anche conto che, nel caso di specie, non si trattava di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ma di accertare la effettiva qualificazione da attribuire al rapporto di lavoro formalmente qualificato quale collaborazione, come risultava dai contratti prodotti.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto del comportamento delle parti al momento della sottoscrizione del contratto e successivamente della fase della sua esecuzione, interpretando, alla stregua dell’art. 1362 c.c., l’intenzione delle parti, per comprendere la quale sarebbe stato sufficiente leggere il contratto sottoscritto.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale abbia dato un’erronea interpretazione del contratto a progetto, in violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 62, sussistendo al contrario nella specie gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato, presenti nel contratto sottoscritto.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto necessario che la prova dell’interposizione fittizia dovesse essere provata attraverso la produzione dell’accordo scritto tra le parti, essendo riconducibile la fattispecie a quella dell’interposizione fittizia di manodopera.

Con il quinto motivo la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto necessario che la prova della simulazione dovesse essere provata attraverso la produzione dell’accordo scritto tra le parti, stante la posizione di terzietà, rispetto alle parti stipulanti, di essa ricorrente.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme in tema di prova per presunzioni, lamentando la mancata presa in considerazione dei documenti prodotti e, in particolare, del contratto. Con il settimo motivo la ricorrente si duole del mancato accoglimento delle istanze istruttorie diverse dalla prova orale.

2. Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, posto che dalla lettura complessiva del ricorso è possibile riconoscere quella esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dalla norma.

3. Come esposto nello storico di lite, il Tribunale ha ritenuto non provate tanto la riferibilità alla Società fallita dell’attività lavorativa dedotta in causa, quanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ciascuna di tali rationes decidendi, avuto riguardo alla domanda azionata di cui è stata ritenuta l’ammissibilità (non essendo stata oggetto di doglianza l’affermata inammissibilità della domanda subordinata di accertamento di un contratto di collaborazione), è autonomamente idonea a sostenere il decisum.

4. Quanto alla prima di tali ragioni del decidere, il Tribunale ha affermato che il documento prodotto costituiva "una mera lettera d’intenti non idonea di per sè a fornire la prova del perfezionamento di una tale intesa".

Tale affermazione non è stata oggetto di specifica doglianza, dal che discende la sostanziale irrilevanza dei motivi di ricorso (secondo, terzo e sesto) fondati sulla mancata considerazione delle pattuizioni asseritamente contenute nel documento contrattuale;

motivi che, peraltro, presentano altresì palesi profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stato ivi trascritto – se non in termini meramente riassuntivi e valutativi – il contenuto del contratto in parola e degli altri documenti di cui il Tribunale avrebbe omesso di tener conto.

4.1 Quanto alla inammissibilità delle prove orali offerte, il primo motivo di ricorso, per quanto relativo alla censura della ratio decidendi all’esame, è infondato, poichè la ricorrente non spiega per quali ragioni il capitolo n. 2, che il Tribunale considera espressamente inammissibile perchè assolutamente generico, avrebbe dovuto invece essere considerato specifico ed ammissibile, nè indica – se non in termini del tutto generici e meramente assertivi – il nesso eziologico che dovrebbe sussistere, in relazione agli altri capitoli, tra l’omesso accoglimento della loro ammissione e le diverse conseguenze che, con carattere di decisività, ne sarebbero derivate in ipotesi di esito favorevole della prova (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4178/2007; 11501/2006; 13730/2004; 7852/2001).

4.2 Considerazioni analoghe valgono a far ritenere l’infondatezza, sempre per quanto relativo alla censura della ratio decidendi all’esame, anche de settimo motivo di ricorso.

4.3 Restando quindi confermato che l’odierna ricorrente non ha fornito la prova, ne scritta, nè orale, della riferibilità alla Società fallita del preteso rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa, risulta priva di rilievo, ai fini del decidere, l’affermazione parentetica del Tribunale secondo cui l’asserita fattispecie interpositoria avrebbe dovuto essere provata per iscritto, con conseguente assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso.

5. L’inaccoglibilità delle censure inerenti alla suddetta ratio decidendi comporta l’applicazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005).

Le censure svolte in ordine alla ritenuta insussistenza della prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato risultano pertanto inammissibili.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.